CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 giugno 2014
259.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e X)
COMUNICATO
Pag. 23

SEDE REFERENTE

  Martedì 24 giugno 2014. — Presidenza del presidente della X Commissione, Ettore Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato dei beni e delle attività culturali e del turismo, Francesca Barracciu.

  La seduta comincia alle 20.15.

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio di turismo.
C. 2426 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 giugno 2014.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta delle Commissioni sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Comunica che sul testo del disegno di legge n. 2426 Governo, sono pervenuti, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento, i seguenti pareri: la III Commissione (Esteri) ha espresso parere favorevole con condizione e osservazione; la IV Commissione (Difesa) ha espresso parere favorevole con osservazioni; la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole con condizioni; la IX Commissione (Trasporti) ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni. Aggiunge che si resta in attesa dell'espressione del parere da parte delle altre Commissioni.
  Comunica che sono state presentate 769 proposte emendative, alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.
  In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
  Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli Pag. 24aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricordo, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo».
  La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso sia della precedente sia di questa legislatura.
  In particolare, nella sentenza n. 32 del 2014, la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale degli articoli 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge n. 272 del 2005, in materia di disciplina penale dei delitti riguardati le droghe, ha evidenziato come «ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione di un decreto-legge deve essere strettamente collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dallo stesso decreto-legge ovvero alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso», determinandosi, in caso contrario, un vizio di procedura relativo alla legge di conversione, sanzionabile con la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme introdotte, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.
  Nella sentenza n. 22 del 2012 la Corte, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga dei termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come «l'innesto nell’iter di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione». «Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto- legge».
  Il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato altresì richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto legge 25 gennaio 2002, n. 4, ed è stato ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge. Il 23 febbraio 2012 il Presidente della Repubblica ha altresì inviato un'ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, in cui ha sottolineato «la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte Costituzionale per ragioni esclusivamente procedimentali». Da ultimo il Presidente della Repubblica, in una missiva del 27 dicembre scorso, inviata sempre ai Presidenti delle Camere, ha riproposto la necessità di verificare con il massimo rigore l'ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione.
  Inoltre, la Giunta per il regolamento della Camera, in un parere recentemente espresso nella legislatura in corso, ha affermato che: «a) ad eccezione dei disegni di legge che compongono la manovra economica e che rechino disposizioni incidenti su una pluralità di materie, le norme di copertura che intervengono su materie non strettamente attinenti a quelle Pag. 25oggetto di un decreto-legge sono da ritenersi normalmente inammissibili. In particolare, gli emendamenti contenenti norme di copertura finanziaria, anche a carattere compensativo, sono considerati ammissibili ove la clausola di copertura abbia carattere accessorio, strumentale e proporzionato rispetto alla norma principale cui si accompagna e non ecceda la sua funzione compensativa; b) ove invece la parte di copertura rappresenti il contenuto prevalente dell'emendamento, essa sarà ritenuta ammissibile solo quando risulti strettamente attinente alle materie trattate dal decreto-legge».
  In tale contesto, le Presidenze sono pertanto chiamate ad applicare rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.
