CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 luglio 2014
264.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 3 LUGLIO 2014

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AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 2 luglio 2014.

Audizione nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 360 Garavini, C. 1943 Nicchi, C. 2123 Governo, C. 2407 Gebhard e C. 2044 Carfagna, recanti disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio 2014, di Cinzia Torraco, Direttore della Direzione centrale dei servizi demografici del Ministero dell'Interno.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 2 luglio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 15.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
C. 2486 Governo.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Donatella FERRANTI, presidente e relatore, avverte che oggi la Commissione avvia l'esame in sede consultiva del disegno di legge C. 2486 Governo, di conversione in legge del decreto legge n. 90 del 2014, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari».
  Osserva come le disposizioni del provvedimento che rientrano negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia siano numerose ed estremamente rilevanti. Sottolinea, peraltro, come l'assegnazione in sede referente alla Commissione Affari Costituzionali e, quindi, l'assegnazione in sede consultiva alla Commissione Giustizia, sia stata dettata non solo dalla presenza di una maggioranza relativa di disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della I Commissione, ma anche dal contenuto intersettoriale ordinamentale del decreto-legge nel suo complesso, il quale contiene disposizioni che coinvolgono le competenze di diverse Commissioni.
  Come già accaduto in occasione del cosiddetto «Decreto del Fare» (A.C. 1248), nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, tenutasi ieri, si è ritenuto che qualora la Commissione Giustizia riesca ad esaminare attentamente le norme di propria competenza e ad esprimere un parere che sia il frutto di una approfondita istruttoria legislativa, la fase emendativa presso la Commissione Affari costituzionali potrebbe esserne condizionata positivamente. Anche in quest'occasione, dunque, si è ritenuto opportuno svolgere breve ciclo di audizioni in merito alle predette disposizioni, inserendolo nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'efficienza del sistema giudiziario.
  Le audizioni si svolgeranno domani, giovedì 3 luglio, e lunedì 7 luglio prossimo.
  Saranno sentiti rappresentanti dell'avvocatura, della magistratura ed esperti delle materie oggetto del provvedimento che rientrino negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia. Sono state, inoltre, trasmesse richieste di osservazioni scritte, in relazione alle disposizioni di competenza della Commissione Giustizia, in particolare: al CSM per il tramite del Vicepresidente, al Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, per il tramite del Presidente, al Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e al Procuratore nazionale antimafia.
  Fa, quindi, presente che sarà necessario esprimere il parere prima della scadenza del termine, fissato dalla I Commissione, per la presentazione degli emendamenti. In tal modo sarà, infatti, possibile presentare emendamenti conformi alle eventuali condizioni e osservazioni previste dal parere e, quindi, partecipare alle sedute dalla I Commissione per illustrare tali proposte emendative e raccomandarne l'approvazione.
  Allo stato, in attesa della fissazione del predetto termine e posto che il provvedimento è stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 14 luglio prossimo, i tempi dell'istruttoria legislativa risultano particolarmente ristretti e la Commissione dovrà comunque esprimere il parere all'inizio della prossima settimana.
  Passa, quindi, ad illustrare le disposizioni del provvedimento che rientrano negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia.
  Osserva come l'articolo 1 detti norme per favorire il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, disponendo l'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio e l'ampliamento dell'ambito applicativo dell'istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della P.A. nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici (requisito contributivo).
  Il comma 1 abroga tutte le disposizioni che disciplinano l'istituto del trattenimento in servizio (ossia l'articolo 16 del decreto legislativo n. 503/1992, l'articolo 72, commi 8-10, del decreto-legge n. 112 del 2008 e l'articolo 9, comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2010).
  Con l'abrogazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, viene meno anche la disciplina Pag. 28speciale riconosciuta ai magistrati che al comma 1-bis consente a questi ultimi una permanenza in servizio fino al compimento del settantacinquesimo anno di età.
  Il comma 3 prevede che i trattenimenti in servizio per magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e per gli avvocati dello Stato sono fatti salvi fino al 31 dicembre 2015 (o fino alla loro scadenza, se anteriore).
  La relazione illustrativa precisa che la previsione di questo periodo transitorio risponde ad esigenze di funzionalità e consente, soprattutto al Consiglio superiore della magistratura (CSM), di adottare le misure necessarie per far fronte alle ricadute che le nuove norme sul pensionamento avrebbero sulla funzionalità degli uffici che verrebbero a perdere, per le funzioni apicali, il titolare. In assenza di un periodo transitorio, chiarisce ulteriormente la relazione illustrativa, si rischierebbe di pregiudicare la funzionalità degli uffici giudiziari e in particolare della Corte di cassazione, dove è particolarmente elevato il numero di magistrati per i quali ricorrono le condizioni per il collocamento a riposo.
  Le disposizioni illustrate andranno dunque valutate anche in relazione all'idoneità della norma transitoria di cui all'articolo 3 a garantire, da sola, che il ricambio generazionale avvenga in maniera tale da non pregiudicare la funzionalità degli uffici giudiziari. Una valutazione da parte del Governo circa l'impatto dell'abrogazione del trattenimento in servizio sull'organico delle categorie interessate potrebbe fornire utili chiarimenti in merito alla necessità o meno di prevedere, accanto alla disciplina transitoria, anche un attento monitoraggio delle ulteriori vacanze che si verranno a creare, finalizzato alla programmazione di nuove assunzioni tramite concorso.
  Il comma 5 amplia l'ambito applicativo dell'istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della P.A. nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici, estendendolo al personale delle autorità indipendenti e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1o gennaio 2012.
  Appare peraltro opportuno chiarire se, ai fini della maturazione dei requisiti pensionistici, rilevi o meno il riscatto degli anni di laurea e di specializzazione. Ciò al fine di scongiurare il rischio che, soprattutto con riferimento ai medici, l'istituto della risoluzione unilaterale possa essere applicato a soggetti in relazione ai quali, in considerazione della loro età e produttività, sembrerebbe prematuro applicare il principio del ricambio generazionale.
  L'articolo 2 disciplina la procedura per l'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi ai magistrati da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, con misure dirette a favorire la tempestiva conclusione della procedura. In particolare, sono stabiliti dei termini per la conclusione della procedura.
  In base al nuovo comma 1-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 160 del 2006 il CSM provvede a conferire le funzioni direttive e semidirettive:
   a) nel caso di collocamento a riposo del titolare per raggiunto limite di età o di decorrenza del termine di otto anni, previsto come limite massimo di permanenza nella funzione direttiva o semidirettiva in base agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo n. 160/2006;
   b) entro tre mesi dalla pubblicazione della vacanza, negli altri casi.

