CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 luglio 2014
280.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 203

INTERROGAZIONI

  Martedì 29 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Sandro Gozi.

  La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Paolo TANCREDI, presidente, comunica che entra a far parte della Commissione il deputato Cosimo PETRAROLI mentre cessa di farne parte la deputata Vega COLONNESE, ed esprime rammarico per l'uscita della collega dalla Commissione.

  Segnala altresì che il deputato Stefano VIGNAROLI assume le funzioni di rappresentante del gruppo Movimento 5 Stelle in Commissione.

5-03162 Colonnese ed altri: Sullo stato delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia.

  Il sottosegretario Sandro GOZI rivolge – in qualità di ex componente della Commissione e rappresentante del Governo – un saluto alla deputata Colonnese per il contributo attivo svolto nei lavori della XIV Commissione.
  La ringrazia inoltre per l'interrogazione, che consente di fare il punto della situazione delle procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia all'avvio del semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea.
  Osserva preliminarmente come il Governo si sia fortemente impegnato, negli ultimi mesi, nella lotta contro le procedure Pag. 204di infrazione, che personalmente ritiene una lotta di legalità, almeno con riferimento alle procedure che appaiono fondate. Ricorda infatti che le procedure di infrazione sono dei contenziosi, delle contestazioni mosse all'Italia dalla Commissione europea, che non sempre appaiono condivisibili e che non in tutti i casi conducono ad una condanna.
  L'azione di contrasto alle procedure appare invece particolarmente importante quando si ha a che fare con contestazioni della Commissione europea che derivano da un mancato recepimento delle direttive. In questi casi, infatti, si tratta di atti alla cui formazione l'Italia ha partecipato ma che non vengono poi tradotti nell'ordinamento interno. Si tratta di una tipologia di infrazioni che non dovrebbe esistere, soprattutto laddove è legata ad una inerzia amministrativa. Ritiene che occorra, sul punto, impegnarsi al massimo ed invita la XIV Commissione a monitorare soprattutto questa tipologia di infrazioni.
  Per quanto riguarda l'attuale situazione ricorda che le attuali procedure di infrazione sono 101, di cui 80 per violazione del diritto dell'Unione europea e 21 per mancato recepimento di direttive. Si tratta di una diminuzione considerevole rispetto alla situazione esistente nel momento in cui il Governo Renzi è entrato in carica: non più tardi dello scorso febbraio, infatti, il numero complessivo di infrazioni si collocava sopra le 120, ed appariva in crescita.
  Questo trend positivo è frutto di un intenso sforzo del Governo, anche nell'utilizzo di tutti gli strumenti messi a disposizione dalla legge n. 234 del 2012.
  Evidenzia infatti che l'aumento del numero di infrazioni che si era registrato nel 2013 era attribuibile principalmente alla mancata approvazione delle leggi comunitarie 2011 e 2012. Già a seguito dell'approvazione della legge di delegazione 2013 il numero delle procedure di infrazione per mancato recepimento è sceso da 38, nel gennaio 2014, a 21, nel luglio del 2014. Peraltro per 13 di esse sono stati già notificati alla Commissione europea i relativi provvedimenti di attuazione e tali procedure sono dunque in via di archiviazione; sul punto ha già avuto modo di segnalare l'opportunità che, da parte della Commissione europea, ci sia uno sforzo di velocità nell'archiviazione delle procedure, che altrimenti risultano ancora a carico del Paese, benché sostanzialmente risolte.
  L'approvazione definitiva della legge di delegazione 2013 – secondo semestre – e il prossimo avvio dell’iter parlamentare della legge di delegazione 2014 dovrebbero portare ad un ulteriore diminuzione delle procedure per mancata trasposizione di direttive. È anche in corso di approvazione la legge europea 2013-bis, con la quale verranno chiuse altre 15 procedure di infrazione e 14 caso eu-pilot in materia di libera circolazione di persone, beni e servizi, fiscalità, concorrenza, lavoro e politiche sociali e appalti. Il disegno di legge, già approvato dalla Camera, è in discussione al Senato; non si può nascondere tuttavia che l’iter è stato meno rapido di quanto non sarebbe stato auspicabile, ma il Governo non può che prendere atto dei prolungati tempi di esame richiesti dal Parlamento.
  Accanto agli strumenti normativi il Governo – sempre sulla base della legge n. 234 del 2012 – ha convocato la prima riunione del Comitato interministeriale per gli Affari europei, che si riunirà nuovamente a settembre proprio per fare il punto, tra l'altro, sull’iter legislativo dei disegni di legge all'esame del Parlamento. L'attivazione del Comitato costituisce un ulteriore strumento al servizio di una maggiore efficacia del sistema di adeguamento dell'ordinamento italiano al diritto dell'Unione.
  Vi è poi il tentativo di restituire centralità all'azione di coordinamento del Dipartimento per le politiche comunitarie poiché, è evidente che, per consentire alle amministrazioni di rispondere al meglio alle procedure di infrazione, e di interfacciarci correttamente con gli organismi europei, occorre un forte centro di coordinamento e impulso. Questa azione va di pari passo con un forte raccordo fra il Pag. 205Dipartimento per le politiche europee e la rappresentanza permanente d'Italia presso l'UE.
  Sempre in ossequio alla legge 234 ricorda che sono stati creati presso tutti i Ministeri i nuclei di valutazione europea, ciò che consentirà un migliore collegamento con le amministrazioni nazionali.
  Ricorda altresì che il Governo ha per la prima volta esercitato i poteri sostitutivi previsti dalla legge 234 nei confronti di una Regione inadempiente nei confronti del diritto europeo, la Sicilia, con ciò evitando una assai probabile condanna da parte della Corte di giustizia.
  Quanto alle 80 procedure di infrazione per violazione del diritto dell'Unione europea, evidenzia come vi siano degli ambiti, quale quello ambientale, che registrano un elevato e complesso contenzioso. Ricorda in proposito che il decreto-legge n. 91 del 2014, che è stato appena approvato dal Senato, consentirà di chiudere sei procedure in materia.
  Ritiene poi che le iniziative legislative che saranno portate a compimento e che saranno avviate nel corso del semestre consentiranno di ridurre ulteriormente il contenzioso, anche al fine di offrire una dimostrazione della serietà e della credibilità del nostro Paese quale membro dell'Unione europea.

