CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 giugno 2014
260.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 211

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 25 giugno 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 13.50.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010.
C. 2272 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 212

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatore, evidenzia che l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010, è volto alla collaborazione per fronteggiare i molteplici crimini e i traffici illeciti (di esseri umani, di droga, di migranti) che prendono corpo sul territorio nigerino ad opera della criminalità organizzata transnazionale. L'Accordo si compone di 15 articoli. L'articolo 1 sancisce l'obbligo alla cooperazione in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e specifica che l'Accordo non include l'assistenza giudiziaria in materia penale e di estradizione. L'articolo 2 individua le autorità competenti per l'applicazione dell'accordo che, per l'Italia, è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno e per il Niger la Direzione generale della Polizia nazionale. Con l'articolo 3 le Parti si impegnano a favorire le legislazioni nazionali per facilitare l'attuazione dell'Accordo.
  L'articolo 4 rinvia ad un successivo accordo tra le Parti la decisione sulle modalità in base alle quali saranno scambiate le informazioni inerenti la lotta contro la criminalità oggetto dell'Accordo. L'articolo 5 precisa le modalità della cooperazione per il contrasto alla produzione e al traffico di stupefacenti, che riguardano principalmente: lo scambio di informazioni di carattere operativo in merito ad un ampio spettro di temi, tra i quali la localizzazione di persone, di oggetti e denaro riferibili a traffici illeciti, l'identificazione di luoghi di produzione di sostanze stupefacenti, canali utilizzati dai trafficanti, nuovi tipi di sostanze psicotrope, eccetera; la programmazione di corsi di addestramento di operatori di polizia e l'utilizzo di unità cinofile; lo scambio di esperienze per prevenire l'uso di sostanze stupefacenti.
  L'articolo 6 dettaglia invece le modalità della cooperazione sulla lotta al terrorismo, che avverrà tramite: lo scambio rapido di informazioni su tecniche, modus operandi e strutture riconducibili alle organizzazioni terroristiche operanti sul territorio delle due Parti, nonché sui soggetti che ne fanno parte; lo scambio di informazioni sui canali di finanziamento delle organizzazioni terroristiche e l'eventuale reimpiego dei capitali; lo scambio di esperienze in materia. In materia di contrasto all'immigrazione illegale e alla tratta di esseri umani, l'articolo 7 precisa che le modalità della cooperazione comporteranno, tra l'altro, lo scambio di informazioni sui flussi di immigrazione clandestina, gli itinerari, la produzione di documenti, eccetera.
  L'articolo 8 esplicita le modalità di cooperazione in materia di lotta alla criminalità organizzata. Questa si effettuerà tramite lo scambio di informazioni operative riguardanti: il traffico illecito di armi; i reati ambientali tra i quali, in particolare, il traffico di materiali radioattivi; il traffico di opere d'arte e di autoveicoli rubati; la falsificazione di documenti, di banconote e di brevetti; l'induzione alla prostituzione; i reati informatici. L'articolo 9 prevede che le Parti si avvalgano della collaborazione dell'Interpol per la lotta alla criminalità.
  L'articolo 10 precisa che tutte le richieste di informazioni dovranno essere motivate, mentre l'articolo 11 definisce i limiti relativi all'utilizzo dei dati personali e sensibili disponendone il loro utilizzo per i soli fini che rientrano nell'Accordo. L'articolo 12 stabilisce i casi di rifiuto della collaborazione, che si sostanziano nella possibilità che questa possa compromettere la sovranità o la sicurezza della Parte richiesta. Le controversie eventualmente derivanti dall'applicazione e dall'interpretazione dell'Accordo saranno risolte, in base all'articolo 13, per via diplomatica.
  L'articolo 14 precisa che quanto contenuto nell'Accordo non pregiudica diritti e obblighi derivanti da altri trattati internazionali stipulati dalle parti. L'articolo 15 contiene le disposizioni relative all'entrata in vigore dell'Accordo, che ha durata illimitata, salvo denuncia con notifica scritta di una delle Parti, con effetto dopo sei mesi. Pag. 213
  Quanto al contenuto del disegno di legge, segnala che lo stesso, approvato dal Senato il 2 aprile 2014, consta di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria. Al riguardo ricorda che il comma 1 individua gli oneri del provvedimento in 56.846 euro a decorrere dall'anno 2014 (adeguamento temporale effettuato al Senato, che ha provveduto ad adeguare la decorrenza degli oneri originariamente prevista a partire dal 2013, così come il triennio finanziario di riferimento). In particolare, gli oneri sono determinati in 31.346 euro annui per le spese di missione e in 25.500 euro annui per le altre spese previste dall'Accordo. A tali oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi di ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia, per il 2014, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. In base al comma 2, il Ministro dell'interno, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196 del 2009), è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, nonché a riferirne al Ministro dell'economia e delle finanze il quale, a fronte di scostamenti, sentito il medesimo Ministro dell'interno, provvede alla copertura finanziaria del maggior onere con la riduzione delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Corrispondentemente è ridotto di pari importo, per il medesimo anno, il limite fissato dall'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
  Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce tempestivamente alle Camere (comma 3). Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'articolo 4 reca il dispositivo dell'entrata in vigore, prevista il giorno successivo alla pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale.
  Il disegno di legge è corredato della Relazione tecnica, dell'Analisi tecnico-normativa (ATN) e dell'Analisi dell'impatto della regolamentazione.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, osserva che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004.
C. 2125 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare, fa presente che il disegno di legge C. 2125, d'iniziativa del Governo, Pag. 214reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004. L'Accordo in esame è volto a realizzare un nuovo quadro normativo di riferimento per disciplinare ogni forma di cooperazione culturale, di istruzione e sportiva tra il Governo italiano e quello di Sarajevo, sostituendo il pregresso Accordo culturale firmato a Roma il 3 dicembre 1960, la cui autorizzazione alla ratifica è intervenuta con la legge n. 1865 del 1962, ereditato in quanto uno degli Stati successori dell’ex Jugoslavia.
