CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 luglio 2014
264.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 321

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 2 luglio 2014. — Presidenza del presidente Renato BALDUZZI.

  La seduta comincia alle 14.15.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
C. 2486 Governo.
(Parere alla I Commissione della Camera).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il presidente Renato BALDUZZI, relatore, avverte che alla Camera dei deputati è tuttora in corso la votazione per l'elezione di un segretario di presidenza. Peraltro, considerato che diversi commissari sono attesi anche nelle Commissioni permanenti di rispettiva appartenenza e non possono quindi trattenersi, ritiene che, in via del tutto eccezionale, la seduta possa iniziare fin d'ora, per la trattazione degli argomenti per i quali non sono previste votazioni.
  Preso atto che non vi sono obiezioni, introduce l'esame del provvedimento in titolo, riferendo che lo stesso ha un contenuto ampio ed eterogeneo, unificato dalla finalità di semplificare e rendere più trasparente l'azione amministrativa e di rendere più efficienti gli uffici giudiziari.
  Numerose disposizioni interessano il personale delle pubbliche amministrazioni in generale, compreso quindi quello delle regioni e degli enti locali, o le regioni stesse in modo specifico.
  In particolare, l'articolo 1 abroga l'istituto del trattenimento in servizio e amplia l'ambito applicativo della risoluzione unilaterale del contratto da parte della pubblica Pag. 322amministrazione nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici.
  L'articolo 2 disciplina la procedura per l'attribuzione di incarichi direttivi ai magistrati dal parte del Consiglio superiore della magistratura.
  L'articolo 3 contiene disposizioni in materia di limitazione del turn over del personale nelle pubbliche amministrazioni.
  In particolare, riguarda gli enti territoriali il comma 5, che prevede una progressiva attenuazione del blocco del turn over negli enti territoriali stessi nel quinquennio 2014-2018; conferma il divieto per le province di assumere a tempo indeterminato; conferma la disciplina sul contenimento della spesa del personale degli enti sottoposti al Patto di stabilità interno recata dalla legge n. 296 del 2006 (articolo 1, commi 557 e seguenti); consente il cumulo, dal 2014, delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a 3 anni; sopprime il divieto, per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; e prevede che le regioni e gli enti locali coordinino le politiche di assunzione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che abbiano determinate caratteristiche.
  L'articolo 4 introduce una nuova disciplina della mobilità nella pubblica amministrazione, prevedendo, in particolare: la pubblicazione sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei posti che le amministrazioni stesse intendono coprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni; la possibilità di operare trasferimenti tra sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali, anche in mancanza dell'assenso dell'amministrazione di appartenenza; l'istituzione di un portale per l'incontro tra domanda e offerta di mobilità.
  L'articolo prevede inoltre che le sedi delle pubbliche amministrazione ubicate nel territorio dello stesso comune o a una distanza inferiore a 50 chilometri dalla sede di prima assegnazione costituiscono medesima unità produttiva ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, all'interno della quale i dipendenti sono tenuti a prestare la loro attività lavorativa, previo accordo tra le amministrazioni interessate o, secondo modalità da definire con successivo decreto, anche in assenza di accordo, quando sia necessario sopperire a carenze di organico. È istituito un Fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale pubblico, volto a favorire i processi di mobilità.
  È previsto che il decreto del Presidente del consiglio dei ministri al quale l'articolo 29-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 rimette la definizione delle tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi dei diversi comparti, necessaria per consentire la mobilità intercompartimentale debba essere adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. Decorso tale termine la tabella di equiparazione è adottata con decreto del ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze.
  L'articolo 5 interviene sulla gestione del personale in disponibilità e sulla mobilità di personale tra le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni.
  In particolare, si prevede che gli elenchi del personale in disponibilità, che sono formati e gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica e dalle strutture regionali e provinciali, siano pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti; che il personale in disponibilità possa presentare istanza di ricollocazione nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica o in una posizione economica inferiori; e che nell'ambito della programmazione triennale delle assunzioni (prevista dall'articolo 39 della legge n. 449 del 1997), l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo Pag. 323indeterminato o a tempo determinato per un periodo superiore a 12 mesi siano subordinate all'utilizzo del personale collocato in disponibilità.
  L'articolo 6 prevede che le pubbliche amministrazioni non possano conferire incarichi di studio e di consulenza, né incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo di amministrazioni pubbliche a soggetti già lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza, a meno che si tratti di incarichi o di cariche conferiti a titolo gratuito.
  L'articolo 7 dispone, a decorrere dal 1o settembre 2014, la riduzione del 50 per cento, per ciascuna associazione sindacale, dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali, come attribuiti sulla base delle disposizioni regolamentari e contrattuali di riferimento al personale delle pubbliche amministrazioni – comprese le regioni – e al personale in regime di diritto pubblico.
