CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 giugno 2014
250.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 12 GIUGNO 2014

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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.25.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 11 giugno 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 15.25.

Disposizioni in materia di misure cautelari personali, visita a persone affette da handicap in situazione di gravità e illeciti disciplinari.
C. 631-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 giugno 2014.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che il provvedimento in esame è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 23 giugno prossimo e avverte che sul provvedimento medesimo sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi (vedi allegato).
  Fa presente che dal fascicolo degli emendamenti sono stati espunti, in quanto irricevibili, gli emendamenti diretti a modificare Pag. 68testualmente una o più disposizioni, o parti delle stesse, sulle quali si è realizzata la doppia deliberazione conforme.
  Si riserva di svolgere in un secondo momento il giudizio di ammissibilità delle proposte emendative nel loro complesso e, in particolare, di valutare l'eventuale sussistenza dei presupposti per considerare ammissibili quegli emendamenti e articoli aggiuntivi volti ad incidere nella sostanza su disposizioni coperte dalla doppia deliberazione conforme (si riferisce all'emendamento Verini 3.1, che inserisce nell'articolo 3 una disposizione volta a limitarne e precisarne la portata normativa) ovvero a differire nel tempo l'efficacia di alcune norme del provvedimento (si riferisce, in questo caso, agli articoli aggiuntivi Sarti 17.01 e Ferraresi 17.02, che differiscono nel tempo l'efficacia di alcune disposizioni e, segnatamente, dell'articolo 3 rispetto all'entrata in vigore del provvedimento nel suo complesso).
  Queste proposte emendative possono essere valutate unitamente ad altre che, per quanto irricevibili, assumono comunque un significato politico nel senso di confermare l'emersione nell'ambito della Commissione di un orientamento volto alla modifica del testo dell'articolo 3, sul quale, tuttavia, si è realizzata la doppia deliberazione conforme. Cita, inoltre, le perplessità e le preoccupazioni che su tale norma le sono state espresse da numerosi commissari e rappresentanti di gruppo in Commissione (alcuni dei quali hanno anche sottoscritto l'emendamento Verini 3.1, come i colleghi Dambruoso, Ermini e Amoddio).
  Ricorda che l'articolo 3 reca un'ipotesi di modifica del comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale elaborata nell'ambito della cosiddetta «Commissione Canzio»: ipotesi recepita da quattro identici emendamenti (sottoscritti da deputati dei gruppi PD, M5S, SCpI e FI-PdL) approvati dalla Commissione Giustizia della Camera nel corso dell'esame in prima lettura del provvedimento. Il Senato non ha modificato la disposizione, ritenendo evidentemente superabili in via interpretativa alcune rilevanti incongruenze e difficoltà applicative nel frattempo evidenziate: si è quindi realizzata la doppia deliberazione conforme. Sono poi seguite le critiche, talvolta molto severe, provenienti da alcuni autorevoli operatori del diritto. Nel corso della terza lettura alla Camera, la Commissione Giustizia ha quindi ritenuto opportuno svolgere, su richiesta dei gruppi, un ulteriore ciclo di audizioni, nel corso del quale gli auditi, oltre a confermare e precisare i profili problematici della disposizione, hanno anche offerto talune indicazioni per un eventuale intervento correttivo, che sono state tradotte nell'emendamento Verini 3.1. Sotto quest'ultimo profilo, cita in particolare i contributi del Primo Presidente della Corte di cassazione e del professore Daniele Negri.
