CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 luglio 2014
269.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
Pag. 5

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

  Giovedì 10 luglio 2014. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

  La seduta comincia alle 13.25.

Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Giancarlo Galan (doc. IV, n. 8).
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 9 luglio 2014.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda che, in base all'organizzazione dei lavori concordata in funzione dell'esigenza di concludere l'esame del documento entro il termine – non ulteriormente prorogabile – dell'11 luglio 2014, in data odierna avrà luogo la votazione finale previe dichiarazioni di voto, per le quali ha fissato un tempo massimo di intervento pari a cinque minuti per ciascun componente.
  Comunica di aver altresì inviato in via precauzionale una nota alla Presidente della Camera per chiedere di inserire i nominativi dei componenti dell'organo come pre-votanti nella chiama dei deputati prevista per l'odierna seduta comune del Parlamento. Pertanto, ove necessario, la Giunta potrà riprendere i lavori nel pomeriggio, dopo una breve sospensione per consentire ai colleghi di partecipare al voto in Assemblea per appello nominale.

  Mariano RABINO (SCpI), relatore, facendo seguito all'impegno assunto nella scorsa seduta, ha informalmente messo a disposizione dei membri della Giunta il testo della sua proposta nella giornata di ieri. Pertanto chiede che sia allegata al resoconto della seduta odierna (vedi allegato 1).

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, lo consente secondo la prassi consueta.

  Mariano RABINO (SCpI), relatore, nel rinviare al testo integrale, formula la proposta di concedere l'autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Giancarlo Galan. Tale scelta è maturata dopo Pag. 6una attenta valutazione degli atti e degli elementi emersi nel corso del dibattito e costituisce una decisione sofferta per la delicatezza della questione che investe la libertà personale di un parlamentare.
  Tuttavia, ha inteso far prevalere su ogni diversa valutazione di carattere etico o giudiziario, l'esigenza di assumere la responsabilità politica di ritenere insussistente ogni forma di intento persecutorio nel procedimento giudiziario a carico del deputato interessato. D'altra parte lo stesso Galan con grande coraggio, così come anche i colleghi di diverso orientamento – ricorda al riguardo l'intervento dell'onorevole Chiarelli – hanno riconosciuto che l'inchiesta è fondata, poggia su pilastri solidi, non si è mossa su binari precostituiti e ha coinvolto un'ampia gamma di soggetti. Viene anzi spontaneo osservare come l'azione giudiziaria abbia svelato un imponente fenomeno criminale al quale partecipavano a pieno titolo imprenditori e titolari di funzioni giudiziarie ed amministrative di controllo, così da smentire il luogo comune della dicotomia tra una classe politica avvezza all'illegalità ed una società civile dai comportamenti moralmente ineccepibili.
  Desidera svolgere alcune considerazioni di carattere generale. La prima riguarda la necessità di intervenire in tempi brevi sul regime legislativo degli appalti e delle commesse pubbliche, attualmente regolati da leggi del tutto inidonee a prevenire comportamenti criminali.
  La seconda notazione riguarda invece la difficoltà di coniugare il fondamentale principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge ed alla giurisdizione con la prerogativa sancita dall'articolo 68 della Costituzione a favore dei parlamentari. Ricorda di aver studiato tale istituto costituzionale frequentando l'università ai tempi di Tangentopoli e di aver apprezzato la riforma costituzionale approvata in quegli anni per delimitarne l'ambito. Ritiene che i tempi siano adesso maturi per una ulteriore riforma del principio di immunità dei parlamentari, da ricondurre alla sola insindacabilità delle opinioni e dei voti espressi.
  Infine, ritiene che la questione sottoposta all'attenzione della Giunta possa fornire un ulteriore stimolo ad una riflessione a tutto campo sulla disciplina della carcerazione preventiva, che auspica venga riformata al fine di limitarne l'ambito di operatività.
  Pur essendo un argomento non pertinente al dibattito odierno, desidera anche rimarcare il suo stupore per l'assenza di strumenti giuridici che impediscano a chi ha commesso e confessato gravi reati contro la pubblica amministrazione di poter continuare – in ipotesi dopo aver patteggiato pene miti (forse troppo miti) – a gestire società e consulenze direttamente legate al settore delle commesse pubbliche. Si riferisce, evidentemente, alla situazione in cui versa Baita che è uno dei protagonisti dell'inchiesta. Dovrebbe dunque trovare applicazione anche in tale ambito un provvedimento analogo al D.A.SPO. per sancire una sorta di «Divieto di Selezione per le Pubbliche Opere».
  Tornando al merito della proposta segnala di aver dedicato la parte conclusiva ad una riflessione in merito agli effetti sul caso di specie che potevano derivare dalla modifica legislativa apportata dal recentissimo decreto-legge n. 92 del 2014, entrato in vigore solo il 28 giugno scorso, sull'articolo 275 del codice di procedura penale, nella parte in cui fissa i criteri di scelta delle misure cautelari.
  In essa ha precisato che non essendovi automatismi, non può prefigurarsi la sussistenza del fumus persecutionis, ove la nuova disciplina non sia ritenuta applicabile. Ha tuttavia rimesso alla magistratura il compito di valutare – in tempi ragionevolmente brevi, che egli auspicava potessero esaurirsi ancor prima della pronuncia definitiva della Camera – la conformità del provvedimento restrittivo più afflittivo con le recenti modifiche legislative dell'istituto della carcerazione preventiva, recate dal decreto in via di conversione da parte delle Camere.

  Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI), intervenendo sull'ordine dei lavori prende spunto dalle parole del relatore per formalizzare Pag. 7una richiesta che, sia pure non esplicitata nell'intervento di ieri del collega Chiarelli, era implicitamente in esso contenuta.
  Si riferisce all'invito alla Giunta di proporre all'Assemblea la restituzione degli atti all'Autorità giudiziaria, così da porre quest'ultima in condizione di valutare la conformità e la legittimità dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere con la nuova disciplina dell'istituto della carcerazione preventiva.
  Ritiene infatti che la Giunta non possa esimersi dall'esprimere una valutazione sulla legittimità formale del provvedimento giurisdizionale che si chiede di eseguire. Non si tratterebbe infatti di entrare nel merito del giudizio e delle relative responsabilità penali, ma solo di valutare se un evento sopravvenuto sia astrattamente idoneo a produrre o meno effetti su un atto posto in essere precedentemente. In altre parole, si deve richiedere ai giudici di dirimere quell'ondivago orientamento giurisprudenziale correttamente riportato dal relatore nella sua proposta.
  È di tutta evidenza che la Giunta non si può sostituire all'apprezzamento del giudice, ma è di altrettanta evidenza che per la Giunta – ove non la si voglia confinare ad un ruolo del tutto marginale – sia doveroso chiedere all'Autorità giudiziaria un riesame del provvedimento alla luce dello ius superveniens.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, rileva preliminarmente che la richiesta testé avanzata sia stata formulata tardivamente. Ricorda infatti di aver organizzato i lavori della Giunta concedendo un congruo periodo di riflessione a ciascun deputato per valutare eventuali richieste preliminari o pregiudiziali rispetto alla deliberazione di merito. Aveva anzi espressamente consegnato agli organi di stampa il suo pensiero circa l'opportunità che medio tempore fosse la stessa magistratura ad assumere d'ufficio ogni iniziativa conseguente all'entrata in vigore di una nuova norma codicistica in materia di custodia cautelare.
  Si potrebbe anzi osservare che la Giunta sia legittimata a maturare i propri orientamenti sulla sussistenza o meno del fumus persecutionis anche sulla base del fatto che non sembra esservi stata nessuna reazione del giudice procedente.
  Tuttavia la proposta di deliberare nel senso della restituzione degli atti all'Autorità giudiziaria costituisce, per prassi, uno dei possibili sbocchi della procedura incardinata presso la Giunta. Pertanto la considera ammissibile e, in ragione della sua natura pregiudiziale rispetto ad ogni deliberazione di merito, la porrà subito in votazione, previe brevi dichiarazioni di voto.