  L'articolo 8 interviene sulla legge n. 190 del 2012 (cosiddetta legge anticorruzione), rendendo più stringente la disciplina sul collocamento «fuori ruolo» dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato che intendano assumere incarichi extragiudiziari.
  L'articolo 9 riforma la disciplina dei compensi professionali liquidati agli avvocati dello Stato e degli enti pubblici in conseguenza di sentenze favorevoli alle pubbliche amministrazioni. Una deroga è prevista in favore degli avvocati inquadrati con qualifica non dirigenziale negli enti pubblici e negli enti territoriali.
  L'articolo 10 abolisce l'attribuzione ai segretari comunali e provinciali delle quote loro spettanti dei diritti di segreteria e del diritto di rogito, che vengono così interamente acquisiti ai bilanci degli enti locali.
  L'articolo 11 modifica il sistema di conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato negli enti locali, nelle regioni e negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale con riferimento alla dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa e interviene, inoltre, sugli uffici di supporto degli organi di direzione politica degli enti locali.
  In particolare, viene aumentata dal 10 al 30 per cento della pianta organica la quota massima di incarichi dirigenziali che gli enti locali possono conferire mediante contratti a tempo determinato e viene introdotto l'obbligo di selezione pubblica per il conferimento di detti incarichi. Inoltre, se i contratti sono stipulati con dipendenti di pubbliche amministrazioni, questi devono essere collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, mentre la disciplina previgente prevedeva la risoluzione del rapporto di lavoro e l'eventuale riassunzione, subordinata alla vacanza del posto in organico.
  Sempre l'articolo 11 fissa un limite massimo, pari al 10 per cento della dotazione organica, anche per il numero di incarichi dirigenziali conferibili con contratti a tempo determinato dalle regioni e – con riferimento alla dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa – dagli enti e dalle aziende del Servizio sanitario nazionale. Lo stesso articolo stabilisce il divieto di effettuare attività gestionale al personale degli uffici di supporto agli organi di direzione politica locale – sindaci, presidenti di provincia e assessori – anche se il loro trattamento economico è parametrato a quello dirigenziale.
  L'articolo 12 prevede in via sperimentale per il biennio 2014-2015 la copertura a carico dello Stato degli oneri assicurativi contro malattie e infortuni in favore dei soggetti beneficiari di misure di sostegno al reddito che svolgano attività di volontariato a beneficio delle comunità locali. I comuni e gli altri enti locali interessati sono quindi chiamati a pubblicizzare i progetti di utilità sociale in corso con le associazioni di volontariato.
  L'articolo 13 dispone che gli incentivi relativi alla progettazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e alle attività tecnico-amministrative ad essa connesse – contemplati dal Codice dei contratti Pag. 324pubblici – non possano essere corrisposti al personale con qualifica dirigenziale.
  L'articolo 14 reca disposizioni concernenti la procedura di abilitazione scientifica nazionale 2013 e la medesima procedura che dovrebbe essere bandita nel 2014, nonché disposizioni relative alla chiamata di professori associati per gli anni 2012 e 2013, prevista dal Piano straordinario di cui alla legge di stabilità 2011.
  L'articolo 15 reca disposizioni relative alla decorrenza della riduzione della durata dei corsi delle scuole di specializzazione medica e disciplina il contributo per la partecipazione alle prove di ammissione. Stanzia, inoltre, ulteriori risorse per il trattamento economico da riconoscere agli specializzandi.
  L'articolo 16 interviene sulla disciplina concernente la composizione dei consigli di amministrazione delle società controllate o totalmente partecipate dalle amministrazioni pubbliche, eliminando l'obbligatorietà della presenza dei dipendenti pubblici e dei dipendenti delle società controllate nei consigli medesimi.
  L'articolo 17, comma 1, prevede la creazione di un sistema informatico di acquisizione di dati relativi agli enti pubblici e privati cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, funzionale all'adozione di misure di razionalizzazione di tali enti. Il comma 2 attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica il compito di predisporre un sistema informatico di acquisizione dati sulle modalità di gestione dei servizi strumentali delle attività delle amministrazioni statali.
  I commi da 3 a 5 dell'articolo 17 prevedono che le informazioni relative alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, comprese quelle regionali, vengano concentrate in un'unica banca dati, gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze.
  L'articolo 18, comma 1, sopprime le sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali, ovvero le sezioni dei TAR con sede in comune non capoluogo di regione. Viene salvaguardata la sola sezione autonoma per la Provincia di Bolzano. Si prevede anche la soppressione del magistrato delle acque per le province venete e di Mantova. Si modifica l'organizzazione del Tavolo permanente per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, prevedendo che il suo presidente sia individuato dal ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
  L'articolo 19 prevede la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e il trasferimento dei relativi compiti e funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Sono, altresì, ridefinite le attribuzioni spettanti all'ANAC e trasferite al Dipartimento della funzione pubblica le funzioni dell'ANAC in materia di misurazione e valutazione della performance.
