CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 giugno 2014
260.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 25 giugno 2014.

Audizione di rappresentanti di SACE sulle politiche di privatizzazione.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 25 giugno 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 15.10.

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza.
Nuovo testo C. 219.

(Parere alle Commissioni I e VIII).
(Seguito dell'esame e rinvio).

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  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 giugno 2014.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che il relatore, nella precedente seduta, aveva chiesto alcuni chiarimenti al rappresentante del Governo.
  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fa presente che è stata richiesta all'amministrazione competente una nota tecnica che comprovi la neutralità finanziaria del provvedimento in oggetto. Chiede pertanto che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010.
C. 2272 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge in esame, approvato dal Senato, autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010 e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Al riguardo, stigmatizza il fatto che il Parlamento si appresti a ratificare il suddetto Accordo dopo un considerevole lasso di tempo rispetto alla data in cui lo stesso è stato siglato.
  Con riguardo ai profili di quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento, prende atto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica, secondo la quale le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri – numero degli esperti e dei funzionari, alle riunioni, ai corsi e loro durata – costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'Accordo.
  In merito alle consultazioni previste dall'articolo 2 dell'Accordo, rileva che risultano incluse fra le voci di spesa indicate dalla relazione tecnica anche le spese di soggiorno per la delegazione italiana inviata in Niger. Peraltro, fa presente che la stessa relazione tecnica precisa, in un differente punto, che tali spese dovrebbero essere sostenute, in base alla prassi internazionale, dal Paese ospitante. In proposito, segnala che andrebbe acquisito un chiarimento, tenuto conto altresì che l'Accordo, a differenza di altri analoghi atti internazionali, non reca disposizioni che disciplinano espressamente il riparto delle spese connesse alla sua esecuzione.
  Infine, con riferimento all'articolo 5 dell'Accordo, che disciplina la collaborazione per il contrasto alla produzione e al traffico di stupefacenti, ritiene utile acquisire dal Governo una precisazione in merito alla mancata previsione di oneri riferiti all'accoglienza di personale del Niger, espressamente esclusa dalla relazione tecnica, tenuto conto che nel testo dell'Accordo si fa sempre riferimento a scambi di esperienze.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che, ai sensi dell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, agli oneri derivanti dalla presente legge, per quanto concerne le spese di missione di cui agli articoli 2, 5, 6 e 7 dell'Accordo, valutati in euro 31.436, e le rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6 e 7 del medesimo Accordo, pari a euro 25.500, a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2014-2016. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato dal comma 4 ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Pag. 246
  Rileva inoltre che il comma 2 del citato articolo 3 prevede che, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui agli articoli 2, 5, 6 e 7 dell'Accordo, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e che, nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
  Al riguardo, ricorda che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono riconducibili, come indicato dalla relazione tecnica allegata, alle attività di collaborazione indicate negli articoli 2, 5, 6 e 7 dell'Accordo, concernenti lo svolgimento di consultazioni periodiche, di corsi di addestramento in materia di stupefacenti, per la lotta al terrorismo e per il contrasto all'immigrazione illegale, nonché di corsi di formazione specialistica. In merito alla norma di copertura finanziaria, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità.
  Con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista dal comma 2, ritiene opportuno che il Governo chiarisca, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle dotazioni di bilancio, se l'attuazione della suddetta clausola non pregiudichi la funzionalità delle pubbliche amministrazioni interessate dalle suddette riduzioni.
