CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 luglio 2014
268.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 177

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 9 luglio 2014. — Presidenza del presidente Renato BALDUZZI.

  La seduta comincia alle 8.05.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
C. 2486 Governo.
(Parere alla I Commissione della Camera).
(Seguito dell'esame e rinvio).

Pag. 178

  La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 2 luglio 2014.

  Il presidente Renato BALDUZZI, relatore, preso atto che non vi sono richieste di intervento e considerato che la conclusione dei lavori in sede referente non avverrà nella settimana corrente, si riserva di presentare la sua proposta di parere nella prossima seduta. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 91/2014: Competitività.
S. 1541 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite 10a e 13a del Senato).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 2 luglio 2014.

  La deputata Elisa SIMONI (PD), relatrice, dopo aver rilevato come il decreto-legge intervenga in una pluralità di materie riconducibili, oltre che alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, anche alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni e, per alcuni aspetti, alla competenza residuale delle regioni, propone di esprimere un parere favorevole con quattro osservazioni intese a rafforzare la partecipazione delle regioni all'attuazione delle misure che incidono anche su loro competenze legislative.
  In particolare, propone di segnalare che all'articolo 3, comma 7, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere il coinvolgimento delle regioni nella realizzazione della consultazione pubblica e degli studi ivi previsti a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e questo in considerazione della rilevanza di tali iniziative per il settore dell'agricoltura, che è oggetto di una competenza legislativa residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma della Costituzione.
  Per ragioni analoghe, propone di segnalare che all'articolo 4, comma 3, appare opportuno acquisire il parere in sede di Conferenza Stato-regioni sul decreto ministeriale ivi previsto per la definizione delle modalità attuative delle disposizioni relative all'obbligo di adozione, da parte degli allevatori bovini, di sistemi per la rilevazione e la tracciatura del latte di bufala.
  All'articolo 10, comma 6, che attribuisce ai presidenti di regione poteri commissariali in un ambito, quello della mitigazione del rischio idrogeologico, riconducibile al governo del territorio, e quindi a una materia di legislazione concorrente dello Stato e delle regioni, rileva che, dopo le parole: «le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario», andrebbero introdotte le seguenti: «in base a normative statali», in modo da chiarire che il presidente della regione ha il potere di derogare, nei limiti e per gli scopi previsti dal comma 5, alle sole norme statali, e non anche a quelle regionali.
  Infine, ritiene che, al medesimo articolo 10, comma 11, si dovrebbe segnalare alle Commissioni di merito l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni sul decreto del presidente del Consiglio dei ministri che definisce i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico.

  Il senatore Roberto COTTI (M5S) esprime un giudizio negativo del decreto-legge in esame, soprattutto per quanto riguarda gli interventi in materia di rifiuti ed in particolare per quanto riguarda l'innalzamento delle soglie al di sopra delle quali si è in presenza di inquinamento.

  Il presidente Renato BALDUZZI ritiene che il rilievo proposto dalla relatrice con riferimento all'articolo 10, comma 11 – con il quale si chiede l'intesa con il sistema delle regioni sul decreto del presidente del Consiglio dei ministri che definisce i criteri, le modalità e l'entità delle risorse per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico – vada formulato, Pag. 179per coerenza, non come osservazione, ma come condizione; in alternativa, la Commissione dovrebbe, a suo giudizio, limitarsi ad auspicare il generico coinvolgimento delle regioni nel procedimento di adozione del decreto in questione, senza specificare che questo debba consistere nell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

