CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 luglio 2014
268.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 135

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 9 luglio 2014. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 14.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
C. 2486 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Luigi TARANTO (PD), relatore, illustra il contenuto del provvedimento in titolo che si compone di 54 articoli, suddivisi in 4 titoli, riguardanti, rispettivamente:
   misure urgenti per l'efficienza della p.a. e per il sostegno dell'occupazione (articoli 1-23);
   interventi urgenti di semplificazione (articoli 24-28);Pag. 136
   misure urgenti per l'incentivazione della trasparenza e correttezza delle procedure nei lavori pubblici (articoli 29-37);
   misure per lo snellimento del processo amministrativo e l'attuazione del processo civile telematico (articoli 38-54).

  Per quanto attiene ai profili di competenza ovvero di interesse della X Commissione segnala, in particolare, le seguenti disposizioni.
  L'articolo 19 prevede la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e la decadenza dei relativi organi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto. Contestualmente, si prevede il trasferimento dei compiti e delle funzioni dell'AVCP all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); a tal fine, entro il 31 dicembre 2014, il Presidente dell'ANAC presenta un piano di riordino dell'Autorità stessa, che deve essere approvato con DPCM (commi 1-4). Nelle more dell'approvazione di tale piano, il Presidente dell'ANAC provvede allo svolgimento dei compiti alla stessa attribuiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa AVCP (comma 8). Sono ridefinite le attribuzioni spettanti all'ANAC. In particolare, si attribuiscono all'Autorità il potere sanzionatorio in caso di omessa adozione da parte delle amministrazioni degli atti di pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché il compito di ricevere notizie e segnalazioni di illeciti (commi 5-6); le funzioni in materia di prevenzione della corruzione attualmente svolte dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 190/2012 (comma 15). Al Presidente dell'Autorità è assegnato il compito di formulare proposte per la gestione degli appalti dell'Expo 2015 al Commissario unico delegato del Governo ed alla società Expo 2015 (comma 7). Sono invece trasferite al Dipartimento della funzione pubblica le funzioni, attualmente svolte dall'ANAC, in materia di misurazione e valutazione della performance, che dovranno essere riordinate con regolamento di delegificazione (commi 9-11). Tale riordino è completato con la soppressione del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico che operava presso la Presidenza del Consiglio (comma 14).
  L'Autorità nazionale anticorruzione perde, altresì, le funzioni in materia di qualità dei servizi pubblici (commi 12 e 13).
  L'articolo 22 prevede disposizioni relative alle autorità indipendenti che introducono, nei commi da 1 a 11, norme comuni alle diverse autorità in materia di incompatibilità, reclutamento e trattamento economico del personale, gestione dei servizi strumentali, acquisti di beni e servizi, ubicazione delle sedi, anche al fine di raggiungere risparmi di spesa. In particolare, il comma 1 esclude la possibilità, ammessa dalle vigenti norme di settore, che i componenti di un'autorità indipendente, alla scadenza del mandato, possano essere nominati presso altra autorità. Tale divieto di nomina vige per due anni dalla cessazione dell'incarico e, in caso di violazione, ne comporta la decadenza. In via analoga a quanto stabilito per la Consob, il comma 3 estende ai dirigenti a tempo indeterminato delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità il regime delle incompatibilità successive, già previsto per i componenti delle medesime autorità dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 481/1995. Tale disposizione, infatti, vieta ai componenti, per almeno quattro anni dalla cessazione dell'incarico, di intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza. Il comma 4 introduce una nuova procedura per la gestione unitaria delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale in varie Autorità amministrative indipendenti, previa stipula di apposite convenzioni. Il comma 5 prevede che dal 1o luglio 2014 le Autorità amministrative indipendenti richiamate (ad eccezione dell'Autorità di