  Ricorda che, in precedenti casi analoghi, la riduzione delle dotazioni iscritte nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, era stata riferita alle sole spese rimodulabili, come previsto dalla vigente disciplina contabile.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in risposta ai chiarimenti testé richiesti dal relatore, segnala che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non pregiudicherà la funzionalità delle amministrazioni interessate dalle riduzioni di spesa previste dalla clausola medesima e che tali riduzioni devono intendersi riferite alle sole spese rimodulabili.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 2272 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010;
   preso atto delle assicurazioni fornite dal Governo, secondo il quale l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non pregiudicherà la funzionalità delle amministrazioni interessate dalle riduzioni di spesa previste dalla clausola medesima e che tali riduzioni devono intendersi riferite alle sole spese rimodulabili,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità, fatto a Roma il 29 febbraio 2012.
C. 2271 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge in esame, approvato dal Senato, autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità, fatto a Roma il 29 febbraio 2012, e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
  Evidenzia preliminarmente che l'onere di euro 16.387, che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica riferisce al solo esercizio 2014, è in realtà un onere permanente, sebbene ad anni alterni rispetto all'onere di euro 17.363, come si evince dallo stesso prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica. Tanto premesso, osserva altresì che il prospetto riepilogativo indica in euro 17.363 l'onere a regime per il solo saldo netto da finanziare. Fa presente quindi che andrebbe chiarito se lo stesso importo sia scontato a regime anche sugli altri due saldi di finanza pubblica.
  Con riferimento ai profili di quantificazione, preso atto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica, secondo la quale le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri – numero dei funzionari, riunioni, numero e durata dei corsi – costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'Accordo in esame, rileva di non avere osservazioni da formulare.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che, ai sensi dell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, agli oneri di cui agli articoli 2, 3, 9 e 12 dell'Accordo, valutati in euro 16.387 per l'anno 2014 e in euro 17.363 a decorrere dall'anno 2015, ad anni alterni, e all'ulteriore onere di cui all'articolo 12, pari a euro 1.000 per il solo 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2014-2016. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato dal comma 4 ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Osserva inoltre che il comma 2 prevede che, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese valutate di cui agli articoli 2, 3, 9 e 12 dell'Accordo, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
  Al riguardo, ricorda che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono riconducibili, come indicato dalla relazione tecnica allegata, alle attività di collaborazione indicate negli articoli 2, 3, 9 e 12 dell'Accordo, concernenti lo svolgimento di attività congiunte sotto copertura, corsi di formazione, incontri e consultazioni periodiche. In merito alla norma di copertura finanziaria, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale si prevede l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità. Con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista dal comma 2, ritiene opportuno che il Governo chiarisca, anche in considerazione delle numerose disposizioni Pag. 248che hanno previsto riduzioni delle dotazioni di bilancio, se l'attuazione della suddetta clausola non pregiudichi la funzionalità delle pubbliche amministrazioni interessate dalle suddette riduzioni.
  Ricorda che in precedenti casi analoghi, la riduzione delle dotazioni iscritte nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, era stata riferita alle sole spese rimodulabili, come previsto dalla vigente disciplina contabile.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in risposta ai chiarimenti testé richiesti dal relatore, segnala preliminarmente che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non pregiudicherà la funzionalità delle amministrazioni interessate dalle riduzioni di spesa previste dalla clausola medesima e che tali riduzioni devono intendersi riferite alle sole spese rimodulabili.
  Si riserva invece di chiarire successivamente, a seguito degli opportuni approfondimenti istruttori, se l'onere di euro 17.363, che il prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica indica a regime per il solo saldo netto da finanziare, sia scontato anche sugli altri due saldi di finanza pubblica.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 25 giugno 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 15.20.

Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali.
C. 2256 Zanda, approvata dalla 5a Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 2343 Governo).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 maggio 2014.

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che è stato assegnato alla V Commissione, in sede referente, il disegno di legge C. 2343 Governo, recante disposizioni di carattere finanziario finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche, nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali. Non essendovi obiezioni, ne dispone pertanto l'abbinamento alla proposta di legge C. 2256, in quanto vertente su materia analoga.

  Fabio MELILLI (PD), relatore, fa presente preliminarmente che svolgerà una breve descrizione delle norme contenute nel disegno di legge testé abbinato, quale risultante dalla relazione illustrativa che correda il provvedimento stesso, evidenziando le eventuali sovrapposizioni con la proposta di legge n. 2256 Zanda, già approvata dal Senato, o con norme di rango primario già introdotte nella legislazione vigente.
  Segnala innanzitutto che il disegno di legge è corredato da una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009, da cui risulta che il predetto provvedimento non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.Pag. 249
  Venendo al contenuto del provvedimento, rileva che l'articolo 1 reca alcune modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, legge di stabilità per l'anno 2014, e ad altre norme.
  In particolare osserva che, al comma 1, lettera a), corrispondente all'articolo 16, comma 1, lettera a), della proposta di legge C. 2256, viene modificata la destinazione delle somme incassate come diritti dalla società AIRGEST Spa, nel periodo in cui esercitava la sua attività come gestore parziale aeroportuale, ed è previsto che esse rimangano nella disponibilità della società medesima, quale ristoro dei danni subìti dall'aeroporto in conseguenza delle operazioni militari attuate sullo stesso, con pesanti limitazioni al traffico civile, in applicazione della risoluzione n. 1973 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
  Rileva che alla lettera b) viene modificato il primo periodo del comma 118 dell'articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013, relativo ai processi di ricostruzione e ripresa economica delle zone della Sardegna interessate dagli eventi alluvionali del novembre 2013, con l'eliminazione del riferimento al Presidente della regione quale «Commissario delegato per l'emergenza», in quanto i compiti di pianificazione territoriale e urbanistica previsti in tale comma rientrano tra quelli propri del Presidente della regione.
  Osserva che la modifica di cui al comma 2 interviene in materia di detrazioni fiscali per spese concernenti l'acquisto di mobili ed elettrodomestici sostenute in occasione di ristrutturazioni di immobili. Al riguardo, segnala che la norma è già stata introdotta nella legislazione vigente dall'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.
  Ricorda che il comma 3 modifica l'articolo 10 dello Statuto speciale per la Sardegna, come sostituito dal comma 514 dell'articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013, precisando che il vincolo della copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione rimane a carico del bilancio regionale.
  Fa presente che l'articolo 2 reca disposizioni in materia di immobili pubblici.
  Rileva che il comma 1, che sostituisce l'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, concernente la facoltà di recesso da contratti di locazione, esercitabile dalle pubbliche amministrazioni entro il 31 dicembre 2014, risulta identico alla norma contenuta all'articolo 17 della proposta di legge n. 2256, entrata in vigore in seguito alla conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.
  Evidenzia che la norma recata dal comma 2 è volta a semplificare il trasferimento ai comuni degli alloggi costruiti per i profughi, rimuovendo l'ostacolo della preventiva pubblicazione di un bando locativo da parte dei comuni, al fine di completare i trasferimenti da parte dell'Agenzia del demanio, permettendo ai comuni destinatari di provvedere all'adeguamento degli immobili prima di procedere all'assegnazione mediante bando.
  Osserva che i commi da 3 a 5 recano disposizioni per semplificare e accelerare il procedimento di alienazione di immobili pubblici in blocco, al fine di permetterne la conclusione in tempi ravvicinati e di conseguire i risultati finanziari previsti. Evidenzia come sia previsto inoltre, con una disposizione analoga a quella contenuta nell'articolo 15 della proposta di legge C. 2256, che il Ministero dell'economia e delle finanze continui ad avvalersi del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, presieduto dal direttore generale del Tesoro e composto da quattro esperti di riconosciuta indipendenza e di notoria esperienza nei mercati nazionali e internazionali, ai quali non è corrisposto alcun compenso né sono attribuiti gettoni di presenza. Rileva che è prevista infine l'istituzione di un Comitato di ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico e dai Ministri di volta in volta competenti per materia, cui spettano Pag. 250la definizione e il coordinamento temporale dei programmi di dismissione di partecipazioni in società controllate dallo Stato e da altri enti e società pubblici.
