CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 luglio 2014
276.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 67

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 22 luglio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie.
Atto n. 100.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie (Atto n. 100); a tale proposito ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 13 agosto prossimo, eventualmente prorogabile di venti giorni.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, rileva preliminarmente come lo schema di decreto legislativo sia stato predisposto sulla base della delega legislativa conferita dalla legge n. 23 del 2014, recante delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita da attuare entro dodici mesi, il quale, reca, all'articolo 2, una delega in materia di catasto dei fabbricati – finalizzata ad una revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, con l'attribuzione a ciascuna unità immobiliare del relativo valore patrimoniale e della rendita.
  In particolare l'articolo 2, comma 3, lettera a), della predetta legge n. 23 del 2014 delega in dettaglio il Governo ad emanare norme dirette, tra l'altro a:
   a) ridefinire le competenze e il funzionamento delle commissioni censuarie Pag. 68provinciali e della commissione censuaria centrale, anche includendovi la validazione delle funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, e introducendo procedure deflative del contenzioso;
   b) modificare la loro composizione, anche in funzione delle nuove competenze attribuite, assicurando la presenza in esse di:
    rappresentanti dell'Agenzia delle entrate;
    rappresentanti degli enti locali, i cui criteri di nomina sono fissati d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
    professionisti, tecnici e docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e rurale;
    esperti di statistica e di econometria, anche indicati dalle associazioni di categoria del settore immobiliare;
    magistrati appartenenti rispettivamente alla giurisdizione ordinaria e a quella amministrativa;
    per le commissioni censuarie provinciali di Trento e di Bolzano, rappresentanti delle province autonome di Trento e di Bolzano.

  Ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 23, dall'attuazione di tali disposizioni di delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, devono prioritariamente essere utilizzate le strutture e le professionalità esistenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche.
  In tale contesto ricorda che la disciplina vigente in tema di commissioni censuarie, le quali coadiuvano l'Amministrazione finanziaria per i lavori di formazione, revisione e conservazione del catasto terreni e del catasto edilizio urbano (ora l'Agenzia delle entrate, a seguito dell'incorporazione dell'Agenzia del territorio, ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto – legge n. 95 del 2012) ed esplicano funzioni consultive (obbligatorie e vincolanti) in tema di approvazione dei prospetti tariffari, è attualmente contenuta agli articoli da 16 a 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972, in materia di revisione del sistema catastale, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998.
  In termini generali, evidenzia come il provvedimento introduca rilevanti modifiche alla normativa vigente in materia di commissioni censuarie contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972 ai fini della ridefinizione, in primo luogo, le zone censuarie, le quali risultano ad oggi troppo estese e quindi non idonee ai fini della determinazione del valore patrimoniale degli immobili. A tale scopo, le commissioni censuarie distrettuali e le commissioni censuarie provinciali vengono riorganizzate secondo un modello più efficiente in cui si prevedono solo le commissioni censuarie locali, oltre alla confermata commissione censuaria centrale.
  Ricorda infatti che l'impianto normativo attuale della normativa in materia prevede tre livelli di commissioni censuarie che avrebbero assistito l'Amministrazione finanziaria nei lavori di formazione, revisione e conservazione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano:
   le commissioni censuarie distrettuali (con sede nei comuni con maggior popolazione residente tra quelli del distretto censuario; i distretti sono stati definiti con decreto ministeriale 9 novembre 1973 e non potevano ricomprendere più di 12 comuni), Successivamente, l'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 1993 ha disposto la soppressione delle commissioni censuarie distrettuali;
   le commissioni censuarie provinciali;
   la commissione censuaria centrale.

  In tale contesto sottolinea inoltre come ciascuna commissione censuaria locale Pag. 69venga articolata in tre sezioni, aggiungendo alle sezioni già esistenti (una sezione competente in materia di catasto terreni e una sezione in materia di catasto urbano), una sezione specializzata in materia di revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati. Con riferimento alle competenze delle commissioni censuarie locali, segnala quindi come la principale innovazione consista proprio nell'attribuzione della funzione di validazione delle funzioni statistiche atte a esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, in base ai principi e criteri direttivi fissati dallo stesso articolo 2 della legge delega.
  Passando a descrivere nel dettaglio il contenuto dello schema di decreto legislativo, il quale si compone di 21 articoli, l'articolo 1, suddivide le commissioni censuarie in una commissione censuaria centrale, con sede a Roma, e in 103 commissioni censuarie locali, con sede nelle città indicate nella tabella allegata allo schema di decreto.
  Pertanto, rispetto all'assetto vigente in materia, definito dagli articoli da 16 a 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972, viene superata l'articolazione in commissioni censuarie distrettuali e commissioni censuarie provinciali, per un modello, più snello, in cui si prevedono solo le commissioni censuarie locali, oltre alla confermata commissione censuaria centrale.
  L'articolo 2 stabilisce, al comma 1, che ciascuna commissione censuaria locale sia articolata in tre sezioni: alle sezioni già esistenti, una competente in materia di catasto terreni e l'altra in materia di catasto urbano, si aggiunge una sezione specializzata in materia di revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2 della legge delega. Il comma 2 prevede la possibilità di aumentare – con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – il numero delle sezioni di ciascuna commissione, anche in relazione allo stato di attuazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati. Il comma 3 prevede che il presidente della commissione censuaria locale è nominato con decreto del presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la commissione tra i magistrati ordinari o amministrativi oppure tra i presidenti o i presidenti di sezione delle commissioni tributarie provinciali diverse da quella competente in relazione agli atti della medesima commissione censuaria. Nel caso di assenza o impedimento, il comma 4 prevede che il presidente della commissione censuaria locale sia sostituito dal presidente di sezione della medesima commissione con maggiore anzianità di incarico, ovvero, in subordine, con maggiore anzianità anagrafica.
  Per quanto riguarda la composizione delle commissioni censuarie locali, l'articolo 3 prevede, al comma 1, che in ciascuna delle tre sezioni delle commissioni censuarie locali è composta da 6 componenti, laddove l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972 dispone attualmente che le commissioni censuarie provinciali sono costituite da un presidente, da 10 membri effettivi e da 4 membri supplenti. In sostanza, in forza del comma 1, la struttura di base della commissione censuaria locale (tre sezioni) determinerebbe la consistenza di 18 membri, a cui si aggiunge il presidente della commissione stessa. Non essendo previsti membri supplenti, il numero dei componenti aumenta di quattro unità. In base al comma 4 le Commissioni censuarie di Trento e di Bolzano sono integrate da un ulteriore componente scelto tra quelli designati dalle rispettive Province autonome tra i propri dipendenti di ruolo.
  In base al comma 2 il presidente di ciascuna sezione è scelto dal presidente della commissione censuaria locale tra i membri della sezione stessa, mentre il comma 3 specifica che i componenti di ciascuna sezione sono scelti dal presidente del tribunale tra un numero almeno doppio di soggetti, designati secondo la seguente composizione:
   a) due, fra quelli designati dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente Pag. 70competente tra i dipendenti di ruolo della stessa Agenzia;
   b) uno, fra quelli designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
   c) tre, fra quelli designati dal prefetto, su indicazione degli ordini e collegi professionali e delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, tra gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici iscritti nei relativi albi, i docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e in materia di economia ed estimo rurale e tra gli esperti in materia di statistica e di econometria.