  Nel valutare la possibilità di correggere la norma in questione, tuttavia, occorre tenere conto delle circoscritte possibilità di modificare una disposizione oggetto di doppia deliberazione conforme, ancor più se si considera che, nel caso di specie, la norma costituisce interamente oggetto di doppia deliberazione conforme. Un'eventuale deroga, dunque, sarebbe da configurare come del tutto eccezionale: essa potrebbe se del caso essere ammessa solo ove tutti i gruppi rappresentati nelle due Commissioni Giustizia della Camera e del Senato concordassero sulla modifica, vi fosse il consenso del Presidente della Commissione del Senato e i Presidenti delle due Camere avallassero questo accordo. Ma presupposto per una deroga del genere sarebbe l'assoluta certezza sulla correttezza e congruità della formulazione correttiva proposta, anche ad evitare che – nel corso dell’iter parlamentare – possano successivamente essere sollevate obiezioni di merito e procedurali.
  È opportuno, peraltro, sottolineare come la situazione in questione sia molto simile a quella verificatasi nel 2002 nel corso dell'esame della proposta di legge C. 2307 («Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento Pag. 69penitenziario e sull'esecuzione di misure privative e limitative della libertà, nonché modifica all'articolo 678 del codice di procedura penale»): al Senato, in terza lettura, fu sollevata la questione dell'incongrua presenza di una norma – oggetto di doppia deliberazione conforme – che sarebbe stato preferibile sopprimere, ponendo problemi di coerenza interna del testo. Accertata l'impraticabilità di una correzione tecnica del messaggio di trasmissione e l'irricevibilità dell'emendamento riferito ad una parte non più emendabile, la Commissione Giustizia del Senato scelse di abbandonare la proposta di legge originaria e di ripresentarne una nuova, del tutto identica alla precedente, ma priva della norma contestata.
  Ciò posto, ha ritenuto necessario acquisire l'orientamento dei gruppi.
  Nel corso della riunione odierna dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è quindi emerso un orientamento prevalente nel senso di ritenere che, senza un adeguato intervento correttivo del testo dell'articolo 3, l'esame della proposta di legge C. 631-B non possa proseguire. In questo senso si sono espressi, sia pure con diverse motivazioni, i gruppi PD, M5S, LNA, SC, PI, SEL e Misto. Sotto il profilo delle soluzioni tecniche è apparso prevalente l'orientamento che ritiene preferibile l'abbandono della proposta di legge C. 631-B e la presentazione di una nuova proposta di legge. Alla Presidenza della Commissione è stato comunque richiesto di verificare la praticabilità e la conformità al Regolamento di entrambe le soluzioni tecniche prospettate e quindi anche di quella relativa alla deroga al principio della «doppia conforme».
  Di conseguenza, nell'ambito della medesima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è anche deciso di comunicare alla Presidenza della Camera che la Commissione Giustizia non potrà concludere l'esame della proposta di legge C. 631-B in tempo utile per iniziarne l'esame in Assemblea il 23 giugno prossimo.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 11 giugno 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 15.25.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Baliato di Guernsey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 5 settembre 2012.
C. 2087 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Davide MATTIELLO (PD), relatore, osserva che il disegno di legge di ratifica n. 2087 riguarda l'Accordo firmato a Londra il 5 settembre 2012, tra il Governo della Repubblica Italiana e il Baliato di Guersney, sullo scambio di informazioni in materia fiscale ed ha lo scopo di favorire la cooperazione tra le amministrazioni fiscali delle Parti al fine di intensificare la cooperazione tra le amministrazioni fiscali delle Parti, con risvolti positivi sulla lotta all'elusione e all'evasione fiscale.
  L'Accordo, redatto sulla base del modello TIEA (Tax Information Exchange Agreement) predisposto dall'OCSE nell'aprile 2002, nell'ambito dei lavori sulla trasparenza fiscale, è in linea con gli orientamenti condivisi dall'Italia nelle diverse sedi multilaterali – in particolare G7 - G8 - G20 - OCSE Global Forume on Taxation e Unione Europea – in tema di potenziamento degli strumenti di contrasto del fenomeno dell'evasione fiscale internazionale.
  La conclusione di Accordi per lo scambio di informazioni in materia fiscale Pag. 70TIEA (Tax Information Exchange Agreement), come quello in esame, ha come finalità prioritaria l'avvio della cooperazione internazionale in materia fiscale su base sistematica con il maggior numero possibile di partner del Global Forum on Transparency and Information Exchange, tra i quali rientra Guersney.