regolazione dei trasporti) riducano il trattamento economico accessorio di tutto il loro personale in misura non inferiore al 20 per cento. Il comma 6 dispone che a Pag. 137decorrere dal 1o ottobre 2014 gli organismi indicati al comma 1 riducano la spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per gli organi collegiali non previsti dalla legge in misura non inferiore al 50 per cento rispetto a quella sostenuta nel 2013. Gli incarichi e i contratti in corso sono rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al fine di rispettare tali limiti. Il comma 7 prevede la gestione unitaria dei servizi strumentali mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni almeno tra due Autorità. Il comma 8 assoggetta anche le autorità amministrative indipendenti alle disposizioni in materia di acquisti centralizzati della pubblica amministrazione. L'articolo 22, ai commi 9 e 10, prevede che l'Agenzia del Demanio individui, entro il 30 settembre 2014, uno o più edifici contigui da adibire a sede comune di alcune autorità indipendenti (Autorità di regolazione dei trasporti, Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Commissione di vigilanza sui fondi pensione e Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali). Tali Autorità vi devono trasferire i propri uffici entro il 30 giugno 2015. Una analoga procedura (individuazione entro il 30 settembre 2014 da parte del Demanio di immobili contigui da adibire a sede comune e trasferimento degli uffici entro il 30 giugno 2015) è prevista per le sedi in Roma della Consob, dell'Antitrust, del Garante della privacy e dell'Autorità anticorruzione, tenendo conto delle esigenze di riservatezza connesse alle loro funzioni di vigilanza e in modo da assicurare che le predette Autorità abbiano non più di due sedi comuni. È abrogata la norma che dispone che più Autorità per i servizi pubblici non possono avere sede nella medesima città. Il comma 11 dell'articolo 22 stabilisce l'applicazione della disposizione di cui comma 9 sull'individuazione di una sede comune in uno o più edifici contigui per diverse autorità indipendenti, a decorrere dal 1o ottobre 2014, anche all'Autorità di regolazione dei trasporti. Conseguentemente si sopprime la previsione che la sede dell'Autorità sia individuata in un immobile di proprietà pubblica nella città di Torino. Il comma 12 attribuisce alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio (e non più del TAR Lombardia) le controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. I commi da 13 a 16 recano disposizioni concernenti l'ordinamento della Consob.
  L'articolo 24 stabilisce che il Consiglio dei ministri approva, entro il 31 ottobre 2014, previa intesa con la Conferenza unificata, l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017 che contiene le linee di indirizzo in materia di semplificazione amministrativa, comuni a Stato, regioni e autonomie locali, nonché il cronoprogramma per l'attuazione delle relative misure. In particolare, l'Agenda contempla la sottoscrizione di accordi ed intese con le regioni e l'istituzione di un comitato interistituzionale presso la Conferenza unificata (comma 1). Dispone che le amministrazioni statali adottano moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese (comma 2). Nei settori dell'edilizia e dell'avvio delle attività produttive l'adozione della modulistica è oggetto di accordo concluso in sede di Conferenza unificata (comma 3).
  L'articolo 28 dimezza l'importo del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camera di Commercio. Occorre ricordare in proposito che si tratta della principale fonte di finanziamento per il sistema camerale, costituendo circa il 70 per cento delle entrate: il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, emana ogni anno un decreto per determinare le misure del diritto annuale. Gli importi dovuti per il 2014 si evincono dalla nota n. 0201237 del 05 dicembre 2013 del Ministero dello sviluppo economico sulle misure del diritto annuale per l'anno 2014, che a sua volta rinvia al Decreto 21 aprile Pag. 1382011 del Ministero dello sviluppo economico, in quanto non si è ritenuto di aggiornare gli importi.