  Per quanto riguarda la disciplina vigente in materia, ricorda che l'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 650 dispone che i 10 membri effettivi e i 4 membri supplenti componenti le commissioni censuarie provinciali sono scelti dal presidente del tribunale civile e penale avente sede nel capoluogo della provincia fra un numero almeno doppio di esperti designati:
   1) dall'amministrazione finanziaria, per 4 membri effettivi e 2 supplenti;
   2) dal consiglio provinciale, sentiti i comuni, per 4 membri effettivi e 2 supplenti;
   3) dagli ordini e collegi delle categorie professionali, competenti in materia catastale, per 2 membri effettivi.

  La designazione dei membri effettivi e supplenti è fatta come segue:
   a) per la prima sezione (catasto terreni): tra i tecnici ed esperti in economia ed estimo rurale;
   b) per la seconda sezione (catasto edilizio urbano): tra i tecnici ed esperti in economia ed estimo urbano.

  Per quanto riguarda le autonomie speciali l'articolo 19 stabilisce che nella regione Valle d'Aosta le designazioni di competenza della giunta dell'amministrazione provinciale sono effettuate dalla giunta regionale; nella regione Trentino-Alto Adige sono effettuate, per le rispettive circoscrizioni, dalla giunta della provincia di Trento e dalla giunta della provincia di Bolzano; nella Regione siciliana, dopo che saranno costituiti i liberi consorzi dei comuni, dalle giunte dei consorzi stessi.
  Pertanto, rispetto alla normativa vigente, il nuovo sistema delle designazioni vede la sostituzione del consiglio provinciale con l'ANCI, secondo criteri che saranno definiti da un successivo decreto ministeriale, mentre per i rappresentanti degli ordini e collegi professionali e delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare è prevista un'indicazione da parte delle stesse (conformemente a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera a) della legge delega), ma la designazione spetta al prefetto, laddove nel regime vigente sono gli stessi collegi e associazioni di categoria a effettuare direttamente le designazioni.
  In merito alla formulazione della rubrica dell'articolo 3 (Composizione delle commissioni censuaria locali) segnala l'opportunità di armonizzarla con quella dell'articolo 7 (Composizione delle sezioni della commissione censuaria centrale), stante l'analogia di contenuto delle due disposizioni.
  L'articolo 4 dello schema di decreto, nel definire la procedura di designazione dei componenti delle commissioni censuarie locali, prevede, al comma 1, anche che ad essa partecipi il direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, il quale richiede agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti, all'ANCI e al prefetto di comunicare al presidente del tribunale entro 60 giorni le rispettive designazioni.
  Ai sensi del comma 2, nei 30 giorni successivi il presidente del tribunale, dopo aver verificato i requisiti (fissati dall'articolo 10) e le incompatibilità (indicate all'articolo 11), sceglie i componenti della Pag. 71commissione censuaria locale, secondo i criteri precedentemente illustrati. In caso di mancata o incompleta designazione, il presidente del tribunale provvede a scegliere i componenti tra i soggetti iscritti all'albo dei consulenti tecnici, presente in ogni tribunale.
  In base al comma 3 i componenti, così scelti dal presidente del tribunale, vengono nominati con decreto del direttore regionale dell'Agenzia delle entrate.
  Ai sensi dell'articolo 5, le funzioni di segreteria della commissione censuaria locale sono assicurate da un segretario appartenente ai ruoli dell'Agenzia delle entrate, nominato dal direttore regionale dell'Agenzia stessa.
  La disposizione corrisponde all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972, con la differenza che, nella nuova previsione, il potere di nomina è trasferito dal Ministro dell'economia e delle finanze al direttore regionale dell'Agenzia delle entrate.
  Per quanto riguarda invece la Commissione censuaria centrale, l'articolo 6 prevede, al comma 1, che essa è composta dal presidente e da 25 componenti.
  Il comma 2 prevede, in analogia con quanto previsto per le commissioni censuarie locali dall'articolo 2, che la Commissione si articoli in tre sezioni: una competente in materia di catasto terreni, una competente in materia di catasto urbano e una sezione specializzata in materia di revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2 della legge delega. Anche in questo caso viene contemplata, al comma 3, in analogia con quanto previsto per le commissioni censuarie locali, la possibilità di aumentare – con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – il numero delle sezioni della Commissione.
  Con riferimento al comma 3 segnala come, qualora venisse esercitata la facoltà, ivi prevista, di aumentare il numero delle sezioni della Commissione censuaria centrale, anche in relazione allo stato di attuazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, si renderebbe necessario – presumibilmente con un atto normativo di rango superiore – adeguare il numero totale dei componenti della Commissione, fissato in 25 dall'articolo 6, comma 1, dello schema di decreto, al fine di considerare i nuovi 7 componenti «non di diritto» di ciascuna ulteriore sezione (un ingegnere dell'Agenzia delle entrate, un magistrato ordinario, un magistrato amministrativo, due soggetti designati dall'ANCI, due docenti universitari in materia di statistica e di econometria).
  Il comma 4 stabilisce che la Commissione censuaria centrale è presieduta da un magistrato ordinario o amministrativo con qualifica non inferiore a quella di magistrato di cassazione o equiparata, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
  In parallelo con il comma 4 dell'articolo 2, il comma 5 prevede, nel caso di assenza o impedimento, che il presidente della commissione censuaria centrale sia sostituito dal presidente di sezione della commissione con maggiore anzianità di incarico, ovvero, in subordine, con maggiore anzianità anagrafica.
  Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, ciascuna sezione della Commissione censuaria centrale è composta da 11 membri ed è presieduta, in base al comma 2, da un presidente nominato dal Presidente della Commissione tra i componenti effettivi.
  In merito al riferimento, contenuto al comma 2, ai componenti effettivi, rileva come non appaia del tutto chiaro il senso di tale riferimento, atteso che lo schema di decreto non fa menzione di componenti supplenti.
  Il comma 3 prevede che fanno parte di tutte le sezioni, come membri di diritto:
   a) il direttore dell'Agenzia delle entrate o, in caso di sua assenza o impedimento, il vicedirettore-Territorio;
   b) il direttore centrale della Direzione centrale catasto e cartografia;
   c) il direttore centrale della Direzione centrale osservatorio del mercato immobiliare e servizi estimativi;Pag. 72
   d) il direttore centrale della Direzione centrale pubblicità immobiliare e affari legali.

