CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 giugno 2014
250.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 261

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 11 giugno 2014. — Presidenza del presidente Renato BALDUZZI. — Interviene il sottosegretario per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Luciano Pizzetti.

  La seduta comincia alle 8.

Revisione della Parte II della Costituzione.
S. 1429 Governo e abb.
(Parere alla 1a Commissione del Senato).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 maggio 2014.

  Il presidente Renato BALDUZZI, relatore, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1), che tiene conto del dibattito svoltosi nelle precedenti sedute, alla presenza del ministro Boschi e del sottosegretario Pizzetti, che ringrazia per l'attenzione prestata ai lavori della Commissione.

  Il senatore Raffaele RANUCCI (PD) valuta favorevolmente la proposta di parere del presidente, che, a suo avviso, Pag. 262contempera al meglio il dovere istituzionale della Commissione di pronunciarsi compiutamente sui profili del disegno di legge del Governo che rientrano nella propria competenza con l'esigenza di non rallentare il cammino delle riforme costituzionali, di cui il Paese ha urgente bisogno e che sono ormai necessarie anche per rassicurare l'Unione europea e i mercati internazionali quanto alla capacità dell'Italia di garantire la tenuta dei conti pubblici.

  Il deputato Gian Luigi GIGLI (PI), dopo aver dichiarato il proprio apprezzamento per la proposta di parere del presidente, che giudica assai equilibrata, preannuncia che svolgerà alcune brevi considerazioni sul merito del disegno di legge in esame, sul quale non ha avuto la possibilità di esprimersi nella fasi precedenti del dibattito, non essendo ancora entrato a far parte della Commissione.
  Richiama quindi l'attenzione della Commissione, del relatore e del Governo sul fatto che una riforma costituzionale che si prefigge di trasformare il Senato in una camera rappresentativa delle autonomie territoriali, dovrebbe preoccuparsi di assicurare al meglio la rappresentanza delle autonomie territoriali stesse in questo nuovo Senato. Da questo punto di vista, invece, il testo del Governo è, a suo giudizio, carente sotto almeno tre riguardi: in primo luogo, perché prevede che del Senato facciano parte anche ventuno senatori nominati dal Presidente della Repubblica, i quali, in quanto tali, non rappresentano le autonomie territoriali; in secondo luogo, perché prevede che le regioni siano rappresentate nel Senato delle autonomie in modo paritario, senza tenere conto delle differenze di popolazione residente – secondo il modello, per intendersi, del Senato degli Stati uniti d'America – con conseguente effetto distorsivo della rappresentanza; in terzo luogo, perché prevede che i sindaci dei comuni capoluogo delle regioni e delle province autonome siano senatori di diritto, a differenza dei sindaci degli altri comuni, che nel complesso sono rappresentati soltanto da due senatori eletti, con conseguente, ulteriore effetto distorsivo della rappresentanza.
  Quanto poi ai senatori nominati dal Presidente della Repubblica, osserva che – a parte il fatto che, come detto, si tratterebbe di componenti non rappresentanti delle autonomie territoriali – la loro presenza in così alto numero è suscettibile di pregiudicare il delicato equilibrio di poteri che deve esistere tra Parlamento e Presidente della Repubblica, conferendo a quest'ultimo un rilievo molto forte: basti pensare che spetterebbe al Parlamento in seduta comune, e quindi anche al Senato delle autonomie, sulla cui composizione il Presidente della Repubblica ha tanta incidenza, sia eleggere, sia eventualmente mettere in stato di accusa il Presidente della Repubblica stesso, e questo con voto maggioritario; e che, dei quindici giudici costituzionali, cinque sarebbero nominati dal Presidente della Repubblica e altri due dal Senato.
  Nel complesso, quindi, ritiene che la composizione del Senato delle autonomie dovrebbe essere ripensata, sia per garantire una piena ed equilibrata rappresentanza delle autonomie territoriali, sia per assicurare il necessario equilibrio di poteri tra il Parlamento e il Presidente della Repubblica.

  Il presidente Renato BALDUZZI, relatore, chiarisce che, nella formulazione della sua proposta di parere, ha concentrato per il momento la propria attenzione soltanto sulla parte del disegno di legge del Governo che riguarda il titolo V della parte II della Costituzione, in quanto altre parti, pur rilevanti per la competenza della Commissione, appaiono al momento suscettibili di un'evoluzione nei lavori del Senato e potranno essere messe a fuoco con più chiarezza quando il testo passerà all'esame della Camera dei deputati e la Commissione sarà nuovamente chiamata ad esprimersi.

  Il deputato Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) manifesta forte preoccupazione per la previsione dell'articolo 33, Pag. 263comma 13, del disegno di legge in esame, che teme possa preludere ad un tentativo di ridimensionamento delle autonomie regionali speciali.
  Per le stesse ragioni, dichiara di non condividere l'osservazione di cui alla lettera f) della proposta di parere del presidente, con la quale si suggerisce in sostanza di rendere ancora più vincolante la previsione di cui al medesimo comma 13, stabilendo un termine per l'adeguamento degli statuti di autonomia ai principi della riforma costituzionale.
  Fa presente, tra l'altro, che, formulata in questi termini, la disposizione è contraria ad un principio fondamentale dei rapporti tra lo Stato e le autonomie speciali, ossia quello secondo cui le modifiche del regime di autonomia devono essere decise in modo pattizio.

  Il senatore Roberto COTTI (M5S), associandosi alle preoccupazioni del deputato Plangger, sottolinea l'importanza sostanziale del principio secondo cui le modifiche dei rapporti tra lo Stato e le autonomie speciali devono avvenire con procedimento pattizio, e quindi sulla base di una volontà bilaterale, a differenza di quanto prevedono l'articolo 33, comma 13, del disegno di legge in esame e la proposta di parere del presidente, che accentua il carattere unilaterale della riforma. Si tratta, a suo giudizio, di un atto grave, che pare ispirato a una sorta di gelosia delle regioni a statuto ordinario e che attenta all'autonomia delle regioni a statuto speciale, la quale ha fondamento in circostanze oggettive e perduranti, come emerso anche nell'ambito dell'indagine conoscitiva che la Commissione sta conducendo sulle questioni connesse al regionalismo ad autonomia differenziata: per quanto riguarda, in particolare, la sua regione di provenienza, la Sardegna, la specialità si fonda sul carattere eccezionale rappresentato dall'insularità e dalle speciali esigenze che a questa sono legate.

  Il senatore Albert LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dichiarando di concordare con il deputato Plangger e con il senatore Cotti, esprime a sua volta preoccupazione per la posizione di debolezza in cui la riforma costituzionale in esame minaccia di porre le regioni a statuto speciale. Rimarca a sua volta che la revisione degli statuti speciali dovrebbe avvenire sulla base di una intesa tra lo Stato e le regioni a statuto speciale, e quindi mediante una procedura di negoziazione bilaterale. Preannuncia quindi che la sua parte politica non voterà a favore della proposta di parere del presidente, che, con l'osservazione di cui alla lettera f), non solo non richiama l'attenzione della Commissione affari costituzionali del Senato su questo principio fondante delle relazioni tra Stato e autonomie speciali, ma accentua il carattere impositivo dell'adeguamento degli statuti speciali ai principi della riforma costituzionale.