  La deputata Elisa SIMONI (PD), relatrice, premesso di concordare con il presidente e di preferire la seconda delle due opzioni da lui testé prospettate, formula la proposta di parere favorevole con osservazioni riportata in allegato (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.
Nuovo testo C. 2247 Causi.
(Parere alla VI Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il presidente Renato BALDUZZI, relatore, introduce l'esame del provvedimento, riferendo che lo stesso ripropone in sostanza il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2014, che era stato a suo tempo soppresso dalla Commissione finanze della Camera e trasfuso nelle proposte di legge di iniziativa parlamentare Causi 2247 e Capezzone 2248, al fine di consentire al Parlamento di esaminarne più approfonditamente il contenuto e di modificarlo per superare alcune criticità evidenziate durante le audizioni svolte dalla predetta Commissione in occasione dell'esame del citato decreto-legge.
  In sintesi, il provvedimento introduce nell'ordinamento l'istituto della collaborazione volontaria in materia fiscale (mutuato dalla cosiddetta voluntary disclosure di altri ordinamenti), prevedendo che coloro che detengono attività finanziarie o beni patrimoniali all'estero e hanno omesso di dichiararli possano sanare la propria posizione nei confronti dell'erario pagando le imposte dovute, in tutto o in parte, e versando le relative sanzioni in misura ridotta. È inoltre garantita la non punibilità per alcuni reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi. La procedura non può essere utilizzata se la richiesta di accesso è presentata dopo che l'autore ha avuto conoscenza dell'inizio di attività di accertamento fiscale o di procedimenti penali per violazioni tributarie.
  Un aspetto di competenza della Commissione per le questioni regionali può essere rinvenuto nell'articolo 1, comma 2, che prevede che gli introiti derivanti dalle suddette misure siano destinati, tra l'altro, all'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno – che riguardano gli enti territoriali – dei pagamenti dei debiti commerciali scaduti in conto capitale e delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC).
  In conclusione, trattandosi di un provvedimento interamente riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ed in particolare a quella sul sistema tributario dello Stato stesso, di cui alla lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, propone di esprimere su di esso un parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

Competitività settore agricolo.
S. 1328 Governo.
(Parere alla 9a Commissione del Senato).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 luglio 2014.

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  Il presidente Renato BALDUZZI, sostituendo il relatore, deputato Parrini, impossibilitato a prendere parte alla seduta, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 3).

  Il senatore Raffaele RANUCCI (PD) chiede al presidente di valutare la possibilità di inserire nella proposta di parere anche un'osservazione per segnalare alla Commissione di merito l'opportunità di includere tra i prodotti di cui all'articolo 14, comma 1 – vale a dire quelli per i quali i bandi per le forniture di prodotti agricoli per le mense scolastiche e ospedaliere possono indicare una preferenza – anche i prodotti agroalimentari delle isole minori. Sottolinea che l'agricoltura di queste isole risente fortemente dell'oscillazione della domanda, legata alle alte e basse stagioni del turismo, e che una misura del genere potrebbe essere di aiuto soprattutto per mantenere in vita le coltivazioni insulari tradizionali, che in molti casi vanno scomparendo.

  Il deputato Gian Luigi GIGLI (PI) rileva che una analoga misura di sostegno dovrebbe essere prevista anche a favore delle coltivazioni delle aree montane più disagiate.

  Il presidente Renato BALDUZZI, relatore, replicando al senatore Ranucci, osserva che la disposizione di cui all'articolo 14, comma 1, è già applicabile anche ai prodotti agroalimentari delle isole minori, che possono beneficiare della norma nella misura in cui possiedano le caratteristiche ivi indicate: ad esempio, le scuole e gli ospedali delle isole minori potranno preferire i prodotti locali in quanto prodotti a chilometri zero. Replicando poi al deputato Gigli, rileva che, per quanto sia nelle isole minori sia nelle aree montane vi sia una marcata oscillazione della domanda di generi alimentari legata ai flussi del turismo, tuttavia le condizioni delle isole minori e quelle delle aree montante non sono completamente assimilabili.

  Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD) esprime l'avviso che si potrebbe estendere l'osservazione formulata dal senatore Ranucci, facendo riferimento, oltre che ai prodotti agroalimentari delle isole minori, a quelli di tutte le aree marginali del Paese, demandando poi a ciascuna regione di individuare tali aree nel proprio territorio.

  Il senatore Roberto RUTA (PD) fa presente che l'ordinamento prevede già norme a favore dell'agricoltura delle aree montane, le quali, tra l'altro, sono spesso contestate in quanto se ne fa un'applicazione non di rado impropria, qualificando come aree montane anche parti del territorio che di montano hanno poco. Invita quindi i colleghi Ranucci e Gigli a soprassedere all'introduzione nel parere di osservazioni relative ai prodotti agricoli delle isole minori o delle aree montane disagiate, anche in considerazione del fatto che il provvedimento in titolo – che, tra l'altro, la Commissione agricoltura del Senato si accinge a modificare in molti punti – non prevede misure di questo genere.