  Il comma 4 specifica che i predetti membri di diritto possono, tuttavia, delegare a partecipare alle sedute della commissione dirigenti dell'Agenzia delle entrate.
  Oltre ai citati membri di diritto il comma 5 prevede che fanno parte di ciascuna sezione:
   a) un ingegnere con funzioni dirigenziali appartenente al ruolo dall'Agenzia delle entrate, da questa designato;
   b) un magistrato ordinario ed un magistrato amministrativo, designati dai rispettivi organi di autogoverno;
   c) due componenti designati dall'ANCI.

  Ai sensi del comma 6 fanno inoltre parte:
   a) della sezione competente in materia di catasto terreni, due docenti universitari in materia di economia ed estimo rurale, designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   b) della sezione competente in materia di catasto urbano, due docenti universitari in materia di economia ed estimo urbano, designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   c) della sezione specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, due docenti universitari in materia di statistica e di econometria, designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite «anche» le associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare.

  Evidenzia, quindi, come i 25 componenti della Commissione censuaria centrale (oltre al presidente, per un totale di 26 membri) siano così designati: 4 dirigenti di vertice dell'Agenzia delle entrate (membri di diritto di ogni sezione); 3 ingegneri della stessa Agenzia, 3 magistrati ordinari e 3 magistrati amministrativi; 6 membri designati dall'ANCI; 6 docenti universitari designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 2 dei quali sentite le associazioni di categoria.
  Rileva quindi come, confrontando l'attuale composizione delle sezioni della commissione censuaria centrale con la nuova composizione prevista dallo schema di decreto si evince che:
   il numero totale dei membri, compreso il presidente, passa da 27 a 26;
   il numero dei componenti effettivi di ciascuna sezione passa da 14 a 11;
   in analogia alle commissioni censuarie locali, non è più presente la figura del membro supplente;
   come membri di diritto vengono considerati soltanto i 4 dirigenti di vertice dell'Agenzia delle entrate, che, come già detto, ha incorporato l'Agenzia del territorio;
   viene meno la presenza di rappresentanti di altre amministrazioni competenti nelle singole sezioni (rispettivamente, Ministero delle politiche agricole e Ministero delle infrastrutture);
   l'ANCI provvede a designare direttamente due componenti, mentre attualmente dei cinque docenti universitari di ciascuna sezione tre membri sono designati da ANCI, UPI e Regioni (nella nuova normativa tali soggetti non sono più coinvolti nella procedura di designazione dei componenti delle commissione);
   tra i soggetti «giuridici» non figurano più gli avvocati dello Stato, mentre è presente un magistrato ordinario.

  In merito al comma 6 dell'articolo 7 segnala in primo luogo come l'indicazione dei componenti da parte delle associazioni di categoria sia prevista per una sola delle sezioni della commissione (quella specializzata in materia di riforma del sistema estimativo di cui alla lettera c): appare pertanto opportuno valutare la rispondenza di tale composizione con l'articolo Pag. 732, comma 3, lettera a), della legge n. 23 del 2014, la quale prevede, tra l'altro, la presenza di tali soggetti nelle commissioni censuarie senza distinguere tre le diverse sezioni.
  Sempre in riferimento al comma 6, rileva, sul piano squisitamente formale, l'opportunità di espungere la parola «anche», atteso che, ai fini delle nomina dei componenti della predetta sezione in materia di riforma del sistema estimativo, non viene previsto di sentire altri soggetti oltre alle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare.
  Passando a illustrare l'articolo 8, segnala come esso regoli le modalità di designazione e nomina dei componenti della Commissione censuaria centrale, stabilendo, al comma 1, che entro 90 giorni dalla richiesta del direttore dell'Agenzia delle entrate, i soggetti chiamati a designarli (organi di autogoverno delle magistrature, ANCI e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) comunicano le rispettive designazioni al Ministero dell'economia e delle finanze e al direttore dell'Agenzia delle entrate. In base al comma 2, all'esito di tali designazioni i membri sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancata o incompleta designazione, il Ministro provvede comunque alla nomina dei componenti nel rispetto dei criteri previsti. Il comma 3 prevede che le nomine siano comunicate ai componenti dal Direttore dell'Agenzia delle entrate. Ai sensi dell'articolo 9, le funzioni di segreteria e di supporto tecnico della commissione censuaria centrale sono assicurate da un segretario nominato dal direttore dell'Agenzia delle entrate e da un ufficio di segreteria tecnica, individuato nell'ambito degli uffici dell'Agenzia stessa.
  Osserva come la disposizione corrisponda all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972, con la differenza che, nella nuova previsione, il potere di nomina è trasferito dal Ministro dell'economia e delle finanze al direttore dell'Agenzia delle entrate e che è previsto anche un ufficio di segreteria tecnica.
  L'articolo 10 definisce i requisiti per la nomina a componente delle commissioni censuarie (locali e centrale) confermando, al riguardo, le previsioni attualmente vigenti, dettate dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972 relative al possesso della cittadinanza italiana e al godimento dei diritti civili e politici, mentre si riduce da 72 a 70 anni il limite di età al momento della nomina.
  In tale ambito rileva come, per quanto riguarda gli aspetti penali – oltre a non aver riportato condanne per delitti non colposi e per reati tributari – siano state ricompresi anche i requisiti di non aver riportato le condanne per contravvenzioni punite con pena detentiva, nonché di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 11, il quale disciplina le incompatibilità dei componenti delle commissioni censuarie, stabilendo, al comma 1, che non possono esser componenti delle commissioni, finché permangono in attività di servizio e nell'esercizio delle loro funzioni o attività professionali:
   a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;
   b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
   c) coloro che ricorrono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;
   d) i prefetti;
   e) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;
   f) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili delle forze di polizia;
   g) coloro che esercitano abitualmente l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o con i comuni nell'ambito di controversie di natura tributaria o tecnico estimativa.

