CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 luglio 2014
277.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 8

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 23 luglio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.
Testo unificato C. 101 Binetti ed abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Fabrizia GIULIANI (PD), relatore, illustra il testo in esame che si compone di diciannove articoli.
  L'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità del provvedimento contenente norme in materia di gioco d'azzardo finalizzate essenzialmente alla prevenzione cura e riabilitazione dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico e dei loro familiari e, più in generale, alla protezione dei minori e dei soggetti vulnerabili.
  Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, si segnala, in primo luogo, l'articolo 6, che pone il divieto di introdurre nuovi apparecchi e piattaforme online per il gioco d'azzardo a valere sulle concessioni già in essere e di nuove tipologie di giochi di azzardo per un periodo di almeno cinque anni. Pag. 9
  Si rileva l'assenza di un'apposita sanzione che renda cogente il divieto.
  All'articolo 9 si estende ai soggetti affetti da dipendenza da gioco d'azzardo patologico l'applicabilità dell'istituto dell'amministratore di sostegno, disciplinato dal Codice civile.
  L'articolo 10 reca «Misure di contrasto e azioni positive per la tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili».
  Il comma 1 prevede un inasprimento delle sanzioni pecuniarie amministrative per Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto.
  Il comma 3 dispone che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, adotti un decreto per rendere obbligatoria l'introduzione di meccanismi idonei a bloccare in modo automatico l'accesso dei minori ai giochi, mediante l'inserimento, nei software degli apparecchi da intrattenimento, dei videogiochi e dei giochi online, di appositi sistemi di filtro.
  Il comma 9 prevede la sanzione pecuniaria amministrativa per chiunque installi in locali aperti al pubblico apparecchi o videoterminali di gioco non conformi ai criteri di cui al comma 3. L'importo della sanzione è aumentato in caso di recidiva.
  L'articolo 12 pone il divieto di propaganda pubblicitaria diretta e indiretta del gioco d'azzardo sul territorio nazionale, stabilendo, in caso di trasgressione, la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro.
  La forbice della sanzione può apparire piuttosto ampia e, proprio in considerazione della sua ampiezza, può lasciare un margine di discrezionalità forse eccessivo nell'applicazione della sanzione.
  Appare, quindi, opportuno che la Commissione di merito preveda una sanzione pecuniaria in misura fissa ovvero rimoduli la predetta forbice, eventualmente riducendola, in considerazione del principio di proporzionalità e del grado di intensità e offensività delle attività di propaganda, ove si ritenga che queste in concreto possano manifestarsi con forme e modalità molto variabili.
  I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati al finanziamento del Fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del gioco d'azzardo patologico presso il Ministero della salute, istituito all'articolo 16 del provvedimento in esame.
  L'articolo 18 assicura ai familiari di soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico l'accesso al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge n. 108 del 1996.
  Per quanto di competenza della Commissione Giustizia propone, quindi, di esprimere parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).
  La proposta di parere è articolata in termini sostanzialmente positivi, fatte salve due osservazioni.
  La prima riguarda l'articolo 6, che pone il divieto di introdurre nuovi apparecchi e piattaforme online per il gioco d'azzardo a valere sulle concessioni già in essere e di nuove tipologie di giochi d'azzardo, per un periodo di cinque anni. Al proposito si osserva che non è prevista una sanzione amministrativa della quale si chiede, alla Commissione di merito, di valutarne l'opportunità d'introduzione, ai fini dell'effettività del divieto.
  La seconda osservazione è riferita all'articolo 12 che pone il divieto di propaganda pubblicitaria diretta e indiretta del gioco d'azzardo sul territorio nazionale stabilendo, in caso di trasgressione, una sanzione amministrativa pecuniaria, variabile da 100.000 a 500.000 euro. Si ritiene opportuno segnalare che il margine di oscillazione della sanzione prevista, risulta troppo ampio, determinando un margine di discrezionalità eccessivo in sede di applicazione. Si ritiene, pertanto, di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa ovvero di rimodulare il minimo ed il Pag. 10massimo previsti, in ragione del principio di proporzionalità, nonché della gravità ed offensività delle condotte di propaganda pubblicitaria.
  Pertanto propone di esprimere un parere favorevole con le due osservazioni pocanzi esplicitate.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore (vedi allegato).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità, fatto a Roma il 29 febbraio 2012.
C. 2271 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Sofia AMODDIO (PD), relatore, illustra il disegno di legge di ratifica n. 2271 recante l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità, fatto a Roma il 29 febbraio 2012, ed approvato dal Senato il 2 aprile 2014 (A.S. n. 1166).
  L'Accordo, che non avrà effetto sulle procedure internazionali di assistenza giudiziaria ed estradizione, si compone di 14 articoli ed è volto allo stabilimento di una collaborazione finalizzata alla prevenzione ed al contrasto di reati quali (articolo 2): Crimine organizzato transnazionale, inclusi la criminalità informatica e il traffico illecito di beni culturali; Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori utilizzati per la loro preparazione; Immigrazione irregolare e tratta di persone in tutte le sue forme, con particolare riferimento allo sfruttamento, anche sessuale, di donne e minori; Frode o falsificazione o contraffazione di documenti; Traffico illecito di armi, munizioni; esplosivi, sostanze tossiche e radioattive; Riciclaggio, reati economici e finanziari.