  Il presidente Renato BALDUZZI, relatore, osserva che una riforma costituzionale del titolo V, tanto più se importante come quella in esame, non può non riguardare anche le autonomie speciali. Come nel 2001 l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3, nel rivedere il titolo V, ha previsto, a fronte di un potenziamento dell'autonomia regionale ordinaria, una clausola di adeguamento delle autonomie speciali; così oggi, a fronte di un'oggettiva compressione dell'autonomia ordinaria, è necessario, per salvaguardare l'unità della Repubblica ed evitare che la distanza tra regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciali si allarghi, prevedere una qualche forma di bilanciamento, fermo restando che questa deve essere saggia e ponderata. Aggiunge che sulla questione ha avuto modo di confrontarsi anche con il senatore Palermo, che, come noto, è un docente universitario esperto di queste problematiche, e che questi ha concordato con la sua valutazione.

  Il deputato Massimo PARISI (FI-PdL) dichiara che il suo gruppo nutre forti dubbi sull'impianto generale della riforma costituzionale come delineata dal disegno di legge in esame, che, da una parte, prevede una trasformazione del Senato Pag. 264che sembra ispirata unicamente all'esigenza di tenere fede alla promessa fatta dal Governo all'elettorato, vale a dire quella di abolire il Senato; e, dall'altra parte, appare frammentaria e parziale, priva com’è di una sottostante visione complessiva del quadro delle riforme istituzionali di cui il Paese ha bisogno, le quali, ad avviso della sua parte politica, comprendono anche il passaggio all'elezione diretta del Capo dello Stato.
  Quindi, dopo aver osservato che il testo sul quale oggi la Commissione si pronuncerà è quasi certamente destinato a subire trasformazioni notevoli, atteso che in Commissione affari costituzionali al Senato sono stati presentati migliaia di emendamenti, dà atto al presidente di aver compiuto uno sforzo di sintesi molto notevole, presentando una proposta di parere in larga parte apprezzabile, anche se non del tutto, dal momento che una complessa riforma di sistema come quella in discussione va affrontata in una visuale più generale e che, a suo giudizio, il ruolo della Commissione parlamentare per le questioni regionali non deve essere quello di mero presidio dell'autonomia regionale.
  In conclusione, preannuncia che il suo gruppo si asterrà dalla votazione sulla proposta di parere del presidente, che trova equilibrata, ma non del tutto soddisfacente e che d'altra parte si riferisce a un testo su cui il suo gruppo nutre forti riserve e che sembra destinato a subire notevoli modifiche.

  Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (SCpI), premesso di condividere la proposta di parere del presidente, si sofferma in particolare sull'osservazione di cui alla lettera d), che, per inciso, pone in sostanza le stesse questioni sollevate dal deputato Gigli in merito alla rappresentanza delle autonomie territoriali nel Senato e al ruolo di quest'ultimo.
  A questo riguardo ribadisce l'opinione, già espressa in altre sedute, che del Senato non possano fare parte i sindaci, tanto meno quelli dei capoluoghi di regione, se davvero il Senato deve svolgere un ruolo effettivo e non soltanto nominale, come anche la proposta di parere chiede. È evidente infatti che gli impegni istituzionali di un sindaco sono incompatibili con lo svolgimento a tempo pieno di un mandato effettivo in un Senato rappresentativo delle autonomie territoriali.
  Con riferimento poi all'osservazione di cui alla lettera g) della proposta di parere, che richiama l'attenzione sulla necessità di meccanismi premiali che valorizzino le politiche regionali coerenti con le esigenze di unità nazionale e disincentivino invece quelle di segno contrario, segnala che, più in generale, sarebbe importante valorizzare le regioni a statuto ordinario che diano prova di sapere fare buon uso dell'autonomia; e segnala che in questo senso si orienta un emendamento presentato nella Commissione affari costituzionali da lui, dal senatore Dalla Tor e da altri senatori del Veneto, che si augura possa ricevere la dovuta attenzione nel prosieguo del dibattito parlamentare.

  Il presidente Renato BALDUZZI, relatore, fa presente che la giusta preoccupazione del senatore Dalla Zuanna di valorizzare le singole autonomie regionali che si mostrino efficienti è oggetto dell'osservazione di cui alla lettera h) della sua proposta di parere.

  La deputata Elisa SIMONI (PD) dopo aver ringraziato, a nome del gruppo di appartenenza, il presidente per il maggior tempo concesso alla discussione rispetto a quello inizialmente programmato, dà atto che la proposta di parere presentata è molto equilibrata, oltre che chiara e precisa sugli aspetti di competenza della Commissione, e rispecchia le posizioni emerse nel dibattito, fermo restando il diritto di ciascuno di nutrire perplessità su punti più o meno importanti della riforma o della proposta di parere.
  Quanto al fatto che il testo è destinato probabilmente ad essere modificato, ritiene che questo non possa essere un elemento di debolezza della proposta di parere, atteso che la Commissione non può che pronunciarsi sul testo attuale e che comunque avrà modo di apprezzare le Pag. 265modifiche che vi saranno apportate dal Senato quando il provvedimento passerà all'esame della Camera.
  Al deputato Parisi, il quale ha detto che la Commissione non deve limitarsi a difendere l'autonomia regionale, ma sforzarsi di avere una prospettiva generale, obietta che questa è anche la volontà del suo gruppo e che la proposta di parere va, a suo giudizio, proprio in questa direzione.
  Quanto alle obiezioni del deputato Plangger e dei senatori Lanièce e Cotti, condivide la posizione del presidente, ritenendo che sia necessario un intervento per armonizzare e riequilibrare le posizioni delle regioni a statuto ordinario e di quelle a statuto speciale.
  In conclusione, dichiara il voto favorevole del suo gruppo.

  Il senatore Mario DALLA TOR (NCD), nel preannunciare il suo voto favorevole sulla proposta di parere, sottolinea la necessità di assicurare forme di maggiore autonomia in favore delle regioni ordinarie che siano pronte ad assumersene la responsabilità e il carico e sottolinea l'importanza dell'emendamento dei senatori del Veneto già ricordato dal senatore Dalla Zuanna, che auspica venga preso in debita considerazione nel prosieguo dei lavori.

  Il presidente Renato BALDUZZI, relatore, fa presente al senatore Dalla Tor che, come ha già avuto modo di ricordare al senatore Dalla Zuanna, l'importanza dell'autonomia differenziata, a favore cioè delle regioni che si mostrino pronte a un'autonomia maggiore rispetto alle altre a statuto ordinario, è evidenziata nella proposta di parere ed è oggetto in particolare dell'osservazione di cui alla lettera h).

