CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 giugno 2014
250.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 26 GIUGNO 2014

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INTERROGAZIONI

  Mercoledì 11 giugno 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO indi del vicepresidente Roberta AGOSTINI – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Gianpiero Bocci.

  La seduta comincia alle 15.05.

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5-01734 Giammanco: Iniziative relative all'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

  Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Gabriella GIAMMANCO (FI-PdL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta poiché il Governo nell'ultima legge di stabilità, approvata successivamente alla presentazione della sua interrogazione, ha apportato novità finalizzate ad incrementare l'organico dei vigili del fuoco. Ricorda, inoltre, che esistono due graduatorie ancora aperte in cui figurano circa 8 mila candidati idonei, dei quali molti giovanissimi, che, a seguito di un corso di formazione, potrebbero utilmente entrare nel ruolo del Corpo dei vigili del fuoco.

5-01835 Fregolent: Sulla nomina di ventidue prefetti, deliberata dal Consiglio dei ministri il 17 dicembre 2013.

  Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Silvia FREGOLENT (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal Governo, poiché in un quadro di ripensamento complessivo della struttura periferica dello Stato è necessaria, a suo avviso, anche una razionalizzazione delle prefetture, pur nella consapevolezza dell'esigenza di continuare a garantire la preziosa opera di contrasto della criminalità organizzata svolta sul territorio dai prefetti.

5-01281 Pili: Sul potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella regione Sardegna.

  Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Mauro PILI (Misto), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal Governo e ritiene si debba individuare tra le assolute priorità di azione dell'Esecutivo quella di stabilizzare tutto il personale volontario dei vigili del fuoco. Ritiene, inoltre, indispensabile la stabilizzazione dei volontari che hanno operato in Sardegna fornendo un aiuto prezioso, specie nella stagione estiva, per fare fronte agli incendi.

5-01347 Braga: Sui funzionari tecnici antincendi volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

  Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Chiara BRAGA (PD), replicando, si dichiara soddisfatta dalla risposta fornita dal Governo poiché ritiene essenziale attribuire pieno riconoscimento al valore e all'importanza del lavoro svolto dai funzionari tecnici antincendi volontari dei vigili del fuoco. Evidenzia che i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rappresentano una risorsa fondamentale del nostro Paese.

  La seduta termina alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 11 giugno 2014. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI.

  La seduta comincia alle 15.30.

DL 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.
C. 2433 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Renato BALDUZZI (SCpI), relatore, illustra il decreto-legge n. 66 del 2014, come risultante dalle modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato, che si compone di 60 articoli, che incidono su diversi ambiti normativi, con misure finalisticamente orientate ad intervenire su diversi settori riconducibili alla competitività e alla giustizia sociale, con particolare riguardo a disposizioni di carattere fiscale per il rilancio dell'economia, alla revisione della spesa pubblica e agli interventi per accelerare il pagamento dei debiti arretrati delle pubbliche amministrazioni.
  Alcune misure fiscali, tra cui la rivalutazione delle quote di Banca d'Italia e l'incremento della tassazione delle rendite finanziarie, hanno anche finalità di copertura del provvedimento. Nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta la proroga per il pagamento della Tasi.
  Per quanto riguarda brevemente il contenuto degli articoli di cui si compone il provvedimento (60 articoli nel complesso, considerato che, rispetto ai 51 iniziali sono stati introdotti 11 nuovi articoli e sono stati soppressi gli articoli 30 e 38) ricorda che:
   il titolo I, concernente riduzioni di imposte e norme fiscali, è strutturato in 3 capi:
    il capo I è rubricato «Rilancio dell'economia attraverso la riduzione del cuneo fiscale» e si compone di due articoli: l'articolo 1 riconosce un credito di 640 euro ai lavoratori dipendenti, se il reddito complessivo non supera 24.000 euro. La disposizione si applica nel 2014, in attesa di un intervento di carattere strutturale, da attuare con la prossima legge di stabilità; l'articolo 2 opera una riduzione di circa il 10 per cento delle aliquote IRAP;
    il capo II riguarda il trattamento fiscale dei redditi di natura finanziaria e contiene ulteriori disposizioni fiscali. In particolare: l'articolo 3 modifica la tassazione delle rendite finanziarie, fissando nella misura del 26 per cento, in luogo del 20 attualmente previsto, l'ammontare delle ritenute su dividendi, plusvalenze, interessi su depositi e conti correnti; sono esclusi titoli di Stato, buoni di risparmio postali, fondi pensione; l'articolo 4 reca le relative disposizioni di coordinamento e modifiche alla legge n. 147/2013; l'articolo 5 differisce i termini relativi all'incremento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo; l'articolo 5-bis, introdotto dal Senato, modifica il regime delle entrate riscosse per atti di competenza del Ministero degli affari esteri;
    il capo III contiene misure di contrasto all'evasione fiscale (articoli 6 e 7);
   il titolo II è rubricato «Risparmi ed efficienza della spesa pubblica» ed è strutturato in 6 capi:
    il capo I concerne la razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi. In particolare: l'articolo 8 prevede che le amministrazioni pubbliche riducano la spesa per acquisti di beni e servizi per un ammontare complessivo pari a 2.100 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015; l'articolo 9 modifica la disciplina relativa alle stazioni appaltanti ed alle funzioni della Consip; l'articolo 10 disciplina i compiti di vigilanza sulle attività finalizzate all'acquisizione di beni e servizi, attribuendole all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici; l'articolo 11 è finalizzato alla riduzione dei costi di riscossione fiscale; l'articolo 11-bis, introdotto dal Senato, disciplina la facoltà per i contribuenti di chiedere la concessione di un piano di rateazione; l'articolo 12 rimodula le provvigioni di collocamento in asta dei titoli di Stato, in funzione dell'andamento dei tassi di interesse e a tutela del risparmio; l'articolo 12-bis, introdotto dal Senato, modifica la data di versamento dei canoni delle concessioni demaniali marittime;
    il capo II è rubricato «Amministrazione sobria». In particolare: l'articolo 13 pone un limite massimo per il trattamento economico annuo onnicomprensivo per i pubblici dipendenti e per il personale della società partecipate; l'articolo 14 limita la possibilità per le amministrazioni Pag. 33pubbliche di conferire incarichi di consulenza; l'articolo 15: ai commi 1 e 2 limita la spesa per autovetture; il comma 2-bis, introdotto dal Senato, concerne le spese in materia di comunicazione e promozione sostenute dalla regione Lombardia per il grande evento Expo 2015; l'articolo 16 riguarda sia la riorganizzazione dei Ministeri, finalizzata a realizzare risparmi di spesa, sia interventi in agricoltura; l'articolo 16-bis, introdotto dal Senato, riguarda il personale del Ministero degli affari esteri; l'articolo 17 disciplina il concorso degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale alla riduzione della spesa pubblica; l'articolo 18 sopprime i regimi tariffari postali agevolati previsti per i candidati alle elezioni politiche, regionali ed europee; l'articolo 19 è volto alla riduzione dei costi nei comuni, nelle province e nelle città metropolitane; l'articolo 19-bis, introdotto dal Senato, persegue l'obiettivo di ridurre le spese per il Consiglio generale degli italiani all'estero; l'articolo 20 stabilisce che le società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato realizzino, nel biennio 2014-2015, una riduzione dei costi operativi non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 e al 4 per cento nel 2015; l'articolo 20-bis, introdotto dal Senato, riguarda la cessione di partecipazioni nelle società termali; l'articolo 21 prevede che la società RAI S.p.A possa cedere sul mercato quote di società partecipate, garantendo la continuità del servizio erogato. Le somme destinate alla RAI sono ridotte, per l'anno 2014, di 150 milioni di euro;
    il capo III è rubricato «Trattamenti e sussidi»: l'articolo 22 concerne la riduzione delle spese fiscali; l'articolo 22-bis, introdotto dal Senato, stanzia ulteriori risorse per le zone franche urbane;
    il capo IV è dedicato alle aziende municipalizzate e si compone del solo articolo 23, il quale affida al Commissario per la razionalizzazione della spesa la predisposizione, entro il 31 ottobre 2014, di un programma di razionalizzazione e incremento di efficienza delle società municipalizzate;
    il capo V riguarda la razionalizzazione degli spazi della pubblica amministrazione e si compone del solo articolo 24, recante disposizioni in materia di contenimento della spesa per le locazioni passive e per la manutenzione degli immobili, nonché in tema di razionalizzazione degli spazi in uso alle amministrazioni pubbliche;
    il capo VI concerne la digitalizzazione: l'articolo 25 anticipa l'obbligo della fatturazione elettronica per le amministrazioni pubbliche; l'articolo 26 disciplina la pubblicazione telematica di avvisi e bandi;
   il titolo III affronta il tema del pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni ed è strutturato in tre capi:
    il capo I concerne il monitoraggio dei debiti e dei relativi tempi dei pagamenti (articoli 27 e 28);
    il capo II prevede gli strumenti per favorire l'estinzione dei debiti. In particolare: gli articoli 31 e 32 incrementano il fondo per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali; l'articolo 33 prevede un'anticipazione di liquidità per i comuni in dissesto finanziario; gli articoli da 34 a 36 recano norme per assicurare l'effettività dei pagamenti dei debiti sanitari; l'articolo 37 introduce strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati da parte di pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato e istituisce il Fondo per la copertura della garanzia dello Stato, cui sono attribuiti 150 milioni di euro; l'articolo 38, riguardante la cessione dei crediti effettuata attraverso la piattaforma elettronica, è stato soppresso; l'articolo 38-bis, inserito dal Senato, introduce una semplificazione fiscale per la cessione dei crediti; l'articolo 39 estende ai crediti maturati nei confronti di enti pubblici oltre il 31 dicembre 2012 la possibilità di effettuare compensazione con le somme dovute in diversi fasi del procedimento tributario; l'articolo 40 sposta il termine di notifica delle cartelle esattoriali ai fini della compensabilità con i crediti certificati;Pag. 34
    il capo III prevede gli strumenti atti a prevenire il formarsi di ritardi nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. In particolare: l'articolo 41 disciplina l'attestazione dei tempi di pagamento; l'articolo 41-bis, introdotto dal Senato, reca misure per l'accelerazione dei pagamenti a favore delle imprese; l'articolo 42 istituisce, presso ciascuna amministrazione pubblica, il registro unico delle fatture; l'articolo 43 riguarda le certificazioni di bilancio degli enti locali; l'articolo 44 disciplina i tempi di erogazione dei trasferimenti fra pubbliche amministrazioni; l'articolo 45 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare la ristrutturazione di parte del debito delle regioni; l'articolo 45-bis, introdotto dal Senato, autorizza lo stesso Ministero ad una anticipazione di liquidità in favore della società Eur Spa;
   il titolo IV contiene norme finanziarie e la disposizione relativa all'entrata in vigore. In particolare: l'articolo 46 determina un contributo alla finanza pubblica da parte delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome; l'articolo 47 stabilisce che le province e le città metropolitane assicurino un contributo alla finanza pubblica pari a 444,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 576,7 milioni per l'anno 2015 e a 585,7 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017; l'articolo 48 prevede che per gli anni 2014 e 2015, nel saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, non siano considerate (nel limite massimo di 122 milioni di euro) le spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica; l'articolo 49 prevede l'avvio di un programma straordinario di accertamento dei residui passivi; l'articolo 50 reca le norme di copertura finanziaria; l'articolo 50-bis reca una clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome; l'articolo 51 concerne l'entrata in vigore.

