CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 settembre 2014
298.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 8

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 17 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

  La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Roberta AGOSTINI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03564 Toninelli: Sul procedimento di nomina del direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale.

  Danilo TONINELLI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando che in Italia manca una vera e propria cultura Pag. 9digitale che, peraltro, potrebbe contribuire a garantire la crescita dell'economia italiana. Evidenzia l'importanza di attuare giuridicamente le norme in materia di agenda digitale, istituto che, ad oggi, considera fallimentare.
  Rileva che l'avviso pubblico per la nomina del nuovo direttore è illegittimo sotto vari profili e si dichiara stupito che nel sito istituzionale dell'Agenzia per l'Italia digitale non siano stati pubblicati i curricula del nuovo direttore e dei candidati.

  Il sottosegretario Angelo RUGHETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1), precisando che il tema del digitale costituisce una priorità per il Governo anche in considerazione dell'arretratezza del nostro Paese nel confronto con gli altri Stati europei.

  Danilo TONINELLI (M5S), replicando, esprime un giudizio negativo sulla risposta fornita dal Governo ed evidenzia che, a distanza di più di due anni dalla sua nascita, la situazione relativa all'attuazione delle norme in materia di agenda digitale è sostanzialmente bloccata.
  Sottolinea, inoltre, l'importanza di pubblicare sul sito istituzionale dell'Agenzia per l'Italia digitale i curricula dei partecipanti alla selezione per la nomina del nuovo direttore dell'Agenzia, anche al fine di evitare futuri contenziosi.

5-03565 Gelmini e Ciracì: Sulle iniziative in materia di riforma della pubblica amministrazione.

  Nicola CIRACÌ (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, volta a chiedere al Governo con quali modalità e in che tempi il Governo abbia intenzione di rendere la pubblica amministrazione meno costosa per i cittadini e per il bilancio dello Stato riducendo drasticamente l'apparato pubblico. Al riguardo, evidenzia che la riforma della pubblica amministrazione da ultimo approvata, pur recando singoli interventi positivi, è complessivamente, ad avviso degli interroganti, un enorme contenitore dentro il quale sono state riversate molte ambizioni sorrette da norme non altrettanto efficaci.
  Stigmatizza, in particolare, come nella riforma si sia perso uno dei tasselli più innovativi della precedente riforma «Brunetta» ovvero la «cultura della valutazione» da parte dei cittadini, elemento indispensabile, idoneo al fine di incidere fortemente sulla accountability della pubblica amministrazione.

  Il sottosegretario Angelo RUGHETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Nicola CIRACÌ (FI-PdL) replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal Governo, esprimendo il proprio dissenso soprattutto per quanto riguarda l'approccio seguito rispetto al sistema di valutazione.
  Ritiene, inoltre, che i tempi per la realizzazione della trasparenza nella pubblica amministrazione siano eccessivamente lunghi, considerato che occorrerà attendere l'adozione dei decreti legislativi, previa approvazione del disegno di legge delega da parte delle Camere.

5-03566 Fiano e Lauricella: Sull'ambito di applicazione delle norme sullo scorrimento delle graduatorie dei concorsi delle forze di polizia di cui al DL n. 90 del 2014.

  Giuseppe LAURICELLA (PD) illustra l'interrogazione in titolo, nata dalla decisione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziari di non assumere, in ottemperanza a quanto disposto dai commi 3-bis e 3-sexies dell'articolo 3 del decreto-legge n. 90 del 2014, 170 idonei a un concorso bandito nel 2012, ma indetto e svolto nel 2013. Pag. 10
  Il DAP ha dato un'interpretazione a suo avviso non corretta, in quanto la norma autorizza ai fini dell'assunzione lo scorrimento della graduatorie dei concorsi indetti «per» l'anno 2013, e il concorso in questione rientra in tale casistica.
  L'interrogazione è rivolta al Ministro per la semplificazione e l'amministrazione, in quanto è l'unico, come estensore della norma medesima, a poter dare, anche con un intervento normativo, un'interpretazione autentica.

  Il sottosegretario Angelo RUGHETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Giuseppe LAURICELLA (PD), replicando, nell'apprezzare la disponibilità del Governo a intervenire per via normativa, si dichiara però perplesso in quanto, a suo avviso, l'interpretazione letterale della disposizione va senza dubbio nella direzione da lui indicata.

