CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 settembre 2014
293.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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  Martedì 9 settembre 2014. — Presidenza del presidente Marcello TAGLIALATELA. – Interviene il viceministro all'interno Filippo Bubbico.

  La seduta comincia alle 14.30.

In ricordo dell'onorevole Antonio Soda.

  Marcello TAGLIALATELA, presidente, comunica che lo scorso 1o settembre si è spento all'età di 71 anni l'onorevole Antonio Soda, già deputato nella XII, XIII e XIV legislatura, legislatura nella quale è stato membro del Comitato che ha presieduto dal 26 dicembre 2003 al 25 ottobre 2004. Nell'ambito della sua intensa attività parlamentare, segnatamente rivolta al tema delle riforme costituzionali ma anche a questioni specifiche delle società contemporanee quali la regolamentazione del diritto d'asilo, l'on. Soda, politico attento e scrupoloso, giurista sopraffino e uomo di straordinario spessore culturale, ha dedicato alle tematiche della qualità della legislazione, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare, specifica attenzione e studi mirati, consapevole della straordinaria valenza democratica che il problema della buona legislazione riveste nei moderni ordinamenti. A riprova di tale sensibilità va ricordato che nel corso della sua Presidenza si è data origine alla prassi, consolidatasi nel tempo, secondo la quale il Comitato esprime un parere, con riguardo agli aspetti attinenti alla qualità delle norme, anche sugli strumenti di programmazione legislativa dell'Unione europea, e che sempre da Presidente ha promosso un'iniziativa interistituzionale con le Regioni nell'ambito della realizzazione del sistema informativo gratuito delle norme vigenti che si è poi concretizzato con la creazione del portale «Normattiva». Anche in seno al Comitato l'on. Soda non ha dunque mancato di apportare il suo contributo di dottrina e umanità, da politico fiero e appassionato quale era ma sempre pronto al dialogo e al confronto democratico.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO.

Conversione in legge del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento Pag. 4della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 2616 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e II).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Aniello FORMISANO, relatore, illustra il provvedimento in esame, rilevando, in particolare, in termini favorevoli la presenza delle relazioni di AIR e ATN.
  Passa quindi a formulare la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 2616 e rilevato che:
   il decreto-legge, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione dell'8 agosto 2014, è stato emanato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale a distanza di 14 giorni, il 22 agosto 2014;
   il decreto reca misure in tre aree (il contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, la protezione internazionale, la funzionalità del Ministero dell'interno), opportunamente raggruppate in altrettanti Capi, le quali, secondo la relazione illustrativa, sono “riferite a fenomeni che [...] chiamano in causa profili di competenza e responsabilità demandati esclusivamente al Ministero dell'interno”: del complesso delle misure si dà comunque conto sia nell'intestazione del decreto sia nel preambolo;
   relativamente alle disposizioni in materia di manifestazioni sportive e di protezione internazionale, di cui ai primi due Capi, il preambolo del decreto non evidenzia il carattere straordinario delle circostanze di necessità e urgenza che giustificano l'adozione del decreto-legge, come invece richiede l'articolo 15, comma 1, della legge n. 400 del 1988, secondo cui i decreti-legge recano “l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione”;
   nell'intervenire sulla normativa vigente, correttamente il decreto ricorre costantemente alla tecnica della novellazione. Fa eccezione l'articolo 9, che ripristina la Commissione consultiva centrale e le Commissioni tecniche territoriali chiamate ad esercitare funzioni consultive e prescrittive in materia di disciplina dei materiali esplodenti: tali Commissioni, già previste – rispettivamente – dagli articoli 53 e 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, erano state soppresse a norma dell'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e il decreto in esame ne dispone la ricostituzione intervenendo in modo non testuale sulla citata disciplina;
   inoltre, all'articolo 9, comma 1, non viene esplicitato che le predette Commissioni tecniche territoriali interessano il livello provinciale, come invece è specificato nella relazione illustrativa;
   ancora, l'articolo 4, comma 1, lettera a), introduce, nell'ambito della legge 13 dicembre 1989, n. 401, l'articolo 7-bis.1, che attribuisce al Ministro dell'interno “Fuori dai casi di adozione da parte del Prefetto di provvedimenti di propria competenza” il potere di disporre “il divieto, per una durata non superiore a due anni, di apertura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgono gli incontri di calcio individuati in relazione al pericolo di turbativa dell'ordine pubblico”. A tale riguardo appare opportuno chiarire il rapporto tra questi poteri ministeriali e quelli, analoghi ma territorialmente circoscritti, del Prefetto (derivanti dalla generale competenza sull'ordine pubblico e la sicurezza riconosciutagli dall'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza): poiché infatti la misura, valida solo per determinate partite, è già nella competenza dei prefetti, l'intervento con decreto del Ministro parrebbe giustificato dalla sola valenza biennale della misura stessa;Pag. 5
   infine, il disegno di legge di conversione è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
  alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
   all'articolo 9, che ripristina la Commissione consultiva centrale e le Commissioni tecniche territoriali, si dovrebbe assicurare il coordinamento con l'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, il quale non include le citate Commissioni fra gli organismi collegiali le cui attività sono trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano;
   per quanto detto in premessa, all'articolo 4, comma 1, lettera a), appare opportuno esplicitare il rapporto fra i poteri ministeriali e quelli prefettizi i quali risultano in larga misura sovrapponibili;
  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   al già citato articolo 9, comma 1, andrebbe valutata l'opportunità di esplicitare che le Commissioni tecniche territoriali interessano il livello provinciale, come specificato nella relazione illustrativa.».

  Marcello TAGLIALATELA, presidente, ringrazia il viceministro Filippo Bubbico per aver preso parte ai lavori del Comitato.

  Marilena FABBRI, evidenzia nella proposta di parere testé illustrata la segnalazione relativa alla mancata evidenziazione, nel preambolo del decreto, del carattere straordinario delle circostanze di necessità e urgenza alla base di talune misure del provvedimento in esame.

  Filippo BUBBICO, viceministro all'interno, osserva come tale aspetto potrà essere opportunamente esplicitato nel corso dell'esame presso le Commissioni di merito.

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.50.