CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 settembre 2014
298.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 17 settembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).
Nuovo testo C. 2093 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 settembre 2014.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, evidenzia come dall'esame della documentazione depositata dal rappresentante del Governo nella seduta di ieri emerga la necessità di ulteriori approfondimenti da parte dei competenti Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e dello sviluppo economico, nonché Pag. 47di un esame della compatibilità della normativa proposta con il diritto dell'Unione europea. Propone pertanto di chiedere al rappresentante del Governo la predisposizione di una relazione tecnica, possibilmente nel termine di sette giorni dalla data odierna. Evidenzia altresì come risulti opportuno, ai fini della predisposizione della relazione tecnica, che i dicasteri interessati prospettino eventuali riformulazioni delle disposizioni del provvedimento suscettibili di superare i profili problematici rilevati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel depositare agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato e un'integrazione della nota dell'ufficio legislativo – economia del Ministero dell'economia e delle finanze depositata nella seduta di ieri (vedi allegato), concorda con la richiesta di relazione tecnica avanzata dal relatore.

  Maino MARCHI (PD), condividendo la richiesta del relatore di effettuare ulteriori approfondimenti, osserva che dalla documentazione depositata nella scorsa seduta dal rappresentante del Governo si possano rilevare alcuni punti critici.
  In relazione all'articolo 2-bis, che autorizza la spesa di 35 milioni di euro per il 2015 per il finanziamento di iniziative di mobilità sostenibile, la Ragioneria generale dello Stato evidenzia l'inidoneità della copertura finanziaria proposta, in quanto la disposizione fa fronte ad oneri certi con entrate derivanti dai proventi delle aste concernenti le emissioni di gas ad effetto serra, la cui entità non è determinabile con certezza.
  Con riferimento all'articolo 5, relativo alla semplificazione di VIA, VAS e AIA statali, soppresso dalla Commissione di merito, il Ministero dell'economia e delle finanze ne chiede il ripristino, in quanto la disposizione reca una diretta correlazione tra i contributi versati dagli operatori e le retribuzioni dei componenti della commissione unificata.
  Infine, con riferimento all'articolo 36, che prevede la partecipazione della Cassa depositi e prestiti all'istituendo Fondo Italiano Investimenti «Green Communities», la Ragioneria generale dello Stato osserva che tale partecipazione potrebbe porsi in contrasto con la classificazione di detto ente all'esterno del perimetro della pubblica amministrazione, per cui detto ente deve operare a condizioni di mercato perseguendo una adeguata redditività, con un'autonomia gestionale che non può essere compressa prevedendo per legge obblighi di partecipazione ad un fondo di sostegno finanziario avente obiettivi pubblici.
  In relazione a quanto sopra evidenziato, chiede al rappresentante del Governo se sia possibile formulare proposte di modifica del provvedimento dirette a superare le suddette criticità. A tal proposito osserva, a titolo esemplificativo, che si potrebbe modificare l'articolo 2-bis, prevedendo che il finanziamento delle iniziative di mobilità sostenibile possa essere effettuato solo in seguito all'accertamento dell'entità delle entrate derivanti delle aste relative alle emissioni di gas ad effetto serra. Inoltre, per quanto riguarda l'articolo 36, si potrebbe prevedere una modalità di intervento finanziario della Cassa depositi e prestiti compatibile con le finalità statutarie e con la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Infine, esprime perplessità sulla soluzione prospettata dal Ministero dell'economia e delle finanze riguardo alla reintroduzione dell'articolo 5, giacché non si tratta di una questione strettamente attinente alla copertura finanziaria.

  Rocco PALESE (FI-PdL) esprime perplessità in ordine alla riformulazione dell'articolo 2-bis proposta dall'onorevole Marchi, giacché, a suo avviso, dovrebbero essere preventivamente quantificati gli oneri derivanti dalla disposizione e conseguentemente individuate con certezza le risorse da destinare alla relativa copertura finanziaria.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, nel replicare alle osservazioni dell'onorevole Palese, sottolinea come, in un recente atto Pag. 48del Governo esaminato dalla Commissione (Atto n. 90), sia stato previsto un meccanismo di copertura analogo a quello prospettato dal collega Marchi. Infine, evidenzia come la soppressione dell'articolo 5 da parte della Commissione di merito trovi la sua giustificazione nel fatto che una disposizione di analogo contenuto è stata inserita nel decreto-legge competitività.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, ribadendo l'impossibilità di utilizzare come copertura risorse non ancora accertate, si dichiara in linea di principio favorevole alla possibilità di modificare il provvedimento allo scopo di consentire il proseguimento del suo iter.

