CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 settembre 2014
293.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 9 settembre 2014.

Audizione dei rappresentanti della Banca d'Italia, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1899 Pisano, recante modifica dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 9 settembre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo.
C. 2420 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Marco DI STEFANO (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2420, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, fatto a Roma il 22 giugno 2011.
  In linea generale segnala innanzitutto come il Protocollo aggiuntivo sia finalizzato ad ampliare le potenzialità organizzative dell'attività dell'IUE nonché a rafforzare ulteriormente il rapporto di collaborazione tra l'Italia e l'istituzione accademica europea basata a Firenze. In particolare, il Protocollo, firmato a seguito di un negoziato tra l'Istituto universitario e il Governo italiano avviata nel 2007, deriva dall'esigenza di dotare l'Istituto di nuove e più adeguate strutture, al fine di consentirgli di intensificare le proprie attività, nonché di accogliere in deposito, ed aprire alla consultazione, gli archivi storici dell'Unione Europea.
  Al riguardo rammenta che la Convenzione relativa alla creazione dell'Istituto universitario europeo, con allegato Protocollo, venne firmata a Firenze il 19 aprile 1972; l'Accordo di Sede tra il Governo italiano e l'Istituto universitario europeo è stato stipulato il 10 luglio 1975 e ratificato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 990 del 1976; la prima modifica dell'Accordo di Sede è intervenuta nel 1985 con un primo Protocollo aggiuntivo, ratificato con la legge n. 505 del 1988.
  Per quanto concerne il contenuto del Protocollo, che si compone di 8 articoli, l'articolo 1 estende le disposizioni previste dagli articoli da 3 a 7 dell'Accordo di sede del 1975, anche agli immobili indicati dall'articolo 2 del Protocollo, messi gratuitamente a disposizione dell'IUE dal Governo italiano, il quale, come precisa la relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato al Senato, ne ha anche sostenuto le spese di ristrutturazione.
  In sintesi ricorda che i richiamati articoli dell'Accordo di sede riguardano: l'applicabilità delle leggi italiane all'interno della sede dell'Istituto; l'inviolabilità di tutti i locali ed edifici adibiti all'attività didattica, di ricerca ed amministrativa dell'Istituto; l'obbligo di assicurazione dell'Istituto contro i rischi; l'accesso di funzionari italiani ai locali ed edifici dell'Istituto; l'obbligo per le autorità italiane di assicurare l'adeguata protezione dell'Istituto.
  L'articolo 1 del Protocollo aggiuntivo precisa inoltre che le disposizioni dell'articolo 6 del predetto Accordo di sede non si applicano all'immobile indicato dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del Protocollo medesimo (sito in Fiesole, località Pian del Mugnone, via Faentina 94b) e all'immobile indicato dall'articolo 2, comma 2 (sito in via Faentina 384/a).
  Al riguardo rammenta che il richiamato articolo 6 dell'Accordo di sede stabilisce che le autorità italiane possono chiedere al presidente dell'Istituto che funzionari o chiunque altro eserciti una pubblica funzione nella Repubblica italiana possano accedere ai locali ed edifici dell'Istituto, qualora ciò sia necessario per garantire la buona amministrazione della giustizia, l'applicazione della legislazione sociale, dei regolamenti di polizia, di sicurezza o di sanità pubblica.
  L'articolo 2 elenca gli immobili in questione, che sono, in base al comma 1:
   a) il complesso immobiliare denominato Villa Schifanoia;
   b) il terreno di collegamento tra Villa Schifanoia e la sede denominata Badia Fiesolana;
   c) il complesso immobiliare denominato Villa Salviati, destinato anche ad essere sede degli Archivi Storici dell'Unione Europea;
   d) la porzione dell'immobile demaniale denominato Villa il Poggiolo;
   e) l'immobile sito in Fiesole, località Pian del Mugnone, via Faentina 94b.