  Vega COLONNESE (M5S) ringrazia il Sottosegretario per la risposta alla sua interrogazione, della quale si dichiara parzialmente soddisfatta. Il Sottosegretario ha infatti evidenziato la tendenza in calo delle procedure di infrazione ma è vero che, se diverse procedure si chiudono, nel frattempo se ne aprono di nuove e la situazione resta ancora molto grave, soprattutto in ambito ambientale.
  Condivide quanto rilevato in ordine al fatto che non tutte le procedure di infrazione possono essere imputate ad una responsabilità dell'Italia, ma alcune di queste debbono essere piuttosto ricondotte ad una difficoltà di applicazione della normativa europea alla situazione nazionale. Molte procedure tuttavia sono riconducibili ad una interpretazione errata del legislatore nazionale, che si pone peraltro in contrasto con l'interesse collettivo.
  Auspica, in conclusione, che quello di oggi sia solo il primo appuntamento di una serie di incontri che consentano al Parlamento, ed in particolare alla XIV Commissione, di conoscere ed anche svolgere una funzione di controllo e di garanzia rispetto al recepimento della normativa dell'Unione europea.

  Paolo TANCREDI, presidente, sottolinea l'importanza di un monitoraggio costante, richiamando la competenza delle Commissioni di merito circa la valutazione in ordine al recepimento delle direttive di settore.

  Il sottosegretario Sandro GOZI conferma la piena disponibilità del Governo a riferire regolarmente in Commissione sia sulla fase ascendente, di formazione della normativa europea, che sullo stato delle procedure di infrazione, come anche sulla gestione del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea.

  Stefano VIGNAROLI (M5S) sottolinea come la XIV Commissione abbia bisogno di un dialogo costante con il Governo su questi temi e ritiene opportuno acquisire maggiori informazioni, in particolare sui casi EU-pilot che costituiscono il primo campanello di allarme rispetto all'avvio delle procedure. Auspica inoltre che il Governo possa fornire informazioni dettagliate sulla procedura relativa alla discarica di Malagrotta.

  Paolo TANCREDI, presidente, richiama i deputati all'oggetto della seduta odierna e dichiara quindi concluso lo svolgimento della interrogazione all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.30.

Pag. 206

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 29 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI.

