CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 luglio 2014
280.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e X)
COMUNICATO
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RISOLUZIONI

  Martedì 29 luglio 2014. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Simona Vicari.

  La seduta comincia alle 13.35.

7-00034 Mariastella Bianchi: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia.
7-00086 Cominelli: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia.
7-00113 Zan: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia.
7-00372 Mannino: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia.
(Seguito della discussione e rinvio).

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  Le Commissioni proseguono la discussione congiunta delle risoluzioni rinviata nella seduta del 9 luglio scorso.

  Ermete REALACCI, presidente, avverte che è stato presentato un testo unificato delle risoluzioni in esame (vedi allegato 1).

  Davide CRIPPA (M5S) stigmatizza il fatto che il testo unificato delle risoluzioni in esame sia stato ulteriormente modificato rispetto a quello precedentemente concordato ed inviato anche al suo gruppo; rimarca inoltre che tale nuovo testo è stato distribuito solo pochi minuti prima dell'inizio della seduta. Ritiene che tale metodo di lavoro non sia condivisibile e che difficilmente si possa giungere all'approvazione di un testo condiviso nella seduta odierna. Sottolinea anche il fatto che il suo gruppo non sia stato di fatto reso partecipe degli incontri della maggioranza con il Governo finalizzati alla stesura del testo unificato delle risoluzioni.

  Ermete REALACCI, presidente, in considerazione dei rilievi critici formulati dal collega Crippa, fa presente l'opportunità o di sospendere brevemente la seduta in modo da poter verificare la sussistenza di margini per una condivisione unanime del testo unificato presentato o di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione sulle risoluzioni in esame.

  Davide CRIPPA (M5S) ritiene non accoglibile l'ipotesi della sospensione della seduta non ritenendo sufficiente una breve sospensione per esaminare un testo complesso come quello oggi presentato alle Commissioni.

  Claudia MANNINO (M5S), nel condividere le considerazioni espresse dal collega Crippa, precisa di non aver sottoscritto la proposta di testo unificato delle risoluzioni presentata nella seduta odierna. Rilevato inoltre di non aver partecipato alle riunioni con il Governo volte alla predisposizione del suddetto testo, ritiene comunque fondamentale capire se vi sia la disponibilità dell'Esecutivo a un confronto costruttivo con le opposizioni sulla proposta di testo unificato depositato.

  Alessandro ZAN (Misto-LED), nell'esprimere apprezzamento per la predisposizione di una risoluzione unitaria, frutto del proficuo confronto con il Governo, ritiene opportuno comunque rinviare la discussione, ritenendo insufficiente una breve sospensione per tentare di pervenire ad un accordo più ampio sulla proposta di testo unificato presentata.

  Il sottosegretario Simona VICARI conviene sul fatto che sul testo unificato della risoluzione ci sia ancora da lavorare ed esprime la convinzione che il lavoro non possa essere svolto in pochi minuti; dichiara comunque la piena disponibilità del Governo di confrontarsi con tutti i gruppi al fine di predisporre un testo ampiamente condiviso.

  Ermete REALACCI, presidente, preso atto della prevalenza dell'orientamento per il rinvio ad altra seduta dell'esame delle risoluzioni, auspicando la possibilità di convergere su un'ipotesi di risoluzione unitaria, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta

  La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

  Martedì 29 luglio 2014. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Ermete REALACCI. — Interviene il viceministro per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

  La seduta comincia alle 14.30.