  Evidenzia che il disegno di legge in titolo, approvato in prima lettura dal Senato, non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR). Non risulta l'indicazione, in forma sintetica, della necessità e dei previsti effetti dell'intervento normativo prevista dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008.
  Rileva che, rispetto ad un provvedimento come quello in esame, che interviene su un ampio numero di ambiti normativi, un'analisi di impatto sarebbe stata di particolare utilità.
  Quanto alle motivazioni di necessità ed urgenza, ricordo che nel preambolo del decreto-legge n. 66 del 2014 si richiama la straordinaria necessità ed urgenza di: emanare disposizioni in materia fiscale anche al fine di assicurare il rilancio dell'economia attraverso la riduzione del cuneo fiscale; intervenire in materia di revisione della spesa pubblica, attraverso la riduzione delle spese per acquisti di beni e servizi, garantendo al contempo l'invarianza dei servizi ai cittadini, nonché per assicurare la stabilizzazione della finanza pubblica, anche attraverso misure volte a garantire la razionalizzazione, l'efficienza, l'economicità e la trasparenza dell'organizzazione degli apparati politico istituzionali e delle autonomie locali; emanare ulteriori disposizioni in materia di pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione.
  Rileva peraltro che l'articolo 26, comma 1, novella gli articoli 66 e 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006. A seguito dell'approvazione, nel corso dell'esame presso il Senato, del comma 1-bis, tali novelle si applicheranno solo dal 1o gennaio 2016. In proposito, ricorda che, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, i decreti-legge devono contenere misure di diretta applicazione; la Corte costituzionale, con sentenza n. 220 del 2013, ha rilevato che tale norma, pur non avendo sul piano formale rango costituzionale, esprime ed esplicita ciò che deve ritenersi intrinseco alla natura stessa del decreto-legge, che entrerebbe in contraddizione con le sue stesse Pag. 35premesse, se contenesse disposizioni destinate ad avere effetti pratici differiti nel tempo.
  Si sofferma quindi ora sulle parti del provvedimento che rientrano tra gli ambiti di diretta competenza della I Commissione, sia sotto il profilo del merito sia per quanto attiene agli aspetti di costituzionalità.
  Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislativamente definite tra lo Stato e le regioni, ricorda che il provvedimento reca una serie di interventi riconducibili sia a materie di competenza esclusiva statale, sia a materie di competenza concorrente tra Stato e regioni, prevalentemente orientati sotto il profilo finalistico alla promozione delle imprese e allo sviluppo economico, riconducibili all'ampia nozione di «tutela della concorrenza» elaborata in questi anni dalla giurisprudenza costituzionale.
  È, infatti, opportuno ricordare che – secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale (si vedano in particolare le sentenze nn. 14 e 272 del 2004, n. 175 e 242 del 2005, nn. 401, 430, 443 e 452 del 2007 nonché nn. 320 e 322 del 2008) – l'attribuzione alla legislazione esclusiva dello Stato della competenza in materia di «tutela della concorrenza» (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione), pur non attribuendo in toto gli interventi in materia di sviluppo economico alla competenza dello Stato, tuttavia «evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese» (sentenza n. 14 del 2004).
  In proposito la Corte Costituzionale, sin dalla ricordata sentenza n. 14 del 2004, ha chiarito che «l'aver accorpato, nel medesimo titolo di competenza, la moneta, la tutela del risparmio e dei mercati finanziari, il sistema valutario, i sistemi tributario e contabile dello Stato, la perequazione delle risorse finanziarie e, appunto, la tutela della concorrenza, rende palese che quest'ultima costituisce una delle leve della politica economica statale e pertanto non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell'accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali».
  Il provvedimento interviene inoltre con disposizioni che rientrano nella materia «sistema tributario e contabile dello Stato» (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione). Rilevano altresì, riguardo a singole disposizioni, le seguenti materie, che rientrano negli ambiti di competenza legislativa esclusiva dello Stato: «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «ordinamento civile», «tutela dell'ambiente» (lettere a), g), l) e s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione).
  Viene inoltre in rilievo la materia «coordinamento della finanza pubblica», attribuita alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione). Riguardo a quest'ultima materia, la Corte Costituzionale, ha ricordato (sentenza n. 23 del febbraio 2014), come la nozione di «principio fondamentale non può essere cristallizzata in una formula valida in ogni circostanza, ma deve tenere conto del contesto, del momento congiunturale in relazione ai quali l'accertamento va compiuto e della peculiarità della materia» (sentenza n. 16 del 2010); di guisa che «la specificità delle prescrizioni, di per sé, neppure può escludere il carattere di principio di una norma, qualora essa risulti legata al principio stesso da un evidente rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione (sentenze n. 237 del 2009 e n. 430 del 2007)» (sentenza n. 16 del 2010); in quest'ottica, «possono essere ricondotti nell'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica «norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, che per sua natura eccede le possibilità di intervento dei livelli Pag. 36territoriali sub-statali» (sentenza n. 237 del 2009 e già sentenza n. 417 del 2005)» (sentenza n. 52 del 2010).
  Per quanto riguarda le disposizioni del provvedimento in relazione alla giurisprudenza costituzionale, ricorda che l'articolo 4 al comma 12 – non modificato dal Senato – novella il comma 148 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) prevedendo che il versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle quote di partecipazione al capitale di Banca d'Italia ivi previsto sia effettuato nella misura del 26 per cento del valore nominale delle quote al netto del valore fiscalmente riconosciuto al 31 dicembre 2013.
  La Corte Costituzionale ha ricordato come il principio di irretroattività della legge – pur riconosciuto come principio generale dall'articolo 11, primo comma, delle disposizioni preliminari del codice civile – non ha ottenuto in sede costituzionale (salvo quanto espresso nell'articolo 25 della Costituzione con riferimento alla materia penale) una garanzia specifica e, pertanto, non è interdetto al legislatore di emanare disposizioni che vengano a modificare in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti. Unica condizione essenziale è che «tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto» (sentenze n. 302 del 2010 e n. 264 del 2005; in senso conforme, ex plurimis, sentenze n. 236 e n. 206 del 2009).
  Con riferimento, dunque, al rispetto del principio dell'affidamento – quale limite alla possibilità per il legislatore di incidere, con norme dotate di efficacia retroattiva, su situazioni sostanziali poste in essere in vigenza di leggi precedenti – la Corte ha affermato che il criterio in base al quale deve svolgersi il giudizio di costituzionalità è dettato dalla rispondenza o meno a criteri di ragionevolezza del regolamento di interessi, innovativo rispetto a quello preesistente, che scaturisce dalla norma sopravvenuta (in questi termini, fra le altre, le sentenze n. 446 del 2002, n. 419 del 2000, n. 416 del 1999 e n. 822 del 1988).
  Nello specifico, la Corte ha affermato ripetutamente che una legge tributaria retroattiva non comporta di per sé violazione del principio della capacità contributiva, occorrendo, invece, verificare, di volta in volta, se la legge stessa, nell'assumere a presupposto della prestazione un fatto o una situazione passati, abbia spezzato il rapporto che deve sussistere tra imposizione e capacità stessa, violando così il precetto costituzionale sancito dall'articolo 53 (sent. n. 315 del 1994, nello stesso senso vedi sentenza n. 385 del 1994, recentemente vedi anche sentenze nn. 16 del 2002 e 291 del 2003). A suo avviso non si riscontra nel caso di specie tale violazione.
  Il comma 1 dell'articolo 8, interamente riformulato nel corso dell'esame del provvedimento al Senato (che incorpora anche il comma 2 del testo originario del decreto, che viene conseguentemente soppresso), specifica alcuni obblighi di pubblicazione dei dati concernenti la spesa delle pubbliche amministrazioni. In seguito alle modifiche introdotte in Senato, la disposizione è formulata come novella all'articolo 29 del decreto legislativo 33 del 2013, ai sensi del quale le amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità. In particolare, la novella al comma 1 del citato articolo 29 completa tale obbligo richiedendo alle amministrazioni anche la pubblicazione dei documenti e degli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione. Inoltre, è introdotto un nuovo comma 1-bis, ai sensi del quale i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai bilanci preventivi e consuntivi devono essere pubblicati in formato Pag. 37tabellare aperto, anche mediante ricorso ad un portale unico, in modo che sia possibile l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.
  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dovranno essere definiti lo schema-tipo e le modalità con le quali rendere accessibili tali dati. Il decreto deve essere emanato dopo aver acquisito il parere della Conferenza unificata. In virtù di quanto stabilito dal successivo comma 3-bis, in prima applicazione tale decreto deve essere emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
  Il nuovo comma 1-bis specifica quanto previsto in via generale dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013, opportunamente richiamato, che stabilisce che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico), del Codice dell'amministrazione digitale, e del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.
  Nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, è stata introdotta un'ulteriore modifica all'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, che attualmente dispone l'obbligo di pubblicazione, con cadenza annuale, di un indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato «indicatore di tempestività dei pagamenti». La disposizione viene arricchita dall'ulteriore previsione dell'obbligo di pubblicare anche un indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti, con cadenza appunto trimestrale, a decorrere dal 2015. Anche in questo caso, la norma rinvia, per l'adozione dello schema tipo e delle modalità con cui elaborare e pubblicare tali indicatori (annuali e trimestrali), ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi, sentita la Conferenza unificata, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto (ai sensi del successivo comma 3-bis).
  Va ricordato che, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 33 del 2013, l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è valutato ai fini della retribuzione di risultato e del trattamento economico accessorio collegato alle performance dei dirigenti.
  Il comma 3 novella la legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), modificandone l'articolo 14, relativo al controllo e monitoraggio dei conti pubblici. In particolare dispone che i dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia siano di «tipo aperto» (come modificato dal Senato) e liberamente accessibili, rinviando la definizione delle modalità di accesso ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (nel rispetto del Codice dell'amministrazione digitale, ossia del decreto legislativo n. 82 del 2005).
  Il Senato ha introdotto il comma 3-bis, disponendo che in sede di prima applicazione, i decreti previsti dal comma 1, capoversi b) e c), e dal comma 3, siano adottati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.
  Per quanto attiene all'articolo 13, esso prevede che, dal 1o maggio 2014, il limite massimo retributivo, di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, sia pari a 240.000 euro, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. Viene quindi specificato, nella formulazione approvata dal Senato, che sono fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore alla data del 30 aprile 2014 determinati Pag. 38per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al suddetto limite.
