CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 luglio 2014
271.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 15 luglio 2014.

Audizione di attivisti per i diritti umani in Ucraina.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 15 luglio 2014. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Mario Giro.

  La seduta comincia alle 14.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, comunica che a far data dal 9 luglio scorso è entrato far parte della Commissione l'onorevole Erasmo Palazzotto (SEL), a cui formula i migliori auguri di buon lavoro.

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DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile.
C. 2496 Governo.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Michele NICOLETTI (PD), relatore, nell'illustrare il contenuto del decreto-legge all'esame della Commissione, evidenzia come esso risponda all'esigenza di dare seguito ad alcune decisioni di condanna da parte della Corte europea dei diritti umani a carico del nostro Paese: l'ultima di queste – la sentenza Torreggiani contro Italia dell'8 gennaio 2013 – ha certificato che il malfunzionamento cronico del sistema penitenziario italiano si configura alla stregua di una violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), che vieta il ricorso a pene o trattamenti disumani o degradanti.
  Fa quindi presente che la Corte di Strasburgo ha deciso di applicare al caso di specie la procedura della sentenza-pilota, ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione, ordinando alle autorità italiane di approntare, nel termine di un anno dalla data di emanazione della sentenza, le misure necessarie a produrre effetti preventivi e compensativi e atte a garantire una riparazione delle violazioni della Convenzione risultanti dal sovraffollamento carcerario in Italia.
  Sottolinea come il problema dell'eccessivo numero di detenuti rispetto alla dimensione delle carceri nazionali si trascini nel nostro Paese ormai da molti anni e come questa emergenza torni ciclicamente ad impegnare l'attività parlamentare. Negli anni successivi all'approvazione dell'indulto del 2006, infatti, si è registrato un rapido ritorno alla situazione pregressa: le presenze di detenuti al 31 dicembre 2007 erano già 48.693, alla fine del 2008 ammontavano a 58.127, al termine del 2009 erano salite 64.791, mentre a fine 2010 avevano raggiunto le 67.961 unità. Rileva come a quella data la capienza regolamentare dichiarata fosse di 45.022 posti, evidenziando la misura della gravità della situazione di sovraffollamento nelle carceri italiane.
  Fa presente peraltro che negli ultimi anni, mentre la capienza degli istituti è sostanzialmente migliorata (49.461 posti al 30 giugno 2014) a seguito, soprattutto, di interventi di ristrutturazione di padiglioni esistenti e si sia registrata – anche grazie a numerosi provvedimenti legislativi – una netta tendenza alla diminuzione delle presenze, fino ad arrivare ai 58.092 detenuti di oggi. Rimarca non di meno la presenza di 8.631 detenuti in eccedenza rispetto ai posti previsti, che determina un sovraffollamento del 17 per cento.
  Nel richiamare i dati statistici pubblicati dal Consiglio d'Europa, sottolinea che l'Italia nel 2011 si posizionava tra i Paesi dell'Unione Europea ai livelli più alti nell'indice del «sovraffollamento carcerario») con una percentuale pari al 147 per centro, seconda solo alla Grecia, con il 151,7 per cento.
  Ricorda ai colleghi come sulla «drammatica questione carceraria», il 7 ottobre scorso, il Presidente della Repubblica abbia trasmesso un messaggio alle Camere che qualificava molto correttamente l'urgenza di fare cessare il sovraffollamento carcerario rilevato dalla Corte di Strasburgo, come «dovere costituzionale» che trae «forza da una drammatica motivazione umana e morale ispirata anche a fondamentali principi cristiani».
  Ricorda altresì come alle autorevoli parole del Capo dello Stato abbia fatto seguito una pronuncia della Corte costituzionale del 22 novembre 2013 che ha affermato, nella motivazione, la gravità della situazione di sovraffollamento derivante dal malfunzionamento cronico proprio del sistema penitenziario italiano. La Pag. 77Consulta, richiamandosi alla citata sentenza Torreggiani, ha ritenuto che il carattere inderogabile del principio dell'umanità del trattamento renda necessaria «la sollecita introduzione di misure specificamente mirate a farla cessare».
  Rileva che allo scopo di ridurre il sovraffollamento ed approntare una serie di misure organiche intese a soddisfare le richieste della Corte europea, così come quelle della Consulta, sono in particolare intervenuti i decreti-legge n. 78/2013 e n. 146/2013. In particolare, segnala come quest'ultimo provvedimento abbia previsto maggiori garanzie per i soggetti reclusi nel procedimento di reclamo in via amministrativa e in quello giurisdizionale davanti alla magistratura di sorveglianza, nonché l'istituzione presso il Ministero della giustizia del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale ed una procedura semplificata nella trattazione di alcune materie di competenza della magistratura di sorveglianza.
  Fa presente altresì che con la più recente legge n. 67 del 2014 il Governo è stato delegato a disciplinare le pene detentive non carcerarie o da eseguire presso il domicilio, a realizzare una depenalizzazione, ad introdurre la messa alla prova nel processo penale. Richiama, infine, la proposta di legge (A.C. 631-B), già approvata dalla Camera, e modificata dal Senato, ed ora nuovamente in corso di esame da parte della Camera, diretta a delimitare, con un effetto di riduzione del sovraffollamento negli istituti penitenziari, l'ambito di applicazione della custodia cautelare in carcere.
  Evidenzia come tutti questi provvedimenti, unitamente alle misure di edilizia penitenziaria previste dal cosiddetto «Piano Carceri», abbiano portato il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, nella decisione del 5 giugno 2014 sull'esecuzione della citata sentenza Torreggiani, a valutare positivamente gli interventi del Governo italiano per migliorare la situazione carceraria. Il Comitato ha, tra l'altro, preso atto con interesse «del rimedio risarcitorio immaginato per mezzo di un imminente – perché non ancora licenziato dal Consiglio dei ministri – decreto-legge del Governo in materia», rinviando al giugno 2015 un'ulteriore valutazione sui progressi fatti nell'attuazione delle misure italiane per affrontare il problema del sovraffollamento.
  Segnala quindi le principali misure introdotte dal provvedimento in esame, in primo luogo, la previsione di rimedi di tipo risarcitorio in favore di detenuti e internati che siano stati sottoposti a trattamenti inumani o degradanti, in violazione dell'articolo 3 della CEDU. Segnala a tale riguardo che l'adozione di specifici strumenti risarcitori si rende necessaria in considerazione del numero di ricorsi presentati presso la Corte di Strasburgo da soggetti detenuti nelle strutture penitenziarie italiane, stimato nel numero di 6.829, ed alla conseguente necessità di prevenire pronunce di condanna da parte dei giudici europei oltre che di evitare l'incardinazione di ulteriori contenziosi in tale sede e di determinare la definizione di quelli già in corso. Fa presente come una tale misura risarcitoria, pur se correttamente connessa alla dimensione afflittiva della pena, rischi di mettere da parte la dimensione riabilitativa della pena stessa, che pure costituisce uno dei cardini dell'ordinamento penale italiano.
  Ricorda altresì che il decreto-legge stabilisce inoltre che il magistrato di sorveglianza possa avvalersi dell'ausilio di personale volontario; introduce nuovi obblighi di comunicazione con riguardo ai provvedimenti degli uffici di sorveglianza, relativi alla libertà personale di soggetti condannati da corti internazionali; disciplina le modalità di esecuzione degli arresti domiciliari, compresa l'applicazione del controllo tramite il cosiddetto «braccialetto elettronico»; estende ai maggiorenni di età inferiore a venticinque anni la disciplina dell'esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale nei confronti dei minorenni; modifica l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria; amplia i presupposti che non consentono l'applicazione della custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari, introducendo infine Pag. 78meccanismi di monitoraggio e salvaguardia della copertura finanziaria degli oneri.
  Conclude annunciando la presentazione di un parere favorevole, ritenendo tale intervento legislativo necessario non soltanto nel quadro di un progressivo adattamento del sistema di esecuzione della pena ai dettami della Carta costituzionale e delle fonti internazionali, ma anche nella prospettiva di un rispetto di quei livelli di civiltà e dignità – giustamente richiamati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e nel messaggio del Presidente della Repubblica – che il nostro Paese non può lasciar compromettere da ingiustificabili distorsioni ed omissioni della politica carceraria e della politica per la giustizia.