  Il sottosegretario Luciano PIZZETTI ringrazia la Commissione per il contributo che apporta al lavoro di costruzione della riforma costituzionale e, a nome del Governo, esprime apprezzamento per la proposta di parere del presidente, che ha, tra l'altro, il merito di attenersi strettamente agli aspetti di competenza della Commissione bicamerale.
  Assicura quindi che le questioni sollevate dalla proposta di parere, come anche le altre questioni poste dagli intervenuti nel corso del dibattito – in particolare quella posta dal deputato Gigli in merito alla composizione del Senato e alla proporzionale rappresentanza dei territori – sono all'attenzione del Governo, come pure della Commissione affari costituzionali, la quale già la prossima settimana dovrebbe passare alla votazione degli emendamenti.
  Quanto alle riserve manifestate dal deputato Plangger e dai senatori Lanièce e Cotti in merito al destino delle autonomie speciali, assicura che non è intendimento del Governo limitarle, fermo restando che la clausola di cui all'articolo 33, comma 13, è indispensabile per garantire la tendenziale unità del quadro di riferimento normativo costituzionale valevole per l'insieme delle regioni.
  Rivolgendosi al deputato Parisi, ricorda come le forze politiche di rispettiva appartenenza abbiano convenuto di tenere fuori dall'ambito delle riforme costituzionali il tema dell'elezione diretta del Presidente della Repubblica, al quale, per inciso, dichiara di essere personalmente sensibile.
  Rivolgendosi infine ai senatori Dalla Zuanna e Dalla Tor, assicura che il Governo sta riflettendo attentamente sull'autonomia differenziata e quindi sull'esigenza di assicurare forme di autonomia diversa a seconda della regione di riferimento e che la sua riflessione sarà certamente incoraggiata anche dal parere che la Commissione si accinge ad approvare, nel quale si fa cenno anche di questo problema.

  Il presidente Renato BALDUZZI, relatore, conferma la sua proposta di parere, non perché gli interventi tendenti ad una integrazione della stessa non siano condivisibili o meritevoli di attenzione, ma perché molte delle questioni sollevate potranno essere affrontate dopo che il Senato avrà concluso l'esame del provvedimento Pag. 266e il testo passerà alla Camera: allora, infatti, molti dei nodi di oggi saranno stati sciolti e si potrà ragionare su un testo più maturo di quello attuale.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