  Com’è noto, gli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2001 – e le previsioni dell'articolo 1, comma 471-474, della legge n. 147 del 2013, che sono intervenute sulla materia – prescrivono che il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione costituisca parametro massimo di riferimento per la definizione del trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo (inclusi i componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo) con pubbliche amministrazioni statali e con società dalle stesse partecipate. La determinazione puntuale è stata rimessa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 marzo 2012 ha quantificato in 293.658,95 euro tale indice.
  Per il 2014, secondo la comunicazione della Funzione pubblica del 3 febbraio 2014, la retribuzione-soglia per il 2014 è pari a 311.658,53 euro (avendo con nota n. 6651 del 23 gennaio 2014 il Ministero della giustizia comunicato al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze che nell'anno 2013 il trattamento economico annuale del primo presidente della Corte di cassazione, comprensivo di tutti gli emolumenti spettanti in virtù della carica ricoperta, è stato di quell'importo).
  Il precedente «tetto», dunque, commisurato al trattamento del Primo presidente della Corte di cassazione, non era, di per sé, un indice fisso, considerato che la retribuzione del singolo magistrato che rivesta la carica è determinata da fattori individuali di anzianità di carriera, e vi è insito l'automatico adeguamento alla retribuzione percepita nel corso degli anni.
  Pertanto, rispetto alle disposizioni vigenti, introdotte a partire dal 2011, il parametro muta e non è più costituito dal trattamento economico (variabile) di una figura pubblica in una posizione apicale (nella specie: il primo Presidente della Corte di Cassazione), ma da una cifra fissa (240.000 euro annui al lordo dei contributi e degli oneri fiscali a carico del dipendente), priva di meccanismi di rivalutazione.
  Per quanto riguarda i destinatari della norma, il comma 1 dell'articolo 13 fa espresso riferimento agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2001.
  L'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2001 fa riferimento a chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, compreso il c.d. personale non contrattualizzato. Successivamente, la legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) ha esteso l'applicazione dell'articolo 23-ter, specificando che il parametro ivi stabilito trovi applicazione, dal 1o gennaio 2014, nei confronti di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo con le pubbliche amministrazioni «di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001», incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e con le autorità amministrative indipendenti (articolo 1, comma 471).
  La legge n. 147 del 2013 ha stabilito, altresì, che tali disposizioni si applichino anche agli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle precitate amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo n. 165 del 2001 (articolo 1, comma 472).
  L'articolo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011 prevede un «tetto» differenziato per fasce (sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi) delle società non quotate.
  Il decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 166 («Regolamento relativo ai compensi per gli amministratori con deleghe delle società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, ex articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre Pag. 392011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214») ha quindi individuato tre fasce (sulla scorta di un triplice criterio: valore della produzione; investimenti; numero dei dipendenti), modulando il «tetto» come pari al 100 per cento del trattamento economico del Primo Presidente della Corte di cassazione, per le società non quotate di prima fascia; all'80 per cento, per le società di seconda fascia; al 50 per cento, per le società di terza fascia.
  I commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 23-bis specificano che il compenso stabilito dai consigli di amministrazione ed il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società non quotate controllate (direttamente o indirettamente) dalle pubbliche amministrazioni non può comunque essere superiore al trattamento del primo Presidente della Corte di cassazione.
  Il comma 2 dell'articolo 13 in esame estende la platea di destinatari del «tetto» retributivo, novellando le disposizioni della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), di cui ai commi 471, 472 e 473 dell'articolo 1. La lettera a) ricomprende gli enti pubblici economici – che non sono ricompresi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 – tra le amministrazioni pubbliche con cui, se intercorrono rapporti di lavoro subordinato o autonomo, si applica il ’tetto’ sopra ricordato. La lettera b) assoggetta al «tetto» retributivo gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo anche delle autorità amministrative indipendenti, le quali non figurano nell'enumerazione dell'articolo 1, comma 2 del decreto-legislativo n. 165 del 2001, cui fa rinvio la disposizione della legge di stabilità 2014 novellata. La lettera c) ha un duplice contenuto normativo: non fa più salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali, talché deve intendersi che si debbano includere nel computo cumulativo delle somme comunque erogate all'interessato dalle amministrazioni pubbliche ed include espressamente le somme erogate dalle società da esse partecipate in via diretta o indiretta.
  Di conseguenza, il nuovo «tetto» di 240.000 euro trova applicazione – in base alla suddetta formulazione – alle somme complessivamente erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, ovvero di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  Il comma 3 dell'articolo 13 in esame reca la clausola di adeguamento delle Regioni al nuovo limite retributivo, nel medesimo termine del 1o maggio 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 475, della legge n. 147 del 2013.
  L'articolo 1, comma 475, della legge n. 147 del 2013, prevede che le regioni adeguino, entro il 1o luglio 2014 e nell'ambito della propria autonomia, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi 471-474 (legge di stabilità per il 2013), che – come già illustrato – hanno ulteriormente definito l'applicazione dell'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2012 in materia di trattamento economico annuo onnicomprensivo massimo.
  Il comma 475 qualifica il suddetto adeguamento come adempimento necessario ai sensi dell'articolo 2, comma 1, decreto-legge n. 174 del 2012, il quale subordina il taglio dell'80 per cento dei trasferimenti erariali (fatta eccezione per quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale) al mancato rispetto di una serie di misure, tra cui quelle di cui all'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter (‘tetto’ per le società non quotate controllate da pubbliche amministrazioni) e all'articolo 23-ter (‘tetto’ nell'ambito di rapporti di lavoro ed ai fini degli emolumenti dei componenti degli organi di direzione e controllo con pubbliche amministrazioni e autorità amministrative indipendenti).
  È utile ricordare, in questa sede, che con la sentenza n. 23 del febbraio 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato la non Pag. 40fondatezza delle questioni poste da alcune regioni a Statuto speciale riguardo al suddetto articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 174 del 2012.
  In particolare, la Corte ha rilevato che tale disposizione, pur contenendo alcune previsioni puntuali, le configura non come obblighi bensì come oneri. Esso non utilizza, dunque, la tecnica tradizionale d'imposizione di vincoli alla spesa ma un meccanismo indiretto che lascia alle Regioni la scelta se adeguarsi o meno, prevedendo, in caso negativo, la conseguenza sanzionatoria del taglio dei trasferimenti erariali. La Corte ha rilevato come possa essere considerata un principio di coordinamento della finanza pubblica, poiché, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la stessa nozione di principio fondamentale non può essere cristallizzata in una formula valida in ogni circostanza, ma deve tenere conto del contesto, del momento congiunturale in relazione ai quali l'accertamento va compiuto e della peculiarità della materia» (sentenza n. 16 del 2010); di guisa che «la specificità delle prescrizioni, di per sé, neppure può escludere il carattere di principio di una norma, qualora essa risulti legata al principio stesso da un evidente rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione (sentenze n. 237 del 2009 e n. 430 del 2007)» (sentenza n. 16 del 2010); in quest'ottica, «possono essere ricondotti nell'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica «norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, che per sua natura eccede le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali» (sentenza n. 237 del 2009 e già sentenza n. 417 del 2005)» (sentenza n. 52 del 2010).
  Pertanto, ad avviso della Corte, le prescrizioni dell'articolo 2, comma 1, che costituiscono espressione di tale principio, nonché le conseguenze del mancato adeguamento, essendo legate al principio medesimo da un «evidente rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione» (sentenze n. 16 del 2010, n. 237 del 2009 e n. 430 del 2007), non possono considerarsi una irragionevole limitazione dell'autonomia finanziaria regionale.
  Il comma 4 determina l'ambito di applicazione temporale delle riduzioni dei trattamenti retributivi ai fini dei trattamenti previdenziali, specificando che tali riduzioni operano con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1o maggio 2014. In breve, sancisce il principio del cosiddetto prorata.
  Tale criterio è insito nella logica del sistema pensionistico contributivo (il quale, per le anzianità contributive in oggetto, si applica alla generalità dei lavoratori). Quanto alla destinazione dei risparmi conseguiti dal presente articolo, nella relazione tecnica presentata al Senato, si precisa che: «con riferimento ai saldi di finanza pubblica, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20 del presente provvedimento in relazione alle società partecipate, l'articolo in esame lascia immutato il quadro di riferimento a normativa vigente. Pertanto, ai sensi dell'articolo 1, commi 474 e 475 della legge di stabilità 2014, le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo, per le amministrazioni di cui all'articolo 23-ter della legge n. 214 del 2011, sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ai sensi del comma 4, del medesimo articolo 23-ter e, per le restanti amministrazioni e organismi, restano acquisite nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi».
  Il comma 5 dell'articolo 13 prevede che la Banca d'Italia adegui il proprio ordinamento ai principi posti da questo articolo del decreto-legge, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e finanziaria.
  In proposito, va considerato che il principio di indipendenza delle banche centrali è sancito, tra l'altro, dall'articolo 130 del Trattato dell'U.E. e si ritrova nello Statuto della Banca d'Italia (decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2013) il cui articolo 1, comma 2, recita «Nell'esercizio delle proprie funzioni e nella gestione delle proprie finanze, la Banca Pag. 41d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza, e non possono sollecitare o accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati».
  Ricorda altresì – come già evidenziato in precedenti occasioni nei pareri espressi dalla I Commissione – che le disposizioni che sono intervenute, nel tempo, con misure legislative riguardanti lo status economico, relativamente ai rapporti in essere, sono state oggetto di pronunce della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU). È importante quindi trovare gli strumenti giuridici per dare effettività a tali misure, molto sentite dall'opinione pubblica.
  In particolare, le più recenti pronunce della Corte costituzionale in materia di legittimo affidamento in caso di interventi legislativi modificativi in peius di situazioni soggettive attinenti ai rapporti di durata, hanno ribadito che il legittimo affidamento nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto (ex plurimis sentenza n. 209 del 2010) non violabile in modo irragionevole ex articolo 3 della Costituzione (sentenza n. 271 del 2011 con cui è stata dichiarata incostituzionale la norma regionale che ridefiniva retroattivamente, riducendola, una determinata indennità).