  La vigilanza sulla materia del diritto annuale delle Camere di commercio è effettuata dallo stesso Ministero dello sviluppo economico, che con il decreto direttoriale 5 giugno 2014 (direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica) ha disposto la pubblicazione dei dati sulle attività economiche 2013, forniti dalle Camere di Commercio in relazione al numero delle imprese, all'indice di occupazione, al valore aggiunto e al diritto annuale. Per l'anno 2013, il totale dell'importo del diritto annuale è pari a 780,5 milioni di euro. Per l'anno 2010 (secondo l'ultima relazione fatta al Parlamento sulle attività delle Camere di Commercio) il diritto annuale rappresentava circa il 70 per cento delle entrate del sistema camerale. Per quanto riguarda i costi, sempre per l'anno 2010, la parte strutturale era di 591 milioni di euro, mentre la parte variabile di 769,5 milioni di euro.
  L'articolo 29 reca disposizioni sulle c.d. white list, ovvero gli elenchi di imprese non soggette a rischio di infiltrazioni mafiose tenuti dalle prefetture e periodicamente verificati. In particolare, il comma 1 – novellando la legge anticorruzione (n. 190 del 2012, articolo 1, comma 52) – prevede l'obbligatoria iscrizione delle imprese che operano nei settori a rischio di infiltrazioni mafiose (si tratta ad esempio di attività di trasporto di materiali in discarica per conto terzi, noli a caldo e a freddo, guardianie di cantieri) nei suddetti elenchi (oggi l'iscrizione è facoltativa). Per quelle imprese l'iscrizione alla white list assorbe i contenuti della comunicazione e dell'informazione antimafia. In base al comma 2, in via transitoria, e per un massimo di 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge, si prevede che le stazioni appaltanti possano – nei settori a rischio – procedere all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti ritenendo sufficiente la richiesta di iscrizione alla white list. Si presume, infatti, che l'obbligatorietà dell'iscrizione comporti un elevato numero di domande e dunque un rallentamento dei tempi per le verifiche prefettizie e si intende evitare che questo determini un rallentamento nelle procedure di affidamento dei lavori. Laddove la prefettura dovesse poi negare l'iscrizione, gli affidamenti saranno revocati, a meno che l'opera sia già in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.
  L'articolo 30 attribuisce al Presidente dell'Autorità Nazionale anticorruzione (ANAC) una serie di compiti di alta sorveglianza al fine di garantire la correttezza e la trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell'EXPO 2015. Per tali finalità, nello svolgimento delle attività di verifica della legittimità degli atti relativi all'affidamento e all'esecuzione dei contratti e di ispezione e di accesso alle banche dati, si prevede che il Presidente dell'ANAC si avvalga di una apposita unità operativa speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, anche proveniente dal corpo della Guardia di Finanza. Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili nel bilancio dell'ANAC.
  L'articolo 32, nell'ambito dell'attività di prevenzione della corruzione, detta una serie di misure per la gestione di imprese aggiudicatarie di appalti pubblici indagate per delitti contro la PA, in relazione all'attività delle quali si registrino rilevanti anomalie o comunque situazioni sintomatiche di condotte illecite ovvero in presenza di fatti gravi e accertati, anche in seguito a denunce di illeciti da parte di dipendenti della pubblica amministrazione. In tali ipotesi, il Presidente dell'ANAC può proporre al Prefetto competente o di assumere direttamente il controllo dell'impresa attraverso un'amministrazione straordinaria temporanea (fino all'esecuzione del contratto) oppure di imporre all'impresa di rinnovare gli organi sociali. Il prefetto – fatte le proprie valutazioni Pag. 139– provvede con decreto alla rinnovazione degli organi sociali se l'impresa non si adegua spontaneamente entro 30 giorni; nei casi più gravi, entro 10 giorni, nomina fino ad un massimo di 3 amministratori in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge. L'amministrazione straordinaria temporanea è considerata di pubblica utilità e gli amministratori rispondono per eventuali diseconomie solo in caso di dolo o colpa grave. Ipotesi di revoca del decreto di nomina degli amministratori sono l'adozione di provvedimento di sequestro, confisca o amministrazione giudiziaria dell'impresa aggiudicatrice dell'appalto. Durante l'amministrazione straordinaria, i pagamenti all'impresa non sono sospesi ma l'utile d'impresa derivante dal contratto di appalto pubblico (determinato dagli amministratori via presuntiva) deve essere accantonato in un apposito fondo. Se le citate indagini penali riguardano membri di organi societari diversi da quelli dell'impresa aggiudicataria dell'appalto, l'articolo 32 prevede, anziché l'amministrazione straordinaria temporanea, la possibile nomina di tre esperti da parte del prefetto per svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa. Le misure di amministrazione, sostegno e monitoraggio introdotte dall'articolo 32 si applicano anche se l'impresa è oggetto di informazione antimafia interdittiva da parte del prefetto; quest'ultimo informa dell'adozione delle misure il Presidente dell'ANAC. Le misure sono comunque revocate o cessano di produrre effetti all'esito di procedimenti penali e di prevenzione.
