CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 agosto 2014
286.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 114

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 6 agosto 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.10.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
C. 2486-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Cinzia Maria FONTANA, relatore, ricorda che il provvedimento è stato modificato dalla Camera e ulteriormente modificato Pag. 115nel corso dell'esame al Senato. Fa presente che il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Con riferimento alle modifiche approvate dalla Camera, fa presente inoltre che è stata trasmessa, in data 1o agosto 2014, la relazione tecnica aggiornata all'atto del passaggio al Senato, positivamente verificata, ad eccezione di alcune disposizioni negativamente verificate, dalla Ragioneria generale dello Stato. Segnala che dette disposizioni sono state oggetto di soppressioni o modifiche da parte del Senato. Rileva che il Senato ha altresì disposto la reintroduzione del comma 3 dell'articolo 8, soppresso dalla Camera.
  In proposito, ricorda che la reintroduzione del comma 3 del citato articolo 8 corrisponde ad una condizione contenuta nel parere della Commissione bilancio del Senato e che le altre condizioni riguardano l'approvazione degli emendamenti che recepiscono i rilievi della Ragioneria generale dello Stato. Infine, segnala che la Commissione bilancio del Senato ha espresso parere di semplice contrarietà con riferimento all'articolo 28, in quanto «rileva la necessità che le minori entrate per il sistema camerale vengano compensate dalla riduzione delle spese dirette alla realizzazione di iniziative a valere sulle predette entrate nonché, più in generale, che si ponga in essere un riassetto della struttura organizzativa delle camere di commercio, al fine di far fronte alla riduzione di gettito.».
  Dà, quindi, conto delle predette modifiche approvate dal Senato alla luce della documentazione tecnica citata nonché della relazione tecnica positivamente verificata, allegata al maxiemendamento n. 1.700, da ultimo approvato dal Senato.
  Con riferimento all'articolo 1, comma 5, recante risoluzione unilaterale del contratto da parte della pubblica amministrazione, osserva che le modifiche introdotte dalla Camera hanno esplicitato l'esclusione dei magistrati dall'applicazione della disciplina in esame e hanno altresì esteso ai professori universitari l'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. Ricorda che, per questi ultimi e per i responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale, la disciplina si sarebbe quindi applicata non prima dei 68 anni di età, mentre per i dirigenti medici e del ruolo sanitario non prima dei 65 anni di età. Rileva quindi che il Senato ha modificato il testo approvato dalla Camera, escludendo dalla disciplina di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, anche i professori universitari e i responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale; le predette disposizioni si applicano, invece, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario non prima dei 65 anni di età.
  Rammenta che la relazione tecnica riferita al testo approvato dalla Camera non verificava positivamente il comma 5 dell'articolo 1, affermando che, in relazione ai professori universitari, l'ordinamento vigente prevede limiti ordinamentali per il collocamento a riposo superiori a quelli previsti per la generalità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Per effetto di tale modifica, gli ultimi due periodi del citato comma 11, cui la norma fa riferimento, determinano oneri non quantificati né coperti in termini di anticipazione della corresponsione dei trattamenti di pensione e di fine servizio. La relazione tecnica ritiene, inoltre, che tale criticità non può essere superata dalla procedura prefigurata dalla norma, laddove prevede la previa verifica delle compatibilità finanziarie da parte dell'INPS, e ricorda che alla norma originaria del citato articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008 erano stati ascritti effetti di onerosità. Segnala inoltre che la relazione tecnica riferita al testo approvato dal Senato, positivamente verificata, si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni nella versione da ultimo approvata dal Senato.
  Al riguardo, rileva di non avere osservazioni da formulare, alla luce delle indicazioni contenute nella relazione tecnica riferita al testo approvato dalla Camera, che quantificava oneri con esclusivo riferimento all'applicazione della disciplina di Pag. 116cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008 ai professori universitari, i quali, nel testo approvato dal Senato, sono esclusi dalla disciplina medesima.
