CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 luglio 2014
280.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 29 luglio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 13.35.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito.
C. 2419 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Sara MORETTO (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2419, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito.
  Segnala innanzitutto come il Protocollo aggiuntivo, firmato il 3 aprile 2012, sia rivolto principalmente a emendare l'articolo 26 della vigente Convenzione tra Italia e Corea del Sud contro le doppie imposizioni, firmata nel 1989 e ratificata dall'Italia con la legge n. 199 del 1992.
  Osserva, in particolare, come le innovazioni apportate dal Protocollo, che risultano analoghe ad altri protocolli in materia esaminati in sede consultiva dalla Commissione, tra i quali, da ultimo, il Protocollo di modifica alla Convenzione tra l'Italia e Messico, mirino essenzialmente ad adeguare il testo della Convenzione in vigore ai più avanzati standard definiti dall'OCSE in materia di cooperazione amministrativa per una più efficace lotta all'evasione fiscale, soprattutto attraverso il superamento del segreto bancario.
  Al riguardo segnala come la relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato al Senato affermi che le modifiche introdotte all'articolo 26 della Convenzione italo-coreana del 1989 consentiranno una più efficace azione anti elusiva e anti evasione, con prevedibili positivi effetti di gettito, peraltro al momento non quantificabili nella loro entità.
  In tale ambito rileva come le modifiche apportate consentiranno di attenuare i rischi di applicazioni distorte e elusive delle norme convenzionali in materia di doppie imposizioni, rafforzando lo scambio di informazioni tra le amministrazioni finanziarie in termini che potranno risultare utili anche a contrastare eventuali forme di triangolazioni con entità situate fiscalmente in Paesi terzi a regime tributario privilegiato o che non assicurino in materia un adeguato scambio di informazioni.
  Per quanto concerne il contenuto del Protocollo, il quale si compone di sei articoli, l'articolo I sostituisce il paragrafo 3, lettera b), dell'articolo 2 Convenzione del 1989, recante l'elencazione delle imposte cui si applica la Convenzione stessa, al fine di adeguarla alle modifiche intervenute nell'ordinamento tributario italiano. In particolare, la nuova formulazione fa riferimento all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle società (laddove ora la Convenzione si riferisce all'imposta sul reddito delle persone giuridiche) e all'imposta regionale sulle attività produttive (laddove ora la Convenzione si riferisce all'imposta locale sui redditi), anche se riscosse mediante ritenuta alla fonte.
  L'articolo II modifica il paragrafo 1 dell'articolo 3 della Convenzione del 1989, recante le definizioni dei principali termini utilizzati nella Convenzione stessa.
  In particolare, evidenzia come il comma 1 rechi la definizione della Repubblica di Corea e della Repubblica italiana, anche sotto il profilo territoriale facendo riferimento, per quanto riguarda il territorio della Corea, anche al mare territoriale e specificando che le zone adiacenti al mare territoriale si intendono come quell'area all'interno della quale la Repubblica di Corea esercita diritti sovrani o giurisdizione. Con riferimento invece all'Italia viene precisata ulteriormente la nozione di zona situata al di fuori del mare territoriale. In tale ambito, nel confermare che tale zona è quella nella quale l'Italia esercita i diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse del fondo e del sottosuolo marini, viene inserito anche il riferimento all'esplorazione e allo sfruttamento delle acque sovrastanti. Il comma 2 tiene conto, per l'Italia, della nuova denominazione del Ministero dell'economia e delle finanze, laddove nel testo originario della Convenzione veniva fatto riferimento al Ministero delle finanze, nonché, per la Corea, della nuova denominazione del Ministro per le Pag. 128Strategie e le Finanze, delle finanze, laddove nel testo originario della Convenzione si fa riferimento al Ministero delle finanze.
  Passando a illustrare l'articolo III, rileva come esso modifichi l'articolo 23 della Convenzione del 1989, relativamente al metodo per evitare la doppia imposizione. Il comma 1 sostituisce il paragrafo 2 dell'articolo 23. In particolare, nel confermare il meccanismo in base al quale l'Italia può includere nella base imponibile delle imposte sul reddito anche gli elementi di reddito imponibili in Corea, la modifica riguarda il fatto che l'Italia deve detrarre (e non dedurre, come previsto dalla formulazione attuale della disposizione) l'imposta sui redditi pagata in Corea, fermo restando che tale detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito, nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
  A tale proposito specifica, inoltre, che l'imposta pagata in Corea per la quale spetta la detrazione è la quota corrispondente alla parte di reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo. Il comma 2 sopprime invece il paragrafo 4 del predetto articolo 23, il quale prevede che, quando l'imposta sui dividendi, interessi o canoni provenienti da uno Stato contraente non è prelevata o è ridotta ai sensi della legislazione di tale Stato, l'imposta non prelevata o ridotta si considera pagata per un ammontare pari:
   a) al 7,50 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi;
   b) al 7,50 per cento dell'ammontare lordo degli interessi;
   c) al 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni (intesi come compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore, nonché di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti).