  Le modalità di attuazione della cooperazione (articolo 3), prevedono: lo scambio di informazioni, anche di natura operativa; sui fenomeni e sulle organizzazioni criminali; sui reati commessi o pianificati e sulle misure di prevenzione necessarie; sui gruppi terroristici operanti nei rispettivi territori; sulle sostanze stupefacenti (metodi di fabbricazione e produzione, canali usati dai trafficanti e modalità di occultamento); sull'identificazione e localizzazione delle persone e dei beni riferibili a reati contemplati nell'accordo; in materia di sicurezza dei trasporti e di immigrazione irregolare ed illegale; l'assistenza in materia di formazione e miglioramento delle capacità degli operatori ed invio di esperti finalizzato a promuovere lo svolgimento di operazioni congiunte.
  Per migliorare le metodologie di comunicazione tra gli operatori, le Parti possono adottare un collegamento tra «punti di contatto nazionali» che per l'Italia sono costituiti dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale della Polizia Criminale, Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (articolo 3 comma 3).
  La riservatezza appare salvaguardata dall'articolo 4 concernente i limiti relativi all'utilizzo delle informazioni e dei documenti.
  In particolare l'articolo 4 prevede che le informazioni ed i dati personali trasmessi nell'ambito di operatività dell'Accordo, dovranno essere utilizzati esclusivamente per le gli scopi da esso previsti; che le informazioni di carattere sensibile scambiate tra le Parti, siano soggette agli stessi standard di protezione applicati ai dati nazionali, conformemente al diritto interno delle Parti applicabile in materia; che i dati forniti ai sensi dell'Accordo non siano comunicati ad alcuno Stato terzo, organismo internazionale o soggetto privato, senza il consenso della Parte che ha fornito i dati e senza le appropriate garanzie.Pag. 11
  Le informazioni potranno essere negate, qualora ciascuna Parte Contraente ritenga che le medesime possano compromettere la sovranità o la sicurezza del Paese od altri interessi nazionali di primaria importanza, o siano in contrasto con la legislazione nazionale oppure non siano collegate ad un reato previsto dalle leggi dello Stato richiesto di fornire assistenza (articolo 7).
  L'Autorità competente responsabile dell'applicazione del presente Accordo è, per il Governo della Repubblica Italiana, il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza (articolo 8).
  Per quanto di competenza della Commissione Giustizia propone, quindi, di esprimere parere favorevole.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009.
C. 2278 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Sofia AMODDIO (PD), relatore, illustra il disegno di legge di ratifica n. 2278 recante l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009, ed approvato dal Senato il 2 aprile 2014 (A.S. n. 1301).
  L'Accordo, in esame è il risultato dei negoziati bilaterali Italia – San Marino, condotti successivamente alla firma dell'Accordo di cooperazione economica (31 marzo 2009) che, all'articolo 1, prevedeva la stipula di un accordo ad hoc per la regolazione degli aspetti relativi alla collaborazione in materia finanziaria.
  L'Accordo del 26 novembre 2009 si collega, inoltre, alla Convenzione tra Italia e San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, ratificata unitamente al Protocollo aggiuntivo ed al successivo Protocollo di modifica con legge n. 88 del 19 luglio 2013, che ha permesso di espungere la Repubblica di San Marino dalla «black list» fiscale.
  Il presente Accordo, che si compone di un Preambolo e di cinque articoli, disciplina e rafforza la collaborazione tra le autorità finanziarie dei due Paesi, ed è finalizzato alla prestazione di una effettiva e reciproca assistenza per quanto concerne la vigilanza nei settori bancario, finanziario ed assicurativo, l'analisi finanziaria e l'attività investigativa contro il riciclaggio di denaro proveniente da attività criminose, il finanziamento del terrorismo, il controllo sui movimenti transfrontalieri di denaro contante e valori assimilati e contro gli abusi di mercato (articolo 1).
  Le Parti si impegnano a: garantire le condizioni che rendano possibile alle competenti Autorità di vigilanza italiane e sanmarinesi di svolgere un'efficace vigilanza su base transfrontaliera, cooperando tra loro anche mediante lo scambio di informazioni riservate e lo svolgimento di accertamenti ispettivi congiunti o diretti (articolo 3, primo trattino), anche mediante la conclusione di accordi scritti (articolo 3, terzo trattino); assicurare l'applicazione piena degli obblighi di adeguata verifica, registrazione e conservazione dati in materia di contrasto del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (articolo 3, secondo trattino); e di prevenzione e contrasto degli abusi di mercato, assicurando piena collaborazione tra la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e la Banca Centrale della Repubblica di San Marino (articolo 3, quarto trattino); assicurare la collaborazione tra l'Agenzia per l'Informazione Finanziaria (AIF) sanmarinese e l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) italiana, attraverso lo scambio di informazioni nel Pag. 12rispetto degli standard comunitari ed internazionali (articolo 3, quinto trattino); assicurare, nell'attività di prevenzione e repressione dei reati finanziari, forme di collaborazione tra le autorità competenti dei due Paesi (per la Repubblica di San Marino – la Gendarmeria ed il Nucleo Interforze per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; per l'Italia – la Direzione Investigativa Antimafia, limitatamente alle sue competenze in materia di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso e la Guardi di Finanza) nelle attività investigative e di indagine (articolo 3, sesto trattino).
  Le Parti concordano di costituire una Commissione Mista per la verifica della costante osservanza delle condizioni indicate nel presente Accordo (articolo 4).
  Per quanto di competenza della Commissione Giustizia propone, quindi, di esprimere parere favorevole.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 14.20.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio.
C. 559 Bolognesi.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

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