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D.L. 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.
C. 2568 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Ermete REALACCI, presidente, illustra, a nome del relatore Braga, impossibilitata a prendere parte ai lavori odierni, le parti del decreto legge in materia di agricoltura e di ambiente.
  Preliminarmente sottolinea come il provvedimento si inserisca in una linea del Governo che ha fatto della ripresa economica il punto chiave della propria strategia. Si tratta di un provvedimento che pone al centro l'esigenza di dare una spinta alla competitività del nostro Paese, in modo che la ripresa ancora incerta e sperequata si rafforzi e prenda vigore. In particolare, nell'esprimere ampia condivisione per le finalità perseguite dal decreto nella parte relativa all’ energia (riduzione del 10 per cento del costo dell'energia per le PMI), intende ribadire la centralità delle fonti rinnovabili sia ai fini del raggiungimento dei target europei in materia di ambiente sia ai fini del rilancio del settore della green economy fondamentale per lo sviluppo economico del Paese.
  Con riferimento alle parti del decreto incidenti sul settore dell'agricoltura, rileva che, all'articolo 1, i commi 1 e 2 intervengono in materia di semplificazioni dei controlli sulle imprese agricole e di istituzione del registro unico dei controlli ispettivi, riproponendo, con talune lievi modifiche, il contenuto dell'articolo 1, comma 1 e 2, del disegno di legge 1328 «Collegato agricolo», attualmente all'esame del Senato. In particolare il comma 1 dispone che i controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole devono essere effettuati in modo coordinato dagli organi competenti – tenuto conto del Piano nazionale integrato pluriennale dei controlli ufficiali in materia di alimenti, mangimi, sanità e benessere animale e sanità delle piante (PNI o MANCP), previsto dall'articolo 41 del Reg. (CE) n. 882/2004 e predisposto dal Ministero della Salute, nonché delle Linee guida in materia di controlli, oggetto dell'Intesa tra le Regioni, le province autonome e gli enti locali del 24 gennaio 2013 – evitando sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli ed utilizzando i dati contenuti nel registro unico del controlli ispettivi, istituito dal successivo comma 2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sul coordinamento dei controlli e sull'inclusione dei dati nel predetto registro, si dispone che i dati sui controlli effettuati da parte di organi di polizia, dai competenti organi di vigilanza e di controllo nonché dagli organismi privati autorizzati allo svolgimento dei predetti compiti (ulteriore categoria aggiunta nel corso dell'esame presso il Senato del provvedimento) devono essere resi disponibili tempestivamente in via telematica e rendicontati annualmente alle altre pubbliche amministrazioni, secondo le modalità da definirsi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata Stato città ed autonomie locali. Il comma 3 dell'articolo 1 dispone che per le violazioni alle norme in materia agroalimentare (originariamente il testo del decreto-legge limitava l'applicazione del disposto a quelle di lieve entità; durante l'esame presso il Senato tale specifica è stata soppressa), per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo, nel caso in cui accerti violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione della diffida stessa e ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Nel corso dell'esame presso il Senato è stato specificato che l'istituto della diffida deve intendersi applicabile Pag. 7solo al primo accertamento di una violazione sanabile. È stato conseguentemente soppresso il disposto secondo il quale, in caso di reiterazione specifica delle violazioni suddette, accertata con provvedimento esecutivo nei tre mesi successivi alla diffida, la stessa non è più applicabile.
  Nel corso dell'esame presso il Senato è stato aggiunto un nuovo comma 3-bis che, in virtù della norma generale istitutiva della diffida nel settore agroalimentare, dispone l'abrogazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 225 del 2005 e del comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 75 del 2010 i quali, nell'ambito, rispettivamente, della normativa sulla commercializzazione dell'olio d'oliva e dell'impiego di fertilizzanti, prevedono già l'applicazione dell'istituto della diffida.
  Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, se già consentito il pagamento in misura ridotta, la somma dovuta è ridotta del trenta per cento se il pagamento volontario è effettuato in breve tempo: entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
  Nel corso dell'esame al Senato, è stato aggiunto un ulteriore periodo, secondo il quale la disposizione si applica anche alle violazioni contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge, purché l'interessato effettui il pagamento e trasmetta la relativa quietanza all'autorità competente e all'organo che ha accertato la violazione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame.
  I commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 1, introdotti al Senato, prevedono che il Comando generale della Capitanerie di porto predisponga un programma triennale ed un piano annuale di coordinamento per la vigilanza sulle attività della pesca e dispongono che gli armatori delle navi possano avere informazioni sul traffico marittimo in possesso del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
  L'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, reca una serie di semplificazioni in materia agricola. Il comma 1 dispone che gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, non sono tenuti agli adempimenti procedurali sulla disciplina della prevenzione degli incendi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011. Ai sensi del comma 2, si considera assolto l'obbligo di registrazione presso l'autorità territorialmente competente in materia igienico-sanitaria, previsto dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, qualora le imprese agricole siano in possesso per l'esercizio dell'attività di autorizzazioni o nulla osta sanitario, di registrazione o di comunicazione inizio attività d'impresa. Il comma 3 integra l'articolo 16 della legge n. 9/2013 sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini, con un due nuovi commi 3-bis e 3-ter. In particolare, il nuovo comma 3-bis del citato articolo 16 esenta dall'obbligo di tenere e aggiornare il fascicolo aziendale gli olivicoltori che producono olio destinato all'autoconsumo o comunque in quantità inferiore ai 250 kg all'anno. Ai sensi del nuovo comma 3-ter dell'articolo 16, quanto previsto dal comma 3-bis e dai restanti commi dell'articolo 16 sulla tenuta del fascicolo aziendale non si applica agli oli legalmente prodotti fuori dal territorio nazionale. Il comma 4 dell'articolo 1-bis modifica l'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 99/2004, riducendo da 180 a 60 giorni il termine entro il quale deve essere adottato – da parte della pubblica amministrazione nonché da parte degli enti pubblici economici procedenti – il provvedimento relativo alle istanze, concernenti l'esercizio dell'attività agricola, presentate per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA). Il comma 5 dispone che per le piccole e medie imprese agricole (così definite ai sensi del Reg.(CE) n. 800/2008), nei contratti di rete, formati da imprese agricole singole ed associate, la Pag. 8produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete. Il comma 6 abroga l'articolo 6 della legge n. 1526/1956 al fine di eliminare, per i magazzini di deposito all'ingrosso di burro, sia la prescritta iscrizione presso le Camere di commercio e l'obbligo di preventiva comunicazione di gestione dei medesimi magazzini all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF presso il Mipaaf, sia la comunicazione di chiusura e cancellazione dei depositi stessi alle medesime Camere di Commercio. Il comma 7 dispone la dematerializzazione e la realizzazione dei registri dei prodotti vitivinicoli e la realizzazione degli stessi nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), prevedendo che, in sede attuativa della misura in esame, vengano adottate modalità ulteriormente semplificate di compilazione dei registri dematerializzati, ivi compresi termini più favorevoli, per le aziende vitivinicole che producono meno di mille ettolitri di vino l'anno, prevalentemente con uve di produzione aziendale. I commi 8-11 dispongono la dematerializzazione nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di diversi registri di carico e scarico. Il comma 12 contiene una clausola di invarianza finanziaria secondo la quale all'attuazione dei commi da 7 a 11 si provvede con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare – da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame – nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il comma 13 abroga l'articolo 59-bis del decreto legge n. 83/2012, relativo ai sistemi di sicurezza contro le contraffazioni dei prodotti agricoli e alimentari, il quale demanda al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'adozione di un regolamento – che avrebbe dovuto essere emanato entro il 12 febbraio 2013 – per la definizione delle modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati. Il comma 14 dispone l'esonero dall'obbligo di disporre del titolo di conduzione – ai fini della costituzione del fascicolo aziendale – per i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole che operano su terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del reg. UE n.1305/2013: il comma dunque elimina la previsione dell'obbligo di inserire nel fascicolo aziendale il titolo di conduzione per quelle particelle di terreni di montagna al di sotto dei 5.000 metri quadri. Il comma 15 demanda alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l'individuazione di percorsi preferenziali per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori. Il comma 16 reca una norma di interpretazione autentica di quanto previsto alla sezione 6 dell'Allegato A al decreto legislativo n. 194/2008, relativo ai controlli sanitari ufficiali eseguiti dalle autorità competenti per la verifica della conformità alla normativa sui mangimi e gli alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (titolo II del Reg. (CE) n. 882/2004). Il comma 17 riconosce la possibilità alle organizzazioni professionali agricole ed agromeccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale – nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione delle macchine agricole – di attivare le procedure di collegamento al sistema operativo di prenotazione Pag. 9del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'immatricolazione e della gestione delle situazioni giuridiche inerenti la proprietà delle macchine agricole. Il comma 18 interviene sulla disciplina relativa alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, contenuta nel decreto legislativo n. 214/2005, ed in particolare modifica l'articolo 19, relativo all'autorizzazione rilasciata dai Servizi fitosanitari regionali competenti ad una serie di soggetti. Il comma 19 consente la costituzione e il riconoscimento da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di un consorzio di tutela per le bevande spiritose. Il comma 20 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 11 della legge n. 251/1986, relativo alle competenze degli iscritti nell'albo professionale degli agrotecnici, ed in particolare, del comma 1, lettera c) di tale articolo, il quale dispone che l'iscrizione all'albo consente l'assistenza tecnico-economica agli organismi cooperativi ed alle piccole e medie aziende compresa la progettazione e direzione di piani aziendali ed interaziendali, anche ai fini della concessione dei mutui fondiari, nonché le opere di trasformazione e miglioramento fondiario
  L'articolo 1-ter prevede l'istituzione di quadro nazionale omogeneo in materia di consulenza aziendale in agricoltura, previsto come sistema dall'articolo 12 del Reg. (UE) n. 1306/2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune.
  L'articolo 1-quater, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone l'istituzione presso il sistema delle Camere di commercio di un Servizio telematico integrato, a domanda individuale, rivolto a imprese e loro associazioni, consorzi, istituzioni ed enti pubblici territoriali, per il monitoraggio dei marchi di qualità delle produzioni agroalimentari italiane e la loro prima tutela. Il sistema si avvale dell'assistenza tecnico-legale sui mercati esteri.
  L'articolo 2 apporta modifiche varie alla legge 20 febbraio 2006, n. 82 che contiene norme per l'attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato del vino (OCM vino), consentendo una serie di semplificazioni per gli operatori vitivinicoli.
  L'articolo 3, ai commi 1-6, riconosce e detta una specifica disciplina per il credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese per nuovi investimenti finalizzati alla realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche per il potenziamento del commercio elettronico da parte delle imprese che producono prodotti agricoli ed agroalimentari. Nel corso dell'esame presso il Senato è stato approvato un emendamento che ha esteso le disposizioni in esame anche ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Il credito di imposta è riconosciuto nel periodo d'imposta al 31 dicembre 2014 e per l'anno 2015 e 2016, non può comunque essere superiore a 50.000 euro. Per il medesimo credito è riconosciuto il limite di spesa di 500.000 euro per l'anno 2014 e di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 1 milione di euro per l'anno 2016. I commi da 7 a 9 dell'articolo 3 recano disposizioni volte a sbloccare l'attuazione della legge sull'etichettatura e a prevedere una procedura finalizzata a dare piena attuazione alle norme previste dal regolamento (UE) n. 1169/2011 che entreranno in vigore il 13 dicembre 2014. Il comma 10 dell'articolo 3 interviene sull'articolo 58 del decreto legge n. 83/2012 nella parte in cui istituisce presso l'Agenzia per l'erogazioni in agricoltura (AGEA) il Fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti: la modifica è volta ad inserire quale ulteriore finalità del Fondo quella legata all'efficientamento della filiera della produzione e dell'erogazione.
  L'articolo 4, commi da 1 a 3 e 7 recano nuove disposizioni sulla produzione della Mozzarella di bufala campana a denominazione di origine protetta, e sulla tracciabilità dei latte di bufala e dei prodotti trasformati derivanti dall'utilizzo di latte bufalino, sostitutive dalla disciplina attualmente vigente in materia. I commi da 4 a 6 dispongono sanzioni varie per chi viola Pag. 10gli obblighi introdotti dalla nuova disciplina. Il comma 8 sanziona penalmente la violazione dei divieti di coltivazione previsti dal Reg. UE 178/2002, in materia di sicurezza alimentare nel territorio dell'UE. Il fine della misura, si rileva nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione presentato al Senato, è quello di rendere effettivi i divieti ed i limiti imposti per la coltivazione di OGM sul territorio. In particolare, il comma prevede che chiunque viola i divieti di coltivazione introdotti con atti adottati, anche in via cautelare, ai sensi della disciplina sul sistema di allarme rapido nell'UE in materia di sicurezza alimentare contenuta negli articoli 53 e 54 del Reg. (CE) n. 178/2002 , è punito con la multa da 25.000 euro a 50.000 euro (il testo del decreto originario prevedeva la reclusione da 6 mesi a tre anni e la multa da euro 10.000 a euro 30.000).
  All'articolo 5, i commi da 1 a 12 riguardano una misura sperimentale di incentivo alle assunzioni da parte dei datori di lavoro imprenditori agricoli, mentre i successivi commi 13 e 14 consentono, per i produttori agricoli che rientrino nell’àmbito di applicazione dell'IRAP, alcune deduzioni dalla base imponibile del medesimo tributo, con riferimento ai lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato.
  L'articolo 6 prevede l'istituzione presso l'INPS della «Rete del lavoro agricolo di qualità» alla quale possono partecipare le imprese agricole in possesso di precisi requisiti, con il compito – secondo quanto evidenzia la relazione illustrativa – di promuovere, asseverandone l'attività, la regolarità delle imprese agricole per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare.
  L'articolo 6-bis, al comma 1, dispone che le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), di cui al comma 354 e seguenti della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005), sono destinate anche al finanziamento agevolato di investimenti in ricerca ed innovazione tecnologica, effettuati da imprese agricole, forestali e agroalimentari che partecipano ad un contratto di rete, per le finalità proprie del medesimo contratto. A tal fine, l'articolo 6-bis, al comma 1, introduce nella predetta legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005), un nuovo comma 361-bis.
  L'articolo 7, al comma 1, interviene sull'articolo 16 del TUIR (decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986) relativo alle detrazioni per canoni di locazione al fine di introdurvi una detrazione per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai trentacinque anni, pari al 19 per cento delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, diversi da quelli di proprietà dei genitori, entro il limite di euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di euro 1.200 annui. Ai sensi del comma 2, quanto disposto dal comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2014, senza tuttavia incidere sull'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto nel medesimo anno. I commi 3 e 4 recano misure di carattere fiscale che consistono nell'abrogazione delle agevolazioni per mancata coltivazione del terreno per un'intera annata agraria, e nella rivalutazione dei redditi dominicali e agrari ai fini della determinazione delle imposte sui redditi.
  L'articolo 7-bis, introdotto durante l'esame al Senato, interviene riformando gli interventi a sostegno dei giovani imprenditori agricoli contenuta nel Capo III del Titolo I del decreto legislativo n. 185/2000.
  L'articolo 7-ter, inserito durante l'esame al Senato, modifica il codice penale e il codice di procedura penale per inasprire la repressione del delitto di contraffazione alimentare, previsto dall'articolo 517-quater del codice penale. In particolare, il comma 1 interviene sull'articolo 517-quater del codice penale, che punisce con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro le condotte di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. Con l'aggiunta di un ulteriore comma, il disegno di legge di conversione Pag. 11stabilisce che la condanna per questo delitto comporti sempre l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere, nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
  L'articolo 7-quater, introdotto nel corso dell'esame al Senato, opera uno snellimento degli adempimenti burocratici in capo agli operatori nel settore dell'agricoltura biologica, disponendo l'istituzione presso il MIPAAF del Sistema informativo per il biologico (SIB), il quale, mediante l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), è preposto a gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo. Prevede inoltre l'istituzione dell'Elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura biologica, sulla base delle informazioni contenute nel SIB.
  L'articolo 7-quinquies, aggiunto nel corso dell'esame al Senato, estende alle società cooperative che hanno almeno la metà degli amministratori e dei soci come coltivatori diretti, il diritto di prelazione per l'acquisto del fondo goduto a titolo di locazione.
  L'articolo 8 reca l'incremento dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 800.000 euro a decorrere dall'anno 2018.
  L'articolo 34-bis, aggiunto nel corso dell'esame presso il Senato, reca una norma di interpretazione autentica prevedendo che l'esenzione dell'accisa sulla benzina si applica anche per l'esercizio della pesca professionale in acque interne e lagunari.
  Il disposto in esame modifica a livello interpretativo quanto disposto dall'articolo 3-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, che ha ricompreso la benzina tra i carburanti esenti da accisa in quanto impiegati per la navigazione nelle acque marine comunitarie (con esclusione delle imbarcazioni private da diporto), per la navigazione nelle acque interne (limitatamente al trasporto delle merci) e per il dragaggio di vie navigabili e porti.
  Passando a dare conto delle principali disposizioni in materia ambientale segnala che tale parte del provvedimento è stata sostanzialmente modificata e integrata nel corso dell'esame al Senato. Si tratta di norme che recano misure che vanno a modificare la disciplina in materia di rifiuti, bonifiche, aree protette, difesa del suolo tanto per citare i principali ambiti su cui incidono tali norme.
  Segnala, inoltre, che talune norme recano disposizioni identiche o analoghe a provvedimenti in corso di esame parlamentare alla Camera o al Senato; in primo luogo al disegno di legge collegato alla legge di stabilità 2014 (cd. «collegato ambientale» – A.C. 2093) e al disegno di legge europea bis già approvato dalla Camera in prima lettura (A.S. 1533).
  L'articolo 8-bis integra la disciplina del contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso, stabilendo, tra l'altro, che esso è parte integrante del corrispettivo di vendita ed è assoggettato ad IVA.
  L'articolo 10 reca, ai commi da 1 a 7, nonché 9, 11 e 13, una serie di disposizioni, che incidono sulla disciplina per l'utilizzo delle risorse finanziarie e la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Si tratta di una serie di norme importanti in una materia sulla quale da sempre la nostra Commissione ha posto una particolare attenzione anche con un'intensa attività conoscitiva e di indirizzo. Si prevede, in primo luogo, l'immediato subentro dei Presidenti delle regioni nelle funzioni dei Commissari straordinari delegati e nella titolarità delle relative contabilità speciali. Parimenti importante l'istituzione di una apposita struttura di missione; al riguardo, ricordo la recente audizione che si è svolta in questa Commissione dei rappresentanti di tale struttura, che ha consentito di acquisire importanti elementi di informazione. Ulteriori disposizioni all'articolo 10, alcune inserite nel corso dell'esame al Senato, prevedono: la possibilità di stipulare apposite convenzioni con i conduttori di aziende agricole per la realizzazione di opere minori di pubblica utilità (comma Pag. 127-bis); l'esclusione dalla verifica di assoggettabilità alla VAS (valutazione ambientale strategica) della parte dei piani di gestione del rischio di alluvioni riguardante il sistema di allertamento, nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, con particolare riferimento al governo delle piene (comma 10); la proroga, dal 22 giugno 2015 al 22 dicembre 2015, del termine entro il quale si prevede l'ultimazione e la pubblicazione dei Piani di gestione del rischio di alluvioni da parte delle Autorità di bacino (comma 11-bis); la modifica dei criteri di nomina del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (commi 8 e 8-bis).
  Segnala che il comma 12 dell'articolo 10 modifica, inoltre, talune disposizioni del decreto legge n. 136/2013, volte a far fronte alla grave situazione di emergenza ambientale nel territorio compreso tra le province di Napoli e Caserta, interessato dal fenomeno dei roghi di rifiuti tossici, denominato «Terra dei fuochi», al fine di: ridefinire i termini delle indagini dirette sui terreni destinati all'agricoltura, (lett. a e b); attribuire carattere di priorità, nell'assegnazione di contributi e finanziamenti europei, agli investimenti in infrastrutture irrigue e di bonifica, finalizzati a privilegiare l'uso collettivo della risorsa idrica, al fine di limitare il prelievo privato di acque da falde superficiali e profonde nelle province di Napoli e Caserta (lett. c).
  Nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto il comma 12-bis dell'articolo 10, che aggiunge all'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, il comma 6-septies, al fine di consentire l'interconnessione diretta al SISTRI da parte del Corpo forestale dello Stato al fine di contrastare le attività illecite nella gestione dei rifiuti, con particolare riferimento al territorio campano.
  Anche l'articolo 10-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, è volto ad introdurre una disciplina generale in materia di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico a partire dalla programmazione 2015.
  Relativamente all'articolo 11, i commi da 1 a 3 recano misure volte rispettivamente a: promuovere intese e accordi per la conservazione di specie di particolare interesse a rischio di estinzione; provvedere agli oneri di funzionamento della Commissione scientifica CITES; prevedere la responsabilità del proprietario del carico, in caso di dolo o colpa, in relazione a eventi che determinano danni all'ambiente marino. I commi 12 e 12-bis recano norme concernenti il controllo delle specie alloctone e l'inserimento delle nutrie tra le specie non tutelate. Il comma 5 prevede un differimento di 9 mesi per l'applicazione delle sanzioni per la mancata eliminazione di sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze lesive dell'ozono, mentre il comma 6 modifica la disciplina per l'adozione delle linee guida finalizzate a consentire la misurazione e il rilevamento dei livelli di esposizione alle emissioni elettromagnetiche
  Segnala che il comma 2-bis dell'articolo 11 dispone l'entrata in vigore immediata (che ovviamente decorrerà dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge) della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 2/2012, per la commercializzazione di sacchi per l'asporto merci (shoppers) monouso realizzati con polimeri non conformi alla norma tecnica armonizzata UNI EN 13432:2002, nonché di shoppers riutilizzabili non conformi alle caratteristiche di spessore e di presenza di materiale riciclato fissate dal decreto interministeriale 18 marzo 2013.
  Il comma 1-bis dell'articolo 11 interviene sulla disciplina relativa all'istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale, al fine di prevedere l'applicabilità di quanto disposto dal Regolamento UE n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca (PCP) nel periodo di programmazione 2014-2020. Il comma 4 disciplina con una specifica procedura la nomina del direttore del Parco nazionale delle Cinque Terre, mentre il comma 8 dispone in merito al trasferimento o alla delega delle Pag. 13funzioni statali per la governance del Parco nazionale dello Stelvio alla Regione Lombardia e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
  I commi 7, 9, 10 e 11 dell'articolo 11 recano disposizioni in materia di impianti termici civili finalizzate a superare talune problematiche applicative nella normativa vigente al fine di disciplinare il rispetto degli adempimenti relativi all'integrazione del libretto di centrale, a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, le caratteristiche tecniche degli impianti e gli obblighi di comunicazione delle dichiarazioni di installazione degli impianti alle autorità competenti (commi 7-9-11). Si introduce, inoltre, una disciplina transitoria per l'adeguamento degli impianti termici civili che erano assoggettati all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (comma 10).
  Segnala che l'articolo 12, nei commi da 1 a 3, interviene sulla composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, tra l'altro riducendo il numero dei componenti e incidendo sui requisiti di nomina, mentre al comma 4 detta misure derogatorie per consentire l'utilizzo dei contributi dell'Unione europea destinati dai Programmi nazionali, interregionali e regionali alla riqualificazione e alla messa in sicurezza di edifici pubblici, compresi gli interventi di efficientamento energetico. Il comma 4-bis dell'articolo 12, inserito nel corso dell'esame al Senato, ai fini dell'accelerazione della spesa e della semplificazione delle procedure, prevede che le autorità ambientali componenti la Rete Nazionale cooperano sistematicamente con i soggetti responsabili delle politiche di coesione.
  Nel corso dell'esame al Senato sono stati aggiunti alcuni articoli finalizzati rispettivamente a dettare una nuova disciplina in materia di requisiti acustici passivi degli edifici (articolo 12-bis); modificare diverse disposizioni in materia di inquinamento acustico al fine di prevedere, tra l'altro, da un lato, l'applicazione di tali disposizioni anche alle attività degli eliporti, nonché, dall'altro, modificare le norme riguardanti le emissioni sonore prodotte dalle attività riguardanti le aviosuperfici e i luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile (articolo 12-ter); sopprimere la Commissione competente in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario e prevedere il trasferimento delle relative funzioni (articolo 12-quater); intervenire sulla disciplina autorizzativa dell'immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi e di movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte (articolo 12-quinquies).
  Segnala che l'articolo 13 reca una serie di disposizioni molto importanti che riguardano la disciplina in materia di bonifiche e di rifiuti. In particolare, il comma 1 introduce una procedura semplificata, su istanza e a spese dei soggetti interessati, per l'effettuazione degli interventi di bonifica dei siti contaminati finalizzati a ridurre la contaminazione a livelli non superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, mentre il comma 2 estende l'ambito di applicazione del nuovo procedimento semplificato ai procedimenti ordinari di bonifica in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Il comma 3 modifica altresì la disciplina transitoria applicabile alle procedure di bonifica avviate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 152/2006 con istruttoria non conclusa alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
  Ulteriori disposizioni inserite nel corso dell'esame al Senato, contengono una serie di modifiche puntuali alla disciplina relativa alla caratterizzazione e alla bonifica delle matrici materiali di riporto (comma 3-bis), alle modalità di valutazione delle «concentrazioni attese in falda» (comma 3-ter), alle concentrazioni soglia di contaminazione per i composti organo-stannici (comma 3-quater), alle procedura da seguire per la bonifica della rete di distribuzione dei carburanti (comma 3-quinquies).
  Il comma 4 dell'articolo 13 reca disposizioni volte ad assoggettare alle procedure Pag. 14semplificate di recupero dei rifiuti le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti europei, che fissano le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste – EOW), e a definire il regime di autorizzazioni da applicare agli enti e alle imprese che effettuano operazioni di recupero di materia prima secondaria (MPS) da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i predetti regolamenti. Ulteriori disposizioni recate dal comma 4 attengono, per un verso, all'applicazione delle procedure semplificate anche al mero controllo dei rifiuti, per verificare se soddisfino i criteri dell'EOW e, per l'altro, all'utilizzo dei rifiuti contemplati dall’«elenco verde» del Regolamento UE n. 1013/2006 negli impianti industriali in possesso di dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA). Il comma 4-ter dell'articolo 13 consente, inoltre, l'utilizzo di materie prime secondarie per recuperi ambientali, rilevati, sottofondi e piazzali.
  Il comma 4-bis dell'articolo 13, introdotto durante l'esame al Senato, modifica in più punti l'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, che disciplina i sistemi collettivi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), mentre i commi 5 (lett. a) e 6 modificano la disciplina relativa alla gestione dei rifiuti e alle bonifiche dei siti inquinati da materiali derivanti da sistemi d'arma, mezzi, materiali e infrastrutture destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale. Viene, altresì, introdotta una disciplina di dettaglio in materia di bonifica e messa in sicurezza delle aree militari (comma 5, lettera b).
  Durante l'esame al Senato, è stata introdotta al comma 5 dell'articolo 13, la lettera b-bis), che elenca i principi di classificazione dei rifiuti e le modalità per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso.
  L'articolo 13 reca, infine, ai commi da 7 a 9, norme riguardanti gli scarichi in mare delle installazioni assoggettate ad AIA (autorizzazione integrata ambientale), la definizione di un'apposita categoria di lavorazioni specificatamente riferita alla realizzazione di opere di smantellamento e messa in sicurezza di impianti nucleari; la destinazione della dotazione aggiuntiva destinata dalla legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) anche al finanziamento di interventi riguardanti la bonifica dei beni contenenti amianto.
  L'articolo 14 reca una serie di disposizioni di rilevante importanza in materia di rifiuti, anche al fine di fronteggiare talune situazioni di criticità in atto nel territorio nazionale. Su tale specifico punto segnalo che il comma 1, infatti, introduce una speciale disciplina per l'adozione, nella Regione Lazio, di ordinanze contingibili e urgenti in materia di rifiuti. Il comma 3 dispone l'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2014, della gestione da parte dei comuni della regione Campania delle attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata. Il comma 3-bis differisce al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale – per le esigenze della Regione Campania e nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione stessa – gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino all'8 per cento. La stessa finalità, e con la stessa scadenza temporale, è perseguita dal comma 8-ter, anch'esso introdotto nel corso dell'esame al Senato, che estende le disposizioni anche alla Regione Lazio. Il comma 3-ter dell'articolo 14 autorizza, per un periodo non superiore a 6 mesi lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento, il deposito temporaneo e l'esercizio degli impianti dei rifiuti nelle more del funzionamento a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti della regione Campania e sino al completamento degli impianti di recupero e trattamento dei rifiuti medesimi. Il comma 4 dell'articolo 14, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede la nomina, con decreto del Ministro dell'ambiente, di un commissario straordinario per la realizzazione di un Pag. 15impianto di termovalorizzazione dei rifiuti in provincia di Salerno, di cui vengono disciplinate le funzioni.
  Il comma 2 dell'articolo 14 detta alcune norme molto importanti con riguardo al SISTRI. Vengono, infatti, disciplinate le modalità per adottare un intervento di semplificazione del sistema, mentre il comma 2-bis fissa al 31 dicembre 2015 il termine finale di efficacia del contratto per la concessione del servizio di realizzazione, gestione e manutenzione del SISTRI disponendo, nel contempo l'avvio delle procedure di affidamento della nuova concessione del servizio medesimo. Viene, altresì, disciplinato il pagamento dei costi di produzione consuntivati alla concessionaria del servizio.
  Un'altra norma molto importante, la cui tematica è stata oggetto di trattazione in numerose occasioni nella nostra Commissione, è quella che riguarda la lettera b) del comma 8, modificata nel corso dell'esame al Senato, che considera normali pratiche agricole consentite le attività di raggruppamento e abbruciamento di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso (vale a dire i materiali indicati dall'articolo 185, comma 1, lett. f) alle condizioni fissate nella norma. La lettera b-sexies) del comma 8, inserita nel corso dell'esame al Senato, esclude, per l'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, l'applicazione delle sanzioni contenute nell'articolo 256-bis del Codice dell'ambiente, riguardante la combustione illecita di rifiuti.
  Quanto alle disposizioni contenute nelle ulteriori lettere del comma 8 segnala che si tratta di: modalità per l'emanazione del decreto di definizione dei parametri fondamentali di qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari (lettera a); dell'esclusione dalle attività di gestione dei rifiuti delle operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene (lettera b-bis); dell'introduzione di una disciplina dettagliata per l'utilizzo dei materiali derivanti da operazioni di dragaggio (lettera b-ter); di modifiche alla disciplina sulla responsabilità nella gestione dei rifiuti (lettera b-quater); dell'individuazione dei beni e in polietilene (lettera b-quinquies).
  Segnala, inoltre, che il comma 8-bis dell'articolo 14, inserito durante l'esame al Senato, consente agli imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi di sostituire il registro di carico/scarico con la conservazione della scheda SISTRI in formato fotografico digitale inoltrata dal destinatario (smaltitore o recuperatore). Il comma 8-quater dell'articolo 14 esclude l'amianto dai parametri considerati nell'esecuzione del test di cessione, mentre i commi 8-quinquies e comma 8-sexies intervengono sulle regole concernenti la miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati.
  L'articolo 15 modifica in più punti la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ed alla valutazione ambientale strategica (VAS), contenute nella parte seconda e nei relativi allegati del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice ambientale), al fine di superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2086. Le modifiche alla disciplina vigente riguardano: la definizione di «progetto»; i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità alla VIA (screening); l'accesso alle informazioni ed alla partecipazione al pubblico ai processi decisionali in materia di VIA e VAS e il contenuto degli allegati del citato decreto legislativo. L'articolo è stato modificato nel corso dell'esame al Senato; tra le modifiche sostanziali più importanti segnalo la soppressione del comma 4 che disciplina, nel testo vigente, i casi in cui devono essere sottoposti a screening «postumo», anche a seguito di annullamento dell'autorizzazione in sede giurisdizionale, impianti già autorizzati e in esercizio per i quali lo screening era stato escluso sulla base delle soglie individuate nell'Allegato IV alla parte seconda del Codice e nella legislazione regionale di attuazione.Pag. 16
  L'articolo 15-bis demanda a un decreto ministeriale l'adozione delle misure necessarie al fine di semplificare le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio non pericolosi, prodotti nell'ambito delle attività delle imprese.
  L'articolo 16, ai commi da 1 a 3-bis, contiene interventi di adeguamento dell'ordinamento a rilievi mossi a livello europeo alla normativa interna relativa alla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (legge n. 157/1992) e all'infrastruttura per l'informazione ambientale georeferenziata (cd. informazione territoriale) (D. Lgs. n. 32/2010).
  I commi 4 e 5 dell'articolo 16 modificano la disciplina nazionale che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea (Inspire), al fine di consentire lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzo di dati geografici e ambientali interoperabili e dei servizi collegati a questi dati. Durante l'esame al Senato è stato introdotto il comma 5-bis sulla partecipazione del pubblico nel procedimento relativo ai piani o ai programmi non assoggettati alla valutazione ambientale strategica.
  L'articolo 17, modificato durante l'esame al Senato, interviene sulla disciplina nazionale per la salvaguardia dell'ambiente marino, contenuta nel decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, e sulla prevenzione dell'inquinamento dei bacini idrografici del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In proposito segnalo che l'intervento è giustificato dal fine di adeguare la normativa nazionale a rilievi mossi in sede europea attraverso la procedura d'infrazione comunitaria 2013/2290, mentre (attraverso l'integrazione dell'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), si obbligano le autorità preposte all'individuazione di misure vincolanti per il controllo dell'inquinamento dei bacini idrografici e prevedendo, se necessario, nei relativi piani di gestione, misure che vietano l'introduzione di inquinanti nell'acqua ovvero stabiliscono obblighi di autorizzazione preventiva o registrazione.