  Segnala, inoltre, come il comma 2 vieti di far parte di più commissioni censuarie, mentre il comma 3 stabilisce che non Pag. 74possono essere contemporaneamente componenti della stessa sezione i coniugi, i parenti ed affini entro il secondo grado (laddove la disciplina attuale fa riferimenti a rapporti entro il quarto grado).
  In merito rammenta che l'attuale disciplina in materia, di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972, elenca i seguenti casi di incompatibilità:
   a) i membri del Parlamento;
   b) i consiglieri regionali;
   c) i prefetti;
   d) gli intendenti di finanza;
   e) gli amministratori degli enti che applicano o che hanno una partecipazione nel gettito dei tributi, nonché coloro che come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali comunque concorrono all'accertamento dei tributi stessi;
   f) gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo ed i funzionari civili dei Corpi di polizia in attività di servizio;
   g) i dipendenti dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, nonché del catasto e dei servizi tecnici erariali;
   h) le persone che esercitano abitualmente l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti in vertenze di carattere tributario;
   i) gli esattori ed i collettori delle imposte dirette.

  Pertanto, rileva come, rispetto alla normativa vigente, oltre ad eliminare il riferimento a figure non più esistenti nell'ordinamento (gli intendenti di finanza e gli esattori e collettori delle imposte dirette), siano state introdotte incompatibilità rispetto alla carica di parlamentare europeo ed a quelle di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale. Non si fa invece più riferimento, alla luce della riforma del sistema della riscossione, agli amministratori degli enti che applicano o che hanno una partecipazione nel gettito dei tributi, né ai dipendenti dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, nonché del catasto e dei servizi tecnici erariali.
  L'articolo 12 interviene, al comma 1, in tema di decadenza dall'incarico dei componenti delle commissioni censuarie, confermando, in sostanza, la disciplina vigente (di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972), prevedendo, tuttavia il caso di omissione di assunzione dell'incarico entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto di nomina e la perdita dell'idoneità fisica o psichica all'incarico. In caso di assenze la decadenza viene comminata nel caso di tre sedute consecutive (ora è previsto il caso di impossibilità di partecipare con continuità alle sedute), così come i presidenti decadono se omettono ripetutamente di convocare la commissione (attualmente è previsto nel caso ciò avvenga per un periodo superiore a due mesi dalla data di richiesta dell'amministrazione).
  Il comma 2 stabilisce che la decadenza sia dichiarata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze: per i componenti della Commissione censuaria centrale la proposta è formulata dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, mentre per i componenti delle commissioni censuarie locali la proposta è formulata dal competente Direttore regionale dell'Agenzia.
  Con riferimento all'articolo 13 segnala come esso, al comma 1, stabilisca che i componenti delle commissioni, eccetto quelli di diritto, durano in carica per 5 anni (laddove la durata prevista dall'articolo 27, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972 è di 6 anni) e non possono essere rinnovati, mentre la normativa vigente prevede la possibilità di riconferma. Il comma 2, riprendendo il contenuto dell'articolo 27, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972, precisa che i componenti delle commissioni censuarie hanno identica funzione Pag. 75e devono operare solo per l'applicazione della legge, oltre a stabilire altresì i principi cui deve attenersi l'attività dei componenti, elencando i principi di terzietà, imparzialità e equidistanza, secondo l'obiettivo apprezzamento degli elementi di giudizio e senza ogni considerazione degli interessi di categoria.
  Il comma 3 indica che in caso di decadenza o cessazione dall'incarico si provvede alla sostituzione dei presidenti e dei componenti delle commissioni secondo le modalità già indicate dagli articoli 3, 4, 7 e 8.
  In tale contesto segnala come lo schema di decreto non contenga alcune disposizioni, attualmente previste dagli articoli 25 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972, con cui viene disposto che la presidenza della commissione censuaria centrale sia assistita da un collegio di periti i cui componenti, in numero non superiore a sei, sono scelti dal Ministro per le finanze tra gli ingegneri ed i geometri dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali (ora Agenzia delle entrate), con il compito di raccogliere e coordinare gli elementi tecnici ed economici necessari alla commissione per le decisioni ad essa devolute e per l'adempimento di ogni altro compito attribuitole, nonché di prestare assistenza tecnica ai membri della commissione per l'espletamento degli incarichi agli stessi affidati.
  Gli articoli 14 e 15 definiscono, rispettivamente, le attribuzioni delle commissioni censuarie locali e della commissione censuaria centrale, riprendendo sostanzialmente quanto già previsto dalla normativa vigente, agli articoli 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972, ed integrandole con le attività di revisione generale degli estimi prevista dalla legge delega.
  Per quanto attiene alle competenze delle commissioni censuarie locali osserva come la principale innovazione rispetto alla normativa vigente, recata negli articoli 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972, sia contenuta nel comma 3 dell'articolo 14, il quale prevede che le commissioni provvedono, entro 30 giorni dalla data di ricezione, alla validazione delle funzioni statistiche previste dall'articolo 2, comma 1, alla lettera h), numero 1.2) e alla lettera i), numero 1), della legge delega, determinate dall'Agenzia delle entrate, nonché dei relativi ambiti di applicazione.
  A tale proposito ricorda che, ai fini della revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, il citato articolo 2 della legge n. 23 ha previsto di attribuire a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita, applicando, in particolare, per le unità immobiliari urbane censite nel catasto dei fabbricati determinati principi e criteri direttivi, tra cui:
   per le unità immobiliari a destinazione catastale ordinaria, al fine di determinare il valore patrimoniale medio ordinario, ricorrere ad un processo estimativo che, oltre all'utilizzo del metro quadrato come unità di consistenza, utilizzi funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all'interno di uno stesso comune (comma 1, lettera h), numero 1.2);
   determinare la rendita media ordinaria per le unità immobiliari mediante un processo estimativo che, con riferimento alle medesime unità di consistenza previste per la determinazione del valore patrimoniale medio ordinario, utilizzi funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, qualora sussistano dati consolidati nel mercato delle locazioni (comma 1, lettera i), numero 1).

