CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 luglio 2014
264.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 3 LUGLIO 2014

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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 2 luglio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 13.45.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03120 Causi: Effetti di gettito derivanti dall'incremento delle accise sui prodotti alcolici.

  Marco CAUSI (PD) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Marco CAUSI (PD) si dichiara soddisfatto della risposta, la quale evidenzia l'infondatezza di alcune stime, circolate negli ultimi giorni, circa gli effetti sulla domanda dei tabacchi derivante dall'incremento dell'accisa, basate evidentemente su calcoli, costruiti ad hoc, del livello di elasticità della domanda di tali beni agli incrementi di prezzo. Infatti, secondo i dati evidenziati nella risposta, appare che la domanda dei predetti beni può rimanere stabile anche in presenza di aumenti del prezzo degli stessi legati al prelievo tributario.
  In ogni caso ritiene che occorra riflettere con attenzione sull'opportunità di operare ulteriori aumenti delle predette accise, onde evitare di frenare la crescita di un comparto economico particolarmente importante per l'economia nazionale, anche in considerazione delle prospettive di esportazione di detto settore.

5-03121 Cancelleri: Economie di scala derivanti dall'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate.

  Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta, la quale conferma alcuni dubbi espressi nell'interrogazione.

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5-03122 Paglia: Applicabilità agli enti locali della disciplina che consente la sostituzione di mutui in essere con altri di nuova stipulazione.

  Giovanni PAGLIA (SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Giovanni PAGLIA (SEL), replicando, rileva come la risposta del Sottosegretario rifletta la posizione finora tenuta dal Governo sulla questione posta dall'interrogazione. Ritiene infatti che rimanga irrisolto il tema politico posto dal suo atto di indirizzo, che riguarda l'opportunità di consentire anche agli enti locali di esercitare la facoltà, prevista dal decreto-legge n. 7 del 2007 (cosiddetto decreto Bersani), di sostituire l'istituto bancario erogante il mutuo con un altro istituto, senza consenso del primo, attraverso il ricorso all'istituto della surrogazione. Evidenzia come un intervento normativo del Governo in tal senso avrebbe ricadute positive sul bilancio degli enti locali, consentendo agli stessi di rendere meno gravosa l'incidenza dell'indebitamento sul loro bilancio.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.05.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 2 luglio 2014.

Audizioni dei rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (UPI), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2397 Capezzone, recante riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 2 luglio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 14.15.

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza.
C. 219 Matteo Bragantini.

(Parere alle Commissioni I e VIII).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare in sede consultiva, ai fini del parere alle Commissioni riunite I Affari costituzionali e VIII Ambiente la proposta di legge C. 219 Matteo Bragantini, recante modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza, come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite nel corso dell'esame in sede referente.
  La proposta, che si compone di soli tre articoli, all'articolo 1 modifica i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.
  Al riguardo rammenta che la disciplina legislativa dei contratti segretati è contenuta principalmente nell'articolo 17 del codice dei contratti pubblici. Pag. 77
  In particolare, il comma 1 dell'articolo prevede le disposizioni del medesimo codice relative alle procedure di affidamento possono essere derogate:
   a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza;
   b) per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

  Il comma 2 dell'articolo 17 prevede che ai fini della predetta deroga, le amministrazioni competenti attribuiscono ai contratti una classifica di segretezza e dichiarano, con provvedimento motivato, quali lavori, servizi e forniture debbano essere eseguiti con speciali misure di sicurezza, indicando le misure di sicurezza nello stesso provvedimento.
  Segnala come la disposizione specifichi, al comma 3, che i contratti oggetto della deroga di cui al comma 1 devono essere eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente codice e del nulla osta di sicurezza, mentre il comma 4 stabilisce che l'affidamento dei contratti oggetto della deroga prevista dall'articolo 17 avviene previo esperimento di gara informale, cui sono invitati almeno 5 operatori economici, se sussistono soggetti qualificati in tale numero, e a condizione che la negoziazione con più operatori economici sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza che sono alla base della deroga dalle procedure ordinarie di affidamenti prevista dal medesimo articolo 17.
  Rileva inoltre come, ai sensi del comma 5 dell'articolo 17, i predetti contratti, se posti in essere da amministrazioni statali, sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione.
  In tale ambito, la lettera a) del comma 1 integra il comma 2 del citato articolo 17 del decreto legislativo n. 163 del 2006, stabilendo che i provvedimenti con cui sono dichiarati dalle pubbliche amministrazioni i lavori, i servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza, debbono dare conto in maniera puntuale delle specifiche circostanze che hanno reso necessario il ricorso al provvedimento derogatorio.
  Inoltre tali provvedimenti devono in ogni caso consentire a posteriori, e comunque quando le esigenze di segretezza siano venute meno, un'adeguata valutazione della congruità dei tempi, dei costi e delle modalità realizzative previsti dai contratti segretati.
  Segnala al riguardo come la lettera a-bis) integri il dettato del comma 4 del medesimo articolo 17, prevedendo, qualora si proceda ad invitare almeno 5 soggetti qualificati per lo svolgimento della gara informale di affidamento dei contratti, che le amministrazioni devono dar conto, con una relazione scritta, delle modalità con cui sono stati ricercati tali soggetti e delle motivazioni che li hanno portati a considerare idonei alla partecipazione alla gara solo i soggetti invitati mentre, qualora la negoziazione con più di un operatore sia stata ritenuta non compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza, si stabilisce che le amministrazioni e gli enti usuari diano conto con atto motivato delle ragioni le quali hanno condotto all'affidamento del contratto attraverso negoziazione con un unico operatore.
  La lettera b) sostituisce il comma 5, nel senso di prevedere che i contratti affidati in deroga sono sottoposti non solo al controllo successivo della Corte dei conti, come previsto dall'attuale formulazione della norma, ma anche al controllo preventivo della stessa Corte.
  Inoltre viene precisato che la pronuncia della Corte sui controlli sulla legittimità e sulla regolarità dei medesimi contratti, nonché sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione, deve avvenire entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali, limitatamente ai fini del controllo preventivo, la pronuncia s'intende espressa in senso positivo. Pag. 78
  La norma specifica altresì che, al fine di assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza, il predetto controllo preventivo su tali contratti è effettuato da un ufficio della Corte dei Conti organizzato derogando ad una serie di norme di organizzazione interna della Corte dei conti richiamate dall'articolo 10, comma 10, della legge n. 117 del 1988.
  Ricorda che rimane ferma la previsione secondo cui il Governo trasmette entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione al Parlamento sull'attività di controllo svolta dalla Corte, e che l'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, interviene sulla disciplina delle competenze spettanti all'interno dei ministeri in merito all'adozione dei provvedimenti motivati, previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con cui le pubbliche amministrazioni indicano i lavori, i servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza e individuano le relative misure di sicurezza.
  In dettaglio, specifica che il comma 1 sopprime la lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la quale indica, tra le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali dei Ministeri, anche quella di adottare i citati provvedimenti motivati previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e che, in connessione con la soppressione operata dal comma 1, il comma 3 sopprime il comma 10 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 78 del 2010, il quale aveva introdotto la predetta lettera d-bis).
  Il comma 2 apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 300 del 1999. In particolare, la lettera a) integra l'articolo 5, comma 3, del predetto decreto legislativo nel senso di attribuire ai capo dei dipartimenti di ciascun Ministero il compito di adottare, per quanto di competenza, i provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 163.
  In parallelo con la previsione della lettera a), la lettera b) integra invece l'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 300, nel senso di prevedere, nei ministeri nei quali non sono previsti dipartimenti ma direzioni generali, che il compito di adottare i provvedimenti (sopra richiamati) previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 163 spetta al Segretario generale del Ministero.
  L'articolo 2 regola invece l'entrata in vigore del provvedimento.
  Segnala quindi come il provvedimento non presenti disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, proponendo pertanto di esprimere su di esso nulla osta.

  La Commissione approva la proposta del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Isole Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale.
C. 2274 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1o luglio scorso.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che nella precedente seduta di esame del provvedimento, il relatore, Pelillo, ne aveva illustrato il contenuto e aveva proposto di esprimere su di esso parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
Nuovo testo unificato C. 303 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1o luglio scorso.

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  Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che nella precedente seduta di esame del provvedimento, il relatore, Petrini, ne aveva illustrato il contenuto e aveva formulato una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 4).

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.
C. 2426 Governo.

(Parere alle Commissioni VII e X).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1o luglio scorso.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che nella precedente seduta di esame del provvedimento il relatore, Marco Di Maio, aveva formulato una proposta di parere favorevole con osservazioni.

  Marco DI MAIO (PD), relatore, avverte che le Commissioni riunite VI e X, nell'ambito dell'esame in sede referente del provvedimento, hanno concluso l'esame degli emendamenti sul provvedimento in esame, apportandovi ulteriori modifiche rispetto a quelle già illustrate nella seduta di ieri.
  Per quanto riguarda i profili di più diretta competenza della Commissione Finanze, segnala come, nell'ambito dell'articolo 6, il quale introduce alcuni benefici fiscali per la produzione cinematografica e audiovisiva, sia stata modificata la lettera a) del comma 2, prevedendo che le risorse per la concessione dei crediti d'imposta per investimenti nel settore cinematografico, ai sensi dell'articolo 1, commi 325 e seguenti, della legge n. 244 del 2008, siano pari a 110 milioni di euro per il 2014 e a 115 milioni a decorre dal 2015, laddove la formulazione originaria prevedeva un l'innalzamento a 115 milioni a decorrere dal 2014.
  Inoltre è stato riformulato il comma 3, nel senso di eliminare la previsione secondo cui l'incremento delle risorse di cui alla lettera a) del comma 2 decorre dal 1o gennaio 2015, la quale, come segnalato in precedenza, era fonte di possibili incertezze interpretative sull'applicazione della normativa in materia di crediti d'imposta per le attività cinematografiche.
  Nell'ambito dell'articolo 10, il quale concede alle strutture turistiche, per il periodo d'imposta in corso al 1o giugno 2014 e per i due successivi, un credito d'imposta nella misura del trenta per cento delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia ed abbattimento delle barriere architettoniche, le Commissioni VII e X hanno specificato, al comma 1, che tale credito d'imposta spetta alle imprese alberghiere, e non, come previsto più genericamente dal testo originario del decreto, alle strutture ricettive.
  Inoltre, al comma 2, il quale individua le spese agevolabili con il credito d'imposta, sono state ricomprese, oltre agli interventi di ristrutturazione edilizia, anche quelle relative a interventi di manutenzione straordinaria e a interventi di restauro e di risanamento conservativo.
  Inoltre si è specificato che, per quanto riguarda il credito d'imposta per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, occorre tener conto in tale ambito dei principi della «progettazione universale» stabiliti alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
  Al comma 4 si è stabilito che il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo con cui sono stabilite le disposizioni applicative per l'applicazione del credito d'imposta, deve essere emanato oltre che con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, Pag. 80anche con quello del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata.
  Il nuovo comma 6 prevede inoltre una serie di modifiche alla disciplina dei Distretti turistici.
  In particolare, per quanto riguarda le modifiche rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la lettera a) del comma 6 reca una serie di modifiche all'articolo 3 del decreto-legge n. 70 del 2011, il quale ha istituito nei territori costieri i predetti Distretti turistici, prevedendo, tra l'altro, che alle imprese ubicate in tali Distretti si applichino una serie di agevolazioni di vario genere. Tali agevolazioni prevedono, in sostanza, che:
   se le imprese sono costituite in rete, si applicano le disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per la ricerca e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) della legge n. 266 del 2005 (stipula di convenzioni con gli istituti di credito ed intermediari finanziari volte alla prestazione della garanzia per l'ammontare della quota dei contributi pubblici soggetti a rimborso; le semplificazioni delle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti concessi da una pluralità di banche o intermediari finanziari alle imprese facenti parte del distretto e ceduti ad un'unica società cessionaria; misure per favorire l'accesso al credito e il finanziamento dei distretti e delle imprese che ne fanno parte);
   su richiesta, si applicano le disposizioni agevolative in materia fiscale di cui all'articolo 1, comma 368, lettera a), della citata legge n. 266 del 2005 (possibilità di optare per la tassazione di distretto ai fini dell'applicazione dell'IRES; applicazione delle disposizioni del TUIR relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti; comprensione dei Distretti tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b), del TUIR, qualora sia esercitata l'opzione per la tassazione unitaria di distretto; determinazione del reddito unitario imponibile, nonché dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali su base concordataria;
   si applicano le previsioni in materia di «Zone a burocrazia zero» ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge n. 78 del 2010;
   si applicano le previsioni relative all'attivazione di sportelli unici di coordinamento delle attività delle Agenzie fiscali e dell'INPS, presso cui le imprese del distretto intrattengono rapporti per la risoluzione di qualunque questione di competenza propria di tali enti e possono presentare richieste e istanze, anche rivolte a qualsiasi altra amministrazione statale, nonché ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti.