  Anna ROSSOMANDO (PD), esprime il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di restituzione degli atti all'Autorità giudiziaria, non condividendone in alcun modo le motivazioni.
  Il citato decreto-legge n. 92 del 2014 condiziona l'irrogazione della misura della custodia cautelare in carcere ad un giudizio prognostico che non può non essere formulato dall'organo giudiziario che procede. In questo senso esso è del tutto simile a quanto già adesso avviene in ordine al giudizio prognostico sulla sospensione condizionale della pena.
  Non si può far discendere dalla nuova formulazione dell'articolo 275 c.p.p. alcun effetto sulla legittimità delle ordinanze in materia cautelare adottate prima della sua entrata in vigore né, tantomeno, si può ipotizzare di sostituirsi all'apprezzamento discrezionale del magistrato.
  Aggiunge, infine, che la recente norma non reca una radicale modifica dei presupposti applicativi delle misure cautelari, ma incide solo sulla scelta della tipologia di misura cautelare irrogabile nel caso concreto.
  Replicando a quanto affermato dal collega Di Lello, tiene altresì a specificare che il ruolo della Giunta non è confinato su un piano marginale, bensì su un piano diverso rispetto alla magistratura ma di dignità pari se non superiore: all'organo parlamentare è infatti affidato il compito di declinare il principio costituzionale della Pag. 8tutela dell'Istituzione e della funzione parlamentare da indebite invasioni di altri poteri dello Stato.

  Gianfranco Giovanni CHIARELLI (FI-PdL) si esprime favorevolmente sulla proposta del collega Di Lello di cui sottoscrive integralmente le motivazioni. Così come invita nuovamente i membri della Giunta a riflettere sulla funzione di questo organo che, per sua natura, deve essere sottratto ad ogni forma di demagogia politica. Non vi è bisogno di precisare che non è un organo giudiziario per affermare che comunque alla Giunta spetti certamente il compito di verificare l'impatto dello ius superveniens sulle questioni oggetto del suo esame.

  Danilo LEVA (PD), condividendo la posizione espressa dalla collega Rossomando, desidera ulteriormente precisare l'incongruenza della proposta di restituzione degli atti all'Autorità giudiziaria motivata dalla modifica di una norma di carattere esclusivamente processuale e che pertanto potrà certamente essere fatta valere nelle sedi proprie dalla difesa dei soggetti colpiti da misure custodiali ma non certamente da parte della Giunta.

  La Giunta respinge la proposta di restituire gli atti all'Autorità giudiziaria con 14 voti contrari, 4 favorevoli e 1 astenuto.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, dichiara aperta la fase delle dichiarazioni di voto sulla proposta del relatore.

  Matteo BRAGANTINI (LNA), condividendo le argomentazioni poste a base della proposta del relatore, si dichiara a favore della concessione dell'autorizzazione all'arresto.

  Gea SCHIRÒ (PI), pur avvertendo un senso di profondo disagio nel trovarsi ad esaminare una richiesta di autorizzazione all'esecuzione della custodia cautelare in carcere, preannunzia il suo voto a favore della proposta del relatore rinviando, quanto alle motivazioni, ad un testo scritto che chiede di poter depositare agli atti (vedi allegato 2).

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, lo consente secondo la prassi consueta.