  Analogamente, la Corte costituzionale ha ritenuto l'intervento legislativo diretto a regolare situazioni pregresse legittimo a condizione che vengano rispettati i canoni costituzionali di ragionevolezza e i principi generali di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche (sentenze nn. 24 del 2009; 74 del 2008 e 376 del 1995); la norma successiva non può tradire l'affidamento del privato sull'avvenuto consolidamento di situazioni sostanziali (sentenze 24 del 2009 e 156 del 2007).
  Ancora più recentemente (sentenza 160 del 2013), la Corte ha ritenuto – cassando la norma che sanciva retroattivamente la cessazione di un incarico di esperto del SECIT con «lesione all'affidamento ingenerato dal pacifico trattamento giuridico ed economico riservato per circa trent'anni» – che l'eventuale portata retroattiva della disposizione non è di per sé contraria a Costituzione, purché non collida con l'articolo 25, secondo comma, della Costituzione (in materia penale), non contrasti con altri valori e interessi costituzionalmente protetti e trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza (ex plurimis, sentenze n. 271 e 93 del 2011, n. 234 del 2007 e n. 374 del 2002).
  Con la sentenza n. 310 del 2013 la Corte costituzionale ha richiamato il consolidato orientamento in base al quale le condizioni per escludere la irragionevolezza delle misure (nel caso di specie, quelle relative al blocco dell'adeguamento ed al blocco della progressione economica per classi e scatti) vanno ravvisate nel carattere eccezionale, transeunte, non arbitrario, consentaneo allo scopo prefissato, nonché temporalmente limitato, dei sacrifici richiesti, e nella sussistenza di esigenze di contenimento della spesa pubblica.
  In relazione ai più recenti interventi legislativi di stabilizzazione della finanza pubblica attinenti ai trattamenti economici, la Corte costituzionale ha ravvisato elementi di irragionevolezza nel diverso trattamento tra dipendenti pubblici e contribuenti in generale (sentenze n. 116 del 2013 e n. 223 del 2012).
  In particolare, con la sentenza n. 223 del 2012, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, nella parte in cui disponeva che, per un triennio, i trattamenti economici complessivi dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche superiori a determinate soglie fossero ridotti di una quota percentuale, la Corte ha rilevato come l'eccezionalità della situazione economica che lo Stato deve affrontare è suscettibile senza dubbio di consentire al legislatore anche il ricorso a strumenti eccezionali, nel difficile compito di contemperare il soddisfacimento degli interessi finanziari e di garantire i servizi e la protezione di cui tutti cittadini necessitano. Tuttavia, «è compito dello Stato garantire, anche in queste condizioni, il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, il quale, certo, Pag. 42non è indifferente alla realtà economica e finanziaria, ma con altrettanta certezza non può consentire deroghe al principio di uguaglianza, sul quale è fondato l'ordinamento costituzionale».
  Nella medesima sentenza, la Corte costituzionale ha evidenziato come l'articolo 53 della Costituzione non consente trattamenti in peius di determinate categorie di redditi da lavoro. La Corte ha, infatti, rilevato come la «temporanea decurtazione del trattamento economico integra, in realtà, un prelievo a carico del dipendente pubblico e non una modificazione (peraltro unilaterale) del contenuto del rapporto di lavoro, alla quale avrebbe dovuto necessariamente conseguire, secondo ragionevolezza, una corrispondente modificazione di tali obblighi». Tra gli elementi presi in considerazione dalla Corte, in tale quadro, vi è stato il fatto che «è stata stabilita in via autoritativa una decurtazione patrimoniale (“riduzione” del trattamento economico), senza che rilevi la volontà – in ordine all’an, al quantum, al quando ed al quomodo – di chi la subisce».
  Infine, per quanto riguarda nello specifico il personale di magistratura (ricompreso, al pari del personale statale non contrattualizzato, nell'applicazione della disposizione), la Corte costituzionale ha ricordato come, nel decidere questioni riguardanti la retribuzione e la disciplina dell'adeguamento retributivo dei magistrati, ha affermato, in generale, che l'indipendenza degli organi giurisdizionali si realizza anche mediante «l'apprestamento di garanzie circa lo status dei componenti nelle sue varie articolazioni, concernenti, fra l'altro, oltre alla progressione in carriera, anche il trattamento economico» (ex plurimis, sentenza n. 223 del 2012 e n. 1 del 1978).
  Per quanto concerne la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), è stato posto in evidenza (Ambruosi/Italia, 19 ottobre 2000, ricorso 31227/96; De Stefano/Italia, 3 giugno 2008, ricorso 28443/06; Beyeler/Italia, 5 gennaio 2000, ricorso 33202/96) che il diritto di credito del dipendente alla retribuzione convenuta nelle forme stabilite, ossia un reddito futuro per il quale il soggetto può vantare una aspettativa legittima di concretizzazione, costituisce un «bene» da tutelare ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo.
  Sul rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito si è inoltre espressa la Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza del 7 giugno 2011, pronunciandosi sulla «aspettativa legittima» di alcuni dipendenti pubblici italiani di ottenere il pagamento del trattamento economico connesso all'anzianità maturata nel comparto enti locali. Premesso che «in linea di principio, il solo interesse finanziario non consente di giustificare l'intervento retroattivo di una legge di convalida», quel Giudice ha ricordato come l'ingerenza nel diritto al rispetto dei beni deve garantire un giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo e che deve esistere un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito da qualsiasi misura privativa della proprietà.
  Ad avviso della Corte, l'adozione dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006 ha gravato i ricorrenti di un «onere anomalo ed esorbitante» e l'attacco portato ai loro beni è stato sproporzionato e tale da rompere il giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale e la salvaguardia dei diritti fondamentali.
  Infine, nella sentenza del 15 ottobre 2013 (Savickas e altri/Lituania, ricorso 66365/09 e altri) la Corte europea dei diritti dell'uomo, intervenendo sulla riduzione del trattamento economico disposta per legge nei confronti dei magistrati lituani, ha richiamato il principio di indipendenza della magistratura, cui è correlato il relativo trattamento economico, ricordando come sia consentito procedere ad una riduzione dello stesso limitatamente al periodo in cui la situazione di crisi economica e finanziaria sia di particolare difficoltà e gravità.Pag. 43
  Infine, sempre per quanto attiene al contenuto dell'articolo 13, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, è stato introdotto il comma 5-bis, che pone obblighi di pubblicità e trasparenza in capo alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009.
  In particolare, tali amministrazioni devono pubblicare nel proprio sito internet i dati relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di amministrazione in qualità di componente di organi di società ovvero di fondi controllati o partecipati dalle amministrazioni stesse.
  Rispetto al decreto legislativo n. 33 del 2013, che ha riordinato in un unico provvedimento le disposizioni intese a promuovere la trasparenza delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo n. 165 del 2001, la norma amplia dunque il novero dei soggetti tenuti alla pubblicazione di dati sul proprio sito internet.
  Com’è noto, infatti, il decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede, all'articolo 22, l'obbligo per ciascuna amministrazione di pubblicare ed aggiornare annualmente, sui propri siti istituzionali, dei dati relativi l'elenco degli enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, nonché l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria e l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione. I dati da pubblicare si riferiscono alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
  Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione di tali principi di trasparenza da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.
  L'applicabilità alle società partecipate dalle p.a. e a quelle dalle stesse controllate, nonché agli enti pubblici nazionali è limitata alle «attività di pubblico interesse» disciplinate dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Sulla materia è intervenuta, per ulteriori specificazioni, la circolare del 14 febbraio 2014, n. 1 del 2014.
  La disposizione in esame sembrerebbe dunque fare riferimento alla necessità di garantire la trasparenza sui compensi percepiti da componenti di consigli di amministrazione, che siano contemporaneamente membri di organi societari o di fondi controllati o partecipati dalle amministrazioni medesime.
  Tuttavia, la disposizione individua quali destinatarie dell'obbligo di pubblicità le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, nel cui elenco rientrano tutte le amministrazioni dello Stato centrale, gli organi costituzionali, le amministrazioni locali e regionali, varie categorie di enti pubblici nazionali e territoriali.
  Pertanto, tenuto conto della formulazione della disposizione di cui al comma 5-bis dell'articolo 13, andrebbe chiarito a quali soggetti si riferiscano i consigli di amministrazione dei cui componenti occorre pubblicare i dati relativi al compenso. Sarebbe altresì opportuno chiarire ulteriormente il riferimento a «fondi» controllati o partecipati dalle amministrazioni stesse.
  Passando all'illustrazione di altri articoli di competenza della I Commissione, l'articolo 14 pone limiti di spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca (comma 1) e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (comma 2). Tali disposizioni si applicano alle amministrazioni Pag. 44pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009.
  Sono espressamente escluse dall'ambito di applicazione della norma le Università, gli istituti di formazione, gli enti di ricerca e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
  In particolare il comma 1 pone, a decorrere dall'anno 2014, il divieto per le amministrazioni pubbliche di conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca qualora la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi sia superiore ad una determinata percentuale della spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012.
  Più precisamente: si ha divieto di conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca, se nell'anno la spesa complessiva per tali incarichi varchi le seguenti soglie rispetto alla spesa complessivamente sostenuta per il personale nel 2012 (riferimento fisso): il 4,2 per cento per le amministrazioni con spesa di personale fino a 5 milioni; l'1,4 per cento per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni.
  Pertanto, una amministrazione che nel 2012 ha sostenuto una spesa per il personale pari a 4 milioni di euro, applicando la soglia del 4,2 per cento, potrà conferire incarichi fino a 168.000 euro (4.000.000 *4,2/100).
  Per una amministrazione con una spesa di personale che nel 2012 è risultata pari a 30 milioni, il limite sarà pari a 420.000 euro (30.000.000 *1,4/100).
  Di conseguenza, mentre per l'anno in corso il vincolo di spesa posto dall'articolo in esame potrebbe rendere necessario per le amministrazioni interessate intervenire sui rapporti in corso (come consentito dal comma 4) per gli anni 2015 e successivi le amministrazioni stesse, in sede di predisposizione del bilancio annuale, dovranno definire preventivamente l'ammontare complessivo delle spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca.
  Tali limitazioni di spesa (e conseguenti riduzioni in bilancio) sono realizzate ferme restando le vigenti disposizioni di contenimento della spesa per tali incarichi, quali dettate:
   dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010, il quale ha stabilito che a decorrere dal 2011 la spesa annua in questione non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009; dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013 che ha ulteriormente ristretto il suddetto limite, stabilendo che la spesa in esame non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014 così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 6 comma 7 del decreto-legge n. 78 del 2010 suddetto.