  In tale contesto il numero 1) della lettera a) prevede che i Distretti turistici possano essere istituiti non solo in territori costieri e che per la loro istituzione non sia più necessario un DPCM, ma un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  Il numero 2) della lettera a) del comma 6 sposta dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale devono essere delimitati dalle regioni i Distretti, prevedendo inoltre che tale delimitazione avvenga non più d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, ma con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e che alla conferenza dei servizi indetta a tal fine se lo richiedano le imprese del settore non debba sempre partecipare l'Agenzia del demanio.
  Il numero 3) della lettera a) prevede che nell'ambito dei Distretti turistici possono essere realizzati progetti pilota, concordati con i Ministeri competenti in materia di semplificazione amministrativa e di fiscalità.
  La lettera c) del comma 6 estende altresì l'utilizzabilità dello strumento del contratto di rete istituito dall'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009 (a cui si applicano le agevolazioni creditizie e tributarie, sopra descritte, previste dall'articolo Pag. 811, comma 368, lettere b), c) e d) della legge n. 266 del 2005) anche al settore turistico, per obiettivi di: riorganizzazione della filiera turistica; miglioramento della specializzazione e qualificazione del comparto; incentivo agli investimenti per accrescere la capacità competitività e innovativa dell'imprenditorialità turistica nazionale, in particolare sui mercati esteri.
  Il nuovo comma 7, inserito dalle Commissioni riunite, prevede che ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015, e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17.
  Inoltre, al fine di estendere il credito di imposta di cui al comma 1 a soggetti gestori di strutture ricettive, e per spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di beni mobili finalizzati all'arredo degli immobili oggetto degli interventi di cui al comma 2, i limiti massimi di tali risorse finanziarie possono essere aumentati utilizzando le risorse del Fondo per la promozione del turismo, istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo istituito dall'articolo 13-bis del decreto-legge.
  La norma specifica che il Fondo è alimentato anche tramite le risorse recuperate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli attraverso l'adozione di misure di informatizzazione finalizzate al contrasto alle frodi relative al rimborso dell'IVA di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  Al riguardo rammenta, in sintesi, che, ai sensi dell'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a lire 300.000 destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta, a condizione che sia emessa fattura e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In tal caso la fattura consegnata al cessionario deve essere restituita al cedente, indicando gli estremi del passaporto del cessionario (o di altro documento equipollente) da apporre prima di ottenere il visto doganale, vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità, entro il quarto mese successivo all'effettuazione della operazione. Per le predette cessioni, per le quali il cedente non si sia avvalso dell'esenzione, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa, a condizione che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
  Nell'ambito dell'articolo 11, il quale prevede, al comma 3, la possibilità di concedere in uso gratuito ad imprese, cooperative e associazioni, immobili pubblici, non utilizzati e non utilizzabili a scopi istituzionali, quali case cantoniere, caselli, stazioni ferroviarie o marittime, fortificazioni e fari, è stato inserito un nuovo comma 3-bis, ai sensi del quale, per tali finalità, la possibilità, riconosciuta dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 185 del 2000, di concedere, in favore delle imprese di micro e piccola dimensione costituite da non più di dodici mesi in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne, mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 8 anni e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti cosiddetti «de minimis», si estende anche alle società cooperative.
  Inoltre le Commissioni VII e X hanno introdotto un nuovo articolo 13-bis, il quale interviene, al comma 1, sul regime tributario delle società di Tax Free Shopping. Pag. 82
  Come ricordato in precedenza, l'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 prevede che le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a lire 300.000 destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta, a condizione che sia emessa fattura e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Per tali cessioni, per le quali il cedente non si sia avvalso dell'esenzione dall'IVA, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa, a condizione che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
  In tale contesto normativo il comma 1 dell'articolo 13-quater prevede che l'importo relativo al recupero dell'imposta di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, corrisposta da una società di Tax Free Shopping, non può essere inferiore all'80 per cento dell'importo IVA relativa alla cessione, escludendo qualsiasi onere o commissione.
  La disposizione demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro della Giustizia, il compito di stabilire i criteri dei contratti di intermediazione finanziaria Tax Free Shopping, al fine di escludere ulteriori voci a carico del contribuente, nonché le modalità con le quali tali società dovranno versare «il 50 per cento delle differenze dei propri margini di guadagno legate alla discrepanza tra l'IVA relativa alla cessione e lo sgravio o rimborso effettivo».
  In sostanza, la norma interviene sul meccanismo attraverso il quale i soggetti cessionari non comunitari che hanno diritto, ai sensi del predetto articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, al recupero dell'IVA da loro pagata sui beni acquistati in Italia e trasportati fuori dell'Unione europea. In sostanza tali soggetti, rivolgendosi a società specializzate (Tax Free Shopping), cedono a queste ultime il loro diritto al rimborso dell'IVA pagata per rivalsa sugli acquisti, ed ottengono in cambio dalle medesime società il rimborso diretto di una quota della predetta IVA, a fronte di una percentuale trattenuta dalle società stesse.
  In tale ambito la previsione del comma 1 sembra stabilire:
   a) che l'ammontare della somma rimborsata dalle società Tax Free Shopping non sia inferiore all'80 per cento dell'imposta pagata, stabilendo pertanto un tetto alle commissioni che queste possono richiedere;
   b) che le stesse società versino, presumibilmente all'Erario, il 50 per cento del loro margine di guadagno, derivante dalla differenza tra l'IVA pagata dal cessionario e quella da loro rimborsata effettivamente a quest'ultimo.

  Al riguardo segnala l'opportunità di chiarire meglio la portata normativa della disposizione, in particolare per quanto riguarda il meccanismo che prevede il versamento della predetta quota del 50 per cento della differenza tra IVA pagata e imposta rimborsata, la quale sembra costituire un prelievo speciale a carico delle società Tax Free Shopping.
  Il comma 2 destina le maggiori entrate derivanti dal comma 1 al «Fondo per la promozione del Turismo», istituito presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
  Ai sensi del comma 3 le risorse del Fondo saranno utilizzate esclusivamente per attività promozionali del turismo, secondo i criteri e le modalità stabiliti, con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.Pag. 83
  A tale proposito segnala l'opportunità di coordinare la previsione del comma 3, che prevede l'utilizzo del Fondo solo per attività promozionali del turismo, con quella dell'articolo 10, comma 7, il quale, intervenendo sul contrasto alla frodi relative al predetto rimborso dell'IVA di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica, n. 633 del 1972, stabilisce che le maggiori entrate derivanti da tale attività di contrasto confluiscano anch'esse nel predetto Fondo, ma siano destinate al credito d'imposta di cui al comma 1 dell'articolo 10.
  Riformula quindi la proposta di parere già formulata nella seduta di ieri (vedi allegato 5).

  Giovanni PAGLIA (SEL) preannuncia il proprio voto di astensione sulla proposta di parere formulata dal relatore, ritenendo innanzitutto che il Parlamento debba assumere una posizione univoca sulla tematica delle spese fiscali, considerando del tutto contraddittorio e schizofrenico che in alcune occasioni se ne preveda la revisione ed in altra occasione se ne introducano di nuove.
  Per quanto riguarda le detrazioni per la ristrutturazione dei beni culturali previste dal provvedimento, rileva come, sebbene tale strumento possa costituire un relativo incentivo allo sviluppo, esso presenti il rischio di realizzare un'ulteriore privatizzazione del settore, in particolare distorcendo le scelte che devono essere compiute dal decisore pubblico rispetto agli investimenti in materia.

  Marco CAUSI (PD), con riferimento alle previsioni dell'articolo 13-bis, suggerisce al relatore l'opportunità di rafforzare l'osservazione di cui alla lettera c), sia trasformandola in condizione, sia richiedendo alle Commissioni di merito che tale previsione sia applicabile solo dopo aver effettuato con i competenti organismi comunitari una valutazione circa la sua compatibilità con le norme dell'Unione europea.

  Daniele PESCO (M5S) chiede al relatore di trasformare in condizione l'osservazione di cui alla lettera a).

  Marco DI MAIO (PD), relatore, si dichiara disponibile ad accogliere la proposta del deputato Causi, riformulando conseguentemente l'osservazione di cui alla lettera c), mentre non ritiene di poter accedere alla richiesta del deputato Pesco, considerando adeguata la formulazione dell'osservazione di cui alla lettera a).

  Daniele CAPEZZONE, presidente, sospende la seduta, al fine di consentire al relatore di riformulare ulteriormente la propria proposta di parere.

  La seduta sospesa alle 14.30, è ripresa alle 15.55.

  Marco DI MAIO (PD), relatore, riformula ulteriormente la propria proposta di parere (vedi allegato 6), trasformando in condizione l'osservazione di cui alla lettera c), relativa all'articolo 13-bis del decreto-legge, nonché rafforzandone il contenuto, ed inserendo altresì una ulteriore premessa su tale materia.

  La Commissione approva la proposta di parere, come ulteriormente riformulata dal relatore.

  La seduta termina alle 16.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 2 luglio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 14.30.