  Relativamente alla soppressione, da parte del Senato, dell'articolo 1, commi da 6-bis a 6-quater, concernenti le penalizzazioni relative all'importo delle pensioni anticipate, osserva che tali commi, introdotti dalla Camera, intervenendo sull'articolo 6, comma 2-quater, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, escludevano la riduzione percentuale prevista dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 per tutti i soggetti che maturano il prescritto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017. I relativi oneri erano valutati in 1 milione di euro per l'anno 2014, in 3 milioni per il 2015, in 7 milioni per il 2016, in 14 milioni per il 2017 e in 16 milioni annui a decorrere dal 2018. Segnala che la relazione tecnica, riferita al testo approvato dalla Camera, affermava che gli oneri quantificati risultavano sottostimati, in quanto basati su una valutazione effettuata «estrapolando le tendenze evidenziate sui dati di archivio per gli anni 2013 e i primi mesi dell'anno 2014 ed ipotizzando l'invarianza delle frequenze di pensionamento». Osserva che tale quantificazione non tiene conto della circostanza che i 12-15 mesi indicati sono stati oggetto di blocco del pensionamento per la categoria in esame (pensionamento anticipato indipendentemente dall'età) per 18 mesi per gli uomini – di gran lunga la maggioranza, lo sblocco avverrà a partire dalla seconda metà del 2014 – e per almeno 6 mesi per le donne. Per quanto sopra specificato, la relazione tecnica ritiene che gli oneri effettivi netti possono essere valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015, 35 milioni di euro per l'anno 2016, 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 60 milioni di euro a decorrere dal 2018. Segnala che la relazione tecnica riferita al maxiemendamento approvato dal Senato non considera le norme, in quanto espunte dal testo. Al riguardo, rileva di non avere osservazioni da formulare.
  Per quanto attiene alla soppressione, da parte del Senato, dell'articolo 1-bis, recante disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto scuola, ricorda che esso, introdotto dalla Camera, al comma 1, novellava l'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, recante il regime derogatorio all'applicazione della cosiddetta riforma Fornero. Rammenta che il comma 2 disponeva che, in considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che aveva maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 era riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2014, nel limite massimo di 4 mila soggetti e, facendo riferimento al successivo comma 4, di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 105 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018. L'INPS avrebbe provveduto al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. In caso di raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione l'INPS non avrebbe preso in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici. Il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, sarebbe stato corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge n. 138 del 2011, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente. Ricorda che la relazione tecnica, riferita al testo approvato dalla Camera, verificava negativamente le disposizioni in Pag. 117esame. Rileva invece che la relazione tecnica riferita al maxiemendamento approvato dal Senato non considera la norma, in quanto espunta dal testo. Al riguardo, dichiara di non avere osservazioni da formulare, trattandosi della soppressione di una norma recante oneri.
  Con riferimento alla reintroduzione del comma 3 dell'articolo 8, soppresso dalla Camera, in materia di incarichi negli uffici di diretta collaborazione, evidenzia di non avere osservazioni da formulare, considerato il contenuto ordinamentale delle disposizioni reintrodotte.
  Relativamente alla soppressione, da parte del Senato, dell'articolo 25, commi da 5-bis a 5-quinquies, recanti norme in favore delle vittime del terrorismo, intervenienti sulle norme di cui alla legge n. 206 del 2004, osserva come la relazione tecnica riferita al testo approvato dalla Camera affermasse che la quantificazione di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2014 risultava sottostimata, in quanto la valutazione tecnica dell'INPS comporta un onere di circa 13 milioni di euro per l'anno 2014 e di 6 milioni di euro annui dal 2015, crescenti fino a 12 milioni di euro annui a regime. Peraltro, trattandosi di disposizione che determina diritti soggettivi a favore dei beneficiari, non risultava idonea la previsione di un limite massimo di spesa. Rileva che la relazione tecnica riferita al maxiemendamento approvato dal Senato non considera la norma, in quanto espunta dal testo. Al riguardo, segnala di non avere osservazioni da formulare.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con le osservazioni testé svolte dal relatore.