  La seduta comincia alle 14.30.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paolo TANCREDI, presidente e relatore, in relazione alla normativa europea ricorda, prima di procedere alla illustrazione del contenuto del provvedimento, che l'Unione europea è intervenuta da ultimo in tema di sicurezza stradale con il Piano d'azione stradale del 2010 e con il Libro bianco sui trasporti del 2011, che hanno posto tra gli obiettivi dell'azione dell'Unione in questo settore il dimezzamento del numero delle vittime degli incidenti entro il 2020, il miglioramento dell'educazione e della formazione, il rafforzamento del controllo, il miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali e dei veicoli. Oggetto di armonizzazione a livello di Unione europea è inoltre la disciplina delle patenti di guida, su cui è intervenuta da ultimo la direttiva 2006/126/CE, recepita con il decreto legislativo n. 59/2011), nonché quella in materia di omologazione dei veicoli.
  L'articolo 1 prevede una delega al governo per l'adozione entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, di decreti legislativi di modifica e riordino del codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992).
  L'articolo 2, comma 1, contiene i principi e criteri direttivi della delega, riguardanti principalmente la mobilità sostenibile e l'attenzione all'utenza vulnerabile, nonché la revisione dell'apparato sanzionatorio. In particolare, i principi e criteri direttivi recano:
   riorganizzazione delle disposizioni del codice secondo criteri di coerenza e di armonizzazione delle stesse con le altre norme di settore, con quelle dell'Unione europea e quelle derivanti da accordi internazionali, nonché con le norme sulla competenza delle regioni e degli enti locali (lettera a);
   delegificazione della disciplina riguardante l'attuazione della normativa europea armonizzata, salva diversa previsione della legge di delegazione europea (lettera b);
   semplificazione del testo del codice della strada, circoscrivendone il contenuto a: I) disciplina comportamenti utenti della strada; II) conseguenti previsioni sanzionatorie; III) regolazione dello spazio stradale (lettera c);
   revisione e rafforzamento delle misure finalizzate allo sviluppo della mobilità sostenibile e al miglioramento della sicurezza stradale, con particolare riferimento all'utenza vulnerabile, attraverso: I) misure di tutela dell'utenza vulnerabile, soprattutto nelle aree urbane, con prescrizioni comportamentali e relative sanzioni, regole di progettazione stradale e riduzione dei limiti di velocità; II) obbligo di revisione da parte degli enti proprietari dei limiti di velocità delle strade extraurbane, finalizzati alle esigenze di sicurezza della circolazione; III) pianificazione della viabilità per incentivare la mobilità ciclistica e pedonale; IV) incentivazione del trasporto pubblico e della sua interconnessione con altre modalità di trasporto; V) promozione della sicurezza della circolazione di biciclette, ciclomotori e motoveicoli, con particolare attenzione ai ciclisti di età inferiore a 14 anni; VI) incentivazione della sicurezza dell'utenza vulnerabile attraverso la convivenza delle funzioni residenziali e commerciali con quelle di mobilità anche con riferimento ai concetti, introdotti in altri Paesi europei, Pag. 207di «spazio condiviso», «zona d'incontro» e «principio di prudenza»; VII) introduzione nella classificazione dei veicoli delle biciclette e dei veicoli a pedali adibiti al trasporto, pubblico e privato, di merci e di persone; VIII) individuazione di criteri e modalità per l'identificazione delle biciclette, attraverso l'apposizione facoltativa di apposito numero di telaio e annotazione dello stesso nel sistema informativo del Dipartimento per i trasporti del Ministero; IX) introduzione di disposizioni per la classificazione delle motoslitte anche attraverso la previsione di un apposito contrassegno informativo e disciplina della loro circolazione su strada; X) aggiornamento delle disposizioni sulla circolazione su autostrade e strade extraurbane principali consentendo l'accesso ai motocicli di cilindrata non inferiore a 120 cc, se guidati da maggiorenni (lettera d);
   aggiornamento delle disposizioni sulla progettazione dello spazio stradale e della segnaletica attraverso: I) riassetto della disciplina sulla classificazione delle strade; II) limitazione della presenza a bordo strada di ostacoli fissi artificiali (supporti della segnaletica commerciale e delle barriere di sicurezza); III) linee di indirizzo per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani; IV) riduzione dell'uso della segnaletica stradale e aggiornamento della stessa secondo principi di semplificazione e organicità (lettera e);
   previsione di un unico strumento, per ciascun livello territoriale di pianificazione della mobilità e coordinamento tra gli strumenti di pianificazione dei diversi livelli (lettera f);
   riordino dei compiti della polizia stradale, anche attraverso la specializzazione delle funzioni dei diversi corpi, e potenziamento del ricorso ai servizi ausiliari di polizia stradale, tenendo conto degli assi viari, compresi quelli autostradali e delle condizioni di particolare necessità ed urgenza connesse all'attività dei servizi ausiliari medesimi; creazione di una banca dati unica relativa alle infrazioni stradali (lettera g);
   rafforzamento dei controlli sulle attività di revisione dei veicoli e di consulenza automobilistica nonché introduzione di disposizioni per rafforzare l'efficacia dei controlli nelle aree aperte ad uso pubblico (porti, aeroporti, università, ospedali, cimiteri, mercati) (lettere g-bis e g-ter);