  A seguito di tali disposizioni, pertanto, la spesa per gli incarichi di consulenza risulta già drasticamente ridotta rispetto a quella 2009, risultando pari, nell'anno in corso e poi nel 2015, a, rispettivamente, circa il 16 e poi 12 per cento di quella sostenuta nel 2009.
  Rispetto a tali limiti, la norma in esame pone un diverso criterio di contenimento della spesa riferito ad un nuovo e differente parametro, costituito, come si è detto, dalla spesa per il personale.
  In proposito sarebbe opportuno chiarire meglio il rapporto tra normativa vigente e nuove disposizioni, anche per prevenire possibili questioni in sede di applicazione delle stesse, atteso che i differenti parametri di riferimento daranno sicuramente luogo a due diversi limiti di spesa. Ciò vale anche per quanto disposto dal comma 2 in ordine ai limiti sui contratti di collaborazione.
  Analogamente il comma 2 dispone che, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.co.co.), qualora la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali contratti sia superiore ad una determinata Pag. 45percentuale della spesa per il personale dell'amministrazione che stipula tali contratti come risultante dal conto annuale del 2012.
  Più precisamente: si ha divieto di conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca, se nell'anno la spesa complessiva per tali contratti di collaborazione varchi la seguente soglia rispetto a quella sostenuta per il personale nel 2012 (riferimento fisso): il 4,5 per cento, per le amministrazioni con spesa di personale fino a 5 milioni; l'1,1 per cento, per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni.
  Pertanto, una amministrazione che nel 2012 ha sostenuto una spesa per il personale pari a 4 milioni di euro, applicando la soglia del 4,5 per cento per cento, potrà stipulare contratti Co.co.co fino a 180.000 euro (4.000.000 *4,5/100).Per una amministrazione con una spesa di personale che nel 2012 è risultata pari a 30 milioni, il limite sarà pari a 330.000 euro (30.000.000
*1,1/100). Anche in questo caso restano ferme le vigenti disposizioni di contenimento della spesa per i contratti Co.co.co previste, circa i requisiti dei soggetti prestatori della collaborazione, dall'articolo 7, commi da 6 a 6-quater, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e, quanto ai limiti quantitativi, dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010: tale ultima disposizione prevede in particolare che le pubbliche amministrazioni avvalersi di personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’ anno 2009.
  Il comma 3 specifica che, per le amministrazioni che non fossero tenute alla redazione del conto annuale nel 2012, si faccia riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012. Le concrete modalità di riduzione della spesa in esame sono dettate all'articolo 47, comma 2, lettera c) e comma 9, lettera c).
  Infine, il comma 4, come modificato dal Senato, prevede che gli incarichi e i contratti Co.co.co. in corso possano essere rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame per assicurare l'osservanza dei limiti di spesa posti dai precedenti commi. Il testo originario poneva l'obbligo di rinegoziare tali contratti entro il 24 maggio 2014 (30 giorni dal 24 aprile 2014, data di entrata in vigore del decreto-legge).
  Si ricorda che i risparmi di spesa previsti dal presente articolo 14 sono già ricompresi nella riduzione complessiva della spesa per beni e servizi (200 milioni nel 2014 e 300 milioni a decorrere del 2015), quantificata dall'articolo 8 del decreto-legge in esame, come peraltro specificato dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 50.
  Relativamente a quanto disposto dal comma 4 (rinegoziazione dei contratti in corso), appare opportuno un chiarimento in ordine all'eventualità che la disposizione possa determinare l'instaurazione di contenziosi da parte degli interessati con le amministrazioni a seguito di una revisione delle condizioni contrattuali convenute nella stipula di contratti di consulenza e di collaborazione ovvero il radicale annullamento degli stessi contratti, ove non compatibili con i limiti di spesa stabiliti per effetto della norma in esame. Ciò anche in considerazione della circostanza che non viene espressamente previsto, come invece sarebbe a tal fine risultato opportuno, la facoltà di recesso da parte del prestatore del contratto o della collaborazione. Facoltà che invece, si segnala, è ad esempio prevista all'articolo 8, comma 8, per una altra norma di riduzione di spesa (sui contratti per beni e servizi).
  Il Senato ha introdotto il comma 4-ter che concede alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province e alle città metropolitane e ai comuni, in coerenza e secondo le modalità previste al comma 10 dell'articolo 8 e ai commi 5 e 12 dell'articolo 47, la facoltà di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo.Pag. 46
  L'articolo 15 riduce il limite massimo di spesa effettuabile dalle pubbliche amministrazioni per le autovetture di servizio (acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi) dal 50 per cento della spesa sostenuta per tale finalità nel 2011 al 30 per cento.
  L'articolo 16, al comma 1, dispone un obiettivo di risparmio di spesa nel 2014 per i Ministeri e per la Presidenza del Consiglio dei ministri pari a 240 milioni in termini di saldo netto da finanziare. Poiché la disposizione, ai fini della determinazione degli importi, rinvia alle modalità indicate all'articolo 1, comma 428, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), sembrerebbero restare escluse – ma su tale questione sarebbe opportuno un chiarimento da parte del Governo – le spese iscritte negli stati di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» e gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015.
  Pertanto tale riduzione di 240 milioni per il 2014 va a sommarsi a quella di 710 milioni disposta per il 2014 dal citato comma 428 (complessivamente 950 milioni).
  Nelle more della definizione degli interventi per conseguire tale risparmio di spesa, il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad accantonare e rendere indisponibili le somme corrispondenti ai 240 milioni di euro indicati dal comma 1.
  Il comma 2 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, la definizione delle voci di spesa da ridurre, «sentiti i Ministri competenti» e previa verifica da parte del Ministro dell'economia e delle finanze degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
  Il comma 4 dell'articolo 16 autorizza, in via temporanea, i Ministeri ad adottare i rispettivi regolamenti di organizzazione nella forma di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, anziché di regolamenti di delegificazione, come previsto dal normale assetto delle fonti ministeriali.
  Tale deroga è subordinata ad una condizione, che consiste nel realizzare interventi di riordino organizzativo comportanti riduzioni di spesa «ulteriori» rispetto a quelle prescritte dai commi precedenti.
  In proposito, va ricordato che l'organizzazione interna dei ministeri è disciplinata da una pluralità di fonti normative. Le strutture di primo livello (dipartimenti o direzioni generali) sono stabilite direttamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999, che fissa per ciascun ministero il numero massimo di dipartimenti o di direzioni generali, a seconda del modello organizzativo prescelto.
  Nell'ambito di tale struttura primaria, si provvede a definire il numero (nonché l'organizzazione, la dotazione organica e le funzioni) degli uffici di livello dirigenziale generale in cui sono articolati i dipartimenti o le direzioni generali, mediante regolamenti di delegificazione adottati con decreto del Presidente della Repubblica ex articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988 (così dispone l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999). L'articolazione interna degli uffici di livello dirigenziale generale è demandata al ministro che provvede, con proprio decreto di natura non regolamentare, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti (articolo 4, comma 4, decreto legislativo n. 300 del 1999).
  Va altresì tenuto presente che una deroga analoga a quella in esame è contenuta nel decreto-legge n. 95 del 2012, sulla c.d. spending-review (articolo 2, comma 10-ter), che ha previsto un ampio processo di riorganizzazione dei ministeri, conseguente alla riduzione delle dotazioni Pag. 47organiche del personale dirigenziale e non, con finalità di contenimento della spesa pubblica. La preferenza in via eccezionale per il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è legata alla maggiore rapidità e semplicità procedimentale.
  Nel disegno prefigurato dall'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 (c.d. spending review), la riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche si accompagna a una ridefinizione degli assetti organizzativi delle amministrazioni interessate che vi provvedono con regolamenti di organizzazione adottati secondo i rispettivi ordinamenti.
  Al fine di semplificare ed accelerare il riordino organizzativo, solo per i ministeri, lo stesso decreto sulla spending review, ha previsto la possibilità di adottare i regolamenti di organizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze (articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012), in deroga al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988 (nonché dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999) che prevede regolamenti governativi di delegificazione, adottati con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia. Dopo una serie di proroghe, il termine per avvalersi di tale possibilità è definitivamente scaduto il 28 febbraio 2014 e alla data odierna, sono stati adottati i regolamenti di organizzazione di cinque Ministeri su dodici.
  Per quanto concerne il procedimento di adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, la disposizione richiede la proposta del Ministro competente, il concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché la delibera da parte del Consiglio dei ministri. Sui decreti è previsto il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti e la possibilità che il presidente del Consiglio richieda il parere del Consiglio di Stato, che pertanto è meramente facoltativo (come previsto anche dal decreto-legge n. 95 del 2012).
  A differenza dei regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica, non è riconosciuta l'obbligatorietà del parere da parte del Consiglio di Stato, ma solo la facoltà al Presidente del Consiglio di richiederlo, né è previsto il parere delle commissioni parlamentari. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.
  Al contempo, l'autorizzazione a riorganizzare i Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ha carattere temporaneo. Secondo la lettera della disposizione, tale facoltà è infatti ammessa in un arco temporale che va dalla data di conversione del decreto-legge fino al 15 luglio 2014, termine che si intende ottemperato anche mediante la sola trasmissione degli schemi di regolamento al Ministro per la pubblicazione amministrazione e al Ministro dell'economia.
  Con riguardo all'articolo 16, comma 4, va quindi considerato che la disposizione – che segue precedenti interventi del legislatore in tale direzione – introduce una deroga, seppur temporanea, all'ordinario assetto delle fonti normative in materia di organizzazione dei ministeri: infatti, l'intervento in tale materia spetta, in via ordinaria, a regolamento da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, previo esame parlamentare del relativo schema che, in questo modo, viene meno.
  Inoltre, rileva che, sulla fissazione del termine del 15 luglio 2014, entro il quale gli schemi di regolamento debbono essere trasmessi al Ministero della pubblica amministrazione, l'adempimento richiesto è un atto interno al procedimento di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, privo di pubblicità. Pertanto il rispetto del termine non è conoscibile e controllabile.
  Infine, va tenuto conto che ai Ministeri viene offerta la possibilità di ricorrere ai Pag. 48decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di organizzazione per un tempo molto limitato (dall'entrata in vigore della legge di conversione fino al 15 luglio), atteso che le riduzioni di spesa da garantire con tali atti devono essere ulteriori rispetto a quelle previste ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 16, che saranno definite solo con l'adozione di un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
  Il comma 6 dell'articolo 16 prevede la riduzione delle indennità spettanti al personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri con e senza portafoglio.
  A tal fine, sono ridotti del 20 per cento gli stanziamenti degli stati di previsione dei Ministeri e del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri relativi alle spese per le indennità di diretta collaborazione dei Ministri. Sono esclusi dalla misura i responsabili degli uffici di diretta collaborazione, ai quali è stata applicata la riduzione del 10 per cento, calcolato sull'intero importo, delle indennità, come previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010. Quest'ultimo ha previsto alcune misure di contenimento dei costi del personale impiegato nelle pubbliche amministrazioni, tra le quali una riduzione del 10 per cento, calcolato sull'intero importo, delle indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri. Tale disposizione si è applica nel periodo che va dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 ed è stata prorogata fino al 31 dicembre 2014 dal decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013 (articolo 1, comma 1, lettera a).
  La citata riduzione, che, secondo la lettera della disposizione, opera in attesa di un'organica revisione della disciplina degli uffici di diretta collaborazione, si applica per l'anno 2014, con riferimento alla quota corrispondente al periodo maggio-dicembre.
  Secondo la relazione tecnica, il Governo stima la riduzione pari a complessivi 4,4 milioni di euro – si legge nella relazione tecnica – a valere sulla somma assegnata ai correlativi capitoli di bilancio dei ministeri e del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio.