DL 66/2014: Competitività e giustizia sociale.
C. 2433 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il senatore Raffaele RANUCCI (PD), relatore, ricorda che la Commissione ha già esaminato il decreto-legge, nel testo iniziale del Governo, in occasione del suo esame al Senato, rendendo alle Commissioni di merito parere favorevole con alcune osservazioni.
  Avverte quindi che di seguito darà sinteticamente conto del contenuto del provvedimento, conferendo particolare rilievo alle disposizioni introdotte dal Senato che appaiono di maggiore interesse sotto il profilo delle questioni regionali.
  I commi da 2 ad 10 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione prorogano i termini di esercizio della delega legislativa concernente la riforma della struttura del bilancio dello Stato ed il riordino della disciplina della gestione del bilancio, con potenziamento del bilancio di cassa, e la predisposizione di un testo unico in materia di contabilità di Stato. Il comma 11 reca una nuova formulazione dell'invarianza finanziaria della legge di delega fiscale.
  Venendo al testo del decreto-legge, l'articolo 1 dispone per il 2014 un credito di 640 euro per i percettori di redditi di lavoro dipendente il cui reddito non sia superiore a 24.000 euro. Il Senato ha previsto che la legge di stabilità 2015 individui prioritariamente misure fiscali a favore del carico di famiglia, in particolare delle famiglie monoreddito con due o più figli a carico.
  L'articolo 2 riduce le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
  L'articolo 3 eleva al 26 per cento l'aliquota per i redditi di natura finanziaria.
  L'articolo 4, commi da 1 a 10, reca disposizioni di coordinamento conseguenti all'articolo 3. Il Senato ha inserito i commi 6-bis e 6-ter, che prevedono, rispettivamente, l'introduzione di un credito di imposta in favore delle Casse di previdenza private e l'elevamento per il 2014 dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sul risultato dei fondi pensione. È stato inoltre aumentata la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
  Il comma 11 dell'articolo 4, integralmente sostituito al Senato, consente la rivalutazione dei beni d'impresa mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva in tre rate.
  Il comma 12 prevede che il versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle quote di partecipazione al capitale di Banca d'Italia sia effettuato in un'unica soluzione nella misura del 26 per cento del valore nominale delle quote al netto del valore fiscalmente riconosciuto al 31 dicembre 2013.
  Il comma 12-bis, introdotto dal Senato, è volto al contenimento delle spese di personale delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società partecipate dalle amministrazioni locali, da realizzare sulla base di un atto di indirizzo adottato dall'ente locale controllante. In particolare, è previsto che le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengano al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, deve definire per ciascun ente, specifici criteri e modalità. In ogni caso, le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, Pag. 267culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti, fermo restando per loro l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione.
  Il comma 12-ter, introdotto dal Senato, consente alle società cooperative la distribuzione degli utili ai soci finanziatori anche quando le riserve sono state utilizzate a copertura delle perdite e dette riserve non siano state ricostituite.
  Il comma 12-quater, introdotto dal Senato, interviene sulla disciplina della TASI per il 2014.
  L'articolo 5, comma 1, differisce la decorrenza dell'incremento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo.
  Il comma 1-bis, introdotto dal Senato, ripristina determinate agevolazioni fiscali relative ai trasferimenti riguardanti restituzione di terre a comuni, scioglimenti e liquidazioni di usi civici nonché i decreti, le sentenze e le ordinanze di divisione, legittimazione e assegnazioni di terre.
  L'articolo 5-bis, introdotto dal Senato, modifica il regime delle entrate riscosse dal Ministero degli affari esteri quale corrispettivo del riconoscimento della cittadinanza italiana a persona maggiorenne e del rilascio dei passaporti ordinari.
  L'articolo 6 dispone che il Governo presenti alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale specificati per regione e attui un programma per conseguire nel 2015 almeno altri 2 miliardi di euro di entrate dalla lotta all'evasione fiscale.
  L'articolo 7 reca disposizioni sui termini di applicazione e sull'utilizzo del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale.
  L'articolo 8, comma 1, modificato dal Senato, specifica gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla spesa delle pubbliche amministrazioni e alla tempestività dei pagamenti. Il comma 3 prevede la piena accessibilità ai dati del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE).
  I commi da 4 a 10 dispongono una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni a decorrere dal 2014. La riduzione è quantificata in 2,1 miliardi per il 2014, di cui 700 milioni a carico delle regioni e province autonome, 340 milioni a carico delle province e città metropolitane, 360 milioni a carico dei comuni e 700 milioni a carico delle amministrazioni statali. È previsto che le stesse riduzioni si applichino, a partire dal 2015, in ragione d'anno. Sono previste distinte modalità di conseguimento delle economie per le regioni e le province autonome (si fa rinvio all'articolo 46), per gli enti locali (si fa rinvio all'articolo 47) e per le amministrazioni statali (si fa rinvio all'articolo 50). Le amministrazioni possono anche procedere alla riduzione del 5 cento degli importi dei contratti in essere, fatta salva la facoltà di recesso del prestatore dei beni e dei servizi contraente.
  L'articolo 8, comma 10-bis, introdotto dal Senato, dispone che, per il prossimo triennio, ai cantieri comunali per l'occupazione e ai cantieri verdi previsti dalla normativa della regione Sardegna in materia di lavoro e difesa dell'ambiente non si applichi il limite di spesa posto dalla legislazione statale vigente per le assunzioni di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
  Il comma 11 dell'articolo 8 prescrive che i programmi di investimenti pluriennali per la difesa nazionale siano rideterminati in maniera tale da conseguire riduzioni di spesa pari a 400 milioni di euro per il 2014.
  L'articolo 9 istituisce un «elenco dei soggetti aggregatori» nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione (commi 1, 2, 5 e 6); prevede, altresì, l'istituzione di un «Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori» che effettua analisi ai fini dell'individuazione delle categorie dei Pag. 268beni e dei servizi, nonché delle soglie, al di sopra delle quali si prevede il ricorso a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure (commi 2-3); definisce una nuova disciplina per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture per i comuni non capoluogo di provincia (comma 4); demanda all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'elaborazione dei prezzi di riferimento e la pubblicazione dei prezzi unitari per tali beni e servizi (commi 7-8).
  Il comma 8-bis, introdotto dal Senato, dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze si avvalga di Consip S.p.A per lo svolgimento di procedure di gara finalizzate all'acquisizione di beni e di servizi da parte delle Autorità di gestione, certificazione e di audit istituite presso le singole amministrazioni titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea.
  L'articolo 10 disciplina i compiti di vigilanza sulle attività finalizzate all'acquisizione di beni e servizi, attribuendole all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture.
  L'articolo 11, modificato dal Senato, riduce i compensi riconosciuti alle banche per il servizio di pagamento di imposte e contributi versati con il modello F24.
  L'articolo 11-bis, introdotto dal Senato, consente ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateizzazione dei debiti fiscali entro un certo termine di richiedere un nuovo piano di rateazione.
  L'articolo 12 detta disposizioni sulla gestione del conto corrente della Cassa depositi e prestiti presso la Tesoreria centrale dello Stato.
  L'articolo 12-bis, introdotto dal Senato, prevede nuovi termini per il versamento dei canoni delle concessioni demaniali marittime e proroga il termine per il riordino complessivo della materia delle concessioni demaniali marittime.
  L'articolo 13 pone un limite massimo per il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali e con società dalle stesse partecipate.
  L'articolo 14 pone limiti di spesa per gli incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, vietando alla amministrazioni pubbliche – ad esclusione di università, enti di ricerca ed enti del Servizio sanitario nazionale – il conferimento degli incarichi e la stipula dei contratti quando la spesa complessiva per gli stessi sia superiore ad alcuni parametri stabiliti dalla norma. Per gli enti territoriali si consente tuttavia l'adozione di misure di contenimento della spesa alternative a quelle anzidette, purché assicurino risparmi equivalenti. A seguito di modifica apportata dal Senato, che ha introdotto il comma 4-ter, è previsto che alle regioni e province autonome e agli enti locali è comunque concessa la facoltà di rimodulare o di adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli previsti dall'articolo 14.
  L'articolo 15 riduce il limite massimo di spesa effettuabile dalle pubbliche amministrazioni per le autovetture di servizio.
  Il comma 2-bis, inserito dal Senato, prevede, in favore della regione Lombardia, in considerazione di EXPO 2015, una deroga alla disciplina sui limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni e mostre, posta dal decreto-legge n. 78 del 2010.
  L'articolo 16, commi da 1 a 4, dispone un risparmio di spesa da parte dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri per il 2014 pari a 240 milioni, demandando a decreti l'individuazione delle voci di spesa su cui intervenire e la riorganizzazione dei Ministeri.
  I commi 5 e 6 prevedono l'integrale definanziamento del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio e una riduzione del 20 dell'indennità di diretta collaborazione spettante al personale degli uffici di diretta collaborazione dei ministri.Pag. 269
  Il comma 6-bis prevede che determinate prestazioni patrimoniali erogate dalle amministrazioni pubbliche avvengano esclusivamente con il sistema di pagamenti NoiPA.
  Il comma 7 prevede finanziamenti per il rilancio del settore agricolo e la realizzazione di iniziative in campo agroalimentare connesse all'Expo Milano 2015.
  Il comma 8 autorizza l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare-ISA S.p.A. a versare all'entrata del bilancio dello Stato 21,2 milioni di euro entro il 31 luglio 2014.
  Il comma 9 prevede il versamento in entrata del bilancio dello Stato di 5,5 milioni di euro da parte del Commissario ad acta per la gestione di tutte le attività attribuite al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, già di competenza dell'ex Agensud, rientranti nella materia delle opere irrigue e degli invasi strettamente finalizzati all'agricoltura.
  L'articolo 16-bis, introdotto dal Senato, incarica gli uffici all'estero del Ministero degli affari di promuovere il Sistema paese.
  L'articolo 17, modificato dal Senato, detta disposizioni per il contenimento della spesa degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale.
  L'articolo 18 sopprime i regimi tariffari postali agevolati previsti per i candidati alle elezioni.
  L'articolo 19, comma 01, introdotto dal Senato, reca modifiche alla legge in materia di città metropolitane, province e comuni (n. 56 del 2014), sopprimendo la previsione della provvisoria conferenza statutaria incaricata di redigere, entro il 30 settembre 2014, una proposta di statuto della città metropolitana; specificando che gli oneri finanziari relativi ai permessi retribuiti e a quelli previdenziali, assistenziali ed assicurativi connessi agli incarichi di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana sono a carico della città metropolitana; e rideterminando gli oneri connessi allo status degli amministratori locali al fine di assicurare l'invarianza di spesa.
  Il comma 1 dispone che province e città metropolitane assicurino un contributo alla finanza pubblica di 100 milioni di euro per il 2014, 60 milioni di euro per il 2015 e 69 milioni a decorrere dal 2016.
  Il comma 1-bis modifica in alcuni aspetti la disciplina sui revisori dei conti degli enti locali.
  L'articolo 19-bis, introdotto dal Senato, detta misure per ridurre i costi del Consiglio generale degli italiani all'estero.