  Alla luce dei predetti criteri, sono dunque da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative, che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:
   l'emendamento Pizzolante 1.38, limitatamente al secondo periodo in cui introduce novità in materia di gestione dei beni culturali di appartenenza pubblica;
   l'emendamento Costantino 1.10, 1.13, 1.11, 1.12 e 1.14, che prevedono la destinazione al MIUR (ma probabilmente il riferimento deve essere al MIBACT) di risorse finalizzate a finanziare un Fondo per interventi a favore dei beni culturali;
   l'emendamento Carocci 1.54 e analogo Carocci 7.40, che recano misure per il sostegno della musica popolare dal vivo;
   l'emendamento Costantino 1.52, che reca modifiche alla disciplina del credito d'imposta per il rilancio del sistema musicale italiano;
   l'articolo aggiuntivo Molea 1.01 che prevede l'esonero dal pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo per i musei interattivi ai quali si accede gratuitamente;
   l'articolo aggiuntivo Battelli 1.02, in quanto introduce una nuova disciplina per la raccolta di fondi relativa al progetto «Adotta un monumento»;
   l'articolo aggiuntivo D'Uva 1.04, in quanto introduce specifiche norme per la promozione di eventi culturali da parte del MIBACT, finanziabili anche attraverso erogazioni liberali;
   l'articolo aggiuntivo Dallai 3.01 in quanto diretto ad introdurre misure per la valorizzazione e la salvaguardia della «Via Francigena»;
   l'articolo aggiuntivo Capelli 3.02, in quanto diretto ad introdurre misure per la valorizzazione e la salvaguardia della necropoli punico-romana di Cagliari e del sistema nuragico sardo;
   l'articolo aggiuntivo Nicodemo 3.03, in quanto diretto ad introdurre misure in favore del polo archeologico e museale di Sibari;
   l'articolo aggiuntivo Burtone 3.04, in quanto prevede interventi di manutenzione e messa in sicurezza del sito archeologico di Metaponto;
   l'emendamento Catalano 4.2, che prevede l'istituzione di una piattaforma web nella quale raccogliere i dati relativi al patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico italiano;
   l'emendamento Bray 4.3, che modifica l'articolo 7-bis del Codice dei beni culturali modificando la definizione di «espressioni di identità culturale collettiva»;
   l'articolo aggiuntivo Bray 4.01, che introduce l'articolo 4-bis finalizzato a rafforzare la posizione italiana in ambito Unesco attraverso la valorizzazione di siti dichiarati patrimonio dell'umanità e l'istituzione di un apposito Fondo;
   l'emendamento Russo 4.02 che, modificando la legge n. 77 del 2006, reca norme finalizzate all'adeguamento della Pag. 26legislazione italiana alla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale;
   l'emendamento Rampelli 5.48, in quanto diretto ad introdurre la tutela ed il rilancio dei corpi di ballo nell'assetto delle fondazioni lirico-sinfoniche;
   gli emendamenti Costantino 5.3, Carocci 5.29, Abrignani 5.42 e Chimienti 5.18 e l'articolo aggiuntivo Tidei 5.02, in quanto diretti ad esentare le fondazioni lirico-sinfoniche dal pagamento dell'IRAP;
   l'articolo aggiuntivo Maestri 5.01, in quanto diretto ad introdurre disposizioni urgenti per il Festival Verdi del Teatro Regio di Parma;
   gli emendamenti Palmieri 5.48 e Rampi 6.3, in quanto diretti a consentire anche nell'esercizio successivo al primo l'utilizzazione delle somme stanziate dall'articolo 7 del decreto-legge n. 91 del 2013 per la promozione della musica di giovani artisti e compositori emergenti;
   l'emendamento Benamati 6.4, che riconosce un credito d'imposta alle imprese cinematografiche per il restauro e l'adeguamento tecnologico delle sale;
   l'emendamento Piccoli Nardelli 6.8, in quanto diretto a modificare la disciplina relativa ai criteri per la qualificazione delle opere cinematografiche di espressione diretta italiana di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 177 del 2005 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici);