  Lorenzo BASSO (PD), relatore per la X Commissione, ricorda che la X Commissione è chiamata ad esaminare in sede referente, in congiunta con l'VIII Commissione Ambiente, il disegno di legge recante conversione in legge del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, approvato dal Senato.
  Il provvedimento, ampiamente modificato durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento originariamente composto da 35 articoli, risulta nel testo ora all'esame della Camera di fatto raddoppiato come numero di articoli.
  La presente relazione si concentra sulle disposizioni di competenza della X Commissione, nonché per ragioni di mera affinità di competenza sulle norme di competenza della VI Commissione.
  L'articolo 7-sexies, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, stabilisce che per l'acquisto di beni e servizi nei settori del commercio al minuto e delle agenzie di viaggi da parte di cittadini dell'Unione europea (o di Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo) non residenti in Italia il limite per il trasferimento di denaro contante è quello vigente nel Paese di residenza dell'acquirente.
  L'articolo 9 disciplina la possibilità di concedere finanziamenti a tasso agevolato, nel limite di 350 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto (cosiddetto Fondo Kyoto), al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici, inclusi gli asili nido, e universitari, nonché degli edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (commi 1-9). Si prevede, Pag. 17inoltre, che il coordinamento degli interventi in materia di edilizia scolastica è assicurato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche mediante un'apposita struttura di missione(comma 10).
  La norma prevede che i finanziamenti agevolati possono essere concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto (cosiddetto Fondo Kyoto istituito dall'articolo 1, comma 1110, della legge n. 296 del 2006), avvalendosi della Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale gestore del fondo stesso.
  Il comma 3 prevede che per i finanziamenti di cui al comma 1 si applica la riduzione del 50 per cento del tasso di interesse di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 novembre 2009. Conseguentemente, il tasso d'interesse applicato risulta pari allo 0,25 per cento.
  Il comma 4 prevede che i finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 possano essere concessi anche a fondi di investimento immobiliare chiusi, istituiti dall'articolo 33 del decreto-legge 98/2011, che presentino progetti di investimento, dimostrando la convenienza economica e l'efficacia nei settori di intervento.
  Durante l'esame al Senato, la possibilità di erogare finanziamenti a tasso agevolato anche a fondi immobiliari chiusi è stata consentita nel limite delle risorse ivi previste. Inoltre, la possibilità di erogare finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo Kyoto è stata estesa anche alle società EsCO, ovvero quelle società che effettuano interventi finalizzati a migliorare l'efficienza energetica, sulla base di accordi con i clienti (come definite dal d.lgs. 115/2008).
  I commi 5 e 6 condizionano l'accesso e la revoca dei finanziamenti a tasso agevolato in base, rispettivamente, ai seguenti due elementi:
   la presentazione di diagnosi energetica comprensiva di certificazione energetica, in base alla normativa vigente (comma 5);
   il conseguimento da parte degli interventi effettuati di un miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'edificio di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni, certificato da un professionista abilitato che non sia stato coinvolto nelle fasi antecedenti di progettazione, direzione lavori e collaudo dell'intervento realizzato (comma 6).