  Ricorda che l'Accordo si compone di un Preambolo e di 19 articoli. L'articolo 1 definisce lo scopo dell'Accordo, che è quello di promuovere e realizzare le attività che favoriscono la cooperazione nel campo della cultura, dell'istruzione e dello sport. L'articolo 2 definisce gli ambiti della collaborazione tra i due paesi: cultura e arte, tutela, conservazione e restauro del patrimonio artistico e culturale, archivi, musei e biblioteche, istruzione di più ordini e gradi, scambi giovanili e collaborazione in ambito cinematografico e radiotelevisivo. Con l'articolo 3 le parti si propongono di favorire i rapporti tra Ministeri ed enti e a promuovere le attività di istituzioni e organizzazioni pubbliche e private per rafforzare le relazioni culturali.
  L'articolo 4 impegna i due paesi a sviluppare la cooperazione nei settori della musica, nella danza, arti visive, cinema e teatro, mediante scambi di artisti e la reciproca partecipazione a festival, rassegne e manifestazioni ed eventi. L'articolo 5 tratta della diffusione della conoscenza dei reciproci patrimoni artistici e culturali, attraverso la collaborazione tra archivi, biblioteche e musei e lo scambio di materiali ed esperti.
  L'articolo 6 favorisce la collaborazione nel campo scolastico e universitario per incrementare gli scambi di informazioni ed esperienze, gli scambi di docenti, esperti e ricercatori e la realizzazione di progetti comuni di ricerca su temi di reciproco interesse.
  L'articolo 7 prevede, sempre in regime di reciprocità, la concessione di borse di studio di livello universitario e post-universitario per lo svolgimento di studi e ricerche.
  L'articolo 8 incoraggia il reciproco scambio di informazioni e di esperienze nel settore delle attività giovanili. Con l'articolo 9 le parti favoriscono il riconoscimento reciproco dei titoli accademici rilasciati da istituzioni universitarie.
  L'articolo 10 sollecita la cooperazione in campo editoriale, con particolare riguardo alla pubblicazione di opere letterari, testi scolastici e scientifici. I due paesi favoriranno: lo scambio di libri, l'organizzazione di mostre, la cooperazione tra editori e la promozione di contatti tra scrittori e autori. Rilevante appare inoltre il disposto dei commi 2 e 3 del medesimo articolo, in base ai quali le Parti si impegnano a una comune azione a favore dei diritti umani e della parità tra uomo e donna, mediante attività nel campo della cultura e dell'istruzione.
  L'articolo 11 favorisce la collaborazione nel settore della stampa, degli editori di giornali e riviste, nonché lo scambio reciproco di giornalisti e corrispondenti. L'articolo 12 incoraggia la cooperazione nel settore della tutela dei diritti d'autore e simili. L'articolo 13 promuove le attività comuni relative alla tutela dei beni ambientali, artistici, architettonici e archeologici. La collaborazione riguarderà il campo delle ricerche, degli scavi, nonché della conservazione e del restauro. I due paesi concorderanno inoltre sulla necessità di proteggere il patrimonio culturale e di contrastare il traffico illecito di opere d'arte.
  L'articolo 14 riguarda il potenziamento della collaborazione in materia sportiva attraverso i contatti tra comitati olimpici internazionali, federazioni, associazioni e altre strutture. L'articolo 15 prevede che ciascun paese faciliti la libera circolazione di persone, nonché di materiali e attrezzature, per la realizzazione di programmi Pag. 215previsti dall'Accordo. L'articolo 16 ribadisce il principio della reciprocità nell'ambito delle attività di collaborazione svolte in base all'Accordo, nei limiti delle risorse finanziarie messe a disposizione da ciascun paese.
  L'articolo 17 prevede, come per altri analoghi accordi bilaterali, l'istituzione di una Commissione mista per il monitoraggio dell'attuazione dell'Accordo e la messa a punto di programmi esecutivi pluriennali; la Commissione, che si riunirà alternativamente a Roma e a Sarajevo, nelle rispettive capitali, potrà anche sottoporre alle Parti le modifiche all'Accordo che si rendessero eventualmente necessarie.
  Gli articoli 18 e 19 contengono le clausole finali dell'Accordo, che avrà durata illimitata, con facoltà di ciascuna delle Parti di denunciarlo in qualsiasi momento: la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica. L'Accordo potrà anche essere modificato con il consenso delle due Parti, le quali si impegnano altresì a risolvere mediante negoziato le eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo. L'entrata in vigore dell'Accordo è prevista alla data di ricezione della seconda delle due notifiche.
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, segnala che la relazione illustrativa ricorda che la lentezza nell’iter di ratifica dell'Accordo è ascrivibile all'esiguità delle risorse finanziarie disponibili: peraltro, nella scorsa legislatura l’iter del relativo disegno di legge di ratifica si è interrotto dopo l'approvazione del provvedimento, in sede referente, da parte della Commissione affari esteri del Senato il 14 novembre 2012.
  Osserva che il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli.
  Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra Italia e Bosnia-Erzegovina del 19 luglio 2004, in materia di cooperazione culturale, di istruzione e sportiva.
  L'articolo 3, detta norme in materia di copertura finanziaria, quantificando, in particolare, gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, valutati in 415.440 euro a decorrere dal 2014, oltre a spese di missione pari a 29.480 euro per il 2014 e il 2015, e a 33.200 euro a decorrere dal 2016 e stabilendo, come detto, che la copertura di tali oneri è reperita a valere sullo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  In base al comma 2, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196 del 2009), viene disposta una specifica clausola di salvaguardia a fronte di scostamenti rispetto agli oneri previsti per le spese di missione rilevati in sede di monitoraggio dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca, che ne riferiscono al Ministro dell'economia e delle finanze. Quest'ultimo provvede, per gli oneri relativi alle spese di missione, mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente – aventi natura di spese rimodulabili secondo la definizione fornita dall'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009 – destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente Programma di spesa di ciascun dicastero interessato. Per l'anno in cui si verifica lo scostamento sarà ridotto per pari importo il limite del 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 posto alle spese per missioni delle Pubbliche amministrazioni dal decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010. Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (comma 3). Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.Pag. 216
  L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Il disegno di legge è corredato della Relazione tecnica, dell'Analisi tecnico-normativa (ATN) e dell'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 14.

