CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 luglio 2014
268.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 9 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.15.

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza.
Nuovo testo C. 219.
(Parere alle Commissioni I e VIII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 giugno 2014.

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   Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella seduta precedente il rappresentante del Governo si era riservato di produrre una nota tecnica volta a comprovare la neutralità finanziaria del provvedimento in oggetto.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, svolti i necessari approfondimenti, ritiene opportuno che, all'articolo 1, comma 1, lettera b), venga inserita una esplicita clausola di neutralità finanziaria al fine di garantire che dall'istituzione e dal funzionamento, presso la Corte dei conti, dell'apposito ufficio per il controllo preventivo di legittimità e regolarità sui contratti non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 219, recante Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale appare necessario introdurre all'articolo 1, comma 1, lettera b), una esplicita clausola di neutralità finanziaria al fine di garantire che dall'istituzione e dal funzionamento, presso la Corte dei conti, dell'apposito ufficio per il controllo preventivo di legittimità e regolarità sui contratti non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso comma 5, terzo periodo, dopo le parole: “è effettuato” aggiungere le seguenti: “, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,”».

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008.
C. 2080 Governo e abb.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, sottopone preliminarmente all'attenzione della Commissione e del rappresentante del Governo una questione di ordine generale, già segnalata in precedenti occasioni, connessa all'eccessivo lasso di tempo che intercorre spesso tra la sottoscrizione degli Accordi internazionali e la loro successiva ratifica da parte dei competenti organi parlamentari, presupposto necessario per la effettiva entrata in vigore degli Accordi medesimi. A suo avviso, tale prassi è suscettibile di determinare conseguenze anche dal punto di vista della quantificazione e della copertura degli oneri finanziari recati dai disegni di legge di ratifica, in considerazione delle modifiche nel frattempo eventualmente intervenute nel quadro normativo di riferimento.
  Ciò premesso, fa presente che il disegno di legge in esame reca la ratifica e l'esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008 e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  Passando all'esame delle disposizioni del Trattato e del disegno di legge di ratifica considerate dalla relazione tecnica, nonché delle altre norme che presentano profili di carattere finanziario, circa la Pag. 87verifica delle quantificazioni segnala quanto segue.
  Con riguardo agli articoli da 1 a 18 del Trattato e all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, evidenzia che il Trattato in esame definisce il quadro di cooperazione bilaterale tra Italia e Brasile relativo al trasferimento di persone detenute nel territorio di uno Stato contraente nell'altro Stato (Stato di cittadinanza), in modo da consentire a tali soggetti di scontare la pena nel proprio Paese.
  Rileva che l'articolo 3 del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, ai fini della copertura dei connessi oneri, valuta quelli derivanti dalle spese di missione del personale italiano da inviare in Brasile per il trasferimento in Italia di cittadini italiani ivi detenuti che abbiano chiesto di scontare la pena in Italia, in euro 31.291 annui a decorrere dal 2014. Osserva che gli oneri connessi alle rimanenti spese sono indicati in misura pari ad euro 6 mila annui a decorrere dal 2015 e che gli oneri complessivi previsti, pertanto, a decorrere dal 2015, ammontano ad euro 37.291.
  In merito all'importo di 6 mila euro a decorrere dal 2015, che – a differenza dell'onere relativo al trasferimento dei detenuti – appare configurato come limite massimo, reputa necessario che siano forniti elementi in merito alle specifiche componenti di tale spesa e alla proiezione temporale delle stesse. Ritiene che andrebbero altresì forniti elementi circa l'effettiva riconducibilità di tali spese entro un tetto massimo.
  Con riferimento all'onere di 31.291 euro annui a decorrere dal 2014, evidenzia che la relazione tecnica, ai fini della quantificazione dell'onere – non configurato come limite massimo di spesa – non computa le spese connesse al pernottamento degli accompagnatori. Considerato che la relazione tecnica afferma che la diaria dovuta agli accompagnatori viene ridotta di un quarto, ai sensi dell'articolo 6 del regio decreto n. 941 del 1926, e visto che tale norma prevede la predetta decurtazione, tra l'altro, quando il «personale sia ospite di governi esteri», giudica opportuno che sia chiarito se per questo motivo non risultino computate spese di pernottamento, non essendo tale ipotesi univocamente desumibile né dal testo del Trattato, né dal disegno di legge di autorizzazione alla ratifica.