  La Commissione, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, delibera la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in esame, da predisporre nel termine di sette giorni.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Nuovo testo unificato C. 731 e abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatore, osserva che il progetto di legge reca una delega al Governo per la riforma del Codice della strada. Fa presente che la Commissione di merito ha elaborato un nuovo testo unificato sulla base della proposta di legge n. 731, di iniziativa parlamentare, e del disegno di legge n. 1588, di iniziativa governativa. Quest'ultimo è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica e delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, fa presente quanto segue.
  Al riguardo osserva che, in assenza di elementi di dettaglio circa i possibili profili applicativi delle norme in esame, non appare possibile verificare la coerenza degli interventi previsti dal testo rispetto all'obbligo di neutralità finanziaria disposto dall'articolo 3. Ciò sia per quanto riguarda taluni principi e criteri direttivi che potrebbero richiedere investimenti a carico delle pubbliche amministrazioni nei settori interessati dalla nuova disciplina (sistemi di interconnessione fra trasporto pubblico e privato; miglioramento della sicurezza per biciclette e ciclomotori; realizzazione e manutenzione delle infrastrutture e della segnaletica; accessibilità dei dati sui veicoli e sulle infrazioni attraverso strumenti telematici), sia per quanto riguarda una serie di previsioni la cui attuale formulazione in termini generici non consente di escludere l'assenza di effetti finanziari (riordino dei compiti di polizia e dei servizi ausiliari; revisione della disciplina sanzionatoria; controlli di regolarità e di conformità). Su tali aspetti ritiene quindi che andrebbero acquisiti chiarimenti dal Governo.
  Nell'ambito di tali chiarimenti, in particolare, andrebbe acquisita una precisazione in ordine ai possibili effetti finanziari di una riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie nel caso dei pagamenti effettuati entro termini abbreviati (articolo 2, comma 1, lett. i), numero 1). Infatti, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la natura incerta ed eventuale delle entrate da sanzioni, osserva che i riflessi finanziari connessi ad una loro riduzione vanno verificati tenendo conto, da una parte, dell'incidenza dei pagamenti che già attualmente vengono effettuati entro termini ravvicinati dalla contestazione o dalla notificazione, dall'altra, del possibile effetto di incentivazione al pagamento più celere per i trasgressori che attualmente non adempiono entro i termini.
  Ritiene inoltre che andrebbe fornito un chiarimento in merito ai possibili riflessi onerosi connessi all'iscrizione volontaria Pag. 49del telaio delle biciclette nel sistema informativo del Dipartimento per i trasporti, in mancanza di una specifica previsione di oneri a carico del richiedente.
  Riguardo alla previsione in base alla quale il rinnovo di validità della patente dei conducenti con età superiore a ottanta anni dovrebbe avere la durata di un anno e dovrebbe essere effettuato senza oneri aggiuntivi per i conducenti, ritiene opportuno escludere espressamente eventuali effetti onerosi per la finanza pubblica. Ricorda, infatti, che, a normativa vigente, il rinnovo per i conducenti con età superiore a ottanta anni ha scadenza biennale.
  Con riferimento alle nuove finalizzazioni dei proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni del Codice accertate dal personale dello Stato, ritiene che andrebbe chiarito il coordinamento fra tale norma, che prevede la costituzione di due appositi Fondi, alimentati da determinate quote di detti proventi, e la disciplina vigente. Quest'ultima, infatti, dispone che i proventi delle sanzioni pecuniarie devoluti allo Stato siano destinati ad una serie di finalità puntualmente individuate dal testo: attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale; studi, ricerche e promozione della sicurezza stradale; educazione stradale; assistenza e previdenza del personale del comparto sicurezza; studi e ricerche sulla sicurezza dei veicoli.
  Riguardo, infine, alla norma che prevede l'installazione di sistemi telematici di rilevazione delle infrazioni, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la sostanziale facoltatività delle misure previste dal testo per gli enti proprietari delle strade, ai quali dovrebbero essere rimesse le valutazioni circa la possibilità e la convenienza dell'introduzione dei nuovi dispositivi. Sul punto, pertanto, non ritiene di dover formulare osservazioni, nel presupposto che la delega abbia per oggetto misure volte a favorire, e non a prescrivere, la diffusione di tali sistemi telematici e che le pubbliche amministrazioni interessate possano provvedere compatibilmente con i loro equilibri finanziari.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera i), numero 9), ricorda che tale disposizione reca un principio e criterio direttivo che stabilisce una revisione delle procedure concernenti l'utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, prevedendo l'attribuzione al Ministero dell'interno di una quota non inferiore al 15 per cento ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una quota non inferiore al 20 per cento. In proposito, considerato che la quota complessiva riassegnata risulterebbe pari al 35 per cento e quindi ben superiore al 16,125 per cento previsto dalla legislazione attualmente vigente, ritiene che la norma predetta sia onerosa e non rechi i necessari mezzi di copertura. Ritiene, inoltre, che la citata disposizione possa dare luogo a questioni interpretative in quanto non è chiaramente specificato che si tratta di proventi di spettanza dello Stato e effettivamente riscossi, con conseguente possibile computo anche di quei proventi che, seppur accertati da funzionari dello Stato, sono in parte di spettanza degli enti locali, nonché di somme accertate ma non acquisite. Segnala infine che la diversa ripartizione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie relative a violazioni accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato potrebbe determinare ulteriori riflessi finanziari negativi, qualora le attività attualmente svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 208, comma 2, alimentate con le sanzioni di cui trattasi, siano connotate da relativa stabilità.