  Cinzia Maria FONTANA, relatore, propone pertanto di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.
Nuovo testo C. 2247 e abb.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 luglio 2014.

  Maino MARCHI (PD), relatore, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti in ordine ai profili di carattere finanziario concernenti talune disposizioni del provvedimento. Al riguardo, segnala che sono state trasmesse due ulteriori note, predisposte, rispettivamente, dall'Agenzia delle entrate e dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 1). Alla luce della predetta documentazione, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 2247 e abb., recante Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    i costi relativi all'implementazione delle procedure previste dal provvedimento, in materia di emersione e rientro dei capitali, sono compresi negli oneri relativi alle attività ordinarie del Piano tecnico di automazione 2014 dell'Agenzia delle entrate e, in particolare, in quelli relativi alle procedure di supporto all'accertamento;
    l'estensione alle società di capitali delle disposizioni di cui all'articolo 1, in materia di emersione e rientro di capitali, non determinerà effetti di minor gettito rispetto a quelli attesi dall'attività di accertamento Pag. 118fiscale in quanto il successo della procedura ivi prevista non potrà che essere sostenuta da un'efficace attività ordinaria di accertamento;
    ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 1, possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria i contribuenti, diversi da quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990 (persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate residenti in Italia) e i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi previsti dal citato articolo 4 che vi abbiano adempiuto compiutamente;
    appare necessario modificare il comma 3 dell'articolo 1, che disciplina la destinazione delle entrate derivanti dall'attuazione delle ipotesi di voluntary disclosure, prevedendo che l'attribuzione delle suddette entrate, anche mediante riassegnazione, avvenga «per ciascuna finalizzazione» anziché «a ciascun ente beneficiario»;
    le risorse di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, previa effettiva acquisizione al bilancio dello Stato, saranno destinate a finalità di natura una tantum, al fine di evitare un peggioramento del saldo strutturale di finanza pubblica;
    l'autorizzazione di spesa prevista per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), è pienamente congruente con le esigenze operative connesse all'espletamento delle funzioni istituzionali dell'Agenzia e sarà destinata, nel periodo 2014-2017, all'assunzione di circa 1.100 unità di personale laureato della III area funzionale;
    le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), relative al personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, consentiranno il completamento del processo di riorganizzazione della predetta Agenzia attraverso il passaggio di personale tra le sezioni Dogane e Monopoli e non daranno luogo a nuovi o maggiori oneri, posto che esse prevedono solo un'ulteriore modalità di impiego delle risorse già disponibili a legislazione vigente per finalità di reclutamento;
    l'incremento da 10.000 a 15.000 euro del valore massimo complessivo al di sotto del quale non sussistono gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi per depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero, di cui all'articolo 1-bis, è suscettibile di determinare una ingiustificata compressione della capacità di accertamento dell'Amministrazione finanziaria in un settore ad elevato rischio degli illeciti fiscali internazionali;
    la clausola di non punibilità di cui all'articolo 1-ter, per la regolarizzazione volontaria delle violazioni della normativa in materia di riciclaggio, è necessaria ad evitare che tutte le azioni rientranti nella nuova fattispecie poste in essere dopo l'entrata in vigore della suddetta disposizione, possano essere ritenute punibili anche qualora le medesime siano finalizzate esclusivamente al perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria che si concluderà il 30 settembre 2015;
   ritenuto che:
    l'articolo 1, comma 3, debba essere modificato;
    l'articolo 1-bis debba essere soppresso al fine di escludere che, a seguito di una minore capacità di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, si determinino minori entrate per la finanza pubblica;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 1, comma 3, sostituire le parole: a ciascun ente beneficiario con le seguenti: per ciascuna finalizzazione;
   sopprimere l'articolo 1-bis».

Pag. 119

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  Vega COLONNESE (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere testé formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 6 agosto 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali.
Atto n. 99.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 luglio 2014.

  Federico FAUTTILLI (PI), relatore, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire chiarimenti in ordine ai profili di carattere finanziario concernenti talune disposizioni del provvedimento.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, al fine di fornire i chiarimenti richiesti, deposita agli atti della Commissione due note predisposte, rispettivamente, dall'Agenzia delle entrate e dal Ministero dell'economia e delle finanze (vedi allegato 2).