  L'Accordo, inoltre, può costituire una delle basi per poter inserire la Parte estera contraente nella white list dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni, da emanare ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che all'articolo 1, comma 83, ha previsto una riformulazione delle disposizioni antielusive italiane, così come riportato nella relazione al disegno di legge di ratifica.
  Il testo dell'Accordo si sviluppa in 13 articoli che saranno analizzati per quanto di competenza ed interesse della Commissione Giustizia.
  L'articolo 1 individua l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'Accordo. Le informazioni oggetto dello scambio sono quelle rilevanti per la determinazione, l'accertamento e la riscossione delle imposte, il recupero e l'esecuzione dei crediti, oppure per le indagini o i procedimenti relativi a questioni fiscali.
  L'articolo 2, in ordine alla giurisdizione, stabilisce che le informazioni siano fornite senza considerare se le persone cui si riferiscono, o quella che le detiene, abbia la residenza o la nazionalità di una delle due Parti.
  L'articolo 3 specifica che, per l'Italia, le imposte oggetto dell'Accordo sono: l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); l'imposta sul reddito delle società (IRES); l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); l'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'imposta sulle successioni; l'imposta sulle donazioni e le imposte sostitutive. Per Guersney, invece, si fa riferimento alle imposte sui redditi e all'imposta sugli utili derivanti dalla vendita di immobili.
  L'articolo 4 riporta le definizioni, a fini interpretativi, di alcuni termini utilizzati nel TIEA.
  L'articolo 5 disciplina le modalità con cui dette informazioni sono richieste da una delle parti e fornite dall'altra. Di interesse della Commissione Giustizia è la previsione contenuta nel comma 1 secondo la quale le informazioni sono scambiate indipendentemente dal fatto che la Parte interpellata ne abbia o meno necessità ai fini della propria imposizione o che il comportamento in esame costituisca o meno un reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata nel caso in cui detta condotta abbia avuto luogo nel territorio della parte interpellata. Il Comma 3 stabilisce che se specificamente richiesto dall'Autorità competente della Parte richiedente, l'Autorità competente della parte interpellata fornisce le informazioni in base al presente articolo (articolo 5) nella misura prevista dal proprio diritto interno, sotto forma di deposizioni di testimoni e di copie autentiche di documenti originali. Il comma 4 assicura, per le finalità indicate all'articolo 1, l'accesso ad informazioni in possesso di banche, di altri istituti finanziari e di qualsiasi persona, inclusi intestatari e fiduciari, che opera in qualità di agente o fiduciario; informazioni riguardanti la proprietà nominale ed effettiva di società di capitali, società di persone e altre persone, comprese le informazioni relative alla proprietà su tutte queste persone in una catena della proprietà; nel caso dei trust le informazioni su costituenti, fiduciari, guardiani e beneficiari; nel caso delle fondazioni, le informazioni su soci fondatori, componenti del consiglio della fondazione, guardiani e beneficiari; nel caso di organismi di investimento collettivo, le informazioni su quote, unità ed altri interessi.
  Il comma 5 (articolo 5) specifica che la richiesta di informazioni deve essere formulata con la maggiore precisione possibile e deve specificare per iscritto alcune informazioni tra le quali; la finalità fiscale per la quale si richiedono le informazioni (lettera d); le ragioni per le quali si ritiene presumibile la rilevanza delle informazioni richieste (lettera e); le ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste siano Pag. 71detenute nel territorio della Parte interpellata o siano in possesso o sotto il controllo di una persona nella giurisdizione della parte interpellata (lettera f); una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legislazione e alle prassi amministrative della Parte richiedente (lettera h) una dichiarazione attestante che la Parte richiedente ha esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per acquisire le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero eccessive difficoltà (lettera i).