  Daniele FARINA (SEL), ritiene sia evidente a tutti – considerato anche il suo voto a favore della proposta di restituzione degli atti all'autorità giudiziaria – che egli non appartiene alla schiera di coloro che all'infallibilità papale hanno sostituto l'infallibilità dei magistrati, facendone una sorta di religiosità laica che reputa sbagliata poiché la mole di errori giudiziari ai quali si assiste rende questa (presunta) infallibilità piuttosto traballante.
  Non intende tornare sulla questione affrontata dai colleghi sulla modifica dell'articolo 275 del codice di procedura penale, in quanto condivide le motivazioni ampiamente espresse dal relatore nel testo messo a disposizione dei componenti della Giunta.
  Ritiene, invece, che la proposta di restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari avrebbe meritato una diversa valutazione da parte della Giunta poiché ad essa era sottesa l'esigenza, a suo giudizio fondata sulla legge, di rimettere le carte alla valutazione del giudice per le indagini preliminari al fine di una precisazione in merito alla tipologia della misura custodiale richiesta.
  In ogni caso, la prognosi sull'andamento della custodia cautelare in carcere dell'onorevole Galan gli appare facilmente intuibile: come è accaduto di recente per la domanda concernente il deputato Genovese, nel giro di pochi giorni (se non 48 ore) la misura della custodia cautelare in carcere sarà derubricata in quella degli arresti domiciliari, con tutto ciò che se ne può dedurre in termini di pericolosità degli indagati e della gravità dei reati agli stessi ascritti.
  A suo avviso, l'esame della richiesta di autorizzazione all'arresto del deputato Galan ripropone l'esigenza di svolgere una riflessione più generale sulla prassi affermatasi nel nostro Paese del ricorso eccessivo alla custodia cautelare in carcere, Pag. 9istituto sul quale – non a caso – Parlamento e Governo sono già intervenuti, e che a suo avviso deve essere oggetto di una più ampia riforma. Osserva, infatti, che nonostante le modifiche legislative intervenute nell'ultimo periodo, i magistrati sembrano agire ancora come se la custodia cautelare in carcere fosse la misura principale e le altre fossero delle subordinate minori, anche se ormai non è più questo il quadro fornito dal nostro ordinamento.
  Senza dubbio occorre fare una valutazione sul rapporto tra la misura cautelare richiesta e il fumus persecutionis nella sua doppia accezione oggettiva e soggettiva, valutando in particolare la proporzionalità della misura cautelare con i reati ipotizzati e le pene per essi previste, aspetto sul quale Giancarlo Galan nella sua memoria si è soffermato ampiamente. A tal proposito è opportuno ricordare che la misura degli arresti in carcere non è un'anticipazione della pena, né un acconto della pena, come invece sembra spesso essere intesa da più parti.
  In relazione al pericolo di reiterazione del reato con cui il magistrato motiva la sua richiesta, osserva che, analogamente a quanto avvenuto per Genovese, questo pericolo appare in realtà piuttosto improbabile. Diversa valutazione avrebbe espresso, invece, nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari avesse motivato la propria richiesta sul pericolo di inquinamento delle prove, più plausibile in astratto.
  Rileva inoltre, incidentalmente, che in questa inchiesta appare esservi stato un uso corretto delle intercettazioni da parte della magistratura; ferma restando che ritiene condivisibile l'esigenza manifestata dal relatore di riformare anche tale strumento investigativo, ciò dimostra che la qualità del lavoro della procura è superiore alla norma.
  In relazione alla chiamata in correità, che è uno degli elementi di cui si sostanzia l'accusa, richiama l'attenzione dei colleghi sul fatto che la stessa, lungi dall'essere un atto gratuito e di liberalità, è spesso derivante da costrizione e da convenienza, e quindi deve essere suffragata da elementi di riscontro seri e approfonditi. Proprio muovendo da tale ultima considerazione, ritiene di poter rovesciare il ragionamento sin qui svolto nel senso di riconoscere – come del resto è stato evidenziato da tutti – che l'inchiesta è corposa, solida ed è suffragata da un quadro di elementi che evidenziano una rete di relazioni molto estesa nel tempo e nello spazio.
  Per tali ragioni, alla luce dell'esame della documentazione che è stata trasmessa alla Giunta, preannunzia il suo voto favorevole alla proposta del relatore.

  Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI) nel ringraziare preliminarmente il relatore per il lavoro svolto e i colleghi per gli stimoli di riflessione che hanno offerto con i loro interventi, osserva come ancora una volta la Giunta si trovi di fronte al compito disagevole di dover decidere in ordine all'applicazione di misure cautelari che vanno ad incidere sulla libertà personale di un cittadino, oltre che di un parlamentare.
  Ricorda che tale problematica è stata da lui già evidenziata in occasione dell'esame della richiesta nei confronti dell'onorevole Genovese, e che origina dal fatto che i membri della Giunta, nelle vesti di parlamentari, sono espressione del consenso popolare cui si riconnette il dovere di rispondere dei loro comportamenti dinnanzi al corpo elettorale. Nel contempo sono chiamati a svolgere una funzione paragiurisdizionale di applicazione delle norme giuridiche garantendo il rispetto del dettato costituzionale.
  In relazione alle vicende in esame, manifesta il proprio sdegno per gli illeciti commessi, ritenendo comunque di non dover entrare nel merito. Fa presente, tuttavia, che negli atti si individua un solo atto contrario alla legge attribuito a Galan, vale a dire l'attribuzione al settore infrastrutture della presidenza della Commissione VIA, in violazione della legge regionale in materia che ne prevede un'attribuzione al settore ambientale. Nel ricordare come tale attribuzione sia stata disposta con una delibera della Giunta Pag. 10regionale e non sia quindi riconducibile unicamente all'allora Governatore, ritiene singolare che tale atto sia stato assunto dai magistrati a riprova del patto scellerato che avrebbe legato Galan stesso all'associazione criminale.
  Si sofferma poi sull'accusa mossa nei confronti di Galan di aver percepito per anni dazioni corruttive, rilevando come la stessa non sia stata adeguatamente motivata dai magistrati – se non attraverso suggestioni circa la presunta influenza che il deputato avrebbe potuto esercitare nei riguardi di funzionari pubblici da lui conosciuti – denotando la debolezza dell'impianto accusatorio.
  Pur riconoscendo che la confutazione di tali accuse spetta unicamente ai suoi legali e non potendo quindi la Giunta sostituirsi agli organi giudiziari, richiama con forza la necessità di non consentire che i magistrati sostituiscano i politici. A tale proposito, considera inaccettabili le osservazioni critiche mosse nell'ordinanza all'istituto legislativo del project financing e sui presunti effetti criminogeni riconducibili al suo utilizzo. A suo avviso, la funzione di critica sulla bontà delle leggi deve spettare solo alla politica e non certamente alla magistratura, ancor di più quando tali critiche siano espresse in atti processuali.
  Reputa, inoltre, inaccettabile il fatto che ai magistrati sia consentito di violare le leggi come è accaduto in relazione alle intercettazioni disposte – a suo avviso in modo illegittimo, seppure la Giunta ne abbia consentito l'utilizzo – nei confronti dell'onorevole Cosentino.
  In relazione alla domanda in esame, esprime il convincimento che occorra richiamare anche i magistrati al rispetto della norma che, in materia di utilizzo degli atti processuali lo esclude in assenza di proroga delle indagini. Sono dunque inutilizzabili gli atti processuali, che sono stati compiuti trascorsi sei mesi dall'iscrizione dell'onorevole Galan nel registro degli indagati.
  Una analoga violazione della legge da parte dei magistrati è, a suo avviso, ravvisabile anche nel mancato riconoscimento della maturazione della prescrizione di alcuni fatti di reato contestati.
  Dopo aver evidenziato che i magistrati hanno ravvisato il totale asservimento di Giancarlo Galan al gruppo economico-criminale, fondando anche su tale elemento il pericolo di reiterazione del reato, si domanda come tale pericolo possa attualmente sussistere dal momento che tale sodalizio criminoso è venuto meno. Richiama quindi, con riferimento al pericolo di reiterazione, quanto affermato dalla Corte di cassazione, sezione VI penale, nella sentenza 10 luglio – 3 ottobre 2013, n. 40954 laddove si richiede che il «parametro della concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa indole non può essere affidato ad elementi meramente congetturali ed astratti, e «che a supporto del ritenuto pericolo di recidiva vengano evidenziati in modo puntuale e logico circostanze di fatto».
  Pertanto preannuncia il voto contrario alla proposta del relatore.

  La seduta sospesa alle 14.25 è ripresa alle 14.45.

  Vincenzo CASO (M5S), nel preannunziare che il MoVimento 5 Stelle voterà a favore della concessione dell'autorizzazione all'arresto, chiede alla presidenza di poter depositare agli atti il testo scritto della propria dichiarazione di voto (vedi allegato 3).

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, lo consente secondo la prassi consueta.

