CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 31 luglio 2014
282.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 6 AGOSTO 2014

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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 31 luglio 2014. – Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 8.40.

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.
C. 2568 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni VIII e X).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

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  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 luglio 2014.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatore, tenuto conto del dibattito svoltosi nella seduta di ieri, formula una proposta di parere favorevole, che illustra (vedi allegato 1).

  Paolo TANCREDI (NCD) intende precisare, anche con riferimento al dibattito svoltosi nella seduta di ieri, che il suo voto sulla proposta di parere sarà favorevole. La sua posizione è motivata dai contenuti del provvedimento in relazione alle competenze della XIV Commissione, poiché il decreto-legge reca diverse disposizioni volte all'adeguamento della normativa nazionale a quella europea.
  Si tratta a suo avviso di un fatto positivo, e non ritiene che l'aver anticipato alcuni contenuti del disegno di legge europea 2013 bis sia di per sé da biasimare, in presenza di urgenze quali sono quelle determinate dalla necessità di risolvere procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia.
  Ciò su cui invece intende esprimere una valutazione negativa è il metodo di lavoro imposto alla Commissione, chiamata ad esprimersi su un atto trasmesso alla Camera solo nella giornata di lunedì, densissimo di norme, vertenti sulle materie le più disparate, ed il cui titolo, ancorché lungo, non è certamente esaustivo dei contenuti. Quale esempio della confusione del provvedimento, richiama le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, introdotto al Senato, recante misure a favore della riqualificazione degli esercizi alberghieri composti da una o più unità immobiliari. Osserva che analoghe disposizioni sono già contenute, sebbene con diversa modulazione, nel decreto legge n. 83 del 2014 recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, che il Senato ha approvato definitivamente lunedì scorso.
  Si determina in tal modo una sovrapposizione e una contraddizione nel normare la stessa materia, intervenendo diversamente in due decreti-legge che hanno tra loro uno scarto di 15 giorni: si tratta di modalità che mettono in difficoltà il Parlamento e che sono dannose anche per la qualità della legislazione che in tal modo si introduce.
  Sempre con riguardo alla qualità della legislazione, sottolinea come, in materia di agricoltura, il decreto-legge, reca disposizioni così minute e di dettaglio, che avrebbero dovuto essere collocate in un diverso strumento legislativo, e non certo in un decreto-legge.
  Ha ritenuto opportuno esprimere le sue riserve sul provvedimento in esame, pur confermando il proprio voto favorevole sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

  Stefano VIGNAROLI (M5S) richiama le riserve espresse nella seduta di ieri per confermare il voto contrario del M5S sul provvedimento. Riterrebbe in ogni caso opportuno, tenuto conto delle competenze della XIV Commissione, richiamare nel parere il contrasto delle norme recate dall'articolo 14 relative alla realizzazione dell'inceneritore di Salerno con le indicazioni dell'Unione europea, che invitano gli Stati membri a privilegiare il riciclo ed il recupero dei rifiuti.
  Anche con riferimento alle disposizioni riguardanti gli uccelli utilizzati a fini di richiami vivi, che dovrebbero risolvere una procedura di infrazione in corso, queste si limitano in realtà a disporre una proroga, che non consentirà di risolvere il contenzioso in corso.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatore, condivide le considerazioni svolte dall'onorevole Tancredi con riferimento al metodo di lavoro cui le Commissioni sono costrette, che non consente di svolgere un adeguato lavoro istruttorio su un provvedimento così complesso. Si tratta di un problema che la Commissione, nelle sedi opportune, dovrebbe porre con forza.
  Con riferimento alle segnalazioni del collega Vignaroli, osserva come la più volte richiamata complessità del provvedimento Pag. 487e le modalità del suo esame non consentono di richiamare tutti gli aspetti di rilievo; ha in ogni caso richiamato espressamente nelle premesse il tema delle emergenze ambientali. Con specifico riferimento alla disciplina dei richiami vivi, già oggetto di discussione presso la XIV Commissione in sede di esame della legge europea 2013 bis, osserva come la formulazione contenuta nel decreto-legge sia frutto di una complessa mediazione e non ritiene opportuno intervenire ulteriormente sul punto.