7-00400 Fragomeli: Revisione della normativa relativa all'accatastamento ed all'ammortamento degli impianti fotovoltaici.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Pag. 84

  Gian Mario FRAGOMELI (PD) illustra la propria risoluzione, la quale affronta la questione posta dalla circolare dell'Agenzia delle entrate 19 dicembre 2013, n. 36/E, con la quale si chiariscono le modalità con cui sono rilevati – ai fini delle imposte dirette e dell'IVA – gli incentivi erogati ai titolari di impianti di energia da fonti rinnovabili e si inquadrano in ambito catastale gli impianti di tipo fotovoltaico, ponendo particolare attenzione alla questione della qualificazione mobiliare o immobiliare di tali impianti e alle conseguenze che ne derivano in materia catastale e tributaria.
  Rileva innanzitutto come tale circolare preveda che, ai fini del censimento in catasto, non rileva esclusivamente la facile amovibilità delle componenti degli impianti fotovoltaici, né la circostanza che tali impianti possano essere posizionati in altro luogo mantenendo inalterata la loro originale funzionalità e senza antieconomici interventi di adattamento.
  Ricorda inoltre come, sotto il profilo fiscale, in più occasioni alcuni impianti fotovoltaici sono stati qualificati come beni mobili, in quanto caratterizzati dal requisito dell'amovibilità: in particolare, con circolare del 23 giugno 2010 n. 38/E, è stato ribadito che «si è in presenza di beni immobili quando non è possibile separare il bene mobile dall'immobile (terreno o fabbricato) senza alterare la funzionalità dello stesso o quando per riutilizzare il bene in un altro contesto con le medesime finalità debbono essere effettuati antieconomici interventi di adattamento».
  Evidenzia quindi come, sulla base dei chiarimenti resi ai fini fiscali dall'Agenzia delle entrate, gli impianti fotovoltaici siano qualificabili come beni mobili quando possono essere asportati da un punto per essere installati in un altro senza perdere le loro caratteristiche e l'operazione di spostamento non si presenti antieconomica, vale a dire non comporti oneri gravosi.
  In tale contesto, la citata circolare n. 36/E stabilisce inoltre che, con riferimento alle installazioni fotovoltaiche poste su edifici e a quelle realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili e che è necessario procedere, con dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, alla rideterminazione della rendita dell'unità immobiliare a cui risulta integrato, solo quando l'impianto fotovoltaico ne incrementa il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15 per cento o superiore.
  Sottolinea come pertanto non abbiano autonoma rilevanza catastale, e costituiscano semplici pertinenze delle unità immobiliari, le porzioni di immobili ospitanti gli impianti di produzione di energia di modesta entità, in termini dimensionali e di potenza, come, ad esempio, quelli destinati prevalentemente ai consumi domestici. Fa presente come, in particolare, da ciò derivi l'insussistenza di alcun obbligo di dichiarazione al catasto, né come unità immobiliare autonoma, né come variazione della stessa (in considerazione della limitata incidenza reddituale dell'impianto) qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:
   a) la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall'impianto stesso;
   b) la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano;
   c) per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall'intera area destinata all'intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m3, in coerenza con il Pag. 85limite volumetrico stabilito dall'articolo 3, comma 3, lettera e) del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28;

  Ritiene pertanto che le indicazioni riportate nella circolare n. 36/E vadano di fatto a equiparare gli impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore ai 3 kW ed il cui valore superi il 15 per cento della rendita catastale dell'immobile che alimentano, a un ampliamento dell'immobile stesso obbligando, in tal modo, i proprietari dei suddetti immobili ad aggiornare la rendita catastale con conseguenti aumenti degli importi dovuti per Irpef, Imu, ed evidenzia come tutto ciò renda altamente diseconomica la realizzazione di un impianto fotovoltaico in quanto il valore di un metro quadro delle stesso impianto è mediamente superiore di 3 volte al valore di un metro quadro della superficie dell'immobile, così che per rispettare il sopraccitato valore limite del 15 per cento della rendita catastale è utilizzabile solamente il 5 per cento della superficie complessiva.
  In considerazione delle nuove condizioni relative alla diminuzione della percentuale di ammortamento annuo degli investimenti inerenti la collocazione di impianti fotovoltaici, che passa dal 9 al 3 per cento ritiene che tale variazione si traduca, nell'immediato, in un evidente aumento dell'imposizione fiscale per i cittadini che hanno voluto investire nelle energie rinnovabili, in quanto una diminuzione della percentuale di ammortamento di questo livello concorre a dilatare a tal punto i tempi di recupero dell'investimento che, prima ancora che tale investimento sia del tutto ammortizzato, il materiale fotovoltaico installato sarà già obsoleto ed avrà quindi subito un forte decremento del valore intrinseco, unitamente ad un sicuro aumento dei costi di smaltimento dell'impianto stesso.
  A tale riguardo segnala inoltre che, come disposto dal decreto ministeriale del 31 dicembre 1988, gli ammortamenti delle macchine legate alla produzione di energia hanno valori percentuali assai superiori al 3 per cento e che sulle condizioni di diseconomicità della realizzazione di un impianto fotovoltaico incide anche la forte diminuzione del prezzo minimo per l'eventuale vendita corrente dell'energia prodotta dallo stesso impianto che causerà una possibile riduzione delle entrate stimata in circa il 60 per cento.
  Ricorda altresì che la questione è stata oggetto dell'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-02689 del 30 aprile 2014, in risposta alla quale il rappresentante del Governo ha condiviso l'opportunità di introdurre una previsione normativa che contempli una specifica aliquota di ammortamento per gli impianti fotovoltaici, a prescindere dalla natura mobiliare o immobiliare degli stessi e come debba essere evitato il pericolo di penalizzare gli investimenti in energie rinnovabili che producono benefici per l'ambiente riducendo il consumo delle risorse naturali con aumenti impositivi e decurtazione degli incentivi ad investire.
  In tale quadro la risoluzione impegna il Governo ad assumere iniziative dirette a rivedere la normativa recante l'obbligo di variazione della rendita catastale dell'immobile, nel caso in cui l'installazione di un impianto fotovoltaico ne incrementi il suo valore capitale, o la relativa redditività ordinaria, innalzando la soglia percentuale di detto incremento dall'attuale 15 per cento ad un più coerente 40 per cento, nonché ad assumere iniziative normative che contemplino una specifica aliquota di ammortamento per gli impianti fotovoltaici, prevedendo un unico coefficiente pari al 9 per cento, a prescindere dalla natura mobiliare o immobiliare degli stessi e ad adottare iniziative per incrementare il limite di potenza nominale degli impianti fotovoltaici destinati ai consumi domestici ad un valore pari ad almeno 7 chilowatt, al fine di mantenere l'incentivo alla realizzazione di molteplici punti di produzione di energia «pulita» catalogabili come installazioni esenti dall'obbligo di accatastamento ed assimilandoli quindi, di fatto, ad impianti di pertinenza degli immobili stessi.

Pag. 86

  Daniele CAPEZZONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

  La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 2 luglio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 14.35.

Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione.
C. 2299 Cancelleri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1o luglio scorso.

  Marco CAUSI (PD) dichiara di ritenere la proposta di legge in esame assolutamente inadatta a risolvere i problemi pur esistenti nel ciclo delle attività di riscossione, così come attualmente disciplinato. Ricorda come la delega per la riforma del fisco contenga i criteri in base ai quali il Governo dovrà porre mano alla riforma del suddetto ciclo di attività, evidenziando altresì come la proposta di legge C.2299 comporti rilevantissimi rischi in relazione alla corretta gestione ordinario dell'attività di recupero erariale, dando avvio sostanzialmente ad una sorta di «maxi rottamazione» dei ruoli, con effetti devastanti anche sulla corretta compliance fiscale tra Stato e cittadini. Sottolinea quindi come la proposta di legge si configuri nei fatti come una misura di natura condonistica, ricordando come interventi di tale specie abbiamo già prodotto rilevanti danni in passato.
  Ritiene che la proposta di legge risponda a ovvi e comprensibili interessi di tipo elettoralistico ai quali la maggioranza, per il proprio senso di responsabilità, non può accedere. Rammenta che in precedenti provvedimenti sono state già introdotte norme volte alla risoluzione di problemi connessi all'attività di riscossione, riducendo l'impatto dell'attività di riscossione coattiva sui cittadini. Cita, in tal senso, il decreto «salva Italia» del 2011 nell'ambito del quale è stata inserita la previsione del superamento dell'aggio spettante a Equitalia, e le previsioni, introdotte nel 2013 con il decreto-legge cosiddetto «del fare», che consentono ai contribuenti che versano in situazione di difficoltà economica di rateizzare le imposte dovute fino a 120 mesi in 10 anni.
  Rileva, inoltre, come la proposta di legge non fornisca nessun contributo al tema forse più spinoso affrontato anche dalla legge delega per la riforma del fisco, relativo alla riscossione dei tributi da parte degli enti locali, rispetto al quale conferma l'impegno del PD per un intervento normativo da approvare nei prossimi mesi.
  Sottolinea altresì il problema che si porrebbe rispetto all'articolo 3 della proposta di legge il quale, in materia di assunzione presso l'Agenzia delle entrate, prevede una riserva soltanto del 50 per cento delle assunzioni per il personale precedentemente impiegato presso la società Equitalia.
  Ribadisce, quindi, di ritenere che tale proposta di legge risponda esclusivamente a fini di propaganda elettorale, denunciando, a conferma di tale impostazione elettoralistica, come nella giornata di ieri il Movimento 5 Stelle abbia invitato i suoi iscritti ad intasare, attraverso la pratica del «mail bombing» la sua casella di posta elettronica, asseritamente al fine di stimolare l'esame e l'approvazione di tale provvedimento.
  Evidenzia quindi come l'attuale configurazione giuridica di Equitalia Spa sia il Pag. 87frutto di un processo di pubblicizzazione dell'attività di riscossione attuato a partire dal 2005, ricordando che fino ad allora tale attività era demandata agli istituti bancari, e presentava notevolissimi profili di inefficienza.
  In tale contesto ritiene che l'operazione politica posta in essere con la presentazione di questa proposta di legge sia anche poco rispettosa dei lavoratori dipendenti della società Equitalia, i quali sono già oggetto di numerose aggressioni da parte dell'opinione pubblica, e che andrebbero quindi tutelati, non sollecitando atteggiamenti aggressivi nei loro confronti. Esprime, quindi, il parere contrario del PD rispetto alla proposta di legge C. 2299, che ritiene radicalmente irriformabile, preannunciando che, qualora fosse fissato un termine per la presentazione degli emendamenti, il suo gruppo presenterà un emendamento soppressivo di tutti gli articoli del provvedimento.

  Giovanni PAGLIA (SEL) concorda con le opinioni espresse dal deputato Causi, ricordando di aver già dichiarato in Assemblea, in occasione della discussione sulla proposta di dichiarare l'urgenza della proposta di legge, il proprio parere contrario. Pur dichiarandosi non molto fiducioso rispetto alla possibilità che i decreti attuativi della delega fiscale potranno essere l'occasione per riformare il sistema della riscossione, ritiene, infatti, prioritario che non si ritorni alla situazione preesistente alla costituzione di Equitalia Spa, nella quale l'attività di riscossione era affidata, in modo frammentato, a soggetti privati. A tale riguardo, ritiene che sarebbe preferibile il trasferimento delle funzioni di Equitalia al Ministero dell'economia e delle finanze anziché all'Agenzia delle entrate, la quale, a suo avviso, esercita un controllo già troppo incisivo sull'attività di Equitalia, mentre i due ambiti della riscossione e dell'accertamento delle imposte dovrebbero essere mantenuti nettamente distinti.
  Sottolineando, come, evidentemente, l'attività di riscossione non possa essere in ogni caso popolare tra i cittadini, rileva come essa rappresenti comunque un'attività di prioritaria importanza in un Paese civile che necessita di un sistema di tassazione. Rileva a tal fine come anche le misure di sostegno sociale proposte dal Movimento 5 Stelle, quali l'introduzione di un reddito minimo garantito, non possano essere concepite se non in un Paese dotato di un sistema tributario.
  Ritiene, in linea generale, ingiusta e sbagliata l'impostazione condonistica della proposta di legge, preannunciando, quindi, il proprio voto contrario ovvero, qualora sia posto il termine per la presentazione degli emendamenti, un emendamento per il trasferimento delle attività di riscossione da Equitalia Spa allo al Ministero dell'economia e delle finanze.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI rileva come la disposizione contenuta all'articolo 9, comma 1, lettera l), della legge delega per la riforma del sistema fiscale, relativa ai criteri organizzativi delle attività di riscossione, da lui stesso sollecitata in occasione dell'esame parlamentare di tale provvedimento, consentirebbe il trasferimento delle attività di riscossione al Ministero dell'economia e delle finanze, come auspicato dal deputato Paglia.
  Evidenzia invece come la soppressione della società Equitalia e il passaggio delle sue funzioni all'Agenzia delle entrate prospettata dalla proposta di legge in esame porrebbe il problema di un accentramento delle funzioni di controllo della legalità connesse all'accertamento delle imposte e di riscossione delle stesse nelle mani di uno stesso soggetto.

  Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) ritiene che la possibilità di un assorbimento di Equitalia da parte del Ministero dell'economia e delle finanze possa essere anch'essa un'ipotesi da verificare in alternativa all'ipotesi dell'assorbimento della stessa all'interno dell'Agenzia delle entrate. Contesta quindi, la critica del deputato Causi circa la strumentalità della proposta di legge, che ritiene offensiva e non rispondente al vero.
  Ricordando, quindi, come con un comunicato ufficiale il Movimento 5 Stelle Pag. 88abbia offerto la propria disponibilità alle altre forze politiche di lavorare per il miglioramento delle norme in esame, rileva come il punto politico su cui i gruppi dovrebbero collaborare è il trasferimento delle funzioni svolte da Equitalia a un ente pubblico.
  Evidenzia, inoltre, in linea generale, come la proposta di legge non configuri assolutamente un maxi condono e come il punto centrale e non modificabile della stessa sia esclusivamente la soppressione di Equitalia Spa, sulla quale chiede una presa di responsabilità da parte di tutte le forze politiche.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, in relazione al metodo con cui proseguire nell'esame del provvedimento, rileva come si prefiguri, da un lato, l'ipotesi di votare immediatamente il mandato al relatore a riferire in senso contrario all'Assemblea, e, dall'altro, quella di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti. In tale seconda evenienza chiarisce che, qualora fosse presentato un emendamento soppressivo dell'intero provvedimento, questo sarebbe votato per primo e precluderebbe, se approvato, tutti gli altri eventuali emendamenti.

  Carla RUOCCO (M5S) in risposta alla critica del deputato Causi circa il fatto che la proposta di legge in esame fomenti atteggiamenti di tipo aggressivo nei cittadini, ritiene che i cittadini siano già agitati ed esasperati a causa da una modalità di riscossione delle entrate che ritiene folle.
  Chiede quindi che il PD esprima in modo chiaro la propria posizione con riferimento alla volontà o meno di riformare l'attuale assetto dell'attività di riscossione. Ricorda, al riguardo, che lo stesso Partito Democratico, in occasione della discussione sulla legge delega per la riforma del fisco, ha prefigurato la volontà di attuare tale riforma, mentre nel corso di questa discussione sta esprimendo una posizione diversa.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ricorda come fenomeni di mail bombing quali quello lamentato dal deputato Causi si verifichino spesso a danno di tutti i deputati.
  In relazione all'intervento del Sottosegretario, rileva invece come sarebbe stato più corretto che il Governo esprimesse già in sede di Conferenza dei Presidenti di Gruppo, quando venne decisa la calendarizzazione in Assemblea del provvedimento, la sua intenzione di concludere l'esame in Commissione attraverso il conferimento al relatore del mandato a riferire in Assemblea in senso contrario sul provvedimento.

  Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) segnala come diversi sindacati dei dipendenti di Equitalia abbiano strumentalizzato la posizione assunta dal Movimento 5 Stelle, affermando falsamente che l'avversione dei cittadini nei confronti dei dipendenti della società Equitalia sia fomentato del gruppo M5S. Ritiene invece, concordando con quanto dichiarato dal deputato Paglia, che l'attività di riscossione risulti storicamente generalmente invisa agli occhi dell'opinione pubblica, anche a causa dei gravi errori e responsabilità dello Stato in questo campo.
  Evidenzia, quindi, come la proposta di legge in esame non costituisca la causa, bensì la risposta al forte disagio mostrato dai cittadini nei confronti di Equitalia Spa.

  Michele PELILLO (PD), relatore, sottolinea come l'obiettivo principale della proposta di legge sia la soppressione di Equitalia, a seguito della quale si verrebbe a verificare, per la prima volta nell'ordinamento italiano, la sovrapposizione del soggetto che svolge l'attività di accertamento delle imposte con il soggetto che ne cura la riscossione. Ricorda, infatti, che l'articolo 1 della proposta di legge non modifica la veste giuridica della società Equitalia, ma ha invece l'obiettivo esclusivo di determinarne l'assorbimento da parte dell'Agenzia delle entrate. Con riferimento all'osservazione dei deputati del Movimento 5 Stelle, i quali hanno evidenziato l'esigenza di rendere pubblica Equitalia, sottolinea come la stessa sia già di esclusiva Pag. 89proprietà pubblica, rilevando inoltre come, posto che l'Agenzia delle entrate detiene il 51 per cento delle quote di Equitalia, sarebbe semmai opportuno, come prospettato in precedenti interventi, che Equitalia fosse posta sotto il controllo del Ministero dell'economia e delle finanze, anziché dell'Agenzia delle entrate. Nel ricordare che storicamente l'attività di riscossione viene percepita come fortemente vessatoria, rileva l'eccessivo accanimento che traspare anche dall'impianto complessivo della proposta di legge, la quale non tiene conto del fatto che Equitalia, per esercitare le sue funzioni, si conforma alla legge e alle disposizioni ricevute dagli enti che se ne avvalgono per la riscossione dei tributi.
  In tale contesto, rileva, quindi, in termini generali, come la proposta non affronti il tema centrale della questione, che ritiene essere quello della modifica delle norme che regolano l'attività di riscossione. Passando dunque a considerazioni sul merito della proposta di legge, ribadisce che qualora si producesse l'effetto di sovrapporre le funzioni di accertamento con quelle di riscossione dei tributi, affidando le stesse al medesimo soggetto, tale confusione dei ruoli indebolirebbe prima di tutto la posizione del contribuente, il quale vedrebbe diminuita la propria tutela nei confronti del fisco.
  In tale ambito rileva inoltre come il trasferimento delle funzioni di Equitalia all'Agenzia delle entrate causerebbe notevoli problemi di ordine logistico, oltre che funzionale, all'Agenzia delle entrate stessa, la quale, in attuazione di politiche di spending rewiev ha notevolmente ridotto in tutta Italia la dimensione delle proprie sedi. Posto che l'Agenzia delle entrate sarebbe incaricata di riscuotere non soltanto i crediti erariali, ma anche quelli spettanti agli altri enti pubblici, ritiene infatti che la suddetta Agenzia andrebbe in default, con conseguente indebolimento del rapporto tra contribuenti e fisco, in contrasto con i principi indicati dalla delega per la riforma del sistema fiscale.
  Per quanto riguarda le previsioni dell'articolo 2 della proposta di legge, sottolinea come non si possa confondere, come fa la proposta stessa gli interessi con le more, le sanzioni, l'aggio riconosciuto ad Equitalia e le spese delle procedure esecutive, ne ritiene si possano qualificare come interessi usurari somme addebitate al contribuente a titolo di sanzione.
  Più in particolare, rammenta che attualmente il tasso di interesse per ritardata iscrizione al ruolo è fissato all'1 per cento e come gli interessi moratori per ritardato pagamento della cartella esattoriale dopo sessanta giorni dalla notifica della stessa sono stabiliti nella misura del 5 per cento, non apparendo dunque, in entrambe i casi, esorbitanti.
  Per quanto attiene invece alla tematica dell'aggio, riconosciuto ad Equitalia, rispetto alla quale il PD si è già da tempo attivato, ritiene che si possa sostituire tale sistema con un meccanismo di rimborso dei costi effettivi di riscossione, ma non reputa che tale evoluzione possa incidere radicalmente sull'ammontare delle spese di riscossione accollate al debitore. In caso contrario occorrerebbe affermare che i predetti costi di riscossione debbano essere sostenuti dallo Stato, o comunque dall'ente creditore, con conseguenze evidentemente paradossali.
  Rileva quindi il taglio molto politico della proposta di legge che peraltro, sul piano del merito, non appare a suo giudizio meritevole di grande attenzione.

  Giovanni PAGLIA (SEL) dichiara di accogliere positivamente la nuova ipotesi di cambiamento dello status giuridico di Equitalia nel senso prospettato dal Governo, preannunciando la propria disponibilità a discuterne in termini costruttivo nel corso della discussione sui decreti attuativi della legge delega per la riforma del sistema fiscale.

  Daniele PESCO (M5S) concorda con le considerazioni svolte dal deputato Villarosa, evidenziando come l'attività di riscossione possa essere organizzata con modalità diverse da quelle attuali, citando l'esempio di numerosi enti pubblici che non si avvalgono della società Equitalia Pag. 90per l'esercizio della suddetta attività. Con riferimento al rischio di commistione delle funzioni di accertamento e riscossione, che deriverebbe dal trasferimento delle funzioni di Equitalia all'Agenzia delle entrate, segnala come il gravissimo fenomeno delle cosiddette «cartelle pazze» dimostri come si siano già verificati numerosi casi di cattiva comunicazione tra gli enti che si avvalgono di Equitalia e quest'ultima e come la questione prospettata dal deputato Pelillo circa i problemi logistici che deriverebbero dal trasferimento delle funzioni di riscossione sarebbero facilmente superabili utilizzando i numerosi beni immobili inutilizzati che fanno parte del demanio dello Stato.
  Sottolinea altresì come Equitalia, essendo una società per azioni, abbia obiettivi privatistici che cerca di raggiungere anche attraverso modalità vessatorie nei confronti dei cittadini, e come lo Stato si debba far carico non solo della definizione dell'entità ma anche delle modalità proprie dell'attività di riscossione delle tasse, oltre che del fatto che numerosi cittadini non sono più in grado di far fronte ai propri obblighi tributari.
  Ritiene, quindi, indispensabile che su questa tematica si svolga un ampio dibattito durante l'esame della proposta di legge in Assemblea.

  Filippo BUSIN (LNA) dichiara di condividere molte delle questioni poste dal deputato Pelillo. In particolare, ritiene che l'Agenzia delle entrate e Equitalia siano già, allo stato, eccessivamente interconnesse nello svolgimento delle rispettive funzioni. Osserva peraltro, come il tasso di interesse di mora per ritardato pagamento delle cartelle esattoriali, attualmente pari al 5 per cento, andrebbe dimezzato, in modo da equipararlo a quello che i cittadini possono vantare nei confronti dello Stato con riferimento alle somme di cui sono creditori.
  Evidenzia, altresì, l'importanza di un intervento per ridurre anche l'aggio dell'8 per cento riconosciuto ad Equitalia, che ritiene assolutamente eccessivo e sproporzionato.

  Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) condivide pienamente le riflessioni esposte ai deputati di maggioranza e dal relatore, ritenendo che nell'ambito dell'attuazione della delega fiscale potranno essere affrontati i citati temi della riduzione dell'aggio nonché della riforma dell'attività di riscossione, nel senso di renderla più efficiente.
  Dal punto di vista del metodo, dichiara, inoltre, di condividere l'atteggiamento tenuto dal Governo nel corso della Conferenza dei Presidenti di Gruppo, ritenendo che non sia quella la sede in cui l'Esecutivo deve esprimere la propria posizione di dissenso rispetto ad una proposta di legge inserita nel calendario dell'Assemblea su richiesta di un Gruppo.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI dichiara di essere assolutamente convinto dell'opportunità di intervenire sull'assetto delle funzioni di Equitalia, nell'ambito dei decreti attuativi della delega fiscale, nell'ambito di una complessiva rivisitazione del rapporto tra fisco e contribuenti. Ritiene, tuttavia, importante che sia mantenuta la terzietà del soggetto che svolge le attività di accertamento, attraverso misure che non abbiano l'effetto di diminuire, ma semmai di aumentare, la distinzione funzionale tra la suddetta attività di accertamento e l'attività di riscossione dei tributi.
  Rileva, infatti, come, diversamente, l'attività di lotta all'evasione fiscale si trasformerebbe in una sorta di impropria «caccia» al gettito.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ritiene a questo punto necessario chiarire come procedere nell'esame della proposta di legge, rilevando come la maggioranza e il Governo abbiano espresso il loro orientamento a votare la proposta di conferire mandato al relatore a riferire in senso contrario all'Assemblea sul provvedimento.

  Daniele PESCO (M5S) chiede di sospendere la seduta per consentire al suo Gruppo di valutare il prosieguo dell'esame della proposta di legge.

Pag. 91

  Daniele CAPEZZONE, presidente, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 15.35, è ripresa alle 15.50.

  Daniele PESCO (M5S) dichiara come il Movimento 5 Stelle sia conscio della complessità della questione affrontata dalla proposta di legge C.2299 e si dichiari aperto alle eventuali proposte migliorative che dovessero pervenire da parte della altre forze politiche. A tal fine, chiede di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti, attraverso i quali la Commissione potrà proseguire proficuamente l'esame della proposta stessa.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, alla luce della richiesta del Gruppo M5S, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 10 della giornata di domani.

  Giovanni PAGLIA (SEL) chiede che venga fissato un termine di presentazione degli emendamenti più ampio, posto che la proposta di legge concerne rilevanti e complesse questioni di merito.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, in considerazione della ristrettezza dei tempi per la conclusione dell'esame in Commissione, dovuta alla calendarizzazione della proposta di legge in Assemblea, per la giornata di lunedì 7 luglio, ritiene di dover confermare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 10 della giornata di domani.
  Rinvia pertanto il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.
  Sospende quindi brevemente la seduta per consentire la conclusione dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 2426, di conversione del decreto-legge n. 83 del 2014, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.

  La seduta, sospesa alle 15.55, è ripresa alle 16.

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.
C. 2247 Causi, C. 2248 Capezzone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1o luglio scorso.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che sono stati presentati alcuni ulteriori subemendamenti alla nuova formulazione dell'emendamento 1.1 del Relatore (vedi allegato 7), integralmente sostitutivo dell'articolo 1 della proposta di legge C. 2247 Causi, adottata come testo base, recante disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.
  Ricorda che, come ampiamente chiarito nel corso della precedente seduta, il termine per la presentazione dei subemendamenti è stato riaperto solo per consentire ai gruppi di subemendare le parti nuove o modificate dell'emendamento 1.1 del Relatore, in considerazione della riformulazione dell'emendamento medesimo operata dallo stesso Relatore, senza che vengano meno i subemendamenti già presentati, riferiti a parti ancora sussistenti del citato emendamento.
  In tale contesto non sono stati inseriti nel fascicolo, in quanto irricevibili, alcuni nuovi subemendamenti i quali non si riferiscono a parti nuove o modificate del predetto emendamento 1.1.
  Rileva, peraltro, come la massima parte di tali nuovi subemendamenti irricevibili siano identici a subemendamenti già presentati in precedenza, i quali permangono nel fascicolo.
  Segnala inoltre come alcuni subemendamenti, precedentemente presentati e inclusi nel fascicolo, non potranno essere posti in votazione, in tutto o in parte, in quanto riferiti a parti dell'emendamento 1.1 non più presenti nella nuova formulazione dello stesso emendamento.Pag. 92
  In particolare si tratta dei seguenti subemendamenti:
   Busin 0.1.1.14, limitatamente alla parte riferita al capoverso Art. 5-octies, non più presente nella nuova formulazione dell'emendamento 1.1;
   Capezzone 0.1.1.15, limitatamente alla parte riferita al capoverso Art. 5-octies, non più presente nella nuova formulazione dell'emendamento 1.1;
   Sottanelli 0.1.1.16, limitatamente alla parte riferita al capoverso Art. 5-octies, non più presente nella nuova formulazione dell'emendamento 1.1;
   Busin 0.1.1.31, limitatamente alla parte riferita al capoverso Art. 5-octies, non più presente nella nuova formulazione dell'emendamento 1.1;
   Capezzone 0.1.1.39, limitatamente alla parte riferita al capoverso Art. 5-octies, non più presente nella nuova formulazione dell'emendamento 1.1;
   Lavagno 0.1.1.42, limitatamente alla parte riferita al capoverso Art. 5-octies, non più presente nella nuova formulazione dell'emendamento 1.1;
   Capezzone 0.1.1.81, limitatamente alla parte riferita al capoverso Art. 5-octies, non più presente nella nuova formulazione dell'emendamento 1.1;
   Pesco 0.1.1.90, il quale interviene sul capoverso Art. 5-octies, non più presente nella nuova formulazione dell'emendamento 1.1;
   Lavagno 0.1.1.91, il quale interviene sul capoverso Art. 5-octies, non più presente nella nuova formulazione dell'emendamento 1.1;
   Pesco 0.1.1.92, il quale interviene sul capoverso Art. 5-octies, non più presente nella nuova formulazione dell'emendamento 1.1;
   Pesco 0.1.1.93, il quale interviene sul capoverso Art. 5-octies, non più presente nella nuova formulazione dell'emendamento 1.1;
   Pesco 0.1.1.95, il quale interviene sul capoverso Art. 5-octies, non più presente nella nuova formulazione dell'emendamento 1.1.
   Pisano 0.1.1.98, il quale si riferisce a parole non più presenti nella nuova formulazione dell'emendamento 1.1.

  Avverte altresì che a taluni subemendamenti sono state apportate alcune correzioni formali, al fine di riferirli correttamente alla nuova formulazione dell'emendamento 1.1.

  Giovanni SANGA (PD), relatore, esprime parere favorevole sul subemendamento Guerra 0.1.1.37 a condizione che sia riformulato nel senso di espungere il secondo periodo. Propone di accantonare i subemendamenti Capezzone 0.1.1.39, Gebhard 0.1.1.40 e Busin 0.1.1.41.
  Esprime parere favorevole sul subemendamento Ginato 0.1.1.66, la cui approvazione assorbirebbe il subemendamento Causi 0.1.1.71. Esprime parere favorevole sul subemendamento Schullian 0.1.1.130 a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire le parole «20.000 euro» con le seguenti «15.000 euro». Esprime invece parere contrario su tutti gli altri subemendamenti al suo emendamento 1.1 (nuova formulazione).
  Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Causi 1.010, a condizione che sia riformulato nei termini che si riserva di precisare, mentre esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti ed articoli aggiuntivi.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello del relatore sui subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1 del relatore (nuova formulazione), ad eccezione dei seguenti subemendamenti, sui quali si rimette alla Commissione: Pisano 0.1.1.9, Pisano 0.1.1.19, suggerendo che sia riformulato nel senso di far riferimento agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, Sottanelli 0.1.1.25, Busin 0.1.1.31, Sottanelli 0.1.1.34, Pesco 0.1.1.56, Gutgeld Pag. 930.1.1.65, Businarolo 0.1.1.68, Paglia 0.1.1.70, Pelillo 0.1.1.85, Paglia 0.1.1.88 e Sottanelli 0.1.1.89.
  Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1 del relatore (nuova formulazione), ed esprime parere conforme a quello del relatore sugli altri emendamenti ed articoli aggiuntivi, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Causi 1.010, sul quale si rimette alla Commissione.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici subemendamenti Lavagno 0.1.1.1 e Busin 0.1.1.2, nonché il subemendamento Paglia 0.1.1.3.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che i presentatori hanno ritirato i subemendamenti Pelillo 0.1.1.4 e Sottanelli 0.1.1.5.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Busin 0.1.1.6, Pisano 0.1.1.7 e Ruocco 0.1.1.8.

  Girolamo PISANO (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.1.1.9 il quale intende formulare in termini più propri il capoverso articolo 5-quater, comma 1, lettera a), inserendovi una forma di contraddittorio tra il contribuente che intende avvalersi della procedura di collaborazione volontaria e l'Amministrazione finanziaria.

  Giovanni SANGA (PD), relatore, conferma il parere contrario sul subemendamento Pisano 0.1.1.9 ritenendo adeguata la formulazione del capoverso articolo 5-quater.

  La Commissione respinge il subemendamento Pisano 0.1.1.9.

  Daniele PESCO (M5S) illustra il subemendamento Businarolo 0.1.1.10 evidenziando come il gruppo M5S sia contrario ad ogni forma di sconto di pena o di condono: in tale prospettiva il subemendamento intende rafforzare i controlli nel caso di applicazione della procedura di collaborazione volontaria, prevedendo che siano indicati gli intermediari e i professionisti che hanno gestito le attività finanziarie oggetto della procedura stessa.

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Businarolo 0.1.1.10, Ruocco 0.1.1.11, Pisano 0.1.1.12, Busin 0.1.1.14, Capezzone 0.1.1.15 e Pisano 0.1.1.17.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che i presentatori hanno ritirato i subemendamenti Gebhard 0.1.1.13 e Sottanelli 0.1.1.16.

  Filippo BUSIN (LNA) illustra il proprio subemendamento 0.1.1.131, non comprendendo le ragioni del parere contrario espresso su di esso.

  La Commissione respinge il subemendamento Busin 0.1.1.131.

  Girolamo PISANO (M5S) illustra i propri subemendamenti 0.1.1.20, 0.1.1.21, 0.1.1.18 e 0.1.1.22, i quali sono volti a escludere dalla procedura di collaborazione volontaria i soggetti già condannati per reati tributari.

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Pisano 0.1.1.20, 0.1.1.21, 0.1.1.18 e 0.1.1.22.

  Girolamo PISANO (M5S) si dichiara disponibile ad accogliere l'ipotesi di riformulazione del proprio subemendamento 0.1.1.19, suggerita dal Sottosegretario Zanetti.

  Giovanni SANGA (PD), relatore, ribadisce il parere contrario espresso sul subemendamento Pisano 0.1.1.19.

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Pisano 0.1.1.19 e 0.1.1.23.

  Filippo BUSIN (LNA) chiede di accantonare il proprio subemendamento 0.1.1.24.

Pag. 94

  Daniele CAPEZZONE, presidente, accantona il subemendamento Busin 0.1.1.24.

  Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) chiede i motivi del parere contrario espresso sul proprio subemendamento 0.1.1.25.

  Giovanni SANGA (PD), relatore, ritiene opportuno accantonare il subemendamento Sottanelli 0.1.1.25.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, accantona il subemendamento Sottanelli 0.1.1.25.