  Evidenzia, inoltre, come il comma 1 dell'articolo 14, confermando sostanzialmente le previsioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 30 e di cui al Pag. 76primo comma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650, stabilisca che, per quanto riguarda il catasto terreni, le commissioni censuarie esaminano ed approvano, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione, i quadri delle qualità e classi dei terreni e i prospetti delle tariffe dei comuni della propria circoscrizione e concorrono alle operazioni di revisione e di conservazione del catasto terreni, nei limiti e modi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento per l'esecuzione delle predette operazioni. La disposizione specifica che, nel solo caso di revisione generale degli estimi tale approvazione resta condizionata, ai fini di perequazione, alla ratifica da parte della Commissione censuaria centrale.
  Per quanto attiene invece al catasto edilizio urbano, specifica quindi come il comma 2, riprendendo sostanzialmente le previsioni di cui al terzo comma dell'articolo 30 e di cui al primo comma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650, preveda che le commissioni censuarie locali esaminano e approvano, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione, i prospetti integrativi dei quadri tariffari per le unità immobiliari urbane dei comuni della propria circoscrizione e concorrono alle operazioni di revisione e di conservazione del catasto edilizio urbano, nei limiti e modi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento per l'esecuzione delle anzidette operazioni.
  Con riferimento ai compiti della Commissione censuaria centrale, ai sensi dei commi 1, lettera a) e 2 dell'articolo 15, i quali riprendono sostanzialmente le previsioni dell'articolo 32, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972, è previsto che essa decide sui ricorsi dell'Agenzia delle entrate contro le decisioni delle commissioni censuarie locali in merito ai prospetti delle qualità e classi dei terreni e delle unità immobiliari urbane e ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni. La lettera b) del comma 1, la quale riprende sostanzialmente le previsioni dell'articolo 32, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 650, attribuisce alla Commissione censuaria, nel caso di revisione generale delle tariffe d'estimo, al fine di assicurare la perequazione degli estimi nell'ambito dell'intero territorio nazionale, il compito di ratificare o variare le tariffe relative alle qualità e classi dei terreni, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dei prospetti delle tariffe stesse da parte degli uffici competenti. La disposizione specifica che la Commissione censuaria centrale si sostituisce alle «commissioni provinciali o a quelle locali» se queste ultime non si sono pronunciate su tali tariffe entro il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera a) del comma 1.
  Sotto il profilo della formulazione del testo, segnala come la lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 15 facciano erroneamente riferimento alle «commissioni provinciali o a quelle locali» e alle «decisioni delle commissioni censuarie provinciali o di quelle locali», mentre la nuova disciplina, come indicato, prevede l'esistenza solo di commissioni locali – peraltro a base provinciale – oltre che di quella centrale.
  Segnala come le principali novità in merito ai compiti della Commissione censuaria centrale siano contenute nel comma 3, il quale prevede, qualora la commissione censuaria locale non abbia validato tali funzioni statistiche indicate dal comma 3 dell'articolo 14 (vale a dire le funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all'interno di uno stesso comune di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 1.2) della legge n. 23, nonché le funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, qualora sussistano dati consolidati nel mercato delle locazioni di cui all'articolo 2, comma Pag. 771, lettera i), numero 1), della medesima legge n. 23) e l'Agenzia delle entrate non si sia conformata alle sue osservazioni, che la commissione centrale provveda entro 90 giorni dalla ricezione dei relativi prospetti alla definitiva validazione delle predette funzioni statistiche.
  In merito al comma 3 segnala come la legge n. 23 del 2014 preveda, all'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 1.3), che, qualora i valori patrimoniali medi ordinari delle unità immobiliari non possano essere determinati sulla base delle funzioni statistiche di cui al numero 1), si applica la metodologia di cui al numero 2) della stessa lettera h), vale a dire si utilizzano di procedimenti di stima con l'applicazione di metodi standardizzati e parametri di consistenza specifici.
  Al riguardo segnala l'opportunità di chiarire se le commissioni censuarie locali siano chiamate a validare anche tali funzioni.
  Parimenti innovativa, rispetto alla normativa vigente, risulta la previsione del comma 4, il quale stabilisce che la Commissione censuaria centrale a sezioni unite provvede in ordine alla validazione dei saggi di redditività media determinati dall'Agenzia delle entrate.
  In merito ricorda che l'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge delega prevede che la rendita media ordinaria sia determinata per le unità immobiliari mediante un processo estimativo che, con riferimento alle medesime unità di consistenza previste per la determinazione del valore patrimoniale medio ordinario:
   1) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, qualora sussistano dati consolidati nel mercato delle locazioni;
   2) qualora non vi sia un consolidato mercato delle locazioni, applica ai valori patrimoniali specifici saggi di redditività desumibili dal mercato, nel triennio antecedente l'anno di entrata in vigore del decreto legislativo;