  Il comma 7 fissa la durata dei finanziamenti e gli importi massimi di spesa per gli interventi sugli edifici che non potrà essere superiore a venti anni.
  Durante l'esame parlamentare al Senato sono stati sostituiti il secondo e il terzo periodo del comma 7 prevedendo che, per gli interventi di efficienza energetica relativi esclusivamente ad analisi, monitoraggio, audit e diagnosi:
   la durata massima del finanziamento è fissata in dieci anni;
   l'importo del finanziamento non può essere superiore a trentamila euro per singolo edificio.

  L'importo di ciascun intervento, comprensivo di progettazione e certificazione, non può essere superiore a un milione di euro, per interventi relativi esclusivamente agli impianti e a due milioni di euro per interventi relativi agli impianti e alla qualificazione energetica a pieno edificio, comprensivo dell'involucro.
  Il comma 8 demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (nel corso dell'esame al Senato è stato soppresso il riferimento all'emanazione del decreto da parte del Ministro dell'economia e delle finanze), di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la fissazione dei criteri e delle modalità di concessione, di erogazione e di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato, nonché le caratteristiche di strutturazione dei fondi e delle operazioni che si intendono Pag. 18realizzare, ai fini della compatibilità delle stesse operazioni con gli equilibri di finanza pubblica.
  Durante l'esame al Senato, il comma 8 è stato modificato introducendo la finalità, in relazione all'emanazione del suddetto decreto ministeriale, del raggiungimento entro il 2020 degli obiettivi stabiliti in sede europea dal Pacchetto-clima-energia (si veda in proposito il box riguardante il cosiddetto Fondo Kyoto).
  Il comma 9 reca una clausola di invarianza finanziaria al fine di precisare che dall'attuazione dell'articolo in commento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
   Il comma 10 prevede che il coordinamento di tutti gli interventi in materia di edilizia scolastica, inclusi quelli previsti dall'articolo in commento, è assicurato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in raccordo con i Ministeri competenti, anche mediante apposita struttura di missione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Il comma 10-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, integra le prescrizioni in materia di caratteristiche dei semafori attraverso una modifica dell'articolo 234 del codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992). In particolare, si dispone l'obbligo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e nel momento in cui necessitino di sostituzione, di sostituire le lampade ad incandescenza, nei semafori, con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED.
  Si prevede inoltre che i semafori debbano essere dotate di lampade con marcatura CE e attacco normalizzato E27, che ne assicurino l'accensione istantanea. La norma dispone inoltre che la loro sostituzione debba essere eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica già esistente, ove ciò sia tecnicamente possibile senza apportarvi modifiche. È richiesto che le lampade realizzate con tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un solo componente, si spengano automaticamente in modo da garantire l'uniformità del segnale luminoso durante il loro funzionamento.
  L'articolo 17-bis, inserito nel corso dell'esame parlamentare, contiene norme volte ad ampliare la base imponibile delle società cooperative di consumo e loro consorzi e delle banche di credito cooperativo. Sono previste inoltre misure volte a migliorare i livelli di coinvolgimento dei soci nei processi decisionali delle cooperative di consumo con più di centomila soci.
  Più nello specifico, il comma 1 prescrive che per le società cooperative di consumo e i loro consorzi l'aumento del capitale sociale attraverso gli utili è esente da imposizione diretta, nel limite e alle condizioni prescritte dalla normativa europea sugli aiuti «de minimis».
  Il comma 2, con riferimento alle società cooperative di consumo e loro consorzi a mutualità non prevalente, eleva la quota assoggettata a Ires dal 70 al 77 per cento.
  Il comma 3 prevede che le banche di credito cooperativo siano considerate cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, con la conseguenza del diverso regime agevolativo ai fini Ires, nel caso in cui non ripristino l'operatività prevalente a favore dei soci. Pertanto la quota assoggettata a Ires passerebbe dal 40 al 70 per cento.
  Il comma 4 disciplina la decorrenza delle disposizioni introdotte dai primi tre commi, prevedendo la loro applicazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.
  La norma destina, inoltre, le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 (quantificate in 4,8 milioni di euro per il 2016 e in 2,7 milioni di euro a decorrere dal 2017) al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, istituito al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale.Pag. 19
  I commi da 5 a 8 sono volti a migliorare i livelli di coinvolgimento dei soci nei processi decisionali delle cooperative di consumo con più di centomila soci.
  L'articolo 18 attribuisce – a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 30 giugno 2015 – ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO un credito d'imposta nella misura del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in detti beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti.
  Gli investimenti devono essere destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro e va ripartito in tre quote annuali di pari importo.
  La fruizione del beneficio è subordinata alla regolarità degli adempimenti in materia di rischio di incidenti sul lavoro per le attività industriali; il beneficio è altresì revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.
  Il comma 9 quantifica gli oneri connessi all'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo in esame in 204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020.
  In particolare, qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, si stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze provveda, con proprio decreto, alla riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato su tutti i saldi di finanza pubblica. In tale ipotesi il CIPE provvede di conseguenza alla riprogrammazione degli interventi finanziati a valere sul Fondo.
  Si prevede, infine, che il Ministro dell'economia riferisca alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e alla adozione delle misure correttive.
  Nel corso dell'esame del provvedimento al Senato sono state apportate all'articolo in esame alcune modifiche in relazione alla disciplina dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (nuova legge Sabatini). L'obiettivo è quello di accelerare la concessione di finanziamenti agevolati semplificando l'accesso al Fondo centrale di garanzia tramite l'attribuzione della valutazione economico-finanziaria e del merito di credito dell'impresa direttamente agli intermediari finanziari richiedenti la garanzia entro i limiti di rischiosità delle stesse imprese, da fissare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, e tramite la previsione di una contabilità speciale per l'accesso ai contributi a valere sul Fondo per la crescita sostenibile. (nuovo comma 9-bis).
  L'articolo 18-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene in materia di esercizi alberghieri, demandando in particolare ad un'intesa tra lo Stato, le Regioni e le Autonomie Locali l'individuazione delle condizioni di esercizio dei condhotel. La disposizione in esame fornisce una specifica definizione di tale tipologia di struttura, la cui caratteristica principale è la composizione integrata tra camere destinate alla ricettività e unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie totale degli immobili interessati.
  L'articolo in esame demanda inoltre alla sopracitata intesa la definizione delle condizioni necessarie per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti, limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale.Pag. 20
  L'articolo 19 prevede un rafforzamento dell'aiuto alla crescita economica (ACE), con una maggiorazione del 40 per cento per le società che vengono ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio Economico Europeo; la disciplina si applica per il periodo di imposta in cui avviene l'ammissione alla quotazione e per i due successivi. Il rafforzamento dell'ACE per le imprese che decidono di quotarsi è volto ad agevolare il finanziamento mediante il capitale proprio attraverso un sussidio di natura fiscale.
  Nel caso in cui l'agevolazione ACE non sia utilizzata interamente per incapienza degli utili, è previsto che l'impresa possa usufruire di un credito di imposta (pari al 27,5 per cento del valore non utilizzato nel caso di impresa soggetta a IRES) a valere sui debiti IRAP e fruibile in cinque anni. In tal modo, le imprese con reddito imponibile negativo o inferiore all'importo dell'agevolazione possono anticipare la fruizione del beneficio fiscale.
  L'articolo 19-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, interviene in materia di semplificazione delle procedure di attestazione della sussistenza dei requisiti per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa, tramite l'ampliamento delle facoltà e il potenziamento dell'efficienza delle Agenzie per le imprese.
  La disposizione in commento (comma 1) demanda ad un regolamento di delegificazione l'integrazione delle citate disposizioni in materia di Agenzia per le imprese, specificando che salvo per le determinazioni in via di autotutela e per l'esercizio della discrezionalità, le attività (sia istruttorie che di controllo) delle Agenzie per le imprese sostituiscono a tutti gli effetti quelle delle amministrazioni pubbliche competenti, sia nei procedimenti automatizzati che in quelli ordinari.
  Ulteriore novità consiste nell'ampliamento del ruolo delle Agenzie per il supporto organizzativo e gestionale allo svolgimento della conferenza di servizi. Al riguardo, il regolamento di delegificazione dovrà contemplare la possibilità per le Agenzie non solo di prestare la propria attività ai fini della convocazione, della predisposizione dei calendario e dei termini di conclusione dei lavori, ma anche ai fini della attivazione dei rimedi previsti dalla legge in caso di silenzio o dissenso delle amministrazioni.
  Il regolamento deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico e dei Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata e deve identificare anche le norme che sono abrogate (commi 1 e 2).
  L'articolo 20, comma 1, apporta modifiche e integrazioni al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), finalizzate a favorire e semplificare l'accesso al mercato dei capitali di rischio delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie. Tali modifiche sono dirette, in sintesi:
   ad introdurre nel Testo unico la definizione di piccole e medie imprese con azioni quotate, necessaria per applicare un nuovo regime agevolato per dette società di minori dimensioni;
   a modificare – secondo quanto previsto al Senato – la regola di neutralizzazione nell'offerta pubblica di acquisto, ai sensi della quale non possono essere computate (oltre alle maggiorazioni di voto) le azioni a voto plurimo (che conferiscono quindi un solo voto);
   ad incentivare la quotazione delle piccole e medie imprese, prevedendo per le PMI la possibilità di modificare in via statutaria, entro un intervallo prestabilito, la soglia rilevante per le offerte pubbliche di acquisto (OPA) obbligatorie e consentire alle PMI di prevedere nei propri statuti che nei primi cinque anni dall'inizio della quotazione non sia applicabile la disciplina dell'OPA da consolidamento;
   a modificare la soglia delle partecipazioni rilevanti da comunicare alla Consob Pag. 21e alla società partecipata, che viene elevata dal 2 per cento al 5 per cento qualora l'emittente sia una PMI,
   a novellare la disciplina dei limiti alle partecipazioni reciproche prevista per le società con azioni quotate;
   ad introdurre nel TUF la disciplina della maggiorazione del voto, con la quale si rimette all'autonomia statutaria delle società la possibilità di prevedere azioni a voto maggiorato a beneficio degli azionisti di lungo periodo.

  Il comma 1-bis, introdotto durante l'esame al Senato, prevede che in prima applicazione le delibere di modifica statutaria volte a consentire la creazione di azioni con voto maggiorato sono prese con il voto favorevole della maggioranza, anche in prima convocazione.
  Il comma 1-ter, introdotto al Senato, autorizza la CONSOB a procedere all'assunzione di personale, in particolare mantenendo «fermo» quanto previsto dall'articolo 34, comma 57 del decreto-legge n. 179 del 2012.
  Il comma 2 reca modifiche alla normativa nazionale (decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38) che disciplina l'utilizzo a fini fiscali dei princìpi contabili internazionali. Tali modifiche sono dirette, da un lato, a semplificare l'utilizzo degli IAS/IFRS (International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards) da parte delle cosiddette società chiuse e, dall'altro, a definire il ruolo e le funzioni svolte dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
  Sempre l'articolo 20, ai commi da 3 ad 8-quinquies, reca una serie di modifiche alle disposizioni del codice civile in materia di società.
  In particolare il comma 3 novella i criteri di determinazione del valore delle azioni delle società quotate nel caso di recesso; viene eliminato, tra l'altro, il riferimento all'utilizzo esclusivo del criterio della media aritmetica dei prezzi di chiusura di mercato nei sei mesi precedenti la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.
  I commi 4 e 5 recano modifiche, rispettivamente, alla disciplina dell'acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori e della trasformazione di società di persone del codice civile: si prevede che in tali fattispecie possa applicarsi una procedura di valutazione semplificata dei beni societari (prevista dall'articolo 2343-ter del codice civile nell'ipotesi del conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima) ove ne sussistano i presupposti di legge.
  Il comma 6 novella il secondo comma dell'articolo 2441 del codice civile, dedicato al diritto di opzione. In particolare:
   si introduce la pubblicazione nel sito internet della società (con modalità tali da garantire sicurezza, autenticità e certezza di dati e documenti) di un avviso sull'offerta in opzione ovvero, in alternativa, il deposito dell'avviso presso la sede sociale;
   si riduce la durata minima del termine previsto per l'esercizio del diritto di opzione da trenta a quindici giorni.