  Segnala che l'articolo 3 contiene misure in materia di infrastrutture e trasporti.
  Fa presente che le norme di cui al comma 1 mirano ad integrare le disposizioni contenute nell'articolo 16, commi da 5 a 10, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, in materia di risanamento delle società regionali campane operanti nel trasporto ferroviario locale. Segnala che il comma 2 dispone che i rapporti tra lo Stato e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, nelle more della conclusione della procedura di approvazione del contratto di programma – parte investimenti 2012-2016, siano regolati sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011. Al riguardo rileva che tale norma è già stata introdotta nella legislazione vigente dall'articolo 17, comma 4-bis, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.
  Rileva che l'articolo 4 reca disposizioni sull'Expo 2015.
  Osserva che il comma 1, alla lettera a), è volto ad estendere agli enti locali e regionali impegnati in attività indispensabili per la realizzazione dell'Esposizione universale 2015 le disposizioni che introducono, limitatamente alle spese di personale a tempo determinato e con forme flessibili di collaborazione, le necessarie deroghe alla normativa sul contenimento delle spese in materia di pubblico impiego degli enti sottoposti al patto di stabilità interno.
  Segnala che la norma di cui alla lettera b) è volta a consentire il normale svolgimento delle attività, strettamente connesse all'evento Expo 2015, poste in essere dalle società richiamate dalla norma, anche al termine dell'esposizione medesima. Ricorda che l'Esposizione universale 2015 avrà luogo dal 1o maggio al 31 ottobre 2015. Osserva che, poiché quasi tutte le strutture espositive, che saranno realizzate nel sito scelto, saranno temporanee, occorrerà tempo affinché gli spazi vengano liberati e resi disponibili per le successive destinazioni d'uso che verranno determinate dai proprietari delle aree interessate. In considerazione di ciò, ritiene che il termine indicato nella norma, ossia il 31 dicembre 2015, sia troppo ristretto per consentire l'espletamento di tutte le attività necessarie allo smantellamento del sito espositivo, pertanto esso viene differito al 31 dicembre 2016.
  Fa presente che l'articolo 5 reca la salvaguardia degli effetti di decreti-legge non convertiti e disposizioni finali.
  Evidenzia che il comma 1, corrispondente sostanzialmente all'articolo 18 della proposta di legge C. 2256, fa salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme dei decreti-legge n. 126 del 2013 e n. 151 del 2013, non convertiti in legge. Peraltro, rileva che la norma è già stata introdotta nell'ordinamento vigente dall'articolo 1, comma 2, della legge 2 maggio 2014, n. 68, di conversione del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16.
  Segnala inoltre che i commi 2 e 3, a seguito dell'avvenuta ripresa dei pagamenti dei tributi dovuti dai contribuenti residenti nella regione Sardegna, colpiti dall'alluvione del novembre 2013, e della possibilità, concessa agli stessi, di richiedere, per tali pagamenti, un finanziamento agevolato alle banche o ad altri operatori finanziari presenti nella medesima zona, disposta dall'articolo 7 del citato decreto-legge n. 151 del 2013, disciplinano la prosecuzione delle modalità operative già previste per il monitoraggio degli aiuti concessi. Evidenzia che i predetti commi 2 e 3 sono di contenuto analogo rispettivamente ai commi 6 e 10 dell'articolo 11 della proposta di legge C. 2256.
  Sottolinea infine che eventuali ulteriori interferenze o sovrapposizioni del testo, anche dal punto di vista sostanziale, con la legislazione vigente, potranno essere valutate nel corso dell'esame in sede referente.

  Francesco BOCCIA, presidente, propone di conferire l'incarico al relatore di predisporre un testo unificato dei due provvedimenti in esame, anche al fine di sopprimere le disposizioni già introdotte nella Pag. 251legislazione vigente nonché quelle che presentano i profili di criticità dal punto di vista finanziario, evidenziati nella documentazione depositata nel corso della precedente seduta dal rappresentante del Governo. Avverte che il testo così elaborato sarà successivamente sottoposto alla deliberazione della Commissione ed assunto quindi come testo base per la successiva fase emendativa. A conclusione dell'esame degli emendamenti, si potrà quindi valutare se vi sono le condizioni per trasferire l'esame del provvedimento in sede legislativa o se, viceversa, l'esame dovrà proseguire in Assemblea.

  La Commissione concorda.

   Francesco BOCCIA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.