CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 giugno 2014
259.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 24 giugno 2014. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI indi del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

  La seduta comincia alle 15.

Proposte di nomina del consigliere Michele Corradino, del professor Francesco Merloni, della professoressa Ida Angela Nicotra e della professoressa Nicoletta Parisi a componenti dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche.
Nomine nn. 33, 34, 35 e 36.

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte di nomina all'ordine del giorno.

  Ettore ROSATO (PD), relatore, ricorda che l'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza Pag. 40delle pubbliche amministrazioni, ha istituito una Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche.
  Successivamente il comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, ha individuato la suddetta Commissione quale Autorità nazionale anticorruzione.
  L'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha poi modificato la denominazione della Commissione in «Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.A.C.)».
  Ai sensi del comma 1, dell'articolo 13, del decreto legislativo n. 150 del 2009, l'Autorità opera in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, nonché di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Governo sull'attività svolta.
  Sul piano specifico dell'attività anticorruzione, fa presente che il comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2012 stabilisce che l'Autorità collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti; approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica; analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto; esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico; esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali; esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni in materia di anticorruzione, con particolare riferimento alle misure adottate ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo articolo 1 della legge n. 190 del 2012, nonché sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla legge n. 190 del 2012 e dalle altre disposizioni vigenti; riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.
  Con riguardo alla sua composizione, ricorda che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificato dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 101 del 2013, l'Autorità è organo collegiale composto dal Presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione, di management e misurazione della performance, nonché di gestione e valutazione del personale.
  I componenti della Commissione – che durano in carica sei anni e possono essere confermati una sola volta – non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in Pag. 41partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'Autorità.
  Quanto alle modalità di nomina, si prevede che il Presidente e i componenti siano nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti.
  Ricorda che dal 28 aprile 2014 è Presidente dell'Autorità il dottor Raffaele Cantone.
  Nella seduta del 13 giugno 2014, il Consiglio dei ministri ha avviato la procedura per la nomina a componenti dell'Autorità del consigliere Michele Corradino, del professore Francesco Merloni, della professoressa Ida Angela Nicotra e della professoressa Nicoletta Parisi. Il 16 giugno il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento ha inviato la richiesta di parere parlamentare sulle proposte di nomina, allegando i curricula dei candidati.
  Il consigliere Michele Corradino, laureato in giurisprudenza con 110/110 e lode, è attualmente Consigliere di Stato e giudice della Commissione tributaria di Catania. Precedentemente ha svolto l'attività di magistrato di tribunale amministrativo regionale presso le sedi di Palermo e Reggio Calabria. Ha prestato servizio presso la Banca d'Italia come quadro superiore.
  Sul piano accademico è stato professore a contratto di «Delitti contro la pubblica amministrazione» presso l'Università di Catania.
  Ha collaborato più volte con diversi Governi, ricoprendo, tra l'altro, la carica di Capo gabinetto.
  È stato coordinatore degli esperti della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, membro del Comitato giuridico dell'ANAC e coordinatore del gruppo di esperti istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella XV legislatura per la regolamentazione delle lobbies in funzione di prevenzione della corruzione e di trasparenza dell'attività amministrativa. In questo campo, come risulta dal suo curriculum, ha dato vita, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, alla prima forma di regolamentazione statale dell'attività lobbistica.
  Ha pubblicato numerose monografie di diritto amministrativo e saggi in riviste o volumi collettanei di diritto amministrativo e di diritto penale.
  Il professore Francesco Merloni, è attualmente professore ordinario di diritto amministrativo presso l'Università degli Studi di Perugia.