  L'articolo 6 tratta delle verifiche fiscali all'estero.
  Il successivo articolo 7 concerne della possibilità di rifiutare una richiesta laddove la stessa non sia conforme all'Accordo oppure se la Parte richiedente non ha esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per acquisire le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero eccessive difficoltà (comma 1) oppure, ancora, se la divulgazione delle informazioni richieste è contraria all'ordine pubblico della Parte interpellata. Il comma 2 (articolo 7) prevede, inoltre, che le disposizioni dell'Accordo non impongono a una Parte contraente l'obbligo di ottenere o fornire informazioni soggette a legal privilege oppure informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale.
  Appare salvaguardata la riservatezza (articolo 8) laddove si prevede che tutte le informazioni fornite e ricevute dalle autorità competenti delle Parti sono tenute segrete. Le informazioni fornite non possono essere usate per finalità diverse da quelle indicate all'Articolo 1 se non previo esplicito consenso scritto dell'autorità competente della Parte interpellata.
  Le informazioni fornite sono comunicate soltanto alle persone o autorità (ivi compresi tribunali e organi amministrativi) che trattano le finalità specificate all'Articolo 1 e sono utilizzate da dette persone o autorità soltanto per tali finalità, comprese le decisioni di ricorsi. Per tali finalità le informazioni possono essere utilizzate nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
  Le informazioni fornite a una Parte richiedente ai sensi dell'Accordo non possono essere comunicate a nessuna altra giurisdizione.
  Gli ulteriori articoli (9-13) concernono aspetti non di pertinenza della Commissione Giustizia.
  Il disegno di legge di ratifica è corredato di analisi tecnico-normativa (ATN) dalla quale emerge che l'Accordo è compatibile con l'attuale ordinamento dell'Unione europea in quanto le sue disposizioni sono conformi a standard stabiliti in ambito internazionale e che la sua esecuzione non richiede l'adozione di atti successivi di natura normativa e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente.
  Propone, quindi, di esprimere parere favorevole.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 16 settembre 2013.
C. 2088 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole.).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Davide MATTIELLO (PD), relatore, osserva che il disegno di legge di ratifica n. 2088 riguarda l'Accordo firmato a Londra il 16 settembre 2013, tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell'Isola di Man, sullo scambio di informazioni in materia fiscale ed ha lo scopo di favorire la cooperazione tra le amministrazioni fiscali delle Parti contraenti al fine di raggiungere un adeguato livello di trasparenza, con risvolti positivi sulla lotta Pag. 72all'elusione e all'evasione fiscale, pur in assenza di una convenzione contro le doppie imposizioni.
  L'Accordo è stato redatto sulla base del modello TIEA (Tax Information Exchange Agreement) predisposto dall'OCSE nell'aprile 2002, nell'ambito dei lavori sulla trasparenza fiscale e consentirà, tra l'altro, il superamento del segreto bancario in conformità con gli attuali standard dell'OSCE.
  L'Italia ha già firmato accordi della specie TIEA con il Governo delle Isole Cook, Bermuda, Jersey, Guernsey e Gibilterra.
  L'Accordo, inoltre, può costituire una delle basi per poter inserire l'Isola di Man nella white list dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni, da emanare ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che all'articolo 1, comma 83, ha previsto una riformulazione delle disposizioni antielusive italiane, così come riportato nella relazione al disegno di legge di ratifica.
  Il testo dell'Accordo si sviluppa in 13 articoli che saranno analizzati per quanto di competenza ed interesse della Commissione Giustizia.
  L'articolo 1 individua l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'Accordo. Le informazioni oggetto dello scambio sono quelle rilevanti per la determinazione, l'accertamento e la riscossione delle imposte, il recupero e l'esecuzione dei crediti, oppure per le indagini o i procedimenti relativi a questioni fiscali.