  Il senatore Raffaele RANUCCI (PD), accogliendo l'invito del collega Ruta, rinuncia alla richiesta di inserire nel parere un'osservazione su questo tema, ribadendo tuttavia l'esigenza di prevedere nell'ordinamento misure a sostegno dell'agricoltura delle isole minori, e soprattutto delle coltivazioni storiche, che rischiano di essere completamente abbandonate perché, essendo le stesse fuori mercato, non si trovano giovani disposti a continuarle.

  Il presidente Renato BALDUZZI, relatore, condivide l'avviso del senatore Ruta, anche in considerazione del fatto che le misure auspicate dal senatore Ranucci e dal deputato Gigli appaiono esorbitare dalle competenze della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Conferma pertanto la sua iniziale proposta di parere.Pag. 181
  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

Delega lavoro.
S. 1428 Governo.
(Parere alla 11a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame.

  La senatrice Laura CANTINI (PD), relatrice, introduce l'esame del provvedimento, ricordando che il disegno di legge in titolo costituisce la seconda parte del pacchetto di interventi deliberato dal Consiglio dei ministri il 12 marzo scorso per la riforma in materia di lavoro. La prima parte degli interventi è confluita in un decreto-legge (n. 34 del 2014, già convertito in legge); la seconda parte – consistente in una serie di deleghe legislative, che come tali non potevano entrare nel decreto-legge – è stata inserita nel disegno di legge in esame.
  Riferisce quindi che il provvedimento reca cinque diverse deleghe legislative al Governo, e precisamente per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali (articolo 1); per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive (articolo 2); per la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese (articolo 3); per il riordino e la semplificazione delle tipologie di contratto di lavoro (articolo 4); e per la revisione e l'aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e a conciliare i tempi di vita e di lavoro (articolo 5).
  Più in dettaglio, l'articolo 1 prevede una delega al Governo al fine di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti sono espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, attraverso la semplificazione delle procedure amministrative e la riduzione degli oneri non salariali del lavoro.
  L'articolo 2 prevede una delega al Governo al fine di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative. Sui decreti legislativi attuativi di questa delega è prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ma, in mancanza dell'intesa, il Governo può procedere con deliberazione motivata del Consiglio dei ministri.
  Tra i principi e criteri direttivi di questa seconda delega è prevista la razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità con la previsione di una cornice unica anche per quelli posti in essere dalle regioni e dalle province autonome. È prevista l'istituzione di un'Agenzia nazionale per l'impiego per la gestione integrata delle politiche attive e passive del lavoro, di cui faranno parte Stato, regioni e province autonome e che sarà vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All'Agenzia dovranno essere attribuiti compiti gestionali in materia di servizi per l'impiego e politiche attive. È prevista la razionalizzazione degli enti e delle strutture, anche delle regioni, che operano in materia di ammortizzatori sociali, politiche attive e servizi per l'impiego. Sono previsti meccanismi di raccordo tra l'Agenzia anzidetta e gli enti, anche operanti a livello territoriale, che esercitano competenze in materia di incentivi all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità. È previsto il mantenimento in capo alle regioni e alle province autonome delle competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro.
  L'articolo 3 prevede una delega al Governo al fine di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, allo scopo di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese. Pag. 182Tra l'altro è prevista la revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadini.
  L'articolo 4 prevede una delega al Governo al fine di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché a razionalizzare e semplificare i contratti di lavoro vigenti per renderli più coerenti con le attuali esigenze del contesto produttivo nazionale e internazionale.
  L'articolo 5 prevede una delega al Governo al fine di garantire adeguato sostegno alla genitorialità, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione per la genitorialità dei lavoratori, e dei tempi di vita e di lavoro.
  L'articolo 6 reca disposizioni comuni volte a regolare le modalità di attuazione delle deleghe. In particolare viene previsto che i decreti legislativi siano adottati con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e che gli schemi dei decreti siano trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni di Camera e Senato.
  In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 4).