  Il nuovo comma 1-ter stabilisce che, in caso di ingiustificata inosservanza dei termini, il Comitato di presidenza provveda alla sostituzione del relatore della procedura con il Presidente della Commissione competente, il quale entro trenta giorni deve formulare una proposta.
  In merito a tale ultima disposizione, pur condividendone la finalità di accelerazione della conclusione dell'iter di nomina dei direttivi e semidirettivi, che potrebbe essere estesa anche alla copertura di posti relativi alle funzioni di legittimità,appare opportuna un'attenta riflessione riguardante il meccanismo procedimentale Pag. 29previsto, poiché il potere di sostituzione del relatore da parte del comitato di presidenza potrebbe non risultare agevolmente conciliabile con il ruolo e le attribuzioni dell'organo e dunque, più in generale, con taluni meccanismi di funzionamento del CSM. Ricordo infatti che, in base all'articolo 2 della legge 195 del 1958, al Comitato di presidenza (composto dal Vice Presidente, che lo presiede, dal Primo Presidente della Corte suprema di cassazione e dal procuratore generale presso la Corte medesima) è attribuito il compito di promuovere l'attività e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio, e provvedere alla gestione dei fondi stanziati in bilancio.
  Il comma 2 dell'articolo 2 riguarda la disciplina transitoria, prevedendo che il nuovo comma 1-bis si applichi alle procedure concorsuali relative a vacanze successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
  Il comma 3 riduce da quattro a due anni il termine minimo in servizio che deve essere assicurato dai magistrati che concorrono per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive. La riduzione opera in via transitoria, per il conferimento di funzioni relative alle vacanze pubblicate sino al 30 giugno 2015, derogando a quanto previsto dagli articoli 34-bis e 35 del decreto legislativo n. 160 del 2006.
  Come si legge nella relazione illustrativa, in forza di tale deroga la legittimazione alla partecipazione ai concorsi per gli uffici direttivi e semidirettivi pubblicati sino al 30 giugno 2015 è riconosciuta ai magistrati in grado di assicurare almeno due anni residui di servizio prima della data di collocamento a riposo, in luogo dei quattro anni ordinariamente richiesti. In questo modo si gradualizzano gli effetti derivanti dall'abbassamento dell'età pensionabile, anche nei confronti di coloro che subiscono gli effetti indiretti dell'abbassamento del limite a 70 anni.
  Sempre in relazione all'esigenza di assicurare tempi certi alla copertura dei ruoli di vertice, al comma 4 vengono introdotte modifiche all'articolo 17 della legge n. 195 del 1958, con una più stringente descrizione dei margini della verifica giurisdizionale del giudice amministrativo nei confronti degli atti del CSM riguardanti il conferimento e la conferma degli incarichi direttivi e semidirettivi. Per effetto delle disposizioni introdotte al comma 4, tale controllo, riguardando atti «di alta amministrazione», viene limitato alla legittimità formale (vizi di violazione di legge) e all'eccesso di potere manifesto. Al fine di ridurre i tempi necessari per ottenere il giudicato in materia di ricorsi giurisdizionali avverso i provvedimenti di conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi, viene esteso a tali controversie, per quanto applicabile, il rito abbreviato previsto dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo.
  Il comma 4 prevede inoltre che, nel caso di azione di ottemperanza, il giudice amministrativo, qualora sia accolto il ricorso, ordina l'ottemperanza e assegna al Consiglio superiore un termine per provvedere. Non si applicano le disposizioni del codice del processo amministrativo (articolo 114, comma 4, lettere a) e c)) in base a cui il giudice, in caso di accoglimento del ricorso: ordina l'ottemperanza, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione; nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti, determina le modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano.
  L'articolo 4 reca disposizioni in materia di mobilità.
  Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, si segnala il comma 2.3, che prevede l'istituzione di un Fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale pubblico, volto a favorire i processi di mobilità, con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2014 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2015 (i criteri di utilizzo delle risorse sono rimessi a un successivo DPCM).Pag. 30
  La disposizione precisa che, in sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale.
  L'articolo 8 interviene sulla legge n. 190 del 2012 (cd. legge anticorruzione), rendendo maggiormente stringente la disciplina sul collocamento «fuori ruolo» dei magistrati (ordinari, amministrativi, contabili e militari) e degli avvocati e procuratori dello Stato che intendano assumere incarichi extragiudiziari.
  Il comma 1, intervenendo sull'articolo 1, comma 66, della predetta legge obbliga i magistrati e gli avvocati dello Stato al collocamento «fuori ruolo» non solo quando intendano assumere incarichi di «capo di gabinetto» ma, più in generale, quando intendano assumere la titolarità di uffici di diretta collaborazione (lett. a). In sostanza il decreto-legge supera la non attuazione della delega prevista dal comma 67 – che invitava il Governo a individuare gli incarichi di diretta collaborazione incompatibili – affermando l'incompatibilità di tutti gli uffici di diretta collaborazione, «comunque denominati», con le funzioni giudiziarie.
  In relazione all'obbligo del «fuori ruolo» per i magistrati e gli avvocati dello Stato che siano titolari di uffici di diretta collaborazione, il comma 2 fissa in 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il termine entro il quale gli interessati devono ottenere il collocamento fuori dai ruoli. Superato tale termine, la cessazione dall'incarico opererà di diritto.
  Inoltre, introducendo un periodo finale nel comma 66, il decreto-legge precisa che i magistrati e gli avvocati e procuratori dello Stato dovranno porsi fuori ruolo, non potendo ricorrere all'istituto dell'aspettativa (comma 1, lettera b) e superare, in tal modo, il limite decennale del fuori ruolo.
  Per quanto riguarda le aspettative già concesse alla data di entrata in vigore del decreto-legge, esse sono fatte salve dal comma 3.
  Il comma 4 della disposizione in commento riguarda la pubblicità dei dati sulla produttività di magistrati e avvocati dello Stato nonché sulla loro assunzione di incarichi estranei alle funzioni d'istituto. In particolare, è prevista la pubblicazione sui siti degli uffici giudiziari ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché sul sito dell'Avvocatura dello Stato: delle statistiche annuali inerenti alla produttività dei magistrati e degli avvocati; dei periodi di assenza dei medesimi soggetti riconducibili all'assunzione di incarichi conferiti.
  L'articolo 9 riforma la disciplina dei compensi professionali liquidati ad «avvocati pubblici» (avvocati dello Stato e degli enti pubblici) in conseguenza di sentenze favorevoli alle pubbliche amministrazioni, il cui fondamento giuridico è contenuto nel R.D. n. 1611 del 1933.
  Come si legge nella relazione illustrativa, la norma riforma il sistema dei compensi professionali delle avvocature pubbliche, escludendo ogni tipo di compenso in tutti i casi di pronuncia di compensazione integrale delle spese e anche in caso di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche. In tali ipotesi, infatti, il compenso viene a gravare interamente, nella percentuale dovuta, sulle finanze pubbliche. Nelle ipotesi, invece, di sentenza favorevole, con recupero delle spese legali a carico delle controparti, si mantiene una percentuale pari al 10 per cento delle somme recuperate quale compenso degli avvocati dipendenti dall'amministrazione, in base alle norme che ne regolamentano la modalità secondo i rispettivi ordinamenti. Tuttavia, per ragioni di perequazione retributiva, non si è ritenuto di estendere la limitazione della percentuale del 10 per cento dei compensi liquidati a carico dei privati ai dipendenti degli enti territoriali che non ricoprono qualifica dirigenziale, in ragione dell'obiettiva minor entità del compenso base degli stessi previsto dai CCNL di settore.
  L'articolo 18, comma 1, sopprime – con decorrenza 1o ottobre 2014 – le sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali, ovvero le sezioni dei TAR con sede in Pag. 31comune non capoluogo di regione (Pescara, Reggio Calabria, Salerno, Parma, Latina, Brescia, Lecce e Catania).
  La soppressione viene realizzata dal comma 2 attraverso l'immediata abrogazione del comma 3 dell'articolo 1 della legge sui TAR (L. n. 1034 del 1971) e la modifica del comma 5, relativo alla particolare struttura della giustizia amministrativa nella regione Lazio.
  Per attuare questa soppressione di uffici giudiziari, l'articolo 18 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio, da emanare entro il 15 settembre 2014, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, l'individuazione delle modalità di trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse e delle modalità di trasferimento delle risorse umane e finanziarie.
  Quanto alla disciplina transitoria, il decreto-legge dispone che sin dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, i nuovi ricorsi siano depositati presso la sede centrale del TAR, ovvero la sede del capoluogo di regione.
  L'articolo 19 reca disposizioni relative all'Autorità nazionale anticorruzione.
  Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, si segnala il comma 5.
  La disposizione attribuisce all'ANAC il compito di ricevere notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, che disciplina l'ipotesi in cui il pubblico dipendente denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti (ora anche all'ANAC) o riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Ai sensi dell'articolo 54-bis, il dipendente non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
  Si attribuisce, inoltre, all'ANAC il potere di applicare, nei confronti dei soggetti obbligati, sanzioni amministrative (da 1.000 a 10.000 euro), i cui proventi possono essere utilizzati dall'Autorità per le proprie attività istituzionali, nel caso in cui le pubbliche amministrazioni non provvedano ad adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 33 del 2013 o il codice di comportamento ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  L'articolo 22, al comma 12, attribuisce alla competenza funzionale inderogabile del Tar Lazio – in luogo del Tar Lombardia – la competenza a conoscere delle controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
  A partire dunque dalla data di entrata in vigore del decreto-legge ogni ricorso riguardante gli atti dell'Autorità per l'energia e il gas deve essere depositato presso il Tar del Lazio, sede di Roma.
  Il decreto-legge non chiarisce le sorti del contenzioso pendente che, presumibilmente, in forza del principio per cui tempus regis actum, sarà trattato, fino a esaurimento, dal TAR della Lombardia.
  L'articolo 29 modifica la legge anticorruzione (legge n. 190 del 2012) nella parte in cui disciplina le c.d. white list (articolo 1, comma 52), ovvero gli elenchi, tenuti dalle prefetture, di imprese non soggette a rischio di infiltrazioni mafiose.
  Il comma 1 prevede l'obbligatoria iscrizione delle imprese che operano nei settori a rischio di infiltrazioni mafiose (individuati dal comma 53 della legge 190/2012; si tratta ad esempio di attività di trasporto di materiali in discarica per conto terzi, noli a caldo e a freddo, guardianie di cantieri) negli elenchi delle imprese non soggette a rischio di infiltrazione mafiosa tenuti dalle prefetture e periodicamente verificati per confermare il mantenimento del possesso dei requisiti originari.
  Per quelle imprese l'iscrizione alla white list – originariamente facoltativa e ora obbligatoria – assorbe i contenuti della comunicazione e dell'informazione antimafia, anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o Pag. 32subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta (nuovo comma 52-bis).