  Sul piano specifico del contrasto alla corruzione, il professore Merloni è stato componente, presso il Ministero per la pubblica amministrazione e semplificazione dei gruppi di lavoro sull'anticorruzione, sulle incompatibilità e inconferibilità, nonché componente del nucleo tecnico scientifico del progetto «Interventi mirati al contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione locale e centrale» del FormezPA.
  Inoltre, sempre presso il Ministero per la pubblica amministrazione e semplificazione, ha partecipato al gruppo di lavoro sul testo unico in materia di trasparenza. Ha ricoperto la carica di Presidente del gruppo di esperti indipendenti per la Carta delle autonomie locali del Consiglio d'Europa e dell’Association internationale d'information et de documentation en administration publique dell'Istituto Internazionale di Scienze Amministrative, IISA, di Bruxelles. È stato direttore del centro di documentazione ISTAT-CNR sulla Pubblica amministrazione. Ha collaborato con l'OCSE e con l'UPI. Ha fatto parte, presso il Ministero della funzione pubblica, della Commissione di studio per l'attuazione della legge n. 241 del 1990.
  Ha coordinato numerosi progetti di ricerca, tra cui quello in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e della maladministration del gruppo di lavoro di ASTRID.
  Ha pubblicato numerose monografie ed articoli in materia di: diritto amministrativo, Pag. 42pubbliche amministrazioni e organizzazione amministrativa; edilizia residenziale pubblica; governo delle aree metropolitane; etica pubblica, maladministration e contrasto della corruzione.
  La professoressa Ida Angela Nicotra è attualmente professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università di Catania e professore a contratto di legislazione dei beni culturali presso la Scuola di specializzazione in archeologia dell'Università di Catania. Precedentemente presso la medesima Università è stata titolare della cattedra di diritto dell'ambiente presso la Facoltà di economia e componente del Comitato di redazione della rivista «Annali» della facoltà di giurisprudenza. Ha inoltre insegnato come professore a contratto di diritto costituzionale e costituzionale comparato presso la sede di Palermo della facoltà di Giurisprudenza dell'Università LUMSA. Ha svolto attività di ricerca in sedi universitarie straniere.
  Ha ricoperto il ruolo di coordinatore scientifico nazionale di due progetti di ricerca di rilievo nazionale in materia di reati e illeciti ambientali.
  Ha fatto parte del Consiglio direttivo dell'Associazione italiana dei Costituzionalisti. È socio fondatore della sezione italiana dell'Associazione ibero-americana dei costituzionalisti. Fa parte del comitato scientifico della fondazione culturale Magna Carta.
  Sul piano degli incarichi e delle collaborazioni istituzionali, dal curriculum si deduce che è componente, in qualità di rappresentante dello Stato, della Commissione paritetica Stato-Regione Sicilia. È stata nominata componente del Comitato di indirizzo tecnico-scientifico della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale. Collabora, in qualità di consulente giuridico, con l'UPI. È stata componente della Commissione dei 24 saggi per l'elaborazione del Codice ambientale. Ha pubblicato numerose monografie nei propri campi di studio. La professoressa Nicoletta Parisi è attualmente professore ordinario di diritto internazionale presso l'Università di Catania e professore nella Scuola per le professioni forensi della medesima Università; è inoltre professore a contratto presso l'Università Cattolica di Milano. Precedentemente ha insegnato in diverse Università diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto costituzionale comparato, diritto internazionale dell'economia, diritto privato.
  È membro dell’executive board di Transparency International-Italia. Dal suo curriculum si evince che tra le altre esperienze professionali svolte, la professoressa Parisi è stata membro del Scientific Committee of the «Centre of Ethics, Law and Economics» e del gruppo di ricerca su The reversal of the burden of proof regarding the apparently illicit derivation of profits and assets in the context of the fight against the criminal economy. Ha partecipato al Comitato di studio istituito dal Ministro della Giustizia per l'adeguamento dell'Italia allo Statuto della Corte penale internazionale. Sempre per il Ministero della Giustizia è stata consulente in occasione del Third Evaluation Round of GRECO. È direttore responsabile scientifico del periodico «I quaderni europei» e ha collaborato con numerose riviste scientifiche. Ha pubblicato monografie e articoli in particolare in materia di lotta alla corruzione e di trasparenza.
  In conclusione, la nomina del consigliere Michele Corradino, del professore Francesco Merloni, della professoressa Ida Angela Nicotra e della professoressa Nicoletta Parisi a componenti dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche appare, a suo avviso, rispondente ai requisiti previsti dalla legge.
  Propone, pertanto, di esprimere parere favorevole sulle suddette proposte di nomina.
  Ricorda, infine, che la 1a Commissione Affari costituzionali del Senato ha espresso parere favorevole sulle suddette quattro proposte di nomina nella seduta del 19 giugno scorso.