  Il presidente Renato BALDUZZI dichiara di condividere la proposta di parere della relatrice.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni.
S. 1260 Puglisi.
(Parere alla 7a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il senatore Mauro DEL BARBA (PD), relatore, introduce l'esame del provvedimento, riferendo che il disegno di legge in esame reca disposizioni per la costituzione di un sistema integrato per l'educazione e l'istruzione dei minori dalla nascita fino ai sei anni e per rendere effettivo il diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di apprendimento.
  L'articolo 1 individua oggetto e finalità del provvedimento, ossia il pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini dalla nascita ai sei anni, attraverso la realizzazione di un sistema integrato di servizi educativi e di istruzione, qualificati come servizi di interesse generale e afferenti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  L'articolo 2 determina le caratteristiche del sistema integrato per l'infanzia e ne definisce i princìpi fondamentali, tra i quali la continuità educativa e il sostegno alla funzione educativa delle famiglie. L'articolo precisa che i servizi per l'infanzia non rientrano tra i servizi pubblici a domanda individuale e che gli stessi sono «esenti dal patto di stabilità».
  L'articolo 3 individua i servizi educativi per l'infanzia, che sono nido, micronido, sezione per bambini tra ventiquattro e trentasei mesi e servizi integrativi come lo spazio gioco per bambini, i centri per bambini e famiglie e i servizi in contesto domiciliare.
  L'articolo 4 tratta della scuola dell'infanzia, che è definita il primo livello del sistema di istruzione e che deve operare, pur nella sua autonomia, unitarietà e specificità pedagogica e didattica, in continuità con i servizi per l'infanzia e la scuola primaria.
  L'articolo 5 stabilisce il principio della continuità del percorso educativo e scolastico del sistema integrato. Tra l'altro è previsto che i comuni promuovano la costituzione di poli per l'infanzia, ossia di strutture uniche che accolgano più servizi educativi e scolastici per bambini da tre mesi a sei anni.
  L'articolo 6 determina i livelli essenziali delle prestazioni del sistema integrato, che lo Stato deve garantire. In particolare, lo Stato deve garantire, entro il 2020, l'estensione dei servizi fino a coprire almeno il Pag. 18333 per cento della popolazione sotto i tre anni e almeno il 75 per cento dei comuni e la possibilità di raggiungere i servizi da casa in tempi ragionevoli a piedi o con mezzi pubblici; deve altresì tendere alla qualificazione universitaria del personale educativo. È previsto che alcuni livelli essenziali siano definiti con regolamento di delegificazione, previo parere della Conferenza unificata e che in sede di Conferenza unificata siano concordate le risorse di personale e finanziarie a carico dei diversi livelli istituzionali.
  All'articolo 7 sono definiti le funzioni e i compiti dello Stato nella materia oggetto del provvedimento.
  L'articolo 8 stabilisce invece le funzioni e i compiti delle regioni e delle province autonome, cui spetta, tra l'altro, di determinare i requisiti strutturali e organizzativi di ogni tipologia di servizio e le procedure per l'autorizzazione al funzionamento, per la denuncia di inizio attività e l'accreditamento, nonché di ripartire tra enti locali le risorse pubbliche.
  L'articolo 9 individua invece le competenze dei comuni, tra cui sono la programmazione e l'attuazione dello sviluppo del sistema integrato, l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza dei soggetti privati. Viene precisato che le regioni possono prevedere una diversa attribuzione di competenze.
  L'articolo 10 disciplina la partecipazione economica delle famiglie ai servizi oggetto del provvedimento.
  L'articolo 11 prevede un Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato per l'infanzia, che, tra l'altro deve modulare la destinazione alle regioni e agli enti locali delle risorse finanziarie disponibili. Il Piano è adottato dal Governo, previo «parere favorevole» – così recita il comma 4 – della Conferenza unificata – e sul relativo schema è acquisita l'intesa cosiddetta debole con la Conferenza unificata (intesa ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997).
  L'articolo 12 abroga alcune norme vigenti per coordinamento.
  L'articolo 13 prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca riferisca biennalmente al Parlamento sullo stato di attuazione della legge, tenendo conto anche dei rapporti presentati dalle regioni.
  L'articolo 14 dispone la copertura finanziaria, stabilendo, tra l'altro, che, per il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni del sistema integrato, lo Stato garantisca un cofinanziamento del 50 per cento dei costi di gestione (e questo o con trasferimenti diretti oppure con la gestione diretta delle scuole dell'infanzia) e che il restante 50 per cento sia a carico delle regioni ed enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio.
  In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 5).

