CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 giugno 2014
250.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 11 giugno 2014. — Presidenza del vicepresidente Michele PELILLO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 15.50.

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  Michele PELILLO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02955 Fragomeli: Non applicazione di sanzioni e interessi per ritardato pagamento della prima rata della TASI.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Gian Mario FRAGOMELI (PD) si dichiara sostanzialmente soddisfatto della risposta, ribadendo tuttavia come, con il proprio atto di sindacato ispettivo, auspicasse di ottenere maggiori rassicurazioni da parte del Governo circa la non applicazione sia delle sanzioni sia degli interessi per i pagamenti in ritardo della prima rata della TASI da effettuarsi entro il 16 giugno prossimo, qualora detti pagamenti siano effettuati comunque entro il 31 luglio 2014.
  In tale ambito sottolinea come un intervento chiarificatore del Governo risulti necessario anche per quanto riguarda la non applicazione degli interessi, evidenziando come occorra evitare che la situazione di incertezza normativa che ancora permane in settore della disciplina dei tributi comunali, legata anche al fatto che l'ultimo intervento normativo del Governo in materia è stato adottato a pochi giorni dalla scadenza del termine di versamento della prima rata TASI, determini effetti negativi proprio sui Comuni che hanno adottato le delibere concernenti i bilanci di previsione 2014 e pubblicato le aliquote e le detrazioni relative alla stessa TASI entro il previsto termine del 31 maggio scorso.
  Preannuncia quindi l'intenzione di seguire ulteriormente la questione, al fine precipuo di accertare che non vengano posti in essere atti discriminatori a danno dei cittadini obbligati al pagamento della prima rata della TASI entro il 16 giugno 2014, rispetto agli altri cittadini per i quali la scadenza di tale adempimento risulta rimandata a una data successiva.

  Simonetta RUBINATO (PD) ritiene che, sebbene la questione affrontata dall'interrogazione, come richiamato dal Sottosegretario nella risposta, non risulti risolvibile attraverso un intervento di prassi amministrativa, il Governo sia tenuto comunque a porre in essere un vero e proprio «ravvedimento sprint» al fine di sanare una situazione che risulta drammatica nei Comuni nei quali i cittadini sono tenuti al pagamento della prima rata della TASI entro il 16 giugno 2014.
  Evidenzia infatti come in tali Comuni i cittadini i quali si recano negli uffici per adempiere a tale adempimento, si trovano di fronte a grandi difficoltà, posto che gli uffici comunali, a fronte delle criticità riscontrate dai CAF nell'assistere i contribuenti nel pagamento della TASI, si trovano oberati da un'enorme mole di lavoro, non riuscendo, in molti casi, ad assistere adeguatamente i contribuenti.
  In questo senso, ritiene indispensabile che il Governo intervenga urgentemente fornendo indicazioni semplici, chiare e di buon senso ai cittadini nonché ai Comuni. In tale ambito, ritiene, in particolare, che le amministrazioni comunali vadano rassicurate sulla non configurabilità del danno erariale in caso di mancata comminazione di interessi e sanzioni ai contribuenti che effettueranno il pagamento oltre la scadenza del 16 giugno prossimo.

5-02956 Paglia: Convenzione con l'ABI per garantire la coincidenza tra la scadenza delle rate di finanziamenti bancari e il rimborso di crediti d'imposta.