  Attraverso tale soppressione viene eliminato il riconoscimento di crediti d'imposta nello Stato di residenza anche per imposte non pagate nello Stato di effettiva produzione del reddito, con effetti peraltro neutri sulla finanza pubblica, in quanto (secondo la relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato al Senato) la norma soppressa aveva già esaurito la propria efficacia.
  Per quanto riguarda il contenuto dell’’articolo IV, evidenzia come esso sostituisca integralmente l'articolo 26 della vigente Convenzione italo-coreana, il quale riguarda lo scambio di informazioni. Ai sensi del paragrafo 1 del nuovo articolo 26 le competenti autorità dei due Stati si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti all'applicazione della Convenzione del 1989 – ovvero all'applicazione di proprie leggi interne relative ad imposte di qualsiasi genere e denominazione, prelevate per conto degli Stati contraenti, oppure di loro suddivisioni politiche o amministrative o enti locali – ma ciò solo nella misura in cui la tassazione prevista da tali leggi non contrasti con la Convenzione del 1989.
  Rispetto alla vigente formulazione del paragrafo 1 dell'articolo 26, sottolinea quindi come le principali modifiche riguardino:
   il fatto che lo scambio riguarda informazioni verosimilmente pertinenti all'applicazione della Convenzione del 1989 (e non come, ora, solo le informazioni necessarie all'applicazione della stessa);
   il fatto che si estende lo scambio di informazioni a tutte le imposte (e non solo a quelle previste dalla Convenzione), anche se prelevate per conto di suddivisioni politiche o amministrative degli Stati contraenti o di loro enti locali.

  La disposizione precisa inoltre che tale scambio di informazioni non viene limitato dagli articoli 1 e 2 della Convenzione del 1989 (la vigente formulazione richiama solo l'articolo 1), i quali, rispettivamente, delimitano il campo di applicazione della Convenzione ai residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, e indicano le Pag. 129imposte considerate ai fini della Convenzione medesima.
  Con riferimento al paragrafo 2, rileva come esso sia sostanzialmente corrispondente al terzo, quarto e quinto periodo del paragrafo 1 del vigente articolo 26 e preveda che le informazioni scambiate tra i due Stati vengono tenute segrete, in analogia alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna dello Stato che le ha ricevute, e che esse sono comunicate soltanto a persone o autorità (compresa l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) investite del compito di accertare o riscuotere le imposte, ovvero di seguire procedimenti ad esse relativi, nonché i relativi ricorsi, ovvero ancora di esercitare controlli su tutte le attività appena illustrate. In tale ambito è previsto che le persone o autorità alle quali sono comunicate le informazioni le utilizzeranno soltanto per i predetti fini, restando comunque inteso che potranno servirsi di esse nel corso di udienze pubbliche o di giudizi.
  Il paragrafo 3, sostanzialmente corrispondente al paragrafo 2 del vigente articolo 26, contiene una clausola di salvaguardia in base alla quale le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non fanno sorgere in capo ai due Stati contraenti alcun obbligo di:
   adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla legislazione o prassi amministrativa propria o dell'altro Stato contraente;
   fornire informazioni non ottenibili in base alla propria legislazione o prassi amministrativa, o alla legislazione o prassi amministrativa dell'altro Stato contraente;
   fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o relativi a un processo commerciale, ovvero tali che la loro comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