  L'articolo 2, in ordine alla giurisdizione, salvaguarda le Parti dall'obbligo di fornire informazioni che non siano in loro possesso, ovvero non siano nella disponibilità di persone ricomprese nella loro giurisdizione territoriale.
  L'articolo 3 specifica che, per l'Italia, le imposte oggetto dell'Accordo sono: l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); l'imposta sul reddito delle società (IRES); l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); l'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'imposta sulle successioni; l'imposta sulle donazioni e le imposte sostitutive. Per l'Isola di Man, invece, l'Accordo si applica alle imposte sui redditi o sugli utili e sull'imposta sul valore aggiunto.
  L'articolo 4 riporta le definizioni, a fini interpretativi, di alcuni termini utilizzati nel TIEA.
  L'articolo 5 disciplina le modalità con cui dette informazioni sono richieste da una delle parti e fornite dall'altra. Di interesse della Commissione Giustizia è la previsione contenuta nel comma 1 secondo la quale le informazioni sono scambiate indipendentemente dal fatto che la condotta in esame costituisca un reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata nel caso in cui detta condotta abbia avuto luogo nel territorio della parte interpellata. Il Comma 3 stabilisce che se specificamente richiesto dall'Autorità competente della Parte richiedente, l'Autorità competente della Parte interpellata fornisce le informazioni in base al presente articolo (articolo 5) nella misura prevista dal proprio diritto interno, sotto forma di deposizioni di testimoni e di copie autentiche di documenti originali. Il comma 4 assicura, per le finalità indicate all'articolo 1, l'accesso ad informazioni in possesso di banche, di altri istituti finanziari e di qualsiasi persona, inclusi intestatari e fiduciari, che opera in qualità di agente o fiduciario; informazioni riguardanti la proprietà nominale ed effettiva di società di capitali, società di persone, fondazioni, «Anstalten» e altre persone, comprese le informazioni relative alla proprietà su tutte queste persone in una catena della proprietà; nel caso dei trust le informazioni su costituenti, fiduciari, guardiani e beneficiari; nel caso delle fondazioni, le informazioni su soci fondatori, componenti del consiglio della fondazione, guardiani e beneficiari. Il comma 5 specifica che l'Autorità competente della parte richiedente quando inoltra una richiesta di informazioni deve fornire alcune informazioni tra le quali si sottolinea la finalità fiscale (lettera c); le ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste siano detenute nel territorio della Parte interpellata o siano in possesso o sotto il controllo di una persona nella giurisdizione Pag. 73della parte interpellata (lettera d); una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legislazione e alle prassi amministrative della Parte richiedente (lettera f) una dichiarazione attestante che la Parte richiedente ha esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per acquisire le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero eccessive difficoltà (lettera g).
  L'articolo 6 tratta delle verifiche fiscali all'estero mentre il successivo articolo 7 concerne della possibilità di rifiutare una richiesta laddove la stessa non è conforme all'Accordo oppure se la Parte richiedente non ha esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per acquisire le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero eccessive difficoltà (comma 1). Il comma 2 (articolo 7) prevede, inoltre, che le disposizioni dell'Accordo non impongono a una Parte contraente l'obbligo di ottenere o fornire informazioni soggette a legal privilege oppure informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale.
  La Parte interpellata può, inoltre, rifiutare una richiesta di informazioni se la divulgazione delle informazioni è contraria all'ordine pubblico.
  Appare salvaguardata la riservatezza (articolo 8) laddove si prevede che tutte le informazioni fornite e ricevute dalle autorità competenti delle Parti sono tenute segrete. Le informazioni fornite sono comunicate soltanto alle persone o autorità (ivi compresi tribunali e organi amministrativi) che trattano le finalità specificate all'Articolo 1 e sono utilizzate da dette persone o autorità soltanto per tali finalità, comprese le decisioni di ricorsi. Per tali finalità le informazioni possono essere utilizzate nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
  Le informazioni fornite non possono essere usate per finalità diverse da quelle indicate all'Articolo 1 se non previo esplicito consenso scritto dell'autorità competente della Parte interpellata. Le informazioni fornite a una Parte richiedente ai sensi dell'Accordo non possono essere comunicate a nessuna altra giurisdizione. Gli ulteriori articoli (9-13) concernono aspetti non di pertinenza della Commissione Giustizia.