  L'articolo 17 reca disposizioni per il contenimento della spesa degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale.
  In particolare, il comma 1 dispone che la Presidenza della Repubblica, il Senato, la Camera dei deputati e la Corte Costituzionale procedano a riduzioni di spesa per l'anno 2014 per un importo complessivo di 50 milioni di euro, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Secondo la relazione tecnica, l'importo di 50 milioni è stato quantificato a seguito delle analisi condotte dal Commissario straordinario per la spending review, in relazione al confronto avuto con le amministrazioni degli organi costituzionali. Appare in proposito opportuno un chiarimento circa la metodologia utilizzata per pervenire alla predetta quantificazione. Ciascun organo costituzionale effettua le riduzioni di spesa con misure autonomamente deliberate e secondo modalità previste dai rispettivi ordinamenti.
  Nel corso dell'esame al Senato, è stato specificato che le riduzioni di spesa sono ripartite tra i diversi soggetti in misura proporzionale al rispettivo onere a carico della finanza pubblica per l'anno 2013 (comma 2-bis).
  La disposizione in esame interviene sulla disciplina di organi che godono di un'autonomia normativa, organizzativa e contabile costituzionalmente garantita (cfr. sentenze della Corte costituzionale n. 129 del 1981, n. 154 del 1985, n. 379 del 1996 e n. 120 del 2014).
  Per quanto riguarda l'autonomia contabile, si ricorda che il bilancio dello Stato fissa le quote del finanziamento di ciascun organo costituzionale, sulla base della richiesta di dotazione degli organi stessi.
  La disposizione differisce dai precedenti interventi normativi in materia, contenuti nei decreti-legge n. 78 del 2010 e n. 78 del 2011 che rimettevano le riduzioni di spesa all'autonoma determinazione di ciascun organo costituzionale e Pag. 49non solo utilizzavano i risparmi a copertura degli oneri derivanti dai provvedimenti in cui erano inseriti, ma li destinavano ad interventi successivi al versamento al bilancio dello Stato (fondo ammortamento titoli di Stato o interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali).
  Riguardo alla previsione dell'articolo 17, questa va valutata alla luce del principio di autonomia costituzionale degli organi in questione.
  Il comma 2, come modificato dal Senato, riduce per complessivi 5 milioni e 305 mila euro, per l'anno 2014, gli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese di funzionamento della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato, dei TAR, del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia.
  Il comma 3, modificato dal Senato, riguarda il contenimento delle spese del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).
  L'articolo 19, commi 01 e 1, reca modifiche alla legge n. 56 del 2014, in materia di città metropolitane, province e comuni.
  Il comma 1 individua il contributo alla finanza pubblica a carico di province e città metropolitane conseguenti alle misure recate dalla legge n. 56 del 2014, pari a 100 milioni di euro per il 2014, 60 milioni di euro per il 2015 e 69 milioni a decorrere dal 2016. Secondo la relazione tecnica, i predetti importi conseguono ai soli risparmi derivanti dal venir meno dell'elettività diretta dei consigli provinciali e dalla gratuità degli organi delle città metropolitane e delle province.
  Nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte, con il comma 01, ulteriori modifiche. È in primo luogo soppressa la previsione, nell'ambito del procedimento di istituzione delle città metropolitane, di una conferenza statutaria incaricata di redigere, entro il 30 settembre 2014, una proposta di statuto della città metropolitana. Secondo quanto emerge dai lavori preparatori al Senato, la soppressione della conferenza statutaria è dovuta al fatto che tale conferenza era inizialmente legata all'ipotesi di consentire ai comuni di esercitare la scelta di far parte o meno della città metropolitana, ipotesi contemplata nel testo approvato dalla Camera ma poi soppressa dal Senato.
  In secondo luogo, si interviene sulla disciplina della gratuità degli incarichi di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, specificando che gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti e agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi, restano a carico della città metropolitana Uguale disciplina è dettata per il presidente della provincia e i componenti della giunta provinciale, che restano in carica, a titolo gratuito, nella fase transitoria di istituzione della città metropolitana.
  Tale disciplina conferma in sostanza quanto già previsto da una circolare del Ministero dell'interno (n. 6508 del 24 aprile 2014).
  La disposizione in esame riferisce peraltro ai soli incarichi a titolo gratuito degli organi dalla città metropolitana. La disciplina non è invece estesa agli incarichi a titolo gratuito degli organi della provincia, ai quali sembrerebbe doversi applicare la medesima ratio. La citata circolare del Ministero dell'interno detta infatti in proposito un'unica disciplina.
  Il comma 01 interviene infine sull'obbligo di rideterminare gli oneri connessi allo status degli amministratori locali al fine di assicurare l'invarianza di spesa, obbligo che grava sui comuni per i quali la legge n. 56 del 2014 ha introdotto un aumento del numero dei consiglieri e degli assessori.
  Confermando quanto previsto dalla già richiamata circolare, viene precisato che, ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, gli oneri relativi ai permessi retribuiti e agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi.Pag. 50
  L'articolo 23 conferisce al Commissario per la razionalizzazione della spesa (istituito con l'articolo 49-bis del decreto-legge n. 69 del 2013) la predisposizione entro il 31 luglio 2014 di un programma di razionalizzazione, anche ai fini di una loro valorizzazione industriale, delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge di contabilità n. 196 del 2009 predisposto annualmente dall'ISTAT. Com’è noto, si tratta di un elenco predisposto annualmente dall'ISTAT e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, da ultimo sulla G.U. n. 229 del 30 settembre 2013.
  Il programma del Commissario straordinario dovrà individuare: misure di riduzione e aggregazione delle municipalizzate (mediante liquidazione, fusione o incorporazione); misure di incremento dell'efficienza della gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori che operano nello stesso ambito; cessione di rami d'azienda, o anche solo di personale ad altre società, anche a capitale privato, con contestuale trasferimento di attività e servizi.
  Vengono comunque fatte salve le disposizioni in materia di alienazione di partecipazioni previste dall'articolo 3, comma 29, della legge n. 244 del 2007 per la cessione delle partecipazioni vietate (ossia quelle in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, come prevede il comma 27 del medesimo articolo 3).
  Tale disposizione aveva previsto il termine di trentasei mesi per la cessione delle suddette partecipazioni, termine decorso il 1o gennaio 2011. Tale termine è stato poi prorogato di ulteriori dodici mesi dall'articolo 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) a decorrere dall'entrata in vigore di tale legge, venendo pertanto a scadere il 1o maggio 2014. Il medesimo comma, si rammenta, nel disporre tale proroga, ha altresì disposto che decorso il termine la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto. Inoltre, entro i dodici mesi successivi alla cessazione, la società è tenuta a liquidare in denaro il valore della quota del socio cessato, sulla base dei criteri stabiliti dalla disciplina civilistica sui criteri di determinazione del valore delle azioni per le quali il socio esercita il diritto di recesso (articolo 2437-ter, secondo comma codice civile).
  Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell'iter al Senato, prevede che il programma di razionalizzazione approntato dal Commissario per la razionalizzazione della spesa sia reso operativo e vincolante per gli enti locali, anche ai fini di un suo inserimento nell'ambito del patto di stabilità e crescita interno, con il disegno di legge di stabilità per il 2015.
  L'articolo 25, modificato al Senato, anticipa al 31 marzo 2015 l'obbligo di fatturazione elettronica per i pagamenti dovuti da tutte le pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti locali. Nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli enti nazionali di previdenza rimane fermo il termine del 6 giugno 2014 (già scaduto) a partire dal quale non possono più essere accettate fatture emesse o trasmesse in forma cartacea. Per le restanti amministrazioni pubbliche il precedente termine del 6 giugno 2015 è anticipato al 31 marzo 2015. La norma prevede, inoltre, che per assicurare la tracciabilità dei pagamenti non potranno essere pagate le fatture elettroniche che non riportano il Codice identificativo di gara (CIG) e il Codice unico di Progetto (CUP).
  Le modifiche apportate al Senato hanno ampliato le ipotesi nelle quali è esclusa l'indicazione del CIG ed hanno introdotto il comma 2-bis, che dispone l'inserimento nei contratti di appalto, a cura della stazione appaltante, dei codici CIG e CUP, unitamente alla clausola di nullità assoluta dei medesimi contratti, qualora non sia previsto l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, integrato dal riferimento esplicito agli obblighi delle parti derivanti dall'applicazione della norma in esame. Pag. 51
  L'articolo 42 del decreto in esame istituisce, presso ciascuna pubblica amministrazione, il registro unico delle fatture.
  Richiama altresì quanto previsto dall'articolo 41-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, che interviene sulle risorse finanziarie recate dalle leggi che istituiscono le province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani (leggi nn. 146, 147 e 148 del 2004135), destinate alla costituzione degli uffici periferici dell'amministrazione dello Stato ed assegnate alle contabilità speciali istituite presso il commissario di ciascuna provincia e poi trasferite ai prefetti incaricati di completare gli interventi. In particolare l'articolo, al fine di consentire l'adempimento delle obbligazioni assunte sulle risorse stanziate dalle suddette leggi per le nuove province dalle stesse istituite, autorizza la proroga al 31 dicembre 2014 dell'utilizzo delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di ciascuna delle tre province, come da ultimo stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2013, che ha prorogato al 31 dicembre 2013, facendo seguito a numerosi altri interventi precedenti, il termine per il mantenimento delle predette risorse sulle rispettive contabilità speciali.
  Riguardo al contenuto della disposizione di cui all'articolo 41-bis, va considerato che essa interviene su una materia differente rispetto al contenuto del decreto-legge in esame, e va richiamato quanto evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012 con cui, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga dei termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, la Corte ha sottolineato come «l'innesto nell'iter di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione». «Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto-legge».
  Il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato altresì richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto legge 25 gennaio 2002, n. 4, ed è stato ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge. Il 23 febbraio 2012 il Presidente della Repubblica ha altresì inviato un'ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri.
  Va altresì valutata la disposizione in esame sotto il profilo della ragionevolezza, anche tenendo conto di quanto in discussione in questa fase. Richiama in proposito quanto evidenziato nella seduta odierna dal sottosegretario Bocci nella risposta ad un atto di sindacato ispettivo.
  Auspica quindi che si intervenga quanto prima al riguardo, anche con l'adozione di un nuovo provvedimento che ne riveda il contenuto.
  L'articolo 46 stabilisce le modalità e la misura del concorso delle regioni e delle province autonome alla riduzione della spesa pubblica, determinato per il complesso di quegli enti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legge in esame, in 700 milioni di euro per il 2014 e in 1.050 milioni per gli anni dal 2015 al 2017.
  I commi da 1 a 5 determinano un miglioramento dei saldi di finanza pubblica mediante il risparmio richiesto alle Pag. 52regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, pari a 200 milioni di euro per il 2014 e pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.
  Il comma 6 determina il contributo alla finanza pubblica che le regioni a statuto ordinario sono tenute ad assicurare, pari complessivamente a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. Le regioni potranno decidere gli ambiti di spesa sui quali incidere per realizzare il risparmio e l'ammontare del risparmio riferito a ciascuna regione mediante intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Le somme così stabilite (comma 7) andranno sottratte al limite di spesa fissato per il patto di stabilità interno.
  All'articolo 50, i commi 9-bis e 9-ter, introdotti nel corso dell'iter al Senato, autorizzano per il trasferimento di risorse tra capitoli di bilancio del Ministero dell'interno, recanti stanziamenti per gli enti locali.
  In particolare, il comma 9-bis autorizza l'assegnazione delle risorse destinate al finanziamento delle unioni e delle fusioni di comuni per il triennio 2014-2016, autorizzate dall'articolo 1, comma 730, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), ed attualmente iscritte sul Fondo di solidarietà comunale (cap. 1365/Interno), al pertinente capitolo di bilancio relativo al Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali (cap. 1316/Interno), su cui risultano già iscritti, in via ordinaria, i contributi erariali destinati a tale finalità.
  Il comma 9-ter autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le variazioni compensative di bilancio tra il Fondo ordinario per gli enti locali (cap. 1316) e il Fondo perequativo (cap. 1317) dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