  Rispetto alla vigente formulazione dell'articolo 26 fa inoltre presente che sono introdotti i paragrafi 4 e 5, i quali costituiscono l'aspetto più importante del Protocollo di modifica della Convenzione.
  Al riguardo segnala come, ai sensi del paragrafo 4, ciascuno dei due Stati contraenti utilizzerà i propri poteri per raccogliere le informazioni richieste anche qualora esse non siano rilevanti per i propri fini fiscali interni. Inoltre si specifica che le limitazioni allo scambio di informazioni indicate dal paragrafo 3 del nuovo articolo 26 non possono interpretarsi nel senso di permettere a uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso Stato non nutre al riguardo un interesse ai propri fini fiscali. Il paragrafo 5 esclude che i due Stati contraenti possano rifiutare di fornire informazioni solo perché esse sono relative a una banca, a un'istituzione finanziaria, a un mandatario o a un agente o fiduciario.
  Osserva come, in base all'articolo V, viene aggiunto un nuovo paragrafo nel Protocollo alla Convenzione, al fine di prevedere la possibilità che le Autorità competenti degli Stati contraenti stipulino un accordo per la migliore attuazione della cooperazione amministrativa di cui all'articolo 26 della Convenzione, in mancanza del quale tuttavia ciascuno dei due Stati rimane vincolato ai propri impegni.
  L'articolo VI prevede la ratifica del Protocollo in conformità alle procedure vigenti in Corea e in Italia. Inoltre si prevede che il Protocollo entri in vigore alla data di ricevimento dell'ultima delle relative notifiche e che le sue disposizioni si applicano in entrambi gli Stati contraenti.
  Propone pertanto fin d'ora di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di domani, nel corso della quale si procederà alla votazione della proposta di parere formulata dal relatore.

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Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013.
C. 2541 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014.
C. 2542 Governo.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza).
(Relazioni alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 24 luglio scorso.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che nel corso della precedente seduta il relatore aveva illustrato il contenuto dei provvedimenti.

  Paolo PETRINI (PD), relatore, richiamando le considerazioni già espresse in occasione dell'illustrazione dei provvedimenti, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 2541, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013, ed una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 2542, recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014 (vedi allegati 1 e 2).
  Chiede quindi se sia possibile procedere alla votazione delle proposte di relazione fin dalla seduta odierna.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) segnala l'esigenza di poter approfondire il contenuto dei provvedimenti in esame, rinviando pertanto ad altra seduta la votazione delle proposte di relazione formulate dal relatore.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, alla luce della richiesta avanzata dal deputato Villarosa, rinvia, nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame congiunto ad una seduta da convocare per domani, nel corso della quale si procederà alla votazione delle proposte di parere formulate dal relatore.

  La seduta termina alle 13.55.

RISOLUZIONI

  Martedì 29 luglio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 13.55.

7-00378 Paglia: Iniziative a sostegno degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti e rivendite di generi di monopolio in relazione all'obbligo di accettare pagamenti per l'acquisto di beni e servizi attraverso carte di debito.
(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00070).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 24 luglio scorso.

  Giovanni PAGLIA (SEL), a seguito dell'interlocuzione svolta con il Sottosegretario Zanetti, rileva di aver riformulato la propria risoluzione (vedi allegato 3). Sottolinea come il nuovo testo dell'atto di indirizzo, modificato su richiesta del Governo, risulti comunque positivo, in quanto affronta gli aspetti essenziali della tematica oggetto della risoluzione. Ringrazia quindi il rappresentante del Governo per il contributo fornito, nonché tutti i gruppi che hanno ritenuto di sottoscrivere, o comunque di appoggiare, l'atto di indirizzo.

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  Gian Mario FRAGOMELI (PD) dichiara di sottoscrivere la risoluzione in discussione, come riformulata.