  Roberta AGOSTINI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 17 settembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

  La seduta comincia alle 14.35.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati e C. 1969 Tinagli recanti disposizioni in materia di conflitti di interessi.
Sulla pubblicità dei lavori.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione del Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, Raffaele Cantone.
(Svolgimento e conclusione).

  Raffaele CANTONE, Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Riccardo FRACCARO (M5S), Francesco SANNA (PD), Gennaro MIGLIORE (Misto-LED), Celeste COSTANTINO (SEL), Francesco Paolo SISTO, presidente, Nazzareno PILOZZI (Misto-LED).

  Raffaele CANTONE, Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, ringrazia il presidente Cantone per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta, sospesa alle 15.15, è ripresa alle 15.20.

Audizione di esperti.
(Svolgimento e conclusione).

  Giuseppe COLAVITTI, Ricercatore di Diritto dell'economia presso l'Università dell'Aquila, Daniele MAFFEIS, Professore ordinario di Diritto privato presso l'Università degli studi di Milano,Pag. 11 Francesco Saverio MARINI, Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Andrea PERTICI, Professore ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università di Pisa, Roberto ZACCARIA, già Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Firenze svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, quindi, per formulare osservazioni, i deputati Francesco Paolo SISTO, presidente, Riccardo FRACCARO (M5S).

  Roberto ZACCARIA, già Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Firenze, Andrea PERTICI, Professore ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università di Pisa, Francesco Saverio MARINI, Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Daniele MAFFEIS, Professore ordinario di Diritto privato presso l'Università degli studi di Milano, Giuseppe COLAVITTI, Ricercatore di Diritto dell'economia presso l'Università dell'Aquila, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, ringrazia i partecipanti per il loro contributo. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 16.15.

  N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 17 settembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