  Il disegno di legge di ratifica è corredato di analisi tecnico-normativa (ATN) dalla quale emerge che l'Accordo è compatibile con l'attuale ordinamento dell'Unione europea in quanto le sue disposizioni sono conformi a standard stabiliti in ambito internazionale e che la sua esecuzione non richiede l'adozione di atti successivi di natura normativa e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente.
  Propone, quindi, di esprimere parere favorevole.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e Gibilterra per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 2 ottobre 2012.
C. 2089 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Davide MATTIELLO (PD), relatore, osserva che il disegno di legge di ratifica n. 2089 riguarda l'Accordo firmato il 2 ottobre 2012 a Londra, tra il Governo della Repubblica Italiana e Gibilterra, sullo scambio di informazioni in materia fiscale, rilevanti per la determinazione, l'accertamento e la riscossione delle imposte, il recupero e l'esecuzione dei crediti, oppure per le indagini o i procedimenti relativi a questioni fiscali.
  Gibilterra è stata autorizzata dal Regno Unito mediante Entrustment a negoziare e concludere accordi per lo scambio di informazioni in materia fiscale.
  L'Accordo è stato redatto sulla base del modello TIEA (Tax Information Exchange Pag. 74Agreement) predisposto dall'OCSE nell'aprile 2002, nell'ambito dei lavori sulla trasparenza fiscale e prevede una serie di disposizioni atte a favorire la cooperazione tra le amministrazioni fiscali delle Parti, mediante uno scambio di informazioni in materia fiscale che garantisca un adeguato livello di trasparenza.
  I seguenti Stati dell'Unione europea hanno già firmato accordi della specie con Gibilterra: Austria; Belgio; Danimarca; Finlandia; Francia; Germania; Irlanda; Paesi Bassi; Portogallo; Regno Unito; Svezia.
  L'Accordo, inoltre, può costituire una delle basi per poter inserire Gibilterra nella white list dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni, da emanare ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che all'articolo 1, comma 83, ha previsto una riformulazione delle disposizioni antielusive italiane, così come riportato nella relazione al disegno di legge di ratifica.
  Il testo dell'Accordo si sviluppa in 13 articoli che saranno analizzati per quanto di competenza ed interesse della Commissione Giustizia. L'articolo 1 individua l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'Accordo. L'articolo 2, in ordine alla giurisdizione, salvaguarda le Parti dall'obbligo di fornire informazioni che non siano in loro possesso, ovvero non siano nella disponibilità di persone ricomprese nella loro giurisdizione territoriale.
  L'articolo 3 specifica che, per l'Italia, le imposte oggetto dell'Accordo sono: l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); l'imposta sul reddito delle società (IRES); l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); l'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'imposta sulle successioni; l'imposta sulle donazioni e le imposte sostitutive. Per Gibilterra si fa invece riferimento alle imposte di qualsiasi natura e determinazione.
  L'articolo 4 riporta le definizioni, a fini interpretativi, di alcuni termini utilizzati nel TIEA.