  La Commissione approva la risoluzione, come riformulata, che assume il n. 8-00070.

  La seduta termina alle 14.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 29 luglio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali.
Atto n. 99.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 10 luglio scorso.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, facendo seguito al dibattito in merito svoltosi nel corso dell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, avverte che l'ipotesi, prospettata in quella sede, di procedere all'audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, ai fini dell'esame dello schema di decreto legislativo in materia di semplificazioni fiscali e dello schema di decreto legislativo relativo alle commissioni censuarie, non è praticabile. Tuttavia, a seguito dei contatti informali già avvenuti con lo stesso direttore dell'Agenzia, rileva come la predetta audizione potrà svolgersi presso la Commissione Finanze nella giornata di martedì 5 agosto prossimo.
  In tale contesto ribadisce come rimanga confermata l'intenzione di procedere nell'esame dei predetti schemi di decreto legislativo di conserva con il Senato, sia per quanto riguarda la tempistica, sia per quanto riguarda il contenuto dei pareri che saranno approvati sui due atti del Governo. A questo proposito considera possibile che l'esame su di essi si concluda entro la prossima settimana.
  Passando quindi ad alcuni aspetti di merito, ritiene che occorra valutare attentamente le norme, recate negli articoli da 1 a 6 dello schema di decreto, concernenti la dichiarazione dei redditi precompilata.

  Marco CAUSI (PD), con riferimento al prosieguo dell'esame dei due decreti attuativi della legge delega per la riforma del fisco, l'uno recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali e l'altro recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie, rileva come sia opportuno definire previamente il metodo con il quale la Commissione intende procedere.
  Al riguardo ritiene, che per ciascuno degli schemi di decreto, la maggioranza debba assumersi la responsabilità di predisporre per tempo, attraverso il relatore, una proposta di parere da sottoporre alle altre forze politiche, per consentire in particolare ai gruppi di opposizione di valutare se convergere sulla proposta di parere del relatore, se presentare proposte alternative di parere o se presentare emendamenti alla proposta di parere del relatore. Ritiene, infatti, che tale metodo di lavoro possa risultare proficuo e condurre all'espressione di pareri largamente condivisi.
  Preannuncia quindi che, per quanto riguarda lo schema di decreto legislativo relativo alle semplificazioni fiscali, il relatore potrebbe predisporre una proposta di parere da sottoporre alla Commissione già nella giornata di domani, mentre, per quel che riguarda il provvedimento relativo alle commissioni censuarie, sarà con tutta probabilità necessario disporre di un periodo di tempo più ampio per la predisposizione della proposta di parere.

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  Daniele PESCO (M5S), con riferimento alla questione di metodo posta dal deputato Causi, considera necessario procedere ad un esame analitico di ciascun articolo recato dai predetti schemi di decreto legislativo, sottolineando come tale esame debba svolgersi attraverso un dibattito aperto a tutti nell'ambito della Commissione e non limitatamente ad una proposta di parere già preconfezionata dalla maggioranza.

  Giovanni PAGLIA (SEL) concorda con la proposta del deputato Causi che la Commissione prosegua i propri lavori per l'espressione dei pareri al Governo lavorando sulla base di proposte di parere previamente formulate dai relatori.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ritiene che la proposta del deputato Causi potrebbe essere accolta, ma soltanto ove prevedesse che la redazione delle proposte di parere sia preceduta da un'adeguata discussione sul merito dei provvedimenti in esame.
  Con riferimento ai tempi per l'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo in materia di semplificazioni fiscali, ricorda inoltre che la Commissione è in attesa di un contributo scritto da parte della Guardia di finanza, in merito, in particolare, a taluni aspetti problematici connessi alle disposizioni contenute negli articoli 20 e 21 dello schema di decreto.