   l'articolo aggiuntivo Petrenga 6.01, in quanto diretto ad introdurre nuove disposizioni agevolative per le attività teatrali, musicali, di danza, circensi e dello spettacolo viaggiante;
   l'articolo aggiuntivo Petrenga 6.02, in quanto diretto ad introdurre nuove disposizioni di semplificazione amministrativa per le imprese dello spettacolo;
   l'emendamento Arlotti 7.37, che prevede la redazione della Carta delle potenzialità archeologiche;
   l'emendamento Arlotti 7.38, che prevede detrazioni fiscali per la donazione allo Stato di beni di interesse archeologico;
   gli emendamenti Tidei 7.62, Abrignani 7.57 e Schirò 7.15 recanti un finanziamento per progetti di promozione del libro e della lettura;
   l'emendamento Alfreider 7.9, che prevede un contributo straordinario per il 2014 per il funzionamento del Polo tattile multimediale della Stamperia regionale Braille Onlus di Catania;
   gli emendamenti Costantino 7.2, Abrignani 7.56, Battelli 7.52 e Rampi 7.22, che escludono il parere della Commissione comunale di vigilanza sul progetto dei locali di pubblico spettacolo con capienza inferiore a 200 persone;
   gli emendamenti Rampi 7.47 e 7.48 che escludono il Piccolo Teatro di Milano da alcune disposizioni di contenimento della spesa;
   l'emendamento Rampi 7.49 che prevede un'autorizzazione di spesa per l'attivazione di stagioni teatrali e concertistiche straordinarie in occasione di Expo 2015;
   l'emendamento Rampi 7.50 che prevede l'incremento del FUS nel 2015 per garantire l'attività delle infrastrutture culturali milanesi;
   gli emendamenti Costantino 7.3, Cani 7.67, Abrignani 7.31, Manzi 7.33, Battelli 7.29, Molea 7.26, Rampi 7.20, Schirò 7.19, che prevedono l'esenzione dal pagamento dei diritti d'autore per gli eventi di musica dal vivo gratuiti con meno di 200 spettatori;
   l'emendamento Costantino 7.6,che modifica la disciplina in materia di IVA ridotta per gli oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, importati;
   l'emendamento De Micheli 7.65 che prevede la destinazione al MIBACT di parte delle risorse derivanti dalle sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;Pag. 27
   l'emendamento Carocci 7.40 che reca misure per il sostegno della musica popolare dal vivo;
   l'emendamento Mazzoli 7.41 che inserisce nella legge n. 77 del 2006, recante Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani inseriti nella lista del patrimonio mondiale Unesco, il riferimento al patrimonio culturale immateriale;
   l'emendamento Cimbro 7.28 che riguarda il contributo alla Società Dante Alighieri;
   l'articolo aggiuntivo Costantino 7.01 che prevede l'istituzione della Capitale italiana della cultura;
   l'articolo aggiuntivo Terrosi 7.02, che reca disposizioni per il completamento della Via Francigena;
   l'emendamento Allasia 8.21 in quanto qualifica professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali i laureati e «i laureandi» della classe di laurea in Scienze economiche per l'Ambiente e la Cultura;
   l'emendamento Vacca 8.6 che introduce una nuova disciplina per l'affidamento a specifici soggetti degli interventi a favore dei beni culturali con funzione di tutela provvisoria;
   l'emendamento Rampi 8.18 che individua il costo del lavoro dei giovani fino a 35 anni occupati nei servizi a favore dei beni culturali come nuova fattispecie di agevolazione fiscale ai fini IRAP;
   gli articoli aggiuntivi Giordano 8.01 e 8.02 che definiscono una disciplina IVA più favorevole per la compravendita delle pubblicazioni in formato elettronico;
   l'articolo aggiuntivo Bini 8.03, in quanto dispone un'autorizzazione di spesa per la tutela e lo sviluppo del Carnevale a valere sul Fondo unico per lo spettacolo che viene allo scopo rifinanziato;
   l'articolo aggiuntivo Fanucci 8.04, in quanto prevede specifiche misure per la decontribuzione delle proroghe dei contratti stagionali;
   gli emendamenti Mucci 9.13, Petrenga 9.18 e Mucci 9.64, che estendono i benefici anche ai soggetti che svolgono attività di spettacolo;