  Il comma 7 riduce il capitale minimo richiesto per la costituzione di una società per azioni da 120.000 euro a 50.000 euro.
  Il comma 8 abroga l'obbligo di nominare un organo di controllo o un revisore unico per le srl aventi un capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni, fermo restando tale obbligo negli altri casi previsti dal c.c.
  I commi 8-bis e 8-ter, introdotti durante l'esame del provvedimento al Senato, apportano modifiche alla disciplina delle azioni con diritto di voto limitato, consentendo a tutte le società per azioni (anche a quelle «aperte», che fanno ricorso al mercato di capitale di rischio) di prevedere che, in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o siano disposti scaglionamenti. Viene introdotta la possibilità per gli statuti di consentire l'emissione di azioni con diritto di voto plurimo per particolari argomenti, ovvero subordinato al verificarsi di determinate condizioni non meramente potestative.Pag. 22
  Sono conseguentemente modificate le disposizioni di attuazione del codice civile, fissando in due terzi del capitale rappresentato in assemblea, anche in prima convocazione, la maggioranza valida per le modifiche statutarie volte a consentire la creazione di azioni a voto plurimo, per le società iscritte nel registro delle imprese alla data del 31 agosto 2014.
  Il comma 8-quater, anch'esso introdotto durante l'esame al Senato, fissa al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale la Consob deve emanare la disciplina attuativa delle nuove norme sulla maggiorazione di voto nelle società per azioni quotate.
  Il comma 8-quinquies, anch'esso introdotto durante l'esame al Senato, consente alle società di gestione del risparmio (SGR) che gestiscono fondi chiusi per i quali, alla data del 25 giugno 2014, non sia scaduto il termine entro cui devono essere sottoscritte le quote, di modificare il regolamento del fondo per prorogare il termine di sottoscrizione delle quote per un periodo non superiore a dodici mesi, per il completamento della raccolta del patrimonio.
  Il comma 7-bis, dell'articolo 20, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, semplifica le procedure di iscrizione nel registro delle imprese, quando tale iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata. La nuova disciplina non si applica alle società per azioni.
  L'articolo 21 reca modifiche al regime fiscale di obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie.
  Al comma 1 si estende l'applicazione dell'imposta sostitutiva (in luogo della ritenuta del 26 per cento) agli interessi e agli altri proventi derivanti da obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie non negoziati, purché detenuti da uno o più investitori qualificati.
  Ai sensi del comma 2, si precisa l'ambito di operatività dell'esenzione dalla predetta ritenuta in favore degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), specificandone le caratteristiche che danno luogo alla disapplicazione. Si chiarisce che la ritenuta non è applicata ai proventi dei titoli emessi nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione.
  Il comma 2-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, esenta le società quotate e le società emittenti strumenti finanziari quotati o che rilasciano titoli scambiati nei mercati regolamentati dall'applicazione delle norme in tema di compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.
  L'articolo 21-bis, inserito nel corso dell'esame parlamentare, proroga al 31 dicembre 2015 il termine per continuare ad esercitare l'attività di consulenza in materia di investimento, nelle more dell'attuazione della normativa relativa all'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari.
  L'articolo 22 reca un complesso di disposizioni volte a favorire la concessione di credito alle imprese.
  In sintesi, il comma 1 esenta da ritenuta alla fonte gli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese, erogati da enti creditizi, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio che non fanno ricorso alla leva finanziaria costituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo cosiddetta «white list».
  Il comma 2 intende ampliare l'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, rendendo tale regime operativo – tra l'altro – anche per le operazioni di finanziamento di durata superiore ai diciotto mesi poste in essere da società di cartolarizzazione, imprese di assicurazione ed OICR.
  I commi da 3 a 6, con lo scopo di estendere le fonti di finanziamento al sistema imprenditoriale, autorizzano lo svolgimento dell'attività di concessione di finanziamento sia le imprese di assicurazione che le società di cartolarizzazione a specifiche condizioni di legge.
  Il nuovo comma 3-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, aggiunge un nuovo articolo 150-ter al decreto legislativo Pag. 231o settembre 1993, n. 385 (TUB) in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo, cui viene consentita l'emissione di azioni di finanziamento in caso di inadeguatezza patrimoniale ovvero in presenza di procedure di amministrazione straordinaria.
  I commi da 5-bis a 5-decies, introdotti al Senato, sono volti a consentire alla società di gestione del risparmio (Sgr) di modificare i regolamenti dei fondi immobiliari quotati da esse gestiti per prorogare il termine di durata dei fondi stessi, nell'esclusivo interesse dei partecipanti.
  Il comma 6-bis, introdotto durante l'esame parlamentare, modifica la disciplina in materia di cancellazione delle segnalazioni di ritardato pagamento presenti nelle banche dati (pubbliche e private) di informazione creditizia.
  In particolare, la norma precisa che il termine di dieci giorni entro il quale le segnalazioni relative ai ritardi di pagamento sono integrate con la comunicazione dell'avvenuto pagamento decorre dalla ricezione della notifica dell'avvenuta regolarizzazione dei pagamenti. Si precisa inoltre che la richiesta del creditore al gestore della banca dati deve essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dall'avvenuto pagamento.
  In caso di ritardo di pagamento di una rata, qualora la stessa sia regolarizzata entro i successivi sessanta giorni, le segnalazioni riferite a tale ritardo devono essere cancellate trascorsi i successivi sei mesi dall'avvenuta regolarizzazione.
  Il comma 7 abroga la norma che sottoponeva ad alcune specifiche condizioni la prededucibilità dei crediti nelle procedure di concordato preventivo.
  Il comma 7-bis, introdotto al Senato, dispone la restituzione a Poste Italiane di 535 milioni di euro nel 2014 per ottemperare alla sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 13 settembre 2013 di annullamento della precedente decisione della Commissione europea 2009/178, la quale aveva ritenuto aiuto di Stato illegittimo la remunerazione, ritenuta eccessiva, dei conti correnti di Poste Italiane SpA presso la Tesoreria dello Stato. Il comma 7-ter provvede alla relativa copertura finanziaria.
  Il Senato ha altresì introdotto il comma 7-quinquies, prevedendo che per le regioni che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, siano ancora sottoposte al piano di rientro dai disavanzi sanitari o a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, le disposizioni relative al divieto di rilascio della certificazione previste dall'articolo 9, comma 3-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008, non si applicano in relazione ai debiti riferiti a fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse dopo 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Pertanto anche tali regioni possono certificare i propri debiti trascorso il lasso di tempo sopraindicato. Tale misura appare funzionale alla possibilità per le imprese creditrici di scontare i relativi crediti presso il sistema bancario.
  L'articolo 22-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, esclude dalla definizione di concorsi e operazioni a premio le manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta.
  Si tratta dunque di una semplificazione di alcune tipologie di operazioni promozionali, in quanto l'esclusione di tali tipologie dalla disciplina dei concorsi e operazioni a premio comporta che, per le fattispecie indicate dalla disposizione, i promotori sono esonerati dagli adempimenti previsti dalla suddetta disciplina.
  L'articolo 22-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene nella materia della liberalizzazione dell'iniziativa e delle attività economiche private, incidendo in modo puntuale su disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime.
  In particolare è differito al 31 dicembre 2014 il termine – scaduto a dicembre 2012 – che l'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 138/2011, prevedeva per l'emanazione Pag. 24dei regolamenti di delegificazione che avrebbero dovuto individuare le disposizioni abrogate (e la nuova disciplina regolamentare) per effetto del contrasto con il principio di liberalizzazione, secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge esclusivamente in alcuni determinati casi (di cui all'articolo 3, comma 1 del citato decreto legge).
  Contestualmente l'articolo in esame prevede, in caso di mancata emanazione entro il 31 dicembre 2014 dei suddetti regolamenti, la diretta applicazione, a scelta dell'imprenditore, per l'esercizio di qualunque attività imprenditoriale, commerciale o artigianale degli istituti della segnalazione di inizio di attività (SCIA) e dell'autocertificazione con controlli successivi.
  L'articolo 22-quater, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene in materia di liberalizzazione degli esercizi commerciali, con una modifica alla disciplina che concede la possibilità alle Regioni e agli enti locali di prevedere aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali.
   Al riguardo, la disposizione in esame circoscrive la possibilità di interdizione e limitazione di attività produttive e commerciali alle sole ipotesi di necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.
  I commi 1, 4, 5 e 6 dell'articolo 22-quinquies, inserito nel corso dell'esame al Senato, riproducono le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2014, n. 100, che contiene misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (c.d. piano ambientale) per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario. Tali misure sono finalizzate a consentire all'impresa commissariata di contrarre finanziamenti funzionali al risanamento ambientale o all'esercizio dell'impresa; a disciplinare la tempistica per l'attuazione del cosiddetto piano ambientale e per lo spegnimento di alcuni impianti già previsto dal medesimo piano.
  I restanti commi dell'articolo 22-quinquies contengono disposizioni finalizzate a consentire l'utilizzo delle somme sottoposte a sequestro penale (comma 2) e ad affidare al sub-commissario la responsabilità per l'attuazione del «piano ambientale», nonché a velocizzare le procedure di approvazione dei progetti (comma 3).
  In sintesi, il comma 1 consente all'impresa commissariata ai sensi del decreto-legge 61/2013 (quindi all'ILVA S.p.A.), anche a prescindere dalla predisposizione dei piani «ambientale» e «industriale», di contrarre finanziamenti funzionali: a porre in essere le misure e le attività di tutela ambientale e sanitaria; o alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio.
  I finanziamenti così ottenuti dall'impresa sono definiti «prededucibili» in base alla legge fallimentare (articolo 111 del R.D. 267/1942); ciò comporta che, in caso di fallimento dell'impresa, in sede di liquidazione dell'attivo e ripartizione delle somme ricavate, tali crediti saranno soddisfatti con precedenza.
  Lo stesso comma 1 stabilisce che l'attestazione della citata funzionalità sia rilasciata dal Ministero dell'ambiente o dello sviluppo economico.
  Il comma 2 modifica la disciplina che consente all'impresa commissariata di utilizzare le somme sottoposte a sequestro, per operare gli interventi di risanamento ambientale. La disposizione stabilisce che tali somme, eventualmente trasferite all'impresa, saranno impiegate per finanziarne l'aumento di capitale con conseguente conversione del sequestro dalle somme alle azioni o quote.
  Il comma 2 infatti conferma che l'autorità giudiziaria deve, entro la fine del 2014, a richiesta del commissario straordinario, trasferire all'impresa le somme sottoposte a sequestro penale, anche in relazione a procedimenti penali diversi a carico del titolare, dei soci o degli amministratori della società; elimina la previsione che attualmente consente il trasferimento Pag. 25solo sul presupposto dell'impossibilità di reperire le risorse necessarie per l'attuazione del piano industriale; stabilisce che le somme soggette a sequestro penale devono essere trasferite a titolo di sottoscrizione di aumento di capitale; attribuisce a Equitalia Giustizia s.p.a., in quanto gestore del Fondo Unico giustizia (FUG), il compito di svolgere tutte le attività esecutive funzionali al trasferimento; prevede la conversione del sequestro penale delle somme trasferite in sequestro penale delle azioni o quote emesse. Conseguentemente, l'aumento di capitale dovrà essere intestato al FUG e, per esso, a Equitalia Giustizia s.p.a.; attribuisce all'autorità giurisdizionale competente il compito di indirizzare l'attività di Equitalia Giustizia s.p.a.
  Dal punto di vista della tempistica il comma 4 introduce una norma finalizzata a disciplinare l'attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria relativo all'ILVA di Taranto (nuovo comma 3-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 61/20013).
  La nuova norma prevede che, per l'osservanza del piano citato, nei termini nello stesso previsti, devono essere attuate, entro il 31 luglio 2015, almeno l'80 per cento delle prescrizioni in scadenza a quella data.
  La stessa norma, oltre a motivare la deroga concessa alla luce del fatto che il piano contiene un numero elevato di prescrizioni con interconnessioni critiche, stabilisce che rimane comunque fermo il termine ultimo già previsto del 4 agosto 2016 per l'attuazione di tutte le altre prescrizioni, fatto salvo il termine per l'applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT) relative per la produzione di ferro ed acciaio.
  In tema di monitoraggio il comma 4 prevede altresì l'obbligo, per il commissario straordinario, di presentare al Ministero dell'ambiente e all'ISPRA, entro il 31 dicembre 2015, una relazione sull'osservanza delle prescrizioni del piano.
  Con riferimento alla specifica questione della messa fuori produzione di impianti i commi 5 e 6 stabiliscono che devono essere messi fuori produzione la «Batteria 11». In proposito viene stabilito che le procedure per lo spegnimento, all'entrata in esercizio della «Batteria 9» e della relativa torre per lo spegnimento del coke, «Doccia 5», devono essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2016; in relazione all'altoforno 5 (AFO/5) viene stabilito che le procedure per lo spegnimento, all'entrata in esercizio dell'AFO/1, devono essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2015.
  Con riferimento ad entrambi gli impianti citati i commi 5 e 6 in esame stabiliscono che il riavvio dell'impianto dovrà essere valutato dall'Autorità competente sulla base di un'apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni.
  Per quanto concerne i poteri e le responsabilità attribuiti al sub-commissario il nuovo comma 1-bis dell'articolo. 2 del decreto-legge 61/20103, introdotto dal comma 3 dell'articolo in esame, stabilisce, tra l'altro, che il sub-commissario dispone, coordina ed è responsabile in via esclusiva dell'attuazione degli interventi previsti dal «piano ambientale», anche ai sensi dell'articolo 1, commi 8, 9, 9-bis e 10.
  Al sub-commissario, lo stesso comma 1-bis, affida una serie di specifici compiti:
   definire, d'intesa con il commissario straordinario, la propria struttura, le relative modalità operative e il programma annuale delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli interventi previsti dal «piano ambientale»;
   aggiornare trimestralmente il citato programma annuale, con la rendicontazione delle spese e degli impegni di spesa;
   disporre i pagamenti con le risorse rese disponibili dal commissario straordinario.