AUDIZIONI

  Mercoledì 25 giugno 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

  La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica Carlo Cottarelli sui contenuti dell'attività di revisione della spesa pubblica, con particolare riferimento ai settori di competenza della I Commissione.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

  Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

  Il Commissario Carlo COTTARELLI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Emanuele FIANO (PD), Emanuele COZZOLINO (M5S), Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), Mariastella GELMINI (FI-PdL). Dopo un ulteriore breve intervento del deputato Emanuele COZZOLINO (M5S), intervengono Francesco Paolo SISTO, presidente, e il deputato Enzo LATTUCA (PD).

  Il Commissario Carlo COTTARELLI risponde ai quesiti posti.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, ringrazia il Commissario Cottarelli per il suo intervento e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.05.

  N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 25 giugno 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

  La seduta comincia alle 15.05.

Sull'ordine dei lavori.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, propone alla Commissione di procedere a un'inversione dell'ordine del giorno, passando all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 2426 del Governo, quindi, alla proposta di nomina del presidente dell'Istituto nazionale di statistica (atto n. 32) e, infine, all'esame dei restanti argomenti previsti per la seduta odierna.

  La Commissione concorda.

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DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.
C. 2426 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VII e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Dorina BIANCHI (NCD), relatore, fa presente che il decreto-legge n. 83 del 2014, approvato dal Consiglio dei Ministri n. 17 del 22 maggio 2014, è stato pubblicato nella G.U. del 31 maggio e, dunque, è in vigore dal 1o giugno. Esso è composto da 18 articoli, suddivisi in 4 titoli, relativi, rispettivamente, alla tutela del patrimonio culturale (articoli 1-8), al supporto dell'accessibilità del settore culturale e turistico (articoli 9-11), all'amministrazione del patrimonio culturale e del turismo (articoli 12-16), alle norme finanziarie e all'entrata in vigore (articoli 17-18).
  L'articolo 1 introduce un regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo. I contribuenti possono usufruire del credito nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015 e del 50 per cento per il 2016. Nel periodo indicato non si applicherà la disciplina ordinariamente prevista per le erogazioni liberali dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi – (detrazioni IRPEF e deduzioni IRES). Il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Sono previste specifiche misure per garantire la pubblicità e la trasparenza, nonché la creazione all'interno del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di strutture per favorire la raccolta di fondi.
  L'articolo 2 prevede interventi per accelerare la realizzazione del Grande Progetto Pompei. A tal fine, innanzitutto, dispone varie deroghe al Codice dei contratti pubblici per gli affidamenti dei contratti. In particolare, consente al Direttore generale di progetto, nominato ai sensi del decreto legge n. 91 del 2013 (legge n. 112 del 2013), di avvalersi dei poteri attribuiti ai commissari straordinari delle opere pubbliche di operare in deroga alla normativa vigente, di aggiudicare l'appalto in deroga alla disciplina sulla verifica dei requisiti, di revocare il responsabile unico del procedimento e di attribuire le relative funzioni ai componenti della segreteria tecnica di progettazione. Inoltre, prevede l'elevazione della soglia per il ricorso alla procedura negoziata per i lavori relativi ai beni culturali e della soglia delle varianti in corso d'opera, e l'applicazione di procedure d'urgenza per l'esecuzione dei contratti.
  Rileva che ulteriori misure riguardano il responsabile del procedimento ed i compiti e i poteri del Comitato di gestione, previsto dall'articolo 1 del decreto legge n. 91 del 2013 nell'ambito del processo di rilancio del sito Unesco «Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata».
  L'articolo 3 prevede la nomina, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, di un commissario straordinario chiamato a predisporre, entro il 31 dicembre 2014, un Progetto di riassegnazione degli spazi dell'intero complesso della Reggia di Caserta, al fine di restituirlo alla sua destinazione culturale, educativa e museale. Per la gestione ordinaria del sito restano ferme le attribuzioni della Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta.
  L'articolo 4 integra il Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004) prevedendo la possibilità, per i competenti uffici territoriali del Ministero e per i Comuni, di derogare alla legislazione regionale e ai criteri stabiliti in sede di Conferenza unificata, nel Pag. 218riesame delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico per le attività commerciali e artigianali, in forma ambulante o su posteggio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, ove le stesse risultino non compatibili con le esigenze di tutela del patrimonio culturale.
  L'articolo 5 reca disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche, modificando in più parti l'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013. In particolare l'articolo prevede che le fondazioni che hanno presentato il piano di risanamento possano negoziare e applicare nuovi contratti integrativi aziendali «nelle more della definizione del procedimento di contrattazione collettiva»; reca una nuova disciplina per la gestione degli esuberi; proroga (dal 30 giugno 2014) al 31 dicembre 2014 il termine per l'adeguamento degli statuti e specifica che, alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie, si rinnovano gli organi; dispone la proroga dell'amministrazione straordinaria delle fondazioni che alla data di entrata in vigore del decreto legge non abbiano ancora adeguato i propri statuti, fino alla nomina dei nuovi organi; modifica nuovamente la disciplina per l'individuazione delle fondazioni dotate di forme organizzative speciali; incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 la dotazione del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti in favore delle fondazioni che erano in situazione di difficoltà alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 91 del 2013; modifica il nome della «Fondazione Teatro dell'Opera di Roma» in Fondazione «Teatro dell'Opera di Roma Capitale».
  Osserva, quindi, che l'articolo 6 reca disposizioni in materia di benefici fiscali per la produzione cinematografica e audiovisiva finalizzati, ad attrarre investimenti esteri in Italia. In particolare, aumenta (da 5) a 10 milioni di euro il limite massimo del credito di imposta a favore delle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione per film o parti di film girati sul territorio nazionale utilizzando manodopera italiana, ma su commissione di produzioni estere. Il limite massimo è riferito non più alla singola opera filmica, ma alla singola impresa di produzione esecutiva per ciascun periodo di imposta. Inoltre, aumenta (da 110) a 115 milioni di euro, a decorrere dal 1o gennaio 2015, la misura del limite complessivo di spesa per la concessione dei crediti d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico, estesi anche ai produttori indipendenti di opere audiovisive dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2013.