  Antonio LEONE (NCD) dichiara il proprio voto contrario alla proposta del relatore, richiamandosi alle considerazioni svolte nell'intervento reso nella seduta di ieri, che ritiene ancor più convincenti dopo aver letto il testo formulato dal relatore. Manifesta la propria amarezza per il tenore di alcuni argomenti emersi nel dibattito, taluni frutto di un'ipocrisia politica dalla quale si è sempre voluto distinguere, ed altri (si riferisce all'intervento del collega Farina) frutto di un'evidente Pag. 11contraddizione tra le motivazioni e le conclusioni cui si giunge.
  Ribadisce ancora una volta l'importanza di valorizzare il lavoro della Giunta nell'enucleare dal principio costituzionale il concetto di fumus persecutionis e di definirne i contorni applicativi. In questa occasione non può in buona fede affermarsi che sia superato il dubbio sulla sussistenza di un fumus persecutionis in senso oggettivo, atteso che esso è sicuramente desumibile dalle patologie che caratterizzano lo svolgimento del procedimento giudiziario.
  Paventa il rischio di un sostanziale svilimento delle prerogative parlamentari che saggiamente la Carta costituzionale aveva definito e che invece la prassi politica odierna mira sempre più a svuotare di contenuti, palesando una mancanza di coraggio della classe politica nel decidere senza condizionamenti da parte dell'opinione pubblica quando quest'ultimi possono condurre ad errori gravi, come quello già commesso nei confronti del deputato Genovese e quello che potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni nei confronti di Galan.

  Gianfranco Giovanni CHIARELLI (FI-PdL) richiamando i contenuti dei suoi precedenti interventi, invita i colleghi nuovamente a riflettere responsabilmente sul ruolo che la Giunta è chiamata a svolgere.
  Sottolinea l'importanza di questa riflessione, che egli sollecita non già in qualità di esponente di un partito come Forza Italia da sempre su posizioni critiche nei confronti dell'uso strumentale del potere giudiziario, ma in forza del fatto che – come già messo in evidenza dai colleghi Di Lello e Leone – ogni deliberazione odierna della Giunta non incide esclusivamente su un singolo, ma produce effetti sull'assetto costituzionale dei rapporti tra poteri dello Stato.
  Riferendosi a quanto riportato dal relatore desidera precisare che aveva espresso nella seduta di ieri il convincimento che la procura di Venezia abbia svolto una buona indagine fondata per alcuni aspetti su solidi elementi. Non ha dunque espresso un giudizio complessivo ma ne ha riconosciuto solo parzialmente la validità dell'impianto accusatorio, che viceversa risulta estremamente debole nella parte in cui configura la posizione del deputato Galan.
  Dal momento che la Giunta non è però chiamata a valutare la fondatezza degli addebiti, ma solo la sussistenza del fumus persecutionis in senso oggettivo, ribadisce anche in questa occasione che vi sono indici sintomatici di un distorto svolgimento del procedimento giudiziario di assoluta evidenza, frutto probabilmente di negligenza o di errata interpretazione della normativa e dei fatti. Tali elementi, peraltro, pur citati nella parte motiva della proposta del relatore, non sono stati approfonditi nel loro pieno significato, probabilmente in quanto lo stesso relatore aveva forti riserve sul punto.
  Si riferisce in particolare alla data d'iscrizione nel registro degli indagati, alla scelta della misura cautelare più rigorosa effettuata in contrasto con i principi di proporzionalità ed adeguatezza, al rifiuto di consentire a Galan di confrontarsi con gli organi inquirenti, all'assenza di ogni reale elemento probatorio a supporto di addebiti che – come si è facilmente dimostrato in relazione alla ristrutturazione dell'abitazione di Cinto Euganeo – si rivelano palesemente fasulli.
  Ma altrettanto grave ed immotivato risulta il giudizio formulato dal giudice per le indagini preliminari sul pericolo di reiterazione del reato e sulla attendibilità delle dichiarazioni accusatorie nei confronti del deputato Galan, rese da soggetti con l'evidente obiettivo, che poi si è realizzato, di migliorare la loro posizione processuale e di ottenere rapidamente la libertà.
  Invita dunque i colleghi della Giunta ad assumere le proprie decisioni in modo sereno e non condizionato da pressioni esterne, dal momento che la funzione di garanzia della Giunta diventa inutile se ancora una volta, come già avvenuto in occasione del voto sul deputato Genovese, Pag. 12prevalgono quelle logiche di schieramento che adesso spingono la maggioranza ad appoggiare la proposta del relatore.
  Da parte sua si esprime contro la suddetta proposta.

