CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 luglio 2014
264.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Mercoledì 2 luglio 2014. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

  La seduta comincia alle 13.05.

Sull'ordine dei lavori.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, evidenzia che l'Assemblea è in procinto di iniziare la procedura di elezione di un Segretario di Presidenza. Ha tuttavia acquisito l'unanime consenso di tutti i rappresentanti dei gruppi in Giunta a svolgere comunque la seduta odierna, con l'intesa che i lavori saranno organizzati in modo tale da consentire ai colleghi di partecipare al voto in Assemblea nel corso della seconda chiama.

  La Giunta prende atto.

Sul conflitto d'attribuzione di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 150 del 2014.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda che la Giunta è chiamata ad esprimere i propri elementi di valutazione in vista delle conseguenti determinazioni dell'ufficio di presidenza e dell'Assemblea sul conflitto di attribuzione dichiarato ammissibile con ordinanza della Corte Costituzionale n. 150 del 2014.
  Il conflitto è stato elevato dal Tribunale di Torre Annunziata a seguito della deliberazione parlamentare del 16 ottobre 2013 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Aniello Formisano (di cui al Doc. IV-quater, n. 2 – XVII legislatura).
  Avverte che il termine per la costituzione in giudizio della Camera dinanzi alla Corte costituzionale scade il 7 agosto 2014.
  Riepilogando quindi, sinteticamente, i fatti che hanno originato il procedimento giudiziario, ricorda che la frase «delinquente di centro-destra, perché tale era» – resa in un contenitore televisivo – è stata ritenuta diffamatoria dal sindaco uscente di Torre del Greco, Ciro Borriello, mentre, secondo l'onorevole Formisano, le sue parole si riferivano evidentemente all'ex deputato e sottosegretario all'Economia e alle Finanze Nicola Cosentino, il Pag. 4quale si è sempre vantato di essere l'effettivo dominus in Campania di Forza Italia, prima, e del PDL poi.
  Come detto, la Camera dei deputati, a maggioranza, nella seduta del 16 ottobre 2013 ha dichiarato l'insindacabilità delle opinioni espresse.
  In tal senso si era pronunciata, anch'essa a maggioranza, la Giunta per le autorizzazioni.
  Propone, al riguardo, di esprimere un orientamento favorevole alla costituzione in giudizio della Camera dei deputati. Precisa che tale proposta non è in alcun modo legata alla fattispecie specifica cui l'ordinanza si riferisce, ed anzi – nel caso concreto – egli stesso aveva manifestato profili di dubbio sulla effettiva operatività della prerogativa dell'insindacabilità parlamentare.
  Tuttavia, ritiene che in tali occasioni – ovvero ogni qual volta la Giunta sia chiamata a fornire propri elementi di valutazione in tema di conflitti di attribuzione – debba prevalere il principio secondo cui è preferibile pronunciarsi per la difesa in giudizio della deliberazione assunta a suo tempo dall'Assemblea.
  Solo partecipando al giudizio la Camera può infatti rappresentare le argomentazioni poste a fondamento delle decisioni assunte, consentendo così alla Corte di disporre di tali elementi per il suo giudizio.

  La Giunta approva la proposta con 12 voti favorevoli e 1 astensione.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, comunica che riferirà l'esito della votazione testé svolta alla Presidente della Camera.

Sul conflitto d'attribuzione di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 161 del 2014.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda che la Giunta è chiamata ad esprimere i propri elementi di valutazione in vista delle conseguenti determinazioni dell'ufficio di presidenza e dell'Assemblea sul conflitto di attribuzione dichiarato ammissibile con ordinanza della Corte Costituzionale n. 161 del 2014.
  Il conflitto è stato elevato dalla Corte d'appello di Bologna a seguito della deliberazione parlamentare del 19 settembre 2013 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Gianluca Pini (di cui al Doc. IV-quater, n. 1 – XVII legislatura).
  Avverte che il termine per la costituzione in giudizio della Camera dinanzi alla Corte Costituzionale scade il 7 agosto 2014.
  Ricorda che la controversia scaturisce dalla richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali da parte dell'ACER (Azienda Casa Emilia Romagna della provincia di Forlì-Cesena, in persona del suo rappresentante Ellero Morgagni), nei confronti dell'onorevole Gianluca Pini, che era deputato anche all'epoca dei fatti, per una serie di sue dichiarazioni pubblicate sulla stampa locale nel giugno 2009, recanti espressioni ritenute offensive e non veritiere.
  Le dichiarazioni in oggetto sono state rilasciate in riferimento a due diverse vicende. La prima riguarda un appalto per lavori di ristrutturazione immobiliare, in cui il deputato accusa l'ACER di malcostume, di speculare sulla sicurezza, di svolgere lavori in modo irregolare e, più in generale, di partecipare ad un sistema di favoritismi nella gestione della cosa pubblica «da fare impallidire tangentopoli». La seconda vicenda concerne invece il commento dell'onorevole Pini all'azione giudiziaria intentata dall'ACER nel momento in cui l'investimento in titoli della Lehman Brothers si rivela fallimentare («È come se un tossico beccato con della droga si giustificasse denunciando il pusher»).
  Il deputato Pini, nel 2012, è stato condannato in primo grado con sentenza provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni pari a 10.000 euro per l'ACER e altrettanti al suo presidente Morgagni.
  Come detto, la Camera dei deputati, a larghissima maggioranza, nella seduta del 19 settembre 2013 ha dichiarato l'insindacabilità delle opinioni espresse. Pag. 5
  In tal senso si era pronunciata, all'unanimità, la Giunta per le autorizzazioni.
  In base alle motivazioni già espresse con riguardo al precedente punto all'ordine del giorno, propone di esprimere un orientamento favorevole alla costituzione in giudizio della Camera dei deputati.