  Rocco PALESE (FI-PdL) stigmatizza il fatto che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice dalla strada sono frequentemente utilizzate dai comuni per finalità diverse dall'implementazione della sicurezza stradale.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatore, nel far presente che la destinazione dei suddetti proventi al miglioramento della sicurezza stradale è già prevista dalla Pag. 50legislazione vigente, osserva tuttavia che non è prevista alcuna forma di controllo, né alcuna sanzione, a carico degli enti che utilizzino i proventi in questione per finalità diverse.

  Rocco PALESE (FI-PdL) rileva la necessità che venga introdotto un vincolo esclusivo di destinazione dei proventi in questione, con conseguenze eventualmente anche di carattere penale.

  Maino MARCHI (PD) osserva che l'introduzione del vincolo esclusivo di destinazione proposto dall'onorevole Palese finirebbe con rendere del tutto ingestibili i bilanci degli enti locali, la cui capacità finanziaria già incontra rilevanti limitazioni in ragione dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno e dalla riduzione dei trasferimenti statali.

  Rocco PALESE (FI-PdL) evidenzia come alcune amministrazioni locali utilizzino i proventi in questione per il finanziamento di iniziative di dubbio interesse culturale.

  Mauro GUERRA (PD) contesta l'affermazione dell'onorevole Palese, evidenziando che molti amministratori locali, con gli stringenti vincoli finanziari attualmente vigenti, si prodighino ogni giorno per evitare di sprecare risorse, svolgendo, alla luce dei propri livelli retributivi, quasi una funzione di volontariato civile.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.
Testo unificato C. 750 e abb.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame, d'iniziativa parlamentare, reca norme in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali e che il testo, composto di quattro articoli, non è corredato di relazione tecnica.
  Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  In merito agli articoli da 1 a 4, concernenti la disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali, riguardo ai profili di quantificazione, osserva che l'articolo 4 istituisce un Fondo per il sostegno delle piccole imprese del commercio senza indicarne la dotazione. Poiché il Fondo è espressamente finalizzato all'erogazione di contributi, la cui determinazione è demandata ad un apposito decreto ministeriale previsto dal testo, ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento del Governo circa l'entità dell'onere derivante dall'istituzione del Fondo, la sua proiezione temporale e le relative modalità di copertura.
  Riguardo all'articolo 2, comma 5, rileva che l'adozione di incentivi anche di natura fiscale da parte di regioni e comuni ha, in base al testo, carattere facoltativo. È quindi presumibile che tali agevolazioni potranno essere attivate compatibilmente con gli equilibri finanziari delle regioni e dei comuni interessati. In proposito, reputa opportuno acquisire una conferma del Governo.
  Con riferimento, infine, all'articolo 2, comma 7, che prevede l'istituzione degli osservatori regionali per la verifica dell'attuazione della nuova disciplina in esame, segnala che il testo esclude effetti onerosi per la finanza pubblica. Al fine di verificare la neutralità finanziaria della norma, ritiene che andrebbe confermato che detti organismi potranno operare nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a normativa vigente e che inoltre ai componenti, fra i quali il testo include anche i rappresentanti delle amministrazioni regionali e locali, non potranno essere corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

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  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con il relatore circa la necessità di prevedere espressamente che ai membri degli osservatori regionali non siano corrisposti compensi, indennità e rimborsi spese comunque denominati e di integrare la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 2, comma 7, specificando che all'attuazione delle relative disposizioni si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Osserva infine che l'articolo 4 dovrebbe prevedere un'espressa autorizzazione di spesa per il finanziamento del Fondo per il sostegno delle micro, piccole e medie imprese del commercio e un'apposita clausola di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009.

  Giampaolo GALLI (PD) osserva che il provvedimento in esame si pone in contrasto con le politiche di liberalizzazione perseguite dall'attuale Governo e presenta profili contrastanti con il diritto dell'Unione europea in materia di concorrenza, prevedendo la predisposizione di accordi territoriali che potrebbero configurarsi quali veri e propri «cartelli» tra imprese, passibili di sanzioni da parte dell'Autorità antitrust. Esprime, inoltre, perplessità in merito alla prevista istituzione, in un momento come quello attuale, nel quale si sta procedendo a consistenti interventi di riduzione della spesa pubblica, del Fondo per il sostegno delle micro, piccole e medie imprese del commercio, che rappresentano un settore con profili di criticità sul piano dell'efficienza economica e della competitività, in ragione dell'incapacità di realizzare economie di scala.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, segnalando che il proprio intervento è stato limitato agli aspetti finanziari del provvedimento e non ha riguardato il merito dello stesso, si dichiara disponibile ad un approfondimento degli aspetti sostanziali.

  Rocco PALESE (FI-PdL) ritiene opportuno approfondire l'esame del provvedimento.

  Maino MARCHI (PD), ritiene necessario svolgere una più approfondita riflessione sulle questioni emerse nel corso del dibattito.

   Francesco BOCCIA, presidente, nel concordare con le considerazioni svolte dall'onorevole Marchi, ritiene che sarebbe opportuno inviare una lettera, a propria firma, al presidente della Commissione di merito, al fine di segnalare i profili problematici di carattere finanziario, che potrebbero essere risolti tramite opportune modifiche al testo del provvedimento.

  Gianfranco LIBRANDI (SCpI) si associa alle considerazioni svolte dall'onorevole Galli, sottolineando l'esigenza di procedere ad una più ampia riflessione sui possibili risvolti che, in tema di liberalizzazioni del mercato, potranno conseguire dalle disposizioni contenute nella proposta di legge in esame.

  Laura CASTELLI (M5S) chiede che, qualora la Commissione decida di procedere ad ulteriori approfondimenti istruttori sui temi oggetto della proposta di legge in titolo, ciò avvenga entro breve termine, comunque non oltre l'inizio dell'esame del disegno di legge di stabilità per l'anno 2015.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, concorda con la proposta del presidente Boccia di procedere all'invio di una lettera al presidente della Commissione di merito per evidenziare i profili problematici di carattere finanziario del provvedimento.