  L'articolo 20 prevede che il ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione proponga all'assemblea dell'Associazione FORMEZ PA – cui partecipano diverse regioni – lo scioglimento dell'Associazione stessa e la nomina di un Commissario straordinario che avrà il compito di assicurare la continuità nella gestione delle attività dell'Associazione nonché la prosecuzione dei progetti in corso, nonché di elaborare un piano delle politiche dello sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali che salvaguardi i livelli occupazionali del personale in servizio nonché gli equilibri finanziari dell'Associazione.
  L'articolo 21 dispone la soppressione di cinque scuole di formazione esistenti presso pubbliche amministrazioni statali e la contestuale assegnazione delle loro funzioni alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA).
  L'articolo 22 prevede disposizioni relative alle autorità indipendenti, introducendo norme comuni in materia di incompatibilità, reclutamento e trattamento economico del personale, gestione dei servizi strumentali, acquisti di beni e servizi, ubicazione delle sedi, anche al fine di raggiungere risparmi di spesa. L'articolo introduce una nuova procedura gestionale Pag. 325unitaria delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale in varie autorità indipendenti e prevede la riduzione dei trattamenti economici del personale e l'accorpamento delle sedi.
  L'articolo 23 modifica la legge 7 aprile 2014, n. 56 (cosiddetta Delrio), in materia di città metropolitane e province. In particolare, si prevede che, in sede di prima applicazione, la competenza ad approvare lo statuto delle città metropolitane spetti alla conferenza metropolitana, anziché al consiglio metropolitano.
  Viene rivista la disciplina concernente il subentro della regione Lombardia nelle partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano nelle società che operano nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse all'EXPO 2015.
  Viene rivista la disciplina della costituzione degli organi della provincia in sede di prima applicazione, con la espressa previsione che le scadenze per l'indizione delle elezioni degli organi della provincia riguardino anche il presidente della provincia, e non solo il consiglio provinciale. Viene inoltre chiarito che entro i termini previsti dalla legge deve aver luogo non solo l'indizione, ma anche lo svolgimento delle elezioni.
  Viene previsto che, fino all'insediamento del nuovo Presidente della provincia, il Presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della legge ovvero il commissario, nonché la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione e per gli atti indifferibili ed urgenti, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale.
  Viene chiarito che gli eventuali incarichi commissariali successivi all'entrata in vigore della legge n. 56 del 2014 per città metropolitane e province sono esercitati a titolo gratuito.
  L'articolo 24, comma 1, prevede l'adozione di un'Agenda per la semplificazione quale strumento di programmazione concertata tra i livelli di governo delle misure di semplificazione amministrativa da attuare nel prossimo triennio. In particolare, l'Agenda prevede accordi e intese con le regioni volte a coordinare le attività delle amministrazioni interessate, anche con riferimento alla prosecuzione dell'attuazione delle misure previste dal decreto-legge n. 5 del 2012 (cosiddetto decreto «semplifica Italia»). Tali accordi dovranno anche prevedere l'istituzione di un apposito comitato interistituzionale presso la Conferenza unificata.
  Sempre l'articolo 24 dispone che le singole amministrazioni statali, ove non abbiano ancora provveduto, debbano adottare moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese. L'adozione della modulistica comune per la presentazione alle amministrazioni regionali e locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni per il settore dell'edilizia e in riferimento all'avvio delle attività produttive è invece oggetto di accordo o intesa da concludere in sede di Conferenza unificata.
  L'articolo 25 contiene misure di semplificazione in materia di invalidità civile e disabilità. Le disposizioni sono finalizzate all'eliminazione di inutili duplicazioni e alla riduzione dei tempi di risposta della pubblica amministrazione.
  L'articolo 26 semplifica le procedure prescrittive dei medicinali utilizzati per il trattamento delle patologie croniche e delle malattie rare.
  L'articolo 27, comma 1, modifica la disciplina in materia di responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie, specificando che l'esercente le professioni sanitarie è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, salvo che operi nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente con il Servizio sanitario nazionale. L'articolo dispone che la copertura assicurativa sia garantita da un apposito Fondo, nei limiti delle risorse dello stesso Fondo, e che le risorse del Fondo siano costituite in base alle misure contributive stabilite dal soggetto Pag. 326gestore del Fondo e non, come precedentemente stabilito, in misura definita in sede di contrattazione collettiva.
  Sempre l'articolo 27, al comma 2, semplifica le procedure necessarie per la realizzazione di strutture sanitarie e socio sanitarie. In particolare si prevede che il comune non dovrà più acquisire, da parte della regione, la verifica di compatibilità del progetto in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale.
  L'articolo 28 dimezza l'importo del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camera di Commercio.