  Anna ROSSOMANDO (PD) reputa ingiustificato il giudizio negativo espresso dal deputato Chiarelli sull'importanza e sul valore di questo organo, nel cui ambito si è sviluppato un prezioso lavoro di discussione e di confronto tra posizioni diverse. Anche per tale via potrebbe prodursi un proficuo dibattito sul senso attuale e sulle eventuali prospettive di riforma delle prerogative parlamentari.
  Intende replicare altresì all'accusa di aver commesso errori consapevoli in sede di deliberazione sulla richiesta di carcerazione preventiva avanzata nei confronti del deputato Genovese. La scelta anche in quella occasione è stata ampiamente meditata ed approfondita, come richiedeva la peculiare complessità del caso.
  Altrettanto difficile è la decisione che occorre assumere nella seduta odierna. Non può al riguardo ignorarsi il fatto che l'ordinanza riferita a Galan aveva anche numerosi altri destinatari e che, per quanto è dato conoscere dagli organi di informazione, è stata eseguita ed è tuttora applicata per la gran parte degli originari destinatari. Richiama questo elemento al solo fine di escludere che si possa ritenere esservi stato accanimento giudiziario per colpire l'esponente politico.
  La richiesta di custodia cautelare è contenuta in un'ordinanza corposa, complessa e ben motivata supportata da riscontri oggettivi e documentali, nonché da valutazioni dell'Autorità giudiziaria, evidentemente non sindacabili in sede di Giunta per le autorizzazioni. Precisa ciò anche allo scopo di escludere che una mera interpretazione della legge «cattiva o erronea» possa originare il fumus persecutionis, trattandosi di elementi che possono esclusivamente essere fatti valere con gli strumenti di gravame che l'ordinamento assicura ad ogni cittadino.
  È consapevole che il concetto stesso di fumus persecutionis presenta contorni difficili da definire, ma deve essere chiaro che esso si colloca nell'area di confine tra la funzione parlamentare e l'uso strumentale della giustizia, essendo intimamente legato al principio di separazione dei poteri e, contemporaneamente, di leale collaborazione tra gli stessi. Pertanto costituisce la linea guida delle deliberazioni della Giunta sia quando essa delibera il diniego sia quando si esprime nel senso di concedere le autorizzazioni richieste.
  Alcuni colleghi hanno, a suo avviso erroneamente, affermato in questa sede l'esigenza di rafforzare gli istituti posti a garanzia della libertà personale dei cittadini. Si tratta di tematiche di assoluta importanza e sulle quali negli scorsi anni non si sono create le condizioni politiche per intervenire, ma che devono essere svolte nelle sedi opportune, per recuperare le occasioni perse nello scorso decennio. L'odierno dibattito, tuttavia, non afferisce alle garanzie di libertà dei cittadini ma solo ed esclusivamente alle forme di operatività della prerogativa costituzionale dell'immunità dei membri delle Camere che costituisce un presidio allo svolgimento della funzione parlamentare, e che impone di negare l'autorizzazione all'esecuzione di un provvedimento giudiziario solo in situazioni peculiari.
  Esprime pertanto il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, prima di passare al voto, intende ringraziare i membri della Giunta per l'equilibrato e proficuo dibattito, che si è svolto sul corretto piano tecnico-politico in coerenza con la natura dell'organo parlamentare. Rileva che la funzione di quest'ultimo sia insostituibile se si vuole conservare il principio – a suo avviso necessario per un ordinamento democratico – che la funzione di presidio della libertà personale dei parlamentari sia sottratto all'esclusivo ambito del potere giudiziario.
  L'importanza della funzione della Giunta consiste anche nell'opportunità di confronto e di approfondimento nel merito delle questioni, così da evitare che su Pag. 13di esse, una volta sottoposte al plenum, si addivenga a deliberazioni di carattere esclusivamente politico.
  Proprio al fine di facilitare il più ampio dibattito in Giunta e di consentire lo sviluppo del ragionamento di ciascun membro, ha accolto ed ha messo ai voti prioritariamente la proposta di deliberare la restituzione degli atti all'Autorità giudiziaria, pur senza nascondere le sue riserve.
  Essendo stata respinta la suddetta proposta, pone quindi in votazione la proposta del relatore di concedere l'autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Giancarlo Galan. 
  La Giunta approva la proposta con 16 voti favorevoli e 3 contrari, conferendo altresì il mandato al deputato Rabino di predisporre in tal senso la relazione per l'Assemblea.

  Gianfranco Giovanni CHIARELLI (FI-PdL) preannunzia l'intendimento di assumere le funzioni di relatore di minoranza.

  La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

Pag. 14