  Francesco BOCCIA, presidente, alla luce della discussione testé svoltasi, nel riservarsi di inviare una lettera al presidente della Commissione attività produttive per evidenziare i profili problematici del provvedimento, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Istituzione del «Giorno del dono».
C. 2422, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatore, fa presente che la proposta di legge prevede l'istituzione del «Giorno del dono», da commemorare annualmente il giorno 4 del mese di ottobre, prevedendo la possibilità di organizzare cerimonie, iniziative, incontri, momenti comuni di riflessione e presentazioni, in particolare per sensibilizzare i giovani delle scuole di ogni ordine e grado a riconoscere alla pratica del dono maggiore importanza. Osserva che la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, non è corredata di relazione tecnica.
  Rileva, infine, che il provvedimento, il quale reca all'articolo 2 una esplicita clausola di neutralità finanziaria, in analogia con quanto previsto da analoghi provvedimenti istitutivi di giornate commemorative, non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Ritiene, tuttavia, opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di prevedere, in analogia con altre leggi di analogo contenuto, di introdurre una esplicita disposizione in base alla quale la ricorrenza non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, concorda sull'opportunità di prevedere, in analogia con altre leggi di analogo contenuto, di introdurre una esplicita disposizione in base alla quale la ricorrenza non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 2422, approvato dal Senato, recante Istituzione del «Giorno del dono»;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Il «Giorno del dono» di cui all'articolo 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.05.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 17 settembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.
Atto n. 109.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

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  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 settembre 2014.

  Dario PARRINI (PD), relatore, ricorda che, nel corso della precedente seduta, il rappresentante del Governo si era riservato di fornire ulteriori chiarimenti.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in considerazione della particolare rilevanza dei chiarimenti richiesti, chiede di poter disporre di ulteriore tempo al fine di svolgere un supplemento di istruttoria sulle questioni emerse nel corso dell'ampio dibattito svoltosi nelle precedenti sedute.

