CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 luglio 2014
272.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 16 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

  La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale.
C. 75 Realacci, C. 241 Rubinato e C. 811 Baretta.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 maggio 2014.

  Leonardo IMPEGNO (PD), relatore, dopo i contatti intercorsi con i componenti dei diversi gruppi presenti in Commissione, fa presente che vi sono le condizioni per verificare la possibilità di elaborare un testo unificato delle proposte di legge in titolo. Riterrebbe pertanto utile nominare un Comitato ristretto nel cui ambito svolgere un breve ciclo di audizioni.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, propone di nominare un Comitato ristretto al fine di predisporre un testo unificato delle proposte di legge in titolo.

  La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, avverte che i componenti del Comitato ristretto saranno designati sulla base delle indicazioni dei gruppi.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 16 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

  La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.
Testo unificato C. 101 e abbinate.

(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 luglio 2014.

  Angelo SENALDI (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione, che cerca di recepire le preoccupazioni emerse nel corso del dibattito in relazione alle eventuali penali a carico di esercizi costretti a rescindere contratti in corso non avendo più i requisiti per detenere apparecchiature da gioco ai sensi della nuova disciplina (vedi allegato 1).

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, sottopone alla valutazione della Commissione e del relatore l'opportunità di una riflessione più approfondita circa le disposizioni contenute all'articolo 12 del progetto in esame che prevedono il divieto di propaganda pubblicitaria diretta e indiretta del gioco d'azzardo su tutto il territorio nazionale, con un impatto certamente negativo sulle imprese del settore e sull'occupazione. Al riguardo, chiede se sia possibile valutare una formulazione meno rigida di tali disposizioni, prevedendo, ad esempio, la possibilità di pubblicità in particolare fasce orarie per la tutela dei minori. Aggiunge che in altri Paesi europei non sussiste questa forma di restrizione sulla pubblicità del gioco d'azzardo.

  Lorenzo BASSO (PD), nel comprendere le ragioni a fondamento dell'intervento svolto dal collega Abrignani, dichiara di non condividere il merito delle sue osservazioni in quanto il settore regolamentato dal provvedimento in esame ha un evidente impatto sociale. Ricorda come il divieto di pubblicità sia già previsto in altri Paesi, quali ad esempio la Germania, in analogia al divieto di pubblicità per il tabacco. Ricorda che limitazioni solo per i minori non riescono ad ottenere risultati di rilievo come dimostrato dal recentissimo esempio dei mondiali di calcio che hanno trasmesso in orari pomeridiani pubblicità vietate in quella fascia oraria. Ritiene inoltre che la pubblicità del gioco d'azzardo sia distorsiva del mercato pubblicitario perché gli operatori del settore sono in grado di fare offerte molto vantaggiose per il mercato pubblicitario trattando di attività ad elevatissima redditività e sottoposte, come si rileva nelle premesse della proposta di parere, ad una tassazione di favore. Osserva che il gioco d'azzardo è a tutti gli effetti un gioco illegale che, come tale, deve essere contrastato con ogni mezzo. Ritiene pertanto che il divieto di pubblicità previsto dall'articolo 12 sia assolutamente corretto.

  Davide CRIPPA (M5S) si associa alle considerazioni del collega Basso relative al divieto di propaganda del gioco d'azzardo che ritiene debba essere mantenuto nella formulazione prevista nel testo in esame, trattandosi di un fenomeno patologico che giustamente il provvedimento intende di contrastare.
  Con riferimento alla proposta di parere elaborata dal relatore, ritiene che l'osservazione formulata potrebbe essere utilmente rafforzata, prevedendo una condizione volta a tutelare quegli esercizi commerciali che, non essendo in grado di adeguarsi alle nuove prescrizioni normative in tema di requisiti dei locali, si potrebbero trovare nella situazione di dover corrispondere pesanti penali in caso di rescissione dei contratti con i concessionari delle apparecchiature.Pag. 91
  Segnala, al riguardo, che le disposizioni contenute ai commi 1 e 3 dell'articolo 15, che disciplina gli obblighi relativi ai luoghi per il gioco d'azzardo, e sono destinate agli esercizi commerciali già in attività, prevedono un lasso di tempo di diciotto mesi per l'adeguamento; ma se ad esempio l'esercizio non ha un locale da dedicare alle apparecchiature da gioco, si troverà costretto a rescindere il contratto e potrebbe dover pagare una penale; riterrebbe opportuno prevedere espressamente che se la nuova normativa impone determinati requisiti, l'esercizio che non li possiede dovrebbe poter automaticamente rescindere il contratto senza la corresponsione di alcuna penale. Fa infine notare che come attualmente formulata, l'osservazione può sembrare indicare la necessità di reperire risorse da dare ai concessionari delle apparecchiature.

  Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea che il contratto per il noleggio delle apparecchiature è contratto tra privati: se una legge successiva interviene a modificare le regole di una delle parti contraenti imponendo condizioni diverse da quelle vigenti al momento della sottoscrizione del contratto a suo parere ci sono elementi sufficienti per procedere alla rescissione per giusta causa.

  Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) conferma che, qualora vi siano impossibilità sopravvenute, si possono modificare i termini del contratto.

  Lorenzo BASSO (PD) ritiene che tutti siano d'accordo sul fatto che il testo in esame possa comportare la possibilità di rescissione del contratto. Tuttavia, l'osservazione proposta dal relatore – di cui pure condivide l'intenzione di dare un sostegno alle attività commerciali che non siano in condizione di adeguarsi ai nuovi requisiti previsti per detenere lecitamente slot machines – potrebbe prestarsi a interpretazioni fuorvianti. Ritiene pertanto preferibile riformulare la proposta di parere del relatore espungendo l'osservazione. Osserva infine che le premesse formulate dal relatore nella proposta di parere mostrano chiaramente la valutazione della X Commissione in merito al contenuto della legge con riferimento alla tutela degli esercizi commerciali.

  Davide CRIPPA (M5S) chiede se tutte le disposizioni del testo in esame si applichino alle esercizi commerciali già esistenti.

  Angelo SENALDI (PD), relatore, precisa che solamente la ridefinizione delle nuove distanze dai luoghi sensibili non trova applicazione per le realtà già esistenti; valgono invece il divieto di fumo, di vendere alcolici e l'obbligo di localizzare le macchine da gioco in ambienti separati.

  Davide CRIPPA (M5S) chiede se sia stata fatta una valutazione del numero degli esercizi commerciali che potrebbero beneficiare degli incentivi alla rimozione degli apparecchi previsti dall'articolo 13 del testo in esame.
  Condivide la proposta del collega Basso di riformulare la proposta di parere espungendo l'osservazione al fine di evitare interpretazioni fuorvianti.

  Angelo SENALDI (PD), relatore, riformula quindi la proposta di parere nel senso indicato dai colleghi Basso e Crippa (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata.

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.
C. 2247 Causi e C. 2248 Capezzone.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Cristina BARGERO (PD), relatore, illustra la proposta di legge in esame, nel Pag. 92testo modificato dagli emendamenti approvati in sede referente sul quale la X Commissione deve esprimere il prescritto parere alla VI Commissione Finanze, intende sostanzialmente riproporre il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2014, che recava disposizioni per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero, nonché alcune misure per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. L'articolo 1 è stato infatti soppresso durante l'esame del provvedimento presso la Commissione VI Finanze della Camera e trasfuso nella PdL di iniziativa parlamentare in esame.
  La proposta di legge introduce nell'ordinamento la disciplina della collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure) in materia fiscale; in sintesi, i soggetti che detengono attività e beni all'estero ed hanno omesso di dichiararli potranno sanare la propria posizione nei confronti dell'erario pagando le imposte dovute (in tutto o in parte) e le sanzioni (in misura ridotta).
  I nuovi commi da 1-bis a 1-quater dell'articolo 1 estendono la procedura di collaborazione volontaria anche ai contribuenti autori di violazioni riguardanti attività detenute in Italia.
  L'articolo 1-ter, inserito nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, introduce il reato di autoriciclaggio. È inoltre prevista l'assegnazione di personale alle Agenzie fiscali. In particolare, il comma 1 dell'articolo 1, della proposta introduce gli articoli da 5-quater a 5-septies nel decreto-legge n. 167 del 1990, che individuano gli elementi principali della procedura di disclosure.
  Ai sensi dell'articolo 5-quater, il destinatario della procedura è l'autore della violazione degli obblighi dichiarativi di cui all'articolo 4, comma 1 del richiamato decreto-legge n. 167 del 1990. Per effetto di tale richiamo potranno accedere alla voluntary disclosure le seguenti tre categorie di soggetti residenti in Italia: persone fisiche; enti non commerciali; società semplici ed equiparate Sono dunque esclusi dal novero dei soggetti eleggibili le società e gli enti commerciali.
  Nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, la possibilità di avvalersi della procedura è stata estesa anche alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta. Il comma 2 dell'articolo 5-quater disciplina i casi in cui la collaborazione volontaria non è ammessa. Al comma 3 si dispone che, entro 30 giorni dalla data di esecuzione dei versamenti, l'Agenzia delle entrate debba comunicare all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, per l'utilizzo delle informazioni ai fini dell'applicazione delle esimenti, degli sconti di pena e delle riduzioni sanzionatorie previsti dall'articolo 5-quinquies. Il termine (comma 4) per usufruire della procedura di collaborazione volontaria è individuato nel 30 settembre 2015.
  L'articolo 5-quinquies indica gli effetti della procedura di collaborazione volontaria, sia sul piano sanzionatorio penale tributario, che dal punto di vista delle sanzioni amministrative tributarie. Sul piano penale (comma 1, lettera a)) si dispone che nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria è esclusa la punibilità per i delitti di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, di cui rispettivamente agli articoli 4 e 5 del decreto-legislativo n. 74 del 2000, nonché per i delitti di omesso versamento di ritenute certificate e omesso versamento di IVA, di cui agli articoli 10-bis e 10-ter del medesimo decreto. La lettera b) del comma 1 prevede, nei confronti di chi aderisce alla disclosure, la diminuzione fino a un quarto delle pene previste per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e per dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (previsti dagli articoli 2 e 3 del predetto decreto legislativo n. 74 del 2000). Il comma 3 chiarisce quali sono gli effetti della collaborazione volontaria dal punto di vista delle sanzioni amministrative tributarie, Pag. 93consentendo di comminare una pena inferiore al minimo edittale in presenza di specifiche condizioni. Per chi aderisce alla voluntary disclosure le predette sanzioni sono determinate nella metà del minimo edittale o nel minimo edittale ridotto di un quarto, in dipendenza dalla condotta del contribuente. Il comma 4 contiene misure idonee a garantire, in caso di trasferimento delle attività presso altro intermediario, che l'amministrazione finanziaria italiana possa continuare ad ottenere le informazioni necessarie, pena il pagamento di una sanzione pari alla metà di quella già pagata dal contribuente a seguito della procedura di collaborazione volontaria. Il comma 5 dispone che il procedimento di irrogazione delle sanzioni per le violazioni dichiarative segua le regole di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche ai fini della definizione del contesto. Ai sensi del nuovo comma 5-bis, la misura della sanzione minima è ridotta al 3 per cento degli importi non dichiarati, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, qualora tali Stati stipulino con l'Italia accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni contro la doppia imposizione.
  Il comma 6 dell'articolo 5-quinquies disciplina le conseguenze del mancato versamento tempestivo delle somme dovute per effetto della collaborazione volontaria: in tale ipotesi, la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti penali e tributari.
  L'articolo 5-sexies demanda a un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate l'individuazione delle modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché ogni altra modalità applicativa delle norme introdotte.
  L'articolo 5-septies istituisce il reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero, che punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero. I nuovi commi da 1-bis a 1-quater dell'articolo 1 estendono anche ai contribuenti autori di violazioni riguardanti attività detenute in Italia la procedura di collaborazione volontaria per sanare violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 31 dicembre 2013. Si applicano – sostanzialmente – le procedure sopra descritte. Il nuovo comma 1-quinquies prevede che l'esclusione della punibilità e la diminuzione della pena illustrate operino nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i delitti in commento. Il nuovo comma 1-sexies interviene in materia di responsabilità erariale dei funzionari dell'amministrazione finanziaria per una serie di procedimenti indicati dalle disposizioni in commento.
  Il comma 2 dell'articolo 1 della proposta in esame, dispone l'utilizzo delle entrate derivanti dalle disposizioni illustrate prevedendone il versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini del loro utilizzo, anche mediante riassegnazione, per le seguenti finalità:
   pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dei relativi pagamenti dai vincoli del patto di stabilità interno;
   investimenti pubblici;
   fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014).