  Il successivo comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 61/20103, introdotto dal medesimo comma 3, stabilisce tra l'altro che sia il sub-commissario a proporre l'avvio, entro quindici giorni dalla disponibilità dei relativi progetti, del procedimento Pag. 26che, in conferenza di servizi, deve portare all'approvazione dei progetti delle opere e dei lavori previsti dall'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e dai piani «ambientale» e «industriale».
  Sul piano delle disposizioni di natura più strettamente procedimentale sempre il nuovo comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 61/20103, introdotto dal comma 3 in esame, stabilisce che gli interventi previsti dal «piano ambientale»: sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici.
  Inoltre esso introduce norme per la velocizzazione del procedimento di approvazione dei progetti degli interventi previsti dal «piano ambientale».
  Per conseguire la finalità indicata viene previsto: un termine di 20 giorni (decorrente dalla data della richiesta e prorogabile di ulteriori 20 giorni in caso di richiesta motivata) per l'espressione di pareri, visti e nulla-osta da parte delle amministrazioni o enti competenti nonché il meccanismo del silenzio-assenso.
  L'articolo 22-sexies, introdotto al Senato, modifica l'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, con il quale è stata disposta la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, al fine di parificare a quello dei titoli di Stato il trattamento fiscale dei proventi sui buoni fruttiferi postali e sugli altri titoli emessi da CDP per finanziare le amministrazioni pubbliche. Si introducono inoltre alcune variazioni al regime fiscale, diretto e indiretto, cui è assoggettata la stessa CDP, al fine di equipararlo a quello delle banche.
  Viene anzitutto modificato il comma 24 dell'articolo 5 citato, prevedendo che gli interessi e gli altri proventi dei buoni fruttiferi postali e degli altri titoli emessi con le caratteristiche autorizzate dal Direttore generale del tesoro siano assoggettati all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura applicabile ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, vale a dire i titoli di Stato e quelli equiparati.
  Si prevede inoltre di sostituire il comma 25 dell'articolo 5 citato, proponendo che:
   alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. si applichino le disposizioni in materia di Ires e Irap, l'esenzione in materia imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, l'imposta sostitutiva (pari, di norma, allo 0,25 per cento del finanziamento concesso) nonché le disposizioni concernenti le altre imposte dirette e indirette previste dagli artt. 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 per le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e assimilate;
   le ritenute sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi (di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973) nonché l'IRES e l'IRAP dovute sia a titolo di saldo che di acconto dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. siano riscosse mediante versamento in Tesoreria, con imputazione ai competenti capitoli dello stato di previsione delle entrate.

  L'articolo 23 individua le piccole e medie imprese (PMI) come beneficiarie dei risparmi sugli oneri generali di sistema delle tariffe elettriche derivanti dalle misure contenute:
   nei successivi articoli da 24 a 30 del decreto legge in esame (comma 1);
   nelle disposizioni del decreto-legge 145/2013 («destinazione Italia»), che ha previsto con il cosiddetto «spalma incentivi volontario» la facoltà di diluire in un periodo più lungo gli incentivi per le fonti rinnovabili (comma 2).

  L'agevolazione per le piccole e medie imprese consiste nella riduzione delle tariffe elettriche, che dovrà essere ripartita in modo proporzionale tra i soggetti aventi diritto e non dovrà essere cumulabile con gli incentivi già previsti per le imprese a forte consumo di energia (cosiddette «energivore»).Pag. 27
  L'obiettivo del Governo è quello di pervenire a regime ad un risparmio in bolletta pari a circa il 10 per cento del costo attuale per le PMI.
  Durante l'esame al Senato l'articolo è stato integrato per assoggettare temporaneamente le unità di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 50 MW (con esclusione delle rinnovabili non programmabili come il fotovoltaico e l'eolico) ubicate in Sicilia al regime delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, e per disporre nel contempo la rimozione delle macrozone Sicilia e Sardegna.
  Nel dettaglio, il comma 1 riguarda la destinazione dei risparmi conseguenti alla riduzione delle componenti tariffarie che gravano sulle bollette elettriche, derivanti dall'applicazione degli articoli da 24 a 30 del decreto-legge in esame.
  La platea delle PMI beneficiarie viene individuata nel gruppo dei consumatori di energia elettrica (escluse le utenze residenziali e di illuminazione pubblica) connessi in media tensione; in bassa tensione, oltre un certo limite di potenza potenza.
  Per quanto concerne il limite di potenza per le imprese connesse in bassa tensione, il testo originario del decreto faceva riferimento alla «potenza impegnata non inferiore a 16,5 kW». Nel corso dell'esame al Senato la soglia è stata modificata in «potenza disponibile superiore a 16,5 kW», in seguito ad una segnalazione tecnica dell'AEEGSI.
  Il comma 2 riguarda la destinazione dei risparmi conseguenti dall'attuazione dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge n. 145 del 2013 (cosiddetto «destinazione Italia»), ovvero il meccanismo cosiddetto «spalma-incentivi volontario» per i produttori di energia da fonti rinnovabili che beneficiano di incentivi sotto la forma di certificati verdi, tariffe omnicomprensive ovvero tariffe premio. Occorre ricordare in proposito che tale meccanismo, introdotto con l'obiettivo di ridurre l'onere annuo della componente A3 della bolletta elettrica, offre ai produttori la possibilità di scegliere tra due opzioni: continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo (nel qual caso, per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti); optare per una rimodulazione dell'incentivo spettante, consistente nella fruizione di un incentivo ridotto a fronte di una proroga di 7 anni del periodo di incentivazione. La riduzione dell'incentivo viene differenziata in ragione del residuo periodo di incentivazione, del tipo di fonte rinnovabile e dell'istituto incentivante, ed è determinata tenendo conto dei costi indotti dall'operazione di rimodulazione degli incentivi.
  Il comma 3 attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico il compito di assicurare che, a regime, la riduzione della bolletta elettrica non sia cumulata con le agevolazioni di cui godono le imprese ad alta intensità energetica (articolo 39 del decreto-legge n.  83 del 2012) e che i benefici siano ripartiti in modo proporzionale tra gli aventi diritto.
  Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge l'AEEGSI deve emanare pertanto i relativi provvedimenti applicativi.
  Il comma 4, introdotto durante l'esame al Senato, qualifica come «risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico» tutte le unità di produzione di potenza superiore a 50 MW ubicate in Sicilia, fino all'entrata in operatività dell'elettrodotto 380 kV «Sorgente-Rizziconi» tra la Sicilia e il Continente, e degli altri interventi finalizzati al significativo incremento della capacità di interconnessione tra la rete elettrica siciliana e quella peninsulare. Tali impianti, inoltre, hanno l'obbligo di offerta sul mercato del giorno prima.
  L'articolo 24 sottopone alcune forme di autoconsumo di energia (Reti interne di utenza; Sistemi efficienti di utenza e equiparati), che nella normativa previgente al decreto versavano i corrispettivi tariffari e gli oneri di sistema solo sull'energia prelevata dalla rete, al pagamento di una Pag. 28quota di tali oneri in relazione all'energia consumata e non prelevata dalla rete, cioè su quella autoprodotta.
  Per RIU, SESEU e per i SEU entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.
  Per i SEU entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete (comma 3), come nel caso precedente. Tuttavia, al fine di non ridurre l'entità complessiva dei consumi soggetti al pagamento degli oneri di cui al comma 1, tali quote possono essere aggiornate, con decreti del Ministro dello sviluppo economico (comma 4), sulla base di alcuni criteri formulati durante l'esame al Senato, in seguito ad un'osservazione dell'AEEGSI.
  Per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi 2 e 3, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) adotta i provvedimenti necessari alla misurazione dell'energia consumata e non prelevata dalla rete (comma 5).
  In via transitoria, per l'anno 2015, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce, per le reti e i sistemi di cui ai commi 2 e 3 per i quali non sia possibile misurare l'energia consumata e non prelevata dalla rete, un sistema di maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di sistema, di effetto stimato equivalente a quanto previsto ai medesimi commi 2 e 3. Durante l'esame al Senato si è prevista la possibilità di applicare il medesimo sistema, anche successivamente al 2015, laddove le quote applicate siano inferiori al 10 per cento (comma 6).
  Sono infine fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in attuazione dell'articolo 33 della legge 99/2009 e dell'articolo 10 del D.Lgs. 115/2008, per le parti compatibili con le disposizioni dei precedenti commi (comma 7).
  L'articolo 25 dispone che gli oneri per lo svolgimento dell'attività del Gestore dei servizi energetici (GSE) relativi ai meccanismi di incentivazione e sostegno alle imprese in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica non ricadano più sull'onere generale A3 in capo ai consumatori, imprese e famiglie, ma siano posti a carico dei beneficiari dell'attività del GSE, ad esclusione degli impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 KW (secondo l'integrazione apportata dal Senato). Qualora necessario, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) provvede ad eventuali compensazioni.
  L'articolo 26 si compone di una prima parte volta a generare risparmi sull'incentivazione dei grossi impianti fotovoltaici (di potenza superiore a 200 kW), e di una seconda parte introdotta al Senato che riguarda invece tutti i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili che beneficiano di incentivi pluriennali.
  La prima parte dell'articolo (commi 1-6), per ottenere una riduzione annua degli incentivi erogati agli impianti fotovoltaici di grossa taglia, lascia ai produttori la scelta tra tre opzioni, che prevedono l'estensione di 4 anni del periodo di incentivazione con una riduzione dell'incentivo, oppure il mantenimento del periodo di erogazione ventennale con una riduzione percentuale dell'incentivo per tutto il periodo oppure solo per un primo periodo con recupero successivo.
  La seconda parte della norma (commi 7-13) prevede la possibilità per i beneficiari di incentivi pluriennali per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cedere una quota fino all'80 per cento degli incentivi per le fonti rinnovabili a operatori finanziari internazionali attraverso un'asta organizzata dall'Autorità per l'energia. Alle quote di incentivi Pag. 29cedute agli acquirenti selezionati non si applicano, a decorrere dalla data di cessione, le rimodulazioni precedenti. Peraltro, tale possibilità di cessione è subordinata alla verifica da parte del ministero dell'Economia della compatibilità degli effetti delle operazioni sottostanti sui saldi di finanza pubblica.
  Più nel dettaglio, la prima parte della norma prevede nuove modalità di erogazione delle tariffe incentivanti sull'energia elettrica prodotta da grossi impianti solari fotovoltaici, riconosciute in base all'articolo 7 del D.Lgs. n. 387/2003 e all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28/2011.
  In particolare, il comma 2, prevede nuove modalità di erogazione degli incentivi a carico delle tariffe elettriche riconosciuti all'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici.
  In particolare, il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (G.S.E. S.p.A.) – a decorrere dal secondo semestre 2014 – eroga le tariffe incentivanti con rate mensili costanti, su base annua, pari al 90 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto e un conguaglio, riconosciuto entro il 30 giugno dell'anno successivo, in relazione alla produzione effettiva.
  Inoltre, il comma 3 rimodula le tariffe incentivanti e/o il periodo di incentivazione per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 KW secondo tre opzioni a scelta del produttore:
   a) l'estensione da 20 a 24 anni del periodo di incentivazione, a fronte di una riduzione del valore unitario dell'incentivo di entità dipendente dalla durata del periodo incentivante residuo. Le percentuali di riduzione sono indicate nell'allegato 2 al decreto-legge in esame, e per le tariffe onnicomprensive sono applicate alla sola componente incentivante;
   b) il mantenimento del periodo di erogazione ventennale, a fronte di una riduzione dell'incentivo per un primo periodo, e di un corrispondente aumento dello stesso per un secondo periodo, secondo percentuali definite dal MiSE con un decreto da emanare entro il 1o ottobre 2014 in modo da consentire, nel caso di adesione di tutti operatori, un risparmio di almeno 600 milioni di euro all'anno per il periodo 2015-2019;
   c) il mantenimento del periodo di erogazione ventennale, a fronte di una riduzione percentuale fissata dal decreto, crescente a seconda della taglia degli impianti: il 5 per cento da 200 a 500 kW, del 7 per cento da 500 a 900 e del 9 per cento oltre i 900 kW. Tale opzione è quella applicata in assenza di comunicazioni da parte dell'operatore.