  L'articolo 7 dispone l'introduzione di un nuovo strumento di pianificazione strategica, denominato «Grandi Progetti Beni culturali». Il Piano, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici. Per attuare gli interventi del Piano è prevista, per il triennio 2014-2016, una apposita autorizzazione di spesa (5 milioni per il 2014, 30 milioni per il 2015, 50 milioni per il 2016). Dal 1o gennaio 2017 al Piano è destinato il 50 per cento della quota delle risorse per infrastrutture riservata a investimenti in favore dei beni culturali, di cui all'articolo 60, comma 4, della legge n. 289 del 2002. Quest'ultimo viene novellato, prevedendo che la quota delle «risorse aggiuntive annualmente previste per infrastrutture», iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, specificamente destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali, è individuata, dal 2014, in misura pari al 3 per cento. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della finalizzazione derivante da un programma di interventi. Inoltre, dispone che, per il triennio 2014-2016, 3 milioni di euro annui provenienti dalla quota riservata per investimenti in favore dei beni culturali sono destinati a finanziare progetti di Pag. 219attività culturali nelle periferie urbane, elaborati da enti locali. Infine, prevede il rifinanziamento del Fondo Mille giovani per la cultura, per un ammontare di 1 milione di euro per il 2015.
  L'articolo 8 prevede l'utilizzo di giovani fino a 29 anni, laureati o in possesso del diploma rilasciato dalle Scuole di Archivistica, Paleografia e Diplomatica, per far fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico presso gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica, mediante contratti di lavoro flessibile. Si tratta di un'iniziativa finanziata per il solo 2015 nel limite di 1,5 milioni di euro. A tal fine, Stato, regioni e altri enti pubblici territoriali predispongono elenchi nominativi. La disciplina attuativa sarà definita con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare sentita la Conferenza unificata. La stessa finalità di miglioramento dei servizi di valorizzazione dei luoghi della cultura con l'impiego di giovani può essere conseguita attraverso la presentazione di appositi progetti nell'ambito del Servizio nazionale civile, relativamente al settore del patrimonio artistico e culturale.
  L'articolo 9, con lo scopo di sostenere la competitività del sistema del turismo nazionale, concede un credito d'imposta per i periodi di imposta 2015, 2016, 2017, a favore degli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti, per investimenti ed attività di sviluppo per la digitalizzazione.
  L'articolo 10, per migliorare la qualità dell'offerta ricettiva delle destinazioni turistiche, concede alle strutture ricettive, per il periodo d'imposta in corso al 1o giugno 2014 e per i due successivi, un credito d'imposta nella misura del trenta per cento delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia ed abbattimento delle barriere architettoniche.
  L'articolo 11 contiene disposizioni di diversa natura che mirano alla fruibilità del patrimonio culturale e turistico italiano, in assenza di oneri per la finanza pubblica. A tal fine si prevede, in primo luogo, l'adozione di un piano straordinario della mobilità turistica. In secondo luogo si prevede la convocazione da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di apposite conferenze di servizi per semplificare e velocizzare il rilascio di atti autorizzativi di varia natura relativi alla realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza. Inoltre è prevista la concessione ad uso gratuito di immobili pubblici non utilizzati a fini istituzionali ad imprese o altre forme associative composte in prevalenza da giovani, per la promozione di percorsi pedonali o ciclabili. Infine, si rinvia al 31 ottobre 2014 il decreto per l'individuazione dei siti turistici di particolare interesse nei quali, per le guide turistiche, occorre una speciale abilitazione, demandando al medesimo decreto di stabilire anche i requisiti necessari per ottenere l'abilitazione stessa.
  L'articolo 12 dispone in materia di termine iniziale di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica e interviene sul procedimento per il rilascio della stessa autorizzazione, sopprimendo le disposizioni che consentivano, in caso di mancata espressione del parere da parte del soprintendente, entro 45 giorni dalla ricezione degli atti, di indire una conferenza di servizi, che doveva pronunciarsi entro 15 giorni. Il nuovo testo ora prevede che, decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Inoltre, prevede l'emanazione di un regolamento di delegificazione finalizzato ad ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità contemplate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010. Un ulteriore gruppo di disposizioni recate dall'articolo 12 intende semplificare la riproduzione dei beni culturali e la consultazione degli archivi.
  L'articolo 13 interviene in materia di semplificazione degli adempimenti burocratici per le strutture turistiche ricettive e per le agenzie di viaggi e turismo, disponendo la soggezione dell'avvio e dell'esercizio Pag. 220delle relative attività alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
  L'articolo 14, relativo all'organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dispone che il numero complessivo degli uffici dirigenziali generali, centrali e periferici, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, incluso il Segretario generale, non può essere superiore a 24. A tal fine, elimina il vincolo relativo al numero degli uffici dirigenziali generali periferici, fissato in 17. Dispone, inoltre, la possibilità di riorganizzare temporaneamente gli uffici operanti nelle aree in cui si sono verificati eventi calamitosi per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza. Infine, estende la possibilità di costituire soprintendenze speciali tramite «trasformazione» di tutti gli istituti e i luoghi della cultura statali – quindi, anche di aree e parchi archeologici e di complessi monumentali –, oltre che di «uffici» competenti su complessi di beni distinti da eccezionale valore. In tali strutture, invece del consiglio di amministrazione, è presente un amministratore unico.
  L'articolo 15 ripristina la possibilità di proroga delle assegnazioni temporanee del personale non dirigente del comparto Scuola presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – fino al 31 agosto 2015 – e prevede la promozione, da parte dello stesso Ministero, di procedure di mobilità relative a personale non dirigente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
  L'articolo 16 provvede al riordino e alla razionalizzazione dell'ENIT-Agenzia nazionale per il turismo. Gli elementi maggiormente significativi della riforma sono la trasformazione dello stesso ENIT da ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e la contestuale liquidazione di Promuovi Italia S.p.A. L'articolo 17 reca la quantificazione degli oneri recati dal provvedimento e indica la relativa copertura finanziaria.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che la maggior parte delle disposizioni recate dal decreto-legge riguardano gli ambiti della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali e della promozione e organizzazione delle attività culturali.