  Il deputato Filippo BUSIN (LNA), dopo aver sottolineato come i servizi per l'infanzia di cui tratta il provvedimento in esame siano erogati in modi molto diversi nelle varie regioni e come in alcune parti del territorio si faccia un largo ricorso alla sussidiarietà orizzontale, con il ricorso ad enti e associazioni a carattere privato, invita il relatore a fare riferimento, nella sua proposta di parere, anche all'esigenza che il finanziamento delle spese per i servizi in questione avvenga sulla base del principio dei costi e dei fabbisogni standard.

  Il presidente Renato BALDUZZI osserva che la disposizione di cui al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 11 del testo in esame – oggetto della condizione n. 3) della proposta di parere del relatore – appare, sì, ridondante, alla luce del primo periodo; tuttavia la ridondanza non nuoce all'autonomia regionale, ed anzi potrebbe forse tutelarla maggiormente. Infatti l'attuale formulazione del comma in questione prescrive che sullo schema del Piano di azione nazionale sia acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata e che in ogni caso il Piano debba essere adottato previo «parere favorevole», e Pag. 184quindi non solo previo «parere», della Conferenza medesima. Suggerisce quindi che si potrebbe trasformare la condizione n. 3) in una osservazione.

  La senatrice Manuela SERRA (M5S) pone in particolare evidenza il problema del reperimento delle risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione della legge e delle sedi di confronto nelle quali definire la loro ripartizione tra i livelli di governo e tra le istituzioni preposte ai servizi per l'infanzia. Sottolinea che il problema delle risorse è dirimente e che deve quindi essere risolto se si vuole che la legge possa essere attuata.

  Il senatore Mauro DEL BARBA (PD), relatore, replicando alla senatrice Serra, osserva che il problema delle risorse per il finanziamento delle finalità del provvedimento è certamente importante, ma rientra nelle competenze delle Commissioni bilancio. Quanto al suggerimento del presidente, ritiene che, trattandosi in effetti più di un problema di formulazione della norma che di un problema di lesione delle autonomie regionali, la condizione n. 3) possa essere senz'altro prospettata in termini di semplice osservazione. Quanto infine al suggerimento del deputato Busin, lo ritiene condivisibile.
  Riformula quindi la sua proposta di parere (vedi allegato 6), in modo da tenere conto dei suggerimenti del deputato Busin e del presidente.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata.