  Il sottosegretario Mario GIRO si associa alle considerazioni svolte dal relatore, facendo altresì presente che le misure introdotte dal decreto-legge potranno essere ulteriormente perfezionate anche in vista della sottoposizione del nostro Paese alla revisione periodica universale da parte del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite.

  Maria Edera SPADONI (M5S) richiama alcuni profili critici inerenti alla norma introdotta dall'articolo 8: in particolare menziona l'ipotesi che, alla luce della nuova normativa, lo stalker possa essere soggetto agli arresti domiciliari anche in regime di convivenza con la sua stessa vittima. Nel preannunciare pertanto il voto contrario del suo gruppo alla proposta di parere, sottolinea l'estrema contraddittorietà tra la normativa recata dall'articolo 8 e i principi applicativi della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, recentemente ratificata dal nostro Paese.

  Mario MARAZZITI (PI), nel richiamare in termini positivi le finalità del provvedimento in esame, fa presente che esso rappresenta in un certo senso un atto dovuto, legato alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, ma già implicito nelle raccomandazioni contenute nella Revisione periodica universale del 2010. Segnala che la problematica sollevata dalla collega Spadoni fa riferimento ad una normativa sulla quale il Parlamento si è già diviso in passato, e conclude auspicando in ogni caso una rapida approvazione del provvedimento in esame.

  Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI), nell'associarsi alle considerazioni del collega Marazziti, sottolinea tuttavia che i rilievi posti dalla deputata Spadoni si focalizzano su un nodo critico concreto e reale, con il quale la magistratura è chiamata a misurarsi.

  Gianluca PINI (LNA), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo, rileva come il provvedimento fornisca delle risposte a suo avviso fondamentalmente inadeguate ed incoerenti ad un problema di rilevante gravità, che rischiano di aumentare ulteriormente i livelli di criminalità nel nostro Paese. Invita peraltro il Governo a rivedere le previsioni normative contenute nell'articolo 8 ed evidenziate nel corso del dibattito.

  Michele NICOLETTI (PD), relatore, dopo aver evidenziato come la questione della custodia cautelare, sottesa alle disposizioni di cui all'articolo 8, sia stata già in passato oggetto di accesi dibattiti in Parlamento e nell'opinione pubblica, ritiene opportuno presentare una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 1), volta a prevedere, in coerenza con le risultanze del dibattito in Commissione, l'esclusione della concessione degli arresti domiciliari in caso di reato di stalking concomitante con la convivenza della vittima, alla luce dei principi applicativi della Convenzione di Istanbul.

  Il sottosegretario Mario GIRO concorda con le considerazioni svolte dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole con un'osservazione, come formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 15.30.

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SEDE REFERENTE

  Martedì 15 luglio 2014. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Mario Giro.

  La seduta comincia alle 15.30.

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.
C. 2498 Governo, approvato dal Senato
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato da ultimo nella seduta del 10 luglio scorso.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, ricordando che il provvedimento in titolo è calendarizzato per l'esame in Assemblea a partire da domani, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Difesa, Finanze, Cultura, Ambiente e Politiche dell'Unione europea, mentre la Commissione Giustizia ha espresso parere favorevole con una condizione, la Commissione Lavoro pubblico e privato, la Commissione Affari sociali e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno espresso parere favorevole con osservazioni, la Commissione Agricoltura parere favorevole con una condizione ed osservazioni. La Commissione Attività produttive ha invece preannunciato di non procedere all'espressione del parere, mentre la Commissione Bilancio non ha ancora espresso il parere di competenza.

  Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), relatore, nel sottolineare come i colleghi delle Commissioni assegnatarie del provvedimento in sede consultiva abbiano pienamente compreso la rilevanza e l'urgenza dello stesso, richiama l'attenzione sulla condizione posta nel parere della Commissione Giustizia, riguardante la soppressione del comma 6 dell'articolo 19. Ricorda che la disposizione, volta a prevedere che l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo possa avvalersi di magistrati ordinari, amministrativi o contabili, nonché di avvocati dello Stato fuori ruolo, nel limite massimo complessivo di sette unità, è già stata oggetto di una discussione presso la Commissione durante l'esame in sede referente, per cui potrebbe essere modificata con un emendamento che si riserva di presentare dopo aver esaminato il complesso dei pareri resi.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, in attesa che la Commissione Bilancio formuli il parere di competenza, sospende la seduta.

  La seduta, sospesa alle 15.40, è ripresa alle 21.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che presso la Commissione Bilancio è ancora in corso di formulazione il parere di competenza ed invita pertanto il relatore, per economia procedurale, a formulare alla Commissione le sue valutazioni in ordine ai pareri già espressi dalle altre Commissioni.

  Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), relatore, presenta gli emendamenti 9.50, 9.51. 15.50, 17.50, 19.50, 24.50, 27.50, che recepiscono alcune delle condizioni ed osservazioni formulate dalle Commissioni competenti in sede consultiva (vedi allegato 2).

  Il sottosegretario Mario GIRO esprime il parere favorevole del Governo sulle nuove proposte emendative presentate dal relatore.

  Manlio DI STEFANO (M5S) chiede una breve sospensione dei lavori per consentire ai componenti del suo gruppo di valutare adeguatamente le nuove proposte emendative presentate dal relatore.

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  Fabrizio CICCHITTO, presidente, accoglie la richiesta del gruppo del Movimento 5 Stelle e sospende brevemente la seduta.

  La seduta, ulteriormente sospesa alle 21.10, è ripresa alle 21.30.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, dà atto delle sostituzioni comunicate dai gruppi.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 9.50, 9.51. 15.50, 17.50, 19.50, 24.50, 27.50 del relatore.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, comunica che è pervenuto il parere della Commissione Bilancio, che riporta una serie di condizioni formulate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, alcune delle quali, essendo redatte in modo non testuale, richiedono un approfondimento che potrà essere svolto in Assemblea, anche in seno al Comitato dei Nove. Al riguardo, osserva che tali condizioni necessitano comunque di un esame assai accurato ed attento al fine di evitare ogni rischio di rinvio da parte del Presidente della Repubblica, che vanificherebbe il grande lavoro parlamentare svolto sulla riforma della cooperazione allo sviluppo.
  Avverte inoltre che il relatore ha presentato una proposta di correzioni di forma (vedi allegato 3) che sarà posta in votazione prima del conferimento del mandato al relatore stesso.

  Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), relatore, sottolinea come le condizioni poste dalla Commissione Bilancio, per una parte significativa, attengano alle disposizioni introdotte in relazione alla Cassa depositi e prestiti ed al correlativo potere di vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Ritiene che su tali condizioni sarà possibile svolgere nell'esame in Assemblea un confronto volto ad individuare un punto di equilibrio. Nell'accogliere in linea di principio le condizioni relative alla soppressione dell'articolo 12, comma 4-bis, ed alla modifica dell'articolo 18, comma 2, lettera c), presenta gli emendamenti a sua firma 12.60 e 18.60 (vedi allegato 2). Non ritiene invece di dover recepire le altre due condizioni di natura testuale poste dalla Commissione Bilancio, dal momento che risulterebbe di grave nocumento alla funzionalità dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo l'impossibilità di avvalersi all'estero del personale di cui all'articolo 31, comma 4, primo periodo, mentre, per quanto concerne l'articolo 27, comma 1-bis, osserva che il servizio civile è richiamato come mero parametro senza quindi che siano prevedibili nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Il sottosegretario Mario GIRO esprime il parere favorevole del Governo sugli emendamenti 12.60 e 18.60 del relatore.

  Manlio DI STEFANO (M5S) si domanda per quale ragione l'articolo 12, comma 4-bis non sia compatibile con la normativa della finanza pubblica, ricordando come esso costituisca un pilastro della riforma in corso in quanto garantisce la certezza della programmazione delle risorse.

  Carlo SIBILIA (M5S) denuncia le logiche perverse che impediscono una piena affermazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo ed invita la Commissione a studiare una riformulazione della disposizione contestata dalla Commissione Bilancio.

  Paolo BENI (PD), pur riconoscendo la fondatezza della condizione posta dalla Commissione Bilancio, fa riferimento al rilievo del comma 1 dello stesso articolo 12 che valorizza la dimensione triennale del documento di programmazione.

  Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) ritiene che la disposizione in questione debba valutarsi anche alla luce dei commi 3 e 4 dell'articolo 6.

  Vincenzo AMENDOLA (PD), fermi restando i vincoli posti dalla contabilità di Stato, ritiene che la norma possa comunque essere oggetto di una rivisitazione che faccia salvo il principio programmatorio.

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  Mario MARAZZITI (PI), nel condividere il tentativo dei colleghi di salvaguardare un punto qualificante del nuovo impianto normativo, suggerisce una riformulazione che richiami esplicitamente il documento triennale di programmazione.

  Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), relatore, alla luce delle considerazioni svolte dai colleghi, riformula il proprio emendamento 12.60, ritenendo possibile recepire la condizione posta dalla Commissione Bilancio senza sopprimere l'articolo 12, comma 4-bis.

  Il sottosegretario Mario GIRO esprime il parere favorevole del Governo sulla nuova formulazione dell'emendamento 12.60 del relatore.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 12.60 (Nuova formulazione) e 18.60 del relatore.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, essendosi esaurito l'esame dei pareri espressi in sede consultiva, chiede ai colleghi se vi siano osservazioni da parte loro in ordine alla proposta di correzioni di forma presentata dal relatore.

  Maria Edera SPADONI (M5S) manifesta perplessità circa la reale portata formale della proposta di correzione relativa all'articolo 12, comma 4.

  Carlo SIBILIA (M5S) e Manlio DI STEFANO (M5S) chiedono chiarimenti in ordine alla sostituzione, all'articolo 25, comma 2, lettera d), della parola «cittadini» con la parola «stranieri».

  Khalid CHAOUKI (PD) ritiene che sarebbe sufficiente limitarsi alla parola «immigrati», già presente nel testo.

  Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI), Paolo BENI (PD), Vincenzo AMENDOLA (PD) e Mario MARAZZITI (PI) concordano sull'opportunità di una formula che sia rispettosa della terminologia giuridica ma che non rechi pregiudizio ai soggetti interessati.

  Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), relatore, riformula la proposta di correzioni di forma da lei presentata, accogliendo l'indicazione avanzata dal collega Chaouki.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di correzioni di forma, come riformulata dal relatore (vedi allegato 4) e delibera di conferire il mandato al relatore stesso, onorevole Quartapelle Procopio, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei Nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 22.20.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 269, del 10 luglio 2014, a pagina 71, prima colonna, all'undicesima riga, deve leggersi «rinvio» in luogo di «conclusione».

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