  L'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ha annoverato la «tutela dei beni culturali» tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione), mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ha incluso la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione e organizzazione di attività culturali», tra le materie di legislazione concorrente. Ciò significa che in tali materie lo Stato può emanare solo disposizioni legislative di principio, la cui attuazione è affidata alle regioni.
  Inoltre, l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali» tra Stato e regioni.
  Con riferimento al riparto di competenze sopra delineato, fa presente che la Corte costituzionale, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004, ha evidenziato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni».
  Inoltre, nelle sentenze n. 255 del 2004 e n. 285 del 2005, la Corte ha chiarito che la promozione e organizzazione di attività culturali comprende lo spettacolo e le attività cinematografiche.
  Evidenzia, quindi, che, in relazione al riparto di competenze previsto dalla Costituzione, all'articolo 8 occorrerebbe valutare se non debba essere previsto un Pag. 221maggior coinvolgimento della Conferenza unificata. Tale articolo prevede, infatti, l'utilizzo di giovani per far fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico presso gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica, mediante contratti di lavoro flessibile; a tal fine, Stato, regioni e altri enti pubblici territoriali predispongono elenchi nominativi e la disciplina attuativa sarà definita con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare sentita la Conferenza unificata.
  Rileva, inoltre, che la previsione di cui all'articolo 4, di una deroga alla disciplina regionale delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, nonché ai criteri per la concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche stabiliti in sede di Conferenza unificata, incide su materie diverse, coinvolgendo profili di tutela di differenti interessi e va valutata alla luce della giurisprudenza in materia.
  Da un lato, viene in rilievo la tutela degli spazi urbani di interesse artistico e storico, fatta propria dal codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), e dunque riconducibile alla competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera s)). Dall'altro invece, rileva la materia del commercio, che la Costituzione attribuisce alla competenza residuale delle regioni. Tra gli interessi tutelati dalla norma cui si intende derogare rileva peraltro anche la tutela della concorrenza, di esclusiva competenza statale.
  La Corte costituzionale, con la sentenza 247 del 2010, sembra specificare che la normativa regionale del commercio su aree pubbliche è riconducibile immediatamente alla materia «commercio», di competenza residuale delle regioni (citando altresì le sentenze n. 165 e n. 64 del 2007); e che, «nell'ambito di una generale regolamentazione della specifica attività del commercio in forma itinerante, vada ricompresa anche la possibilità di disciplinarne nel concreto lo svolgimento, nonché quella di vietarne l'esercizio in ragione della particolare situazione di talune aree metropolitane» ( nel caso delle sentenza si trattava di legge regionale che stabiliva determinati divieti nei centri storici dei Comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, di modo che l'esercizio del commercio stesso avvenga entro i limiti qualificati invalicabili della tutela dei beni ambientali e culturali).
  Un diverso orientamento giurisprudenziale è riscontrabile nella più recente sentenza n. 245 del 2013, nella quale la Corte ribadisce che l'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010, attuativo della direttiva n. 2006/123/CE che prevede che, con intesa in sede di Conferenza unificata, sono individuati i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche costituisce normativa «indiscutibilmente riconducibile alla materia “tutela della concorrenza“» e ribadisce che «è alla competenza esclusiva dello Stato che spetta tale regolamentazione, ex articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione», essendo inibiti alle Regioni interventi normativi diretti ad incidere sulla disciplina dettata dallo Stato, finanche in modo meramente riproduttivo della stessa (sentenze n. 18 del 2013, n. 271 del 2009, n. 153 e n. 29 del 2006)».
  Segnala, inoltre, che alcune disposizioni del decreto-legge incidono invece sulla materia «turismo» riservata dalla Costituzione alla competenza legislativa residuale delle Regioni.
  Ricorda, sul punto, che il Titolo V della parte II della Costituzione considera il turismo una materia di competenza «esclusiva» per le Regioni ordinarie. Il turismo rientra dunque tra le materie «residuali» (articolo 117, comma 4), in riferimento alle quali le Regioni non sono più soggette ai limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali.
  Questo mutamento del titolo di riferimento della competenza delle Regioni è stato confermato in più occasioni dalla Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 197 del 2003. Nonostante ciò, per numerosi e rilevanti profili della disciplina del turismo, il riferimento alla legislazione Pag. 222statale appare tuttora preponderante. In base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, nonostante la materia del turismo appartenga «alla competenza legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione (sentenze n. 94 del 2008, n. 214 e n. 90 del 2006)», non è infatti esclusa la possibilità «per la legge di attribuire funzioni legislative al livello statale e di regolarne l'esercizio», vista l'importanza del settore turistico per l'economia nazionale. Come ha rilevato la Corte «la chiamata in sussidiarietà a livello centrale è legittima soltanto se l'intervento statale sia giustificato nel senso che, a causa della frammentazione dell'offerta turistica italiana, sia doverosa un'attività promozionale unitaria; d'altra parte, l'intervento deve essere anche proporzionato nel senso che lo Stato può attrarre su di sé non la generale attività di coordinamento complessivo delle politiche di indirizzo di tutto il settore turistico, bensì soltanto ciò che è necessario per soddisfare l'esigenza di fornire al resto del mondo un'immagine unitaria. Infine, lo Stato deve prevedere il coinvolgimento delle Regioni, non fosse altro perché la materia turismo, appartenendo oramai a tali enti territoriali, deve essere trattata dallo Stato stesso con atteggiamento lealmente collaborativo (Corte costituzionale, sentenza n. 214 del 2006 e sentenza n. 76 del 2009».
  L'attribuzione della materia «turismo» alle Regioni non ha impedito dunque alla Corte di affermare la legittimità di norme statali (ovvero l'incostituzionalità di norme regionali) che disciplinavano alcuni aspetti in qualche maniera coinvolti nella materia in oggetto.
  Con riferimento alle ulteriori disposizioni del decreto-legge fa presente che la disciplina introdotta dagli articoli 1, 9, 10 e 17 incide altresì sulla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», attribuita alla competenza esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma lettera m), della Costituzione mentre per gli articoli 14 e 15 rileva la materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», affidata alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 25 giugno 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione Angelo Rughetti.