  Girolamo PISANO (M5S), con riferimento ai subemendamenti 0.1.1.26 e 0.1.1.27, ritiene che non possa essere l'Agenzia delle entrate a valutare la rilevanza penale delle informazioni trasmesse in ambito della procedura di collaborazione volontaria.

  Daniele PESCO (M5S) illustra il propri subemendamenti 0.1.1.26 e 0.1.1.27, i quali prevedono che tutte le informazioni rilevate nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria siano trasmesse all'Autorità giudiziaria competente.

  La Commissione respinge il subemendamento Pesco 0.1.1.26.

  Giovanni PAGLIA (SEL) con riferimento al subemendamento Pesco 0.1.1.27, ritiene che l'Autorità giudiziaria debba utilizzare come crede i dati trasmessigli nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria.

  Daniele PESCO (M5S) rileva come il proprio subemendamento 0.1.1.27 intenda correggere la cattiva formulazione del capoverso articolo 5-quater, comma 3.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Pesco 0.1.1.27, Ruocco 0.1.1.138 e Capezzone 0.1.1.132.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che il subemendamento Petrini 0.1.1.29 è stato ritirato.

  Marco CAUSI (PD) chiede chiarimenti al relatore ed al rappresentante del Governo in merito al subemendamento Petrini 0.1.1.28, il quale affronta la questione relativa al caso in cui la procedura di collaborazione volontaria sia stata posta in essere da soci di una società oggetto di accertamento su imponibili correlati alle attività oggetto della procedura. A tale proposito, ritiene opportuno accantonare il subemendamento per chiarire se il problema sia già stato risolto dall'Agenzia delle entrate, nel senso che le imposte versate dai soci nell'ambito della procedura di collaborazione, siano scomputate dalle maggiori imposte accertate in capo alla predetta società. In tal caso si dichiara disponibile a ritirare il subemendamento e a trasformarlo in ordine del giorno.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI concorda con l'opportunità di accantonare il subemendamento Petrini 0.1.1.28.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, accantona il subemendamento Petrini 0.1.1.28.

  Giovanni PAGLIA (SEL) illustra il proprio subemendamento 0.1.1.30 il quale intende ridurre il termine entro il quale può essere avanzata domanda di collaborazione volontaria.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Paglia 0.1.1.30, Busin 0.1.1.31 e Capezzone 0.1.1.32.

  Francesca BUSINAROLO (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.1.1.33 il quale intende specificare che i professionisti e gli intermediari devono comunque adempiere agli obblighi di adeguata verifica, registrazione della clientela e segnalazione di operazioni sospette ai fini antiriciclaggio.

Pag. 95

  La Commissione respinge il subemendamento Businarolo 0.1.1.33.

  Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) chiede di accantonare il proprio subemendamento 0.1.1.34, mentre ritira il proprio subemendamento 0.1.1.35.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, accantona il subemendamento Sottanelli 0.1.1.34.

  La Commissione respinge il subemendamento Busin 0.1.1.36.

  Marco CAUSI (PD) accoglie la proposta di riformulazione del subemendamento Guerra 0.1.1.37.

  La Commissione approva il subemendamento Guerra 0.1.1.37, come riformulato (vedi allegato 8). Respinge quindi, con distinte votazioni, i subemendamenti Pesco 0.1.1.38 e Lavagno 0.1.1.42.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che i subemendamenti Capezzone 0.1.1.39, Gebhard 0.1.1.40 e Busin 0.1.1.41, sono accantonati.

  Girolamo PISANO (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.1.1.43, il quale intende soprattutto escludere dalla cause di esclusione della punibilità o di riduzione della pena nel caso di collaborazione volontaria le imposte e le ritenute, ritenendo incongruente tale esclusione. Chiede quindi i motivi del parere contrario espresso sul subemendamento.

  Giovanni SANGA (PD), relatore, ribadisce il parere contrario su subemendamento Pisano 0.1.1.43, rilevando come il suo emendamento 1.1 (nuova formulazione) abbia un equilibrio complessivo che si può contestare ma che non ritiene di mutare.

  La Commissione respinge il subemendamento Pisano 0.1.1.43.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che il subemendamento Sottanelli 0.1.1.44 è stato ritirato.

  La Commissione respinge il subemendamento Busin 0.1.1.45.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che i subemendamenti Plangger 0.1.1.46 e Gebhard 0.1.1.47 sono stati ritirati.

  Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.1.1.48, il quale intende ripristinare l'applicazione delle sanzioni nella misura del minimo edittale, eliminando sconti di pena che considera eccessivamente generosi.

  La Commissione respinge il subemendamento Pesco 0.1.1.48.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che il subemendamento Sottanelli 0.1.1.49 è stato ritirato.

  Filippo BUSIN (LNA) illustra il proprio subemendamento 0.1.1.50, il quale intende specificare, nell'ambito del capoverso articolo 5-quinquies, che le sanzioni in materia di monitoraggio sono irrogabili esclusivamente nei confronti di chi ha attivato la procedura di collaborazione volontaria.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, considera fondata la preoccupazione alla base del subemendamento Busin 0.1.1.50.

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Busin 0.1.1.50 e Capezzone 0.1.1.51.

  Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.1.1.52, il quale corregge un errore nella formulazione del capoverso articolo 5-quinquies, il quale rischia di introdurre un vero e proprio condono fiscale.

Pag. 96

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Pesco 0.1.1.52 e 0.1.1.53, Pisano 0.1.1.54 e Lavagno 0.1.1.55.

  Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.1.1.56, il quale intende rafforzare le sanzioni.

  La Commissione respinge il subemendamento Pesco 0.1.1.56.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che sono stati ritirati i subemendamenti Gebhard 0.1.1.57, Plangger 0.1.1.58 e 0.1.1.59, nonché Gebhard 0.1.1.60.

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Capezzone 0.1.1.61 e Pisano 0.1.1.62.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che il subemendamento Pesco 0.1.1.63 è stato ritirato.

  La Commissione respinge il subemendamento Lavagno 0.1.1.64.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che è stato ritirato il subemendamento Gutgeld 0.1.1.65.

  La Commissione approva il subemendamento Ginato 0.1.1.66 (vedi allegato 8), risultando assorbito il subemendamento Causi 0.1.1.71.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che è stato ritirato il subemendamento Gutgeld 0.1.1.67.

  La Commissione respinge il subemendamento Lavagno 0.1.1.69.

  Francesca BUSINAROLO (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.1.1.68, il quale intende ridurre l'ammontare massimo fino al quale si applica il metodo di determinazione forfettaria dei rendimenti delle attività oggetto della collaborazione.

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Businarolo 0.1.1.68, Paglia 0.1.1.70 e Lavagno 0.1.1.72.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che il subemendamento Gutgeld 0.1.1.73 e Sottanelli 0.1.1.75 sono stati ritirati.

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Pisano 0.1.1.74, Busin 0.1.1.76 e 0.1.1.77.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che i subemendamenti Sottanelli 0.1.1.78, 0.1.1.79 e 0.1.1.80 sono stati ritirati.

  La Commissione respinge il subemendamento Capezzone 0.1.1.81.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che i subemendamenti Gutgeld 0.1.1.82 e Sottanelli 0.1.1.83, sono stati ritirati.

  La Commissione respinge il subemendamento Capezzone 0.1.1.84.

  Michele PELILLO (PD) illustra il proprio subemendamento 0.1.1.85 il quale intende inserire un ulteriore elemento per favorire l'utilizzo dello strumento della collaborazione volontaria specificando che il richiedente deve rilasciare al professionista che lo assiste in tale ambito una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati non sono falsi e che i dati e le notizie sono rispondenti al vero. Ritiene infatti che tale previsione ponga i contribuenti nella condizione di consigliare i soggetti interessati ad avvalersi della procedura, escludendo il rischio di essere impropriamente accusati delle eventuali falsità nella documentazione prodotta dal richiedente. Chiede pertanto di rivedere il parere contrario espresso sul subemendamento.

Pag. 97

  Giovanni SANGA (PD), relatore, ritiene opportuno accantonare il subemendamento Pelillo 0.1.1.85.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, accantona il subemendamento Pelillo 0.1.1.85.

  La Commissione respinge il subemendamento Paglia 0.1.1.86.

  Giovanni PAGLIA (SEL) illustra il proprio subemendamento 0.1.1.87, il quale intende precisare che la sanzione per l'esibizione di atti o documenti falsi riguarda tutte le attività finanziarie costituite all'estero anche direttamente o interposta persona.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Paglia 0.1.1.87 e 0.1.1.88.

  Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) chiede di accantonare il proprio subemendamento 0.1.1.89, il quale affronta la medesima tematica del subemendamento Pelillo 0.1.1.85.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, accantona il subemendamento Sottanelli 0.1.1.89.

  Marco CAUSI (PD) ritira il proprio subemendamento 0.1.1.99.

  Daniele PESCO (M5S) illustra brevemente il proprio subemendamento 0.1.1.133, il quale sopprime i commi da 1-bis a 1-sexies dell'emendamento 1.1 (nuova formulazione) del relatore.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Pesco 0.1.1.133 e Capezzone 0.1.1.135.

  Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) ritira il proprio subemendamento 0.1.1.134.

  Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.1.1.136, il quale intende precisare che il versamento previsto dal comma 1-ter, lettera b), deve avvenire in un'unica soluzione.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Pesco 0.1.1.136 e 0.1.1.137.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che il subemendamento Plangger 0.1.1.94 è stato ritirato.

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici subemendamenti Pesco 0.1.1.96 e Lavagno 0.1.1.97, gli identici Pesco 0.1.1.100 e Businarolo 0.1.1.101, nonché i subemendamenti Paglia 0.1.1.103, Colletti 0.1.1.117 e 0.1.1.118.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che i presentatori hanno ritirato il subemendamento Colletti 0.1.1.119.

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Capezzone 0.1.1.123 e Paglia 0.1.1.124.

  Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) ritira il proprio subemendamento 0.1.1.125.

  Michele PELILLO (PD) sottoscrive il subemendamento Bonomo 0.1.1.126, invitando il relatore ed il Governo a rivedere il parere contrario espresso su di esso. Non comprende, infatti, la ratio per la quale l'Agenzia delle entrate, pur disponendo di diverse migliaia di candidati dichiarati idonei in concorsi già svolti debba procedere ad ulteriori procedure concorsuali con conseguente dispendio di tempo e di risorse, per bandire ulteriori concorsi.

  Giovanni SANGA (PD), relatore, propone di accantonare i subemendamenti Bonomo 0.1.1.126 e Iacono 0.1.1.127.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, accantona i subemendamenti Bonomo 0.1.1.126 e Iacono 0.1.1.127.

Pag. 98

  Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira i propri subemendamenti 0.1.1.128 e 0.1.1.129 ed accoglie la proposta di riformulazione del proprio subemendamento 0.1.1.130.

  La Commissione approva il subemendamento Schullian 0.1.1.130, come riformulato (vedi allegato 8), risultando pertanto assorbito l'articolo aggiuntivo Schullian 1.08.

  Carla RUOCCO (M5S) chiede di sapere quale sia la posizione della maggioranza e del Governo sull'importante tema dell'autoriciclaggio.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, informa che, essendo ancora accantonati taluni subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1 del relatore (nuova formulazione), si passerà ora all'esame degli articoli aggiuntivi.

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Colletti 1.01, 1.02, 1.03, 1.04 e 1.05.

  Giovanni SANGA (PD), relatore, propone di riformulare l'articolo aggiuntivo Causi 1.010, nei seguenti termini:

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Riciclaggio).