  In merito fa presente che la validazione delle funzioni di cui al numero 1) del citato articolo 2, comma 1, lettera i), è attribuita alle commissioni censuarie locali, mentre la validazione dei saggi di redditività media di cui al numero 2) è demandata alla commissione censuaria centrale.
  Il comma 5, riprendendo il contenuto dell'articolo 32, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 650, stabilisce che la commissione censuaria centrale provvede in sostituzione delle commissioni censuarie locali che non adottino, nei termini previsti dall'articolo 14, le decisioni di loro competenza. La disposizione specifica che la procedura di sostituzione è avviata, entro novanta giorni dalla scadenza dei termini entro i quali le commissioni censuarie locali devono provvedere ai sensi dell'articolo 14, dall'Agenzia delle entrate, mediante trasmissione dei relativi atti al presidente della commissione censuaria centrale con richiesta di provvedere in sostituzione. In tal caso la commissione censuaria centrale provvede entro i successivi novanta giorni. Il comma 6, il quale riprende il contenuto dell'articolo 32, primo comma, lettere d), e) e g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 650, conferma in capo alla Commissione censuaria centrale le funzioni consultive nei confronti dell'amministrazione finanziaria:
   a) in ordine alle operazioni catastali per le quali il parere è obbligatorio;
   b) in merito all'utilizzazione degli elementi catastali disposta da norme legislative e regolamentari che disciplinano materie anche diverse dalle funzioni istituzionali del catasto, nel caso di richiesta degli «organi competenti»;
   c) su richiesta dell'amministrazione finanziaria, su ogni questione concernente la formazione, revisione e conservazione del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché circa l'utilizzazione dei relativi dati a fini tributari.

  In merito alla formulazione della lettera b) del comma 6, rileva l'opportunità Pag. 78di chiarire quali siano gli «organi competenti» cui si intende fare riferimento.
  L'articolo 16 stabilisce, con una disposizione non prevista nella normativa vigente, che le commissioni censuarie possono chiedere, a fini istruttori, dati, informazioni ed ogni altro chiarimento ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate e ai comuni.
  In merito alle disposizioni degli articoli da 14 a 16 in materia di attribuzioni delle commissioni censuarie, osserva come tali norme non prevedano competenze delle commissioni censuarie in tema di procedure deflative del contenzioso, come invece contemplato dall'articolo 2, comma 3, lettera a), dalla legge n. 23 del 2014.
  Gli articoli da 17 a 19 intervengono, rispettivamente, in tema di organizzazione delle sedute, di validità delle deliberazioni e di scioglimento delle commissioni censuarie.
  In particolare l'articolo 17, che corrisponde in parte ai commi primo, terzo e quinto dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972, prevede, al comma 1, che le commissioni censuarie possono essere convocate a sezione semplice o a sezioni unite; in base al comma 2 ordinariamente le commissioni censuarie si riuniscono e decidono a sezione semplice, mentre sono convocate a sezioni unite nei casi previsti dal decreto, ovvero qualora il presidente lo ritenga opportuno per l'importanza delle materie devolute o per la necessità di adottare uniformi criteri di massima. Il comma 3 specifica che le sezioni unite sono presiedute dal presidente della commissione; in caso di assenza del presidente assume le relative funzioni il presidente di sezione più anziano nella carica e, in subordine, d'età. Il comma 4 indica che il presidente della commissione fissa le sedute e provvede alle assegnazioni degli affari da trattare.
  L'articolo 18, che corrisponde in parte ai commi primo e quarto dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972, prevede, al comma 1, che le sedute a sezione semplice delle commissioni censuarie sono valide in presenza della maggioranza dei componenti.
  In merito a tale disposizione segnala come non si disciplini il quorum per la validità delle deliberazioni delle commissioni a sezioni unite.
  Il comma 2 specifica, introducendo una previsione attualmente non prevista, che, in caso di mancanza del numero di componenti necessario per la validità delle deliberazioni, il presidente della commissione può designare i componenti di altre sezioni. Ai sensi del comma 3 le decisioni sono assunte a maggioranza, mentre in caso di parità prevale il voto del presidente, il quale esprime per ultimo il proprio voto.
  Passando a illustrare l'articolo 19, rileva come esso corrisponda all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972 e disciplini lo scioglimento delle commissioni censuarie locali. Al riguardo, prevede che, qualora le commissioni censuarie locali non si riuniscano o non deliberino nei termini fissati nel decreto o in altri decreti legislativo emanati in attuazione della legge n. 23 del 2014, il presidente del tribunale, su segnalazione del Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, può disporne lo scioglimento e il rinnovo per la totalità dei membri.
  A tale proposito, osserva come, rispetto alla disposizione vigente, il potere di scioglimento venga trasferito dal Ministro dell'economia e delle finanze al presidente del tribunale, al quale è assegnato anche il potere di rinnovarle, ai sensi dell'articolo 4 dello schema di decreto.
  L'articolo 20 precisa, al comma 1, che ai componenti delle commissioni censuarie, sia locali che centrale, non spetta alcun compenso, gettone o indennità, salvo eventuali rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno.
  In merito rammenta che, diversamente dalla nuova previsione, gli articoli 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972, prevedono, per i componenti delle commissioni censuarie, la corresponsione di un'indennità, nonché il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e per eventuali attività di missione Pag. 79ponendo, all'articolo 38, le spese per il funzionamento delle commissioni censuarie provinciali a carico alle rispettive provincie. Inoltre l'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 1993 – che ha soppresso le commissioni censuarie distrettuali, le cui competenze sono state trasferite alle commissioni provinciali – ha disposto, al comma 1-octies che ai componenti delle commissioni censuarie provinciali compete per ogni seduta un gettone di presenza di lire cinquantamila (25,82 euro). Il comma 2 dell'articolo 20 precisa che la liquidazione e il pagamento dei rimborsi spettanti ai componenti delle commissioni locali sono eseguite dalla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, mentre quelle relative ai componenti della commissione censuaria centrale sono eseguiti dagli uffici centrali dell'Agenzia delle entrate.
  I relativi oneri sono posti a carico delle risorse previste dall'articolo 1, comma 286 della legge di stabilità 2014, che ha autorizzato la spesa di 5 milioni per il 2014 e di 40 milioni per ciascuna annualità dal 2015 al 2019 per consentire la realizzazione della riforma del catasto in attuazione della delega in materia fiscale. Le risorse sono appostate nel bilancio dello Stato sul capitolo 3890 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia delle entrate).
  Segnala quindi come, in base all'articolo 21 la data di insediamento delle commissioni censuarie sarà fissata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e come l'articolo 22 stabilisca che, con l'insediamento delle nuove commissioni censuarie, sono abrogate le disposizioni recate dal titolo III (che si compone degli articoli da 16 a 40) del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972 e sono conseguentemente soppresse le commissioni censuarie attualmente in essere.
  Si riserva quindi di predisporre una proposta di parere all'esito del dibattito.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, nel ricordare come lo schema di decreto legislativo in esame attui principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge n. 23 del 2014, i quali erano stati approvati all'unanimità nel corso dell'esame parlamentare della legge delega, ritiene opportuno sottolineare al Governo come, proprio su tale primo passo della riforma del sistema estimativo catastale, l'Esecutivo non si sia pienamente adeguato ad uno dei criteri fondamentali della delega in materia, relativo alla partecipazione alle commissioni censuarie, sia a livello locale sia a livello centrale, anche di rappresentanti delle associazioni di categoria del settore immobiliare. Rileva, infatti, come tale principio rappresenti uno degli elementi qualificanti e più innovativi della delega, in quanto consente una partecipazione dei contribuenti al processo di riforma in materia. Ritiene quindi che la Commissione ed il Governo debbano riflettere attentamente su tale tematica, che è stata, del resto, evidenziata, almeno in parte, dallo stesso relatore, al fine di apportare i necessari correttivi allo schema di decreto.