   l'emendamento Crippa 9.75 e l'articolo aggiuntivo Pesco 9.01 che riguardano l'obbligo di accettare, entro il 30 giugno 2014, il pagamento elettronico per vendita di prodotti e prestazioni di servizi anche professionali;
   l'articolo aggiuntivo Pellegrino 9.02, volto a rendere operativo il Fondo buoni vacanze di cui all'articolo 27, decreto legislativo n. 79 del 2011 (Codice del turismo);
   l'articolo aggiuntivo Quintarelli 9.04, volto ad istituire, all'interno del dominio Italia.it, e con fondi del Ministero per i Beni culturali, un «sottosito» internet con categorie di informazioni utili a turisti stranieri;
   l'articolo aggiuntivo Lacquaniti 10.01, che disciplina la pratica del naturismo e la realizzazione di aree ad essa destinate;
   gli analoghi articoli aggiuntivi Mucci 10.010 e Lacquaniti 10.02, che istituiscono la Carta del Turista in Italia (Italy Tourist Card) e contengono disposizioni relative a servizi di biglietteria telematica nel trasporto pubblico locale e nei musei;
   l'articolo aggiuntivo Lacquaniti 10.03, che reca disposizioni relative ai compiti della Fondazione di Studi Universitari e di perfezionamento del turismo, al fine di istituire il Laboratorio straordinario dell'ospitalità italiana;
   l'articolo aggiuntivo Alfreider 10.04, che rifinanzia il Fondo nazionale integrativo per la sicurezza del turismo in montagna;
   gli identici articoli aggiuntivi Mucci 10.05 e Mucci 10.018, che recano disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche in luoghi turistici, storico-artistici e di interesse pubblico e inseriscono tra gli ambiti disciplinari e propedeutici della classe di laurea in Architettura Pag. 28e Ingegneria edile la materia denominata «Progettazione universale»;
   l'emendamento Mucci 10.14, che inserisce tra gli ambiti disciplinari e propedeutici della classe di laurea in Architettura e Ingegneria edile la materia denominata «Progettazione universale»;
   l'articolo aggiuntivo Prodani 10.06, che istituisce il marchio «Italian Tourism»;
   l'articolo aggiuntivo Prodani 10.07, che applica l'aliquota IVA agevolata alle prestazioni di servizi ricettivi per il turismo nautico;
   l'articolo aggiuntivo Mucci 10.011, che contiene disposizioni riguardanti la classificazione delle strutture ricettive;
   l'articolo aggiuntivo Mucci 10.09, che stanzia 10 milioni di euro annui per finanziare il «Fondo buoni vacanze»;
   l'emendamento Alfreider 10.9, che rende detraibili per l'anno 2015 le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento delle vacanze;
   l'emendamento Allasia 10.70, che integra il testo unico delle imposte sui redditi al fine di introdurre una detrazione d'imposta per le spese sostenute nel triennio 2014-2016 per servizi di pernottamento in strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nel territorio italiano (l'emendamento risulta inoltre mal riferito, in quanto l'articolo 51 del TUIR riguarda la determinazione del reddito di lavoro dipendente);
   l'articolo aggiuntivo Benamati 10.012, che istituisce il Fondo per la promozione del turismo nello stato di previsione del MIBACT;
   l'articolo aggiuntivo Abrignani 10.013, che contiene disposizioni per la ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico-ricreativo e misure per favorire la stabilità delle imprese balneari, gli investimenti e la valorizzazione delle coste;
   l'articolo aggiuntivo Fregolent 10.014, che riguarda il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto a soggetti extracomunitari;
   l'articolo aggiuntivo De Micheli 10.015, che equipara alle strutture ricettive all'aria aperta le strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato;
   l'articolo aggiuntivo Crippa 10.016, che riguarda gli incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili;
   l'articolo aggiuntivo Abrignani 10.019, che estende l'utilizzo del fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero anche agli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza delle strutture;