  La seduta comincia alle 16.15.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).
Nuovo testo C. 2093 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, fa presente che il disegno di legge in titolo – collegato alla legge di stabilità per il 2014 – è stato sostanzialmente modificato nel corso dell'esame presso la Commissione di merito in conseguenza dell'aggiunta di nuovi articoli, della riscrittura di articoli esistenti, nonché della soppressione di alcune disposizioni alcune delle quali di contenuto identico o analogo a norme del decreto legge n. 91 del 2014.
  Entrando nel merito del contenuto, partendo dalle disposizioni concernenti le materie «aree protette, tutela della natura e sviluppo sostenibile», rileva che l'articolo 1-bis, introdotto durante l'esame in Commissione, integra l'articolo 12 della legge n. 979 del 1982 (Disposizioni per la difesa del mare) al fine di disporre il recupero delle spese sostenute dall'autorità marittima per l'adozione delle misure necessarie nel caso di eventi che hanno determinato danni all'ambiente marino, anche nei confronti del proprietario del carico che abbia utilizzato una nave inadeguata alla qualità e quantità di carico trasportato.
  L'articolo 2 modifica il comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di garantire l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile approvata con la delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 57.
  L'articolo 2-bis è volto a destinare 35 milioni di euro, per l'anno 2015, alla realizzazione di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, per il finanziamento di progetti di uno o più enti locali riferiti Pag. 12a un ambito territoriale con popolazione superiore ai 100.000 abitanti le cui finalità sono indicate nella norma (ad es. iniziative di carpooling e bike-pooling). La copertura della spesa avviene con l'utilizzo dei proventi delle aste relative alle quote di emissione di gas a effetto serra.
  L'articolo 35 riguarda la definizione della Strategia nazionale delle Green Communities da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – con il coinvolgimento di altri Ministeri e della Conferenza Unificata – destinata a prevedere un piano di sviluppo sostenibile volto alla valorizzazione delle risorse dei territori rurali e montani (in diversi ambiti, dall'energia al turismo, dalle risorse idriche al patrimonio agro-forestale) in rapporto con le aree urbane.
  L'articolo 36 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite della Cassa Depositi e Prestiti, a costituire un «Fondo Italiano Investimenti Green Communities SGR S.p.A.», riservato ad Investitori Qualificati, per investimenti nel campo della green economy, con particolare riferimento a quelli interessanti i territori montani e rurali italiani, e con peculiare riguardo per il sostegno agli investimenti nel campo dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo nei territori a cosiddetto «fallimento di mercato» al fine di ammortizzare e annullare i deficit strutturali permanenti di tali territori.
  Per quanto concerne poi gli articoli riguardanti le procedure di valutazione ambientale, osserva che l'articolo 4, comma 1, reca una serie di disposizioni che intervengono sulle procedure delle autorizzazioni ambientali riguardanti lo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare e l'immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini, nonché la movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte. In particolare, per tali tipologie di interventi assoggettati alla valutazione di impatto ambientale (VIA), nazionale o regionale, si prevede che le autorizzazioni ambientali siano istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione medesima.
  Fa presente che è stato, poi, introdotto un nuovo articolo 5, che consente la predisposizione della valutazione di impatto sanitario (VIS) – da parte dell'Istituto superiore di sanità ovvero da parte degli organismi ed enti competenti – per i progetti riguardanti in sintesi le raffinerie di petrolio greggio, gli impianti di gassificazione e liquefazione, i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, nonché le centrali termiche e gli altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW.
  L'articolo 8-bis apporta alcune modifiche alla disciplina dei sistemi efficienti di utenza.
  L'articolo 8-ter inserisce anche i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.
  L'articolo 12-bis apporta alcune modifiche alla disciplina di attuazione degli incentivi della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (di cui al decreto del MISE del 6 luglio 2012).
  Relativamente agli articoli concernenti la materia degli acquisti «verdi», segnala che l'articolo 9 interviene sulla disciplina delle garanzie a corredo dell'offerta nei contratti pubblici, di cui all'articolo 75 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, al fine di prevedere riduzioni entro determinate percentuali dell'importo della garanzia per i soggetti in possesso di specifici requisiti.
  L'articolo 9-bis prevede che, nell'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie, costituisca titolo preferenziale la registrazione EMAS delle organizzazioni pubbliche e Pag. 13private e la richiesta di contributi per l'ottenimento della certificazione Ecolabel di prodotti e servizi.
  L'articolo 10, attraverso l'introduzione dell'articolo 68-bis nel Codice dei contratti pubblici, disciplina l'applicazione dei «criteri ambientali minimi» (CAM) negli appalti pubblici di forniture e negli affidamenti di servizi nell'ambito delle categorie previste dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.