  Daniele PESCO (M5S) esprime la soddisfazione del M5S per la predisposizione dello schema di decreto legislativo, che attua, in particolare, l'articolo 2 della legge delega in materia di catasto dei fabbricati sul quale, durante l'esame in Commissione, tutti i gruppi avevano dimostrato particolare attenzione e partecipazione.
  In tale contesto evidenzia, peraltro, come sia importante evitare il rischio che le misure di revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto in tutto il territorio nazionale, seppure utili affinché agli immobili sia attribuito un valore più congruo rispetto a quello reale, determinino, nel loro complesso, un incremento della tassazione sugli immobili e, di conseguenza, un ulteriore gravoso onere a carico dei cittadini.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, considera opportuna l'osservazione del deputato Pag. 80Pesco, rilevando come la legge delega stabilisca con chiarezza il principio secondo cui la riforma del sistema estimativo catastale deve avvenire ad invarianza di gettito, al fine di tutelare la posizione dei contribuenti interessati.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede che il prosieguo dell'esame degli schemi di decreto legislativo trasmessi dal Governo in attuazione della delega per la riforma del sistema fiscale sia condotto in modo da concluderne rapidamente l’iter, in particolare al fine di consentire quanto prima l'avvio della riforma del catasto.
  A tale ultimo proposito rileva infatti come i cittadini di numerosi comuni, tra i quali cita quelli di Francofonte e Bordighera, scontino gravi difficoltà a causa di un sistema di estimi catastali degli immobili urbani e dei terreni agricoli che risulta palesemente antiquato e che comporta oneri altissimi per le attività economiche che operano nelle suddette zone.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, con specifico riferimento alla competenza della terza sezione della commissione censuaria centrale, alla quale è attribuita una specializzazione in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, ritiene necessario valutare l'opportunità di estendere i compiti della predetta sezione anche alla riforma del sistema estimativo del catasto terreni, in particolare alla luce dei recenti interventi legislativi che hanno reintrodotto l'imposizione locale immobiliare sui terreni agricoli.

  Marco CAUSI (PD) accoglie positivamente l'invito del deputato Villarosa ad accelerare l'esame degli schemi di decreto legislativo trasmessi dal Governo in attuazione della delega per la riforma del sistema fiscale, invitando, in tale contesto, la Presidenza a mettersi in contatto con il Presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato, al fine di coordinare quanto più possibile i lavori da parte delle due commissioni, in modo da concludere l'esame parlamentare sui predetti schemi entro la prima settimana di agosto.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, condivide il suggerimento del deputato Causi, ricordando che, diversamente da quanto erroneamente indicato da alcuni organi di stampa, entrambi i rami del Parlamento sono chiamati ad esprimere il loro parere su tutti gli schemi di decreto predisposti ai sensi della delega fiscale.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 22 luglio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 14.50.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.
C. 2279 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Sara MORETTO (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2279, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.Pag. 81
  Segnala innanzitutto come il Protocollo aggiuntivo, firmato il 23 giugno 2011, sia rivolto principalmente a emendare l'articolo 25 della vigente Convenzione tra Italia e Messico contro le doppie imposizioni, firmata nel 1991 e ratificata dall'Italia con la legge ratificata dall'Italia ai sensi della legge n. 710 del 1994.
  In particolare le innovazioni apportate dal Protocollo mirano essenzialmente ad adeguare il testo della Convenzione ai più avanzati standard definiti dall'OCSE in materia di cooperazione amministrativa per una più efficace lotta all'evasione fiscale, soprattutto attraverso il superamento del segreto bancario.
  Al riguardo evidenzia come le modifiche recate dal Protocollo assumano un particolare rilievo anche per il Messico, poiché la ratifica delle stesse consentirà a tale Paese di essere incluso nella white list dei Paesi affidabili dal punto di vista della lotta ai paradisi fiscali.
  Al riguardo segnala come la relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato al Senato affermi che le modifiche introdotte all'articolo 25 della Convenzione italo-messicana del 1991 consentiranno una più efficace azione anti elusiva e anti evasione, con prevedibili positivi effetti di gettito, peraltro al momento non quantificabili nella loro entità.
  Per quanto concerne il contenuto del Protocollo, fa presente come esso si componga di tre lettere.
  La lettera A sostituisce una parte dell'articolo 3 della Convenzione del 1991, recante le definizioni dei principali termini utilizzati nella Convenzione stessa, al fine di tener conto della nuova denominazione del Ministero dell'economia e delle finanze, laddove nel testo originario della Convenzione si faceva riferimento al Ministero delle finanze.
  La lettera B sostituisce integralmente l'articolo 25 della vigente Convenzione italo-messicana, il quale riguarda lo scambio di informazioni.
  Ai sensi del paragrafo 1 del nuovo articolo 25 le competenti autorità dei due Stati si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti all'applicazione della Convenzione del 1991, ovvero all'applicazione di proprie leggi interne relative ad imposte di qualsiasi genere e denominazione, prelevate per conto degli Stati contraenti, oppure di loro suddivisioni politiche o amministrative o enti locali – ma ciò solo nella misura in cui la tassazione prevista da tali leggi non contrasti con la Convenzione del 1991.
  Rileva inoltre come, rispetto alla vigente formulazione del paragrafo 1 dell'articolo 25, le principali modifiche riguardino:
   il fatto che lo scambio riguarda informazioni verosimilmente pertinenti all'applicazione della Convenzione del 1991 (e non come, ora, solo le informazioni necessarie all'applicazione della stessa);
   il fatto che si estende lo scambio di informazioni a tutte le imposte (e non solo a quelle menzionate dalla Convenzione), anche se prelevate per conto di suddivisioni politiche o amministrative degli Stati contraenti o di loro enti locali.