   l'emendamento Allasia 10.69, che applica le disposizioni riguardanti la detrazione delle spese sostenute per riqualificazione energetica degli edifici previste dalla legge finanziaria per il 2007 anche alle strutture ricettive esistenti alla data del 1o gennaio 2012;
   gli identici emendamenti Fanucci 10.27, Alfreider 10.6, Vignali 10.51, Abrignani 10.13, Prataviera 10.78, Abrignani 10.64, Bini 10.84, che prorogano il termine per realizzare gli interventi di prevenzione incendi nelle strutture ricettive, sino al quindicesimo mese successivo alla data di pubblicazione del decreto che stabilirà le regole per l'accesso ai benefici per la ristrutturazione;
   gli identici emendamenti Abrignani 10.59 e Prataviera 10.79, che prevedono la possibilità di cumulare la garanzia del fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa con altre garanzie concesse sui finanziamenti erogati a fronte di investimenti immobiliari, con particolare riguardo al settore turistico;Pag. 29
   gli emendamenti Schullian 10.7 e Schullian 10.8, che qualificano come prestazioni accessorie a quelle rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive le prestazioni di benessere del corpo a cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi;
   gli emendamenti Alfreider 10.10 e Alfreider 10.11, che derogano alla disciplina che limita l'uso del denaro contante per l'acquisto di beni e servizi legati al turismo, effettuati nelle regioni confinanti direttamente con uno stato estero. In tali casi si applica il limite di duemilacinquecento euro, anziché mille;
   l'emendamento Rampelli 11.35 che prevede la creazione da parte del MIBACT in luoghi archeologici e museali di circuiti dove realizzare spettacoli dal vivo;
   l'emendamento Pastorino 11.30, che consente ai comuni fino a 5.000 abitanti di derogare ai limiti di spesa per l'assunzione di personale a tempo determinato, per l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di esigenze territoriali legate a significative presenze turistiche;
   gli articoli aggiuntivi Schirò 11.011 e Vezzali 11.08 che recano una disciplina articolata del sistema dei buoni vacanze con particolare riguardo ai soggetti meno abbienti;
   l'articolo aggiuntivo Pagano 11.020 che contiene misure volte a favorire il turismo sociale mediante la definizione di offerte turistiche destagionalizzate delle regioni tramite i sistemi turistici locali;
   l'emendamento Vezzali 11.28, volto alla promozione dell'offerta turistica per coloro che viaggiano con animali;
   gli articoli aggiuntivi Cenni 11.03, Ginefra 11.01 e Cenni 11.02 che contengono disposizioni in merito alle Associazioni nazionali delle Città di identità che svolgono attività di promozione e valorizzazione dei territori e dei relativi prodotti culturali;
   l'articolo aggiuntivo Borghi 11.04 che prevede l'adozione di un Piano straordinario per il turismo sostenibile nelle Alpi e negli Appennini;
   l'articolo aggiuntivo Crippa 11.05 che prevede la definizione di una strategia nazionale per il sostegno e la valorizzazione degli «alberghi diffusi»;
   l'articolo aggiuntivo Borghi 11.06 che contiene puntuali modifiche alla legge sulla professione della guida alpina, modificando in particolare la figura dell'accompagnatore di media montagna e introducendo la disciplina della figura di maestro di arrampicata;
   l'articolo aggiuntivo Prodani 11.07 che contiene disposizioni in materia di distretti turistici, in particolare prorogando il termine per la delimitazione dei distretti ed estendendo la possibilità di istituirli a tutto il territorio nazionale;
   l'articolo aggiuntivo Prodani 11.09, che contiene disposizioni riguardanti la classificazione delle strutture ricettive;
   l'articolo aggiuntivo Tancredi 11.010, che introduce misure per la digitalizzazione dei servizi di accoglienza turistica e istituisce la Carta del Turista in Italia (Italy Tourist Card);