   promozione della diffusione di sistemi telematici per la rilevazione dell'inosservanza delle norme di circolazione, anche attraverso il collegamento automatico con l'archivio nazionale dei veicoli (lettera h) e introduzione di disposizioni per favorire ampia accessibilità e fruibilità attraverso strumenti telematici, in formato di tipo aperto dei dati relativi ai veicoli, ai titoli abilitativi alla guida, alle infrazioni stradali, all'incidentalità, fermo restando il rispetto della disciplina sulla riservatezza dei dati personali;
   revisione dell'apparato sanzionatorio, anche modificando l'entità delle sanzioni secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità, effettività e non discriminazione, con particolare riferimento: I) alla graduazione delle sanzioni in funzione della gravità, della reiterazione e dell'effettiva pericolosità del comportamento (anche con meccanismi premiali per i comportamenti virtuosi e misure riduttive delle sanzioni per i pagamenti in tempi brevi); II) la semplificazione e la riduzione del numero delle classi sanzionatorie; III) nei casi di omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale, definizione, anche in coerenza con eventuali modifiche del codice penale che introducano il reato di «omicidio stradale», delle tipologie di violazione e delle condizioni del conducente che comportino la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e dell'inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato IV) inasprimento delle sanzioni per comportamenti direttamente o indirettamente lesivi dell'incolumità e della sicurezza degli utenti della strada; V) la qualificazione giuridica della decurtazione dei punti dalla patente di guida come sanzione amministrativa accessoria, Pag. 208prevedendo inoltre che la decurtazione costituisca atto amministrativo definitivo e limitando i casi in cui la decurtazione dei punti può essere sostituita dal pagamento di una sanzione; VI) misure per rafforzare l'efficacia delle sanzioni per violazioni dell'obbligo di RC auto; VII) revisione sistema accertamento illeciti amministrativi, anche con riferimento ai nuovi strumenti di controllo a distanza; VIII) coordinamento della durata delle misure cautelari amministrative con pendenza procedimenti penali su medesime fattispecie; IX) previsione, per le sanzioni accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, della destinazione dei relativi proventi, fino al 15 per cento a un fondo istituito presso il Ministero dell'interno per l'intensificazione dei controlli su strada e, fino al 20 per cento, a un fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per finanziare il piano nazionale sicurezza stradale; X) introduzione dell'obbligo di rendicontazione da parte degli enti titolari di funzioni di polizia stradale e/o proprietari delle strade e sanzioni per enti inadempienti (lettera i);
   revisione del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, anche individuando eventualmente ambiti di competenza diversi (lettera l) e semplificazione delle procedure per il ricorso al prefetto (lettera m);
   espressa previsione dell'applicabilità degli istituti della decurtazione di punteggio, del ritiro, della sospensione e della revoca della patente di guida nei confronti dei conducenti minorenni (lettera n);
   revisione della disciplina per il conseguimento della patente di guida al fine di verificare puntualmente sia le cognizioni teoriche sia le capacità pratiche (lettera n-bis);
   predisposizione, da parte del Ministero della salute, di linee guida cogenti per garantire uniformità nell'operato delle commissioni mediche locali e dei medici monocratici per il conseguimento o il rinnovo della patente di guida e previsione che il rinnovo della patente per gli ultraottantenni abbia la durata di un anno; in alternativa gli ultraottantenni possono rinnovare la loro patente ogni due anni, con trasformazione però della stessa in patente AM per la guida dei ciclomotori a tre ruote e ai quadricicli leggeri (lettera o);
   revisione dei soggetti abilitati all'accertamento dei requisiti psicofisici per il conseguimento della patente, prevedendo l'esclusione dei medici in pensione (lettera p);
   modifica dell'ambito di applicazione delle disposizione che esclude dalla guida dei veicoli superiori a determinati limiti di potenza i soggetti neopatentati; in particolare, la disposizione non si dovrebbe applicare quando il neopatentato guidi con a fianco una persona di età non superiore a 65 anni con patente conseguita da almeno dieci anni e, in ogni caso, quando, trascorso un periodo di sei mesi, il neopatentato non abbia commesso infrazioni passibili di decurtazione di punteggio; la disposizione si dovrebbe invece sempre applicare ai conducenti di età superiore a ottanta anni, fatta salva la possibilità di un rinnovo specifico dei requisiti di idoneità psicofisica (lettera q);
   definizione delle norme di circolazione per i veicoli atipici, compresi i veicoli di interesse storico e collezionistico (lettera r);
   disciplina generale e specificazione delle modalità di sosta e di transito dei veicoli adibiti al servizio di invalidi (lettera s);
   regolazione delle condizioni di circolazione dei veicoli adibiti al soccorso stradale (lettera t);
   coordinamento delle prescrizioni adottate dagli enti proprietari delle strade per la circolazione dei veicoli sulla rete stradale e autostradale nel periodo invernale, in presenza di fenomeni atmosferici di particolare intensità (lettera u).