  Roberta AGOSTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.50.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 11 giugno 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 15.55.

DL 74/2014: Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali.
Emendamenti C. 2365-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e il subemendamento Ferraresi 0.1.500.1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Nuovo testo C. 1589 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente e relatore, illustra il nuovo testo del disegno di legge facendo presente che lo stesso si Pag. 53propone la ratifica della Convenzione dell'Aja del 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (articoli 1 e 2) e detta norme di adeguamento dell'ordinamento interno ai principi espressi dalla Convenzione, in particolare per dare una veste giuridica a quella sorta di affidamento familiare, previsto come unica misura di protezione del minore in stato di abbandono negli ordinamenti islamici, la cosiddetta kafala.
  Fa presente che nei Paesi che ispirano la propria legislazione ai precetti coranici non esiste rapporto di filiazione diverso dal legame biologico di discendenza che derivi da un rapporto sessuale lecito. La legge islamica, inoltre, vieta l'adozione, in quanto artificioso legame giuridico creato dall'uomo e, come tale, non equiparabile alla procreazione che, invece, è determinata dal volere divino. Per evitare che figli senza genitori restino del tutto sprovvisti di tutela, il diritto islamico prevede un istituto di derivazione dottrinale, tramite il quale è garantita la protezione ai minori orfani, abbandonati o, comunque, privi di un ambiente familiare idoneo alla loro crescita.
  Per effetto della kafala un adulto musulmano (o una coppia di coniugi) ottiene la custodia del minorenne, in stato di abbandono, che non sia stato possibile affidare alle cure di parenti, nell'ambito della famiglia estesa. La disciplina dell'istituto assume connotazioni specifiche nei diversi ordinamenti islamici; è, tuttavia, possibile individuare i tratti essenziali e comuni di questa particolare forma di affidamento.
  Il rapporto che si instaura tra affidatario (kafil) e minore (makfoul) non crea vincoli ulteriori rispetto all'obbligo del primo di provvedere al mantenimento e all'educazione del secondo, fino a quando questi raggiunga la maggiore età. Tra i due non si determina alcun rapporto di filiazione e, quindi, non si producono effetti legittimanti: il bambino non assume il cognome di chi ne ha ottenuto la custodia; non acquista diritti né aspettative successorie nei suoi confronti; non instaura legami giuridici con la famiglia di accoglienza, né interrompe i rapporti con il proprio nucleo familiare di origine. La kafala è in sostanza un affidamento che si protrae fino alla maggiore età, e non trova ad oggi espresse corrispondenze nell'ordinamento giuridico italiano. Anche la giurisprudenza sul punto non è univoca poiché da un lato esistono in quanto se da una parte esistono pronunce che negano il riconoscimento alla kafala nel nostro ordinamento (cfr. Cass. sez. I, n. 19450/2011, Trib. Torino del 4 maggio 2007) dall'altra esistono sentenze di opposto avviso (cfr. Cass. sez. I, n. 7472/2008).
  La Convenzione – che interviene in un ambito già trattato dalla precedente Convenzione dell'Aja del 1961 di cui intende superare alcune difficoltà applicative – è stata firmata dall'Italia il 1o aprile 2003 e consta di 63 articoli.
  Gli articoli 1-4 (capitolo I) ne delineano il campo di azione. In particolare, l'articolo 1 della Convenzione ne individua le finalità, che sono la determinazione dello Stato le cui autorità sono competenti ad adottare le misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore; la determinazione della legge applicabile da tali autorità nell'esercizio della loro competenza; la determinazione della legge applicabile alla responsabilità genitoriale; la garanzia del riconoscimento e dell'esecuzione delle misure di protezione del minore in tutti gli Stati contraenti; lo stabilimento, fra le autorità degli Stati contraenti, della cooperazione necessaria alla realizzazione degli obiettivi della Convenzione.
  L'articolo 2 dispone l'applicazione della Convenzione ai minori dal momento della nascita fino al compimento dei 18 anni. Ai sensi dell'articolo 3 rientrano nel campo di applicazione della Convenzione l'attribuzione, l'esercizio e la revoca – totale o parziale – della responsabilità genitoriale; il diritto di affidamento; la tutela, la curatela e gli istituti analoghi; la designazione e le funzioni di qualsiasi persona od organismo incaricato di occuparsi del minore o dei suoi beni; il collocamento del Pag. 54minore in famiglia di accoglienza o in istituto anche mediante kafala o istituto analogo; la supervisione da parte delle autorità pubbliche dell'assistenza fornita al minore da qualsiasi persona se ne faccia carico; l'amministrazione, conservazione o disposizione dei beni del minore. Sono esclusi dal campo della Convenzione l'accertamento e la contestazione della filiazione; la decisione e la revoca sull'adozione e le misure preparatorie; il cognome e nome del minore; l'emancipazione; gli obblighi agli alimenti; le amministrazioni fiduciarie e le successioni; la previdenza sociale; le misure pubbliche generali in materia di istruzione e sanità; le misure adottate in conseguenza della commissione di reati da parte del minore; le decisioni in materia di diritto d'asilo e di immigrazione (articolo 4).
  Gli articoli 5-14 (capitolo II) della Convenzione in esame riguardano la competenza. In particolare l'articolo 5 individua nelle autorità giudiziarie ed amministrative dello Stato contraente di residenza abituale del minore quelle competenti all'adozione di misure tendenti alla protezione della sua persona e dei suoi beni. Con gli articoli 15-22 (capitolo III) si dettano disposizioni in materia di legge applicabile.
  Gli articoli 23-28 (capitolo IV) si incentrano su riconoscimento ed esecuzione. In particolare con l'articolo 23 è stabilito che le misure adottate dalle autorità di uno Stato contraente saranno riconosciute di pieno diritto negli altri Stati contraenti. La norma prevede, tuttavia, una serie di ipotesi all'inverarsi delle quali il riconoscimento potrà essere negato. La cooperazione è considerata dagli articoli 29-39 (capitolo V). L'articolo 29 prevede che ogni Stato contraente designi un'autorità centrale incaricata di adempiere gli obblighi derivanti dalla Convenzione. Le Autorità centrali devono cooperare fra loro e promuovere la cooperazione fra le autorità competenti del proprio Stato per realizzare gli obiettivi della Convenzione. Esse, nell'ambito dell'applicazione della Convenzione, adottano le disposizioni idonee a fornire informazioni sulla loro legislazione, nonché sui servizi disponibili nel loro Stato in materia di protezione del minore (articolo 30). Gli articoli 40-56 (capitolo VI) recano le disposizioni generali.
  Gli articoli 57-63 (capitolo VII) recano le clausole finali.
  Quanto al disegno di legge, segnala, in particolare, che l'articolo 3 è dedicato alle definizioni e consente di individuare nel Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia minorile, l'autorità centrale italiana, incaricata di adempiere gli obblighi derivanti dalla Convenzione e di individuare nella Commissione per le adozioni internazionali l'autorità competente italiana.