  L'articolo 29 modifica la legge anticorruzione (n. 190 del 2012) nella parte in cui disciplina le cosiddette white list, ossia gli elenchi tenuti dalle prefetture di imprese non soggette a rischio di infiltrazioni mafiose.
  L'articolo 30 attribuisce al presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) una serie di compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell'EXPO 2015 e prevede che, a tal fine, egli si avvalga di una apposita unità operativa speciale.
  L'articolo 31 prevede che, in presenza di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, il dipendente pubblico possa inoltrare denuncia, oltre che all'autorità giudiziaria e alla Corte dei conti, anche all'ANAC.
  L'articolo 32 detta una serie di misure per la prevenzione della corruzione e a tal fine definisce nuove norme per la gestione di imprese aggiudicatarie di appalti pubblici indagate per specifici delitti contro la pubblica amministrazione, in relazione all'attività delle quali si registrino rilevanti anomalie o comunque situazioni sintomatiche di condotte illecite.
  L'articolo 33 prevede la possibilità, per la società Expo 2015, di chiedere che l'Avvocatura generale dello Stato esprima il proprio parere sulla proposta transattiva relativa a controversie concernenti diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione di contratti pubblici, servizi e forniture.
  L'articolo 34 prevede una contabilità speciale per Expo Milano 2015.
  L'articolo 35 vieta ogni operazione economica e finanziaria tra le pubbliche amministrazioni e società o enti esteri per i quali, secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la sede, non è possibile identificare i soggetti che ne detengono quote di proprietà di capitale o il controllo.
  L'articolo 36 interviene sulla disciplina del monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e a insediamenti produttivi.
  L'articolo 37 sottopone al controllo dell'ANAC l'effettuazione di alcune tipologie di varianti consentite dal Codice dei contratti pubblici.
  L'articolo 38 stabilisce un termine certo (di sessanta giorni) per l'adozione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri con cui sono stabilite le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico.
  L'articolo 39 interviene sulla disciplina dell'attestazione dei requisiti di ordine generale necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di cui agli articoli 38 e 46 del Codice dei contratti pubblici.
  L'articolo 40 detta nuove disposizioni volte ad accelerare i giudizi amministrativi in materia di appalti pubblici.
  L'articolo 41 introduce misure per il contrasto all'abuso del processo, modificando il codice del processo amministrativo (di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010). A tal fine, l'articolo stabilisce che in ogni caso il giudice, anche d'ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste; modifica la disciplina della sanzione per lite temeraria prevedendo che, nelle controversie in materia di appalti, l'importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino all'1 per cento del valore del contratto.Pag. 327
  L'articolo 42 prevede che si applicano anche nel processo amministrativo le disposizioni relative alle comunicazioni e notificazioni per via telematica.
  L'articolo 43 disciplina l'utilizzo di modalità telematiche anche nei giudizi contabili dinanzi alla Corte dei conti.
  L'articolo 44 prevede l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali.
  L'articolo 45 modifica il codice di procedura civile, escludendo che il processo verbale – compreso quello relativo all'assunzione dei mezzi di prova – debba essere sottoscritto da altri intervenuti oltre il cancelliere e richiedendo che la notizia alle parti costituite del deposito della sentenza abbia luogo mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza stessa, e non più il solo dispositivo.
  L'articolo 46 reca disposizioni sulle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati, volte ad incentivare anche da parte dei professionisti, l'impiego delle modalità telematiche.
  L'articolo 47 sposta al 30 novembre 2014 il termine – originariamente fissato al 17 giugno 2013 – entro il quale le pubbliche amministrazioni devono comunicare al Ministero della giustizia il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al fine di poter ricevere le comunicazioni e notificazioni del processo civile per via telematica.
  L'articolo 48 rafforza l'impiego delle modalità telematiche nell'ambito del processo di esecuzione, intervenendo in particolare nelle procedure di espropriazione mobiliare presso il debitore.
  L'articolo 49 consente, nell'ambito del processo tributario, l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) anche alla parte processuale che non si avvale di un avvocato.
  L'articolo 50 introduce l'ufficio del processo presso i tribunali ordinari e le relative Procure della Repubblica e presso le Corti d'appello.
  L'articolo 51, comma 1, specifica l'orario di apertura al pubblico delle cancellerie dei tribunali e delle Corti d'appello. Il comma 2 specifica le modalità di effettuazione del deposito telematico degli atti processuali civili.
  L'articolo 52 riguarda i poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice.
  L'articolo 53 reca la copertura finanziaria del provvedimento attraverso un generalizzato aumento – circa del 15 per cento – del contributo unificato nei procedimenti civili.
  In conclusione, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 91/2014: Competitività.
S. 1541 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite 10a e 13a del Senato).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame.