  Il comma 2 dell'articolo 2 prevede l'adozione di regolamenti di delegificazione (ai sensi dell'articolo 17, comma 2, Pag. 209della legge n. 400/1988) nelle seguenti materie: caratteristiche dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità (lettera a); disciplina della massa limite e della sagoma limite dei veicoli adibiti all'autotrasporto di carichi sporgenti (lettera b); caratteristiche specifiche della segnaletica stradale, con particolare attenzione a specifiche esigenze (riconoscibilità passaggi a livello; sicurezza gallerie; parità di genere nella segnaletica) (lettera c); disciplina della manutenzione delle segnalazioni stradali luminose, con particolare riguardo all'esigenza di ridurre i consumi energetici (lettera d); classificazione, destinazione, caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione dei veicoli, al fine di adeguarli alle nuove tipologie conseguenti ai processi di innovazione tecnica del settore (lettera e); semplificazione delle procedure di modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, fermo restando il rispetto dei requisiti di sicurezza stradale (lettera f); classificazione e utilizzazione dei veicoli in relazione all'uso cui sono adibiti, con particolare riferimento alle macchine agricole ed operatrici, anche in relazione alla disciplina dell'Unione europea in materia di limiti di massa (lettera g); procedimenti di ammissione, immatricolazione e cessazione della circolazione dei veicoli a motore (lettera h); disciplina dell'uso di targhe sostitutive per motoveicoli in occasione di competizioni sportive (lettera i); istruzioni tecniche per gli itinerari ciclabili (lettera l).
  Il comma 3 dell'articolo 2 prevede l'abrogazione delle norme di legge che disciplinano le materie di cui al comma 2 con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione.
  Il comma 4 dell'articolo 2 prevede che il governo modifichi il regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992) al fine di adeguarlo alle modifiche introdotte dai decreti legislativi emanati in attuazione della delega conferita dall'articolo 1.
  Il comma 5 dell'articolo 2 prevede che con decreti dirigenziali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti siano stabilite istruzioni tecniche per i procedimenti amministrativi previsti dai regolamenti di delegificazione di cui al comma 2 e dal regolamento di esecuzione del codice. Le istruzioni dovranno essere finalizzate alla semplificazione e alla dematerializzazione delle procedure anche attraverso lo sviluppo delle procedure informatizzate svolte dal Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sugli schemi di decreto è acquisito il parere della Conferenza unificata nel caso in cui abbiano per oggetto provvedimenti di competenza di regioni ed enti locali. Sugli schemi di decreto dirigenziale è sentita la Conferenza unificata nel caso in cui siano coinvolte le competenze di regioni ed enti locali.
  L'articolo 3, infine, prevede la possibilità di adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi (comma 1) e reca la clausola di invarianza finanziaria (commi 2 e 3).
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.
C. 2568 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni VIII e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paolo TANCREDI, presidente, intervenendo in sostituzione della relatrice, onorevole Berlinghieri, ricorda che il decreto-legge in esame è stato emanato, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, lo scorso 24 giugno 2014 e che, pertanto, la scadenza è fissata al 23 agosto 2014. Il testo originario Pag. 210del provvedimento si compone di 35 articoli, contenenti disposizioni di natura eterogenea che incidono su materie e ambiti diversi; in particolare, vengono introdotte norme in materia ambientale, agricola, nonché riguardanti il settore delle attività produttive. Numerose sono le disposizioni volte ad adeguare la normativa nazionale alla disciplina europea, nonché a definire procedure di contenzioso a carico dell'Italia.
  In questa sede, si limiterà ad illustrare le parti del provvedimento relative agli adempimento derivanti dalla normativa europea, mentre per la descrizione dettagliata ed analitica del contenuto, invita i colleghi ad esaminare la documentazione predisposta dagli Uffici (dossier n. 209 del Servizio Studi), avente ad oggetto i singoli articoli del disegno di legge di conversione C. 2568, nel testo risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato.
  Innanzitutto, intende segnalare i documenti attualmente all'esame delle istituzioni dell'Unione europea che riguardano le materie oggetto di alcune disposizioni contenute nel disegno di legge in esame.