   l'articolo aggiuntivo Marazziti 11.012 che rifinanzia il contributo statale annuo a favore della società «Dante Alighieri», che ha lo scopo di tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiane nel mondo;
   l'articolo aggiuntivo Mucci 11.013 che prevede che le regioni inseriscano nelle concessioni per il servizio di trasporto pubblico locale l'obbligo per il concessionario di istituire e fornire un servizio di biglietteria telematica;
   l'articolo aggiuntivo Mucci 11.014 che prevede l'indizione di un concorso per l'utilizzazione di un marchio «Italia» per la promozione dei prodotti italiani all'estero;
   l'articolo aggiuntivo Mucci 11.015 che contiene disposizioni relative alle start-up Pag. 30con oggetto sociale la promozione di offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e software originali;
   l'articolo aggiuntivo Mucci 11.016 che istituisce un fondo rotativo per lo sviluppo dell'intermodalità bici-treno;
   l'articolo aggiuntivo Mucci 11.017 che contiene disposizioni relative alla formazione professionale nel settore turistico;
   l'articolo aggiuntivo Mucci 11.018 che consente ai comuni di non applicare l'imposta di soggiorno a coloro che alloggiano nelle strutture ricettive per motivi di lavoro;
   l'articolo aggiuntivo Fratoianni 11.019 che esenta dal pagamento dei compensi SIAE gli spettacoli con un numero di spettatori inferiore a 200;
   l'emendamento Tentori 12.18 in quanto diretto ad introdurre una semplificazione amministrativa relativamente alla disciplina relativa all'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo di cui all'articolo 141 del regio decreto n. 635 del 1940 (regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
   l'articolo aggiuntivo Liuzzi 12.01 in quanto diretto ad introdurre una disciplina generale relativa alla libera utilizzazione delle opere protette dal diritto d'autore per finalità didattiche di critica o discussione di cui alla legge 633 del 1941;
   l'emendamento Abrignani 13.19 e l'identico De Micheli 13.1, che recano disposizioni sulle concessioni demaniali marittime ad uso abitativo o residenziale, di carattere stagionale o annuale;
   l'emendamento Bini 13.12 e l'analogo Impegno 13.13 che, analogamente ma più in generale, recano disposizioni sulle concessioni demaniali marittime;
   gli emendamenti Rampelli 13.7 e gli identici Prataviera 13.2, Bini 13.9, Abrignani 13.18 e Fanucci 13.23, che prevedono, attraverso un'intesa tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali, un provvedimento per la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nuova tipologia di esercizi alberghieri aperti al pubblico;
   l'emendamento Bini 13.10 e gli identici Abrignani 13.16, Fanucci 13.24, Rampelli 13.8 e Prataviera 13.3, che, attraverso una modifica alla legge recante disciplina dell'attività di estetista, prevedono la possibilità per le aziende ricettive di utilizzare una serie di apparecchiature per il benessere anche senza la presenza di personale fornito della qualifica di estetista;
   l'emendamento Bini 13.11 e gli identici Prataviera 13.4, Abrignani 13.6 e Fanucci 13.22, che introducono la possibilità per le strutture ricettive di somministrare alimenti e bevande anche ai non residenti senza necessità di alcuna autorizzazione;
   l'emendamento Abrignani 13.21 e l'identico Prataviera 13.5, che prevedono procedure semplificate per il rilascio di patentini per la vendita di tabacchi all'interno delle strutture alberghiere;
   l'emendamento Fanucci 13.14 e l'identico Rampelli 13.15, che prevedono, attraverso una modifica al decreto del Presidente della Repubblica 1525 del 1963, l'integrazione dell'elenco delle attività stagionali includendovi le attività svolte presso le aziende termali;
   gli identici articoli aggiuntivi Abrignani 13.07, Fanucci 13.02, Prataviera 13.020 e Bini 13.016, che, al fine di contrastare l'abusivismo ricettivo prevedono disposizioni sui bed and breakfast (obbligatorietà dell'iscrizione per i gestori al registro delle imprese), sulla locazione di immobili per finalità turistiche e ulteriori norme relative al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività da parte dei comuni;
