CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 luglio 2014
268.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 9 luglio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.05.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
C. 2486 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2014.

  Tea ALBINI (PD), relatore, preso atto dei contenuti del provvedimento, che non rivestono specifica rilevanza per la XIV Commissione, propone di esprimersi nella forma del nulla osta.

  Vega COLONNESE (M5S), rilevato che in effetti non vi sono specifici rilievi da esprimere, preannuncia in ogni caso il voto contrario sul provvedimento, in coerenza con la posizione assunta dal M5S in sede di esame del decreto-legge presso la Commissione di merito.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.
Testo unificato C. 101 Binetti e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2014.

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  Chiara SCUVERA (PD), relatore, richiama il contenuto del dibattito svoltosi nella seduta di ieri e formula quindi una proposta di parere favorevole, che richiama in premessa i temi sollevati, precisando che le questioni relative alla copertura, di cui all'articolo 17 del provvedimento, potranno essere più opportunamente affrontate in sede di attuazione della delega fiscale approvata in via definitiva lo scorso mese di marzo.

  Vega COLONNESE (M5S) ringrazia la relatrice per aver accolto i rilievi formulati dal suo gruppo e preannuncia quindi il voto favorevole del M5S sulla proposta di parere.

  Paolo TANCREDI (NCD) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere. Ritiene tuttavia opportuno sottolineare un aspetto, peraltro richiamato nella relazione dell'onorevole Scuvera, che concerne la necessità di una armonizzazione della normativa europea sul tema del gioco d'azzardo, che valuta fondamentale ai fini di una efficace azione di contrasto.
  Se, infatti, non si perviene ad un quadro normativo europeo condiviso e coerente, qualsiasi iniziativa rischia di rendere un cattivo servizio alle esigenze di gettito senza nel contempo svolgere una significativa azione di contrasto. Appare infatti del tutto inutile prevedere misure restrittive a livello nazionale quando, attraverso internet, il gioco d'azzardo di matrice sia europea – cita il caso dell'Olanda – che extra europea, entra nelle case di tutti gli italiani. Si tratta di offerte che rischiano di vincere sul mercato se si penalizza eccessivamente l'offerta italiana senza farlo in un quadro di azione europea coordinata.

  Gea SCHIRÒ (PI) ritiene che le giuste considerazioni del collega Tancredi debbano fare riferimento all'attuazione della legge di delega fiscale, ricordando che il provvedimento in esame affronta la questione sotto lo specifico aspetto della prevenzione cura e riabilitazione di soggetti affetti da una specifica patologia.
  Preannuncia quindi il voto favorevole sul provvedimento.

  Paolo TANCREDI (NCD) giudica pertinente la precisazione della collega Schirò. Ricorda tuttavia che il provvedimento interviene, all'articolo 17, con norme di copertura, che rischiano di essere penalizzanti se non inserite in un quadro più ampio di interventi.

  Adriana GALGANO (SCpI) si esprime convintamente a favore del provvedimento. Condivide le osservazioni del collega Tancredi e riterrebbe utile inserire nel parere una considerazione circa l'importanza di un'azione europea coordinata in materia di gioco d'azzardo.

  Chiara SCUVERA (PD), relatore, condivide le considerazioni svolte dai colleghi e propone pertanto di integrare la proposta di parere con un ulteriore capoverso, che sottolinei la necessità di armonizzare le normative nazionali degli Stati membri a livello europeo, al fine di conseguire una maggiore integrazione delle politiche in materia di gioco d'azzardo in sede di Unione europea.
  Formula pertanto una proposta di parere favorevole, così integrata (vedi allegato).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 9 luglio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.20.