  La deputata Elisa SIMONI (PD), relatrice, premesso che si soffermerà soprattutto sulle disposizioni che rivestono maggiore interesse per la Commissione, introduce l'esame del provvedimento, riferendo che l'articolo 1 semplifica i controlli sulle imprese agricole, prevede l'istituzione del registro unico dei controlli sulle medesime imprese e detta misure per il potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare.
  L'articolo 2 detta disposizioni per il rilancio del settore vitivinicolo.
  L'articolo 3 prevede misure per il sostegno del made in Italy nel settore agroalimentare.
  L'articolo 4 detta misure per garantire la genuinità della mozzarella commercializzata come Mozzarella di Bufala Campana DOP e per tutelare la sicurezza alimentare. In particolare, il comma 8, nel prevedere sanzioni penali per chiunque violi i divieti di coltivazione di organismi geneticamente modificati e fare obbligo all'autore del delitto di rimuovere le coltivazioni vietate e di realizzare misure di Pag. 328riparazione primaria e compensativa, chiama le regioni a stabilire termini e modalità di queste riparazioni.
  L'articolo 5 prevede incentivi all'assunzione di giovani lavoratori agricoli e misure per la riduzione del costo del lavoro in agricoltura.
  L'articolo 6 prevede l'istituzione di una Rete del lavoro agricolo di qualità, composta dalle imprese agricole aventi determinati requisiti di qualità, alla quale sovrintenderà una cabina di regia composta, tra l'altro, da un rappresentante del sistema delle regioni.
  L'articolo 7 prevede detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani e misure di carattere fiscale per favorire l'imprenditoria agricola giovanile.
  L'articolo 8 incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica a decorrere dal 2018.
  L'articolo 9 prevede finanziamenti a tasso agevolato nel limite di 350 milioni di euro per interventi di incremento dell'efficienza energetica degli immobili pubblici adibiti all'istruzione scolastica e universitaria.
  L'articolo 10 prevede misure straordinarie, da una parte, per accelerare sia l'utilizzo delle risorse, sia l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari previsti per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e, dall'altra parte, per migliorare le indagini sui terreni della regione Campania destinati all'agricoltura disposte dal decreto-legge n. 136 del 2013.
  Quanto al rischio idrogeologico, si prevede che i presidenti delle regioni subentrino, per i territori di loro competenza e senza compensi aggiuntivi, ai commissari straordinari delegati per la mitigazione del rischio idrogeologico. I commissari in carica vengono quindi chiamati a completare tutte le operazioni necessarie al subentro entro quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge. È prevista la nomina di commissari ad acta in caso di impedimento o di dimissioni dei presidenti regionali. Sono inoltre attribuiti ai presidenti delle regioni i poteri di autorizzazione e approvazione dei progetti nonché di sostituzione e deroga attribuiti dalla legislazione vigente ai commissari delegati. Si prevede che i presidenti delle regioni abbiano l'obbligo di rendere noti on line i dati relativi allo stato di avanzamento dei lavori.
  Quanto invece alla mappatura dei terreni agricoli a rischio della Campania, viene modificata la disciplina del citato decreto-legge n. 136, in particolare per quanto concerne la destinazione dei fondi all'esito della mappatura del territorio prevista dal medesimo decreto-legge n. 136. Viene inoltre accordata priorità assoluta, nella concessione di finanziamenti comunitari da fondi strutturali, agli investimenti in infrastrutture irrigue e di bonifica, al fine di limitare il prelievo privato di acque da falde superficiali e profonde nella provincia di Napoli e Caserta e di favorire l'uso collettivo della risorsa idrica.
  L'articolo 11 detta misure per la protezione di specie animali, il controllo delle specie alloctone, la difesa del mare, la riduzione dell'inquinamento da sostanze ozono-lesive contenute nei sistemi di protezione a uso antincendio e da onde elettromagnetiche, nonché parametri di verifica per gli impianti termici civili. Tra l'altro si prevedono intese ed accordi tra i Ministeri competenti e con le regioni e gli altri soggetti coinvolti per definire un piano per la conservazione di specie a rischio di estinzione. Si prevede inoltre la nomina del direttore del Parco nazionale delle Cinque Terre ad opera del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del presidente dell'Ente Parco. Si prevede, altresì, che anche la regione Lombardia partecipi all'intesa relativa al Parco nazionale dello Stelvio tra lo Stato, la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  L'articolo 12 detta misure per garantire l'alta qualificazione e la trasparenza degli organi di verifica ambientale.
  L'articolo 13 prevede procedure semplificate per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza e per il recupero di rifiuti anche radioattivi, nonché norme per la gestione dei rifiuti militari e per la bonifica delle aree demaniali destinate ad Pag. 329uso esclusivo delle forze armate e norme per gli scarichi in mare. Tra l'altro si prevede che l'operatore privato interessato a bonificare siti inquinati con la procedura accelerata prevista dall'articolo debba presentare gli elaborati tecnici esecutivi di impianti e attività alla regione competente per territorio e che la regione, previa una conferenza di servizi, debba adottare entro 90 giorni la determinazione conclusiva del procedimento, la quale sostituisce ogni altro atto previsto (autorizzazione, nulla osta, concessione o atto di assenso).