  In base al comma 2, in via transitoria, e per massimo 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge, si prevede che le stazioni appaltanti possano – nei settori a rischio – procedere all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti ritenendo sufficiente la richiesta di iscrizione alla white list. Si presume, infatti, che l'obbligatorietà dell'iscrizione comporti un elevato numero di domande e dunque un rallentamento dei tempi per le verifiche prefettizie e si intende evitare che questo determini un rallentamento nelle procedure di affidamento dei lavori. Laddove la prefettura dovesse poi negare l'iscrizione, gli affidamenti saranno revocati, a meno che l'opera sia già in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico e il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.
  L'articolo 31 modifica l'articolo 54-bis del TU sul pubblico impiego (D.Lgs 165/2001) relativo alla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, disposizione introdotta dalla cd. legge Severino in materia di anticorruzione (L. 190 del 2012). Viene previsto dall'articolo 31 che, in presenza di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, il dipendente pubblico possa inoltrare denuncia, oltre che all'autorità giudiziaria e alla Corte dei conti, anche all'A.N.A.C. (Autorità nazionale anticorruzione). Tale disposizione ha natura di coordinamento con le nuove funzioni assegnate all'Autorità dal decreto-legge in esame (v. articolo 19, comma 5).
  L'articolo 32 detta una serie di misure per la prevenzione della corruzione e a tal fine definisce nuove norme per la gestione di imprese aggiudicatarie di appalti pubblici indagate per specifici delitti contro la PA, in relazione all'attività delle quali si registrino rilevanti anomalie o comunque situazioni sintomatiche di condotte illecite.
  In tali ipotesi, il Presidente dell'ANAC, in presenza di fatti gravi e accertati, può proporre, in via alternativa, al Prefetto competente: di intimare all'impresa il rinnovamento degli organi sociali ovvero di assumere direttamente il controllo dell'impresa attraverso un'amministrazione straordinaria temporanea fino all'esecuzione del contratto pubblico (comma 1).
  Una ulteriore e diversa misura può esser adottata dal Prefetto quando le citate indagini penali per delitti contro la PA riguardino membri di organi societari diversi da quelli dell'impresa aggiudicataria dell'appalto. In tali ipotesi, il comma 8 prevede, anziché l'amministrazione straordinaria temporanea, la possibile nomina di tre esperti da parte del Prefetto per svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa.
  Le disposizioni illustrate meritano ulteriore approfondimento. In particolare, l'alinea del comma 1 non prevede una norma che consenta di coordinare, sotto il profilo informativo, l'autorità giudiziaria e l'ANAC. Appare, invece, opportuno chiarire in che modo l'ANAC venga a conoscenza della pendenza di procedimenti penali per i delitti ivi indicati.
  Il comma 10 stabilisce l'applicazione delle misure introdotte dall'articolo 32 anche se l'impresa è oggetto di informazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto quando sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto (ovvero la sua prosecuzione) per garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici.
  L'articolo 38 stabilisce un termine certo (sessanta giorni) per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono stabilite le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico.
  L'articolo 39 interviene sulla disciplina dell'attestazione dei requisiti di ordine generale necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici.Pag. 33
  In particolare, il comma 1 introduce il comma 2-bis nell'articolo 38 del Codice dei contratti pubblici prevedendo a carico del concorrente una sanzione pecuniaria in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive presentate, e la successiva possibilità di regolarizzare la propria dichiarazione entro un termine stabilito, non superiore a dieci giorni, decorso il quale il concorrente viene escluso dalla gara.
  Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione e non applica alcuna sanzione.
  La sanzione pecuniaria, che il concorrente verserà alla stazione appaltante, sarà determinata dal bando di gara in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non sarà superiore a 50.000 euro. Il versamento di questa sanzione è garantito dalla cauzione provvisoria prevista per la partecipazione alla gara di appalto.
  Il comma 2, attraverso l'inserimento del comma 1-ter dell'articolo 46 del Codice, estende l'applicazione delle disposizioni contenute nel nuovo comma 2-bis dell'articolo 38 del Codice, ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.
  Il comma 3 stabilisce l'applicazione delle norme introdotte dai commi 1 e 2 dell'articolo in esame alle procedure di affidamento indette successivamente all'entrata in vigore dell'articolo.
  L'articolo 40 detta nuove disposizioni volte ad accelerare i giudizi amministrativi in materia di appalti pubblici.
  In particolare, il comma 1 dell'articolo 40 modifica l'articolo 120 del Codice del processo amministrativo, che prevede disposizioni specifiche applicabili al rito degli appalti pubblici. Il nuovo comma 6 stabilisce che – ferma restando la possibilità, in presenza dei presupposti, di definire il giudizio già in sede cautelare – il giudizio è definito comunque con sentenza semplificata ad una udienza fissata d'ufficio dal TAR e dal Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente (la PA e i controinteressati); detto termine scade 30 giorni dopo la notificazione del ricorso nei loro confronti. La segreteria del giudice avvisa immediatamente le parti della data dell'udienza a mezzo di posta elettronica certificata.
  Come indicato nella relazione illustrativa, attraverso l'introduzione del termine breve dei 30 giorni, si vuole superare «un sistema che prevedeva che l'ordinanza cautelare di accoglimento aveva l'effetto di impedire la sottoscrizione del contratto sino alla celebrazione dell'udienza pubblica». Il comma 6 dell'articolo 120 – la cui applicabilità è estesa anche al Consiglio di stato ex comma 11 dello stesso articolo 120 – viene quindi riformulato per accelerare la decisione sul merito da parte dei TAR e del Consiglio di Stato (comma 1, lettera a)).
  Solo per esigenze istruttorie o per l'integrazione del contraddittorio o per garantire il rispetto dei termini a difesa, è possibile rinviare, con la relativa ordinanza, il giudizio ad un'ulteriore udienza da tenersi non oltre 30 giorni.
  Il termine massimo per definire il giudizio, in caso non sia possibile la pronuncia della sentenza in forma semplificata, è comunque di 60 giorni.
  Si aggiunge poi all'articolo 120 un comma 8-bis in base al quale il collegio, quando dispone le misure cautelari (in primis la cd. sospensiva ovvero la sospensione degli effetti dell'atto amministrativo) subordina, di regola, l'efficacia delle misure stesse alla prestazione, da parte del richiedente, di una cauzione anche tramite fideiussione; la cauzione può non essere chiesta solo per eccezionali ragioni specificate dalle motivazioni della stessa ordinanza cautelare. La misura cautelare, in ogni caso, ha efficacia solo per 60 giorni decorrenti dalla data della pubblicazione della relativa ordinanza.Pag. 34
  Viene dettata infine – sempre con finalità acceleratorie – una nuova formulazione del comma 9 dell'articolo 120, in base alla quale la sentenza del TAR e del Consiglio di Stato che definisce il giudizio è depositata entro 20 giorni dall'udienza di discussione, ferma restando la possibilità di chiedere entro 2 giorni la pubblicazione del dispositivo.
  Il comma 2 dell'articolo 40 precisa che la nuova disciplina di cui al comma 1 si applica ai giudizi introdotti con ricorso depositato, in primo grado o in grado di appello, dopo il 25 giugno 2014, data di entrata in vigore del decreto-legge.
  L'articolo 41 introduce misure per il contrasto all'abuso del processo, modificando il codice del processo amministrativo (d.lgs. 104/2010). A tal fine stabilisce che in ogni caso il giudice, anche d'ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste. Modifica, inoltre, la disciplina della sanzione per lite temeraria prevedendo che, nelle controversie in materia di appalti, l'importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino all'1 per cento del valore del contratto.
  L'articolo 42 prevede che si applicano anche nel processo amministrativo le disposizioni relative alle comunicazioni e notificazioni per via telematica a cura della cancelleria nel processo civile; alle notificazioni per via telematica a persona diversa dall'imputato nel processo penale; alle notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo; alle comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni.
  L'articolo 43 disciplina l'utilizzo di modalità telematiche anche nei giudizi contabili, dinanzi alla Corte dei Conti.
  In particolare, il comma 1, senza imporre l'utilizzo di tali modalità, si limita a consentirle ed a salvaguardare gli atti processuali compiuti per via telematica, purché compiuti nel rispetto dei seguenti principi: gli atti processuali devono essere riferibili ad un soggetto determinato; gli atti processuali devono essere integri nei propri contenuti; in ogni atto deve essere rispettata la riservatezza dei dati personali.
  La disposizione richiama l'obbligatorio rispetto dei principi stabiliti dal Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005).
  Le regole tecniche e procedurali per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attività di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dovranno essere dettate da un decreto del Presidente della Corte dei conti.
  Il comma 2 traccia i possibili contenuti del predetto decreto.
  Infine, il comma 3 chiarisce che il pubblico ministero contabile potrà, sulla base di tali regole tecniche, procedere alle notificazioni per via telematica utilizzando gli indirizzi di posta elettronica certificata contenuti in elenchi pubblici.
  L'articolo 44 riguarda l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali. In particolare, dispone che l'obbligo del deposito telematico – oggi previsto a decorrere dal 30 giugno 2014 – interessa esclusivamente i procedimenti iniziati davanti al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014; per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014, l'obbligo del deposito telematico decorre dal 31 dicembre 2014; fino a tale data, gli atti processuali e i documenti possono essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.
  In base al comma 2 il Ministro della giustizia con decreto può individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 e anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico.
  Si introduce, in fine, un nuovo comma 9-ter all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012. Il nuovo comma, riproducendo Pag. 35la disciplina sull'obbligo del deposito degli atti processuali da parte dei difensori con modalità esclusivamente telematica con riguardo ai procedimenti civili davanti al tribunale, ne estende l'applicazione ai procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte d'appello, a decorrere dal 30 giugno 2015.
  Anche in questo caso si prevede la possibilità che, con proprio decreto, il Ministro della giustizia individui le corti d'appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 e anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico.
  L'articolo 45 contiene modifiche ad alcune norme del codice di procedura civile.
  Sul contenuto del processo verbale (articoli 126 e 207 del codice di procedura civile), al fine di adeguare le previsioni ivi contenute alle peculiarità del processo telematico, si elimina l'obbligo di sottoscrizione del verbale di udienza da parte del testimone, così evitando il compimento di attività manuali (quali: stampa del verbale di udienza, sua sottoscrizione con le modalità tradizionali e successiva digitalizzazione per il suo inserimento nel fascicolo informatico) per lo svolgimento delle quali è necessario l'impiego di risorse umane e materiali che possono invece essere più utilmente destinate ad altri scopi.
  Si dispone, inoltre, che la sentenza venga comunicata integralmente (dispositivo e motivazione) ai difensori. Secondo la relazione illustrativa, la ratio della norma è di superare un dubbio interpretativo, sorto dal contrasto tra l'articolo 133, secondo comma, del codice di procedura civile, di carattere speciale e previgente (che prevede la comunicazione del dispositivo della sentenza), e l'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto n. 1368 del 1941, di carattere generale e cronologicamente successiva (che prevede la comunicazione del testo integrale del provvedimento).