  In ogni caso, qualora risulti confermata tale ipotesi interpretativa, ai fini del rispetto del principio di reciprocità che dovrebbe accompagnare l'attuazione dei trattati, ritiene doversi presumere che l'Italia debba provvedere alle spese di pernottamento dei funzionari brasiliani inviati in missione in Italia per il trasferimento dei propri concittadini, eventualità che tuttavia non trova riscontro nella relazione tecnica.
  Sempre con riferimento al calcolo della diaria dovuta al personale inviato in missione in Brasile, evidenzia che la relazione tecnica si riferisce a tale personale qualificandolo genericamente con il termine di accompagnatore. Posto che, com’è noto, l'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha, tra l'altro, soppresso la diaria per le missioni all'estero – con l'esclusione di quelle relative alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco – ritiene opportuno che il Governo chiarisca se il personale «accompagnatore» inviato in missione in Brasile rientri effettivamente tra le categorie di personale che ancora possono beneficiare, in virtù della summenzionata disposizione, dell'attribuzione della diaria per missioni all'estero.
  Segnala infine, come già evidenziato in altre occasioni, che la relazione tecnica computa, ai fini della quantificazione degli oneri, l'indennità supplementare del 5 per cento sulle spese di viaggio. In proposito viene richiamato l'articolo 14 della legge n. 863 del 1973, che risulta tuttavia soppresso ai sensi della legge n. 266 del 2005. Osserva inoltre che detta maggiorazione avrebbe dovuto trovare applicazione, in base alla disposizione richiamata, per i funzionari destinatari della diaria in misura intera laddove nel caso in esame è Pag. 88prevista una riduzione della diaria. Sul punto ribadisce l'opportunità di un chiarimento da parte del governo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica dispone che agli oneri derivanti dalle spese di missioni di cui al Trattato, valutati in euro 31.291 annui a decorrere dall'anno 2014, e dalle rimanenti spese, pari a euro 6 mila annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2014-2016 e che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato dal successivo comma 4 ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Rileva che il comma 2 prevede, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
  Al riguardo, ricorda che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono riconducibili, come indicato dalla relazione tecnica allegata, alle spese di viaggio connesse al trasferimento nel nostro Paese dei cittadini italiani detenuti in Brasile, formulate in termini di previsione di spesa, nonché a quelle connesse all'attività di traduzione di atti e documenti, formulate, invece, in termini di limite massimo di spesa.
  Con riferimento a tali ultime attività, giudica opportuno che il Governo confermi che le stesse possano essere ricondotte in un tetto di spesa, dal momento che i relativi stanziamenti sono iscritti in bilancio tra le spese obbligatorie – tra cui, ad esempio, quelle di iscritte nel capitolo 1360 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, recante spese di giustizia – che non possono essere delimitate, sulla base della vigente normativa contabile, entro un limite massimo di spesa.
  Ritiene, pertanto, opportuno riformulare in termini di previsione di spesa anche l'autorizzazione di spesa relativa alla traduzione di atti e documenti, valutando in tal modo l'opportunità di estendere anche a tale fattispecie la clausola di salvaguardia. Sul punto, ritiene opportuna una conferma da parte del Governo.
  Con riferimento alla norma di copertura finanziaria, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità.
  Con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista dal comma 2, ritiene opportuno che il Governo chiarisca, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle dotazioni di bilancio, se l'attuazione della clausola non pregiudichi la funzionalità delle pubbliche amministrazioni interessate dalle suddette riduzioni. Ritiene inoltre, che si dovrebbe valutare l'opportunità di riferire la riduzione delle dotazioni iscritte nel programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia alle sole spese rimodulabili, come prescritto dalla vigente disciplina contabile.
  Osserva che gli stanziamenti di natura rimodulabile interessati dalle suddette riduzioni potrebbero essere quelli iscritti nel capitolo 1250 (piano di gestione 3), 1380 e 1451 (piano di gestione 5) dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel riservarsi di fornire chiarimenti in ordine alle questioni evidenziate dal relatore, chiede il rinvio dell'esame del provvedimento.

