CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 giugno 2014
259.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (XI e XII)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 24 giugno 2014. — Presidenza del presidente della XI Commissione Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

  La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto ministeriale concernente norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Atto n. 98.

(Esame e rinvio).

  Le Commissioni riunite iniziano l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, nel ricordare che il termine previsto per l'espressione del parere scade il prossimo 10 luglio 2014, avverte che la V Commissione ha già espresso i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, valutando favorevolmente lo schema di decreto ministeriale.

  Antonio BOCCUZZI (PD), relatore per la XI Commissione, fa notare, in via preliminare, che lo schema di regolamento in esame è stato predisposto ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, del testo unico in materia di sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008. Tale disposizione prevede l'adozione di normative regolamentari per l'applicazione della disciplina generale in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui al medesimo testo unico in alcuni settori, tra cui, in particolare, le strutture giudiziarie e penitenziarie, tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle loro peculiarità organizzative.
  In particolare, rileva che l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, prevede che le discipline speciali devono essere definite entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza Pag. 35permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fa notare che il successivo comma 3 dispone che gli schemi di decreto siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
  Segnala che lo schema, che interviene in ritardo rispetto al termine indicato nella normativa primaria, recepisce tanto le proposte di modifica contenute nel parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 15 maggio 2014, quanto le osservazioni contenute nel parere reso dal Consiglio di Stato. Fa presente, inoltre, che sul contenuto del provvedimento sono state sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
  Passando al contenuto del provvedimento, ritiene che occorra considerare in primo luogo che a legislazione vigente la disciplina relativa alla sicurezza dei luoghi di lavoro nelle strutture giudiziarie e penitenziarie è contenuta nel decreto n. 338 del 1997, adottato dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro della sanità e il Ministro della funzione pubblica. Tale decreto, in base al citato articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, è fatto salvo fino all'entrata in vigore delle discipline regolamentari contenute nello schema in discussione, che tuttavia non ne prevede espressamente l'abrogazione. Sul punto, ritiene che possa quindi valutarsi l'opportunità di inserire nello schema una disposizione volta a sancire espressamente l'abrogazione del richiamato decreto n. 338 del 1997.
  Per quanto attiene alle singole disposizioni dello schema, segnala che l'articolo 1 definisce il campo di applicazione del provvedimento, che – come già evidenziato – reca disposizioni volte a dare attuazione al Testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e a disciplinare l'organizzazione e le attività volte a garantire la sicurezza sul lavoro per il personale operante nell'Amministrazione della giustizia, tenendo conto delle particolari esigenze connesse alle attività svolte nonché delle specificità che caratterizzano le strutture giudiziarie e penitenziarie.
  Osserva che l'articolo 2 definisce le modalità di applicazione del provvedimento, precisando che la disciplina generale in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro è applicata tenendo conto delle particolari esigenze connesse ad attività ed interventi specifici delle strutture giudiziarie e penitenziarie, quali, in particolare, la vigilanza e la gestione della convivenza della popolazione detenuta, la garanzia dell'ordinato svolgimento della funzione giurisdizionale, la tutela dell'incolumità del personale e degli utenti contro pericoli di attentati, la prevenzione contro i rischi di evasioni, di acquisizioni di posizioni di preminenza da parte dei detenuti o di atti di autolesionismo o suicidio. Rileva che il comma 3 specifica che le particolari esigenze da considerare ai fini dell'applicazione della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori, attengono alla direzione funzionale delle attività, alla capacità operativa e alla prontezza d'impiego del personale dipendente alla tutela della riservatezza e della sicurezza delle telecomunicazioni e dei trattamenti dei dati per la tutela dell'ordine e della pubblica sicurezza, nonché alle particolarità costruttive e d'impiego di equipaggiamenti speciali, di armi, di materiali di armamento, di mezzi operativi e di specifici impianti. Sotto il profilo della tecnica legislativa, segnala l'esigenza di modificare le disposizioni della lettera d) del comma 3, che richiamano disposizioni ora abrogate dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 17 del 2010, che ha recepito la direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine. Andrebbero, infatti, richiamate, più correttamente, le corrispondenti norme del medesimo decreto legislativo n. 17 del 2010. Pag. 36Fa notare che, in base al comma 4, il datore di lavoro ha l'obbligo in ogni caso di assicurare, per i casi di pericolo antropico o di eventi calamitosi, idonei piani di evacuazione degli ambienti, specificando che nelle strutture penitenziarie, le aree di sicurezza – come già previsto dall'attuale disciplina regolamentare – devono essere comunque situate all'aperto ed all'interno della cinta di protezione perimetrale. Si specifica, inoltre, che le prove di evacuazione possono essere eseguite anche per aree omogenee, anziché con riferimento all'intero edificio, fermo restando che le prove debbano riguardare tutti i lavoratori interessati, nel rispetto delle norme di sicurezza. E inoltre confermata, in linea con quanto disposto dalla vigente disciplina regolamentare, la disapplicazione, con riferimento ai detenuti lavoratori, delle norme in materia di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Osserva che il comma 6, in analogia con la disciplina vigente, prevede che siano adottate le misure organizzative e funzionali idonee ad assicurare: nelle sedi di uffici giudiziari, il livello di protezione e di tutela del personale operante – in relazione alle specifiche condizioni di impiego – nonché degli impianti e delle apparecchiature, contro i rischi di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi negli istituti penitenziari; nelle strutture nelle quali siano ristrette persone che debbano scontare una pena detentiva od una misura di sicurezza, nonché negli istituti penali per i minorenni e nei centri di prima accoglienza, la prevenzione della fuga o di aggressioni e di atti di autolesionismo o di