  La seduta comincia alle 15.15.

Proposta di nomina del professor Giorgio Alleva a presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Nomina n. 32.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

  Antonio LEONE (NCD), relatore, ricorda che la proposta di nomina del professor Giorgio Alleva a presidente dell'ISTAT (Atto n. 32), è stata assegnata alla I Commissione Affari costituzionali ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera.
  Al riguardo, fa presente che il Governo, come comunicato dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ha avviato la procedura di nomina del professor Alleva a presidente dell'ISTAT nella riunione del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2014. Il Ministro ha trasmesso il curriculum del professor Alleva.
  Evidenzia che, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, il presidente dell'ISTAT è scelto tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini con esperienza internazionale ed Pag. 223è nominato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. In seguito a una novella apportata dall'articolo 5 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'articolo 16 dispone che la designazione effettuata dal Governo è sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e che la nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle medesime Commissioni parlamentari a maggioranza dei due terzi dei componenti.
  Dal curriculum allegato alla lettera risulta che il professor Alleva, laureato in Economia e commercio con 110/110 e lode, è attualmente professore ordinario di Statistica presso la facoltà di economia dell'Università «La Sapienza» di Roma. Presiede il Comitato tecnico scientifico dell'Istituto tecnico superiore per le tecnologie innovative per i beni e le attività culturali-turismo. Tra gli altri incarichi accademici ricoperti in passato, è stato presidente del corso di laurea magistrale «Management, innovazione ed internazionalizzazione delle imprese» sempre presso la facoltà di economia dell'Università «La Sapienza» di Roma e direttore del Dipartimento di metodi e modelli per l'economia, il territorio e la finanza della medesima Università. Ha insegnato, come titolare del corso di statistica, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università LUISS di Roma. Ha svolto seminari e corsi di formazione tra l'altro presso l'Agenzia per lo sviluppo delle amministrazioni pubbliche, la Società italiana di statistica, l'Istituto superiore di formazione sui trasporti, il FORMEZ e la Scuola superiore della Pubblica Amministrazione.
  Le sue linee di ricerca attuali riguardano, in particolare, la qualità dell'informazione e della statistica ufficiale, l'integrazione di basi di dati, modelli di stima della probabilità di lavoro nero nelle imprese italiane e dell'inserimento di laureati nel mercato del futuro. In generale i settori di interesse scientifico e di esperienza professionale del professor Alleva sono stati i seguenti: metodi di campionamento; progettazione di indagini; analisi dei dati e metodi di statistica multivariata; valutazione della redditività di investimenti pubblici e privati; programmazione per obiettivi e valutazione della performance; modelli di domanda di trasporti.
  Sempre dalla lettura del curriculum, si evince che il professor Alleva è stato membro dal 2003 al 2011 sia del Comitato per l'indirizzo e il coordinamento dell'informazione statistica (COMSTAT), sia del Consiglio dell'ISTAT. Con riferimento alla sua attività presso l'ISTAT, ha curato la progettazione e applicazione del sistema di valutazione dei dirigenti generali; è stato membro della Commissione di studio sui numeri indici dei prezzi al consumo; coordinatore dei lavori della Sottocommissione per le innovazioni sulle metodologie statistiche adottate nella rilevazione delle informazioni di base e nella costruzione degli indici; ha presieduto la Commissione Ambiente sviluppo sostenibile; ha coordinato il gruppo di lavoro sulla riorganizzazione dell'ISTAT, sottoponendo al Consiglio una proposta di riorganizzazione e riduzione del numero delle unità organizzative; ha partecipato al lavoro di progettazione di strumenti tecnici per il monitoraggio dello stato di applicazione del codice italiano delle statistiche ufficiali. Attualmente è membro del Comitato tecnico scientifico per l'aggiornamento dei sistemi locali del lavoro sulla base delle nuove risultanze censuarie e del Comitato scientifico della «Rivista di statistica ufficiale».