  Giovanni PAGLIA (SEL) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

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  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Giovanni PAGLIA (SEL), nel premettere di condividere i contenuti della risoluzione Ribaudo n. 8-00055, richiamata dal Sottosegretario nella risposta, rileva tuttavia come, rispetto al problema evidenziato dall'interrogazione, la soluzione più immediata sia quella che il Governo si attivi nei confronti del mondo bancario per assicurare che le rate dei mutui stipulati dai contribuenti i quali hanno indicato, nel modello 730, rimborsi di imposta a fronte di detrazioni, possano essere pagate in coincidenza con l'effettiva erogazione nei loro confronti dei predetti rimborsi.
  Sottolinea, infatti, come molti contribuenti abbiano concordato con le banche modalità di restituzione dei medesimi finanziamenti fidando nell'erogazione dei predetti rimborsi di imposta e come ritardi nella fruibilità dei rimborsi stessi potrebbe porre tali soggetti in gravi difficoltà.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI, integrando la propria risposta all'interrogazione, evidenzia come della questione da essa affrontata sia stato investito il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze. Informa, inoltre, che i contribuenti i quali, relativamente alle dichiarazioni 2012, hanno richiesto attraverso il modello 730 un rimborso di imposta per detrazioni di ammontare superiore a 4.000 euro sono circa 125.000.

5-02957 Sottanelli: Effetti ai fini del prelievo ICI delle sentenze di annullamento di piani regolatori generali.

  Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), replicando, sottolinea come gli elementi forniti dal Sottosegretario evidenzino che gli organi della giustizia tributaria hanno interpretato la fattispecie oggetto dell'interrogazione in maniera differenziata, a testimonianza dell'esigenza di intervenire con urgenza per fare definitiva chiarezza sul punto.
  Nel merito rileva come non sia accettabile che un ente locale assoggetti all'ICI immobili dei quali lo stesso ente dichiara la non edificabilità. Invita pertanto il Governo ad individuare, attraverso un intervento normativo, la soluzione a tale problematica, che si riscontra con una certa frequenza in tutto il territorio nazionale e che costituisce a suo giudizio una vera e propria vessazione nei confronti di molti contribuenti.
  Si dichiara quindi parzialmente soddisfatto della risposta.

5-02958 Bernardo: Chiarimenti circa il regime tributario degli avanzi di gestione dei consorzi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

  Maurizio BERNARDO (NCD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Maurizio BERNARDO (NCD) si riserva di approfondire il contenuto della risposta fornita dal Sottosegretario.

5-02959 Busin: Iniziative legislative per l'estensione della compensazione tra debiti tributari e crediti commerciali verso la Pubblica Amministrazione.

  Filippo BUSIN (LNA) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

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  Filippo BUSIN (LNA) replicando, esprime soddisfazione per l'attenzione mostrata dal Governo sulla questione oggetto della propria interrogazione. Sottolinea, peraltro, come la questione circa le difficoltà e i ritardi con cui le imprese acquisiscono i pagamenti loro spettanti dalla pubblica amministrazione risulti ormai cronica. Evidenzia, in particolare, come un intervento si renderebbe necessario per modificare e snellire la procedura per il pagamento dei crediti delle imprese che si occupano del deposito giudiziario degli autoveicoli confiscati da demolire e del servizio di soccorso stradale, la quale risulta particolarmente lenta e farraginosa, e di conseguenza particolarmente onerosa per le imprese interessate.

5-02960 Ruocco: Verifica circa la regolarità di procedure di nomina presso la CONSOB.

  Carla RUOCCO (M5S) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Carla RUOCCO (M5S) si riserva di approfondire il contenuto della risposta fornita dal Sottosegretario, sottolineando come la questione fondamentale posta dall'atto di sindacato ispettivo sia costituita dall'esigenza di assicurare reale indipendenza alla CONSOB, la quale costituisce un'Autorità amministrativa di fondamentale rilievo per assicurare la tutela dei risparmiatori.
  In tale contesto considera dunque fondamentale verificare se il quadro normativo vigente in materia risulti adeguato rispetto a tale obiettivo.

  Michele PELILLO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 16.25.

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 11 giugno 2014. — Presidenza del vicepresidente Michele PELILLO. – Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 16.25.