  La Giunta approva la proposta con 12 voti favorevoli ed 1 astensione.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, comunica che riferirà l'esito della votazione testé svolta alla Presidente della Camera.

AUTORIZZAZIONI AD ACTA.

Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Giancarlo Galan (doc. IV, n. 8).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 25 giugno 2014.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda che nella scorsa seduta la Giunta ha deliberato la richiesta di proroga fino all'11 luglio 2014 del termine di cui all'articolo 18, comma 1, del Regolamento, con la precisazione che di tale proroga, richiesta in via precauzionale, la Giunta si avvarrà solo ove non si verifichino le condizioni per concludere l'esame entro il termine ordinario.
  Comunica altresì che il deputato Galan, nella giornata di ieri, ha trasmesso un'ulteriore memoria, corredata da alcuni allegati, che è a disposizione dei colleghi.

  Gianfranco Giovanni CHIARELLI (FI-PdL), con riguardo a tale ulteriore memoria, evidenzia l'esigenza di disporre di tempi sufficienti per approfondirne i contenuti. Osserva, infatti, che le argomentazioni prodotte dal deputato Galan, ad esempio quelle ulteriormente chiarificatrici della sua capacità reddituale, siano meritevoli di particolare attenzione, dal momento che, sembrano mettere radicalmente in crisi l'intero impianto accusatorio.
  Inoltre, meritevole di attenzione è anche la novità legislativa introdotta con il decreto legge n. 92 del 2014 che, all'articolo 8, modifica il comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale, stabilendo il principio secondo cui non può più applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva da eseguire non sarà superiore a tre anni.
  Invero, il provvedimento giudiziario oggetto di esame richiede inevitabilmente di essere rivalutato alla luce del citato ius superveniens, entrato in vigore il 28 giugno scorso, e ciò giustifica una richiesta di sospensione del procedimento in Giunta di cui fa formalmente promotore.

  Paola CARINELLI (M5S) si oppone alla richiesta del collega, ricordando come la Giunta abbia il dovere di rispettare termini regolamentari che, peraltro, si è già deciso di prorogare. Nessuna ulteriore proroga è quindi ammissibile, essendo doveroso deliberare nei termini che la Giunta stessa in modo pressoché unanime si è data, senza alcuna dilazione derivante da memorie difensive tardivamente prodotte o che dovessero nel frattempo pervenire.

  Antonio LEONE (NCD) rileva che la proposta del collega Chiarelli, certamente fondata nelle sue motivazioni, può essere accolta purché sia chiaro che non vi è alcuna volontà dilatoria di andare oltre i tempi che il Regolamento assegna alla Giunta e, dunque, della data risultante dalla proroga del termine che la Giunta ha deliberato nella scorsa seduta.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, ritiene che un punto di equilibrio possa trovarsi nella scelta di aprire il dibattito nella seduta odierna, proseguendone lo svolgimento in una successiva seduta e fissando altresì entro il termine dell'11 luglio la data in cui avranno luogo le dichiarazioni di voto e la votazione finale. Ciò consentirà Pag. 6a ciascun membro della Giunta di approfondire le questioni poste all'attenzione dal deputato Galan, senza tuttavia impedire di esprimere le proprie posizioni a coloro che ritengano di farlo già oggi.

  Anna ROSSOMANDO (PD) dichiara di condividere pienamente l'organizzazione dei lavori proposta dal presidente, rilevando che da parte del suo gruppo vi è interesse ad un approfondito dibattito ma anche la convinzione che, tuttavia, esso debba necessariamente concludersi entro il termine, già prorogato, dell'11 luglio.

  Mariano RABINO (SCpI), relatore, coglie l'occasione per ringraziare il presidente di aver assunto nella scorsa seduta l'iniziativa in merito alla proroga del termine. Infatti, pur dichiarandosi nelle condizioni di poter esprimere già nella seduta odierna un proprio orientamento, ritiene quanto mai utile disporre di tempo aggiuntivo per le ulteriori valutazioni sollecitate dalla memoria del deputato Galan e dal dibattito in Giunta.