  L'articolo 46 contiene modifiche alla legge n. 53 del 1994, riguardante le notificazioni di atti da parte degli avvocati, disponendo in particolare l'eliminazione della necessità dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine circondariale forense presso il quale l'avvocato è iscritto per la notifica a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).
  Si prevede, inoltre, l'esenzione dall'obbligo di pagare l'importo previsto dall'articolo 10 della legge n. 53 del 1994 per le notifiche telematiche, al fine di incentivare il ricorso da parte degli avvocati a tale tipologia di notifica. Come precisato nella relazione illustrativa, il recupero della conseguente perdita di gettito è ottenuto con un corrispondente aumento del contributo unificato.
  Il comma 2 esclude che la notificazione per via telematica da parte dell'avvocato possa eseguirsi nel settore della giustizia amministrativa.
  L'articolo 47 fissa al 30 novembre 2014 il termine (originariamente fissato al 17 giugno 2013) entro il quale le pubbliche amministrazioni devono comunicare al Ministero della giustizia il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al fine di poter ricevere le comunicazioni e notificazioni del processo civile per via telematica.
  L'articolo 48, al comma 1 modifica l'articolo 530 del codice di procedura civile («Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione alla vendita») disponendo che il giudice dell'esecuzione – nel fissare le condizioni di vendita delle cose pignorate – deve prescrivere che la stessa abbia luogo con modalità telematiche, salvo che ciò non sia pregiudizievole per il sollecito svolgimento della procedura o per gli interessi dei creditori. La modalità telematica consente infatti maggiore trasparenza nonché probabilità di liquidazioni dei beni più elevate.
  Il comma 2 contiene una previsione di diritto transitorio, fissando l'obbligo di vendita con modalità telematiche a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.Pag. 36
  L'articolo 49 consente, nell'ambito del processo tributario, l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) anche alla parte processuale che non si avvale di un avvocato; in tal caso la parte che sta in giudizio personalmente deve indicare la propria PEC nel ricorso. Qualora la parte non abbia comunicato la PEC o questa non funzioni correttamente per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni nel corso del giudizio sono eseguite mediante deposito degli atti in segreteria della Commissione tributaria.
  L'invito al pagamento del contributo unificato può essere notificato anche mediante PEC.
  L'articolo 50 introduce l'ufficio del processo presso i tribunali ordinari (e relative Procure della Repubblica) e presso le Corti d'appello.
  Come si legge nella relazione illustrativa, sulla base dei positivi risultati raggiunti in molti Paesi europei, in Italia si è diffusa la consapevolezza dell'utilità, nell'ottica dell'incremento della produttività, di uno staff che coadiuvi i giudici nell'espletamento delle loro molteplici attività, ancillari rispetto a quelle propriamente connesse alla giurisdizione (fra le quali, ad esempio, quella di supporto per il miglior utilizzo degli strumenti informativi).
  Per soddisfare queste esigenze la norma, al comma 1, introduce, per le corti di appello, i tribunali ordinari e le procure della Repubblica presso i tribunali ordinari, l'ufficio per il processo, costituito attraverso l'inserimento di una specifica struttura organizzativa composta da personale di cancelleria e da giovani laureati scelti fra i più meritevoli ammessi al tirocinio formativo, di cui all'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98). Per quanto riguarda, invece, la magistratura onoraria, l'ufficio per il processo, costituito presso le corti di appello, sarà composto dai giudici ausiliari istituiti ai sensi degli articoli 62 e seguenti del citato decreto-legge n. 69 del 2013 e quello presso i tribunali ordinari sarà composto dai giudici onorari di tribunale.
  Il CSM e il Ministro della giustizia ai sensi del comma 2, per le loro rispettive competenze, sono incaricati di dare attuazione all'ufficio per il processo, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Si tratta, dunque, di un progetto di razionalizzazione del servizio giustizia, teso al contempo a rivedere i moduli organizzativi di cancelleria e del lavoro del giudice e a dare impulso all'utilizzazione delle risorse informatiche.
  Al fine di incentivare il ricorso allo stage formativo si prevede il ripristino di una norma già contenuta nel decreto-legge n. 69 del 2013 e poi venuta meno con la legge di conversione nel dibattito tenutosi al Senato. Il riferimento è al comma 12 dell'articolo 73 che prevedeva la possibilità, per lo stagista che ha terminato il percorso formativo di 18 mesi presso gli uffici giudiziari, di accedere al concorso in magistratura, senza dover conseguire il diploma presso una scuola di specializzazione.
  L'articolo 51, comma 1, modifica la legge n. 1196 del 1960, sull'ordinamento delle cancellerie, per specificare l'orario di apertura al pubblico delle cancellerie dei tribunali e delle Corti d'appello. Per questi uffici, infatti, il decreto-legge prevede un'apertura per almeno tre ore nei giorni feriali, rispetto alle 5 ore giornaliere previste per ogni altra cancelleria e segreteria giudiziaria.
  Saranno i presidenti degli uffici giudiziari, sentiti i capi delle cancellerie, a individuare l'orario specifico di apertura.
  La relazione illustrativa giustifica la riduzione nell'orario di apertura al pubblico di queste cancellerie con l'esigenza di dedicare una parte dell'orario di ufficio allo svolgimento delle attività connesse con il deposito telematico degli atti.
  Il comma 2 prevede che il deposito telematico degli atti processuali può essere tempestivamente effettuato entro la fine del giorno di scadenza, senza alcuna indicazione oraria, ribadendo il principio di cui all'articolo 155 del codice di procedura civile che prevede il computo a giorni dei Pag. 37termini. Tale norma si limita, dunque, a rendere evidente l'applicazione delle predette disposizioni codicistiche al deposito degli atti con modalità telematiche.
  L'articolo 52 riguarda i poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice.
  In particolare, il comma 1, lettera a), introduce un nuovo comma 9-bis all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, prevedendo che le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché di provvedimenti di quest'ultimo – presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti civili indicati nel medesimo articolo 16-bis (procedimenti contenziosi o di volontaria giurisdizione, processi esecutivi del libro III c.p.c., procedure concorsuali, procedimenti d'ingiunzione) – equivalgano all'originale, anche se privi della firma digitale del cancelliere.
  Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore e il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche di tali atti e provvedimenti e attestarne la conformità all'originale. Le copie in tal caso equivalgono all'originale.
  Precisa la relazione illustrativa che la nuova disciplina consentirà di liberare le risorse necessarie per adibire i cancellieri a compiti più qualificati di assistenza al giudice e, in particolare, a seguito di idonea riqualificazione, di inserirli nell'ufficio per il processo.
  Per i duplicati rimane fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis del codice dell'amministrazione digitale, sui duplicati e copie informatiche di documenti informatici (in base a tale disposizione, i duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche prescritte dall'articolo 71 del codice).
  Si precisa, inoltre, che le disposizioni di cui al nuovo comma 9-bis non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimento giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.
  La relazione illustrativa chiarisce che non si è ritenuto di limitare il valore giuridico della copia conforme ai soli fini processuali, perché l'uso che della copia si può fare riguarda anche attività non processuali, ad esempio per la notificazione, o per la trascrizione, annotazione e iscrizione nei pubblici registri immobiliare, registri previsti dal codice della navigazione, quello gestito dal registro delle imprese e altri).
  La lettera b) dello stesso comma 1 introduce l'articolo 16-sexies del decreto-legge n. 179 del 2012, riguardante il domicilio digitale. La modifica, in linea con i più recenti indirizzi della giurisprudenza di legittimità, impone la notificazione all'indirizzo PEC, quando il difensore ne è regolarmente munito, anche se non ha eletto domicilio nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario in cui è incardinata la causa.
  Inoltre al comma 2, al fine di incentivare il più possibile il ricorso da parte del difensore e degli ausiliari del giudice al potere di estrarre copia degli atti processuali, di quelli degli ausiliari del giudice e dei provvedimenti giudiziari e di attestarne la conformità all'originale, si è ritenuto necessario superare l'attuale sistema contrassegnato dal pagamento parcellizzato dei diritti di copia, apportando modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
  La relazione illustrativa precisa che «si garantisce l'invarianza del gettito, attraverso la forfettizzazione degli importi ricavati a titolo di diritti di copia, aumentando il contributo unificato percentualmente e in misura strettamente corrispondente. Ciò eviterà a colui che estrae la copia di dover sostenere l'esborso aggiuntivo della commissione dovuta, per i pagamenti telematici, in favore del sistema bancario o della società Poste italiane Spa, con conseguente abbattimento dei costi del servizio giustizia. Peraltro, la legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013) ha già inserito il comma 1-bis dell'articolo Pag. 38269 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, esentando – nel procedimento civile, penale, amministrativo, contabile – il pagamento dei diritti di copia per le copie senza certificazione di conformità, estratte dal fascicolo informatico. La predetta disposizione è stata replicata anche per il processo tributario, ai sensi dell'articolo 263 del medesimo testo unico.
  Con il presente intervento normativo, per quanto riguarda le copie senza certificazione di conformità, si è provveduto ad emendare la norma già introdotta dalla citata legge di stabilità, prevedendo la sua applicazione a tutti i soggetti abilitati ad accedere al fascicolo informatico, quando la copia è estratta con modalità telematiche (mentre attualmente l'articolo 268 comma 1-bis del testo unico richiede che anche la costituzione sia avvenuta con modalità telematiche, requisito incompatibile con la normativa sul processo civile telematico, che non impone il deposito telematico del primo atto difensivo della parte). Pertanto, il rilascio da parte del cancelliere di copia senza certificazione di conformità con modalità tradizionali (e cioè non telematiche) rimane assoggettato all'obbligo del pagamento del diritto di copia.
  Per quanto riguarda invece la copia conforme, il soggetto a cui con l'intervento normativo in commento viene conferito il potere di autenticazione e che attesta la conformità della copia stessa non è tenuto a pagare il diritto di copia.»
  L'articolo 53 reca la norma di copertura finanziaria, la cui ratio è così esplicitata dalla relazione illustrativa: «al fine di evitare che l'esenzione dall'obbligo di pagamento del diritto di copia estratta dal fascicolo informatico comporti una perdita di gettito, [si] prevede un corrispondente incremento del contributo unificato, nei ristretti limiti necessari per garantire l'invarianza del gettito stesso. Peraltro, va osservato che in concreto l'esenzione dal diritto di copia abbinata al lieve aumento del contributo unificato si tradurrà, da un lato, in una modernizzazione del sistema di pagamento, in linea con l'obbligatorietà del processo telematico e, dall'altro, consentirà una contrazione dei costi del servizio, perché verrà meno quello relativo alle prestazioni del sistema bancario connesse ad ogni transazione».