5-02935 Paglia: Effetti sull'INPS e sull'INAIL del prelievo tributario connesso alla rivalutazione delle quote al capitale sociale della Banca d'Italia.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

  Giovanni PAGLIA (SEL) esprime soddisfazione per il fatto, indicato nella risposta, che gli equilibri di bilancio dell'INPS e dell'INAIL non risultano pregiudicati dal prelievo tributario connesso alla rivalutazione delle quote al capitale sociale della Banca d'Italia, ma rimane dell'opinione che tale esborso a carico dei predetti enti sia comunque improprio e del tutto estraneo alle funzioni loro attribuite, ricordando che le entrate di cui si avvalgono gli enti medesimi sono destinate a finalità completamente diverse.

5-02936 Causi: Problematiche relative all'obbligo per i soggetti che esercitano attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 8).

  Marco CAUSI (PD) sottolinea innanzitutto l'opportunità di potenziare l'utilizzo delle carte di debito nei pagamenti ai soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, al fine di attuare una rivoluzione dei comportamenti dei consumatori che avrà benefici effetti in termini di legalità, sicurezza e trasparenza.Pag. 135
  Evidenzia tuttavia come l'introduzione dell'obbligo di accettare il pagamento attraverso i suddetti strumenti sia ormai imminente, e come il Governo debba pertanto realizzare un'adeguata campagna di comunicazione istituzionale volta a informare i consumatori, nonché istituire rapidamente un tavolo di confronto tra il Governo, le banche e i rappresentanti degli operatori economici e professionali, al fine di ridurre al minimo i costi di utilizzo delle carte di debito a carico di commercianti, artigiani e professionisti.
  Si dichiara quindi soddisfatto della risposta fornita.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI concorda con le considerazioni del deputato Causi, ritenendo prioritario svolgere in tempi brevi un tavolo di confronto tra il Governo, le banche e i rappresentanti degli operatori economici e professionali interessati e, successivamente, realizzare una campagna d'informazione nei confronti dei consumatori.

  Michele PELILLO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sui lavori della Commissione.

  Girolamo PISANO (M5S) chiede di posticipare ulteriormente, alle ore 12 di lunedì 16 giugno, il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 1.1 del Relatore, riferito alla proposta di legge C. 2247 Causi, recante «Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale», attualmente fissato alle ore 12 di giovedì 12 giugno.

  Michele PELILLO, presidente, pur riservandosi di investire della questione il Presidente della Commissione, ritiene che la richiesta del deputato Pisano possa certamente essere accolta, anche in considerazione dell'assenza di opinioni contrarie da parte dei gruppi.

  La seduta termina alle 16.40.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 11 giugno 2014. — Presidenza del vicepresidente Michele PELILLO.

  La seduta comincia alle 16.40.