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Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.
COM(2014)180 final.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dell'atto dell'Unione europea in oggetto.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatore, ricorda che la proposta di regolamento in esame intende adeguare la normativa sull'agricoltura biologica, di cui al regolamento (CE) n. 834/2007, allo scopo di limitare gli ostacoli allo sviluppo sostenibile della produzione biologica nell'Unione, garantire condizioni di concorrenza eque per gli agricoltori e gli operatori e mantenere o migliorare la fiducia del consumatore nei prodotti biologici.
  L'intervento normativo intende, in particolare, dare soluzione ad alcune criticità che hanno sinora limitato l'espansione dell'agricoltura biologica nell'Ue, anche a fronte delle grandi potenzialità offerte dalle dinamiche globali.
  La prima è costituita dalla insufficiente conversione all'agricoltura biologica nell'ambito dell'UE. Dal 1999 ad oggi la domanda mondiale di prodotti biologici si è quadruplicata, mentre la superficie coltivata con il metodo biologico all'interno dell'Unione europea è raddoppiata; la produzione europea è pertanto insufficiente a soddisfare la domanda interna, per cui si registrano consistenti importazioni di alimenti biologici, che riducono le opportunità per i produttori biologici dell'Unione e rischiano dunque di limitare l'espansione del mercato del biologico e i benefici ambientali derivanti dalle pratiche agricole messe in atto con il metodo biologico.
  Il secondo fattore di criticità attiene alla fiducia dei consumatori, che rischia di essere messa a repentaglio dalle eccezioni introdotte in modo incontrollato da alcuni Stati in questi anni nonché dall'assenza nella normativa vigente di regole per verificare dell'impatto ambientale causato dal metodo biologico e per assicurare un elevato livello di benessere degli animali.
  In terzo luogo, la certificazione biologica è sottoposta nei vari Paesi membri a requisiti fortemente differenziati che ostacolano il funzionamento del mercato interno dei prodotti biologici.
  Infine, la legislazione vigente appare troppo complessa e comporta un onere amministrativo elevato, con il risultato che numerose piccole aziende vengono escluse dal sistema di controllo per i costi troppo elevati della certificazione.
  La proposta in esame costituisce parte di un più ampio pacchetto unitamente alla comunicazione della Commissione europea recante il «Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea.
  Va inoltre evidenziato che essa è complementare alla proposta di un nuovo regolamento sui controlli ufficiali, attraverso il quale si vuole garantire un approccio integrato in tutti i settori della catena alimentare, garantendo livelli adeguati di sicurezza e tuttavia semplificando il quadro legislativo globale.
  La proposta in esame consta di 45 articoli.
  Il Capo I (articoli 1-3) concerne l'oggetto, il campo di applicazione e le definizioni introducendo una serie di innovazioni rispetto al regolamento del 2007 connesse all'entrata in vigore del Trattato sul funzionamento dell'Ue e di alcuni atti normativi richiamati in dettaglio nel dossier predisposto dagli uffici.
  Il Capo II (articoli da 4 a 6) definisce i principi generali, i principi specifici applicabili alle attività agricole e all'acquacoltura, nonché quelli specifici per la trasformazione di alimenti e mangimi biologici. Si propone, tra le altre novità, di eliminare l'eccezione in base alla quale, ove un ingrediente non sia disponibile sul mercato in forma biologica, si possa comunque fare riferimento alla produzione biologica nonché di limitare l'uso di additivi o coadiuvanti tecnologici al minimo.
  Il Capo III stabilisce anzitutto le regole di produzione: le norme generali (articolo 7), le norme di conversione (articolo 8), il Pag. 173divieto di uso di OGM (articolo 9). Rispetto alla normativa vigente, si prevede che gli OGM e i prodotti derivati o ottenuti da OGM non possano essere usati oltre che negli alimenti o nei mangimi o come alimenti, nei coadiuvanti tecnologici (vale a dire le sostanze che non sono consumate come ingrediente alimentare in sé ma sono volontariamente utilizzate nella trasformazione di materie prime, prodotti alimentari o loro ingredienti) e nel materiale riproduttivo vegetale. Inoltre sono stabilite norme di produzione relative ai settori: vegetale (articolo 10), animale (articolo 11), per le alghe marine e gli animali di acquacoltura (articolo 12), per alimenti e mangimi trasformati (articolo 13), per il vino (articolo 14), per i lieviti utilizzati come alimenti e come mangimi (articolo 15), nonché per altri prodotti (articolo 16) e norme eccezionali (articolo 17). Seguono disposizioni concernenti imballaggio, trasporto e magazzinaggio dei prodotti biologici (articolo 18), autorizzazione di prodotti e sostanze utilizzati nella produzione biologica (articolo 19) e la presenza di prodotti o sostanze non autorizzate (articolo 20).
  Il Capo IV reca disposizioni relative all'etichettatura: uso di termini (articolo 21), indicazioni obbligatorie (articolo 22) e logo di produzione biologica dell'Unione europea (articolo 23). Rispetto alla normativa vigente, ai fini dell'indicazione «UE» o «non UE» possono essere omessi, in termini di peso, piccoli quantitativi di ingredienti purché la quantità totale di questi sia inferiore al 5 per cento della quantità totale, in termini di peso di materie prime agricole (articolo 22).
   Il Capo V contiene le disposizioni concernenti la certificazione: sistema di certificazione (articolo 24), certificato biologico (articolo 25), previsto in formato elettronico e considerato certificato ufficiale ai sensi della proposta di regolamento sui controlli ufficiali (articoli 25-26), gruppi di operatori (articolo 26), per i quali sono previste modalità di controlli interni. È conferito alla Commissione il potere di ricorrere ad atti delegati e di esecuzione per la composizione, la dimensione, la responsabilità, la portata e la frequenza dei controlli (tali disposizioni non sono previste dalla normativa vigente).
   Il Capo VI, concernente gli scambi con i paesi terzi, disciplina i seguenti aspetti: esportazione di prodotti biologici (articolo 27), prevedendo che un prodotto destinato ad essere esportato come biologico in un paese terzo riconosciuto deve soddisfare ivi previsti per l'immissione sul mercato. Al fine di evitare disparità di condizioni per gli operatori che esportano in paesi terzi nonché di assicurare una concorrenza leale tra gli operatori è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati riguardo alle norme specifiche per le importazioni di prodotti biologici (tali disposizioni non sono previste dalla normativa vigente). Il medesimo capo reca altresì norme per l'importazione di prodotti biologici (articolo 28) e il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo (articolo 29). Sono disciplinati inoltre l'equivalenza nell'ambito di un accordo commerciale e il riconoscimento dei paesi terzi (articolo 30-31).
  Il Capo VII reca disposizioni relative alla libera circolazione dei prodotti biologici, escludendo la facoltà degli Stati membri di vietarne o limitarne la commercializzazione (articolo 32), le informazioni sulle autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo (articolo 34), nonché la relazione della Commissione che entro il 2021 deve essere presentata al Parlamento e al Consiglio sulla disponibilità di materiale riproduttivo vegetale biologico e di animali biologici destinati alla riproduzione (articolo 35).
  Il Capo VIII detta le disposizioni procedurali per l'esercizio della delega di poteri alla Commissione (articolo 36-37) nonché l'abrogazione di atti vigenti, le modifiche e le disposizioni transitorie e finali (articolo 38-44) e l'entrata in vigore del regolamento (articolo 45), prevista per il 1o luglio 2017.
  In estrema sintesi, i punti qualificanti della proposta di regolamento sono:
   la soppressione delle eccezioni alle norme di produzione, salvo laddove servano Pag. 174misure temporanee a sostegno del proseguimento o del ripristino della produzione biologica a seguito del verificarsi di eventi calamitosi;
   l'obbligo di gestire le aziende agricole che applicano il metodo biologico interamente secondo i principi dell'agricoltura biologica;
   gli ingredienti agricoli che rientrano nella composizione dei prodotti biologici trasformati devono essere esclusivamente biologici;
   ad eccezione delle microimprese, gli operatori del comparto biologico diversi dagli agricoltori o dai produttori di alghe marine o animali d'acquacoltura sono tenuti a mettere in atto sistemi che consentano di migliorare le proprie prestazioni in campo ambientale.