  Florian KRONBICHLER (SEL) richiama l'attenzione dei colleghi sul contenuto dell'articolo 11, comma 8, che interviene in materia di gestione del Parco nazionale dello Stelvio. Osserva in proposito che la partecipazione della Regione Lombardia all'intesa originariamente prevista esclusivamente tra lo Stato e le province Autonome di Trento e Bolzano, con il trasferimento delle funzioni statali di gestione del Parco relative alla parte lombarda alla Regione medesima, rischia – come anche denunciato dalle associazioni del settore – di portare ad uno smembramento nella gestione, che dovrebbe invece essere ricondotta ad unità.

  Stefano VIGNAROLI (M5S) ribadisce l'opportunità di fare riferimento alle specifiche questioni che riguardano procedure di infrazione in corso, come ad esempio quella relativa alla discarica di Malagrotta.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo.

(Parere alla IX Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 luglio 2014.

  Paolo TANCREDI (NCD), relatore, anche in considerazione del fatto che non sono emersi, nel corso del dibattito, profili di problematicità del provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 8.55.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 31 luglio 2014. – Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 8.55.

Schema di decreto legislativo recante l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.
Atto n. 101.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Magda CULOTTA (PD), relatore, ricorda che i regolamenti oggetto di attuazione sono stati approvati dall'Unione europea al fine di contrastare il commercio di legname di provenienza illegale. Più precisamente, il regolamento n. 2173/2005 ha istituito un sistema di licenze per le importazioni di legno nell'Unione europea, noto come sistema FLEGT (Forest Law Enforcement, governance and trade); le disposizioni applicative sono contenute nel regolamento CE n. 1024/2008. La licenza è volta ad attestare la conformità del legno Pag. 488commercializzato alle prescrizioni vigenti nel Paese di provenienza. Il sistema è legato ad accordi volontari di partenariato (VPA) bilaterali, concordati tra l'Unione europea e gli Stati produttori di legname che intendono contrastare il fenomeno del taglio illegale e facilitare l'ingresso dei prodotti derivanti dal legno nell'ambito del mercato europeo. Attualmente i paesi firmatari di un VPA sono: Camerun, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo, Ghana, Indonesia, Liberia. Altri 6 VPA sono in corso di negoziato.
  Il regolamento (CE) n.995/2010, noto come regolamento EUTR (European Union Timber Regulation), applicabile a decorrere dal 3 marzo 2013, si applica a tutti gli operatori e commercianti che trattano il legno e i prodotti da esso derivati provenienti sia da paesi europei ed extra europei e prevede il divieto di immissione sul mercato UE di legname illegale e di prodotti da esso derivati, nonché l'obbligo per gli operatori che immettono per la prima volta sul mercato europeo tali merci di osservare la «dovuta diligenza», adottando misure per la verifica della legalità delle stesse. Il sistema di gestione del rischio si basa su tre elementi procedurali: la raccolta delle informazioni (descrizione del prodotto, Paese di raccolta, nominativo ed indirizzo del fornitore e del commerciante, documenti che accompagnano il prodotto); la valutazione del rischio (garanzia di conformità alla legislazione vigente, che può includere una certificazione o un altro schema verificato da terzi; prevalenza di raccolta illegale di determinate specie legnose; – prevalenza di raccolta o pratiche illegali nel paese di raccolta e/o nella regione dove il legname è stato raccolto, inclusa la considerazione della prevalenza di conflitti armati; sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell'Unione europea sulle esportazioni e le importazioni di legname; complessità della catena di approvvigionamento del legname e dei prodotti del legno; attenuazione del rischio (qualora la valutazione indichi il rischio di legname illegale presente nella catena di approvvigionamento, tale rischio può essere attenuato richiedendo informazioni e controlli supplementari da parte del fornitore e/o verifiche da parti di terzi); l'obbligo per i commercianti di tenere un registro con il nome dei fornitori e dei clienti per garantire la tracciabilità dei prodotti.
  Segnala che lo schema in esame è stato predisposto dal Governo in attuazione della delega contenuta all'articolo 10 della legge di delegazione europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 96). Ricordo che il termine per l'esercizio della delega – fissato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge – scade il 4 settembre 2014.