  La disposizione precisa inoltre che tale scambio di informazioni non viene limitato dagli articoli 1 e 2 della Convenzione del 1991 (la vigente formulazione richiama solo l'articolo 1), i quali, rispettivamente, delimitano il campo di applicazione della Convenzione ai residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, e indicano le imposte considerate ai fini della Convenzione medesima.
  Il paragrafo 2, sostanzialmente corrispondente al terzo, quarto e quinto periodo del paragrafo 1 del vigente articolo 25, prevede che le informazioni scambiate tra i due Stati vengano tenute segrete, in analogia alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna dello Stato che le ha ricevute, e che esse siano comunicate soltanto a persone o autorità (compresa l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) investite del compito di accertare o riscuotere le imposte, ovvero di seguire procedimenti ad esse relativi, nonché i relativi ricorsi, ovvero ancora di esercitare controlli su tutte le attività appena illustrate. Pag. 82
  In tale ambito è previsto che le persone o autorità cui sono comunicate le informazioni le utilizzeranno soltanto per i predetti fini, restando comunque inteso che potranno servirsi di esse nel corso di udienze pubbliche o di giudizi.
  Il paragrafo 3, sostanzialmente corrispondente al paragrafo 2 del vigente articolo 25, contiene una clausola di salvaguardia in base alla quale le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non fanno sorgere in capo ai due Stati contraenti alcun obbligo di:
   adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla legislazione o prassi amministrativa propria o dell'altro Stato contraente;
   fornire informazioni non ottenibili in base alla propria legislazione o prassi amministrativa, o alla legislazione o prassi amministrativa dell'altro Stato contraente;
   fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o relativi a un processo commerciale, ovvero tali che la loro comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

  Rispetto alla vigente formulazione dell'articolo 25 sono inoltre introdotti i paragrafi 4 e 5, che costituiscono l'aspetto più importante del Protocollo di modifica della Convenzione.
  Ai sensi del paragrafo 4 ciascuno dei due Stati contraenti utilizzerà i propri poteri per raccogliere le informazioni richieste anche qualora esse non siano rilevanti per i propri fini fiscali interni.
  Il paragrafo 5 esclude che i due Stati contraenti possano rifiutare di fornire informazioni solo perché esse sono relative a una banca, a un'istituzione finanziaria, a un mandatario o a un agente o fiduciario.
  La lettera C prevede la ratifica del Protocollo in conformità alle procedure vigenti in Messico e in Italia, il completamento delle quali sarà notificato da ciascuno Stato contraente all'altro per via diplomatica. Inoltre si prevede che l'entrata in vigore del Protocollo avvenga 30 giorni dopo la data di ricevimento dell'ultima delle predette notifiche e che le sue disposizioni abbiano immediatamente effetto negli Stati contraenti.
  Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) sottolinea, in relazione alle convenzioni per evitare la doppia imposizione internazionale, la necessità di verificare se l'applicazione di tali norme convenzionali possa determinare un sostanziale azzeramento dell'imposizione, a causa di un utilizzo improprio dei predetti regimi convenzionali, attraverso il fenomeno noto come Treaty shopping. Invita pertanto il relatore a evidenziare tale aspetto.

  Sara MORETTO (PD), relatore, si riserva di approfondire la questione prospettata dal deputato Villarosa.

  Marco CAUSI (PD), con riferimento agli accordi che la Repubblica italiana sta concludendo al fine di ottimizzare la tax compliance internazionale, ricorda che il 30 giugno scorso è stato firmato un Accordo con il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA (Foreign account tax compliance Act). Rispetto a tale Accordo chiede quale sia lo stato dell'iter del disegno di legge di ratifica che il Governo deve trasmettere alle Camere, posto che l'accordo stesso sarebbe operativo a far data dal 1o luglio e che, quindi, le imprese, e in particolare gli operatori finanziari, necessitano di informazioni e chiarimenti per l'applicazione della nuova normativa prevista dall'Accordo.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, con riferimento ai rilievi del deputato Causi, informa che, secondo informazioni acquisite nella giornata di ieri, il Governo si appresta a presentare un disegno di legge di ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA (Foreign account tax Pag. 83compliance Act), il quale, tuttavia, non risulta ancora trasmesso alle Camere.
  Condivide, peraltro, l'esigenza che il Governo fornisca quanto prima alle imprese e ai contribuenti interessati chiarimenti in merito all'applicazione della nuova normativa prevista dall'Accordo.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di domani, nel corso della quale si procederà all'espressione del parere sul provvedimento.

  La seduta termina alle 15.