  Va sottolineato che tutte le norme che riguardano il controllo nei suoi vari aspetti vengono raccolte nell'ambito della richiamata proposta di regolamento sui controlli ufficiali (operatori, autorità competenti, autorità di controllo e organismi di controllo faranno riferimento ad un unico testo normativo), la quale prospetta, tra le altre cose:
   l'eliminazione consentite dalla normativa vigente, inclusa la possibilità di esentare dagli obblighi relativi al prodotti biologici determinate categorie di dettaglianti (che ha fino ad oggi dato luogo infatti a interpretazioni diverse tra gli Stati membri che si sono tradotte in comportamenti diversi con conseguenti difficoltà nella gestione, nella supervisione e nei controlli);
   la soppressione dell'obbligo di verifiche annuali presso gli operatori: i controlli, sulla base di una apposita analisi, saranno più frequenti gli operatori che presentano un più alto profilo di rischio;
   l'aumento della trasparenza relativamente alle tariffe imposte per il controllo;
   la certificazione di gruppo per i piccoli agricoltori in modo da ridurre i costi di ispezione e certificazione e al contempo migliorare gli sbocchi di mercato;
   la previsione per cui gli operatori non potranno essere controllati da autorità o organismi di controllo diversi per gli stessi gruppi di prodotti nei diversi stadi della filiera biologica, in modo da prevenire le frodi;
   la possibilità di concludere accordi di equivalenza con i Paesi terzi mentre il sistema di equivalenza unilaterale è gradualmente soppresso.