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.
Testo unificato C. 101 Binetti e abb.
(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il presidente Renato BALDUZZI, relatore, introducendo l'esame del provvedimento, riferisce che si tratta del testo unificato delle proposte di legge presentate alla Camera in materia di contrasto della ludopatia (C. 101 e abbinate), adottato dalla Commissione affari sociali come testo base, come risultante dalle modifiche apportatevi nella fase emendativa.
  L'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità della legge, che intende assicurare la tutela, la cura e la riabilitazione delle persone dipendenti dal gioco d'azzardo patologico e delle loro famiglie, con particolare attenzione ai minori e agli altri soggetti vulnerabili.
  L'articolo 2 definisce i soggetti «affetti da gioco d'azzardo patologico» (GAP), in conformità a quanto definito dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), come i soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con evidente coazione a ripetere e con condotte compulsive tali da arrecare grave deterioramento alla loro personalità, assimilabile ad altre dipendenze.
  L'articolo 3 prepone alle attività di prevenzione della patologia da gioco d'azzardo e di cura e riabilitazione dei soggetti che ne sono affetti i servizi per le dipendenze istituiti dalle regioni nell'ambito dei rispettivi sistemi sanitari regionali. L'articolo prevede altresì che tali servizi promuovano e attuino interventi di prevenzione, di cura e di riabilitazione ambulatoriale e residenziale delle persone affette dalla patologia, anche mediante gruppi di mutuo aiuto, sulla base delle linee guida che dovranno essere predisposte dal Ministero della salute. I medesimi servizi sono competenti a rilasciare la certificazione della diagnosi, la quale dà diritto all'esenzione dalla compartecipazione al costo della spesa sanitaria per il trattamento della patologia e all'accesso alle strutture dei presìdi regionali per l'assistenza psicologica e farmacologica e, se necessario, il ricovero in centri specializzati nella cura della patologia. È previsto che il gioco d'azzardo patologico sia inserito tra le patologie che danno diritto Pag. 185all'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria.
  L'articolo 4 prevede che il ministro della salute adotti – con proprio decreto di natura regolamentare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni – un Piano nazionale per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da ludopatia. Si tratta peraltro di un provvedimento transitorio, destinato a valere solo nelle more dell'attuazione di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 158 del 2012, il quale ha previsto che i livelli essenziali di assistenza (di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001) siano aggiornati con l'inclusione delle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia. L'aggiornamento (per il quale era previsto il termine del 31 dicembre 2012) deve avvenire con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della salute, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e con il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
  L'articolo 5 prevede che nel sito del Ministero della salute sia resa disponibile una sezione apposita recante informazioni alle famiglie sul trattamento della patologia in questione, sulle strutture a cui rivolgersi e su altri aspetti di interesse collegati a questa problematica.
  L'articolo 6 vieta l'introduzione di nuovi apparecchi e piattaforme on line per il gioco d'azzardo a valere sulle concessioni già in essere e di nuove tipologie di giochi d'azzardo per almeno cinque anni.
  L'articolo 7 istituisce presso il Ministero della salute un Osservatorio nazionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo patologico, presieduto dal ministro della salute o da un suo delegato. L'osservatorio svolge le sue attività in collaborazione con le regioni e, ove istituiti, con gli osservatori regionali sulle dipendenze. Dell'Osservatorio fanno parte, tra gli altri, tre componenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.
  L'articolo 8 prevede campagne di informazione nazionali, anche nelle scuole, per far conoscere i fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo. Tra l'altro è previsto che, con decreto del ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e sentito l'Osservatorio nazionale, siano definite le linee guida per lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento degli operatori dei servizi per le tossicodipendenze, dei servizi di salute mentale e degli operatori delle associazioni di volontariato e del terzo settore che svolgono attività di prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti dalla patologia.
  L'articolo 9 prevede che per il soggetto affetto da dipendenza da gioco d'azzardo patologico si possa ricorrere all'amministratore di sostegno.
  L'articolo 10 detta misure per il contrasto della dipendenza, a tutela soprattutto dei minori e dei soggetti vulnerabili. In particolare, è previsto che l'accesso agli apparecchi gioco e ai giochi online sia consentito esclusivamente con l'utilizzo della tessera sanitaria e che i dati anagrafici dei giocatori siano registrati col sistema tessera sanitaria per rilevare numero e entità delle somme giocate anche in modo progressivo dai giocatori, al fine di consentire agli stessi di autoescludersi dal gioco e di stabilire un limite alla somma giocata. È poi previsto che gli apparecchi di gioco rechino avvertenze sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo patologico.
  L'articolo 11 prevede che anche i tagliandi delle lotterie istantanee rechino avvertenze relative ai rischi e ai danni connessi al gioco d'azzardo.
  L'articolo 12 vieta la propaganda pubblicitaria del gioco d'azzardo.
  L'articolo 13 prevede incentivi per i privati che rimuovano dagli esercizi commerciali gli apparecchi per il gioco d'azzardo.
  L'articolo 14 prevede l'esistenza e regolamenta l'uso di un marchio «no slot», che ha la funzione di evidenziare al pubblico Pag. 186gli esercizi commerciali e i circoli privati al cui interno non sono installati apparecchi per il gioco.
  L'articolo 15 prevede che i comuni stabiliscano con propri regolamenti criteri in materia di ubicazione, orari di apertura, caratteristiche logistiche e di funzionamento dei locali in cui si svolge l'attività di gioco con vincita in denaro. In ogni caso, l'esercizio di nuove sale da gioco viene vietato a una distanza inferiore a 500 metri da scuole, ospedali, luoghi di culto, e altri centri sensibili e viene previsto che l'installazione degli apparecchi nei locali autorizzati possa essere effettuata esclusivamente in spazi appositi e circoscritti e comunque separati dal resto del locale. All'interno delle sale gioco viene vietata l'installazione di sportelli bancomat. Vengono altresì regolamentati gli orari di apertura dei locali in questione.
  L'articolo 16 istituisce un Fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del gioco d'azzardo patologico, nonché un Fondo per le famiglie dei soggetti affetti dalla patologia.
  L'articolo 17 provvede alla copertura finanziaria del provvedimento.
  L'articolo 18 consente al coniuge e ai familiari conviventi dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico di accedere al Fondo antiusura, se l'indebitamente della famiglia dipende dalla patologia.
  L'articolo 19, infine, disciplina l'entrata in vigore della legge.
  Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.15 alle 9.20.

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