autosoppressione. Fa presente che il comma 7 specifica che l'applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro non può determinare la rimozione o la riduzione dei sistemi di controllo, anche ai fini della selezione degli accessi al pubblico, e dei sistemi di difesa ritenuti necessari. Si richiede, comunque, all'Amministrazione di assicurare idonei percorsi per l'esodo, adeguatamente segnalati, e di verificare preventivamente l'innocuità dei sistemi di controllo. A tale riguardo, ritiene sia necessario valutare se non sia opportuno richiedere una verifica periodica dell'innocuità dei sistemi di controllo, così come stabilito dalla normativa attualmente vigente, anziché limitarsi a prevedere una verifica solo in fase preventiva. Sotto il profilo della formulazione dell'articolo 2, segnala l'opportunità di verificare se fare riferimento nei commi 2 e 5, anche ai soggetti internati, sottoposti a misure di sicurezza detentiva, in linea con quanto disposto dalla normativa regolamentare attualmente vigente. Con riferimento al comma 6, lettera b), segnala poi che il vigente regolamento fa riferimento anche ai luoghi diversi in cui siano ristrette persone assoggettate ad una misura cautelare privativa della libertà.
  Osserva che l'articolo 3 stabilisce l'obbligo, per il personale dipendente dell'amministrazione della giustizia in possesso di specifici requisiti professionali di espletare il servizio di prevenzione e protezione. Tale articolo, inoltre, prevede la possibilità di istituire un unico servizio di prevenzione e protezione, con l'individuazione di un dirigente responsabile per le aree, impianti e servizi comuni, nelle strutture che comprendano più uffici dell'Amministrazione, ferme restando le responsabilità del datore di lavoro per la propria area e del dirigente individuato quale datore di lavoro per le aree, impianti e servizi comuni.
  Segnala che l'articolo 4 reca, per gli uffici dell'Amministrazione aventi autonomia gestionale, la disciplina relativa ai rappresentanti per la sicurezza del personale di Polizia penitenziaria e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale dell'Amministrazione, specificando che il rappresentante sia unico, anziché articolato in due differenti tipologie a seconda del personale interessato, nel caso di sedi con autonomia gestionale collocate presso infrastrutture comuni. Per i rappresentanti del personale di Polizia penitenziaria, il comma 3 fa rinvio, sia per l'elezione o designazione sia per la disciplina del tempo di lavoro retribuito e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni, agli accordi sindacali stipulati con le forze di polizia ad ordinamento civile, mentre per il personale dell'Amministrazione Pag. 37il comma 2 prevede che i rappresentanti siano eletti o designati secondo la procedura istitutiva dei rappresentanti dei lavoratori di cui all'articolo 47 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2008 e nel rispetto degli accordi collettivi. Osserva che il comma 4 dispone, in considerazione delle peculiarità organizzative istituzionali dell'Amministrazione, la facoltà, per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, qualora ritengano inadeguate le misure di prevenzione adottate, di formulare osservazioni al servizio di vigilanza, di cui al successivo articolo 7. Al riguardo, andrebbe chiarito se, come appare opportuno, la disposizione debba intendersi riferita anche ai rappresentanti per la sicurezza della Polizia penitenziaria. Dovrebbe inoltre chiarirsi se la disposizione intenda escludere il riconoscimento delle altre facoltà riconosciute ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
  Per quanto attiene al documento di valutazione dei rischi da interferenze tra le attività dell'Amministrazione e quelle delle imprese appaltatrici di servizi, lavori, opere o forniture, fa presente che l'articolo 5 contiene specifiche disposizioni volte a individuare i parametri da osservare per garantire la riservatezza delle informazioni di cui sia vietata la divulgazione nell'interesse della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per evitare pregiudizi all'attività istituzionale dell'Amministrazione stessa. Nell'ambito di tale articolo, ritiene meriti particolare attenzione il comma 3, il quale prevede che, nell'ambito dell'Amministrazione della giustizia, gli obblighi e gli adempimenti stabiliti dalla normativa generale in materia di sicurezza sul lavoro e relativi al personale impiegato dalle imprese appaltatrici di servizi, lavori, opere o forniture, siano a carico dei datori di lavoro del medesimo personale. In proposito, ritiene opportuno chiarire se la disposizione intenda derogare in via generale agli obblighi di cooperazione e di coordinamento previsti dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
  Segnalato che l'articolo 6 sarà illustrato dalla relatrice per la XII Commissione, osserva che l'articolo 7 prevede che per le funzioni di vigilanza preventiva, tecnico-amministrativa ed ispettiva sull'applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro nelle strutture giudiziarie e penitenziarie e in quelle assimilate, sia competente, in via esclusiva, il servizio istituito con riferimento alle strutture penitenziarie presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (DAP). Il richiamato servizio, inoltre, può intervenire altresì nelle altre strutture in cui abbiano sede uffici del Ministero della giustizia, previo coordinamento con gli organi aventi competenza generale in materia di vigilanza sull'applicazione della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
  Fa notare, da ultimo, che l'articolo 8 reca la clausola di neutralità finanziaria, stabilendo che dalle disposizioni in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Marisa NICCHI (SEL), relatore per la XII Commissione, osserva che i profili di competenza della Commissione Affari sociali si concentrano essenzialmente nell'articolo 6 dello schema di decreto, che riguarda in particolare il tema della sorveglianza sanitaria. Fa presente che detto articolo attribuisce la sorveglianza sanitaria al medico competente in possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 del testo unico n. 81 del 2008, tra i quali ricorda il possesso di specifiche specializzazioni e docenze in medicina del lavoro e discipline affini, nonché l'avvenuta frequenza di appositi percorsi formativi universitari e la partecipazione a programmi di educazione continua in medicina. Fa presente che il comma 2 richiama il medico competente al rispetto dei principi della medicina del lavoro e del codice etico predisposto dalla Commissione internazionale di salute occupazionale, società operante nel settore della tutela della salute sui luoghi di lavoro. Segnala, infine, che il comma 3 stabilisce che, qualora ai fini Pag. 38della sorveglianza sanitaria siano richiesti dal medico competente accertamenti clinici e strumentali che non possono effettuarsi con personale e mezzi dell'Amministrazione, questi vengono eseguiti anche mediante convenzioni con enti esterni, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro.