  Prima di procedere alla descrizione sintetica del provvedimento, intende richiamare, per sommi capi, i principi e i criteri direttivi fissati nella legge di delegazione europea 2013, che hanno ad oggetto: l'individuazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali quale autorità nazionale competente designata per il controllo del sistema della licenze e per la determinazione delle relative procedure amministrative e contabili; la previsione di sanzioni amministrative e di sanzioni penali; l'istituzione di un registro degli operatori; la determinazione della tariffa di iscrizione al registro e delle sanzioni amministrative per la mancata iscrizione, nonché la destinazione delle relative entrate alla copertura degli oneri derivanti dai controlli; l'individuazione delle opportune forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali che devono collaborare nell'attuazione dei regolamenti e le associazioni ambientaliste e di categoria interessate alla materia; la determinazione di una tariffa per l'importazione di legname; e, infine, la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie e di quelli derivanti dalla vendita mediante asta pubblica della merce confiscata al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di controllo.
  Lo schema di decreto legislativo si compone di 7 articoli.
  L'articolo 1 rinvia alle definizioni previste nei Regolamenti n. 2173/2005 e n. 995/2010 nonché – ai fini della definizione Pag. 489di «dichiarazione in dogana» – alle vigenti disposizioni europee vigenti in materia.
   L'articolo 2 attribuisce al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali la qualifica di Autorità nazionale competente per l'attuazione della normativa comunitaria citata; essa potrà avvalersi del Corpo forestale dello Stato per effettuare i controlli previsti. L'Autorità è chiamata a curare i rapporti con la Commissione europea, con le organizzazioni indipendenti designate dalle autorità governative di un paese partner e dal suo settore forestale e del legname che possono essere chiamate ad effettuare i controlli e a redigere relazioni sul funzionamento del sistema di licenze FLEGT (articolo 2, primo paragrafo, n.14) del reg. n. 2173/2005); e con gli organismi di controllo, a cui sono attribuiti i compiti di cui all'articolo 8 del regolamento 995/2010. L'Autorità nazionale assicura inoltre il coordinamento tra le amministrazioni coinvolte nell'attuazione della normativa comunitaria richiamata, avvalendosi del supporto della Consulta, prevista dall'articolo 5 dello schema di decreto. Essa presenta e trasmette alla Commissione europea, informandone la Consulta, la relazione annuale prevista dall'articolo 8 del regolamento n.2173/2005; a tal fine riceve, entro il 1 febbraio di ogni anno le informazioni richieste dalla normativa europea citata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  L'articolo 3 definisce l'operatività del sistema di licenze FLEGT prevedendo che la licenza è messa a disposizione dell'autorità nazionale competente, in maniera preventiva o contestuale alla dichiarazione in dogana del carico di legname e può essere tradotta in italiano a spese dell'importatore. L'Autorità nazionale e l'Agenzia delle dogane collaborano per attuare il regolamento n.2173/2005 e per effettuare verifiche merceologiche sul carico in entrata. Gli importatori sono tenuti a versare, a copertura degli oneri derivanti dall'espletamento delle procedure di controllo, un contributo finanziario fisso per ogni carico di legno. L'entità e le modalità di versamento del contributo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  L'articolo 4 istituisce il registro degli operatori, gestito dall'Autorità nazionale competente al fine di consentire la predisposizione del programma dei controlli di cui al Regolamento 995/2010. Ai sensi del comma 2, per effettuare la valutazione del rischio, l'Autorità nazionale riceve dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli i dati dei destinatari indicati nella dichiarazione doganale di importazione relativi all'anno precedente. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, sono individuate le modalità di funzionamento del registro.
  L'articolo 5 prevede l'istituzione della Consulta, alla quale partecipano il Ministero degli affari esteri, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministero dell'ambiente, le Regioni e le province autonome, l'Agenzia delle dogane, le associazioni di categoria e le associazioni ambientalistiche maggiormente rappresentative del settore ed ogni altro soggetto pubblico o privato che si ritenga utile coinvolgere. La Consulta è chiamata a supportare l'Autorità nazionale per la soluzione di criticità inerenti le attività di controllo sul taglio del legname e sulla protezione delle foreste, esprimendo pareri non vincolanti sugli aspetti relativi all'attuazione e all'interpretazione della normativa comunitaria di settore, alla promozione di accordi volontari di partenariato con Paesi terzi nonché allo scambio di informazioni e dati conoscitivi tra i soggetti coinvolti nell'attuazione dei regolamenti. Infine, gli articoli 6 e 7 contengono – rispettivamente – norme introduttive di sanzioni penali e amministrative, nonché disposizioni finanziarie.
  Non recando il provvedimento alcun profilo problematico in ordine alla compatibilità Pag. 490con la normativa dell'UE, formula sin d'ora una proposta di parere favorevole.