  Federico FAUTTILLI (PI), relatore, alla luce della documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali (atto n. 99),
   preso atto dei chiarimenti del Governo, da cui si evince che:
    il nuovo termine del 7 luglio di presentazione del modello 730, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), non implicherà alcun ritardo nei successivi versamenti, consentendo altresì di effettuare i conguagli nei termini previsti;
    dalla previsione dell'accettazione dei dati precompilati da parte del contribuente, di cui all'articolo 4, non deriverà una attenuazione dei controlli successivi rispetto a tali dati da parte dell'Amministrazione finanziaria;
    lo sviluppo dei sistemi informativi previsto ai fini della realizzazione della dichiarazione precompilata, di cui agli articoli da 1 a 9, sarà attuato attraverso la razionalizzazione delle banche dati e dei compiti attribuiti all'Agenzia delle entrate a valere sulle risorse già previste a legislazione vigente;
    allo stato attuale non si ipotizzano nuovi oneri connessi alle suddette disposizioni di cui agli articoli da 1 a 9 e, qualora gli stessi dovessero verificarsi, saranno compensati, come previsto dalla relazione tecnica, con i risparmi gestionali in fase di assistenza attualmente non considerati a fini contabili;
    per quanto riguarda le misure semplificatorie di cui all'articolo 12, le procedure già in uso negli uffici del registro competenti permetteranno di tenere conto, ai fini della liquidazione dell'imposta di successione, oltre che del valore indicato nella dichiarazione di successione, anche Pag. 120dei rimborsi fiscali erogati successivamente alla presentazione della dichiarazione medesima;
    il monitoraggio degli oneri relativi alle spese detraibili per interventi di riqualificazione energetica sarà possibile, anche in seguito alla soppressione della relativa comunicazione all'Agenzia delle entrate, di cui all'articolo 13, in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento della spesa da parte dei soggetti che fruiscono della detrazione;
    le disposizioni di cui all'articolo 14, recanti semplificazioni nelle procedure relative ai rimborsi in materia di IVA, non determinano un aumento del tempo intercorrente tra il riconoscimento del credito e il pagamento dello stesso, anzi potrebbero ridurre il suddetto sfasamento temporale, senza determinare, tuttavia, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché, come indicato nella relazione tecnica, i rimborsi saranno erogati a valere sugli ordinari stanziamenti iscritti in bilancio sulla base della pianificazione finanziaria dei rimborsi stessi;
    le modifiche dei termini di versamento delle imposte dovute dalle società di persone che effettuano operazioni straordinarie, previste dall'articolo 18, non determineranno slittamenti di gettito significativi e, comunque, gli stessi saranno compensati nella stessa annualità in modo da non incidere negativamente né sui saldi di bilancio né sul conto disponibilità di tesoreria;
    le disposizioni di cui agli articoli 26, 27 e 28, che dispongono l'eliminazione di specifici adempimenti, tra cui la necessità dell'autorizzazione alla modifica dei piani di ammortamento delle concessionarie, non sono suscettibili di determinare effetti di gettito negativi;
    la limitazione delle ipotesi in cui sussiste l'obbligo di comunicazione delle operazioni intercorse con paesi black list alle sole operazioni di importo superiore a 10.000 euro, di cui all'articolo 21, non determinerà effetti negativi sulle attività di contrasto alle operazioni fraudolente, in quanto l'esperienza dimostra che, per ottenere profitti dalle attività in frode all'IVA, è consueto operare per importi più consistenti, mentre, per operare fraudolentemente sotto la soglia, si dovrebbe procedere a moltiplicare notevolmente il numero delle transazioni, circostanza che renderebbe quindi intercettabili tali operazioni;
    le disposizioni di cui agli articoli 29 e 30, in materia di modifiche del regime di detrazione dell'IVA, determinano effetti negativi di entità trascurabile, in considerazione dell'esiguità degli importi coinvolti. Tali effetti non sono, comunque, puntualmente quantificabili, anche per l'oggettiva difficoltà di distinguere le prestazioni di pubblicità da quelle di sponsorizzazione;
    le disposizioni previste dagli articoli 31 e 33, in materia di recupero e agevolazioni relative all'IVA, sono norme di mero coordinamento che non hanno sostanziali effetti sul gettito,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo concernente composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie.
Atto n. 100.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, Pag. 121rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 luglio 2014.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire chiarimenti in ordine ai profili di carattere finanziario concernenti talune disposizioni del provvedimento.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, allo scopo di fornire i chiarimenti richiesti, deposita agli atti della Commissione, dandone lettura, due note predisposte, rispettivamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 3).

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, alla luce della documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo concernente composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie (atto n. 100),
   preso atto dei chiarimenti del Governo, dai quali si evince che:
    sulla base delle attività previste dal presente schema di decreto legislativo, le commissioni censuarie locali, ed in particolare la prevista terza sezione competente in materia di revisione, saranno chiamate a validare le funzioni statistiche proposte dall'Agenzia delle Entrate – sulla base di elementi tecnici ed economici – concernenti i valori patrimoniali e i redditi degli immobili a destinazione ordinaria e la sezione specializzata della commissione censuaria centrale sarà chiamata a decidere sugli eventuali ricorsi presentati dall'Agenzia delle Entrate in merito alla mancata validazione delle funzioni statistiche, dalla stessa proposte in ambito locale;
    il numero delle funzioni da validare assegnate alle suddette Commissioni è quantificabile, in larga massima, in circa 30.000, correlate alle zone omogenee nelle quale verrà suddiviso il territorio nazionale e impegneranno le sezioni competenti delle commissioni censuarie orientativamente nel triennio 2016-2018;
    l'ufficio di segreteria tecnica presso la commissione censuaria centrale assolverà anche alle funzioni di supporto tecnico che la vigente normativa assegna attualmente al Collegio dei Periti, nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente;
    le risorse delle quali è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 20, comma 2, sono iscritte nel capitolo 3890 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze recante le somme occorrenti per far fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia delle entrate;
   rilevata l'opportunità di indicare esplicitamente all'articolo 20, comma 2, che al funzionamento delle commissioni censuarie si provvede a valere sulle risorse iscritte in bilancio per far fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia delle entrate, utilizzando prioritariamente le risorse previste dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 286, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 20, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al funzionamento delle commissioni censuarie si provvede a valere sulle risorse iscritte in bilancio per far fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia delle entrate, utilizzando prioritariamente le risorse previste dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 286, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

Pag. 122

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 6 agosto 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.
Atto n. 101.