   gli identici articoli aggiuntivi Prataviera 13.021, Abrignani 13.08, Bini 13.015 e Fanucci 13.03, che prevedono l'istituzione di una cedolare secca sui ricavi delle Pag. 31attività turistiche svolte da non titolari di partita IVA e non iscritti al registri delle imprese;
   l'emendamento Mucci 13.04, che reca disposizioni per la promozione del turismo eno-gastronomico delle città identitarie;
   gli identici articoli aggiuntivi Prataviera 13.05, Fanucci 13.024 e Bini 13.011, nonché gli analoghi e fra loro identici articoli aggiuntivi Bini 13.012 , Prataviera 13.06, Abrignani 13.10 e Fanucci 13.023, che intervengono sulla disciplina delle proroghe dei contratti a termine;
   gli identici articoli aggiuntivi Bini 13.014, Fanucci 13.01 e Abrignani 13.09 che recano disposizioni relative al pagamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale e delle imposte sugli immobili da parte dei gestori delle attività ricettive a carattere non alberghiero;
   gli identici articoli aggiuntivi Bini 13.013 e Fanucci 13.022 che modificano l'articolo 10 del decreto legislativo 368 del 2001 concernente l'esclusione dall'applicazione dell'accordo quadro sui contratti a termine per il settore turistico;
   l'articolo aggiuntivo Fantinati 13.017, che prevede semplificazioni per alcuni adempimenti fiscali relativi alla vendita di pacchetti turistici (in particolare, per la determinazione dell'esercizio di competenza);
   l'articolo aggiuntivo Prodani 13.018, che istituisce il Fondo per la promozione del turismo alimentato dagli introiti derivanti dal recupero dell'IVA sui prodotti tax free;
   l'articolo aggiuntivo Prodani 13.019 che introduce disposizioni relative all'affidamento del servizio riscossione dei rimborsi IVA per turisti extracomunitari;
   l'emendamento Bossa 14.6, in quanto diretto ad introdurre una nuova disciplina relativa all'affidamento dei servizi culturali e di ospitalità relativi a luoghi di cultura di proprietà pubblica ad associazioni, cooperative e ONLUS composte da giovani under 35;
   l'emendamento Abrignani 14.4, in quanto diretto ad introdurre una relativa alla cessione degli stabilimenti termali di proprietà pubblica;
   l'emendamento Abrignani 14.5 in quanto diretto ad istituire presso la Presidenza del Consiglio un fondo per la tutela degli acquirenti di pacchetti turistici e dei passeggeri del trasporto aereo;
   l'emendamento Schirò 15.11, in quanto diretto a riconoscere ai funzionari del MIBACT che in occasione di eventi calamitosi sia chiamato a prestare la propria collaborazione tecnica al personale dei Vigili del fuoco il medesimo trattamento economico riservato al suddetto personale;
   l'emendamento Rampelli 15.10, in quanto diretto a prevedere che le Soprintendenze mantengano le funzioni più rilevanti per la tutela e la vigilanza lasciando ai comuni l'attività ordinaria (gestione e autorizzazione dell'uso dei luoghi);
   l'emendamento Fratoianni 15.9, in quanto diretto a stabilire che al passaggio fra aree funzionali o tra posizioni economiche del personale non si applica il blocco degli automatismi stipendiali;
   l'articolo aggiuntivo Alfreider 15.01, in quanto diretto a rifinanziare il Fondo integrativo per la sicurezza del turismo in montagna;
   l'articolo aggiuntivo Abrignani 15.01, in quanto diretto a rifinanziare il Fondo integrativo per la sicurezza del turismo in montagna e a dettare disposizioni a tutela degli acquirenti di pacchetti turistici;
   l'articolo aggiuntivo Mucci 16.02, limitatamente ai commi 2 e 3, che prevede una diversa finalizzazione delle entrate degli uffici consolari al fine di destinarle all'ENIT per la partecipazione a fiere nazionali e internazionali.

  Avverte infine che il termine per la presentazione dei ricorsi è fissato per le ore 10 di domani, mercoledì 25 giugno.