  L'articolo 20 prevede che le società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato, salvo alcune eccezioni, debbano realizzare nel biennio 2014-2015 una riduzione dei costi operativi.
  L'articolo 20-bis, introdotto dal Senato, esenta le Regioni a statuto speciale e le Province autonome dall'obbligo di cessione delle aziende termali ad esse trasferite a titolo gratuito.
  L'articolo 21, modificato dal Senato, reca disposizioni per ottenere risparmi in relazione alla RAI. Il Senato ha introdotto nell'articolo una disposizione che prevede che con convenzione tra la RAI e la provincia autonoma di Bolzano siano individuati i relativi diritti e obblighi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale, è previsto che dei costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina sia data rappresentazione in apposito centro di costo del bilancio della società concessionaria. Le spese per la sede di Bolzano sono assunte dalla provincia autonoma di Bolzano, tenendo conto dei proventi del canone. L'assunzione degli oneri per l'esercizio delle funzioni relative alla sede di Bolzano avviene a carico dello Stato fino a 10,313 milioni di euro annui. Gli eventuali ulteriori oneri sono esclusivamente a carico della provincia autonoma di Bolzano.
  L'articolo 22, comma 1, interviene in materia di determinazione del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali, Pag. 270
  L'articolo 22-bis prevede una spesa di 75 milioni per il 2015 e di 100 milioni per il 2016 per interventi in favore delle «zone franche urbane» – ossia delle circoscrizioni o dei quartieri caratterizzati da degrado urbano e sociale – delle regioni Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, delle ulteriori zone franche individuate dalla delibera CIPE n. 14 del 2009 ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo Convergenza, nonché della zona franca del Comune di Lampedusa. È previsto che le regioni interessate possano destinare proprie risorse per il finanziamento di questi interventi.
  L'articolo 23 prevede la realizzazione di un programma di razionalizzazione ed incremento di efficienza delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali.
  L'articolo 24 reca disposizioni in materia di contenimento della spesa per le locazioni passive e per la manutenzione degli immobili, nonché in tema di razionalizzazione degli spazi in uso alle amministrazioni pubbliche. In particolare, la decorrenza della norma che prescrive la riduzione del 15 per cento dei canoni di locazioni delle pubbliche amministrazioni è anticipata al 1o luglio 2014 ed è estesa alle locazioni passive delle regioni e degli enti locali.
  L'articolo 25, modificato al Senato, anticipa l'obbligo di fatturazione elettronica per i pagamenti dovuti da tutte le pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti locali.
  L'articolo 26 rivede la disciplina in materia di obblighi di pubblicità relativi agli avvisi e ai bandi previsti nel Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (decreto legislativo n. 163 del 2006).
  L'articolo 27 introduce nuove modalità di monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni, dei relativi pagamenti e dell'eventuale verificarsi di ritardi rispetto ai termini fissati dalla direttiva europea di riferimento; amplia il novero delle amministrazioni pubbliche tenute alla certificazione dei debiti non estinti per somministrazioni, forniture e appalti, nonché per prestazioni professionali e introduce sanzioni a carico delle amministrazioni e dei dirigenti responsabili nei casi di inadempimento dell'obbligo di certificazione.
  L'articolo 28 disciplina il monitoraggio delle certificazioni dei pagamenti effettuati dagli enti dalle pubbliche amministrazioni (in massima parte enti locali) con le risorse trasferite dalla regione a seguito dell'estinzione dei debiti della regione medesima.
  L'articolo 29 dispone l'attribuzione agli enti locali delle disponibilità della «Sezione enti locali» del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», non erogate sulla base delle istanze precedenti.
  L'articolo 30 precisa che tra i debiti fuori bilancio finanziabili mediante anticipazioni di liquidità rientrano anche quelli contenuti nei piani di riequilibrio finanziario pluriennale.
  L'articolo 31 dispone per il 2014 un incremento della dotazione della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali enti locali» del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», di 2.000 milioni di euro, al fine di favorire il pagamento dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2013 da parte delle società e degli enti partecipati dagli enti locali.
  L'articolo 32 dispone per il 2014 un incremento della dotazione del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili per far fronte ai pagamenti da parte delle regioni e degli enti locali dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2013.
  Allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa per il settore sanitario, si consente alle regioni sottoposte ai piani di rientro (ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi) di accedere alle anticipazioni di liquidità.
  L'articolo 33 consente ai comuni dissestati di accedere nell'anno 2014 ad una anticipazione, a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione Pag. 271liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi nell'ambito della procedura di dissesto.
  L'articolo 34 introduce una norma transitoria nella disciplina che prevede anticipazioni di liquidità – da parte dello Stato – in favore delle regioni e delle province autonome, per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012.
  L'articolo 35 reca norme intese ad assicurare l'effettività dei pagamenti dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012.
  L'articolo 36 stanzia 250 milioni di euro per il 2014 per il pagamento dei debiti del Ministero dell'interno nei confronti delle Aziende sanitarie locali.
  L'articolo 37 introduce strumenti volti a favorire la cessione dei crediti di parte corrente certificati da parte di pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato.
  L'articolo 38, soppresso dal Senato, stabiliva che la cessione dei crediti certificati attraverso la piattaforma elettronica poteva essere stipulata mediante scrittura privata e che le cessioni si potessero effettuare esclusivamente a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, ovvero da parte di questi ultimi a favore della Cassa depositi e prestiti S.p.A.
  L'articolo 38-bis stabilisce che la cessione dei crediti maturati alla data del 31 dicembre 2013, nonché le operazioni di ridefinizione dei relativi debiti sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo, fatta salva l'IVA.
  L'articolo 39 modifica la disciplina della compensabilità dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione.
  L'articolo 40 amplia la platea dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione compensabili con le somme iscritte a ruolo.
  L'articolo 41 introduce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di allegare alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini, nonché il cosiddetto indicatore annuale di tempestività dei pagamenti. Tale obbligo decorre dal 2014 e riguarda tutte le pubbliche amministrazioni. In caso di ritardi nei pagamenti superiori a novanta giorni nel 2014 a sessanta giorni a decorrere dal 2015, è previsto che le amministrazioni pubbliche, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, non possano procedere ad assunzioni di personale a nessun titolo. Per le Regioni, con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, si prevede la trasmissione al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di una relazione contenente le informazioni sull'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini.
  L'articolo 41-bis proroga al 31 dicembre 2014 il termine per l'utilizzo delle risorse disponibili sulle contabilità speciali concernenti le province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani.
  L'articolo 42 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di adottare a decorrere dal 1o luglio 2014 il registro unico delle fatture.
  L'articolo 43 modifica la disciplina relativa alla certificazione dei bilanci degli enti locali, per accelerare i tempi di acquisizione delle certificazioni relative al rendiconto della gestione.
  L'articolo 44 detta misure per snellire i tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni.
  L'articolo 45 disciplina la ristrutturazione di parte del debito delle regioni, con una conseguente riduzione dell'onere annuale destinato al pagamento dello stesso.
  L'articolo 45-bis, introdotto dal Senato, rivede la disciplina dettata dalla legge di stabilità 2014 in relazione alla Società EUR S.p.A.
  L'articolo 46 – come anticipato – stabilisce le modalità e la misura del concorso delle regioni e delle province autonome alla riduzione della spesa pubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 4.
  I commi da 1 a 5 prevedono un miglioramento dei saldi di finanza pubblica mediante il risparmio richiesto alle sole regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, pari a Pag. 272200 milioni di euro per il 2014 e pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.
  Il comma 6 determina il contributo alla finanza pubblica che le regioni a statuto ordinario sono tenute ad assicurare, pari complessivamente a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. Le regioni potranno decidere gli ambiti di spesa sui quali incidere per realizzare il risparmio e l'ammontare del risparmio riferito a ciascuna regione, mediante intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il comma 7 prevede che le somme così definite andranno sottratte al limite di spesa fissato per il patto di stabilità interno.
  L'articolo 47, commi da 1 a 7, dispone che le province e le città metropolitane assicurino un contributo alla finanza pubblica di 444,5 milioni per il 2014, 576,7 milioni per il 2015 e 585,7 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017. I commi da 8 a 13 recano analoghe disposizioni relativamente ai comuni, i quali dovranno assicurare un contributo alla finanza pubblica pari a 375,6 milioni per il 2014 e a 563,4 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.
  L'articolo 48 esclude dal patto di stabilità interno le spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica nel 2014 e nel 201, nel limite di 122 milioni di euro per anno.
  L'articolo 49 prevede l'avvio di un programma straordinario di riaccertamento della consistenza dei residui passivi iscritti nel bilancio dello Stato.
  L'articolo 50 riduce le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per beni e servizi, ad esclusione delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche; prevede un'ulteriore riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria ricompresi fra le pubbliche amministrazioni, che potranno tuttavia effettuare variazioni compensative fra le spese soggette ai limiti.
  Per il reperimento delle risorse per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, viene autorizzata l'emissione di titoli di Stato fino a 40 miliardi di euro nel 2014.
  Il comma 9-bis dell'articolo 47, introdotto dal Senato, autorizza l'assegnazione delle risorse destinate al finanziamento delle unioni e delle fusioni di comuni per il triennio 2014-2016 al pertinente capitolo di bilancio relativo al Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali.
  Il comma 10 reca una norma di copertura di oneri recati dal provvedimento.
  Il comma 10-bis prevede una riduzione di 3,5 milioni per l'anno 2015 del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
  Il comma 11 prevede il monitoraggio sulle maggiori entrate IVA derivanti dalle misure concernenti il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, nonché l'introduzione di una clausola di salvaguardia.
  Il comma 12-bis, introdotto dal Senato, riguarda le modalità di ripartizione tra le regioni del Fondo che compensa l'esclusione dal patto di stabilità delle regioni delle spese correlate ai cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari. In particolare, il comma prevede che per il 2014 le modalità di riparto del fondo in questione siano definite con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dello stato di attuazione degli interventi e degli esiti del monitoraggio sull'utilizzo del fondo medesimo da parte delle regioni, nonché del residuo delle spese riferite al ciclo di programmazione 2007-2013.
  L'articolo 50-bis, introdotto dal Senato, infine, prevede la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilendo che le disposizioni della stessa legge sono inapplicabili agli enti a statuto speciale se in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione.Pag. 273
  In conclusione, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Mercato dell'oro.
S. 237 Mattesini.
(Parere alla 10a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento

  Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), relatore, premesso che il provvedimento in titolo è strettamente connesso a quello sui materiali gemmologici e a quello sui metalli preziosi, che la Commissione esaminerà subito dopo, riferisce che il disegno di legge S. 237 è stato adottato dalla Commissione di merito (10a del Senato) come testo base nell'ambito dell'esame dei progetti di legge in materia di «mercato dell'oro».
  Il provvedimento si prefigge di regolamentare l'attività di compravendita di oro usato – i cosiddetti «compro oro» – che ha avuto negli ultimi anni un forte sviluppo. Secondo la relazione di accompagnamento al disegno di legge, si tratta di un fenomeno essenzialmente italiano, in parte sommerso e connesso ad attività illegali come ricettazione e riciclaggio di denaro.
  La disciplina in esame tende a garantire la tracciabilità delle compravendite di oro usato, a promuovere il settore orafo nazionale e tutelare i consumatori.
  In particolare, l'articolo 1, comma 1, stabilisce che chi commercia in oro per rivenderlo alle aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi deve possedere i requisiti che la legge n. 7 del 2000 (Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva europea 98/80/CE), all'articolo 1, comma 3, ha previsto per chi esercita in via professionale il commercio di oro. In particolare, la norma citata prevede che l'attività in questione possa essere svolta solo da banche e – previa comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi – da società per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperative il cui oggetto sociale comporti il commercio di oro e che siano tali da soddisfare specifiche garanzie di capitale sociale e di onorabilità.
  L'articolo 1, comma 2, prevede che i «compro oro» in possesso dei requisiti per operare si iscrivano ad «Registro delle attività di compravendita di oro» che viene contestualmente istituito e la cui cura viene affidata alle Camere di commercio, secondo modalità e criteri da stabilirsi con decreto dei ministri dello sviluppo economico e dell'interno. Prevede inoltre la revisione della classificazione delle attività economiche (ATECO) con l'inserimento di una definizione specifica delle attività di «compro oro».
  L'articolo 2 detta disposizioni per assicurare la tracciabilità degli oggetti preziosi, con lo scopo di facilitare le attività di controllo da parte degli organi di polizia e della magistratura in materia di ricettazione e di riciclaggio. In particolare, viene prevista l'istituzione di un registro telematico di pubblica sicurezza degli operatori del settore, comprese le fonderie e le altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi. È fatto obbligo agli operatori in questione di inviare alla questura competente una serie di informazioni sugli oggetti comprati o venduti, quali i dati di identità dei venditori e dei compratori e i dati relativi alla transazione. È inoltre fatto obbligo ai «compro oro» di procedere alla identificazione della clientela e alla segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio; a tal fine i «compro oro» sono chiamati ad applicare le norme di legge che determinano gli indicatori di anomalia per l'individuazione delle operazioni in questione.
  È previsto, poi, che l'Unione italiana delle camere di commercio, in accordo con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori sia Pag. 274del settore dei compro oro sia del settore orafo, preveda la pubblicazione su internet di una banca dati degli oggetti preziosi usati, che serva a facilitare la compravendita, ma anche il controllo contro l'evasione fiscale, la ricettazione e il riciclaggio.
  L'articolo 3 prevede disposizioni fiscali da applicarsi alle cessioni di oggetti d'oro o comunque preziosi usati che vengono rivenduti per il recupero del materiale contenuto. In particolare, è previsto che a queste cessioni si applichino le disposizioni di cui all'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di obblighi dei soggetti passivi dell'IVA, e all'articolo 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, in materia di individuazione della base imponibile per le operazioni di rivendita di beni usati, oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione.
  L'articolo 4, reca norme a tutela del consumatore, assoggettando i «compro oro» alle disposizioni del codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005) in materia di pubblicità ingannevole in merito al pagamento in contante e all'obbligo di tenere in vista le bilance in modo da permettere ai clienti il controllo della pesata.
  L'articolo 5 prevede l'istituzione, presso le Camere di commercio, di un «borsino dell'oro usato», secondo modalità e criteri da stabilirsi con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dello sviluppo economico. Il decreto deve anche definire le modalità del calcolo del prezzo indicativo minimo dell'oro e degli altri metalli preziosi. Il borsino deve avere ampia pubblicità (è prevista la pubblicazione sul portale internet nazionale e sui portali provinciali delle Camere di commercio e sui quotidiani locali) e deve essere aggiornato giornalmente.
  L'articolo 6 modifica il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 – che ha dato attuazione alla direttiva europea 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo – in modo da chiarire che le disposizioni lì previste per chi fabbrica e commercia in oro si applicano anche ai «compro oro». Il medesimo articolo 6 fa inoltre obbligo ai «compro oro» di rilasciare una ricevuta comprovante l'acquisto dei preziosi, la quale deve contenere tutta una serie di dati per l'identificazione del cedente, dell'acquirente e della transazione.
  L'articolo 7 detta misure per la promozione del settore orafo-argentiero-gioielliero nazionale, compresa la riqualificazione delle attività dei «compro oro», istituendo un fondo apposito, che deve servire anche alla qualificazione professionale dei soggetti che operano nel settore. L'articolo istituisce inoltre un Comitato consultivo nazionale con il compito di proporre linee di intervento relative alla tracciabilità ed alla tutela dell'origine dei prodotti di oreficeria, di argenteria e di gioielleria interamente realizzati in Italia e di indicare le priorità per l'utilizzo del fondo.
  L'articolo 8 detta disposizioni per la disciplina della fase transitoria.
  L'articolo 9, infine, reca la norma di copertura finanziaria.
  In conclusione, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 3).

  Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD) sottolinea come sia il provvedimento in titolo, sia gli altri due provvedimenti cui ha fatto riferimento il relatore – quello sui materiali gemmologici e quello sui metalli preziosi: si tratta, per inciso, di tre provvedimenti collegati e che sarebbe utile fossero fatti confluire in un unico testo – incidono su un settore dell'industria e dell'artigianato che è molto rilevante, se non addirittura fondamentale, per alcune parti del territorio, al punto che alcune regioni hanno anche adottato proprie normative in materia. Per questo ritiene importante garantire un qualche tipo di coinvolgimento, dove possibile, delle regioni nell'attività connessa alla nuova disciplina.

  Il presidente Renato BALDUZZI fa presente che la scelta di procedere con tre Pag. 275provvedimenti separati ovvero di addivenire ad un unico testo compete alla Commissione di merito, che, per inciso, aveva inizialmente abbinato i tre provvedimenti, con gli altri vertenti sulla materia, e ha poi disposto il loro disabbinamento per discuterne nell'ambito di tre procedimenti autonomi.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Materiali gemmologici.
S. 683 Mattesini.

(Parere alla 10a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), relatore, riferisce che il disegno di legge in esame riprende il testo approvato nella XVI legislatura dalla Camera dei deputati.
  Il provvedimento dispone una dettagliata disciplina del mercato dei materiali gemmologici, finalizzata a garantire sia gli operatori del settore, sia i consumatori, e questo stabilendo criteri per tracciare la filiera delle gemme ed assicurare all'acquirente la certezza del prodotto che compra.
  L'articolo 1 chiarisce che le disposizioni della legge si applicano ai diversi materiali e prodotti che sono utilizzati nel confezionamento di gioielli, monili e oggettistica in generale: vale a dire minerali di origine naturale, minerali sintetici, prodotti artificiali, perle naturali o comunque di origine naturale o vegetale, perle coltivate e imitazioni di perle.
  L'articolo 2 reca le definizioni dei termini e delle locuzioni utilizzati nel testo e specifica in questo modo le tipologie del materiale gemmologico, che può essere naturale, trattato, sintetico, artificiale, composito, agglomerato o impastato; vengono altresì definiti e classificati il vetro artificiale e le perle, che possono essere naturali, coltivate o imitate.
  L'articolo 3 obbliga i produttori ad indicare in tutti i documenti che si riferiscono al prodotto, compresi quelli pubblicitari, il trattamento e ogni processo chimico o fisico cui siano stati sottoposti i materiali gemmologici, specificando gli eventuali rischi che nel tempo potrebbero portare ad un mutamento delle caratteristiche del prodotto.
  L'articolo 4 fa obbligo di utilizzare una precisa denominazione per indicare il materiale gemmologico: vale a dire «naturale», «trattato», «sintetico», «di coltura» e «artificiale». Per la denominazione dei diversi materiali gemmologici naturali, sintetici e artificiali si rinvia alla norma UNI 10245, mentre per il tipo di taglio utilizzato nella lavorazione si rinvia alla norma UNI 10173. Viene quindi vietato l'uso dei termini «semiprezioso» e «fino».
  L'articolo 5 dispone che i materiali gemmologici messi in commercio, anche importati, debbano riportare, in tutti i documenti di accompagnamento e in quelli pubblicitari, le denominazioni indicate dalla legge e che, diversamente, non possano essere venduti, neanche con vendita all'incanto da parte di antiquari con vendite a distanza, né possano essere distribuiti a titolo gratuito.
  Al fine, poi, di rendere edotti i consumatori sulle problematiche connesse alla qualità delle gemme, è prevista la realizzazione di campagne di comunicazione, a cura del Ministero dello sviluppo economico. È data inoltre facoltà alle regioni di promuovere corsi di qualificazione e di rilasciare attestazioni agli operatori del settore.
  L'articolo 6 dispone in materia di responsabilità degli operatori e di eventuali controversie, stabilendo che, se richiesto dall'acquirente, il venditore dovrà rilasciare una dichiarazione concernente le caratteristiche del prodotto; e che la dichiarazione dovrà essere rilasciata comunque, anche senza richiesta, nel caso di vendite a distanza. Il contenuto della dichiarazione dovrà essere specificato dal regolamento di attuazione della legge. Ove sorgano controversie sul contenuto della dichiarazione, la decisione spetterà a un collegio arbitrale istituito presso la camera Pag. 276di commercio competente per territorio; qualora poi si renda necessario accertare la veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la competenza sarà dei laboratori specializzati, per la cui individuazione si prevede l'istituzione di appositi elenchi. I laboratori dovranno offrire garanzie di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale. Sono comunque esclusi dalle analisi gemmologiche e dalle certificazioni i materiali giacenti in magazzino alla data di entrata in vigore della legge.
  L'articolo 7 definisce i requisiti dei laboratori specializzati di cui si è detto.
  L'articolo 8 prevede sanzioni per chi rilascia certificazioni senza averne titolo, per chi pone in commercio materiali gemmologici descritti con informazioni diverse da quelle previste, per chi si rifiuta di rilasciare la dichiarazione di origine. È previsto che le sanzioni siano moltiplicate per dieci ove le violazioni avvengano nell'ambito di vendite a distanza.
  L'articolo 9 reca le disposizioni finali, stabilendo che la libera circolazione dei materiali gemmologici, sfusi o montati, legalmente prodotti o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo sia possibile a condizione che venga garantito un grado di tutela e di informazione del consumatore equivalente a quello previsto dal provvedimento in esame. È prevista, infine, l'emanazione di un apposito regolamento di attuazione, sul cui schema dovranno essere sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, il Consiglio di Stato e l'Istituto nazionale di ricerca metrologica.
  In conclusione, presenta e illustra una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Metalli preziosi.
S. 987 Mattesini.