  Paola CARINELLI (M5S) intervenendo nel merito della discussione, evidenzia come le argomentazioni difensive espresse dal deputato Galan nel corso della sua audizione e nelle memorie prodotte, non appaiono convincenti ed anzi sollevano ulteriori interrogativi. Genera perplessità, ad esempio, la versione dei fatti concernenti il versamento di una dazione corruttiva presso una banca di San Marino ed il relativo prelievo, che addirittura sarebbe avvenuto con un semplice fax, il tutto a sua insaputa e senza che abbia in alcun modo reagito.
  In sintesi – nel riservarsi di svolgere più complete valutazioni in sede di dichiarazioni di voto – ritiene che nel corso dell'esame ed anche nell'ultima memoria difensiva non siano emersi elementi da cui desumere la sussistenza di intenti persecutori nei confronti del deputato Galan.

  Franco VAZIO (PD), osserva che, ad un primo esame, la memoria difensiva depositata ieri dal deputato Galan non fornisce elementi ulteriori rispetto a quelli emersi dalla documentazione già trasmessa, ma sviluppa gli argomenti già trattati e definisce con maggiori dettagli il quadro della situazione economica-reddituale del destinatario della misura custodiale.
  In relazione alla recente modifica dell'articolo 275 del codice di procedura penale cui ha fatto riferimento il collega Chiarelli, deve presumersi che i suoi effetti si possano esplicare esclusivamente su un piano processuale, legittimando eventualmente un'impugnazione della misura cautelare disposta, senza incidere minimamente sulla valutazione della sussistenza del fumus persecutionis da parte della Giunta. È poi tutta da dimostrare la circostanza che la stessa novità legislativa abbia realmente rilevanza nel caso in esame.
  Nel ricordare che non spetta alla Giunta entrare nel merito delle accuse, né esprimersi sull'attendibilità dei testimoni utilizzati dalla pubblica accusa, reputa le imputazioni rivolte nei confronti del deputato Galan di particolare gravità per la dimensione organizzativa, per la rilevanza economica e per la durata della condotta. Ritiene che, ad oggi, il quadro accusatorio sia sufficientemente circostanziato, documentato e anche probatoriamente fondato, se rapportato al fatto che ci si muove pur sempre in una fase preventiva di irrogazione di misure cautelari. Richiama, infatti, la presenza di elementi fattuali raccolti dall'accusa che circostanziano le dichiarazioni eteroaccusatorie, come nel caso delle interferenze nell'attività della Commissione VIA o del bonifico e del successivo prelievo operato sul conto acceso presso una banca di San Marino.
  Rileva come le argomentazioni sottoposte dal deputato Galan all'attenzione della Giunta affrontino il merito delle questioni, essendo volte principalmente ad escludere il suo coinvolgimento nelle attività criminose, ma si soffermino solo marginalmente sulla sussistenza del fumus persecutionis. Ricorda, a tal proposito, che nel corso della sua audizione il deputato Galan ha dichiarato di non sentirsi perseguitato dalla magistratura, sostenendo Pag. 7invece che il pubblico ministero sia stato fuorviato dagli atti erroneamente predisposti dalla Guardia di finanza con particolare riferimento alle relazioni concernenti la sua posizione reddituale. Peraltro le giustificazioni fornite dal Galan in relazione alle operazioni contabili sopra richiamate, a suo avviso, appaiono piuttosto deboli.
  Soffermandosi sugli elementi strettamente attinenti alla valutazione del fumus persecutionis, osserva, in primo luogo, che la ritardata iscrizione nel registro degli indagati non ha comportato una lesione delle prerogative della difesa, trovando presumibilmente giustificazione nel segreto istruttorio che ha assistito la fase delle indagini.
  Anche la circostanza che il pubblico ministero non abbia ritenuto di ascoltare il deputato Galan, non può rappresentare un indice sintomatico dell'intento persecutorio dell'autorità giudiziaria, in quanto non vi è un obbligo in tal senso e, peraltro, ciò non costituisce una anomalia rispetto alle consuete strategie processuali utilizzate dagli organi inquirenti.
  Svolge, infine, alcune riflessioni sul ricorso alla misura cautelare della custodia in carcere, evidenziando tuttavia come non spetti alla Giunta esprimere valutazioni de iure condendo, dovendo essa limitarsi a verificare la sussistenza di eventuali violazioni di norme esistenti nelle quali potrebbe ravvisarsi un intento persecutorio della magistratura.
  Quanto poi al pericolo di reiterazione del reato, ritiene che il giudice per le indagini preliminari abbia corredato la richiesta della misura cautelare adducendo motivazioni ragionevoli e fondate, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo, nonché fornendo sufficienti prove documentali.
  Conclusivamente, preannunciando che il suo gruppo si riserva di svolgere ulteriori valutazioni nel prosieguo del dibattito, reputa che gli elementi sui quali il deputato Galan fonda la sussistenza del fumus persecutionis nei suoi confronti non siano ictu oculi convincenti, e ritiene, invece, che il quadro accusatorio delineato debba essere valutato con particolare attenzione.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, rinvia il seguito dell'esame che, come concordato, proseguirà la prossima settimana in due sedute che si riserva di convocare in orari compatibili con l'andamento dei lavori dell'Assemblea.

  La seduta termina alle 13.50.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI