CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 settembre 2014
299.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 18 settembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.35.

DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno.
C. 2616 Governo.
(Parere alle Commissioni I e II).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 settembre 2014.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che, nella precedente seduta, il relatore aveva chiesto al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA evidenzia che sono ancora in corso approfondimenti istruttori sulle questioni evidenziate dal relatore. Chiede pertanto che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, prende atto della richiesta del rappresentante del Governo.

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  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.
Testo unificato C. 101 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 settembre 2014.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che, in data 10 luglio 2014, la Commissione ha avviato l'esame in sede consultiva del nuovo testo unificato e ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009. Chiede pertanto al rappresentante del Governo se sia disponibile la relazione tecnica sul provvedimento in oggetto, al fine di consentire alla Commissione di concluderne l'esame in sede consultiva.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel depositare agli atti della Commissione due note predisposte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (vedi allegato 1), una nota predisposta dal Ministero della salute (vedi allegato 2) e una nota della Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 3), fa presente che, come risulta dalla nota della Ragioneria generale dello Stato, sono stati chiesti ulteriori approfondimenti istruttori ai dicasteri competenti, con particolare riguardo al Ministero della salute, ai fini della predisposizione della relazione tecnica.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, invita il rappresentante del Governo a concludere in tempi brevi la predetta istruttoria, affinché la Commissione possa concludere al più presto l'esame in sede consultiva.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 18 settembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi.
Atto n. 106.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, loro succedanei, nonché di fiammiferi, facendo presente che il provvedimento assorbe gli incrementi della tassazione fissati dalla determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, emanata il 15 luglio 2014, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2014 per assicurare un incremento di gettito pari a 23 milioni di euro nel 2014 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2015. Rileva inoltre che il testo in esame è corredato di relazione tecnica.
  Riguardo al provvedimento in oggetto, per quanto di competenza, fa presente che appaiono necessari chiarimenti in merito alla stima degli effetti finanziari attribuiti alle disposizioni in esame, anche in considerazione del fatto che le maggiori entrate valutate (163 milioni di euro annui a Pag. 111decorrere dal 2015) sono utilizzate per finanziare il Fondo riferito alla pressione fiscale di cui all'articolo 16 della legge n. 23 del 2014 (Delega fiscale).
  In primo luogo, rileva che la relazione tecnica riporta la variazione complessiva del gettito delle accise senza distinguere le quote del medesimo gettito attribuibili alle modifiche, nell'ordine, delle aliquote di base, dell'onere minimo fiscale, dei parametri da applicare alle singole componenti, specifica e ad valorem, dell'imposta in commento. Sul punto, a suo avviso, appaiono opportune indicazioni di dettaglio.
  Per quanto concerne le singole categorie, rileva quanto di seguito indicato.
  Con riferimento alle sigarette, segnala che la relazione tecnica non sembrerebbe considerare gli effetti finanziari che potrebbero verificarsi nel 2014 in relazione alla previsione di non procedere, fino alla fine dell'anno, all'aggiornamento trimestrale delle tabelle di ripartizione dei prezzi delle sigarette. Sul punto, ritiene necessari chiarimenti con particolare riferimento ad eventuali variazioni rispetto alle stime contenute nei tendenziali, soprattutto a seguito del recente incremento operato dalla determinazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con decorrenza 1o agosto 2014.
  Inoltre, per quanto concerne le modifiche alla misura dell'onere fiscale minimo e dell'accisa minima, appaiono, a suo avviso, necessari dei chiarimenti circa l'effettiva misura dell'accisa minima da applicare sulle sigarette. Rileva, infatti, che le quantificazioni sono state effettuate valutando gli effetti dell'applicazione dell'onere fiscale minimo di 170 euro/kg; pertanto, qualora le entrate iscritte nei tendenziali siano state valutate considerando un valore di accisa minima di 144,65 euro/kg, l'applicazione dell'onere fiscale minimo potrebbe non produrre alcun effetto di gettito aggiunto in quanto, al lordo dell'IVA sull'accisa (144,65 + 22 per cento = 176,47), l'onere fiscale previsto a legislazione vigente, anche non considerando l'IVA su componenti diverse dall'accisa, risulterebbe comunque superiore al minimo considerato dalla relazione tecnica.