  Girolamo PISANO (M5S) ricorda come, negli anni scorsi, sia stato elaborato uno studio statistico volto a misurare il grado di recepimento delle considerazioni e osservazioni contenute nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari sugli atti del Governo, dal quale emerge come il grado di recepimento dei predetti pareri sia strettamente legato al maggiore o minore dettaglio dei pareri espressi, risultando che, a fronte di pareri dettagliati, articolati e condivisi da larga parte delle forze politiche, il recepimento delle osservazioni poste da parte del Governo abbia raggiunto una percentuale di circa il 98 per cento.
  Nel rilevare come certamente tale puntuale metodo di lavoro richieda tempi ampi, ritiene che l'attuazione della delega per la riforma del fisco costituisca un'occasione politica di grande rilevanza per tutti i gruppi, prospettando pertanto la possibilità che la Commissione eserciti, ove necessario, la facoltà, prevista dalla legge di delega, di prorogare il termine per l'espressione del parere parlamentare di 20 giorni.

  Ernesto CARBONE (PD), relatore, con riferimento alle considerazioni svolte dai deputati del MoVimento 5 Stelle circa l'esigenza di seguire un metodo di lavoro che coinvolga maggiormente le forze di opposizione fin dalla fase precedente alla stesura della proposta di parere del relatore, ritiene che essa sia condivisibile e che possa realizzarsi attraverso un confronto, da svolgersi anche in via informale, rispetto al quale si dichiara, come relatore, disponibile fin da subito.

  Marco CAUSI (PD) valuta con favore la disponibilità espressa del relatore, Carbone, ad adottare un metodo di lavoro che si sviluppi attraverso la disamina, anche in sede informale, di ciascuno degli articoli contenuti nello schema di decreto legislativo.
  Ricorda, tuttavia, che la Commissione ha già svolto diverse sedute di esame dello schema di decreto legislativo e ribadisce la propria convinzione circa l'opportunità che il relatore, a questo punto dell'esame, proceda a predisporre una proposta di parere, la quale costituirà una base di discussione da approfondire e migliorare con il contributo di tutte le forze politiche.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ritiene che non sussista alcuna contraddizione tra le posizioni finora espressa dai deputati intervenuti nel dibattito. Ricorda come sulla legge di delega per la riforma del sistema fiscale si sia registrato un consenso pressoché unanime, grazie alla collaborazione fornita da tutti i gruppi alla Pag. 133redazione del provvedimento. In tale contesto reputa che le esigenze segnalate dai gruppi di maggioranza e dai gruppi di opposizione siano tra loro compatibili, considerando opportuno assumere come base di lavoro la proposta di parere che sarà formulata dal relatore e realizzando al tempo stesso il più ampio dibattito e la massima condivisione circa i contenuti del parere che sarà espresso. In tale prospettiva i gruppi di opposizione potranno naturalmente valutare quali siano gli aspetti sui quali ritengano di convergere con la posizione della maggioranza e quali siano, invece, i temi sui quali formulare proposte differenti.
  Rileva, in ogni caso, come la conclusione dell'esame sul provvedimento dovrà aver luogo dopo aver svolto l'audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate.

  Girolamo PISANO (M5S) considera importante che anche i gruppi di opposizione abbiano la possibilità di sviluppare un'interlocuzione con il Governo sulle questioni affrontate dal provvedimento.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ritiene che l'esigenza posta dal deputato Pisano sia pienamente comprensibile, ma possa essere realizzata attraverso il confronto tra i gruppi sulla proposta di parere che sarà formulata dal relatore.

  Marco CAUSI (PD) ribadisce come la presentazione della proposta di parere del relatore consentirà a tutti i gruppi di confrontarsi in termini puntuali sul merito delle diverse questioni in discussione, sia in termini formali, sia in modo informale.