  L'articolo 4, comma 8 prevede sanzioni penali per violazione di divieti di coltivazione; più precisamente, la disposizione prevede specifiche sanzioni per chiunque violi i divieti di coltivazione di OGM sul territorio previsti dagli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002. Su questo tema, segnala che è attualmente all'esame delle Istituzioni dell'UE una proposta di modifica della direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio (COM(2010)375). Sulla proposta, che permetterà agli Stati membri di decidere se coltivare o meno organismi geneticamente modificati sul proprio territorio, il 23 luglio 2014 il Consiglio Affari generali ha adottato la sua posizione in prima lettura.
  L'articolo 6 istituisce una Rete del lavoro agricolo, finalizzata alla prevenzione del lavoro agricolo sommerso. Anche a tale proposito, segnala che è attualmente all'esame delle Istituzioni dell'UE una proposta di decisione (COM(2014)221) relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione per la prevenzione e la lotta al lavoro sommerso.
  L'articolo 9 contiene disposizioni volte ad aumentare l'efficienza energetica degli edifici pubblici. Ricordo che, lo scorso 2 luglio, la Commissione ha presentato una comunicazione «Opportunità per migliorare l'efficienza delle risorse nell'edilizia» (COM(2014)445) che reca una serie di proposte per ridurre l'impatto ambientale degli edifici ristrutturati e di nuova costruzione, migliorando l'efficienza delle risorse e aumentando le informazioni disponibili circa le prestazioni ambientali degli edifici. Inoltre, lo scorso 23 luglio, la Commissione ha presentato una Comunicazione sull'efficienza energetica (COM(2014)520) che, nel quadro energia/clima al 2030 (COM(2014)15), fissa al 30 per cento l'obiettivo di risparmio energetico nel 2030 e, nel contempo, fornisce gli elementi necessari a valutare lo stato di avvicinamento ai target 2020.
  Sull'articolo 11, commi 1 e 2 (protezione degli animali in via di estinzione), segnala che è all'esame delle istituzioni europee la proposta di decisione (COM(2013)867) sull'adesione dell'Unione europea alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES). Con riferimento al comma 12, che reca disposizioni per il contrasto delle specie alloctone invasive, ricorda che lo scorso aprile il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura la proposta di regolamento COM(2013)620, che prevede l'istituzione di un quadro d'azione unionale per prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi delle specie esotiche invasive sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici, puntando nel contempo a limitare i danni sociali ed economici.
  Con riferimento all'articolo 13, riguardante la bonifica dei siti contaminati, ricorda che l'accordo di partenariato relativo ai fondi strutturali e di investimento dell'UE per il periodo 2014-2020, trasmesso Pag. 211dal Governo alla Commissione europea il 22 aprile, contempla nell'ambito dell'Obiettivo tematico 6 «Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse» specifici stanziamenti per interventi di bonifica di aree inquinate. In particolare, si prevede la destinazione di complessivi 293 milioni di euro del FESR per la «restituzione all'uso produttivo di aree inquinate».
  In materia di smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 14, segnala che, lo scorso 2 luglio, la Commissione europea ha presentato, nell'ambito di un pacchetto di misure specificamente dedicato all'economia verde, una Comunicazione sull'economia circolare – che prevede, tra gli altri interventi, la modernizzazione della politica in materia di rifiuti e dei suoi obiettivi, trasformandoli in una risorsa – e una proposta di direttiva per la revisione delle direttive vigenti sui rifiuti al fine di porle in linea con gli obiettivi della tabella di marcia per l'impiego efficiente delle risorse e con quelli del settimo programma d'azione per l'ambiente.
  In relazione alle disposizioni del decreto-legge che intervengono sulla determinazione dei costi dell'energia, di cui all'articolo 23, la Commissione europea ha presentato lo scorso gennaio una comunicazione dedicata ai costi e ai prezzi dell'energia in Europa (COM(2014)21), che fa parte del pacchetto clima energia al 2030.
  Come già anticipato, il provvedimento contiene altresì misure per consentire il superamento delle contestazioni mosse nell'ambito di procedure di contenzioso aperte nei confronti dell'Italia, che il decreto-legge mira a risolvere. Di seguito, darà conto sinteticamente delle disposizioni del provvedimento interessate dal contenzioso, e anche in questo caso, per una descrizione dettagliata delle procedure e dei rilievi emersi, rinvia alla citata documentazione predisposta dagli uffici.