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  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sposrt fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004.
C. 2125 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, segnala che il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004 e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  Passando all'esame delle disposizioni dell'Accordo e del disegno di legge di ratifica considerate dalla relazione tecnica, nonché delle altre norme che presentano profili di carattere finanziario, quanto alla verifica delle quantificazioni, osserva quanto segue.
  Circa gli articoli da 2 a 17 dell'Accordo di cooperazione e l’ articolo 3 del disegno di legge di ratifica, segnala che la relazione tecnica non qualifica come inderogabili – ai fini dell'attuazione dell'Accordo – le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri, tra cui l'ammontare dei contributi, il numero dei funzionari, la frequenza e la durata delle riunioni, l'entità delle borse di studio. In proposito giudica necessario acquisire l'avviso del Governo, tenuto conto – fra l'altro – che alcune delle quantificazioni contenute nella relazione tecnica non risultano suffragate dai dati e dai criteri posti alla base delle stime.
  Riguardo all'articolo 17 dell'Accordo, concernente la Commissione mista per il monitoraggio dell'Accordo e la programmazione delle attività, rileva che il testo dell'Accordo non contiene alcun riferimento alla frequenza delle riunioni e si limita a specificare che l'organismo dovrebbe riunirsi alternativamente a Roma e a Sarajevo e che la relazione tecnica, invece, prevede la decorrenza dell'onere dall'anno 2016, nel presupposto che la Commissione si riunisca «ogni tre anni alternativamente» in Italia e in Bosnia Erzegovina. In ordine a tale aspetto ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento del Governo.
  Osserva, infine, che la relazione tecnica non considera i possibili effetti finanziari connessi all'attuazione di alcune norme dell'Accordo, quali l'articolo 6, lett. a), relativo a scambi di informazioni e di esperienze nel campo dell'istruzione e l'articolo 14, concernente la cooperazione nel campo della cultura fisica e dello sport; collaborazioni fra studiosi ed esperti. Al riguardo, ritiene che andrebbe confermato che tali attività possono essere svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse già disponibili.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica dispone che agli oneri di cui agli articoli 4, 5, 6, 13 e 17 dell'Accordo, valutati in euro 29.480 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, e in euro 33.200 a decorrere dall'anno 2016, e agli ulteriori oneri di cui agli articoli 3, 4, 6, 7, 10 e 13, pari ad euro 415.440 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2014-2016. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato dal successivo comma 4 ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Segnala che il comma 2 prevede, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono al Pag. 90monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Rileva che nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato.
  Al riguardo, ricorda che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono riconducibili, come evidenziato nella relazione tecnica allegata, alle diverse attività di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione previste dall'Accordo nonché alla partecipazione ad una Commissione mista, da costituire ai sensi dell'articolo 17 dell'Accordo, incaricata di redigere i relativi programmi esecutivi.
  Con riferimento alla norma di copertura finanziaria, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità.
  Con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista dal comma 2, osserva preliminarmente che nella relazione tecnica sono analiticamente indicati i programmi e le missioni interessate dalla eventuale attivazione della clausola medesima. In particolare essi sono: il programma «Sistema universitario e formazione post-universitaria» della missione «Istruzione universitaria» ed il programma «Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica» della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; i programmi «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo», «Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria» e «Tutela dei beni archivistici» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; il programma «Promozione del sistema Paese» della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.
  Con riferimento alla suddetta clausola di salvaguardia, reputa altresì opportuno che il Governo chiarisca, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle dotazioni di bilancio, se l'attuazione della suddetta clausola non pregiudichi la funzionalità delle pubbliche amministrazioni interessate dalle suddette riduzioni.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel riservarsi di fornire chiarimenti in ordine alle questioni evidenziate dal relatore, chiede un rinvio dell'esame del provvedimento.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009.
C. 2278 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge in esame, approvato con modifiche al Senato, autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009, e che esso è corredato di relazione tecnica che conferma che dall'attuazione del medesimo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Pag. 91
  Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, quanto alla verifica delle quantificazioni, osserva quanto segue.