  Rocco BUTTIGLIONE (PI) concorda con la relatrice. Rileva tuttavia una piccola incongruenza, laddove si individua l'autorità nazionale competente nel Ministero delle Politiche agricole, mentre la Consulta è collocata presso il Ministero dell'Ambiente.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 9.05.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Giovedì 31 luglio 2014. – Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 13.45.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro.
COM(2014)6 final.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dell'atto in oggetto, rinviato nella seduta del 14 maggio 2014.

  Michele BORDO, presidente, ricorda che sull'atto la Commissione dovrà esprimersi nella seduta corrente, poiché la Commissione Lavoro è in attesa del parere per esprimersi a sua volta.
  Invito quindi la relatrice a illustrare la proposta di parere, che ha già provveduto a trasmettere, questa mattina, a tutti i componenti della Commissione.

  Francesca BONOMO (PD), relatore, ricorda che questa mattina si è svolta sull'atto una audizione del Sottosegretario al Lavoro Teresa Bellanova, particolarmente utile e concreta e che ha consentito di acquisire elementi informativi e chiarimenti su alcune perplessità emerse nel corso del dibattito e delle precedenti audizioni.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso.
COM(2014)221 final.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione prosegue l'esame dell'atto in oggetto, rinviato nella seduta del 25 giugno 2014.

  Michele BORDO, presidente, ricorda che sull'atto la Commissione dovrà esprimersi nella seduta corrente, poiché la Commissione Lavoro è in attesa del parere per esprimersi a sua volta.
  Invito quindi la relatrice a illustrare la proposta di parere, che ha già provveduto a trasmettere, questa mattina, a tutti i componenti della Commissione.

  Francesca BONOMO (PD), relatore, ricorda che l'audizione del Sottosegretario al Lavoro Teresa Bellanova, svoltasi questa mattina, benché dedicata all'atto in materia di servizi per l'impiego, ha consentito di acquisire importanti elementi di conoscenza anche sull'atto in titolo.
  Di particolare importanza l'informazione che il prossimo 11 settembre il Sottosegretario incontrerà sul tema il Comitato Pag. 491economico e sociale europeo. Riterrebbe al riguardo particolarmente utile che la Commissione, anche congiuntamente con la Commissione Lavoro, organizzasse un incontro con il Sottosegretario successivamente a tale incontro, al fine di conoscere gli esiti dell'avvio del negoziato.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 3).
  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.55.

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