Disposizioni in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario.
C. 1752 Causi.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo PETRINI (PD), relatore, sottolinea innanzitutto come la proposta di legge, la quale è costituita da un unico articolo, intenda integrare e modificare la disciplina del prestito vitalizio ipotecario, recata dall'articolo 11-quaterdecies, comma 12, del decreto – legge n. 203 del 2005, la quale risulta formulata in termini eccessivamente scarni, che non hanno consentito l'affermarsi di tale meccanismo di finanziamento.
  In sintesi, rileva come lo scopo del prestito vitalizio ipotecario sia quello di smobilizzare il valore della proprietà fondiaria e di rispondere al soddisfacimento di esigenze diverse (consumi che comportano spese anche rilevanti, la necessità di integrare il proprio reddito ovvero di avere immediate disponibilità economiche e l'esigenza di supportare i figli nell'acquisto della casa di abitazione, attraverso il versamento del necessario anticipo in contanti).
  Ricorda infatti che tale istituto consentirebbe al proprietario – di età superiore a 65 anni – di convertire in contanti, tramite un finanziamento garantito da una proprietà immobiliare residenziale, parte del valore dello stesso immobile, per soddisfare di esigenze di liquidità, senza che lo stesso proprietario sia tenuto a lasciare l'abitazione ovvero a ripagare il capitale e gli interessi sul prestito fino alla scadenza del contratto. Pag. 136
  Evidenzia quindi come, rispetto al meccanismo della vendita della nuda proprietà, il prestito vitalizio ipotecario offrirebbe al mutuatario il vantaggio di non perdere la proprietà dell'immobile e, pertanto, di non precludere la possibilità per gli eredi di recuperare l'immobile dato in garanzia, lasciando a questi ultimi la scelta di rimborsare il credito della banca ed estinguere la relativa ipoteca.
  In tale contesto rileva come il contenuto della proposta di legge prenda spunto dalle elaborazioni in materia presentate dall'ABI e da altre associazioni dei consumatori in occasione dell'audizione tenutasi presso le Commissioni Bilancio e Finanze della Camera il 13 settembre 2013 nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto – legge n. 102 del 2013.
  Segnala altresì come la proposta risulti analoga ad alcuni articoli aggiuntivi, sostenuti praticamente da tutte le parti politiche e sulle quali il Governo si era espresso favorevolmente, presentati al Senato in occasione della discussione del decreto-legge n. 47 del 2013, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 (articolo aggiuntivo 10.0.1206, a prima firma Mancuso, articolo aggiuntivo 10.0.1, a prima firma Caleo e articolo aggiuntivo 10.0.1205 a prima firma Zanettin), i quali erano stati dichiarati in quella sede inammissibili per estraneità di materia.
  Passando ad illustrare in dettaglio il contenuto della proposta, rileva come l'articolo unico di cui essa si compone sostituisca il comma 12 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto – legge n. 203 del 2005, con sei nuovi commi, da 12 a 12-sexies.
  In particolare il nuovo comma 12 conferma le previsioni della vigente normativa in materia, secondo cui il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione, da parte di aziende ed istituti di credito e di intermediari finanziari regolamentati dal Testo unico bancario (TUB) di finanziamenti a medio e lungo termine, riservati a persone fisiche con età superiore ai 65 anni compiuti, con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali.
  In tale contesto il nuovo comma 12 dell'articolo unico aggiunge ulteriori eventi che possono dar vita al rimborso integrale del debito in un'unica soluzione, e cioè:
   la morte del soggetto finanziato;
   il trasferimento in tutto o in parte della proprietà o di altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia;
   il compimento di atti che ne riducano significativamente il valore, inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia a favore di terzi che vadano a gravare sull'immobile.