  Andrea COLLETTI (M5S) sottolinea come sia da considerarsi di notevole entità la previsione dell'aumento del contributo unificato, nella misura del 15 per cento, che pone l'Italia tra i Paesi europei che prevedono il contributo unificato di più alta entità. Considerato che il limite di reddito per accedere al patrocinio gratuito è di 11.000 euro si può constatare che l'effetto congiunto di tale previsione con l'aumento del contributo unificato, è quello di rendere difficile se non impossibile l'accesso al diritto per una consistente fascia di persone. Tale difficoltà si riscontra anche in sede di giustizia amministrativa, laddove l'eccessiva onerosità del contributo unificato agisce come un potente disincentivo alla presentazione dei ricorsi, ad esempio, relativamente alle gare di appalto, da parte delle imprese che dovrebbero sborsare il contributo in percentuale parametrata sul valore dell'appalto e non, come in altri Paesi, rispetto all'utile conseguibile. Ciò determina un effetto secondario non trascurabile di potenziale annullamento dell'emersione dell'illecito, come conseguenza della mancata presentazione dei ricorsi. Quindi più che di abuso del diritto si dovrebbe parlare di limite concreto frapposto all'espletamento della giustizia amministrativa.
  Anche relativamente alla questione della soppressione dei TAR, preannuncia la presentazione di emendamenti all'articolo 18, considerato che alcune di queste strutture presentano spese ridotte a fronte di una funzione pienamente radicata nel territorio.

