CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 settembre 2014
294.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 10 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Ilaria CAPUA.

  La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.
Nuovo testo C. 2093 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Ilaria CAPUA, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Giulia NARDUOLO (PD), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame, di iniziativa governativa, è collegato alla legge di stabilità 2014 (cosiddetto «collegato ambientale») ed è stato incardinato nella VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici in data 27 marzo 2014. Precisa che, inizialmente composto di 31 articoli e 2 allegati, il testo licenziato da parte della Commissione referente in data 4 settembre 2014 risulta significativamente modificato rispetto alla formulazione originaria, in conseguenza dell'aggiunta di nuovi articoli, della riscrittura di articoli esistenti e della soppressione di altri, il cui contenuto era identico o analogo a norme già contenute nel decreto-legge n. 91 del 2014. Il testo finale del provvedimento consta quindi dei seguenti titoli: Titolo I (articoli 1-bis-2-bis): protezione della natura e strategia dello sviluppo sostenibile; Titolo II (articoli 4-5-bis): procedure di valutazione di impatto ambientale; Titolo III ((articoli 7-8-ter): disposizioni in materia di emissioni e gas a effetto serra; Titolo IV ((articoli 9-10-ter): green public procurement (cosiddetti «acquisti verdi»); Titolo V (articolo 11): norme incentivanti per i prodotti derivati da materiali post consumo; Titolo VI (articoli 12-bis-21): gestione dei rifiuti; Titolo VII (articoli 22-23): difesa del suolo; Titolo VIII (articoli 24-26-ter): disposizioni per garantire l'accesso universale all'acqua; Titolo IX (articolo 27): procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici; Pag. 71Titolo X (articoli 28-29-bis): disciplina degli scarichi e del riutilizzo di residui vegetali; Titolo XI (articoli 30-37): capitale naturale e contabilità ambientale.
  Per quanto concerne i profili di competenza della VII Commissione, rileva che le disposizioni appaiono limitate ad alcuni articoli. In particolare, l'articolo 2-bis, di nuova introduzione, finanzia la realizzazione di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile. Esso prevede la realizzazione di progetti di uno o più enti locali riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore ai 100.000 abitanti diretti a incentivare iniziative di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, come ad esempio car-pooling e bike-pooling, la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti, (anche collettivi e guidati) a piedi o in bicicletta, laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, programmi di educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta delle auto in prossimità degli istituti scolastici o delle sedi di lavoro. Tali programmi possono includere la cessione a titolo gratuito di «buoni mobilità» ai lavoratori che usano mezzi di trasporto sostenibili. Per la definizione di questo programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile, delle modalità e dei criteri per la presentazione dei progetti ed, infine, per la ripartizione delle risorse e l'individuazione degli enti beneficiari, si rimanda a due successivi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Precisa quindi che al relativo onere di 35 milioni di euro, per l'anno 2015 si provvede mediante l'utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra (articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n. 30 del 2013). Richiama poi all'articolo 11, comma 1, un'ulteriore disposizione inserita nel corso dell'esame in sede referente, che reca il nuovo articolo 206-sexies al Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006). Precisa che la nuova disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche che indìcono gare d'appalto per l'efficientamento energetico, la ristrutturazione o la costruzione di edifici scolastici e ospedali, in particolare per interventi di mitigazione dell'inquinamento acustico, debbano prevedere criteri di valutazione delle offerte con punteggi premianti l'utilizzo di prodotti contenenti materiali post-consumo (ovvero derivati da processi di riciclaggio). Specifica quindi che la norma di riferimento per i valori dei descrittori e dei requisiti acustici è la norma UNI 11367.
  Con riferimento, poi, all'articolo 14-ter, comma 2 rileva che questo integra il Codice dell'ambiente, disponendo che gli impianti di compostaggio aerobico e di digestione anaerobica di rifiuti biodegradabili di cucine, mense, mercati, da giardini e parchi, con determinate caratteristiche, possano essere realizzati con denuncia di inizio di attività (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380), anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004). In relazione, inoltre, all'articolo 22, comma 2 osserva che lo stesso disciplina la riorganizzazione, a livello di distretto idrografico, della governance in materia di difesa del suolo, dettando norme sulle Autorità di bacino distrettuali. Nello specifico, viene modificata la composizione della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale (ai sensi dell'articolo 63, comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006), confermando comunque la presenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Precisa quindi che il testo originario del disegno di legge in esame, modificato poi dalla Commissione di merito, aveva in realtà previsto l'esclusione della rappresentanza del MIBACT, come quella di altri dicasteri. Osserva che la conferma della presenza di una rappresentanza del MIBACT all'interno della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino sembra di conseguenza aver indotto a sopprimere il comma 4 del medesimo Pag. 72articolo, il quale integrava la procedura per l'approvazione del piano di bacino, prevedendo che il progetto di piano fosse sottoposto, prima dell'adozione, al parere della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici territorialmente competente, per i profili di tutela dell'interesse culturale e paesaggistico. Sottolinea che tale modifica sembrava finalizzata a compensare la citata eliminazione nel testo originario del disegno di legge della partecipazione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo dalla predetta Conferenza, organo competente all'adozione del piano di bacino. In relazione, poi, all'articolo 30 ricorda che lo stesso istituisce il Comitato per il capitale naturale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici e ambientali coerenti con l'annuale programmazione finanziaria e di bilancio dello Stato. Il predetto Comitato, presieduto dal Ministro dell'ambiente, e composto da altri ministri e soggetti pubblici vari (ISTAT, ISPRA, CNR ed altri), è integrato da esperti della materia nominati dal medesimo Ministro dell'ambiente, provenienti da università ed enti di ricerca, ovvero con altri dipendenti pubblici in possesso di specifica qualificazione. Sempre con riferimento ai profili di interesse per la VII Commissione, rileva che l'articolo 31 del provvedimento in esame istituisce il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli presso il Ministero dell'ambiente per la raccolta dei dati e delle informazioni sugli aiuti a tutela dell'ambiente. Precisa quindi che il Catalogo contiene informazioni fornite dal medesimo Ministero dell'ambiente, dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dall'ISTAT, dalla Banca d'Italia, dai ministeri, dalle regioni e dagli enti locali, dalle università e dagli altri centri di ricerca, secondo uno schema predisposto dal Ministero dell'ambiente. Fa quindi riferimento all'articolo 35, comma 1, introdotto dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente, il quale prevede che la Presidenza del Consiglio, d'intesa con i Ministeri dell'economia e delle finanze e sentiti il Ministero delle infrastrutture e trasporti, il Ministero dei beni e attività culturali, il Ministero delle politiche agricole e forestali e il Ministero dell'ambiente e la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali, promuova la costituzione della Strategia nazionale delle Green Communities. L'attuale denominazione del dicastero competente per i beni culturali è «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo», che dovrebbe quindi sostituire quella attualmente presente nel testo. Sottolinea poi che tale Strategia nazionale individua i territori rurali e di montagna che intendano sfruttare in modo equilibrato le risorse naturali principali di cui dispongono e aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane, in modo da poter impostare, nella fase della green economy, un piano di sviluppo sostenibile in alcuni campi – come quello del turismo, capace di valorizzare le produzioni locali – ivi specificamente indicati. Ricorda successivamente l'articolo 36, il quale, introdotto dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente, reca l'istituzione del Fondo italiano Investimenti Green Communities. Precisa che, in base alla predetta disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite della Cassa Depositi e Prestiti, è autorizzato alla costituzione del Fondo – il cui ammontare complessivo è pari a 1 miliardo di euro e riservato ad Investitori Qualificati successivamente indicati – con l'obiettivo di garantire una redditività adeguata del capitale investito, attraverso operazioni ed interventi di sostegno finanziario diretto ed indiretto a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni, nonché degli enti locali (comprese le società da essi controllate e/o partecipate), per investimenti nel campo della green economy, con particolare riferimento ai territori montani e rurali italiani e con riguardo al sostegno agli investimenti nel campo dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo nei territori a cosiddetto «fallimento di mercato», al fine Pag. 73di ammortizzare e annullare i deficit strutturali permanenti di tali territori. Osserva, altresì, che nell'ambito degli interventi, al fine di perseguire congiuntamente obiettivi di sviluppo dell'economia delle aree montane e nello stesso tempo tutelare la qualità della vita, dell'ambiente e del territorio, il Fondo potrà contribuire a promuovere e finanziare studi di fattibilità in materia di riqualificazione del patrimonio edilizio a scopo residenziale, servizi, ricettività o simili, che valorizzino edifici e borghi a valenza storica e testimoniale, e partecipare all'attuazione degli interventi stessi. Precisa quindi che tali interventi devono essere elaborati in base a una documentata validità economica e progettati nonché realizzati almeno in conformità con quanto previsto dalle direttive europee in materia di riqualificazione edilizia e urbana e di efficienza energetica. Sono privilegiati e incentivati i progetti che si avvalgono di sistemi di verifica e certificazione trasparenti, la cui documentazione sia pubblicamente disponibile e gestiti da parte terza, riconosciuti dal mercato a livello nazionale ovvero internazionale, che documentino e certifichino attraverso procedure indipendenti aspetti, ivi elencati a titolo indicativo, come l'efficienza energetica, la sostenibilità idrica, il benessere termico, acustico, visivo e respiratorio interno, il rapporto tra edifici e contesto, l'uso di materiali sostenibili, il rispetto della valenza storica e testimoniale dell'edificio.
  Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.
  Propone, quindi, di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Ilaria CAPUA, presidente, prima di dare la parola ai colleghi che intendono intervenire sul testo in esame, saluta la collega Ghizzoni e la ringrazia per l'opera da lei svolta – nella VII Commissione – in particolare quale vicepresidente della stessa. Ne apprezza, soprattutto, l'equilibrio, la competenza e la disponibilità dimostrati.