  L'articolo 5 disciplina le modalità con cui dette informazioni sono richieste da una delle parti e fornite dall'altra. Di interesse della Commissione Giustizia è la previsione contenuta nel comma 1 secondo la quale le informazioni sono scambiate indipendentemente dal fatto che la condotta in esame costituisca un reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata nel caso in cui detta condotta abbia avuto luogo nel territorio della parte interpellata. Il comma 2 specifica che l'Autorità competente della parte richiedente sottopone una richiesta di informazioni ai sensi del presente articolo (articolo 5 – Scambio di informazioni su richiesta) soltanto quando essa non sia in grado di ottenere le informazioni richieste con altri mezzi, tranne laddove il ricorso a tali mezzi comporti eccessive difficoltà. Il Comma 4 stabilisce che se specificamente richiesto dall'Autorità competente della Parte richiedente, l'Autorità competente della parte interpellata fornisce le informazioni in base al presente articolo nella misura prevista dal proprio diritto interno, sotto forma di deposizioni di testimoni e di copie autentiche di documenti originali. Il comma 5 assicura, per le finalità indicate all'articolo 1, l'accesso ad informazioni in possesso di banche, di altri istituti finanziari e di qualsiasi persona, inclusi intestatari e fiduciari, che opera in qualità di agente o fiduciario; informazioni riguardanti la proprietà di società di capitali, società di persone, trust, fondazioni, «Anstalten» e altre persone comprendendo le informazioni sulla proprietà relative a tutte queste persone in una catena di possesso; nel caso dei trust le informazioni su disponenti, fiduciari e beneficiari; nel caso delle fondazioni, le informazioni su soci fondatori, componenti del consiglio della fondazione e beneficiari. Il comma 6 (articolo 5) specifica che l'Autorità competente della parte richiedente quando inoltra una richiesta di informazioni, al fine di dimostrare l'evidente rilevanza delle informazioni contenute nella richiesta, deve fornire alcune informazioni tra le quali: la finalità fiscale per la quale si richiedono le informazioni (lettera c); le ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste siano detenute nel territorio della Parte interpellata o siano in possesso Pag. 75o sotto il controllo di una persona nella giurisdizione della parte interpellata (lettera d); una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legislazione e alle prassi amministrative della Parte richiedente (lettera f) una dichiarazione attestante che la Parte richiedente ha esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per acquisire le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero eccessive difficoltà (lettera g).
  L'articolo 6 tratta delle verifiche fiscali all'estero mentre il successivo articolo 7 concerne della possibilità di rifiutare una richiesta laddove la stessa non è conforme all'Accordo oppure se la Parte richiedente non ha esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per acquisire le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero eccessive difficoltà (comma 1). Il comma 3 (articolo7) prevede, inoltre, che le disposizioni dell'Accordo non impongono a una Parte contraente l'obbligo di ottenere o fornire informazioni che rivelerebbero comunicazioni riservate tra un cliente e un procuratore, un avvocato o un altro rappresentante legale autorizzato nel caso in cui dette comunicazioni siano prodotte al fine di chiedere o fornire un parere legale oppure per essere utilizzate in procedimenti legali previsti o in atto. Inoltre il comma 4 (articolo 7) prevede che la Parte interpellata possa rifiutare una richiesta di informazioni se la divulgazione delle informazioni sia contraria all'ordine pubblico.
  Appare salvaguardata la riservatezza (articolo 8) laddove si prevede che le informazioni ricevute da una Parte contraente ai sensi dell'Accordo sono tenute segrete e sono comunicate soltanto alle persone o autorità ( ivi compresi tribunali e organi amministrativi) nella giurisdizione della Parte contraente incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte oggetto del presente Accordo, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per tali finalità. Esse possono servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi. Le informazioni non possono essere comunicate a nessun'altra persona, entità, autorità o giurisdizione senza l'esplicito consenso scritto dell'autorità competente della Parte interpellata. Le informazioni fornite a una Parte richiedente ai sensi dell'Accordo non possono essere comunicate a nessuna altra giurisdizione. Gli ulteriori articoli (9-13) concernono aspetti non di pertinenza della Commissione Giustizia.
  Il disegno di legge di ratifica è corredato di analisi tecnico-normativa (ATN) dalla quale emerge che l'Accordo è compatibile con l'attuale ordinamento dell'Unione europea e che la sua esecuzione non richiede l'adozione di atti successivi di natura normativa e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente.
  Propone, quindi, di esprimere parere favorevole.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 15.35.

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