  L'articolo 14 prevede che il presidente della giunta regionale o della provincia e il sindaco possano emanare ordinanze contingibili e urgenti ed esercitare poteri sostitutivi qualora si verifichino situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere; prevede un intervento normativo sul sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI); proroga ulteriormente la gestione, da parte dei comuni della Campania, delle attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata; introduce una disciplina per accelerare le attività necessarie per conformare la gestione dei rifiuti nella regione Campania alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 4 marzo 2010, che ha condannato lo Stato italiano per violazione degli obblighi comunitari di corretta gestione dei rifiuti nella regione Campania; e prevede la nomina di un commissario straordinario per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti nella provincia di Salerno.
  L'articolo 15 modifica in più punti la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ed alla valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice dell'ambiente) al fine di superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2086. La disciplina comunitaria prevede che gli Stati membri debbano determinare se sottoporre o meno a VIA una serie di progetti (elencati nell'allegato II della direttiva di riferimento) o conducendo un esame caso per caso oppure fissando delle soglie o dei criteri. Il decreto-legge in esame delegifica l'individuazione delle soglie e dei criteri in questione, demandandola direttamente a un decreto ministeriale da adottare d'intesa con le regioni. È previsto quindi che con il decreto in questione siano dettate alle regioni e alle province autonome le modalità di adeguamento dei criteri e delle soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali.
  L'articolo 16 interviene sulla legge n. 157 del 1992 in materia di prelievo venatorio, al fine di superare i rilievi della Commissione europea nell'ambito di procedure d'infrazione o di procedure precontenziose volte assicurare la corretta applicazione della legislazione dell'Unione europea.
  L'articolo 17 modifica il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino, per tenere conto di una procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea per non corretta trasposizione della direttiva 2008/56/CE.
  L'articolo 18 prevede un credito d'imposta per le imprese che effettuino investimenti in beni strumentali nuovi.
  L'articolo 19 modifica la disciplina dell'aiuto alla crescita economica (ACE).
  L'articolo 20 modifica il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria per favorire e semplificare l'accesso al mercato dei capitali di rischio delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie. Sempre l'articolo 20 detta norme per semplificare l'utilizzo degli IAS/IFRS (International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards) da parte delle società chiuse e, dall'altro, a definire il ruolo e le funzioni svolte dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
  L'articolo 21 detta misure a favore delle emissioni di obbligazioni societarie.
  L'articolo 22 modifica il regime di esenzione da ritenuta alla fonte sugli interessi Pag. 330e il regime sostitutivo sui finanziamenti a medio e lungo termine e prevede misure a favore del credito alle imprese.
  L'articolo 23 prevede misure per la riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in media e bassa tensione.
  L'articolo 24 detta disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo.
  L'articolo 25 dispone in merito alle modalità di copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.
  L'articolo 26 prevede interventi sulle tariffe che incentivano l'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici. Sono modificati gli incentivi È previsto, al comma 6, che le regioni e gli enti locali adeguino i permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici, alla nuova durata dell'incentivo previsto per l'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici.
  L'articolo 27 rimodula il sistema tariffario dei dipendenti del settore elettrico.
  L'articolo 28 prevede misure per la riduzione dei costi del sistema elettrico per le isole minori non interconnesse.
  L'articolo 29 rimodula il sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello Stato.
  L'articolo 30 detta norme per la semplificazione amministrativa e la regolazione a favore di interventi di efficienza energetica e impianti a fonti rinnovabili, introducendo, tra l'altro, alcune semplificazioni amministrative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e di piccoli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare per il solare fotovoltaico: in particolare si individuano gli interventi realizzabili con semplice comunicazione e si prevede un modello unico, che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e da GSE SpA.
  L'articolo 31 modifica l'articolo 120 del testo unico bancario, demandando al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) la determinazione di modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni in conto corrente o di pagamento.
  L'articolo 32 prevede la garanzia dello Stato in favore della società SACE (Servizi assicurativi del commercio estero) per operazioni non di mercato.
  L'articolo 33 detta norme per la semplificazione e la razionalizzazione dei controlli della Corte dei conti. In particolare, l'obbligo per i comuni sopra 15 mila abitanti e per le province di trasmettere alla sezione regionale della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni diventa – da semestrale che era – annuale. Parimenti annuale diventa l'obbligo delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di trasmettere ai consigli regionali la relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nonché sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Viene soppressa la previsione dell'invio al presidente del consiglio regionale della relazione che il presidente della regione è tenuto a fare annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti circa la regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni.