  Daniele PESCO (M5S), con specifico riferimento a talune disposizioni recate dallo schema di decreto legislativo, osserva come l'articolo 29, il quale novella l'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, modifichi il regime della detrazione IVA spettante alle imprese che svolgono attività di intrattenimento, in particolare aumentando al 50 per cento (in luogo di un decimo di detto importo, ovvero al 5 per cento) la detrazione forfettaria per le operazioni di sponsorizzazione, che viene così adeguata a quella relativa alle operazioni di pubblicità. A tale proposito, chiede quale sia la ratio a sostegno di tale intervento normativo, che va esclusivamente a favore di un delimitato numero di società, tra le quali cita le case da gioco e le società calcistiche, le quali effettuano prestazioni di sponsorizzazione.
  Passando ad altri articoli del provvedimento, dichiara che il suo gruppo ritiene condivisibili le disposizioni contenute negli articoli da 30 a 33.
  Per quanto riguarda invece l'articolo 34, il quale dovrebbe rendere operativa la normativa introdotta dal decreto-legge n. 145 del 2013 in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici (APE), evidenzia come esso stabilisca soltanto le modalità per la presentazione dell'attestato di prestazione energetica effettuata dopo il pagamento della sanzione per il caso di omessa dichiarazione o allegazione, mentre non specifica con quali modalità dovranno essere effettuati i controlli relativi alla presentazione dell'attestato.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) con riferimento all'articolo 20 dello schema di decreto, rileva come esso modifichi la disciplina relativa alla comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati delle lettere di intento in materia di IVA, disciplinata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 746 del 1983.
  Al riguardo rammenta che, secondo la disciplina vigente, per acquistare senza pagamento dell'IVA, i cosiddetti «esportatori abituali» devono presentare ai loro fornitori una dichiarazione d'intento, e i fornitori, a loro volta, comunicano i dati della dichiarazione entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta.
  In tale contesto normativo osserva come, a suo avviso, la modifica introdotta dallo schema di decreto non raggiunga pienamente il suo obiettivo, attuando una Pag. 134semplificazione solo parziale a favore dei soggetti fornitori, posto che viene eliminato l'obbligo, attualmente a loro carico, di comunicare i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute, trasferendo tale adempimento in capo all'esportatore, ma si mantiene comunque l'obbligo di verificare per via telematica l'avvenuta effettuazione di tale comunicazione da parte dell'esportatore. Rileva inoltre come ciò comporti il rischio di vedere escluso dagli accertamenti tributari e dai conseguenti procedimenti giudiziari che sorgono, a carico degli esportatori, per il mancato versamento di IVA, i soggetti fornitori, con grave danno per l'accertamento dei suddetti reati.
  Evidenzia quindi come, anziché una semplificazione fiscale, l'articolo 20 rischi di facilitare fenomeni di evasione dell'IVA.
  Chiede inoltre quale sia la ratio dell'articolo 21 dello schema di decreto, il quale modifica la cadenza delle comunicazioni all'Agenzia delle entrate relative alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi realizzate nei confronti di operatori economici aventi sede in Paesi cosiddetti black list, disponendo che tale comunicazione sia effettuata annualmente, nonché innalzando la soglia di valore delle operazioni da comunicare, portandola da 500 a 10.000 euro. Ritiene, infatti, incomprensibile il motivo per cui il Governo intenda favorire operazioni che hanno luogo nei confronti di società aventi sede in Paesi a fiscalità privilegiata.