  In relazione alle rimodulazioni disposte, agli imprenditori fotovoltaici è concesso – ai sensi del comma 5 – di accedere a finanziamenti bancari, per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo rimodulato. Tali finanziamenti possono beneficiare sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario di provvista dedicata e di garanzia concessa, cumulativamente o alternativamente, da Cassa depositi e prestiti SpA.
  La seconda parte della norma (commi 7-13, introdotti durante l'esame al Senato) ha un campo di applicazione esteso ai beneficiari di incentivi pluriennali per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
  Tali soggetti possono cedere fino ad un massimo dell'80 per cento degli incentivi ad un acquirente selezionato tra i primari operatori finanziari europei, che subentra loro nei diritti a percepire gli incentivi. Tale possibilità viene però subordinata alla verifica da parte del MEF della compatibilità degli effetti di tale operazione sui saldi di finanza pubblica ai fini del rispetto degli impegni assunti in sede europea.
  L'AEEGSI ha comunque annualmente il diritto di opzione per acquisire tali diritti, a fronte della corresponsione di un determinato importo.
  Entro 90 giorni la stessa Autorità dovrà emanare provvedimenti atti a stabilire le Pag. 30modalità di selezione dell'acquirente, e le altre condizioni per disciplinare nel complesso questa procedura.
  L'eventuale differenza tra il costo annuale degli incentivi acquistati dall'acquirente e l'importo versato dall'AEEGSI viene destinato dall'Autorità a riduzione della componente A3.
  Secondo il comma 12, alle quote di incentivi cedute agli acquirenti selezionati non si applicano, a decorrere dalla data di cessione, le rimodulazioni di cui al comma 3.
  La norma demanda infine al Governo di assumere ogni iniziativa utile a dare piena esecuzione all'articolo 26 in esame, inclusi eventuali accordi con il sistema bancario per semplificare il recesso totale o parziale dei soggetti beneficiari di incentivi pluriennali dai contratti di finanziamento stipulati (comma 11).
  L'articolo 27 sopprime i rimborsi che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico (AEEGSI) corrisponde alle aziende elettriche per gli sconti da esse applicati ai dipendenti in virtù dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro. Infatti, i collettivi nazionali di lavoro del settore elettrico (assunti tra il 1979 e il 1996) prevedevano sconti per i dipendenti, che in parte sono caricati sulle tariffe della generalità della clientela del mercato elettrico. In particolare, la copertura del rimborso di tali oneri avviene sulla componente UC3 della tariffa elettrica, relativa agli oneri di perequazione legati alla rete.
  Si ricorda che l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, con la Delibera no 348 del 29 dicembre 2007, è intervenuta sul punto, ritenendo necessario «incentivare il riassorbimento degli sconti sui consumi elettrici riconosciuti ai dipendenti del settore assunti prima del 1o luglio 1996 (inclusi quelli in pensione e in reversibilità)». È stato pertanto previsto un meccanismo di progressivo décalage degli sconti riconosciuti fino al 2019, con annullamento a partire dal 2020. In complesso, per l'intero periodo 2014-2019 la riduzione di costi riconosciuti alle imprese di trasmissione e distribuzione di energia elettrica è stimabile di poco superiore a 50 milioni di euro.
  In particolare si rileva che il valore dell'onere previsto per il 2014 è pari a circa 17 milioni e che quindi l'effetto dell'articolo 27 sull'anno in corso, vista la sua decorrenza dal 1o luglio, è stimabile in circa 8 milioni di euro.
  L'articolo 28 riguarda i sistemi elettrici delle isole minori non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, in cui operano imprese elettriche minori ammesse al regime di integrazione tariffaria. La norma prevede la revisione della regolazione e della remunerazione di questi sistemi elettrici, sulla base di criteri di efficienza e di stimolo all'efficienza energetica, al fine di conseguire una riduzione degli oneri gravanti sulla bolletta elettrica dei consumatori (comma 1). Durante l'esame al Senato, l'articolo 28 è stato integrato di un comma 1-bis volto ad abrogare, a decorrere dal 1o gennaio 2015, il sistema di integrazione tariffaria delle imprese elettriche minori, e ad introdurre un meccanismo transitorio di integrazione che preveda forme di graduale recupero di efficienza da parte delle imprese elettriche interessate.
  Si ricorda in proposito che con il decreto-legge n. 145 del 2013 («destinazione Italia», articolo 1, comma 6-octies) si è puntato ad una progressiva copertura del fabbisogno di energia delle isole minori non interconnesse attraverso le fonti rinnovabili. A tal fine, con decreto del ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia, devono essere definiti gli obiettivi temporali e le modalità di sostegno degli investimenti, anche attraverso la componente tariffaria UC4.
  Nelle more di tale disciplina, l'articolo 28 in esame prevede che l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, adotti una revisione della regolazione dei citati sistemi elettrici basata esclusivamente su criteri di costi efficienti e che sia di stimolo all'efficienza energetica nelle attività di distribuzione e consumo finale di Pag. 31energia, anche valutando soluzioni alternative alle esistenti che migliorino la sostenibilità economica ed ambientale del servizio.
  Durante l'esame al Senato, l'articolo 28 è stato integrato di un comma 1-bis che abroga, a decorrere dal 1o gennaio 2015, l'articolo 7 della legge n. 10 del 1991, relativo alle imprese elettriche minori e al sistema di integrazione tariffaria. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, anche avvalendosi della Cassa Conguaglio per il settore elettrico, definisce un meccanismo transitorio di integrazione che prevede forme di graduale recupero di efficienza da parte delle imprese elettriche interessate.
  L'articolo 29 limita l'applicazione delle tariffe elettriche agevolate di cui gode Rete Ferroviaria Italiana SpA (RFI) ai soli consumi relativi al servizio di trasporto ferroviario universale e, secondo l'integrazione apportata dal Senato, anche al trasporto ferroviario e delle merci transfrontaliero. A partire dal 2015, dunque, gli altri tipi di trasporto, come ad esempio l'alta velocità e le merci, dovranno pagare l'energia elettrica secondo i costi effettivi del servizio. Per il servizio ferroviario universale e il trasporto ferroviario e delle merci transfrontaliero vige il divieto di traslazione sui prezzi, mentre per gli altri tipi di trasporto è stato introdotto al Senato un criterio di gradualità per tale traslazione.
  In particolare, il comma 1 limita, a decorrere dal 1o gennaio 2015, l'applicazione del regime tariffario speciale al consumo di RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 730/1963) ai soli consumi di energia elettrica impiegati per il servizio universale e il trasporto ferroviario e delle merci transfrontaliero.
  Il comma 2 contiene una norma di carattere transitorio, fino all'entrata in operatività delle modalità di individuazione dei consumi di cui al comma 1. In tale periodo la componente tariffaria compensativa annua, riconosciuta in attuazione del regime tariffario speciale di cui al medesimo comma 1, è ridotta sulla parte eccedente il quantitativo di 3300 GWh di un importo di 120 milioni di euro.
  Il comma 3 vieta di traslare i maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione sui prezzi e sui pedaggi praticati nell'ambito del servizio universale e del trasporto ferroviario e delle merci transfrontaliero. L'Autorità di regolazione dei trasporti vigila sull'osservanza della disposizione di cui al primo periodo, anche mediante accertamenti a campione, e sulla corretta applicazione della norma sul mercato.
  Invece, in base alle modifiche apportate durante l'esame al Senato, tale divieto non vale per i pedaggi non rientranti nel servizio universale e nel trasporto ferroviario e delle merci transfrontaliero. In relazione a questi, la traslazione massima sui pedaggi non può essere superiore rispettivamente al 50 per cento, 70 per cento e 80 per cento rispettivamente nel primo, secondo e terzo anno del triennio 2015-2017.
  L'articolo 30 punta ad introdurre una serie di semplificazioni amministrative riguardanti la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di unità di microcogenerazione (secondo l'integrazione apportata dal Senato).
  Per gli interventi già realizzabili con semplice comunicazione, viene previsto dal 1o ottobre 2014 un modello unico approvato dal Ministro dello Sviluppo Economico, che sostituisce i modelli adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE per le attività di rispettiva competenza. Si stabiliscono inoltre modalità semplificate per l'acquisizione degli atti di assenso eventualmente necessari. Per i piccoli impianti fotovoltaici collocati sugli edifici non vincolati, la norma esclude la necessità di atti amministrativi di assenso
  Durante l'esame al Senato, l'articolo 30 ha subito numerose integrazioni volte a introdurre semplificazioni anche per: l'installazione di pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda, con esclusione delle pompe di calore geotermiche; la comunicazione Pag. 32per l'installazione e l'esercizio di unità di microcogenerazione; la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti.
  Sono infine introdotte misure di semplificazione per la realizzazione di impianti di produzione di biometano e la conversione a biometano di impianti di produzione di energia elettrica da biogas.
  Prima di tutto l'articolo in esame interviene integrando il D.Lgs. 28/2011, di recepimento della direttiva europea sulle fonti rinnovabili, con due nuovi articoli: l'articolo 7-bis (introdotto dal comma 1 dell'articolo 30 in esame) e l'articolo 8-bis (introdotto dal comma 2 dell'articolo 30 in esame).
  Più nel dettaglio, il comma 1 prevede che, dal 1o ottobre 2014, la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché la comunicazione per l'installazione e l'esercizio di unità di microcogenerazione (secondo l'integrazione apportata dal Senato), relativa alle attività in edilizia libera viene effettuata utilizzando un modello unico approvato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico, che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE SpA.
  Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sui tetti di edifici non sottoposti a vincolo non è subordinata all'acquisizione di atti amministrativi di assenso.
  Durante l'esame al Senato, sono state inserite alcune ulteriori semplificazioni amministrative di varia natura, volte ad introdurre semplificazioni anche per gli interventi di installazione di pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda con esclusione delle pompe di calore geotermiche nonché ad includere le installazioni di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 Kw tra gli interventi per i quali non occorre la relazione tecnica di progetto, nell'ambito della normativa sulla certificazione energetica degli edifici; includere i micro cogeneratori ad alto rendimento tra gli interventi di manutenzione ordinaria, non soggetti quindi alla disciplina di denuncia di inizio attività.
  Durante l'esame al Senato, l'articolo 30 è stato ulteriormente integrato da alcune disposizioni relative ai procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica.
  Tali disposizioni intervengono sull'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003, e in particolare prevedono:
   che l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti costituisca titolo anche ad attraversare i beni demaniali, e che i soggetti titolari e/o gestori di tali beni interessati dal passaggio delle condutture elettriche, partecipino al procedimento e, una volta rilasciata l'autorizzazione unica, debbano indicare, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto autorizzativo, le modalità di attraversamento degli impianti autorizzati, che dovranno essere approvate dal Ministero dello sviluppo economico (comma 1-bis);
   la possibilità per il MiSE di disporre la proroga di un anno per sopravvenute esigenze istruttorie per la misura di salvaguardia che sospendono i permessi di costruire sulle aree interessate dall'attraversamento di elettrodotti, durante il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica (comma 1-ter);
   la possibilità di incrementare gli interventi sugli elettrodotti realizzabili mediante denuncia di inizio attività, qualora non ricadenti, neppure parzialmente, in aree naturali protette (comma 1-quater).

  Il comma 2 – attraverso l'aggiunta di un nuovo articolo 8-bis nel medesimo D.Lgs. n. 28 del 2011 – reca ulteriori specifiche misure di semplificazione dei regimi di autorizzazione per la produzione di biometano, da impianti nuovi o riconvertiti.
  In particolare, il nuovo articolo 8-bis prevede, mantenendo ferme le disposizioni Pag. 33tributarie in materia di accisa sul gas naturale, che, per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere e le infrastrutture connesse, si applica l'autorizzazione unica e la procedura abilitativa semplificata, di cui agli articoli 5 e 6 del D.Lgs. n. 28.
  A tali fini si utilizza:
   1. la procedura abilitativa semplificata per i nuovi impianti di capacità produttiva (come definita ai sensi del già citato decreto ministeriale 5 dicembre 2013) non superiore a 500 standard metri cubi/ora (secondo la modifica apportata dal Senato), nonché per le opere di modifica e per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, che non comportano aumento e variazione delle matrici biologiche in ingresso (lettera a) del nuovo articolo 8-bis);
   2. l'autorizzazione unica nei casi diversi da quelli di cui al punto sopra indicato (lettera b) del nuovo articolo 8-bis);

  Infine, il nuovo articolo 8-bis interviene sulla procedura relativa all'autorizzazione unica contenuta nell'articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003 (cfr. infra, nota 1) al fine di includere gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione tra le opere per la cui realizzazione (ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse) il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto.
  Durante l'esame al Senato, sono state altresì inserite ulteriori disposizioni sui biocarburanti finalizzate a:
   stabilire che entro il 31 ottobre 2014 le regioni devono prevedere specifiche semplificazioni per il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di metano e di adeguamento di quelli esistenti ai fini della distribuzione del metano (comma 2-bis);
   stabilire che entro il 31 ottobre 2014 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas deve emanare le specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi (comma 2-ter);
   includere il gas di discarica tra le modalità di produzione dei biocarburanti, incluso il biometano, che hanno un contributo doppio rispetto agli altri biocarburanti (ai fini del rispetto dell'obbligo per l'immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti) (comma 2-quater);
   integrare il Codice ambientale (D.Lgs. 152/2006) per prevedere l'adozione, da parte del Ministro dell'ambiente, di linee guida recanti i criteri per la fissazione dei valori limite di emissione degli impianti di bioraffinazione (comma 2-sexies);