  Manuela GHIZZONI (PD), ringrazia la collega Capua per le parole di apprezzamento espresse nei suoi confronti.

  Luisa BOSSA (PD) chiede di rinviare ad altra seduta il prosieguo dell'esame del disegno di legge all'ordine del giorno, al fine di approfondirne compiutamente il contenuto. Manifesta quindi perplessità in merito alla previsione, di cui all'articolo 2-bis del testo, che prevede il finanziamento di progetti concernenti la mobilità sostenibile riferiti ad ambiti territoriali di popolazione di oltre 100.000 abitanti, ritenendo tale soglia eccessivamente alta.

  Gianluca VACCA (M5S) chiede anch'egli alcuni giorni di tempo – prima dell'espressione del parere di competenza della VII Commissione – per approfondire il contenuto del provvedimento. Rileva comunque l'esiguità della somma di 35 milioni di euro, per l'anno 2015, previsti per il finanziamento dei progetti del citato articolo 2-bis.

  Maria COSCIA (PD) ritiene che si possa esprimere anche nella giornata di martedì 16 della prossima settimana il parere alla Commissione di merito, in tempo utile perché questa ne tenga conto nel prosieguo dell’iter del provvedimento.

  Ilaria CAPUA, presidente, dopo aver constatato l'assenso dei gruppi ad esprimere nella seduta di martedì 16 settembre il parere di propria competenza sul provvedimento all'ordine del giorno, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.