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  Ai sensi del comma 2 l'IUE dispone inoltre dell'immobile sito in via Faentina 384/a, finanziato in parte tramite il fondo di riserva pensioni del personale dello stesso IUE.
  L'articolo 3 rimanda ad una successiva intesa tra le Autorità italiane e l'IUE la disciplina applicabile ad ulteriori immobili, diversi da quelli menzionati nell'articolo 2, utilizzati dall'Istituto per esigenze istituzionali.
  L'articolo 4 stabilisce, al comma 1, che la sistemazione degli immobili elencati dall'articolo 2 e la fornitura di attrezzature ed arredi sono a carico del Governo italiano, conformemente alle disposizioni dell'Allegato all'Accordo di sede del 1975. Il comma 2 specifica che anche la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili medesimi spetta al Governo italiano, anche in questo caso conformemente a quanto disposto dall'Accordo di Sede del 1975.
  Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 5, il quale reca alcune esenzioni fiscali in favore dell'IUE. In particolare, la disposizione prevede l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 dell'Accordo di Sede del 1972. In merito rammenta che:
   l'articolo 9 dell'Accordo di sede esenta dall'IVA e dalle altre imposte indirette (comprese le imposte di fabbricazione di pertinenza dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni) gli acquisti di merci o le prestazioni aventi un valore economico, strettamente necessari alle attività ufficiali dell'Istituto, d'importo superiore a 100.000 lire;
   l'articolo 10 esenta da ogni imposta sulla cifra d'affari, dazio doganale e altre imposte o tasse, oltre che da ogni divieto o restrizione all'importazione o all'esportazione i prodotti importati o esportati dall'Istituto (compresi gli autoveicoli destinati all'uso ufficiale dell'Istituto, i relativi pezzi di ricambio, i carburanti e i lubrificanti utilizzati per tali autoveicoli), strettamente necessari all'esercizio delle sue attività ufficiali, fatte salve le disposizioni in materia di tutela del patrimonio artistico e culturale italiano;
   l'articolo 11 precisa che i beni importati o acquisiti conformemente agli articoli 9 e 10 non possono essere ceduti o affittati a terzi, a titolo oneroso o gratuito, senza preventiva notifica alle competenti autorità italiane e a condizione che siano pagati i relativi dazi doganali e tasse di effetto equivalente;
   l'articolo 12 esenta i beni e redditi dell'Istituto, nell'ambito delle sue attività ufficiali, da qualsiasi imposta diretta, di pertinenza dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.

  La norma dall'articolo 5 del Protocollo precisa inoltre esplicitamente che tale esenzione comprende le imposte di registro, ipotecarie e catastali, le imposte di bollo su atti e contratti, le accise e le relative addizionali.
  L'articolo 6 riconosce al Presidente dell'Istituto i privilegi, le immunità, le esenzioni e le facilitazioni concessi agli ambasciatori ed ai capi di missione diplomatica, mentre l'articolo 7 detta norme in tema di interpretazione del Protocollo in esame, indicando, al comma 1, che il Protocollo stesso non può essere interpretato nel senso di modificare la Convenzione sulla creazione dell'IUE del 1972, l'Accordo di sede del 1975 o il primo Protocollo aggiuntivo del 1985. Il comma 2 stabilisce che, in assenza di disposizioni specifiche nel Protocollo, si applicano le norme della predetta Convenzione del 1972 o del primo Protocollo aggiuntivo del 1985.
  L'articolo 8 disciplina l'entrata in vigore del Protocollo, che è fissata alla data in cui le Parti si saranno reciprocamente notificate l'adempimento delle formalità di ratifica previste dai rispettivi ordinamenti.
  Per quanto riguarda invece il contenuto del disegno di legge di ratifica, gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'usuale clausola di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo aggiuntivo.
  L'articolo 3 dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, autorizzando una spesa di euro Pag. 5030.000 a decorrere dal 2014, ai quali si fa fronte a valere sullo stanziamento del fondo speciale diparte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire», parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri.
  Segnala quindi come, ai sensi della relazione tecnica, tale onere finanziario sia legato esclusivamente all'obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile situato in via Faentina 384/a, proprietà dell'IUE e destinato agli alloggi dei ricercatori, sancito dall'articolo 2, comma 2, del Protocollo.
  L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge.
  Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di domani, nel corso della quale si procederà all'espressione del parere.