  Il comma 2-novies, infine, proroga dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2014 il termine per l'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico – di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – per la determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi (produzione combinata di energia elettrica e calore).
  L'articolo 30-bis, introdotto durante l'esame al Senato, dispone la proroga delle gare d'ambito per la distribuzione del gas naturale, in particolare di un periodo compreso tra i 4 e gli 8 mesi – disciplinando altresì i termini per l'avvio (commi da 2 a 4) e stabilendo un termine (l'11 febbraio 2012) per la validità degli accordi tra gestore ed ente locale ai fini del calcolo valore dei rimborsi al gestore uscente (comma 1).Pag. 34
  In particolare, il comma 1 fissa una data limite per la validità di eventuali accordi tra gestore ed ente locale, con riferimento al valore di rimborso dovuto al gestore uscente. Viene scelta la data di entrata in vigore del Regolamento sui criteri di gara e la valutazione delle offerte per l'affidamento del servizio (DM 226/2011).
  I commi da 2 a 4 riguardano l'avvio delle gare d'ambito per la distribuzione del gas naturale, i cui termini sono prorogati per evitare sia l'intervento sostitutivo della regione nei confronti delle stazioni appaltanti che le penalizzazioni a carico degli enti locali che non rispettino i termini.
  Il comma 3 esclude da tali proroghe gli ambiti in cui almeno il 15 per cento dei punti di riconsegna è situato nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
  Il comma 4 precisa che il prelievo del 20 per cento delle somme spettanti agli enti locali a seguito della gara nei casi in cui gli Enti locali concedenti non abbiano rispettato i termini per la scelta della stazione appaltante (previsti dal DM 226/2011), si applica solo al superamento dei nuovi termini prorogati dall'articolo in esame.
  L'articolo 30-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modificando l'articolo 29 del decreto-legge n. 5/2012, prevede che i progetti di riconversione del comparto bieticolo saccarifero rivestano carattere strategico e costituiscano priorità a carattere nazionale; essi rientrano nell'ambito dei progetti di riconversione industriale che interessano la produzione di energia da fonti rinnovabili e sono finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse. Il Comitato interministeriale appositamente istituito è chiamato a nominare un Commissario ad acta qualora i procedimenti autorizzativi non risultino ultimati e siano decorsi infruttuosamente i termini di legge per la conclusione di tali procedimenti, nonché per dare esecuzione agli accordi per la riconversione industriale sottoscritti.
  L'articolo 30-quater, introdotto durante l'esame al Senato, include i consumatori del servizio idrico integrato tra coloro che possono beneficiare dei progetti finanziati con il fondo in cui confluiscono le sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico.
  L'articolo 30-quinquies, introdotto durante l'esame al Senato, esclude gli impianti fissi offshore da quelli la cui presenza all'interno di una Regione permette ai residenti di beneficiare della riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti (cosiddetto «bonus idrocarburi»), finanziata tramite l'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
  L'articolo 30-sexies, introdotto durante l'esame al Senato, riguarda i criteri di tracciabilità dei biocombustibili liquidi ammessi agli incentivi per la produzione elettrica rinnovabile.
  La norma modifica la tabella 3 allegata alla legge finanziaria per il 2008 (legge 244/2007), sostituendo il numero 6), riguardante l'entità della tariffa di incentivazione di biogas e biomasse.
  La modifica mira ad includere tra i prodotti che godono dell'incentivazione i bioliquidi sostenibili ottenuti da prodotti agricoli di origine comunitaria, rintracciabili ai sensi degli schemi volontari riconosciuti dalla Commissione Europea in attuazione della direttiva europea sulle fonti rinnovabili (Direttiva RED 2009/28/CE) in conformità al Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi così come previsto dal Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi (decreto ministeriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 23 gennaio 2012).
  Si segnala che durante l'esame al Senato è stato soppresso l'articolo 31 che demandava al CICR di stabilire modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari (reintroducendo, Pag. 35in sostanza, la capitalizzazione degli interessi con periodicità almeno annuale).
  L'articolo 32 reca disposizioni volte a rafforzare le esportazioni e l'internazionalizzazione delle imprese, consentendo che la garanzia dello Stato per rischi non di mercato possa operare in favore della società Sace S.p.A. relativamente ad operazioni da essa effettuate nei settori strategici ovvero in società di rilevante interesse nazionale, laddove esse possano costituire, in termini di livelli occupazionali o di fatturato, un rilancio per il sistema economico produttivo del Paese, ma che siano in grado di determinare, in capo a Sace medesima, elevati rischi di concentrazione verso controparti o paesi di destinazione.
  Tali disposizioni vengono, a tal fine, inserite quali commi aggiuntivi all'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (commi 9-bis e 9-ter), che ha recato la trasformazione della Sace in Società per azioni, che sono destinati – secondo quanto esposto nella relazione illustrativa – a garantire la continuità dell'azione di Sace anche in relazione ad operazioni che determinano elevati rischi di concentrazione e, dall'altro, quella di assicurare certezza e trasparenza al rapporto tra lo Stato e Sace S.p.A. rispetto ad attività che, riguardando rischi non di mercato, hanno una evidente funzione pubblica.
  In particolare, il comma 9-bis, introdotto dal comma 1 in esame all'articolo 6 del decreto-legge 269/2003, prevede – ai fini della concessione delle garanzie dello Stato in favore di Sace S.p.A. per rischi non di mercato rispetto ad operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana ovvero società di rilevante interesse nazionale, l'istituzione di un Fondo dotato, inizialmente, di 100 milioni di euro per l'anno 2014, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a copertura delle garanzie dello Stato concesse in favore di Sace S.p.A. Tali risorse iniziali sono acquisite a valere sull'apposito Fondo di 1 miliardo di euro – recentemente istituito con il decreto-legge n. 66 del 2014 – finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato, in particolare per favorire la cessione dei crediti di parte corrente certificati delle pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato.
  La garanzia non opera sull'intera operazione ma soltanto a copertura di eventuali perdite eccedenti le soglie (cosiddette soglie di attivazione e di disattivazione) e fino a un ammontare massimo di capacità, compatibile con i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia.
  Su istanza di Sace S.p.a., la garanzia è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto della dotazione del fondo, previo parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) – da esprimere entro 15 giorni dalla richiesta – con riferimento, tra l'altro, alla sussistenza di un elevato rischio di concentrazione e alla congruità del premio riconosciuto allo Stato.
  La definizione dell'ambito di applicazione della presente disposizione è rinviata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
  Nel corso dell'esame al Senato i termini per l'emanazione del suddetto decreto del Presidente della Repubblica sono stati fissati, dal comma 1-bis, in 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame (in luogo dei trenta giorni rispetto all'entrata in vigore del decreto, come inizialmente previsto).
  Il successivo comma 9-ter prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze stipuli con Sace S.p.A. uno schema di convenzione al fine di disciplinare lo svolgimento dell'attività assicurativa per rischi non di mercato e, in particolare, il funzionamento della garanzia di cui al comma precedente, legata ad operazioni riguardanti settori strategici.
  Nel corso dell'esame al Senato il termine per la stipula del suddetto schema di convenzione è stato fissato, dal comma 1-ter, in 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge Pag. 36in esame (in luogo dei quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della disposizione medesima, come inizialmente previsto).
  Ai fini della predisposizione dello schema di convenzione, il Ministero dell'economia e delle finanze può affidare a società di provata esperienza e capacità operativa nazionali ed estere un incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza operativa, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
  La convenzione in questione è previsto che abbia una durata di dieci anni.
  Il comma 2, come modificato dal Senato, dispone che lo schema di convenzione previsto dal nuovo comma 9-ter dell'articolo 6 del decreto-legge n. 269/2003, introdotto dal comma 1 dell'articolo in esame, sia approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame (in luogo dei sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, come inizialmente previsto).
  L'articolo 32-bis limita, al comma 1, l'esenzione IVA attualmente prevista per le prestazioni del servizio postale universale nonché per le cessioni di beni a queste accessorie effettuate da Poste italiane Spa, escludendo quelle prestazioni che, pur rientrando nel servizio postale universale, siano state, nelle loro condizioni, negoziate individualmente. In base al comma 2, sono fatti salvi i comportamenti posti in essere da Poste italiane fino all'entrata in vigore della legge di conversione.
  L'articolo 33 interviene su alcune tipologie di controllo della Corte dei conti (sia di tipo preventivo, sia di tipo successivo) con l'obiettivo di semplificare le modalità di esecuzione e, in alcuni, casi, di ridurre il numero di atti ad essi sottoposti.
  Il comma 1 interviene sulla disciplina dei controlli esterni sugli enti locali rendendo annuale (anziché semestrale) il controllo preventivo delle sezioni regionali della Corte dei conti quale verifica del funzionamento dei controlli interni onde siano rispettati le regole contabili e l'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. Del pari annuale (anziché semestrale) diviene l'obbligo (in capo al sindaco, per Comuni sopra 15.000 abitanti, o al presidente della Provincia) di trasmissione (alla volta della sezione regionale della Corte dei conti) di un referto sul sistema dei controlli interni.
  Il comma 2 apporta alcune modifiche ai controlli della Corte dei conti sulle regioni introdotti dal decreto-legge 174/2012:
  Il comma 4 amplia il novero dei comuni sottratti dal controllo delle sezioni regionali della Corte dei conti i consuntivi dei partiti politici relativi alle spese elettorali nelle elezioni per il sindaco e per il consiglio comunale innalzando la soglia demografica dei comuni esentati da 15.000 a 30.000 abitanti.
  L'articolo 33-bis, aggiunto durante l'esame parlamentare al Senato, è volto ad estendere alle società di ingegneria previste dal Codice degli appalti e costituite in forma di società di capitali, la disciplina delle società tra professionisti introdotta dal c.d. decreto Bersani (decreto-legge n. 223/2006).
  Il provvedimento novella il decreto-legge n. 223 del 2006 omettendo ogni riferimento alla legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012) che ben più recentemente ha rivisto la disciplina delle società tra professionisti, la cui evoluzione è importante per comprendere la disposizione in commento.
  Rispetto a questo quadro normativo, l'articolo 33-bis del decreto-legge, al comma 1, novella il cosiddetto decreto Bersani (decreto-legge n. 223 del 2006) nella parte in cui liberalizza le società tra professionisti che siano costituite in forma di società di persone o associazione tra professionisti.
  La disposizione approvata dal Senato estende questa liberalizzazione anche alle società di ingegneria previste dall'articolo 90, comma 2, lett. b) del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), che – diverse dalle società di professionisti costituite in forma di società di persone (articolo 90, Pag. 37comma 2, lettera a) – sono costituite in forma di società di capitali o di società cooperative e sono comunque competenti per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori pubblici.
  Il provvedimento riconduce dunque alle società tra professionisti e alla liberalizzazione del 2006 le società di ingegneria costituite in forma di società di capitali, consentendo dunque l'applicazione anche a queste società tra professionisti di una disciplina sino al 2012 (cioè fino alla legge 183/2011, che ha aperto alle società di capitali) a loro preclusa.
  Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 33-bis fa salvi tutti i contratti stipulati dalle società di professionisti cui fa riferimento il DL Bersani, e dunque anche i contratti stipulati dalle suddette società di ingegneria, a decorrere dall'11 agosto 1997. Si tratta della data di entrata in vigore della legge n. 266 del 1997, che ha abrogato il divieto per i professionisti di ricorrere alla forma societaria per fornire i propri servizi.
  Il comma 1 dell'articolo 34 abroga a decorre dal 1 gennaio 2015 una serie di disposizioni concernenti la determinazione di alcune tariffe energetiche.
  Si tratta dell'abrogazione:
   del comma 6 dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, secondo cui i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione della Rete interna di utenza si applicano esclusivamente all'energia elettrica prelevata nei punti di connessione;
   del primo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 che pone a capo dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas la potestà di emanare atti regolatori affinché la regolazione dell'accesso al sistema elettrico sia effettuata in modo tale che i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione siano applicati esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione;
   dell'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, recante norme per la gestione del sistema di incentivazione da fonte fotovoltaica;
   dei commi da 1 a 6 dell'articolo 21 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, recante norme per la gestione del sistema di incentivazione da fonte rinnovabile non fotovoltaica;
   del secondo periodo del comma 5-sexies dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 secondo cui gli oneri gestionali degli incentivi in materia di biocarburanti sono posti a carico dei soggetti obbligati e con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ne è determinata l'entità in funzione delle Giga-calorie di biocarburante da immettere in consumo e le relative modalità di versamento al Gestore dei servizi energetici S.p.A.;
   del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 dicembre 2013, recante oneri gestionali e relative modalità di versamento al Gestore dei servizi energetici S.p.A. per l'effettuazione delle competenze operative e gestionali in materia di biocarburanti, ai sensi dell'articolo 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
   dell'articolo 17 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, recante corrispettivo per la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività connesse all'incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni.

  Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate dai volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano (CAI), che siano lavoratori autonomi, all'ufficio provinciale del lavoro ai fini del riconoscimento dell'indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono Pag. 38astenuti dal lavoro per le operazioni di soccorso alpino e speleologico o per le relative esercitazioni, nonché per il giorno successivo ad operazioni di soccorso che si siano protratte per più di otto ore, ovvero oltre le ore 24.
  Il comma 2, infine, contiene una clausola di invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato per gli articoli da 23 a 30 stabilendo al contempo che le Amministrazioni interessate provvedono ad eventuali nuovi o maggiori oneri con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  Patrizia TERZONI (M5S) stigmatizza il carattere eterogeneo del provvedimento d'urgenza in esame, sul quale peraltro non è stato consentito al Senato alcun confronto e analogamente intende farsi alla Camera. Esprime infine perplessità sull'inserimento nel decreto legge delle disposizioni concernenti l'Ilva.

  Davide CRIPPA (M5S) chiede se sia possibile avere dalla presidenza alcuni chiarimenti sul piano strettamente procedurale. In particolare vorrebbe sapere se la Commissione Bilancio, competente in sede consultiva sul provvedimento in esame, avrà modo di esprimere il proprio parere alle Commissioni riunite ovvero se, dati i tempi estremamente ristretti, dovrà esprimere il proprio parere direttamente in Assemblea.
  Al riguardo ritiene infatti che il parere della Commissione Bilancio sia assai rilevante in relazione ad alcune proposte emendative introdotte al Senato (ad esempio il nuovo articolo 26).
  Sottolinea altresì come sussistano notevoli profili di criticità circa l'ammissibilità di alcune norme introdotte durante l'esame al Senato; esprime in proposito molti dubbi circa l'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo introdotto in materia di condhotel nonché sulle disposizioni del recente decreto-legge sull'Ilva inserite nel corpo del provvedimento in esame.
  Ritiene infatti che sui criteri di ammissibilità degli emendamenti debbano esserci regole condivise nei due rami del Parlamento al fine di evitare disparità di trattamento procedurale di medesime fattispecie.

  Ermete REALACCI, presidente, esprime condivisione sulle osservazioni svolte dai colleghi, in particolare relativamente alla eterogeneità del provvedimento in esame e ai criteri di ammissibilità seguiti nell'altro ramo del Parlamento; per quanto concerne il parere della V Commissione, fa presente che sarà cura delle presidenze cercare di acquisirlo già nel corso dell'esame in Commissione, ma si dovrà ovviamente tenere conto degli impegni della Commissione bilancio. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame.

  La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 29 luglio 2014.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.15 e dalle 20 alle 20.25.

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