  Viene introdotta una previsione relativa all'impugnazione della decisione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti che riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a suo corredo non siano conformi alla normativa e che non sia intervenuta, dopo la contestazione di ciò, debita regolarizzazione.
  Viene anche novellata la legge n. 96 del 2012, che ha ridisegnato il finanziamento dei partiti: in particolare sono rivisti i limiti massimi delle spese elettorali per le elezioni comunali.
  L'articolo 34 abroga una serie di disposizioni concernenti la determinazione delle tariffe elettriche agevolate e detta una clausola di invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato per gli articoli da 23 a 30.Pag. 331
  Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente Renato BALDUZZI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Competitività settore agricolo.
S. 1328 Governo.
(Parere alla 9a Commissione del Senato).
(Rinvio del seguito dell'esame).

  La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 18 giugno 2014.

  Il presidente Renato BALDUZZI ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha sospeso i propri lavori sul provvedimento in titolo, in attesa che la Commissione di merito verificasse la eventuale sovrapposizione di contenuti dello stesso rispetto al decreto-legge n. 91 del 2014 e valutasse il da farsi. Avverte quindi che la Commissione di merito, appurato che la sovrapposizione tra i due provvedimenti è limitata, si è orientata nel senso di proseguire nell'esame del provvedimento in titolo e ha fissato il termine per la presentazione di emendamenti a venerdì prossimo, 4 luglio.

  Il senatore Roberto RUTA (PD) fa presente che nella seduta antimeridiana di oggi la Commissione agricoltura del Senato ha prorogato il termine per la presentazione di emendamenti a venerdì 11 luglio. Informa inoltre i commissari che la medesima Commissione sta valutando, oltre allo stralcio delle disposizioni confluite nel decreto-legge n. 91 o incompatibili con esso, anche la modifica di altre disposizioni del testo. Ritiene pertanto che sarebbe preferibile che la Commissione parlamentare per le questioni regionali esprimesse il proprio parere sul testo risultante dall'esame in sede referente.

  Il senatore Mario DALLA TOR (NCD) conferma che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo è stato posticipato nella Commissione di merito ed esprime l'avviso che la Commissione parlamentare per le questioni regionali possa quindi rinviare l'espressione del parere.

  Il presidente Renato BALDUZZI ricorda che al Senato, a differenza che alla Camera, le Commissioni in sede referente non richiedono l'espressione del parere delle Commissioni competenti in sede consultiva sui testi risultanti dall'esame degli emendamenti. In ogni caso, considerato che il relatore, deputato Parrini, ha comunicato di non poter prendere parte alla seduta a causa di concomitanti impegni parlamentari e che la conclusione dei lavori in sede referente non è imminente, propone di rinviare l'esame.

  La Commissione concorda.

  Il presidente Renato BALDUZZI rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di materia di agricoltura sociale.
Testo unificato C. 303 Fiorio e abb.
(Parere alla XIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e una osservazione).

  Il presidente Renato BALDUZZI, relatore, avverte che sono terminate le votazioni della Camera. Quindi, in sostituzione del relatore, senatore Caridi, impossibilitato a prendere parte alla seduta, introduce l'esame del provvedimento in titolo, riferendo che si tratta di un testo unificato elaborato dalla XIII Commissione, il quale detta disposizioni finalizzate – come chiarisce l'articolo 1 – a promuovere e favorire la cosiddetta agricoltura sociale, vale a dire l'insieme di quelle attività delle imprese agricole, parallele alle attività agricole vere e proprie, che risultano utili al conseguimento di fini di rilievo sociale, quali sono quelli propri dei servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo.
  In particolare – è spiegato all'articolo 2 – si tratta di attività promosse dall'impresa Pag. 332agricola, e aventi quindi a che fare con l'agricoltura, ma che realizzano fini come l'inserimento socio-lavorativo dei soggetti svantaggiati; l'accudimento dei bambini in età prescolare (cosiddetti agrinido e agriasilo); l'accoglienza e l'accompagnamento di persone in difficoltà sociale, fisica o psichica; la fornitura di servizi a carattere terapeutico, complementari a quelli sanitari, che coinvolgono animali (come l'ippoterapia) o piante, l'educazione ambientale e alimentare; e così via.
  Sempre l'articolo 2, al comma 2, demanda a un decreto ministeriale di definire i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività in questione. Specifica inoltre che queste attività devono essere realizzate in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio. In particolare, gli enti pubblici competenti per territorio e i distretti socio-sanitari sono tenuti – così prevede il provvedimento – a predisporre piani territoriali di sostegno e di promozione all'agricoltura sociale, per favorire l'aggregazione tra imprese, produttori agricoli e istituzioni locali.