  Emanuele FIANO (PD), nel ringraziare il collega Rosato per la relazione appena Pag. 43svolta, chiede al Presidente di valutare la possibilità di svolgere quanto prima, possibilmente già nella seduta di domani, le votazioni relative alle proposte di nomina in esame.

  Emanuele COZZOLINO (M5S) fa presente che, ove si ritenesse di prevedere domani lo svolgimento della seduta dedicata alle votazioni relative alle proposte di nomina in discussione, i colleghi dovrebbero cercare di contenere i tempi degli interventi che svolgeranno nel corso dell'audizione del commissario Cottarelli, già prevista nel calendario dei lavori della Commissione domani alle ore 14.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, accogliendo le richieste formulate dai colleghi Fiano e Cozzolino, fa presente che le votazioni sulle proposte di nomina in esame potrebbero svolgersi domani alle ore 15. Nel sottolineare la necessità di garantire ampio spazio all'audizione del commissario Cottarelli ed al conseguente dibattito, auspica, tuttavia, che i colleghi limitino i tempi degli interventi per consentire di rispettare il calendario della seduta di domani.

  Emanuele COZZOLINO (M5S) evidenzia, in merito alle nomine dei componenti dell'autorità anticorruzione, di essere consapevole che la legge non prevede la possibilità di audire i candidati. Sul punto dunque, non avanza una richiesta in tal senso anche se sarebbe, a suo avviso, comunque una buona pratica, a prescindere dalla normativa vigente.
  Per quanto riguarda la procedura seguita da parte del Governo nel proporre le nomine, rimarca che nulla è cambiato, al di là del merito dei candidati proposti, e che questo vale anche per la proposta di nomina relativa al presidente dell'ISTAT. Al riguardo, ricorda che il Ministro Madia ha pubblicato un bando sul sito della funzione pubblica. Il problema risiede, a suo avviso, nel fatto che, come nel caso dell'ANAC, se arrivano quasi 200 candidature, delle quali si pubblicano nome e cognome, ma non i rispettivi curricula, in questa sede non è possibile oggettivamente avere strumenti per dire se il Ministro stesso e gli uffici ministeriali abbiano selezionato effettivamente i quattro candidati ritenuti migliori, oppure se i quattro nomi proposti oggi erano già stati decisi in precedenza e, magari, visto il voto qualificato richiesto per la nomina, anche sulla base di indicazioni provenienti da forze dell'opposizione.
  Il fatto che il Ministro, con cortesia, avesse fatto sapere, in via informale, che avrebbe gradito che il suo gruppo proponesse un paio di nominativi – richiesta alla quale il MoVimento 5 Stelle ha ritenuto di non dare corso – fa pensare, a suo avviso, che si sia seguita la seconda strada.
  Passando ai candidati proposti si sofferma su una questione già sollevata al Senato. Ricorda, al riguardo, che la professoressa Nicotra è stata candidata alle ultime elezioni politiche. Ovviamente è ben consapevole che la legge non considera la mera candidatura come ostativa all'accesso della carica di cui si discute. Anche in questo caso la questione riguarda, a suo avviso, l'opportunità e le buone pratiche. Sottolinea che, proprio pochi minuti fa, è stata esaminata una proposta di legge che prevede che se un magistrato si candida alle elezioni e non viene eletto per i 5 anni successivi si adotta un regime speciale che permette di svolgere la sua attività con una serie di restrizioni a differenza delle ipotesi in discussione.
  Sottolinea che se una persona viene candidata alle politiche nella lista di un partito importante, e non in ultima posizione, è difficile, a suo avviso, sostenere che il candidato non abbia nulla a che fare con il partito stesso. Evidenzia, inoltre, che, casualmente, la stessa candidata è quella che non vanta titoli ed esperienza in tema di lotta alla corruzione.
  Sul punto ritiene indicativa la risposta data dal relatore del provvedimento al Senato a fronte della stessa obiezione il quale ha affermato che, allo stato attuale, esperti aventi specifica competenza nella lotta alla corruzione non sono numerosi, poiché l'Autorità è stata istituita solo di recente. Pag. 44
  Evidenzia che la relatrice, Senatrice Lo Moro, del provvedimento al Senato, la quale tra l'altro è una parlamentare di esperienza, non difende le candidature sulle quali propone il voto favorevole ma si attesta sulla linea del «questo è quello che passa il convento».
  Nel dichiararsi dispiaciuto di dover sindacare sui singoli, fa presente, tuttavia, che dalla lettura del curriculum del consigliere Corradino si evince che la sua esperienza in tema di anticorruzione è indubbia, ma manca un requisito previsto dalla legge, ovvero l'esperienza internazionale.
  Ricorda, al riguardo, che nel comma 3, dell'articolo 13, del decreto legislativo n. 150 del 2009, questa specifica caratteristica è stata inserita riferendosi a comprovate competenze in Italia e all'estero, e rileva che altri candidati oggettivamente vantano tali competenze. Ciò implica, a suo avviso, che il possesso di tale caratteristica costituisce condizione indispensabile per la nomina, condizione che, almeno da una lettura del curriculum, sembra mancare completamente al consigliere Corradino.
  Osserva che la posizione del suo gruppo non è contraria a priori alle nomine, perché ritiene di aver argomentato puntualmente le criticità e le perplessità riscontrate, di metodo e di merito, su alcune candidature, ed anche perché il suo gruppo ha dimostrato, con il voto favorevole sulla proposta di nomina del dottor Cantone, che se un candidato è ritenuto valido, il MoVimento 5 Stelle non ha problemi a votarlo.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata domani, 25 giugno 2014, alle ore 15.

  La seduta termina alle 15.20.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 24 giugno 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 15.20.

