CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 31 luglio 2014
282.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 213

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 31 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

  La seduta comincia alle 16.25.

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.
C. 2568 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatore, rileva che il decreto-legge in esame reca disposizioni riguardanti, in particolare, il settore agricolo, il sostegno dell'economia, il settore energetico e la materia ambientale. Al riguardo, ricorda che la materia agricoltura rientra nell'ambito della competenza residuale delle regioni (articolo 117, quarto comma). Peraltro, fa presente che secondo la giurisprudenza costituzionale alcune questioni, seppur riguardanti il comparto agricolo, possono avere attinenza a materie ed interessi rientranti nella competenza esclusiva dello Stato; cita, al riguardo, l'attuazione della normativa comunitaria che costituisce, al tempo stesso, vincolo alla legislazione e configurazione di potestà legislativa esclusiva dello Stato (ai sensi della lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione) o la materia ordinamento civile e penale (lettera l), nella parte che riguarda le qualificazioni civilistiche della imprenditore agricolo e delle sanzioni in materia agroalimentare, nonché la materia tutela dell'ambiente (lettera s), ormai strettamente legata Pag. 214all'attività svolta dalle imprese agricole.
  Con specifico riferimento agli interventi che recano misure volte al sostegno o al rilancio dell'economia ricorda che, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, l'attribuzione alla legislazione esclusiva dello Stato della competenza in materia di tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione), pur non attribuendo in toto gli interventi in materia di sviluppo economico alla competenza dello Stato, tuttavia «evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese».
  Rileva poi che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione rimette alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni la materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (articoli da 23 a 30-quinquies del decreto-legge) e che la Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 6 del 2004, ha ritenuto ammissibile un intervento dello Stato con una normativa di dettaglio nel settore energetico (con riferimento al decreto-legge n. 7 del 2002, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), applicando il principio della «attrazione in sussidiarietà» elaborato nella sentenza n. 303 del 2003.
  Con riferimento alle disposizioni in materia ambientale, ricorda che la materia della tutela dell'ambiente è assegnata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;
  Alla luce delle considerazioni svolte, evidenzia come il decreto-legge presenti, quindi, un contenuto eterogeneo, anche per effetto dei 32 nuovi articoli e dei numerosi commi introdotti al Senato.
  Al riguardo, ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, ha collegato il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per l'emanazione di un decreto-legge, ad una intrinseca coerenza delle norme contenute nel decreto, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico.
  Ricorda, in particolare, che nella predetta sentenza la Corte costituzionale ha affermato che la legge di conversione deve osservare la necessaria omogeneità del decreto-legge, e che tale orientamento è stato successivamente confermato con l'ordinanza n. 34 del 2013 e la sentenza n. 32 del 2014.
  Evidenzia che la Corte costituzionale ha affermato come ciò valga anche nel caso di provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo; in relazione a questa tipologia di atti ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione «deve essere strettamente collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dal decreto-legge ovvero alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso».
  Ricorda altresì che la questione della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione è stata inoltre affrontata in interventi ripetuti della Presidenza della Repubblica.
  Fa presente, quindi, che, alla luce della citata giurisprudenza costituzionale, devono essere valutate alcune disposizioni introdotte nel corso dell'esame parlamentare al Senato, tra le quali si richiamano in particolare: l'articolo 1-bis, comma 15, che demanda alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l'individuazione di percorsi preferenziali per la pastorizia transumante in determinati ambiti; l'articolo 7-sexies, concernente disposizioni circa l'uso del denaro contante, che è stato peraltro inserito nel capo I, rubricato «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore agricolo»; l'articolo 9, comma 10-bis, che dispone l'obbligo di sostituire le lampade ad incandescenza nei semafori con lampade a basso consumo energetico che ne assicurino l'accensione istantanea; gli articoli 12-bis, 12-ter e 12-quater, che recano disposizioni concernenti l'inquinamento acustico; l'articolo 18-bis, che reca la definizione e la procedura per l'individuazione delle condizioni di esercizio per Pag. 215i condhotel; l'articolo 32-bis che limita l'esenzione IVA per le prestazioni del servizio postale universale nonché per le cessioni di beni a queste accessorie effettuate da Poste italiane S.p.a.; l'articolo 33-bis, finalizzato ad estendere alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali la disciplina delle società tra i professionisti.