  L'articolo 34 precisa che restano a carico della contabilità speciale intestata al Commissario unico delegato del Governo per Expo Milano 2015 gli eventuali compensi o rimborsi spese dei componenti della segreteria del Commissario, nonché quelli per ulteriori incarichi per specifiche professionalità, individuate dal medesimo Commissario, di durata non superiore al suo mandato.
  L'articolo 35 vieta ogni operazione economica e finanziaria tra le pubbliche amministrazioni e società o enti esteri per i quali, secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la sede, non è possibile identificare i soggetti che ne detengono quote di proprietà di capitale o il controllo. Tale divieto non opera qualora siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente coinvolto nelle predette operazioni, previsti dalla vigente disciplina antiriciclaggio. Tale divieto vale fino al recepimento delle tre direttive che riformano il settore degli appalti e delle concessioni: la direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei cosiddetti «settori speciali» (acqua, energia, trasporti e servizi postali), la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici nei settori ordinari e la direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. Le direttive sono entrate in vigore il 18 aprile 2014. Gli Stati membri dovranno recepire le disposizioni delle nuove norme nell'ordinamento nazionale entro il 18 aprile 2016. In deroga a quanto disposto dal comma 1, il divieto (comma 2) non opera ove siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente di cui al medesimo comma 1, in conformità con la disciplina in materia di antiriciclaggio (decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).
  L'articolo 36 interviene sulla disciplina del monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e a insediamenti produttivi prevedendo che venga attuata secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dalla delibera CIPE n. 145 del 2011 e che venga aggiornata con una nuova deliberazione del CIPE. Per tale finalità, le stazioni appaltanti adeguano gli atti generali di propria competenza alle modalità di monitoraggio finanziario di cui alla citata delibera n. 45 del 2011 e alle ulteriori prescrizioni. Per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge, il comma 2 prevede l'adeguamento delle modalità di controllo dei flussi finanziari alle indicazioni della citata deliberazione n. 45 del 2011 del CIPE entro sei mesi dalla medesima entrata in vigore. Il comma 3 demanda a una Pag. 140nuova delibera del CIPE, da adottare ai sensi della citata lettera e) del comma 3 dell'articolo 176 del Codice, l'aggiornamento delle modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla predetta delibera n. 45/2011, allo scopo di dare attuazione al disposto del presente articolo e alla definizione dei tempi di attuazione. La norma provvede, inoltre, alla copertura finanziaria degli oneri necessari per l'implementazione e la gestione del sistema di monitoraggio finanziario.
  L'articolo 37 sottopone al controllo dell'ANAC l'effettuazione di alcune tipologie di varianti consentite dal Codice dei contratti pubblici (articolo 132 del decreto legislativo n. 163/2006). Viene infatti introdotto l'obbligo di trasmissione all'ANAC, entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante, di alcune tipologie di varianti in corso d'opera, al fine di consentire alla stessa ANAC di effettuare le valutazioni e adottare gli eventuali provvedimenti di competenza.
  Si riserva quindi di presentare la proposta di parere nella prossima seduta prevista nella giornata di domani.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, ricordato che il provvedimento è calendarizzato per l'esame in Assemblea dal prossimo 22 luglio, sottolinea che la Commissione può deliberare il proprio parere anche la prossima settimana.

  Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), osservato che il provvedimento potrebbe essere significativamente modificato nell'esame presso la Commissione di merito, chiede se la Commissione si potrà successivamente esprimere anche sul testo modificato.

  Marco DA VILLA (M5S) riterrebbe opportuno, qualora i tempi lo consentano, che la Commissione si esprima, per le parti di competenza, sul testo in esame e successivamente sul testo eventualmente modificato.

  Gianluca BENAMATI (PD) condivide le osservazioni del collega Da Villa e sottolinea l'opportunità di deliberare nella seduta di domani una proposta di parere sul testo originale del decreto-legge che possa essere utile anche alla presentazione di emendamenti presso la Commissione di merito – il cui termine è stato fissato il prossimo venerdì 11 luglio, alle ore 13 – che tengano conto delle condizioni e delle osservazioni che saranno eventualmente espresse nel parere della X Commissione.

  Luigi TARANTO (PD), relatore, condivide le osservazioni del collega Benamati.

  Marco DA VILLA (M5S), nel sottolineare l'ampiezza del provvedimento e l'importanza delle questioni in esso affrontate, auspica che si possa dedicare tempo congruo per approfondirne l'esame.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 9 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Simona Vicari.

  La seduta comincia alle 14.30.

5-01873 Tidei: Assunzione dei vincitori del concorso espletato per i ruoli del personale dell'ICE.

  Il sottosegretario Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Marietta TIDEI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta. Prende positivamente atto del fatto che l'Agenzia sta provvedendo all'assunzione Pag. 141di ulteriori dieci unità di personale. Lamenta tuttavia che il concorso finalizzato a queste assunzioni è stato bandito nel 2008 e che la graduatoria definitiva è stata pubblicata nel 2010.

5-01970 Scuvera: Convocazione di un tavolo ministeriale sulla vertenza relativa allo stabilimento Merck di Pavia.

  Il sottosegretario Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Chiara SCUVERA (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta. Lamenta che il tavolo preannunciato dal Governo in risposta a un suo precedente atto ispettivo per il 19 novembre 2013 non si è mai tenuto. Auspica pertanto che il tavolo sia convocato immediatamente considerato che la prevista chiusura dello stabilimento Merck di Pavia è motivata unicamente da ragioni di profitto e non di produttività.

5-02115 Terzoni: Sospensione dei versamenti del GSE a favore degli impianti a biogas e biomasse per la produzione di energia nella regione Marche.

  Il sottosegretario Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Patrizia TERZONI (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta. Auspica tuttavia la soppressione dell'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 91 del 2014, attualmente all'esame del Senato, il quale stabilisce che possono proseguire l'attività gli impianti, per i quali era stata esclusa la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica e per i quali si introduce la cosiddetta VAS postuma, ossia la possibilità di sottoporlo a questa valutazione oltre i termini. Ritiene infatti che la disposizione richiamata presenti profili problematici di costituzionalità.

5-02417 Galperti: Riunioni annuali del Foro economico italo-taiwanese.

  Il sottosegretario Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Guido GALPERTI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta. Prende atto che il Foro si svolgerà a Roma il prossimo 28 luglio, anziché a Taiwan, come inizialmente previsto. Sottolinea che Taiwan è la diciottesima potenza economica mondiale e che il volume economico degli interscambi con l'Unione europea è pari a 36 miliardi di euro di cui 3 con il nostro Paese, pur in assenza di rapporti diplomatici. Sollecita pertanto il Governo a seguire con attenzione queste occasioni di incontro tra i due Paesi che rappresentano l'unico prezioso strumento di interlocuzione per le imprese italiane con Taiwan.

5-02793 Taranto: Impegni relativi a un mercato più integrato del GNL.

  Il sottosegretario Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Luigi TARANTO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta. Apprezza in particolare la possibilità di elaborare un Piano nazionale integrato per lo sviluppo del GNL. Si tratta di una questione di estrema attualità alla luce delle conclusioni del G7 Energia svoltosi a Roma nello scorso mese di maggio e alla connessa necessità di diversificazione delle fonti e dei percorsi di approvvigionamento.

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5-02920 Fragomeli: Razionalizzazione della normativa relativa a commissioni e componenti di costo a carico dei gestori di impianti di erogazione carburante.

  Il sottosegretario Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta e sollecita il Governo a fornire un aggiornamento sull'evoluzione della normativa dopo l'entrata in vigore, il prossimo 29 luglio, del decreto 14 febbraio 2014, n. 5. Entro questa data le banche dovranno adeguarsi dando indicazioni puntuali sulla struttura dei costi che sottintendono alle commissioni, da differenziare tra carte di debito, di credito e micropagamenti inferiori a 30 euro.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.05.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

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