  L'articolo 10-bis reca ulteriori disposizioni volte all'applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) nei contratti pubblici. Nello specifico, il comma 1 integra le competenze dell'Osservatorio dei contratti pubblici (istituito presso la soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ora Autorità nazionale anticorruzione) assegnando all'Osservatorio il monitoraggio dell'applicazione dei criteri ambientali minimi disciplinati nei relativi decreti ministeriali e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal citato Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione (PAN GPP). Il comma 2 prevede che i bandi-tipo, sulla base dei quali sono predisposti i bandi da parte delle stazioni appaltanti, devono contenere indicazioni per l'integrazione dei criteri ambientali minimi. Il comma 3 integra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
  L'articolo 10-ter, al comma 1, disciplina la procedura per l'adozione di un Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale demandandola a un decreto interministeriale da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge.
  Per quanto attiene, quindi, alle disposizioni inerenti al settore gestione dei rifiuti, rileva che l'articolo 11 reca una serie di disposizioni volte a incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali «post consumo», che sono inserite attraverso gli articoli 206-ter, 206-quater, 206-quinquies e 206-sexies del decreto legislativo n. 152 del 2006. In primo luogo, il nuovo articolo 206-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 consente la stipula di accordi e contratti di programma tra soggetti pubblici e privati; la platea dei soggetti è stata modificata, nel corso dell'esame in Commissione, al fine di ricomprendere anche le associazioni di volontariato, le associazioni di categoria e di aziende che si occupano di riciclo e riuso, nonché le imprese che producono beni derivanti da materiali post consumo riciclati, con priorità per i beni provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti. Gli accordi e i contratti di programma hanno ad oggetto l'erogazione di incentivi alle attività imprenditoriali di produzione di beni derivanti da materiali «post consumo» riciclati e alle attività imprenditoriali di preparazione dei materiali «post consumo» per il loro riutilizzo, nonché alle attività di commercializzazione di prodotti e componenti di prodotti reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti. Il nuovo articolo 206-quater del decreto legislativo n. 152 del 2006 demanda a un decreto interministeriale, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, la definizione del livello degli incentivi, anche di natura fiscale, e le percentuali minime di materiale post consumo che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere erogati gli incentivi di cui all'articolo 206-ter. Il nuovo articolo 206-quinquies del decreto legislativo n. 152 del 2006 demanda a un regolamento, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri e del livello di incentivi, anche di natura fiscale, per l'acquisto di manufatti che impiegano materiali post consumo riciclati, ivi inclusi quelli provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti diversi dal materiale polimerico, in particolare carta riciclata, vetro «fine» non avviabile alle vetrerie e compost di qualità. Il nuovo articolo 206-sexies del decreto legislativo n. 152 del 2006 detta una serie di disposizioni per l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonee al Pag. 14raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla normativa tecnica in materia.
  L'articolo 12-ter include i rifiuti in plastica compostabile certificata, ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona, tra i materiali ammendanti (compostato misto) inclusi nell'ambito di applicazione della disciplina sui fertilizzanti, di cui al decreto legislativo n. 75 del 2010.
  L'articolo 12-quater consente al Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di individuare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i porti marittimi dotati di siti idonei in cui avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo svolte da associazioni sportive, ambientaliste e culturali, attraverso accordi di programma stipulati con la competente Capitaneria di Porto, l'Autorità portuale, le imprese ittiche, le predette associazioni e il Comune territorialmente competente (comma 1).
  L'articolo 12-quinquies interviene sul regolamento n. 161 del 2012, che disciplina l'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, al fine di sopprimere, nella definizione di «materiali da scavo», il riferimento ai residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.).
  L'articolo 13 interviene al fine di eliminare ogni riferimento all'Osservatorio nazionale sui rifiuti, la cui attività è cessata, e di trasferirne le funzioni, ulteriormente estese, al Ministero dell'ambiente. Per l'espletamento di tali funzioni il Ministero dell'ambiente si avvale dell'ISPRA. Al fine della realizzazione di quanto previsto dall'articolo in esame, il comma 4 detta disposizioni in merito al personale.
  L'articolo 13-bis modifica gli articoli 220, 221, 222, 223 e 224 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in merito agli obblighi dei produttori e degli utilizzatori e alla attività dei Consorzi, coinvolti nella gestione dei rifiuti di imballaggio. In particolare, i commi da 1 a 4 sono volti a porre a carico dei produttori e degli utilizzatori il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata e i relativi costi.