  Circa le norme contenute nel predetto Accordo, prende atto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica, secondo la quale l'Accordo stesso non è suscettibile di determinare nuovi oneri per la finanza pubblica.
  Per quanto riguarda le spese connesse ai rimborsi per i componenti della Commissione mista, ritiene utile acquisire una conferma che l'entità e la proiezione temporale degli stessi siano del tutto coerenti con le spese già scontate nei tendenziali in relazione agli analoghi organismi oggetto di soppressione.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel riservarsi di fornire chiarimenti in ordine alle questioni evidenziate dal relatore, chiede un rinvio dell'esame del provvedimento.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
C. 303 e abb.-A ed emendamenti.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Barbara SALTAMARTINI (NCD), relatore, fa presente che oggetto di esame è il testo unificato delle proposte di legge n. 303 e abbinate, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, e che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.
  Passando all'esame delle norme che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  In ordine alle finalità generali del provvedimento, rileva che il testo fa riferimento al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, da garantire su tutto il territorio nazionale. Considerato il carattere vincolante di tale previsione – che interessa i diversi ambiti di intervento indicati dal testo – ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a chiarire le possibili implicazioni finanziarie delle norme e ad individuare le risorse con le quali si farà fronte ai relativi adempimenti. Ciò in relazione ai possibili oneri di carattere organizzativo a carico dei soggetti pubblici interessati, nonché alla realizzazione degli interventi previsti dalla disciplina in esame.
  Osserva inoltre che il testo, nel delineare le aree di intervento dell'agricoltura sociale, non reca specifiche indicazioni in ordine al regime fiscale e contributivo che si applicherà alle imprese del settore. Ritiene che tali aspetti andrebbero precisati con particolare riferimento agli articoli 2 e 4 che, oltre ad attribuire la qualifica di agricoltura sociale ad una serie di attività, come l'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, le prestazioni sociali e di servizio, le iniziative di inclusione sociale e lavorativa, i servizi terapeutici, l'educazione ambientale e alimentare, estendono l'ambito soggettivo della disciplina a soggetti, quali cooperative sociali, altre forme associative, organizzazioni di produttori, ulteriori rispetto alle imprese indicate dall'articolo 2.
  In proposito segnala che l'articolo 2, comma 3, dispone inoltre che i servizi sociali, le prestazioni terapeutiche e le iniziative di educazione ambientale ed alimentare costituiscano attività connesse all'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. In proposito, ritiene che andrebbe quindi chiarito se per effetto di tale qualificazione debbano estendersi alle attività in questione le agevolazioni tributarie attualmente previste con riferimento al reddito agrario. Ritiene altresì, ove dovesse essere accolta tale interpretazione, che andrebbe verificato se la predetta qualificazione sia Pag. 92suscettibile di determinare effetti di gettito anche in considerazione delle agevolazioni eventualmente già previste per le attività in questione, tenuto conto che le stesse presentano caratteri di rilevanza sociale.
  Quanto al successivo articolo 5, relativo al riconoscimento della ruralità per i fabbricati adibiti all'esercizio delle attività di agricoltura sociale, osserva che tale previsione potrebbe determinare una perdita di gettito per l'applicazione delle connesse agevolazioni fiscali, in particolare in materia di IMU e di imposizione diretta. Su tale ulteriore implicazione giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Riguardo, infine, all'articolo 7, concernente l'istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità che il nuovo organismo operi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In particolare, andrebbero esclusi effetti onerosi con riferimento sia ai profili organizzativi e logistici – sede, dotazioni strumentali e di personale della struttura di supporto – sia alle prestazioni del personale impiegato, ciò anche con riferimento agli esperti che potranno essere chiamati a collaborare con l'Osservatorio.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel riservarsi di fornire chiarimenti in ordine alle questioni evidenziate dal relatore, chiede un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) ritiene opportuno che il Governo confermi che l'eventuale ricorso da parte dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale, di cui all'articolo 7 del testo unificato in esame, ad esperti qualificati del settore avvenga a titolo gratuito. Rileva, altresì, come andrebbero opportunamente verificati e quantificati gli eventuali effetti finanziari, in termini di minor gettito, derivanti dall'estensione della qualifica di agricoltura sociale ad una serie di attività attualmente non previste dalla legislazione vigente e dall'ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione della relativa disciplina.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione.
C. 2299-A ed emendamenti.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che la Commissione, in data 3 luglio 2014, ha avviato l'esame in sede consultiva della proposta di legge C. 2299 e che in tale occasione è stato deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fa presente che la relazione tecnica non è ancora stata predisposta e chiede di disporre di tempo ulteriore per effettuare i dovuti approfondimenti istruttori.