  Francesco CARIELLO (M5S), nel ribadire la propria contrarietà rispetto all'inserimento del Fondo edifici di culto tra i soggetti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, come previsto dallo schema di regolamento in esame, segnala che il richiamo esplicito agli immobili scolastici di proprietà di tale Fondo, accanto a quelli di proprietà dello Stato e degli enti locali territoriali, in attuazione del disposto del comma 206 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2014, appare fuori luogo, giuridicamente ridondante ed anzi errato per diversi profili.
  In particolare, il citato comma 206 della legge di stabilità 2014 prevede l'aggiunta all'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale degli interventi straordinari (accanto a quelli per il contrasto alla fame nel mondo, in caso di calamità naturali, per l'assistenza ai rifugiati e per la conservazione dei beni culturali) per la ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, dicitura questa che già ricomprende gli immobili scolastici di proprietà del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n.222, la cui gestione è affidata al Ministero dell'interno e dunque non si comprende la necessità di introdurre nel decreto attuativo l'esplicitazione di questa «sottocategoria» di edifici adibiti all'istruzione scolastica.
  Inoltre, la risposta fornita dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo del segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in riferimento ai chiarimenti richiesti in merito all'inserimento degli immobili adibiti ad uso scolastico del Fondo edifici di culto tra gli stabili di proprietà pubblica destinatari dei contributi «otto per mille destinati all'edilizia scolastica» non può dirsi soddisfacente ed anzi conferma esplicitamente che non si vuole privare la possibilità per gli immobili afferenti a tale «sottocategoria» di beneficiare dei contributi, «trattandosi in ogni caso di beni rientranti nella proprietà pubblica statale», rimarcando dunque l'inutilità di tale specificazione essendo tali immobili già inclusi nella dicitura di cui al comma 206 della legge di stabilità 2014.
  Nella risposta fornita dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo del segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri si sottolinea peraltro come «gli unici locali adibiti ad aule scolastiche del Fondo edifici di culto si trovino nel comune di Monreale (PA), all'interno del Complesso di San Martino delle Scale», con ciò rimarcando ulteriormente l'anomalia dell'introduzione della «sottocategoria» degli immobili adibiti ad uso scolastico del Fondo edifici di culto tra gli stabili di proprietà pubblica destinatari dei contributi «otto per mille destinati all'edilizia scolastica», che per di più di fatto priverebbe la disposizione in questione dei requisiti di generalità e astrattezza che devono imprescindibilmente connaturare i provvedimenti normativi pena l'illegittimità degli stessi.
  Dal momento che all'interno degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica si esplicita inutilmente la «sottocategoria» degli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà del Fondo edifici di culto, si pone la questione se esistono anche altre «sottocategorie» di edifici adibiti all'istruzione scolastica afferenti, ad esempio, ad altri Pag. 54fondi o ad altre istituzioni, nel qual caso nella errata logica che già vuole l'esplicitazione della prima «sottocategoria» andrebbero naturalmente anch'essi menzionati ed inseriti nella disciplina in esame.
  Rileva inoltre che la lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto attuativo presenta ulteriori profili di criticità, in quanto sovrappone la categoria degli edifici adibiti ad uso scolastico a quella dei beni culturali creando confusione normativa, in quanto i beni culturali sono già disciplinati dal comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, che il decreto attuativo va a modificare e integrare. Si introducono anche in questo caso dunque disposizioni normative del tutto inutili e destinate solo a creare confusione nell'interprete: si riferisce in particolare alla dicitura «, ivi inclusi i beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, «, così come all'ultimo periodo della citata lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto attuativo, il quale non fa altro che ripetere quanto già stabilito nel comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.