  L'articolo 14 interviene sull'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che disciplina il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata (RD) dei rifiuti urbani in ogni ambito territoriale ottimale (ATO). Ulteriori disposizioni attengono all'addizionale all’«ecotassa», che i comuni devono pagare qualora non raggiungano gli obiettivi di RD, che non è dovuta dai comuni che hanno ottenuto una deroga rispetto al perseguimento dei medesimi obiettivi ovvero che hanno conseguito una produzione pro capite media di rifiuti inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell'ATO di appartenenza.
  L'articolo 14-bis modifica il comma 6 dell'articolo 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di disporre che agli oneri per la vigilanza sulla gestione dei rifiuti, svolta dal Ministero dell'ambiente (anziché dall'Osservatorio nazionale sui rifiuti) provvedano il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e gli altri consorzi in base al valore della produzione riferito all'anno precedente a quello di riferimento e delle quantità di rifiuti riciclati e recuperati nello stesso anno.
  L'articolo 14-ter autorizza: il compostaggio aerobico domestico individuale esclusivamente per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, attraverso l'utilizzo di una compostiera con una capacità massima non superiore a 900 litri. La norma prevede che alle utenze domestiche che utilizzano tale sistema si applichi una riduzione sulla tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani.
  L'articolo 14-quater disciplina in via sperimentale l'applicazione del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro di birra e acqua minerale da parte di locali pubblici.
  L'articolo 14-quinquies modifica l'articolo 220, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in merito ai termini relativi agli obblighi di comunicazione in materia di imballaggi immessi sul mercato, di imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.
  L'articolo 14-sexies modifica in più punti gli articoli 221, 223, e 225 del Pag. 15decreto legislativo n. 152 del 2006 in merito alla preparazione dei Programmi e dei Piani finalizzati alla prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, elaborati dai produttori e dal CONAI.
  L'articolo 14-septies modifica l'articolo 224, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, introducendo l'obbligo per gli amministratori del CONAI di redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni.
  L'articolo 14-octies, aggiungendo l'articolo 232-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, introduce una disciplina sui rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare. In particolare, sono previsti i seguenti interventi: l'installazione da parte dei comuni nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale, di appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e di gomme da masticare; l'attuazione di campagne di sensibilizzazione da parte dei produttori; l'istituzione di un Fondo per finanziare le suddette attività presso il Ministero dell'ambiente, alimentato dalle somme derivanti dall'aumento delle aliquote di base dell'accisa sul consumo dei tabacchi lavorati.
  L'articolo 14-nonies, attraverso una modifica all'articolo 40, comma 3 del decreto legislativo n. 49 del 2014, prevede che i Sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) adottino per i pannelli fotovoltaici del comparto domestico e professionale, immessi a consumo successivamente alla data di entrata in vigore della legge, un sistema di garanzia finanziaria ed un sistema di geolocalizzazione delle medesime tipologie di quelle disposte dal gestore dei servizi energetici (GSE) nel Disciplinare Tecnico adottato a dicembre del 2012 per il recupero e il riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita.
  L'articolo 14-decies è finalizzato ad accelerare l'attuazione delle norme già contenute nella legge di stabilità 2014 per consentire ai comuni di attuare un effettivo modello di tariffa rifiuti, commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.
  L'articolo 15-bis disciplina la facoltà per i produttori e gli utilizzatori, che sono imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, di partecipazione al CONAI, tramite le proprie confederazioni agricole, le associazioni di categoria o le centrali cooperative di appartenenza, con responsabilità in solido con detti enti e associazioni, per l'adempimento dei relativi obblighi.
  Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 16 inseriscono i rifiuti di pile ed accumulatori tra le particolari categorie di rifiuti disciplinate dall'articolo 227 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per le quali restano ferme le disposizioni speciali, nazionali ed europee vigenti.
  È stato interamente sostituito l'articolo 17, che modifica l'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti, al fine di precisare che, nel caso in cui il Presidente della giunta regionale non provveda ad adottare le necessarie misure entro centoventi giorni dall'adozione delle predette ordinanze, il Ministro dell'ambiente diffidi il Presidente medesimo a provvedere entro un termine di 60 giorni anziché entro un congruo termine come previsto nella normativa vigente.
  L'articolo 18 novella l'articolo 233 del decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine di circoscrivere gli obblighi di adesione al CONOE (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti) alle sole imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti, rendendo invece facoltativa la partecipazione degli altri soggetti attualmente obbligati. Si consente, inoltre, il conferimento di oli e grassi vegetali e animali esausti anche mediante consegna a soggetti autorizzati, in base alla normativa vigente, ad esercitare le attività di gestione di tali rifiuti.
  L'articolo 21 dispone l'abrogazione dell'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36 del 2003, che prevede Pag. 16il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a un certo peso.