(Rilievi alla XIII Commissione).
(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Federico FAUTTILLI (PI) relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo reca norme di attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) per le importazioni di legname nella Comunità europea. Segnala che lo schema di decreto legislativo reca, inoltre, norme di attuazione del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati. Rammenta, altresì, che il testo è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.
  Osserva che il testo del provvedimento e la relazione tecnica delineano un meccanismo di finanziamento per i controlli all'importazione, mediante contributi a carico degli stessi operatori e mediante gli altri mezzi finanziari indicati dal testo, ma non precisano con quali risorse il Ministero delle politiche agricole e le altre amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti previsti dal medesimo testo in materia di coordinamento e di comunicazione con la Comunità europea e con i competenti organismi di controllo, nonché in materia di trasmissione dei dati sulle attività di controllo. In proposito, ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento del Governo, al fine di verificare l'effettiva possibilità di dare attuazione alle norme in esame nell'ambito delle risorse disponibili.
  Sempre a tal fine, segnala che andrebbe acquisita una precisazione circa le modalità applicative della norma in base alla quale le informazioni richieste dal Ministero delle politiche agricole all'Agenzia delle dogane e dei monopoli «sono espressamente previste nell'ambito delle realizzazioni dell'interoperabilità per l'attuazione dello sportello unico doganale». Non è chiaro, in proposito, se l'interoperabilità richiamata dal testo richieda l'utilizzo di risorse ulteriori rispetto a quelle già disponibili in bilancio.
  Circa il meccanismo di contribuzione indicato dall'articolo 3, ritiene che andrebbe assicurato che esso sia idoneo a garantire l'integrale finanziamento degli oneri relativi alle procedure di controllo, anche con riguardo al necessario allineamento temporale fra l'insorgenza degli oneri medesimi e la disponibilità dei mezzi di copertura.
  Osserva che andrebbero, infine, acquisiti elementi volti a escludere effetti onerosi in relazione alle norme che affidano Pag. 123al Ministero dell'ambiente il supporto tecnico e l'esecuzione delle funzioni di segreteria per la Consulta FLEGT.
  In merito ai profili di copertura finanziaria riferiti all'articolo 7, segnala che la denominazione della missione dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla quale saranno assegnati i proventi menzionati all'articolo 7, commi 2, 3 e 4, deve essere modificata in «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», in conformità a quella prevista dalla legge di bilancio n. 148 del 2013.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, allo scopo di fornire i chiarimenti testé richiesti dal relatore, deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (vedi allegato 4).

  Federico FAUTTILLI (PI), relatore, alla luce della documentazione testé depositata dal rappresentante del governo, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (atto n. 101);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    gli adempimenti previsti dal presente decreto in materia di coordinamento e comunicazione con l'Unione europea, in quanto afferenti ad attività già svolte dal Corpo forestale dello Stato, non necessitano di risorse ulteriori rispetto a quelle già disponibili a legislazione vigente;
    le modalità applicative previste dall'articolo 2, comma 5, in base alle quali il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali può richiedere specifiche informazioni all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'ambito «dell'interoperabilità per l'attuazione dello sportello unico doganale», non determinano ulteriori spese a carico del bilancio dello Stato, giacché alle stesse potrà provvedersi con la trasmissione informatica dei relativi dati;
    il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che provvederà a disciplinare il meccanismo di contribuzione previsto dall'articolo 3, è idoneo a garantire l'integrale finanziamento degli oneri relativi alle procedure di controllo, anche con specifico riferimento al profilo dell'allineamento temporale tra l'insorgenza degli oneri e la disponibilità dei relativi mezzi di copertura;
    dall'affidamento del supporto tecnico e dell'esecuzione delle funzioni di segreteria per la consulta FLEGT al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previsto dall'articolo 5, non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    appare opportuno modificare la denominazione della missione dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, alla quale saranno assegnati i proventi previsti dall'articolo 7, commi 2, 3 e 4;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
   all'articolo 7, commi 2, 3 e 4, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Sviluppo Pag. 124sostenibile con le seguenti: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011 (C. 2420 Governo, approvato dal Senato).

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