  1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
  “648-bis. (Riciclaggio). È punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000 chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
  Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 2.000 a euro 25.000 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto non colposo per il quale è stabilita la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni.
  La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una professione ovvero di attività bancaria o finanziaria.
  La pena è diminuita fino a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato e per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori.
  Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”.

  2. Non è punibile colui che, ai fini del perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 1, commi 1, 1-bis, 1-ter, e 1-quater della presente legge, pone in essere una delle condotte previste dall'articolo 648-bis del codice penale, in relazione a denaro, beni o altre utilità oggetto della procedura, provenienti dai delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della presente legge e la data di presentazione della richiesta di collaborazione volontaria di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 5-quater e comma 1-bis relativa a detti denaro, beni o altre utilità.».

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI si rimette alla Commissione sulla proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Causi 1.010.

  Marco CAUSI (PD) accoglie la proposta di riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 1.010, ringraziando il relatore ed il Governo per il lavoro svolto su tale tematica. Ritiene, infatti, che la Commissione compia un atto politicamente molto rilevante dando avvio alla riforma del reato di riciclaggio, che viene riformulato nei termini indicati dal Procuratore aggiunto di Milano, Francesco Greco, in occasione dell'audizione svolta alcuni mesi fa presso la Commissione Finanze alla luce del lavoro compiuto dalla Commissione ministeriale presieduta dallo stesso dottor Greco.Pag. 99
  Nel ricordare come sia in corso di esame al Senato un intervento più generale in materia penale, ritiene che la soluzione normativa individuata in questa sede sia comunque utile, pur essendo suscettibile di ulteriori valutazioni anche nel corso della discussione presso l'altro ramo del Parlamento. Sottolinea, comunque, come sia opportuno introdurre tale previsione nell'ambito del provvedimento in esame, in quanto la riforma della disciplina penale del riciclaggio risulta ultimamente legata alla tematica della voluntary disclosure, atteso che tale profilo sanzionatorio risulta necessario per massimizzare l'efficacia della predetta disclosure.
  Evidenzia, peraltro, come il Governo e le Commissioni Giustizia dei due rami del Parlamento potranno comunque contribuire a migliorare ulteriormente tale intervento normativo.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ritiene opportuno comprendere quali siano i rapporti tra la riformulazione dell'articolo 648-bis del codice penale e la fattispecie relativa all'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita disciplinata dall'articolo 648-ter del codice penale. Ricorda, infatti, che lo stesso dottor Greco aveva segnalato l'inopportunità di estendere le previsioni in materia di autoriciclaggio a quelle dell'autoimpiego.

  Michele PELILLO (PD), nel rilevare come la riformulazione dell'articolo 648-bis prevista dall'articolo aggiuntivo 1.010, non contempli l'ipotesi di autoimpiego, condivide le considerazioni del deputato Causi ma esprime, al contempo, preoccupazione circa la connessione tra la nuova fattispecie e le norme tributarie penali, le quali riguardano fattispecie specifiche. Segnala, infatti, come, anche nel caso del delitto tributario più semplice, quale la dichiarazione infedele, si determini un arricchimento del reo, che incrementa il proprio patrimonio grazie al mancato versamento di tutte le imposte dovute, e come pertanto anche tale fattispecie penale possa rientrare nella nuova previsione di cui al predetto articolo 648-bis, incrementando in tal modo in termini significativi la sanzione applicabile a tale delitto.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, considera meritevole di attenzione le considerazioni del deputato Pelillo, rilevando come le implicazioni derivanti dalla riformulazione dell'articolo 648-bis del codice penale rischino di porsi in contraddizione con le norme di delega per la riforma del sistema fiscale, contenute nella legge n. 23 del 2014, relative alla revisione delle sanzioni tributarie.

  Marco CAUSI (PD) ritiene che i principi di delega contenuti nella legge n. 23 del 2014 siano pienamente coerenti con le considerazioni espresse dal deputato Pelillo, in quanto la predetta delega prevede una riforma del sistema penale tributario che deve orientarsi alla depenalizzazione delle fattispecie di minore gravità, quali l'infedele o omessa dichiarazione, mantenendo invece invariate i presidi penali nel caso di fattispecie fraudolente.
  In tale contesto evidenzia come attualmente un numero oscillante tra 100.000 e 200.000 cittadini italiani, titolari di depositi presso banche svizzere, abbiano ricevuto da tali banche la richiesta di dichiarare che le somme da loro depositate non sono frutto di evasione, pena la chiusura dei depositi stessi. In tale contesto, il provvedimento in esame intende offrire a tali cittadini la possibilità di avvalersi della procedura di collaborazione volontaria definita secondo il modello OCSE, a meno che essi non decidano di trasferire ulteriormente le loro attività in Paesi inseriti nella cosiddetta black list dei paradisi fiscali. Pertanto, la revisione del reato di autoriciclaggio può costituire la spinta decisiva per convincere i predetti soggetti ad aderire alla procedura di emersione, onde evitare di incorrere in un reato più grave di quello attualmente previsto.

  Carla RUOCCO (M5S) ritiene che la tematica dell'autoriciclaggio debba essere affrontata tenendo innanzitutto presente che l'evasione tributaria, anche se perpetrata Pag. 100attraverso modalità non fraudolente, costituisce comunque un reato il cui trattamento deve essere analogo a quello di altri reati, anche ai fini del riciclaggio.

  Giovanni PAGLIA (SEL) condivide il ragionamento del deputato Pelillo ma sottolinea come proprio tale argomentazione lo induca ad esprimere il proprio favore rispetto all'inserimento del reato di autoriciclaggio, al fine di rafforzare la sanzione penale di tale fattispecie. Non ritiene invece condivisibile il secondo comma del nuovo articolo 648-bis, in quanto la riduzione della pena ivi prevista si applicherebbe a quasi tutti i reati connessi all'evasione tributaria. Ritiene, in generale, che l'intero provvedimento sulla voluntary disclosure si sarebbe potuto limitare alla riforma del reato di riciclaggio, valutando negativamente la restante parte del provvedimento, il quale introduce una serie di norme di favore che comunque non serviranno, di per sé, a favorire l'emersione delle attività detenute all'estero.

  Filippo BUSIN (LNA) esprime la propria contrarietà rispetto alla riformulazione proposta dell'articolo aggiuntivo 1.010, in base alle considerazioni espresse dal deputato Pelillo. Con riferimento alle considerazioni del deputato Causi, sottolinea come l'introduzione di previsioni eccessivamente punitive possano sortire l'effetto contrario a quello auspicato, inducendo i soggetti interessati a trasferire le proprie attività in paradisi fiscali.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, invita a compiere un'ulteriore riflessione sulla tematica affrontata dall'articolo aggiuntivo 1.010, in quanto si rischia di applicare norme penali molto severe anche a fattispecie di modesto rilievo, inducendo i soggetti potenzialmente interessati a far emergere tali attività a trasferirle presso paradisi fiscali.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI rileva come il dibattito in corso dimostri l'esigenza di maturare orientamenti chiari sui temi in discussione. A tale proposito rileva come il Governo abbia inteso compiere un'attenta riflessione su tali problematiche, in considerazione dell'interconnessione tra il reato di riciclaggio ed i reati di natura tributaria. Ritiene, comunque, che la Commissione abbia spazio per valutare tale aspetto, che costituisce uno degli elementi qualificanti del provvedimento.

  Itzhak Yoram GUTGELD (PD) ritiene legittimo contrastare l'inserimento della fattispecie penale dell'autoriciclaggio, ma ritiene che tale previsione non si ponga in contraddizione con la logica sottesa al provvedimento in esame.

  Marco CAUSI (PD), richiamandosi alle considerazioni espresse dal dottor Greco in occasione della sua audizione presso la Commissione Finanze, rileva come, in quella sede, si fosse evidenziata l'evoluzione dell'impostazione del contrasto al riciclaggio, che era in precedenza riferita solo alla ricerca dei capitali delle organizzazioni criminali, e che ora deve invece tenere anche conto dei fenomeni di evasione tributaria e dei reati finanziari. In tale spirito la riformulazione proposta del suo articolo aggiuntivo 1.010 fa propria la formulazione proposta dalla Commissione ministeriale in materia presieduta dallo stesso dottor Greco, distinguendosi, in termini più garantisti, dalla proposta presentata dal Governo al Senato, la quale introduce, oltre alla figura dell'autoriciclaggio, anche quello dell'autoimpiego.
  Sottolinea inoltre come la riforma della disciplina del riciclaggio qui proposta possa costituire un incentivo al Governo per accelerare quanto più possibile la revisione del sistema penale tributario prevista dalla delega in materia fiscale.

  Michele PELILLO (PD) considera illuminanti le considerazioni del deputato Causi, esprimendo le sue perplessità circa l'introduzione della fattispecie dell'autoimpiego.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) considera possibile procedere ad un'ulteriore riformulazione Pag. 101dell'articolo aggiuntivo 1.010, al fine di tener conto della specificità della fattispecie della dichiarazione infedele, senza peraltro rinunciare all'introduzione della fattispecie di autoriciclaggio.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ribadisce l'opportunità di approfondire ulteriormente la tematica, eventualmente anche rinviando la votazione dell'articolo aggiuntivo 1.010 alla seduta di domani, al fine di evitare i rischi segnalati dal deputato Pelillo.

  Carla RUOCCO (M5S) sottolinea innanzitutto come il principio fondamentale cui occorre riferirsi sia quello secondo cui ciascuno deve essere responsabile dei propri atti, sia che si tratti di un comune cittadino, sia che si tratti di un professionista o di un imprenditore. Pertanto, anche nel caso di dichiarazione infedele, la responsabilità di chi si sia macchiato di tale comportamento illecito non può essere esente da sanzioni.

  Paolo PETRINI (PD) considera improprio applicare sanzioni molto gravi per fattispecie la cui offensività risulta oggettivamente modesta, quali, ad esempio, il caso di errori nelle detrazioni inserite nella dichiarazione dei redditi.

  Giovanni PAGLIA (SEL) considera necessario prendere spunto dalle considerazioni espresse dal deputato Causi, mentre dissente dalle opinioni del deputato Pelillo. Reputa altresì interessanti le dichiarazioni del Sottosegretario, rilevando come, nel momento in cui si rivede il sistema penale tributario, il Governo possa intervenire attraverso lo strumento della delega fiscale per tenere conto della novità introdotta dalla nuova fattispecie penale dell'autoriciclaggio, eventualmente escludendo l'applicazione delle sanzioni tributarie per le ipotesi meno gravi.
  Ritiene, peraltro, che l'infedele dichiarazione debba essere comunque considerata un reato.