  La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

  Martedì 9 settembre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Intervengono il Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero ed il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.
C. 2247 Causi, C. 2248 Capezzone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 luglio scorso.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni I, II, V, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, mentre la X Commissione ha comunicato che non procederà all'espressione del previsto parere.
  In particolare, la Commissione Giustizia ha espresso un parere favorevole con condizioni e osservazione, e la Commissione Bilancio ha espresso un parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
  Rileva inoltre come il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 29 agosto scorso, abbia deliberato la presentazione di un provvedimento legislativo in materia di giustizia che dovrebbe intervenire anche sulla disciplina penale dell'autoriciclaggio: in tale contesto ritiene necessario acquisire l'orientamento del Governo in merito.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in attesa della formale presentazione del provvedimento recentemente deliberato dal Consiglio dei Ministri in materia di riforma della giustizia.

  Daniele PESCO (M5S) chiede quali siano le reali intenzioni del Governo rispetto alle materie oggetto del provvedimento, che il suo gruppo considera interessante con riferimento all'introduzione del reato di autoriciclaggio. Rileva, infatti, come il Governo abbia tenuto un atteggiamento vago e contraddittorio, mostrandosi, a fronte di un apparente grande interesse per tale tema, concretamente inconcludente. Chiede quindi che l'Esecutivo espliciti le sue reali intenzioni sulla questione dell'autoriciclaggio.

  Marco CAUSI (PD) considera del tutto naturale e legittima l'esigenza, avanzata dal rappresentante del Governo, di rinviare l'esame del provvedimento in vista della prossima presentazione di un provvedimento legislativo del Governo di complessiva riforma del sistema della giustizia. Pag. 51In tale contesto invita tuttavia l'Esecutivo a considerare con la massima attenzione il lavoro svolto dalla Camera sulla tematica dell'autoriciclaggio, segnalando in particolare il parere, molto specifico e meditato, approvato dalla Commissione Giustizia anche a seguito di un'approfondita attività istruttoria che si è articolato attraverso le audizioni dei rappresentanti della Direzione investigativa antimafia e del professor Carlo Piergallini.

  Carla RUOCCO (M5S) sottolinea come le parole del Sottosegretario Zanetti rivelino la vaghezza dell'atteggiamento tenuto dal Governo. Chiede quindi che vengano esplicitate le ragioni di tale atteggiamento e che l'Esecutivo si assuma altresì la responsabilità di dichiarare entro quale termine temporale ritiene possa essere effettivamente presentato il provvedimento recentemente preannunciato in tema di riforma della giustizia, contenente anche le norme relative al reato di autoriciclaggio.