  Maino MARCHI (PD), relatore, ricorda che l'Assemblea, nella seduta del 7 luglio 2014, ha già concluso la discussione sulle linee generali del provvedimento e dovrebbe proseguirne l'esame nella seduta di domani.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si impegna a produrre la relazione tecnica nella prossima seduta della Commissione.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

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DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.
C. 2426-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che l'Assemblea ha trasmesso gli emendamenti Piccoli Nardelli 5.102 (Nuova formulazione), Mucci 11.015 (Nuova formulazione) e 16.300 della Commissione.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, con riferimento alla proposta emendativa Mucci 11.015 (Nuova formulazione), evidenzia come essa includa tra le start up innovative quelle che abbiano come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, e, al fine di agevolare la costituzione di società operanti nel settore del turismo, ne dispone a decorrere dal 2015, qualora costituite da persone fisiche che non abbiano compiuto i quaranta anni di età, l'esenzione dalla imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa. Ai relativi oneri, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Osserva che tale riformulazione pare volta a superare il parere contrario formulato dalla Commissione bilancio nella seduta dell'8 luglio 2014 alla luce dell'inidoneità della copertura prevista nell'anno 2014. Tenuto conto che il Fondo per interventi strutturali di politica economica reca le necessarie disponibilità, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri. Segnala, inoltre, che, al fine di evitare dubbi interpretativi e di garantire che le disposizioni si applichino dal 2015, sembrerebbe, a suo avviso, necessario riformulare il comma 1 dell'emendamento non in termini di novella all'articolo 25, del decreto-legge n. 179 del 2012, e di esplicitare da un lato che le disposizioni di cui al comma 3, che prevedono l'esenzione da specifiche imposte, si riferiscano alle medesime start up di cui ai commi 1 e 2, dall'altro che le disposizioni introdotte dalla proposta emendativa si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2015.
  Con riferimento alla proposta emendativa 16.300, osserva che la stessa non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, limitandosi a specificare che il liquidatore della società Promuovi Italia Spa possa stipulare accordi con Italia Lavoro Spa e Invitalia che prevedano il trasferimento presso queste ultime del personale non assegnato all'ENIT, anche al fine di dare esecuzione a contratti di prestazione di servizi in essere alla data di messa in liquidazione di Promuovi Italia Spa. Ritiene che la proposta emendativa non presenti profili problematici dal punto di vista finanziario. Su questo aspetto ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Riguardo alla proposta emendativa Piccoli Nardelli 5.102 (Nuova formulazione), osserva che essa prevede che le Agenzie fiscali possano ricorrere alla transazione fiscale di cui all'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, anche nei confronti delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano presentato i piani di risanamento definitivi, ove tale transazione risulti necessaria ai fini della realizzazione dei predetti piani di risanamento. L'emendamento dispone altresì che dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In merito a tale nuova formulazione ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, con riferimento all'articolo aggiuntivo 11.015 (Nuova formulazione), nell'osservare che gli oneri derivanti dallo stesso possono essere quantificati prudenzialmente in 2 milioni di euro annui, anziché in 1,5 milioni di euro annui, in modo da tenere conto sia delle minori entrate fiscali sia di quelle contributive, concorda con l'esigenza segnalata dal relatore di riformulare il testo della proposta emendativa. Esprime inoltre nulla osta relativamente Pag. 94all'emendamento 16.300 delle Commissioni e all'emendamento Piccoli Nardelli 5.102 (Nuova formulazione), che prevede una semplice facoltà per le Agenzie fiscali di ricorrere alla transazione fiscale di cui all'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e pertanto non presenta aspetti problematici dal punto di vista finanziario.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, formula pertanto la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminate le proposte emendative 5.102 (Nuova formulazione), 11.015 (Nuova formulazione) e 16.300 al disegno di legge C. 2426-A, di conversione del decreto-legge n. 83 del 2014, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  sull'emendamento 11.015 (Nuova formulazione) con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo aggiuntivo 11.015 (Nuova formulazione), apportare le seguenti modificazioni:
    al comma 1, alinea sostituire le parole da: All'articolo fino a: offerta turistica con le seguenti: In aggiunta a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 2, lettera f) del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, si considerano start-up innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica;
    sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Le società di cui al comma 2, qualora costituite da persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età all'atto della costituzione della medesima società, sono esenti da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa;
    al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 1,5 milioni di euro con le seguenti: 2 milioni di euro;
    dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2015.