  Riguardo all'articolo 9, recante interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici, ricorda che è attualmente in corso la procedura di infrazione n. 2012/368, promossa dalla Commissione europea per il mancato recepimento da parte dell'Italia della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia (parere motivato ex articolo 258 del TFUE).
  Con riferimento alle disposizioni in materia requisiti acustici passivi degli edifici (articolo 12-bis), il 25 aprile 2013 la Commissione ha avviato nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2013/2022 per la non corretta attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (mappe acustiche strategiche).
  Con riferimento all'articolo 14, comma 1, riguardante i poteri contingibili ed urgenti che gli enti locali e territoriali possono esercitare per affrontare situazioni di crisi in tema di rifiuti, con particolare riferimento ai rifiuti solidi urbani, ricorda che, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2011/4021 – avviata nel maggio 2012 per la non conformità alla normativa europea sulle discariche di rifiuti (direttiva 1999/31/CE, in combinato disposto con la direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE) della discarica di Malagrotta e di altre discariche laziali – il 13 giugno 2013 la Commissione europea ha presentato ricorso alla Corte di giustizia nei confronti dell'Italia (C-323/13). Con riferimento ai commi 4, 5, 6 e 7 in materia di gestione di rifiuti in Campania, segnala che, come si legge nella relazione illustrativa al disegno di legge, le disposizioni sono volte ad accelerare le attività necessarie per conformare la gestione dei rifiuti nella regione Campania alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 4 marzo 2010, pronunciata nella causa C 297/08 (in esito alla procedura di infrazione n. 2007/2195). La sentenza ha statuito che l'Italia ha violato gli obblighi comunitari di corretta gestione dei rifiuti nella regione Campania, in particolare per la mancanza di una rete integrata di gestione dei rifiuti nella regione. Dal momento che, come precisato nella relazione illustrativa del disegno di legge, il Programma attuativo per la realizzazione degli interventi necessari ad adempiere agli obblighi stabiliti nella citata sentenza, predisposto e approvato Pag. 212dalla regione Campania, non è stato rispettato, il 10 dicembre 2013, la Commissione europea ha nuovamente deferito lo Stato italiano innanzi alla Corte di Giustizia per mancata esecuzione della medesima sentenza (causa C-323/13).
  In materia di valutazione di impatto ambientale, di cui all'articolo 15, il 28 marzo 2014 la Commissione ha emesso nei confronti dell'Italia un parere motivato in relazione alla procedura di infrazione n. 2009/2086, avviata nei confronti dell'Italia per la non conformità della normativa italiana alla direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale (VIA), come modificata dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/UE, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nella parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 – come modificato dal decreto legislativo n. 4 del 2008.
  Le disposizioni contenute all'articolo 16 sono volte a definire numerose procedure di contenzioso. Più precisamente, il comma 1, contiene disposizioni che modificano la legge n. 157/1992 in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio. Segnala al riguardo che la Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione (n. 2014/2006), inviando in data 20 febbraio 2014, una lettera di messa in mora ex articolo 258 TFUE per la violazione della direttiva n. 2009/147/CE (conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva Uccelli). La procedura di infrazione segue una fase precontenziosa, che si è concretizzata nella procedura Eu Pilot (1611/10/ENVI). Il comma 2 – come si legge nella relazione di accompagnamento al disegno di legge – reca disposizioni volte al superamento della procedura precontenziosa EU-Pilot 4634/13/ENVI. In particolare, la norma italiana (articolo 13 della legge n. 157/1992) prevede che il limite di due cartucce nel caricatore, oltre al colpo in canna, è applicabile solo ai fucili con canna ad anima liscia e non anche, come previsto dall'articolo 5 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat), alle carabine (fucili da caccia con canna ad anima rigata). Inoltre, l'Allegato VI