  Andrea CECCONI (M5S), anche sulla base di proprie esperienze lavorative nell'ambito delle strutture penitenziarie, osserva che la tutela della sicurezza dei lavoratori in quei luoghi è oggetto di un difficile contemperamento con le esigenze proprie degli edifici carcerari. Nell'esprimere un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento in esame, chiede ai relatori di valutare, in sede di elaborazione della proposta di parere, l'opportunità di inserire un riferimento anche alle esigenze di sicurezza che riguardano il personale impiegato dalle imprese appaltatrici di servizi e lavori da svolgere in quei luoghi, come il personale sanitario dipendente dalle aziende sanitarie e non dall'Amministrazione penitenziaria. In proposito, ritiene quindi opportuno considerare l'eventualità di un coordinamento tra i responsabili della sicurezza che rappresentano le diverse categorie dei lavoratori, al fine di garantire in senso più ampio la salute del personale, coinvolgendo anche i rappresentanti dei lavoratori, che pur rispondendo ad un altro datore di lavoro o ad un'altra amministrazione pubblica, sono chiamati ad operare in quelle strutture.

  Marisa NICCHI (SEL), relatore per la XII Commissione, giudicando in linea di principio condivisibile la questione testé posta, si riserva di approfondirla, al fine di valutarne l'inserimento nell'ambito della proposta di parere che si riserva di formulare d'intesa con il relatore per la XI Commissione.

  Antonio BOCCUZZI (PD), relatore per la XI Commissione, si associa alle considerazioni della relatrice per la XII Commissione.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, ricordando che la deliberazione di competenza delle Commissioni avrà luogo nella giornata di giovedì 26 giugno 2014.

  La seduta termina alle 14.50.