  Carla RUOCCO (M5S), con riferimento agli articoli da 1 a 7 del provvedimento, con i quali viene introdotta, in via sperimentale, a partire dall'anno 2015 per i redditi prodotti nel 2014, la dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate, esprime perplessità sugli effetti di tali previsioni.
  Nel rilevare, infatti, come la tipologia di soggetti cui tale novità normativa si rivolge, tra i quali cita i pensionati, spesso non abbiano dimestichezza con gli strumenti informatici, osserva come tale nuova modalità per la presentazione della dichiarazione dei redditi si potrebbe tradurre in un'ulteriore aggravio economico a loro carico, costringendoli a rivolgersi a dei professionisti del settore.
  Più in generale, segnala come il complesso della disciplina introdotta sembri voler indurre impropriamente il contribuente ad accettare i dati indicati dall'Agenzia delle entrate nella dichiarazione dei redditi precompilata, posto che l'articolo 5 esclude il controllo a carico del contribuente per i dati forniti dai sostituti d'imposta e per gli oneri detraibili comunicati dai soggetti terzi qualora la dichiarazione precompilata sia presentata dal contribuente senza modifiche.
  Con riferimento all'articolo 6, il quale disciplina il caso in cui il modello 730 cui è stato apposto il visto di conformità risulti infedele, prevedendo che la richiesta di pagamento dell'imposta e delle sanzioni non sia effettuata nei confronti dei contribuenti ma sia indirizzata al CAF o al professionista che ha prestato l'assistenza fiscale, osserva che tale aumento di responsabilità comporterà un forte aumento delle tariffe per le assicurazioni professionali a carico dei predetti intermediari, e che, inevitabilmente, i soggetti che effettuano la consulenza fiscale scaricheranno tale onere sui contribuenti. Ritiene quindi si tratti di una misura che si tradurrà in un aggravio, anziché di una semplificazione a vantaggio dei cittadini.
  Sottolinea quindi come tali inconvenienti potrebbero essere evitati prevedendo una più graduale introduzione del modello di dichiarazione precompilata, così da consentire ai contribuenti di acquisire dimestichezza con tale strumento, e prevedendo inoltre che, anche qualora essi apportino modifiche ai dati contenuti nelle dichiarazioni precompilate, non siano per ciò stesso passibili di controlli da parte dell'Agenzia delle entrate.

  Girolamo PISANO (M5S), alla luce delle dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio sulla tematica nel pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, ritiene opportuno affrontare specificamente in questa sede tale questione, richiamando Pag. 135in proposito un emendamento a sua firma con il quale si prevedeva la possibilità, per le imprese interessate, di trasmettere l'elenco dei crediti da loro vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ritiene, infatti, che, l'introduzione, almeno per un anno, di tale possibilità, non costituirebbe un appesantimento per tali soggetti, ma rappresenterebbe, al contrario, uno strumento molto utile per controllare la veridicità e correttezza dell'elenco dei debiti della PA redatto dalle stesse pubbliche amministrazioni, al fine di riscontrare eventuali errori e inadempienze da parte delle amministrazioni stesse.
  Con riferimento specifico all'articolo 16 dello schema di decreto, il quale prevede che le somme rimborsate ai contribuenti sulla base dei prospetti delle liquidazioni delle dichiarazioni dei redditi trasmessi dai CAF e dai professionisti abilitati, nonché i compensi corrisposti ai medesimi sostituiti d'imposta per la prestazione di assistenza fiscale, sono compensate dagli stessi sostituti di imposta esclusivamente attraverso il modello F24, sopprimendo invece il meccanismo di compensazione interna delle ritenute attualmente previsto, rileva come tale modifica presenti diversi elementi di criticità. Infatti, il ricorso allo strumento del modello F24 potrebbe generare complicazioni burocratiche, oltre a determinare il rischio di applicazione di sanzioni, nel caso in cui non si rispettino i termini di scadenza previsti per i versamenti effettuati attraverso il modello F24. Ritiene pertanto opportuno valutare attentamente tali previsioni, al fine di evitare problemi applicativi.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

Schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie.
Atto n. 100.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 23 luglio scorso.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ritiene che nel parere della Commissione occorra segnalare al Governo l'esigenza di modificare le previsioni relative alla partecipazione nelle commissioni censuarie delle associazioni di categoria del settore immobiliare, in modo da rispettare i criteri di delega dettati in materia dalla legge n. 23 del 2014.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, nel condividere le considerazioni espresse dal deputato Causi, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo relativo alle semplificazioni fiscali, circa le modalità di esame degli schemi di decreto legislativo predisposti ai sensi della delega per la riforma del sistema fiscale, sottolinea come, anche per quanto riguarda lo schema di decreto legislativo relativo alla composizione, alle attribuzioni e al funzionamento delle commissioni censuarie, la maggioranza ritenga necessario svolgere una fase di confronto con il Governo, prima di formalizzare una proposta di parere. In tale contesto sottolinea peraltro la piena disponibilità al confronto con tutte le forze politiche circa i contenuti della proposta di parere.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

  La seduta termina alle 14.35.

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