  Sul piano delle esperienze internazionali, il professor Alleva è attualmente consulente dell’Instituto nacional de estatistica y censos della Repubblica argentina e della Statistic Division della FAO e membro del Consiglio direttivo del Centro di ricerca della Sapienza in studi europei e internazionali. In precedenza ha curato tra l'altro il coordinamento della parte statistica del piano di formazione di unità del personale del Ministero di trasporti della Repubblica dell'Iraq nell'ambito del Consorzio Italiano Infrastrutture e Trasporti per l'Iraq, CIITI, per conto del Ministero degli Affari esteri; consulente Pag. 224del Centro per la cooperazione statistica internazionale, ICSTAT, per conto della Commissione europea; coordinatore tecnico del progetto di diffusione delle linee guida OCSE sugli investimenti internazionali e le imprese che operano all'estero come consulente della S.G.L. per conto del Ministero delle Attività produttive; consulente nell'ambito della progettazione e implementazione di indagini campionarie presso famiglie e imprese per il monitoraggio della privatizzazione del servizio di distribuzione dell'acqua per uso civile dell'area di Manila.
  Il professor Alleva è autore di numerose pubblicazioni nei propri settori di studio.
  In conclusione, evidenzia che la nomina del professor Alleva alla guida dell'Istituto nazionale di statistica appare rispondente ai requisiti previsti dalla legge.
  Si riserva, quindi, di formulare la proposta di parere a seguito del dibattito in Commissione e dell'audizione del professor Alleva.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposte di nomina del consigliere Michele Corradino, del professor Francesco Merloni, della professoressa Ida Angela Nicotra e della professoressa Nicoletta Parisi a componenti dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche.
Nomine nn. 33, 34, 35 e 36.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Pareri espressi).

  La Commissione prosegue l'esame delle proposte di nomina all'ordine del giorno, rinviate nella seduta del 24 giugno.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Rosato, ha svolto la sua relazione e ha formulato proposte di parere favorevole sulle nomine del consigliere Michele Corradino, del professor Francesco Merloni, della professoressa Ida Angela Nicotra e della professoressa Nicoletta Parisi a componenti dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche.
  Passando, quindi, alla votazione delle proposte di parere favorevole sulle suddette nomine, avverte che si procederà a quattro distinte votazioni. Ricorda che la votazione su ogni singola proposta si effettuerà a scrutinio segreto con il sistema delle palline bianche e nere, ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento.
  Evidenzia, in particolare, che chi intende votare a favore della proposta di parere dovrà introdurre una pallina di colore bianco nell'urna di colore bianco e una pallina di colore nero nell'urna di colore nero mentre chi intende esprimere voto contrario alla proposta di parere dovrà introdurre una pallina di colore bianco nell'urna di colore nero e una pallina di colore nero nell'urna di colore bianco. L'astensione dal voto dovrà essere invece espressa verbalmente all'atto della chiama.
  Ricorda, inoltre, che, ai fini della validità della votazione, deve essere presente la maggioranza dei componenti della Commissione (24 deputati). Ricorda, altresì, che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009, e successive modificazioni, per l'espressione del parere favorevole sulla proposta, è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti la Commissione (32 deputati).
  La proposta del relatore di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina si intenderà quindi approvata se i voti favorevoli saranno pari almeno ai due terzi dei componenti la Commissione (32 deputati, come detto). Se i voti favorevoli saranno invece in numero inferiore, si intenderà espresso parere contrario.
  Indice la votazione sulla proposta di parere favorevole sull'atto n. 33 (proposta di nomina del consigliere Michele Corradino a componente dell'Autorità nazionale Pag. 225anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche).

  Francesco Paolo SISTO, presidente, comunica il risultato della votazione.

   Presenti  37   
   Votanti  37   
   Maggioranza dei due terzi     
   dei componenti la Com-     
   missione  32   
    Hanno votato sì  33    
    Hanno votato no   4    

  (La Commissione approva).

  Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera dei deputati, ai fini della sua trasmissione al Governo.