  Sofia AMODDIO (PD), nel concordare su alcune delle perplessità rappresentate dal collega Colletti, rileva la necessità chiarimenti sull'articolo 46, comma 1, relativamente alla trascrizione delle notifiche, effettuate via PEC, negli appositi registri attualmente utilizzati per le notifiche Pag. 39cartacee. Osserva, inoltre, come l'articolo 46, comma 2, non sia assolutamente condivisibile, escludendo l'operatività delle notifiche effettuate via PEC per la giustizia amministrativa.
  Con riferimento all'articolo 18, sottolinea come desti notevoli perplessità la soppressione, ad esempio, del TAR Sicilia, sede di Catania, che copre un bacino di utenza di 2.600.000 persone che vivono in più di 150 comuni sparsi in quattro province. Attualmente, presso tale sede staccata risultano pendenti 3.000 ricorsi e risulta impossibile immaginare come tale carico di lavoro possa riversarsi agevolmente sul presso la sede di Palermo. Se lo spirito del provvedimento, che va nel senso della riduzione dei costi, è sicuramente condivisibile, occorre considerare anche gli aspetti pratici della sua attuazione, che possono andare in direzione contraria alla semplificazione delle procedure e costituire un onere improprio alla domanda di giustizia espressa dai cittadini, considerato ad esempio che la distanza intercorrente tra la città di Ragusa e Palermo è di 243 chilometri.
  Preannuncia, pertanto, la presentazione di emendamenti.