  L'articolo 29-bis aggiunge all'articolo 180-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 il comma 1-bis, che consente ai comuni e ai loro enti strumentali, per finalità di riutilizzo di prodotti e di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, l'individuazione di appositi spazi, presso i centri di raccolta, per l'esposizione temporanea finalizzata allo scambio tra privati cittadini di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo.
  L'articolo 32 modifica l'articolo 40, comma 8, del decreto legge n. 201 del 2011 relativamente allo smaltimento di tipologie di rifiuti relativi a talune attività economiche. In particolare, sono considerati dalla nuova disposizione i soggetti esercenti attività quali Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, Servizi degli istituti di bellezza e Attività di tatuaggio e piercing. A tali soggetti è consentito il trasporto in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, di rifiuti pericolosi.
  Per quanto attiene, quindi, alle disposizioni inerenti al settore «difesa del suolo», evidenzia che l'articolo 22 detta un'articolata disciplina prevalentemente volta alla riorganizzazione distrettuale della governance in materia di difesa del suolo. In particolare, l'articolo: integra le definizioni presenti nel testo dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 152 del 2006; modifica la disciplina delle autorità di bacino distrettuale prevista all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006; prevede il mantenimento della sede operativa del bacino idrografico del fiume Serchio, al fine di garantire il necessario presidio e la pianificazione del territorio, e la soppressione delle Autorità di bacino di cui alla legge n. 183 del 1989; modifica la disciplina dei distretti idrografici di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 152 del 2006, attraverso una riduzione dei distretti e una riorganizzazione degli ambiti territoriali dei distretti; modifica le disposizioni in materia di monitoraggio previste dall'articolo 118, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine di riferirle al piano di gestione (che è di competenza dell'autorità distrettuale) e di prevedere la trasmissione delle risultanze del monitoraggio anche alle competenti autorità di bacino distrettuali; prevede fino all'emanazione del decreto ministeriale sui canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, la stipula da parte del Ministero dell'Ambiente e delle regioni di accordi di programma per la determinazione della quota parte di diverse entrate tra le quali le concessioni del demanio idrico, nonché quelle derivanti dall'applicazione del principio «chi inquina paga» per il finanziamento di misure e funzioni che integrano i programmi dei Piani di tutela delle acque e le altre funzioni (studio e progettazione) attribuite alle Autorità di bacino; differisce i termini per l'adozione dei piani di tutela; prevede la predisposizione di un Programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico da parte degli enti competenti, per coniugare la prevenzione del rischio idraulico e la tutela degli ecosistemi fluviali.
  L'articolo 23 introduce un meccanismo per agevolare, anche attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie (10 milioni di euro per l'anno 2014), la rimozione o la demolizione, da parte dei comuni, di opere ed immobili realizzati nelle aree del Paese classificate a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire.
  Per quanto concerne poi gli articoli riguardanti le «risorse idriche», l'articolo 24 istituisce, a decorrere dal 2014, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale, alla cui alimentazione viene destinata una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI). Pag. 17
  L'articolo 24-bis disciplina i contratti di fiume, che concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione del distretto idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali.
  L'articolo 25 prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), sentiti gli enti di ambito, assicuri agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali.
  L'articolo 26 prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) adotti, nell'esercizio dei propri poteri regolatori, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, sulla base dei principi e dei criteri definiti con D.P.C.M, previa intesa in sede di Conferenza unificata, come specificato durante l'esame in Commissione.
  L'articolo 26-bis stabilisce che il sovracanone, previsto dalle leggi n. 959 del 1953 e n. 925 del 1980, si applichi agli impianti con potenza nominale media superiore ai 220 chilowatt e si estenda a tutti gli impianti di produzione idroelettrica le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei comuni compresi all'interno di un Bacino Imbrifero Montano (BIM).
  Quanto alle disposizioni relative a «capitale naturale e contabilità ambientale», l'articolo 30 istituisce il Comitato per il capitale naturale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici e ambientali coerenti con l'annuale programmazione finanziaria e di bilancio dello Stato.
  L'articolo 31 istituisce il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la raccolta dei dati e delle informazioni sugli incentivi, sulle agevolazioni, sui finanziamenti agevolati, nonché sulle esenzioni da tributi, direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente.
  L'articolo 33 delega il Governo all'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali.