  Hanno preso parte alla votazione i deputati: Roberta Agostini, Tinagli, in sostituzione di Balduzzi, Donati, in sostituzione di Bersani, Dorina Bianchi, Bianconi, Preziosi, in sostituzione di Bindi, Palese, in sostituzione di Centemero, Cozzolino, Cuperlo, Dadone, D'Ambrosio, D'Attorre, Marco Di Maio, Fabbri, Famiglietti, Fiano, Gasparini, Gelmini, Giorgis, Gullo, Kronbichler, Lattuca, Lauricella, Leone, Mazziotti Di Celso, Marco Meloni, Migliore, Naccarato, Piccione, Pilozzi, Plangger, Pollastrini, Ravetto, Richetti, Rosato, Francesco Sanna e Sisto.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, indice la votazione sulla proposta di parere favorevole sull'atto n. 34 (proposta di nomina del professor Francesco Merloni a componente dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche).

  Francesco Paolo SISTO, presidente, comunica il risultato della votazione.

   Presenti  38   
   Votanti  38   
   Maggioranza dei due terzi     
   dei componenti la Com-     
   missione  32   
    Hanno votato sì  31    
    Hanno votato no   7    

  (La Commissione respinge).

  Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che comunicherà il parere contrario testé espresso alla Presidenza della Camera dei deputati, ai fini della sua trasmissione al Governo.

  Hanno preso parte alla votazione i deputati: Roberta Agostini, Tinagli, in sostituzione di Balduzzi, Donati, in sostituzione di Bersani, Dorina Bianchi, Bianconi, Preziosi, in sostituzione di Bindi, Palese, in sostituzione di Centemero, Cozzolino, Cuperlo, Dadone, D'Ambrosio, D'Attorre, Dieni, Fabbri, Famiglietti, Fiano, Gasparini, Gelmini, Giorgis, Gullo, Kronbichler, Lattuca, Lauricella, Leone, Mazziotti Di Celso, Marco Meloni, Migliore, Naccarato, Nuti, Piccione, Pilozzi, Plangger, Pollastrini, Ravetto, Richetti, Rosato, Francesco Sanna e Sisto.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, indice la votazione sulla proposta di parere favorevole sull'atto n. 35 (proposta di nomina della professoressa Ida Angela Nicotra a componente dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche).

  Francesco Paolo SISTO, presidente, comunica il risultato della votazione.

   Presenti  40   
   Votanti  40   
   Maggioranza dei due terzi     
   dei componenti la Com-     
   missione  32   
    Hanno votato sì  34    
    Hanno votato no   6    

  (La Commissione approva).

Pag. 226

  Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera dei deputati, ai fini della sua trasmissione al Governo.

  Hanno preso parte alla votazione i deputati: Roberta Agostini, Tinagli, in sostituzione di Balduzzi, Donati, in sostituzione di Bersani, Dorina Bianchi, Bianconi, Preziosi, in sostituzione di Bindi, Palese, in sostituzione di Centemero, Cozzolino, Cuperlo, Dadone, D'Ambrosio, D'Attorre, Marco Di Maio, Dieni, Fabbri, Famiglietti, Fiano, Fraccaro, Gasparini, Gelmini, Giorgis, Gullo, Kronbichler, Lattuca, Lauricella, Leone, Mazziotti Di Celso, Marco Meloni, Migliore, Naccarato, Nuti, Piccione, Pilozzi, Plangger, Pollastrini, Ravetto, Richetti, Rosato, Francesco Sanna e Sisto.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, indice la votazione sulla proposta di parere favorevole sull'atto n. 36 (proposta di nomina della professoressa Nicoletta Parisi a componente dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche).

  Francesco Paolo SISTO, presidente, comunica il risultato della votazione.

   Presenti  40   
   Votanti  40   
   Maggioranza dei due terzi     
   dei componenti la Com-     
   missione  32   
    Hanno votato sì  31    
    Hanno votato no   9    

  (La Commissione respinge).

  Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che comunicherà il parere contrario testé espresso alla Presidenza della Camera dei deputati, ai fini della sua trasmissione al Governo.

  Hanno preso parte alla votazione i deputati: Roberta Agostini, Tinagli, in sostituzione di Balduzzi, Donati, in sostituzione di Bersani, Dorina Bianchi, Bianconi, Preziosi, in sostituzione di Bindi, Palese, in sostituzione di Centemero, Cozzolino, Cuperlo, Dadone, D'Ambrosio, D'Attorre, Marco Di Maio, Dieni, Fabbri, Famiglietti, Fiano, Fraccaro, Gasparini, Gelmini, Giorgis, Gullo, Kronbichler, Lattuca, Lauricella, Leone, Mazziotti Di Celso, Marco Meloni, Migliore, Naccarato, Nuti, Piccione, Pilozzi, Plangger, Pollastrini, Ravetto, Richetti, Rosato, Francesco Sanna e Sisto.

  La seduta termina alle 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 25 giugno 2014.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.10 alle 19.25.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Baliato di Guernsey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 5 settembre 2012.
Emendamenti C. 2087 Governo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 16 settembre 2013.
Emendamenti C. 2088 Governo.

SEDE REFERENTE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza Pag. 227e di identificazione nonché sul trattamento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di identificazione ed espulsione e nei centri di accoglienza per richiedenti asilo.
Doc XXII, n. 18 Fratoianni, Doc XXII, n. 19 Marazziti e Doc XXII, n. 21 Fiano.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Relazione 2013 della Commissione sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
COM(2014) 224 final.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 250 di mercoledì 11 giugno 2014, a pagina 31, prima colonna, sesta riga, dopo le parole: «si dichiara» inserire la seguente: «parzialmente».
  Alla medesima pagina, prima colonna, undicesima riga, deve leggersi: «ha apportato novità finalizzate» in luogo di «ha apportato delle importanti novità finalizzate».

Pag. 228