  Rileva che analogamente, alla luce della suesposta giurisprudenza costituzionale, è opportuno valutare anche una serie di disposizioni recanti misure che appaiono finalizzate agli obiettivi di carattere generale posti alla base del provvedimento, pur non rientrando negli specifici ambiti materiali di intervento del decreto-legge, nel testo approvato dal Consiglio di ministri. Ulteriori norme contenute nel provvedimento riguardano inoltre materie correlate a quelle oggetto di intervento da parte del decreto-legge, seppur non direttamente attinenti agli specifici interventi normativi dallo stesso disposti. Tra queste si richiamano, in particolare: l'articolo 7-quater, che dispone l'istituzione presso il MIPAAF del Sistema informativo per il biologico (SIB), il quale, mediante l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), è preposto a gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo; l'articolo 7-quinquies, che estende alle società cooperative che hanno almeno la metà degli amministratori e dei soci come coltivatori diretti il diritto di prelazione per l'acquisto del fondo goduto a titolo di locazione; l'articolo 8-bis, che integra la disciplina del contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso; l'articolo 11, comma 2-bis, che interviene sull'entrata in vigore delle sanzioni relative all'immissione in commercio di particolari tipi di sacchi per asporto merci (shoppers); l'articolo 11, comma 12-ter, che interviene sulla disciplina dei valori limite di emissione riguardo le turbine a gas per la trasmissione meccanica; l'articolo 11, commi da 13-bis a 13-quater, che destinano risorse finanziarie a taluni territori della regione Liguria colpiti da eventi alluvionali; l'articolo 12-quinquies che interviene con finalità di semplificazione in materia di VIA incidente su attività di escavo di fondali marini e relativa movimentazione; l'articolo 13, commi da 3-bis a 3-quinquies, che recano una serie di modifiche relative, rispettivamente, alla disciplina sulle matrici materiali di riporto, alle modalità di valutazione delle concentrazioni attese in falda, alle concentrazioni soglia di contaminazione per i composti organo-stannici e alla procedura per la bonifica della rete di distribuzione dei carburanti; l'articolo 13, comma 5, lettera b-bis), che elenca i principi per la classificazione dei rifiuti; l'articolo 14, comma 8, lettere b-quater) e b-quinquies), che intervengono, rispettivamente, in materia di responsabilità della gestione dei rifiuti e di esclusione dell'amianto dai parametri considerati nell'esecuzione dei test di cessione; l'articolo 14, commi 8-quinquies e 8-sexies, che dettano disposizioni, anche di carattere derogatorio, volte ad incidere sulla disciplina in materia di rifiuti speciali; l'articolo 15-bis, che demanda ad un decreto ministeriale l'adozione di misure di semplificazione delle operazioni di trattamento degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggi non pericolosi; l'articolo 22-quater, che interviene in materia di liberalizzazione delle attività commerciali; l'articolo 30, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, relativi ai procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica; l'articolo 30, comma 2-novies, che proroga il termine per l'adozione del decreto ministeriale per la determinazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi; l'articolo 30-bis, che interviene in materia di gare d'ambito per la distribuzione del gas naturale; l'articolo 30-quater, sui progetti a vantaggio dei consumatori del servizio idrico integrato; l'articolo 30-quinquies, riguardante la relazione tra presenza di impianti fissi offshore in una regione e diritto al «bonus idrocarburi»; l'articolo 30-ter, che interviene modificando l'articolo 29 del decreto-legge n. 5 del 2012, recante modalità per garantire la riconversione degli impianti di produzione bieticolasaccarifera, il cui comma 2 è stato dichiarato incostituzionale Pag. 216dalla Corte con sentenza n. 62 del 2013 per non aver rispettato, nella formulazione della norma, la competenza residuale delle regioni in materia agricola; l'articolo 30-sexies, che riguarda i criteri di tracciabilità dei biocombustibili liquidi ammessi agli incentivi per la produzione elettrica rinnovabile; l'articolo 34-bis, che reca una norma di interpretazione autentica prevedendo che l'esenzione dell'accisa sulla benzina si applica anche per l'esercizio della pesca professionale.
  Evidenzia, inoltre, che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere un maggiore coinvolgimento delle Regioni con riguardo alla disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 9, che affida ad un decreto interministeriale l'individuazione, tra l'altro, delle caratteristiche di strutturazione dei fondi e delle operazioni che si intendono realizzare per la compatibilità con gli equilibri di finanza pubblica per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico finalizzati all'efficienza energetica dell'edilizia scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e universitaria.
  Segnala, poi, che il comma 4 dell'articolo 10 prevede che le spese indicate nella norma (attività di progettazione, attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture) sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e che, nel corso dell'esame del decreto-legge n. 90 del 2014, in materia di riforma della pubblica amministrazione, è stata introdotta una modifica al Codice dei contratti pubblici finalizzata all'abrogazione degli incentivi per la progettazione contemplati dai commi 5 e 6 dell'articolo 92 del medesimo Codice (articolo 13) e l'introduzione di una nuova disciplina relativa a tali incentivi (articolo 13-bis). A suo avviso, pertanto, l'opportunità di un coordinamento tra la suddetta disposizione e quelle contenute nel disegno di legge di conversione del decreto legge n. 90 del 2014, in corso di esame parlamentare.
  Rileva altresì che le disposizioni dell'articolo 11, comma 8, periodi quarto, quinto e sesto – che prevedono la costituzione di un comitato paritetico e l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica, in caso di mancata costituzione del Comitato o di mancato raggiungimento per il trasferimento dell'intesa o la delega delle funzioni statali relative al Parco nazionale dello Stelvio – devono essere valutate alla luce della competenza esclusiva delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di parchi per la protezione della flora e della fauna.
  Segnala, inoltre, che l'articolo 22-ter, interviene nella materia della liberalizzazione dell'iniziativa e delle attività economiche private, incidendo in modo puntuale su disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime (articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011) dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 200 del 2012, e dunque non più presenti nell'ordinamento.
  Rileva, infine, che all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge sono contenute disposizioni estremamente dettagliate volte a semplificare le procedure autorizzative per realizzare interventi di efficienza energetica su impianti a fonti rinnovabili e che, pertanto, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere un maggiore coinvolgimento delle Regioni nei relativi procedimenti.
  Alla luce delle considerazioni svolte, formula una proposta di parere favorevole, con condizioni e osservazioni, che procede ad illustrare (vedi allegato).

  Fabiana DADONE (M5S) annuncia il voto contrario del suo gruppo alla proposta di parere del relatore.
  La contrarietà del MoVimento 5 Stelle non è infatti solo nel merito, ma anche sulle criticità costituzionali del decreto-legge. Osserva la totale disomogeneità del provvedimento che è innanzitutto composto di due distinti decreti-legge, di cui uno, vigente, trasfuso completamente nell'altro. Disomogeneità riscontrabile già all'origine, ma accentuata dalle modifiche apportate dal Senato.

Pag. 217

  Giuseppe D'AMBROSIO (M5S) nel concordare con quanto affermato dalla collega Dadone, desidera sottolineare un'ulteriore aspetto critico del decreto-legge. Nel provvedimento ci sono infatti disposizioni ad hoc per l'Ilva, che prorogano ancora una volta l'avvio della bonifica ambientale; si tratta di norme che, a suo avviso, sono assimilabili alle cosiddette leggi ad personam.
  Informa la Commissione che oggi nella città di Taranto si è registrata un'altra morte, quella di Lorenzo, un bambino di cinque anni a cui era stato diagnosticato, all'età di tre mesi, un tumore al cervello.
  Si chiede come un Governo che vuole caratterizzarsi come il Governo del «cambiare verso» continui a prorogare una situazione indubbiamente complessa, ma che deve trovare soluzione, per evitare che altre morti si aggiungano, come semplici numeri, a quelle già registrate.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, esprime la commossa partecipazione, sua e di tutta la Commissione, per la notizia data dal collega D'Ambrosio.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, con condizioni e osservazioni, predisposta dal relatore.

Sull'ordine dei lavori.

  Emanuele FIANO (PD) fa presente di non aver avuto materialmente la possibilità, al termine dell'esame in Assemblea del disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di pubblica amministrazione, avvenuto nella giornata odierna, di ringraziare pubblicamente gli uffici della I Commissione per il supporto fornito, in termini sia di competenza tecnica sia di disponibilità oraria.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, si associa ai ringraziamenti, che non ha espresso in Assemblea per il timore che ciò sarebbe apparso autoreferenziale. In sede di Commissione, invece, intende sottolineare l'elevata qualità professionale nonché l'impegno e l'abnegazione del personale preposto alla Commissione medesima.

  La seduta termina alle 16.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 31 luglio 2014.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.50 alle 16.55.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
C. 1658 Zampa.

Pag. 218