  In merito alle ipotesi adottate per la stima degli effetti finanziari, fa presente che la relazione tecnica considera una elasticità della domanda pari ad uno; la variazione percentuale della riduzione dei consumi è quindi compensata dalla variazione percentuale dell'incremento del prezzo, dovuta alla traslazione completa del maggior onere fiscale. Osserva come tale ipotesi, pertanto, consideri che la riduzione dei consumi sia contenuta e sufficientemente compensata dall'incremento dei prezzi ed esclude l'eventualità di una riduzione dei redditi dei fornitori che potrebbe derivare da una traslazione parziale del maggior onere fiscale. Tra i criteri sottostanti la scelta del parametro, segnala che la relazione tecnica indica anche considerazioni di carattere macroeconomico, riferite all'andamento complessivo dell'economia e del reddito disponibile. Alla luce delle predette considerazioni, osserva come andrebbe acquisita una valutazione in merito alla prudenzialità della scelta del parametro di elasticità, tenuto conto che qualora il medesimo dovesse risultare più elevato, si verificherebbe una riduzione del maggior gettito fiscale delle accise e della relativa IVA e una riduzione dei redditi dei fornitori, con conseguente minor gettito in termini di imposte dirette.
  In base ai dati forniti dalla relazione tecnica, rileva che il parametro relativo al prezzo medio ponderato assume trend decrescente a partire dal mese di agosto 2013, fino a raggiungere il valore di 225,40 euro/kg nell'ultimo mese oggetto di rilevazione (maggio 2014, come risulta dalla tabella 3 riportata nella relazione tecnica). In proposito, rileva che la quantificazione del maggior gettito potrebbe risultare sovrastimata, considerato che il valore utilizzato dalla relazione tecnica per la stima degli effetti finanziari risulta pari a 229 euro per chilogrammo convenzionale. Fa presente in proposito che la stessa relazione tecnica afferma che «i produttori hanno messo in atto una politica di ribasso dei prezzi e che, pertanto, nel 2015 Pag. 112il WAP da considerare (riferito al 2014) potrebbe risultare più basso con conseguente variazione delle stime effettuate».
  In materia di trinciati per sigarette, sigari e sigaretti, segnala che la relazione tecnica ritiene poco elastica la domanda dei prodotti in esame e, pertanto, applica delle riduzioni dovute al trend dei consumi molto contenute. Sul punto, ritiene opportuno acquisire ulteriori elementi nonché valutazioni in merito ai criteri di prudenzialità applicati.
  Per quanto concerne i tabacchi da inalazione senza combustione, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che la relazione tecnica chiarisce che si tratta di una nuova categoria di prodotti i cui volumi di vendita sono ancora troppo esigui, in totale circa 200 kg. Fa presente che andrebbe peraltro chiesta una conferma circa l'assenza di iscrizione di previsione di gettito nei tendenziali di finanza pubblica.
  Con riferimento ai prodotti da inalazione senza combustione diversi dal tabacco, rileva che la relazione tecnica effettua una stima del gettito atteso dal regime di tassazione per le cosiddette sigarette elettroniche e considera il dato così ottenuto, pari a 102 milioni di euro di gettito accisa e 30 milioni di euro di gettito IVA, ai fini della valutazione complessiva degli effetti finanziari recati dal provvedimento in esame. Osserva come non siano tuttavia considerate le cosiddette sigarette elettroniche, che sono già soggette a tassazione, dal 2014, ai sensi dell'articolo 62-quater del decreto legislativo n. 504 del 1995: gli effetti finanziari riferiti a tale categoria di prodotto dovrebbero pertanto essere considerati al netto del gettito già iscritto nei saldi di finanza pubblica. Inoltre, fa presente che il nuovo regime tributario previsto a decorrere dal 2015 sembrerebbe più favorevole per il contribuente e, pertanto, suscettibile di recare minori entrate tributarie rispetto a quelle attese in base alla normativa vigente. Sul punto ritiene necessari chiarimenti.
  Con riferimento alle norme per correzioni importi, fa presente che, in merito alla possibilità, conferita al Ministero dell'economia e delle finanze, di modificare le aliquote di base entro i limiti specificatamente fissati al fine di assicurare il conseguimento delle entrate erariali previste, andrebbe chiarito se i relativi provvedimenti saranno corredati di elementi idonei ad una verifica dei relativi effetti finanziari.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nel prosieguo dell'esame.

   Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra la seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali.
Testo unificato C. 2256 Zanda, approvata dalla 5a Commissione permanente del Senato, e C. 2343 Governo.

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