DL 73/2014: Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche.
Emendamenti C. 2447 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.
  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti.
C. 362-B Madia, approvato dalla Camera e modificato dalla 7a Commissione del Senato.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, fa presente che la proposta di legge reca disposizioni in materia di esercizio della professione dei soggetti impegnati nelle attività di tutela, protezione, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali, a tal fine prevedendo l'istituzione di elenchi nazionali di professionisti. Il testo interviene dunque nell'ambito della disciplina delle professioni non organizzate in ordini o collegi, affrontato in termini generali dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4. Pag. 45
  Ricorda che la proposta è stata già esaminata, in prima lettura, dalla Camera che la ha approvata, con modifiche, nella seduta del 15 gennaio 2014; il testo è stato quindi modificato in alcune parti dalla 7a Commissione del Senato in sede deliberante l'11 giugno 2014.
  In particolare, l'articolo 1 – non modificato dal Senato – inserisce nella parte prima (Disposizioni generali) del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004) l'articolo 9-bis. L'articolo, operato un richiamo alla competenza esclusiva dello Stato relativa alla tutela e a quella concorrente relativa alla valorizzazione dei beni culturali – di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 42 del 2004 – e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate, dispone che gli interventi operativi di tutela, protezione, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali sono affidati, secondo le rispettive competenze, alla responsabilità e all'attuazione di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale.
  A fronte dell'inserimento dei restauratori di beni culturali e dei collaboratori restauratori di beni culturali (le sole figure già disciplinate dal vigente Codice dei beni culturali e del paesaggio) fra i professionisti abilitati ad effettuare gli interventi operativi sopra indicati – il comma 4 dell'articolo 2 – non modificato dal Senato – fa salva, per gli stessi professionisti, la specifica disciplina recata dall'articolo 182 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (modificato con legge 14 gennaio 2013, n. 7).
  L'articolo 2, comma 1, – non modificato dal Senato – dispone l'istituzione presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali, storici dell'arte, in possesso dei requisiti previsti.
  In base al comma 2 – modificato dal Senato – le modalità e i requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi saranno stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare – previo parere delle Commissioni parlamentari – entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le rispettive associazioni professionali, individuate ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 206 del 2007 e della legge n. 4 del 2013, e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative.
  Le modifiche apportate dalla 7a Commissione del Senato riguardano la eliminazione dell'intesa con le associazioni professionali ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale e l'eliminazione della previsione che il parere delle Commissioni parlamentari sul relativo schema è vincolante nelle parti in cui le Commissioni medesime formulano identiche condizioni.
  Al riguardo, ricorda che la Sottocommissione per i pareri della 1a Commissione del Senato, nella seduta dell'11 febbraio 2014, ha fatto presente che il coinvolgimento delle associazioni professionali, in sede di emanazione del decreto ministeriale, deve avere esclusivamente natura consultiva, poiché il ricorso allo strumento dell'intesa appare incongruo rispetto al normale procedimento per l'adozione di atti normativi di rango secondario.
  Sottolinea che tale questione era già stata sollevata dal Comitato permanente per i pareri della I Commissione della Camera che, nel parere reso il 18 dicembre 2013, aveva invitato la VII Commissione – che ha recepito, peraltro, le condizioni contenute nel suddetto parere – a valutare attentamente la previsione, irrituale per l'ordinamento, dell’«l'intesa» con le associazioni professionali ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale, attribuendo ad un soggetto privato, seppure Pag. 46rappresentativo, un ruolo di «co-decisore» con riferimento ad un atto normativo secondario».
  Con riferimento al parere delle Commissioni parlamentari, rileva che la Sottocommissione per i pareri della 1a Commissione del Senato è intervenuta sulla natura vincolante del parere parlamentare, rilevando come esso debba essere previsto come meramente obbligatorio. Il comma 2 dispone, altresì, che il decreto deve essere emanato in conformità alla normativa dell'Unione europea e deve definire anche le modalità per la tenuta degli elenchi in collaborazione con le predette associazioni professionali, nonché che gli elenchi sono pubblicati sul sito internet del Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo.
  Ai sensi del comma 3 – non modificato dal Senato –, gli elenchi non costituiscono un albo professionale. L'assenza dei professionisti indicati dai medesimi elenchi non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare la professione. Il comma 5 – non modificato dal Senato – reca la clausola di neutralità finanziaria.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che la disciplina recata dalla proposta di legge è riconducibile alle materie beni culturali –riguardando sia la tutela che la valorizzazione degli stessi – e professioni. L'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ha annoverato la tutela dei beni culturali tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (a sua volta, l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione ha previsto la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, forme e condizioni particolari di autonomia), mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ha incluso la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali tra le materie di legislazione concorrente.
  L'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali» tra Stato e regioni. Anche la disciplina delle professioni rientra nell'ambito della competenza legislativa concorrente.
  In proposito ricorda che, in base alla giurisprudenza costituzionale, la potestà legislativa regionale in materia deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 15.30.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 256 di giovedì 19 giugno 2014, a pagina 22, seconda colonna, undicesima riga, deve leggersi «formalmente legittima» in luogo di «formalmente illegittima».

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Giorgio Alleva a presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Nomina n. 32.

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