NULLA OSTA

  sugli emendamenti 5.102 (Nuova formulazione) e 16.300».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 9 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 15.

7-00374 Boccadutri e altri: Sulle iniziative da assumere ai fini dell'eliminazione della banconota da 500 euro.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

  Sergio BOCCADUTRI (PD) rinuncia ad illustrare l'atto di indirizzo a sua prima firma.

Pag. 95

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA ricorda che la risoluzione in esame, premesso che l'utilizzo di banconote di grosso taglio – ed in particolare di quelle da 500 euro – implica elevati rischi di riciclaggio, è volta ad impegnare il Governo ad adoperarsi presso le competenti istituzioni dell'Unione Europea affinché sia valutata l'opportunità, secondo le procedure appropriate, di eliminare la banconota da 500 euro.
  Al riguardo, premettendo che l'utilizzo di banconote di grosso taglio comporta un sensibile rischio di riciclaggio, connesso alla velocità di circolazione, allo spostamento e al possibile occultamento di denaro contante, ricorda che la Banca d'Italia, nelle proprie «Istruzioni per l'adeguata verifica della clientela», adottate lo scorso 3 aprile 2013 nell'esercizio del potere regolamentare di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007, fa rilevare che l'utilizzo di banconote di grosso taglio (500 euro e 200 euro) presenta un maggiore rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo, in quanto agevola il trasferimento di importi elevati di contante rispetto alle banconote di taglio minore, favorendo le transazioni finanziarie non tracciabili. Evidenzia inoltre che il ricorso frequente e per importi significativi a banconote di grosso taglio espone il possessore a rischi di furto, smarrimento, deterioramento e quindi risulta oggettivamente disincentivato, soprattutto quando il possessore stesso disponga di modalità alternative di movimentazione finanziaria, più rapide e sicure (assegni, bonifici, carte di credito, di pagamento, ecc.). Tali considerazioni risultano ancora più pertinenti nel caso di clienti che presentano una movimentazione finanziaria rilevante per frequenza delle operazioni e/o per importo delle stesse, ad esempio in ragione dello svolgimento di attività imprenditoriali o professionali. Pertanto, in presenza di operazioni di deposito, prelievo, pagamento o di qualsiasi altra operazione con utilizzo di banconote di grosso taglio (500 euro e 200 euro) per importi unitari superiori a 2.500 euro – indipendentemente dalla circostanza che l'operazione preveda, oltre tale importo, l'utilizzo di altri tagli – i destinatari devono effettuare specifici approfondimenti, anche con il cliente, al fine di verificare che le ragioni alla base di tale operatività, alla luce delle considerazioni sopra indicate, consentano di escludere la connessione delle stesse con fenomeni di riciclaggio. In mancanza di ragionevoli motivazioni, i destinatari si devono astenere dall'effettuazione dell'operazione e/o dalla prosecuzione del rapporto continuativo già in essere e valutano se inviare una segnalazione di operazione sospetta.
  Prosegue precisando che il tema del ritiro dalla circolazione della banconota da 500 euro è stato oggetto anche di recenti considerazioni da parte della Banca Centrale Europea, in relazione ai quesiti pervenuti sia dal pubblico che da esponenti di Istituzioni Europee e che in tali circostanze, la BCE, nel premettere di essere a favore di un maggiore impegno contro l'evasione fiscale e le altre attività illegali, ha precisato che il ritiro dalla circolazione della banconota da 500 euro non servirebbe a ridurre il fenomeno dell'evasione fiscale e indurrebbe, inoltre, l'effetto negativo di un aumento dei costi economici e gestionali della circolazione monetaria. Sottolinea che, secondo la BCE, la disponibilità di banconote di taglio elevato in tutti i Paesi dell'area dell'euro a partire dal 2002 – contestualmente a tassi d'interesse contenuti, aspettative d'inflazione bassa e stabile e, più di recente, a condizioni di turbolenza economica – ha contribuito a diffondere l'uso delle suddette banconote come riserva di valore. Dagli studi effettuati emergerebbe, infatti, che solo una parte residuale delle banconote di grosso taglio in circolazione, per circa il 15 per cento del volume, sia effettivamente utilizzata a scopo transattivo (e in parte ovviamente per regolare operazioni del tutto legittime), mentre il rimanente 85 per cento verrebbe usato come riserva di valore all'interno dell'area euro o detenuto all'estero. Pag. 96