  Ulteriori disposizioni concernono, rispettivamente, il sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra (articolo 7), la raccolta di dati ambientali (articolo 7-bis), la tutela delle risorse idriche (articolo 26-ter), modifiche al Codice delle comunicazioni di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 (articolo 27), le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari (articolo 28), l'istituzione delle «oil free zone» (articolo 34), delega il Governo in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico (articolo 37).
  Relativamente al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il contenuto del nuovo testo del disegno di legge è prevalentemente riconducibile alla materia della tutela dell'ambiente assegnata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione in quanto reca misure che riguardano, in particolare, la disciplina delle aree protette (sentenze della Corte n. 44 del 2011 e n. 263 del 2011), degli impianti termici civili (sentenza n. 250 del 2009), della gestione dei rifiuti (si vedano ex multis sentenza n. 10 del 2009 e sentenze nn. 277 e 62 del 2008), della difesa del suolo.
  Per quanto riguarda gli articoli 9 e 10, che modificano la disciplina in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contenuta nel decreto legislativo n. 163 del 2006, ricorda che la giurisprudenza costituzionale (si veda in particolare la sentenza n. 401/2007) ha ritenuto riconducibili i vari ambiti di legislazione in tema di contratti pubblici ad un novero di materie di competenza legislativa esclusiva statale, tra cui la tutela della concorrenza e l'ordinamento civile attribuite alla competenza Pag. 18statale rispettivamente dalle lettere e) ed l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.
  Talune disposizioni riguardano poi il settore dell'energia: nel riparto di competenze legislative derivante dal titolo V la materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia è rimessa alla competenza concorrente tra Stato e Regioni. Si ricorda peraltro che la Corte costituzionale, fin dalla sentenza n. 6 del 2004, ha ritenuto ammissibile un intervento dello Stato con una normativa di dettaglio nel settore energetico, pur trattandosi di materia di competenza concorrente, applicando il principio della «attrazione in sussidiarietà» elaborato nella sentenza n. 303 del 2003.
  Fa presente che la previsione di cui all'articolo 2-bis, che destina risorse per la realizzazione di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, per il finanziamento di progetti di uno o più enti locali riferiti ad un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti, pur essendo nelle finalità riconducibile alla tutela dell'ambiente, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, è tuttavia suscettibile di produrre effetti anche sull'esercizio delle attribuzioni regionali in materia di trasporto pubblico locale affinché esso si svolga nei limiti della sostenibilità ambientale, anche alla luce dell'orientamento della giurisprudenza costituzionale in casi analoghi (si veda, in particolare, la sentenza della Corte costituzionale n. 142 del 2008).
  A suo avviso, andrebbe dunque valutata la necessità di prevedere il parere della Conferenza unificata nella relativa procedura, in aderenza con il principio di leale collaborazione, più volte evidenziato dalla Corte costituzionale (ex multis sentenze n. 285 del 2005; n. 201 del 2007; n. 50 del 2008; n. 63 del 2008).
  Fa presente altresì che l'articolo 12-quater consente al Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di individuare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i porti marittimi dotati di siti idonei in cui avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo svolte da associazioni sportive, ambientaliste e culturali, attraverso accordi di programma stipulati con la competente Capitaneria di Porto, l'Autorità portuale, le imprese ittiche, le predette associazioni il Comune territorialmente competente (comma 1). A un successivo decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è demandata la disciplina delle procedure, delle modalità e delle condizioni per l'estensione di dette attività ad altri porti sulla base dei risultati dell'attività di cui al comma 1 (comma 2).
  Al riguardo, segnala che andrebbero chiarite maggiormente le forme di coinvolgimento degli enti territoriali ai fini dell'estensione di cui al comma 2, anche in relazione alla procedura definita al comma 1.
  Quanto al rispetto degli altri princìpi costituzionali, sottolinea che l'articolo 11, comma 1, capoverso Art. 206-quater.1, demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, la definizione degli incentivi, anche di natura fiscale, per i prodotti derivanti da materiali post consumo. Analogamente, l'articolo 14-octies, comma 4, demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze «l'aumento delle aliquote di base dell'accisa sul consumo dei tabacchi lavorati».
  Riguardo a tali disposizioni, evidenzia quanto previsto dall'articolo 23 della Costituzione, in considerazione del fatto che le due norme prevedono una cornice non del tutto definita entro la quale la discrezionalità amministrativa possa essere esercitata, attribuendo implicitamente ad una fonte subordinata il compito di modificare disposizioni di rango legislativo (senza indicare un parametro o un limite massimo entro cui intervenire), secondo una procedura differente, in particolare, rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 (regolamenti di Pag. 19delegificazione), che non può dare, quindi, le medesime garanzie individuate da tale procedura.
  Segnala, infine, che gli articoli 12-bis e 12-quinquies recano modifiche puntuali a decreti ministeriali. In proposito, ricordo che la circolare per la formulazione tecnica dei testi legislativi dispone che «non si ricorre all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di «resistenza» ad interventi modificativi successivi».
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.25.

Pag. 20