  L'articolo 3 prevede che le regioni adeguino le proprie disposizioni per consentire il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti alla gestione dei servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento lavorativo di cui si è detto; in caso di inerzia delle regioni, è prevista l'applicazione dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003, vale a dire l'intervento sostitutivo del Governo.
  L'articolo 4 prevede che gli operatori dell'agricoltura sociale possano costituire organizzazioni di produttori per i prodotti dell'agricoltura sociale.
  L'articolo 5 detta misure per favorire il reperimento di locali da destinare ad attività di agricoltura sociale, in particolare prevedendo che le regioni debbano promuovere prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente a uso degli imprenditori agricoli che svolgono attività di agricoltura sociale.
  L'articolo 6 reca altre misure di sostegno dell'agricoltura sociale, prevedendo che le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possano, nelle gare per le relative forniture, prevedere criteri di preferenza a favore dei prodotti provenienti da operatori dell'agricoltura sociale; che i comuni promuovano la presenza di tali prodotti nei mercati di vendita diretta; e che nell'assegnazione delle terre demaniali, anche delle regioni, e dei beni immobili confiscati in base alle leggi antimafia si dia preferenza agli operatori dell'agricoltura sociale. Con decreto ministeriale dovranno poi essere previste ulteriori agevolazioni, nonché i requisiti e i criteri per l'accesso alle stesse.
  Quanto alle regioni, è previsto che, nella predisposizione dei loro piani di sviluppo rurale, queste possano promuovere programmi finalizzati allo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole basati su pratiche di progettazione integrata territoriale e di sviluppo dell'agricoltura sociale. A tal fine le regioni sono chiamate a promuovere tavoli regionali e distrettuali di partenariato tra i soggetti interessati. Inoltre, le regioni e le province autonome devono adottare appositi provvedimenti per la concessione di agevolazioni connesse alle attività di cui si tratta.
  L'articolo 7, infine, istituisce un Osservatorio sull'agricoltura sociale, chiamato a definire le linee guida per l'attività delle istituzioni pubbliche, monitorare lo sviluppo dell'agricoltura sociale, anche attraverso la raccolta dei dati, promuovere iniziative di coordinamento, svolgere azioni di comunicazione ed animazione territoriale.
  Dell'Osservatorio fanno parte, oltre a cinque rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, anche cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome, nominati in sede di Conferenza Stato-regioni; ne fanno parte altresì esponenti di enti e associazioni, tra cui due rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore più rappresentative a livello nazionale, individuati in sede di Conferenza Stato-regioni. Con decreto ministeriale, Pag. 333previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, si provvede all'insediamento dell'Osservatorio e alla definizione delle modalità di organizzazione e di funzionamento.
  Fa presente che il provvedimento appare problematico dal punto di vista delle competenze della Commissione parlamentare per le questioni regionali, in quanto interviene in due materie riconducibili alla potestà legislativa residuale delle regioni, prevista dall'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, e cioè l'agricoltura e i servizi sociali. Tra l'altro, alcune regioni hanno già legiferato su questa materia. Possono richiamarsi in particolare la legge della regione Toscana 26 febbraio 2010, n. 24, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale; la legge della regione Marche 14 novembre 2011, n. 21, recante disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura; la legge della regione Abruzzo 6 luglio 2011, n. 18, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale; la legge della regione Campania n. 5 del 30 marzo 2012, recante norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali; la legge della regione Liguria 21 novembre 2013, n. 36, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale; la legge della regione Veneto 28 giugno 2013, n. 14, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale.
  Rileva, d'altra parte, che il testo in esame, all'articolo 1, richiama espressamente a proprio fondamento una competenza legislativa esclusiva dello Stato, vale a dire quella alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione). Il richiamo a tale competenza statale sembra basarsi sul fatto che le attività dell'agricoltura sociale, per quanto poste in essere da soggetti privati, risultano funzionali anche all'interesse pubblico di garantire il soddisfacimento di determinati diritti sociali. Si tratta però di un richiamo a suo avviso non del tutto convincente, anche perché la Corte costituzionale ha più volte ricordato che il parametro della lettera m) citata non consente allo Stato di disciplinare interi settori materiali, bensì solo di indicare specifiche e determinate prestazioni.
  Poiché d'altra parte la competenza legislativa in materia di agricoltura e di servizi sociali spetta, come detto, alle regioni, il testo in esame reca norme che chiamano le regioni, da una parte, a realizzare il coordinamento tra le imprese che fanno agricoltura sociale e i servizi socio-sanitari del territorio (così l'articolo 2, comma 6, e l'articolo 3) e, dall'altra parte, a promuovere a loro volta l'agricoltura sociale (così gli articoli 5, comma 2; 6, soprattutto ai commi 3, 6 e 7).
  In conclusione, formula e illustra una proposta di parere favorevole con due condizioni, delle quali la seconda è alternativa alla prima, e un'osservazione (vedi allegato).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

Pag. 334