  La proposta appare pienamente conforme al principio di attribuzione e al principio di sussidiarietà.
  Con riguardo al primo profilo, la base giuridica della proposta è costituita correttamente dagli articoli 42, primo comma e 43, paragrafo 2, del TFUE, che prevedono che le regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati e delle disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca, stabilito dalle suddette istituzioni con procedura ordinaria.
  Con riferimento alla sussidiarietà, la Commissione europea rileva come la creazione, nell'ambito della politica agricola comune, di un regime per l'agricoltura biologica a livello dell'Unione è più efficiente rispetto alla coesistenza di 28 regimi diversi. In particolare, la proposta consentirebbe un'ulteriore armonizzazione nei non ottenibile con l'intervento dei singoli Stati, riducendo la possibilità per gli Stati membri di autorizzare eccezioni alle norme che si traduce spesso in una concorrenza sleale tra i diversi operatori, con conseguenze negative sulla fiducia dei consumatori, sulla complessità della legislazione, nonché a livello di scambi.
  Inoltre, un regime unico a livello europeo consentirebbe una politica commerciale più forte e più coerente nei confronti Pag. 175dei partner commerciali a livello mondiale, in particolare grazie al rafforzamento del potere contrattuale dell'Unione.
  Ricorda che il Governo ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234/2012, la relazione del Ministero dell'agricoltura sulla proposta. La relazione giudica le disposizioni complessivamente conformi all'interesse nazionale essendo volte a superare carenze riscontrate nella normativa vigente. E sottolinea che taluni punti della proposta rispondono a specifiche richieste formulate da tempo dall'Italia, con particolare riferimento alla modifica del regime di importazione, alla individuazione di una soglia per definire la presenza occasionale di prodotti non autorizzati in agricoltura biologica e alla certificazione di gruppo per le piccole aziende.
  Il Governo si riserva tuttavia una disamina più approfondita delle singole disposizioni e, in particolare, di quelle concernenti i controlli, evidenziando che le modifiche proposte fanno riferimento ad un regolamento sui controlli ufficiali che, come ricordato, non ha ancora concluso l'iter decisionale presso le istituzioni europee.
  Sotto il profilo delle prospettive negoziali, si prevede un negoziato lungo e difficile; il Governo ritiene che su alcuni punti (fine delle deroghe e delle eccezioni) si potranno trovare accordi con i Paesi produttori, al fine almeno di prorogare il periodo di transizione, su altri (controllo anche per i dettaglianti) si potranno trovare intese con i Paesi consumatori.
  Infine, quanto all'impatto finanziario, il Governo ritiene che la proposta non comporti nuovi oneri, né incida sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.
  Rileva come la proposta di regolamento in esame presenti un interesse fortissimo per l'economia del nostro Paese che, con oltre 40.000 aziende impegnate in via esclusiva nel biologico, detiene il primato europeo dei produttori, e con una superficie di quasi 1,2 milioni di ettari si colloca saldamente tra i primi dieci produttori mondiali (al secondo posto nell'Unione europea, dopo la Spagna).
  La produzione biologica si concentra soprattutto nel settore dei foraggi, prati e pascoli: seguono in ordine di importanza le superfici investite in olivicoltura, ortaggi e frutta. Il più grande mercato di prodotti biologici è rappresentato dagli USA, seguiti da Germania e Francia, mentre l'Italia, con un valore di 1,7 miliardi di euro, si colloca al quarto posto tra i Paesi dell'Unione europea per fatturato (subito dopo il Regno Unito). A fronte di consumi nel settore agroalimentare rimasti stazionari nel 2012, i prodotti biologici non sembrano aver risentito della crisi.
  Alla luce di questi dati, appaiono condivisibile le valutazioni formulate dal Governo in merito alla rispondenza, in linea generale, della proposta all'interesse nazionale.
  Al tempo stesso andrà seguito con attenzione lo sviluppo del negoziato per evitare che alcuni dei punti chiave siano snaturati in senso contrario alle aspettative del nostro Paese.
  L'esame della proposta non è ancora entrato nel vivo a livello europeo, in ragione dello scioglimento del Parlamento europeo e delle altre scadenze istituzionali che interverranno nelle prossime settimane a livello europeo, prima tra tutte il rinnovo della Commissione europea.
  La Presidenza italiana potrà quindi impostare il negoziato tra Parlamento europeo e Consiglio nel corso del prossimo autunno con l'obiettivo di rapido avanzamento verso l'accordo finale entro il nostro semestre di Presidenza.
  La XIII Commissione ha già avviato un ciclo di audizioni sulla proposta i cui esiti riterrebbe utili potessero essere acquisiti ai fini dell'espressione del parere da parte della XIV Commissione.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.50.

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