  I criteri e le modalità di ripartizione delle risorse tra le finalità indicate nonché di attribuzione a ciascun ente beneficiario delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato sono rinviate ad appositi Pag. 94decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
  Il comma 4, lettera a) dell'articolo 1 autorizza l'Agenzia delle entrate a procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato – aggiuntive rispetto a quelle già autorizzate dalla normativa vigente – nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per il 2014, 24 milioni per il 2015, 41,5 milioni per il 2016 e 55 milioni euro a decorrere dal 2017.
  La lettera b) conferma l'autorizzazione per l'Agenzia delle dogane a procedere ad assunzioni di personale nella misura di per 34 milioni per il 2008, 46 milioni per il 2009 e 62 milioni annui a decorrere dal 2010, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008).
  Il nuovo articolo 1-bis eleva da 10.000 a 15.000 euro il valore massimo complessivo (raggiunto nel corso del periodo d'imposta) al di sotto del quale non sussistono gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero.
  Il nuovo articolo 1-ter introduce il reato di autoriciclaggio, volto a punire chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Attualmente, infatti, il codice penale prevede, all'articolo 648, solo il riciclaggio, che punisce chi ricicla denaro o altre utilità provenienti da un reato commesso da un altro soggetto. Chi invece ricicla in prima persona, cioè sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità che ha ricavato commettendo egli stesso un altro delitto doloso, non è punito. La norma è volta quindi a sanare tale lacuna nell'ordinamento.
  L'articolo 2 reca la copertura finanziaria delle disposizioni in materia di assunzioni presso l'Agenzia delle entrate (articolo 1, comma 3, lettera a)) quantificate in 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dal 2017. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Mattia FANTINATI (M5S) chiede se sia stata effettuata una valutazione del gettito previsto dalla voluntary disclosure.

  Guido GALPERTI (PD) chiede al relatore di chiarire la quantificazione delle imposte dovute e della misura ridotta delle sanzioni. Ricorda che nel precedente provvedimento relativo al rientro dei capitali dall'estero si discusse prioritariamente sull'entità delle sanzioni.

  Gianluca BENAMATI (PD) ritiene opportuno approfondire le questioni poste dai colleghi Fantinati e Galperti.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, anche in considerazione del fatto che la predisposizione del parere ha tempi che consentono un adeguato approfondimento, invita i colleghi a trasmettere al relatore eventuali altri quesiti che potrebbero essere sottoposti alla Commissione di merito.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.35.

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