  Marco CAUSI (PD) ribadisce come la formulazione proposta dall'articolo aggiuntivo, la quale discende dal testo elaborato dalla Commissione Greco, rappresenti l'ipotesi più garantista fra tutte quelle finora elaborate in materia, invitando pertanto la Commissione a considerare tale aspetto. Sulla base delle verifiche informalmente svolte in questi minuti, ritiene di poter escludere i rischi paventati dal deputato Pelillo, in quanto il vantaggio derivante dal contribuente dall'infedele dichiarazione non può essere qualificato penalmente come auto riciclaggio, ma casomai, in linea teorica, come un'ipotesi di autoimpiego, figura, quest'ultima, peraltro non contemplata dal suo articolo aggiuntivo. Ricorda invece che la norma presentata dal Governo al Senato prevede l'inserimento nel codice penale della predetta fattispecie di autoimpiego.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI rileva come il primo comma del nuovo articolo 648-bis del codice penale, come risultante dall'articolo aggiuntivo 1.010, possa interpretarsi anche in termini più ampi di quelli indicati dal deputato Causi, rimanendo pertanto in piedi le preoccupazioni sollevate nel corso del dibattito. Ritiene pertanto che occorra comprendere appieno l'incastro tra la modifica del reato di riciclaggio con gli interventi sul sistema penale tributario che saranno realizzati ai sensi della delega fiscale.
  Ribadisce, peraltro, il fatto che il provvedimento in esame non intende in alcun modo costituire una forma di condono e necessiti di prevedere anche norme che abbiano un significativo effetto dissuasivo nei confronti dei soggetti potenzialmente interessati dalla procedura di collaborazione volontaria.
  Con riferimento ad una considerazione del deputato Causi rileva come, sebbene sia sostenibile che la riforma del riciclaggio possa costituire uno sprone rispetto all'attuazione da parte del Governo della delega per la riforma del sistema penale tributario, tale intervento esponga anche al rischio di introdurre norme potenzialmente dirompenti per l'equilibrio del sistema, se, per l'appunto, non perfettamente armoniche rispetto al più ampio contesto di innovazione legislativa cui sta lavorando il Governo.

  Marco CAUSI (PD) si dichiara stupefatto per le dichiarazioni del Sottosegretario, Pag. 102considerandole in contraddizione con l'orientamento del Governo, il quale da tempo invita la Commissione a velocizzare l'esame del provvedimento, nonché con l'atteggiamento finora tenuto dallo stesso Sottosegretario, il quale ha dichiarato di rimettersi alla Commissione sull'articolo aggiuntivo 1.010. Ritiene pertanto paradossale che il rappresentante del Governo critichi una proposta che appare assai più garantista di quelle formulate dall'Esecutivo al Senato.
  Invita pertanto a procedere alla votazione dell'articolo aggiuntivo 1.010, come riformulato, ribadendo l'intima connessione di tale previsione con il contenuto della proposta di legge.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI rivendica l'assoluta coerenza delle posizioni da lui espresse nel corso dell'esame del provvedimento, durante il quale ha ribadito la necessità di assicurare un forte raccordo tra le previsioni in materia di riciclaggio e la delega fiscale per la riforma del sistema penale tributario.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) concorda con la proposta del Presidente di rinviare alla seduta di domani la votazione dell'articolo aggiuntivo 1.010, rilevando inoltre come la formulazione proposta del nuovo articolo 648-bis del codice penale sia diversa da quella ipotizzata dalla Commissione Greco.

  Girolamo PISANO (M5S) rileva come il movimento M5S sia sostanzialmente favorevole alla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 1.010, pur esprimendo critiche per le lacune esistenti nel testo, ritenendo pertanto opportuno compiere ulteriori approfondimenti in materia.

  Giovanni PAGLIA (SEL), nel ribadire la sua valutazione favorevole sull'articolo aggiuntivo 1.010, ritiene che esso debba essere posto in votazione subito.

  Marco CAUSI (PD) sottolinea come l'articolo aggiuntivo 1.010 sia stato presentato da tempo e ci sia stato pertanto tutto il tempo per approfondirne il contenuto. Ritiene quindi opportuno lanciare fin da oggi un forte segnale sulla tematica del riciclaggio, fermo restando che sarà comunque possibile apportare in seguito eventuali ulteriori miglioramenti al testo.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, riconosce che il contenuto dell'articolo aggiuntivo 1.010 risulti nettamente più garantista rispetto alle proposte avanzate in materia al Senato, rilevando tuttavia come sussistano fondati dubbi interpretativi sulla norma, atteso che la nuova disciplina proposta potrebbe essere interpretata in maniera molto difforme dai singoli uffici giudiziari. In tale contesto invita a fare maggiore chiarezza circa l'applicabilità delle nuove previsioni alle fattispecie penali tributarie meno gravi, proponendo di rinviare il voto dell'articolo aggiuntivo alla seduta di domani, al fine di verificare l'opportunità di puntualizzare maggiormente tale aspetto.

  Marco CAUSI (PD) si dichiara disponibile a rinviare brevemente il voto dell'articolo aggiuntivo 1.010, che ritiene comunque debba avvenire entro la seduta odierna.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, accantona l'articolo aggiuntivo Causi 1.010.

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Paglia 1.06 e Colletti 1.07.

  Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira il proprio articolo aggiuntivo 1.09.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, in considerazione dell'imminente avvio delle votazioni in Aula, sospende la seduta fino al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

  La seduta, sospesa alle 18, è ripresa alle 20.20.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che la Commissione riprenderà l'esame del provvedimento a partire dall'articolo aggiuntivo Causi 1.010.

Pag. 103

  Giovanni SANGA (PD), relatore, a seguito del dibattito svolto finora, e raccogliendo le diverse riflessioni e sollecitazioni emerse in tale ambito, nonché i contributi recati anche da altri articoli aggiuntivi, tra i quali richiama in particolare l'articolo aggiuntivo Colletti 1.03, conferma il parere favorevole già espresso sull'articolo aggiuntivo Causi 1.010, come riformulato in precedenza, anche perché è stato verificato in sede tecnica e di Governo che «una mera dichiarazione infedele non accompagnata da occultamento finalizzato ad ostacolare l'identificazione del provento del reato fiscale» non determina la punibilità ai fini dell'antiriciclaggio.
  Si riserva peraltro di esprimere tali considerazioni anche nel corso della discussione del provvedimento in Assemblea, riservandosi altresì di formulare eventuali ordini del giorno volti a impegnare il Governo nella stessa direzione.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Causi 1.010, come riformulato (vedi allegato 8).

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che si passerà ora all'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1 del relatore (nuova formulazione) precedentemente accantonati.

  Giovanni SANGA (PD), relatore, esprime parere contrario sui subemendamenti Busin 0.1.1.24 e sulla prima parte del subemendamento Sottanelli 0.1.1.25, rilevando come essi pongano, in linea generale, un problema di distribuzione delle competenze e delle responsabilità in capo alle procure della Repubblica e all'Agenzia delle entrate.
  Invita quindi al ritiro dei subemendamenti Busin 0.1.1.24 e Sottanelli 0.1.1.25, suggerendo di trasfondere in un ordine del giorno da presentare in Assemblea l'ultima parte del predetto subemendamento Sottanelli 0.1.1.25, il quale prevede, nel caso in cui non siano rilevate fattispecie penalmente rilevanti, che la comunicazione da parte dell'Agenzia dell'entrate alla procura della Repubblica circa la procedura di collaborazione volontaria non è dovuta.

  Filippo BUSIN (LNA) rileva come il proprio subemendamento 0.1.1.24 sia volto a far sì che la procedura di voluntary disclosure sia appetibile per i soggetti potenzialmente interessati, evitando che nell'ambito della procedura stessa siano previste misure che risultano più severe e penalizzanti rispetto a quelle previste dall'ordinaria procedura di accertamento.

  Giovanni SANGA (PD), relatore, ribadisce il suo parere negativo sul subemendamento Busin 0.1.1.24.

  La Commissione respinge il subemendamento Busin 0.1.1.24.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Sottanelli 0.1.1.25: si intende vi abbia rinunciato.

  Giovanni SANGA (PD), relatore, con riferimento al subemendamento Petrini 0.1.1.28, rileva come il suo emendamento 1.1 (nuova formulazione) assorba molte delle modifiche proposte dal subemendamento stesso, invitando pertanto a ritirarlo e suggerendo di trasfonderne le parti non assorbite in un ordine del giorno da presentare in Assemblea.

  Paolo PETRINI (PD) ritira il proprio subemendamento 0.1.1.28.

  Giovanni SANGA (PD), relatore, esprime parere negativo sul subemendamento Sottanelli 0.1.1.34.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Sottanelli 0.1.1.34: si intende vi abbia rinunciato.

Pag. 104

  Giovanni SANGA (PD), relatore, esprime parere favorevole sui subemendamenti Capezzone 0.1.1.39, Gebhard 0.1.1.40 e Busin 0.1.1.41, a condizione che siano riformulati nei seguenti termini:
  «Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, lettera b), sostituire le parole: “fino alla metà” con le seguenti: “fino a un quarto”».

  Daniele CAPEZZONE, presidente, dichiara di non accogliere la proposta di riformulazione del proprio emendamento 0.1.1.39.

  Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) accoglie proposta di riformulazione del proprio subemendamento 0.1.1.40.

  Filippo BUSIN (LNA) dichiara di apprezzare lo sforzo del relatore nel proporre la riformulazione del suo subemendamento Busin 0.1.1.41, che dichiara di accettare, pur rilevando come essa non risolva la questione centrale dell'eccessiva discrezionalità riconosciuta all'Agenzia delle entrate nell'ambito della procedura di voluntary disclosure. A tal proposito, evidenzia come, proprio in conseguenza della suddetta discrezionalità, si potrebbe teoricamente verificare che sedi diverse dell'Agenzia delle entrate operino valutazioni differenti in relazione a situazioni del tutto simili.

  Daniele PESCO (M5S) afferma come il Movimento 5 Stelle si opponga a qualunque intervento normativo di carattere condonistico, evidenziando come, in tal caso, gli sconti di pena riguardino reati tributari molto gravi, quali il delitto di falsa fatturazione.

  La Commissione respinge il subemendamento Capezzone 0.1.1.39 ed approva i subemendamenti Gebhard 0.1.1.40 e Busin 0.1.1.41, come riformulati in identico testo (vedi allegato 8).

  Giovanni SANGA (PD), relatore, esprime parere favorevole sul subemendamento Pelillo 0.1.1.85, la cui approvazione assorbirebbe il subemendamento Sottanelli 0.1.1.89.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI ritiene preferibile approvare il subemendamento Sottanelli 0.1.1.89, che considera formulato in termini più propri, considerando assorbito il subemendamento Pelillo 0.1.1.85.

  La Commissione approva il subemendamento Sottanelli 0.1.1.89 (vedi allegato 8), risultando pertanto assorbito il subemendamento Pelillo 0.1.1.85.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che il subemendamento Bonomo 0.1.1.126 è stato sottoscritto dal deputato Pagano.

  Giovanni SANGA (PD), relatore, esprime parere favorevole sul subemendamento Bonomo 0.1.1.126, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:
  «Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: “di personale con rapporto di impiego a tempo indeterminato” con le seguenti: “a tempo indeterminato di funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1 e assistenti di seconda area funzionale, fascia retributiva F3, assicurando la priorità agli idonei che sono inseriti in graduatorie finali ancora vigenti a seguito di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato”».

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che i presentatori hanno accolto la proposta di riformulazione del subemendamento Bonomo 0.1.1.126.

  La Commissione approva il subemendamento Bonomo 0.1.1.126, come riformulato (vedi allegato 8).

  Giovanni SANGA (PD), relatore, esprime parere contrario sul subemendamento Iacono 0.1.1.127.

Pag. 105

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che il presentatore ha ritirato il subemendamento Iacono 0.1.1.127.

  La Commissione approva l'emendamento del relatore 1.1 (nuova formulazione) (vedi allegato 8), come risultante dai subemendamenti approvati, risultando pertanto preclusi tutti gli altri emendamenti presentati.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che il testo, come risultante dalle proposte emendative approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, avvertendo che la seduta sul provvedimento prevista per domani non avrà luogo.

  La seduta termina alle 20.40.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario.
C. 1752 Causi.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

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