  Specifica quindi come la ratio di tale integrazione sia quella di evitare che, durante il periodo di finanziamento, il mutuatario possa alterare le condizioni iniziali alla base delle quali il finanziamento era stato concesso, nonché il valore dell'immobile in garanzia, potendo ledere il diritto e la capacità del finanziatore a vendere l'immobile. A tale riguardo evidenzia come in questo modo si intendano eliminare una serie di timore che possono scoraggiare i finanziatori dal praticare tale forma di finanziamento.
  Specifica come ai sensi del nuovo comma 12-bis si faccia salva la possibilità di concordare, al momento della stipulazione del contratto, modalità di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese (in deroga al principio generale secondo cui interessi e spese sono rimborsati al termine del contratto), prima del verificarsi degli eventi, indicati al nuovo comma 12, che danno luogo al rimborso integrale, rilevando altresì come si preveda di non applicare su tale quota la capitalizzazione annuale degli interessi (cioè il meccanismo in base al quale annualmente gli interessi maturati sono computati in aumento del capitale).
  La norma specifica inoltre che, in caso di inadempimento, si applica l'articolo 40, Pag. 137comma 2, del TUB, ai sensi del quale la banca può invocare il ritardato pagamento come causa di risoluzione del contratto quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive.
  Fa presente come costituisca ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata.
  Il nuovo comma 12-ter dispone l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste per le operazioni di credito a medio o lungo termine, disciplinate dagli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 601, indipendentemente dalla data di rimborso del finanziamento.
  Al riguardo rammenta che, per effetto del combinato disposto degli articoli 15 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative le operazioni relative ai finanziamenti e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, nonché alle relative garanzie (ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti), purché effettuati da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano il credito a medio e lungo termine, nonché quelle effettuate dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per finanziare opere, impianti, reti e dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista. Rileva tuttavia come gli enti che effettuano le predette operazioni siano tenuti a corrispondere una imposta sostitutiva in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative. L'imposta sostitutiva si applica in ragione dello 0,25 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti agevolati erogati in ciascun esercizio.
  Fa presente come, ai sensi dell'articolo 18 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 601, qualora il finanziamento stesso non si riferisca all'acquisto della prima casa di abitazione, e delle relative pertinenze, l'aliquota si applichi nella misura del 2 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti agevolati erogati in ciascun esercizio.
  L'articolo 12, commi 4 e 5, del decreto – legge n. 145 del 2013 ha reso opzionale, anziché obbligatorio, il versamento dell'imposta sostitutiva, in quanto è possibile optare per iscritto, nell'atto di finanziamento, per il pagamento della predetta imposta sostitutiva; in mancanza di indicazioni nell'atto, verranno invece versate le imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e le tasse sulle concessioni governative in relazione a dette operazioni di finanziamento.
  Il nuovo comma 12-quater disciplina il grado dell'ipoteca iscrivibile sull'immobile e specifica alcune regole per il realizzo del credito.
  In tale ambito ricorda la previsione in base alla quale il prestito vitalizio ipotecario è garantito da ipoteca di primo grado sugli immobili residenziali: di conseguenza agli stessi immobili si applicano le norme in materia di ipoteca bancaria, di cui all'articolo 39, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del TUB e come venga stabilito che, qualora il finanziamento non sia integralmente rimborsato entro dodici mesi dal verificarsi degli eventi che ne comportano l'obbligo di rimborso (elencati dal nuovo comma 12), il finanziatore vende l'immobile ad un valore pari a quello di mercato, determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore, utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso.
  Specifica inoltre che, trascorsi ulteriori dodici mesi senza che sia stata perfezionata la vendita, tale valore viene decurtato del 15 per cento per ogni dodici mesi successivi fino al perfezionamento della vendita dell'immobile. In alternativa, l'erede può provvedere alla vendita dell'immobile, in accordo con il finanziatore, purché la compravendita si perfezioni entro dodici mesi dal conferimento dello Pag. 138stesso. Le eventuali somme rimanenti, ricavate dalla vendita e non portate a estinzione del predetto credito, sono riconosciute al soggetto finanziato o ai suoi aventi causa. La disposizione esclude comunque che al mutuatario siano richieste somme superiori al valore di vendita dell'immobile, specificandosi a tal fine che l'importo del debito residuo non può superare il ricavato della vendita dell'immobile, al netto delle spese sostenute.
  Evidenzia inoltre come la norma tuteli il terzo acquirente dell'immobile, disponendo l'inefficacia delle domande giudiziali opponibili alla vendita.
  Fa presente quindi che il provvedimento demanda a un regolamento del Ministero dello sviluppo economico la definizione della disciplina di attuazione, per quanto riguarda le modalità di offerta del prodotto, nonché l'individuazione delle ipotesi di significativa riduzione del valore dell'immobile che possono giustificare la richiesta del finanziatore di rimborso integrale del credito.
  Il nuovo comma 12-quinquies affida al Ministro dello sviluppo economico il compito di adottare con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, un regolamento nel quale siano stabilite le regole per l'offerta dei prestiti vitalizi ipotecari e sono individuati i casi e le formalità che comportino una riduzione significativa del valore di mercato dell'immobile tali da giustificare la richiesta di rimborso integrale del finanziamento.
  Al fine di tutelare i rapporti contrattuali esistenti, il nuovo comma 12-sexies reca una norma di carattere intertemporale, specificando che la nuova disciplina si applica ai finanziamenti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della stessa disciplina.

  Michele PELILLO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.45.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli.
C. 2397 Capezzone.

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