(Parere alla 10a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), relatore, riferisce che il disegno di legge S. 987 è stato adottato dalla Commissione di merito (10a del Senato) come testo base nell'ambito dell'esame dei progetti di legge in materia di «titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi».
  Il provvedimento reca una disciplina nuova e organica dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, finalizzata a tutelare, soprattutto all'estero, i prodotti delle imprese italiane operanti nel settore dell'arte orafa e a impedire il fenomeno della contraffazione, ossia della commercializzazione di prodotti muniti della marchiatura propria degli oggetti fabbricati in Italia, ma in realtà realizzati altrove.
  Come si legge nella relazione di accompagnamento, il mercato degli oggetti preziosi vive oggi una fase di crisi, in quanto nei mercati internazionali si sono prodotti grandi cambiamenti e l'Italia, che era leader indiscussa del settore, ha perso negli anni posizioni, a fronte della concorrenza di altri Paesi.
  Il disegno di legge si compone di 42 articoli, suddivisi in 14 Capi.
  Il Capo I, composto dal solo articolo 1, reca le definizioni dei termini e delle locuzioni utilizzate nel testo.
  Il Capo II (articoli 2-9) reca la disciplina essenziale dei «titoli» dei metalli preziosi, dove per «titolo» si intende la quantità di metallo puro per unità di peso. In particolare, si prevede che le materie prime e gli oggetti di metallo prezioso devono recare l'indicazione del titolo in millesimi e il marchio di identificazione che individua il produttore. È vietato l'uso di marchi di identificazione diversi da quelli stabiliti dal provvedimento. È precisato che il titolo deve essere espresso in millesimi e vengono specificati i titoli possibili. Per le modalità di apposizione dei marchi e dell'indicazione del titolo si rinvia al regolamento di attuazione della legge, previsto dall'articolo 40. Si prevede che non possano essere messi in commercio in Italia prodotti che non abbiano il Pag. 277titolo in millesimi o un marchio comprensibile per gli acquirenti. Nel caso di provenienza da paesi esterni allo Spazio economico europeo, i prodotti devono riportare l'indicazione del Paese di origine e possono non recare il marchio di identificazione solo a determinate condizioni di reciprocità rispetto ai Paesi di produzione. Sono previste poi disposizioni specifiche per le monete d'oro e d'argento.
  Il Capo III (articoli 10-11) prevede che presso ogni Camera di commercio sia tenuto un elenco delle imprese assegnatarie di un marchio di identificazione per i metalli preziosi, al quale le imprese del settore possono iscriversi a domanda, se in possesso di determinati requisiti.
  Il Capo IV (articoli 12-16) reca disposizioni sul marchio di identificazione, prevedendo, tra l'altro, che la Camera di commercio competente assegni all'impresa richiedente il numero caratteristico del suo marchio di identificazione e faccia realizzare le matrici recanti le impronte del marchio stesso. Al regolamento di attuazione è demandato di definire i criteri e le modalità di stampa delle matrici per garantire sicurezza e uniformità su tutto il territorio. L'assegnazione del marchio di identificazione è soggetta al versamento da parte delle imprese di un diritto annuale a favore della Camera di commercio competente.
  Il Capo V (articolo 17) consente l'apposizione – in aggiunta al marchio di identificazione – dei marchi tradizionali di fabbrica o di sigle particolari, sempre che gli stessi non contengano indicazioni atte a ingenerare equivoci con i titoli e con il marchio medesimo.
  Il Capo VI (articolo 18) prevede che le materie prime, i semilavorati e i prodotti finali possano essere sottoposti, a richiesta degli interessati, ad analisi del titolo, che sono condotte dai laboratori in possesso dei requisiti specificati dall'articolo 29.
  Il Capo VII (articoli 19-20) prevede disposizioni in materia di oggetti placcati, dorati, argentati e rinforzati o di fabbricazione mista e fa divieto di introdurre negli oggetti di metallo prezioso elementi non preziosi. È fatto anche divieto di apporre su metalli non preziosi indicazioni atte a ingenerare confusione nell'acquirente.
  Il Capo VIII (articoli 21-25) reca disposizioni in materia di responsabilità degli operatori, stabilendo, tra l'altro, che gli assegnatari di marchi di identificazione devono apporre il proprio marchio di identificazione nei locali in cui svolgono la loro attività; tuttavia, previo rilascio di autorizzazione scritta e sotto la propria responsabilità, possono far apporre il marchio da altri soggetti, assegnatari di un marchio del produttore, quando questi partecipano al processo produttivo. È stabilito il divieto per i produttori, gli importatori e i commercianti di porre in commercio oggetti in metalli preziosi sprovvisti di marchio di identificazione e di titolo legale; e l'obbligo di indicare il Paese di origine nei documenti che accompagnano le vendite di semilavorati e di oggetti in metalli preziosi importati da Paesi che non sono membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
  Il Capo IX (articoli 26-28) contiene disposizioni per assicurare la vigilanza, da parte delle Camere di commercio, sulla produzione e sul commercio dei metalli preziosi. La vigilanza si sostanzia in visite ispettive, nel corso delle quali è possibile, tra l'altro, il prelevamento di campioni ai fini di analisi.
  Il Capo X (articoli 29-32) detta una disciplina per i laboratori di analisi riconosciuti, stabilendo che tutti i laboratori che effettuano le analisi previste dal regolamento di attuazione della legge sugli oggetti in metalli preziosi e che rilasciano le relative certificazioni del titolo devono essere abilitati dalle Camere di commercio o appartenere alle stesse o a loro aziende speciali o a società da loro partecipate in maggioranza. I laboratori devono inoltre essere indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con le imprese assegnatarie del marchio di identificazione e devono offrire garanzie di qualificazione tecnico-professionale nella determinazione del titolo dei metalli preziosi. È prevista la restituzione Pag. 278dei campioni di metallo analizzati ai proprietari, ovvero la loro confisca, se non rispondenti alle norme di legge.
  Il Capo XI (articolo 33) stabilisce che, allo scopo di garantire la conformità della propria produzione alle disposizioni della legge, il produttore ha facoltà di chiedere che un laboratorio abilitato oppure un organismo di certificazione accreditato a livello europeo competente per il settore dei metalli preziosi rilascino una certificazione al riguardo.
  Il Capo XII (articoli 34-37) reca le disposizioni sanzionatorie, introducendo nuove fattispecie di sanzioni amministrative pecuniarie. Una rilevante novità è rinvenibile nell'articolo 35, ai sensi del quale i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative sono destinati a confluire in un apposito fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, per esser poi destinati al finanziamento dell'attività di vigilanza e alla realizzazione di iniziative di promozione e sviluppo della qualità nel settore orafo, gioielliero e argentiero, sulla base di un programma predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, sentiti l'istituendo Comitato nazionale dei metalli preziosi e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese del settore.
  Il Capo XIII (articolo 38) istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Comitato nazionale dei metalli preziosi che esprime il proprio parere sulle norme previste dall'emanando schema di regolamento e fornisce chiarimenti interpretativi sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.
  Infine, il Capo XIV (articoli 39-42) reca le norme transitorie e finali, disponendo l'abrogazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 – che attualmente disciplina i titoli e i marchi di identificazione dei metalli preziosi – e prevedendo al contempo l'emanazione di un nuovo regolamento di attuazione della legge stessa.
  In conclusione, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 5).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 9.05.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Nuovo testo C. 1589 Governo.

Competitività settore agricolo.
S. 1328 Governo.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

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