  Alfredo BAZOLI (PD) valuta con favore le norme sul processo civile telematico e, in particolare, la soppressione dei diritti di copia e le previsioni sui poteri di autentica delle copie di atti, misure che semplificano le procedure.
  Dalla relazione tecnica che accompagna il provvedimento, inoltre, si evince che i mancati introiti per i diritti di copia saranno compensati dagli aumenti delle tariffe del contributo unificato e, quindi, nel complesso non si determineranno aggravi di spesa.
  Esprime, tuttavia, talune perplessità in relazione a due aspetti del provvedimento.
  Il primo riguarda la questione della soppressione delle sezioni staccate dei TAR, che ritiene improprio assimilare alla problematica della riforma della geografia giudiziaria. Alcune sezioni, ad esempio il TAR di Brescia, sono caratterizzate da basse spese di gestione mentre il TAR di Milano ha elevati costi di locazione degli uffici.
  La seconda perplessità riguarda la previsione contenuta nell'articolo 2 che, relativamente all'esigenza di assicurare tempi certi alla copertura dei ruoli di vertice della magistratura, introduce una più stringente descrizione dei margini di verifica giurisdizionale del giudice amministrativo nei confronti degli atti del CSM riguardanti il conferimento e la conferma degli incarichi direttivi e semidirettivi. Tale norma non va nella direzione auspicata, lasciando al CSM un eccesso di discrezionalità.

  Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI intende focalizzare il suo contributo su due questioni.
  La prima concerne gli effetti del mancato trattenimento in servizio dei magistrati. Al proposito ritiene necessario procedere ad un adeguamento degli organici della magistratura mediante l'espletamento anche di due concorsi annuali, in luogo dell'unico concorso annuale tradizionalmente attivato.
  Nel replicare all'deputato Colletti circa i rilevi relativi agli oneri contributivi per l'attivazione del processo, ricorda come non sia da sottovalutare la gratuità delle copie per le parti, previsione che induce risparmi di tempo e di costi, mentre il mancato introito è compensato con altre previsioni.
  Relativamente ai procedimenti di volontaria giurisdizione si dichiara disposto a valutare l'opportunità di introdurre un contributo di natura forfettaria, anche in considerazione della pluralità di istanze e passaggi procedurali.

  Andrea COLLETTI (M5S), riguardo alla volontaria giurisdizione, si dichiara pronto ad approvare eventuali emendamenti che il Governo dovesse presentare in tal senso.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore, osserva come debba essere valutata positivamente ed apprezzata la specifica previsione di stanziamento incentivante la Pag. 40mobilità del personale della PA di cui all'articolo 4, comma 2.3, giacché il comparto Giustizia è tradizionalmente considerato poco appetibile per l'alto volume di lavoro e le relative sperequazioni riscontrabili nel trattamento economico. Dichiara di condividere le valutazioni del rappresentante del Governo in merito all'opportunità di valutare l'espletamento di due concorsi annui per l'ingresso in magistratura.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione.
C. 2299 Cancelleri.

(Parere alla VI Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere contrario).

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda come nella seduta di ieri sia stata svolta la relazione sul provvedimento in oggetto.

  Franco VAZIO (PD), relatore, presenta ed illustra una proposta di parere contrario (vedi allegato 1).

  Francesca BUSINAROLO (M5S) preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Daniele FARINA (SEL) pur ritenendo che Equitalia debba essere soppressa, individua, quale misura operativa più razionale, il passaggio delle relative funzioni direttamente al MEF anziché all'Agenzia delle entrate. Per questo motivo preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

  Carlo SARRO (FI-PdL) dissente dalla proposta di parere formulata dal relatore apprezzando, nel merito, le disposizioni introdotte dalla proposta di legge in esame. Preannuncia, quindi, il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere contrario del relatore.

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.
C. 2426 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VII e X).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda come nella seduta di ieri sia stata svolta la relazione sul provvedimento in oggetto.

  Franco VAZIO (PD), relatore, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 16.

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