della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat) stabilisce il divieto di impiego di armi semiautomatiche con caricatore contenente più di due cartucce. Con riferimento al comma 3, segnala che, in relazione all'applicazione della direttiva 79/409/CEE (direttiva Uccelli), la Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia un procedura di precontenzioso (Eu-Pilot 5391/13/ENVI), motivato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione italiana che, diversamente da come deliberato in casi simili dalla Corte di Giustizia UE (Causa C-202/94), non riconoscono che alle specie di passeri di provenienza tunisina (Passer hispaniolensis, Passer Italiae, Passerdomesticus), catturati e uccisi al di fuori dell'UE, ma commercializzati all'interno dell'UE, debba applicarsi il divieto di vendita, di detenzione per la vendita nonché di offerta in vendita disposto dalla direttiva uccelli. Il comma 4 contiene disposizioni riguardanti l'attuazione della direttiva 2007/2/CE (che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea – INSPIRE). Con la procedura EU Pilot 4467/13/ENVI, la Commissione europea ha richiesto chiarimenti all'autorità italiana in merito al mancato recepimento di alcune disposizioni della direttiva e l'incompleto o non corretto recepimento di altre. Il successivo 28 marzo 2013, le autorità italiane hanno fornito elementi di risposta. L'articolo in esame recepisce le modifiche proposte e segnalate dalle autorità italiane alla Commissione europea. Infine, il comma 5-bis, contenente disposizioni riguardanti la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani o programmi in materia ambientale sono volte alla risoluzione della procedura Eu Pilot 1484/10/ENVI, con la quale la Commissione europea ha richiesto alle autorità italiane chiarimenti in merito al recepimento della direttiva 2003/35/CE relativa alla partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale.
  L'articolo 17 è volto a definire due procedure di contenzioso in materia ambientale. Pag. 213In particolare, con riferimento alle misure contenute nel comma 1, ricordo che lo scorso 23 gennaio 2014, la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di costituzione in mora ex articolo 258 del TFUE nell'ambito della procedura di infrazione n. 2013/2390. La procedura è stata avviata per la non corretta trasposizione della direttiva n. 2008/56/CE (che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino – direttiva MSFD), recepita dal decreto legislativo n. 190/2010. Per quanto riguarda le disposizioni in materia di acque, di cui al comma 2, ricordo che lo scorso 27 gennaio 2014, la Commissione europea ha emesso un parere motivato complementare ex articolo 258 del TFUE nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/4680, avviata nei confronti dell'Italia per la non conformità della Parte III del decreto legislativo n. 152/2006 con la direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
  Con riferimento all'articolo 22, relativo alla restituzione di somme a Poste italiane S.p.A., segnala che il comma 7-bis autorizza la spesa di 535 milioni di euro per l'anno 2014 a favore di Poste Italiane Spa, per dare attuazione ad una sentenza del Tribunale dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Si tratta della sentenza del 13 settembre 2013 (pubblicata il 26 ottobre 2013) nella Causa T-525/08 tra Poste italiane e la Commissione europea, nella quale è stata annullata la precedente decisione 2009/178/CE della Commissione, del 16 luglio 2008, che aveva considerato come aiuto di Stato da parte dell'Italia la remunerazione eccessiva dei conti correnti di Poste Italiane S.p.A. presso la Tesoreria dello Stato. La sentenza ha condannato anche la Commissione europea alle spese.
  Infine, l'articolo 22-quinquies riproduce le disposizioni contenute nel decreto-legge 16 luglio 2014, n. 100, contenenti misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (cosiddetto piano ambientale) per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario. Richiama, in particolare, le disposizioni di attuazione del piano di tutela ambientale e sanitaria dell'ILVA di Taranto, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6. Ricorda che la Commissione europea ha avviato il 26 settembre 2013 una procedura di infrazione (n. 2177/2013) nei confronti dell'Italia per il mancato rispetto della normativa europea in materia di emissioni industriali e in materia di responsabilità ambientale. In relazione a tale procedura, la Commissione europea ha dichiarato la messa in mora complementare, in data 16 aprile 2014.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.