  Giovanni PAGLIA (SEL), nel premettere di non nutrire particolare affezione per il provvedimento in esame, che non considera pertanto urgente, sottolinea, peraltro, come sia stato raggiunto un accordo politico tra tutti i gruppi per affrontare di pari passo i temi della disciplina penale del riciclaggio e del rientro dei capitali dall'estero. Ritiene, quindi, che occorra mantenere fermo tale impegno.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, tiene a precisare che l'impegno politico cui ha fatto riferimento il deputato Paglia non riguardi tutti i gruppi politici ma solo un'ampia maggioranza di questi ultimi.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI esprime la convinzione che l'intervento normativo sulla disciplina penale della voluntary disclosure debba venire alla luce in tempi molto brevi e che la questione dell'autoriciclaggio sia indubbiamente collegata a tali misure. In tale contesto rileva la necessità di attendere pochi giorni per la formale presentazione del provvedimento legislativo in materia di giustizia approvato il 29 agosto scorso dal Consiglio dei Ministri. Successivamente sarà certamente possibile proseguire l'esame già compiuto dalla Commissione, tenendo adeguatamente conto del lavoro svolto su tali temi in sede parlamentare.
  Rileva, quindi, come l'esigenza da lui prospettata risponda all'obiettivo di mantenere un metodo di lavoro il più possibile razionale e efficace, evitando di procedere in modo disomogeneo su un tema tanto delicato anche rispetto al prosieguo dell'esame in seconda lettura del provvedimento al Senato.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), invita il Governo e la maggioranza a una maggiore serietà, ritenendo assolutamente irrealistico che distinti provvedimenti, rispettivamente in materia di rientro dei capitali dall'estero e di disciplina del reato di auto riciclaggio, possano seguire il loro iter parlamentare di pari passo. Ricorda peraltro come sulla necessità di intervenire in modo coordinato su tali tematiche si fosse invece raggiunto un ampio consenso da parte delle diverse forze politiche durante l'esame del provvedimento in Commissione.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ritiene necessario distinguere tra aspetti di metodo e aspetti di merito. Sotto quest'ultimo profilo ritiene che occorra prestare la massima attenzione rispetto al rischio che interventi normativi in materia di autoriciclaggio espongano le imprese a gravi rischi penali.
  Rileva inoltre come inserire nell'ordinamento il reato di autoriciclaggio prima di aver esercitato la delega in materia di revisione del sistema sanzionatorio penale tributario prevista dall'articolo 8 della legge n. 23 del 2014, comporti la conseguenza che, nel frattempo, si potranno verificare casi di doppia incriminazione in capo ad uno stesso soggetto.

  Filippo BUSIN (LNA) si dichiara contrario alla norma in materia di autoriciclaggio contenuta nell'articolo 1-ter del Pag. 52testo elaborato nel corso dell'esame in sede referente. Non ritiene, infatti, che un intervento normativo in materia debba essere legato necessariamente al provvedimento sulla voluntary disclosure, sottolineando inoltre come ogni modifica del regime penale in questo settore risulti molto delicato e complesso. In tale contesto considera logico che il Governo chieda di disporre di maggior tempo per valutare il contenuto del provvedimento in materia di giustizia di prossima presentazione.

  Marco CAUSI (PD) sottolinea come, a seguito delle audizioni svolte dalla Commissione Giustizia, il punto fondamentale della tematica concernente l'autoriciclaggio sia costituito dall'occultamento di somme di denaro, e non dalla mera esistenza di somme derivanti dai reati presupposti al riciclaggio. In tale prospettiva ritiene che la formulazione della norma indicata nel parere approvato dalla II Commissione elimini il rischio di perseguire penalmente anche la fattispecie dell'autoreimpiego, pur considerando possibile riflettere ulteriormente per chiarire maggiormente tale aspetto.
  Ribadisce quindi l'invito al Governo ad ispirarsi, nella definizione del suo intervento legislativo in materia, al parere espresso dalla Commissione Giustizia, con le eventuali modifiche che risultassero necessarie per evitare formulazioni eccessivamente punitive e per circoscrivere la fattispecie di reato al solo occultamento delle somme.

  Filippo BUSIN (LNA) rileva come la problematicità insita nell'introduzione del reato di autoriciclaggio risieda nel fatto che l'occultamento delle somme di denaro derivanti da forme di evasione tributaria si lega indissolubilmente allo stesso reato di evasione. In tale contesto ritiene che, casomai, si potrebbero perseguire le distorsioni economiche derivanti dal medesimo autoriciclaggio.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, alla luce della richiesta del Governo e dell'andamento del dibattito, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli.
C. 2397 Capezzone.