  Osserva, per contro, che il ritiro dei tagli elevati non porrebbe fine all'accumulo di riserve di valore in contanti né è ipotizzabile che gli operatori economici effettuerebbero, soltanto per questo motivo, operazioni in contanti in minor numero o per un valore inferiore e che, di conseguenza, sarebbe necessario immettere in circolazione un notevole quantitativo supplementare di banconote di taglio più basso, con un considerevole aumento dei costi fissi e correnti su base annua per la loro produzione, sicura gestione e distribuzione; tali costi si aggiungerebbero a quelli connessi con il ritiro dalla circolazione delle banconote del taglio in questione, a proposito dei quali la BCE stima che, ipotizzando un ritiro delle banconote da 500 e 200 euro, sarebbe necessario immettere in circolazione un ulteriore contingente di 3,3 miliardi di banconote da 100 euro, circa il doppio di quelle attuali.
  Evidenzia che nel nostro Paese la circolazione del taglio da 500 euro ha risentito significativamente dell'introduzione di norme più stringenti in materia di antiriciclaggio, quali, da ultimo, il nuovo limite di 1.000 euro ai trasferimenti di contante tra privati – introdotto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 – e la previsione di controlli più rigorosi da parte degli intermediari per le operazioni in contanti della clientela di importo superiore a 2.500 euro (cosiddetta Adeguata verifica «rafforzata»), introdotti dal citato Provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013. Ricorda che in tale contesto, l'utilizzo di banconote di grosso taglio viene valutato dalla Banca d'Italia – oltre che all'interno delle verifiche condotte presso le singole dipendenze degli intermediari vigilati, come previsto dal vigente quadro normativo in materia di antiriciclaggio – anche attraverso un sistematico monitoraggio sulle operazioni di prelievo/versamento dei biglietti da 500 euro effettuate presso le Filiali della medesima Banca d'Italia da parte delle banche commerciali e da Poste Italiane e che gli esiti di tali controlli possono dar luogo a specifici interventi.
  In relazione alla rigorosità del suddetto quadro normativo in materia di antiriciclaggio, segnala che le banche italiane sono tenute a porre specifica attenzione alle operazioni di prelievo e versamento di banconote da 500 euro richieste dalla propria clientela e che varie banche, inoltre, tendono a non far ricircolare tale taglio, ovvero tendono a riversare in Banca d'Italia la quasi totalità delle banconote da 500 euro ricevute in versamento da propri clienti, piuttosto che precostituire scorte di tali biglietti presso la propria rete territoriale a disposizione di potenziali richiedenti.
  Conclude evidenziando che, per le banconote da 500 euro, a partire dal 2009 si è assistito ad un deciso calo dei prelievi presso la Banca d'Italia da parte delle banche, che si è ancor più accentuato negli ultimi due anni in seguito all'introduzione dei nuovi limiti al trasferimento di contante tra privati, mentre sono notevolmente aumentati negli ultimi due anni i riversamenti di tali banconote presso la Banca d'Italia. Per effetto di tali operazioni, oggi in Italia si registra il fenomeno della «emissione cumulata netta negativa» del taglio da 500 euro: a fine 2013 il volume complessivo di biglietti prelevati dalla Banca d'Italia dalla data d'introduzione dell'euro risultava inferiore all'analogo volume di versamenti presso la stessa Banca di oltre 15,4 milioni di biglietti (in valore, circa 7,7 miliardi di euro). Il permanere di elevati versamenti a fronte di prelievi ormai trascurabili può essere spiegato dalla provenienza estera di flussi di banconote da 500 euro.

  Sergio BOCCADUTRI (PD), preso atto dei chiarimenti testé forniti dal sottosegretario Baretta e in particolare della considerazione che le banconote da 500 euro hanno scarsa circolazione in Italia, chiede se il Governo intenda esprimere parere favorevole sulla risoluzione in oggetto.

Pag. 97

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA dichiara che il Governo non è favorevole al ritiro delle banconote da 500 euro, in quanto ciò comporterebbe, oltre ai costi connessi con le operazioni di ritiro, l'obbligo di immettere in circolazione un quantitativo notevolmente superiore di banconote di taglio inferiore a 500 euro.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra la seduta.

  La seduta termina alle 15.10.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi.
Atto n. 92.