  Fa presente che, oltre ai rilievi sopra svolti, bisogna poi aggiungere che, anche laddove si volesse pervicacemente e ostinatamente mantenere fisso il richiamo esplicito agli immobili scolastici di proprietà del Fondo edifici di culto nella disciplina in esame – il che lascerebbe comunque presupporre la volontà di poter utilizzare in futuro tale previsione per poter aggirare la normativa vigente, dal momento che, come dimostrato, tale introduzione è allo stato delle cose del tutto inutile, ridondante e dunque errata, nonché destinata a creare confusione normativa –, andrebbero in ogni caso riformulate le disposizioni introdotte con il decreto attuativo in esame, che prevedono l'introduzione di questa «sottocategoria», in quanto la formulazione attualmente proposta si presta letteralmente ad interpretazioni discordanti e nella sua applicazione pratica potrebbe creare grossi problemi specie per i soggetti chiamati a concedere o negare i fondi legati alla quota di otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. Infatti, osserva che la dicitura « degli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n.222 « potrebbe anche essere letta in fase di applicazione nel senso di ammettere alla distribuzione dei fondi, accanto agli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica dello Stato e degli enti locali territoriali, la particolare categoria degli immobili del Fondo edifici di culto (anche non adibiti all'istruzione scolastica) di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222, con ciò falsando e negando l'intera ratio della novella normativa in esame. Fa presente che quest'ultima questione può essere facilmente risolta riformulando le disposizioni coinvolte.
  Ritiene, infine, opportuno, in considerazione dei tempi necessari all'adozione definitiva del presente provvedimento, prorogare al 31 dicembre 2014 il termine, attualmente previsto al 30 settembre, per la presentazione delle domande per l'accesso al contributo connesso alle risorse relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla gestione diretta statale.

  Dario PARRINI (PD), nel ribadire come, a suo avviso, la formulazione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, come novellato dal provvedimento in esame, sia pienamente conforme alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 206, della legge di stabilità per il 2014 e non dia adito ai dubbi interpretativi testé sollevati dall'onorevole Cariello, concorda, comunque, sull'opportunità di svolgere un ulteriore approfondimento delle questioni trattate.

  Maino MARCHI (PD), con riferimento agli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera e), dello schema di decreto in esame, concorda con l'onorevole Cariello in merito alla necessità di approfondire Pag. 55la questione relativa alla sovrapposizione della categoria degli edifici adibiti all'istruzione scolastica con quella dei beni culturali, già disciplinati dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998. Rileva, infatti, che, qualora si verificasse tale sovrapposizione, potrebbe determinarsi una restrizione dei soggetti legittimati a richiedere il contributo connesso alle risorse relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.
  Francesco BOCCIA, presidente, alla luce del dibattito testé svoltosi ed in attesa che il rappresentante del Governo fornisca i chiarimenti richiesti, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito del provvedimento ad altra seduta.
  La seduta termina alle 15.15.

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