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  Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) ritiene che alcuni emendamenti dichiarati inammissibili rispettano il criterio appena richiamato dal Presidente di essere strettamente attinenti alle materie del turismo e della cultura. Chiede pertanto ulteriori chiarimenti su quali siano stati i criteri seguiti nel giudizio di inammissibilità.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, sottolinea che il criterio seguito per il giudizio di ammissibilità è quello della stretta attinenza, ovvero della connessione consequenziale, delle proposte emendative presentate con le singole disposizioni recate dal testo del decreto-legge. Le proposte emendative non possono quindi essere genericamente riconducibili alle materie del turismo o della cultura per essere dichiarate ammissibili.

  Stefano ALLASIA (LNA), nel preannunciare il ricorso avverso l'inammissibilità dichiarata su alcune proposte emendative presentate dal proprio gruppo, dichiara di ritenere che sia stato presentato un numero congruo e non eccessivo di emendamenti. Per questo motivo, auspica che le proposte emendative possano essere tutte esaminate senza ricorrere alla consueta procedura da parte dei gruppi.

  Luigi GALLO (M5S) si associa alla richiesta del collega Allasia di non «tagliare» gli emendamenti, al fine di non mortificare il lavoro del Parlamento. Ricorda come lo stesso Ministro Franceschini si sia mostrato aperto a modifiche migliorative del testo. Ritiene infine che terminare l'esame delle proposte emendative entro la giornata del prossimo venerdì sia inutile, in quanto la V Commissione non inizierebbe in quella data ad esaminare il testo modificato in sede referente dalle Commissioni. Dichiara quindi la disponibilità del suo gruppo a proseguire l'esame degli emendamenti anche nel corso del prossimo fine settimana, trasmettendo all'inizio della prossima settimana alla Commissione bilancio il testo predisposto dalle Commissioni.

  Davide CRIPPA (M5S) chiede di fissare il termine per la presentazione dei ricorsi alle ore 11 di domani, anziché alle 10. Ritiene che nel giudizio di ammissibilità le Presidenze abbiano seguito criteri eccessivamente rigorosi che hanno finito per escludere proposte emendative i cui contenuti sono, a suo avviso, strettamente attinenti al testo in esame. Sono stati infatti dichiarati inammissibili emendamenti volti a prevedere l'estensione della possibilità di accedere al Conto termico per strutture ricettive riqualificate o la definizione di standard di qualità per classificare le medesime strutture. Chiede pertanto che le Presidenze nella giudizio di ammissibilità adottino criteri più coerenti con le materie oggetto del provvedimento in esame.

  Gianluca BENAMATI (PD), osservato che i criteri seguiti nel giudizio di ammissibilità sono sicuramente molto stringenti, sottolinea che valuterà l'opportunità di presentare ricorso su alcune proposte del proprio gruppo dichiarate inammissibili. Si rimette alla presidenza in merito alla fissazione del termine per la presentazione dei ricorsi.

  Mara MUCCI (M5S) lamenta l'adozione di criteri a suo avviso eccessivamente severi nella valutazione dell'ammissibilità di proposte che potrebbero trovare un canale privilegiato per la loro approvazione proprio all'interno del decreto-legge in esame, riferendosi a materie strettamente attinenti al turismo, quali l'introduzione di un marchio Italia, il Portale Italia.it, il Piano intermodale treno-bicicletta. Ritiene che le Presidenze dovrebbero valutare con molta attenzione i ricorsi che saranno presentati perché riguardano proposte essenziali per la valorizzazione di uno dei settori portanti dell'economia italiana.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, assicura che le presidenze valuteranno con estrema attenzione i ricorsi. Sottolinea che Pag. 33la programmazione dei lavori delle Commissioni è stata effettuata in base alla calendarizzazione del provvedimento in Assemblea il cui esame è previsto a partire dal prossimo 3 luglio. Assicura che sarà esaminata una quantità significativa di emendamenti e che saranno tenute in particolare considerazione tutte le proposte presentate dalle opposizioni.
  Con riferimento alla richiesta del deputato Crippa, fissa il termine per la presentazione dei ricorsi alle ore 10,30 di domani, 25 giugno 2014.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 20.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 21 alle 21.50.