  In particolare il disegno di legge attribuisce alla Commissione l'approvazione della proposta di assistenza legale, tramite kafala o istituto analogo, di un minore in stato di abbandono, emessa dall'autorità giudiziaria di altro Stato contraente. Nel corso dell'esame in sede referente, le Commissioni hanno esteso la portata della definizione di «assistenza legale» e hanno aggiunto una nuova disposizione che individua la competenza del tribunale per i minorenni. Gli articoli 4 e 5 delineano le diverse procedure da seguire per il collocamento in Italia di minori stranieri a seconda che gli stessi si trovino o meno in stato di abbandono.
  L'articolo 4 delinea la procedura da seguire quando debba essere collocato in Italia un minore straniero che non si trovi in stato di abbandono. La disposizione precisa che questa procedura non si applica ai minori che giungono in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea (comma 8).
  Il disegno di legge delinea il seguente percorso: l'autorità competente straniera propone all'autorità centrale italiana (Ministero della giustizia) il collocamento o l'assistenza legale del minore presso una persona, una famiglia o una struttura di accoglienza in Italia, motivando la proposta e illustrando la situazione del minore (comma 1); il Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile trasmette gli atti al tribunale per i minorenni. L'autorità giudiziaria competente è individuata Pag. 55in base alla residenza della famiglia o struttura di accoglienza (comma 1); le Commissioni hanno precisato gli atti vadano trasmessi al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e il procuratore, valutata la regolarità della proposta, presenti ricorso al tribunale stesso; il tribunale per i minorenni può chiedere ulteriori informazioni sul minore, tramite il Ministero, e deve assumere informazioni, tramite i servizi sociali o le ASL, sulle persone o la struttura individuata per l'assistenza (comma 2).
  In particolare (comma 3), il tribunale dovrà verificare che persone e struttura siano capaci di provvedere all'educazione, all'istruzione e al mantenimento del minore; siano disponibili a favorire il contatto tra il minore e la famiglia e cultura d'origine; rispettino specifici requisiti di onorabilità e relativi alla normativa sull'immigrazione. Le Commissioni hanno precisato, al comma 2, che la documentazione debba attestare anche l'ascolto del minore; in esito a tale istruttoria, il tribunale per i minorenni approva o respinge con decreto motivato la proposta, comunicando la decisione al Ministero (comma 2); le Commissioni hanno stabilito che il decreto del tribunale sulla proposta misura di protezione sia reclamabile entro 15 giorni dal pubblico ministero e dagli aspiranti all'assistenza legale; il Ministero trasmette il decreto del tribunale all'autorità competente straniera, all'ufficio consolare italiano all'estero, al giudice tutelare e ai servizi socio-assistenziali e alla questura del luogo in cui si stabilirà il minore, nonché alla persona, famiglia o struttura di accoglienza identificata (comma 4); le Commissioni hanno previsto che in ogni caso il decreto definitivo debba essere comunicato dal tribunale per i minorenni all'autorità centrale italiana; l'ufficio consolare italiano nel paese in cui si trova il minore rilascia il visto d'ingresso (comma 5); spetta al Ministero della giustizia dare comunicazione del visto alle competenti autorità straniere; il questore rilascia al minore che non sia cittadino dell'Unione europea un permesso di soggiorno (ai sensi dell'articolo 5 del Testo unico sull'immigrazione) per assistenza legale, della durata di 2 anni, rinnovabile per periodi di uguale durata se permangono le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio (comma 6); il minore che entra in Italia in base a questa procedura può beneficiare di tutti i diritti riconosciuti al minore in affidamento familiare.
  L'articolo 5 disciplina, invece, l'ipotesi di assistenza legale al minore straniero che si trova nel proprio paese in stato di abbandono ed è consentita a coniugi residenti in Italia rispetto ai quali il tribunale abbia emesso un decreto di idoneità all'adozione e in possesso dei requisiti per l'adozione (le Commissioni hanno previsto che siano necessari i soli requisiti per l'adozione). In tale ipotesi, il procedimento da seguire è il seguente: la richiesta degli interessati è presentata alla Commissione per le adozioni internazionali, con indicazione dell'ente o del servizio che li assistono nelle procedure (ai sensi degli articoli 39-bis e 39-ter della legge n. 184 del 1983); le Commissioni hanno inserito il riferimento agli «aspiranti all'assistenza legale» in luogo degli «interessati»; la Commissione per le adozioni internazionali inoltra la richiesta all'autorità competente straniera, unitamente alla documentazione comprovante l'idoneità dei richiedenti (comma 3); l'ente autorizzato o il servizio pubblico svolgono le attività previste dall'articolo 31 della legge sulle adozioni; la Commissione per le adozioni internazionali riceve dall'autorità competente straniera la proposta di accoglienza del minore in regime di assistenza legale, unitamente a tutte le informazioni relative allo stato di abbandono del minore, all'impossibilità di un suo collocamento familiare nel paese di provenienza, al consenso degli interessati, alle informazioni sulla situazione personale del minore, le sue necessità particolari e le informazioni che gli sono state fornite tenendo conto dell'età e della maturità personale (comma 5); la Commissione decide dunque, sulla scorta di tali informazioni, di approvare o respingere la richiesta di assistenza legale dandone, in caso di esito positivo, comunicazione all'ente autorizzato (o al servizio Pag. 56pubblico), al tribunale per i minorenni e ai servizi sociali (comma 6); la stessa Commissione riceve dall'autorità straniera l'autorizzazione al trasferimento permanente del minore in Italia e ne autorizza a sua volta l'ingresso in Italia (dandone comunicazione all'ufficio consolare, al tribunale per i minorenni, al giudice tutelare, all'ente autorizzato e alla questura (comma 8)); l'ufficio consolare italiano nel paese in cui si trova il minore rilascia il visto d'ingresso (comma 9); il questore rilascia al minore che non sia cittadino dell'Unione europea un permesso di soggiorno (ai sensi dell'articolo 5 del Testo unico sull'immigrazione) per assistenza legale, della durata di 2 anni, rinnovabile per periodi di uguale durata se permangono le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio (comma 10); anche il minore che entra in Italia in base a questa procedura può beneficiare di tutti i diritti riconosciuti al minore in affidamento familiare (comma 11).
  I servizi sociali assistono il minore e la famiglia che lo accoglie, riferendo periodicamente al tribunale per i minorenni; il giudice tutelare conferisce ai coniugi le funzioni di tutore e di protutore e si applicano, ove compatibili, le disposizioni sulla scelta del tutore previste dall'articolo 348 del codice civile.
  L'articolo 5 specifica che nelle more della procedura non può esservi alcun contatto tra la famiglia che richiede l'assistenza legale del minore e i genitori del minore o chiunque altro di cui sia necessario il consenso (comma 8). Con previsione di chiusura, infine, la norma in commento aggiunge che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sull'ingresso nel territorio nazionale in possesso di visto (articolo 33), sulle informazioni di salute (articolo 37) e sull'applicazione al minore straniero in stato di abbandono in Italia della nostra normativa su adozione e affidamento (articolo 37-bis) previste dalla legge n. 184 del 1983 in materia di «Diritto del minore ad una famiglia».
  L'articolo 6 stabilisce quali disposizioni della normativa in tema di immigrazione possano trovare applicazione in caso di minore presente nel nostro paese per assistenza legale. In particolare, il comma 1 dispone che al minore di Paesi non UE, entrato in Italia in base agli articoli 4 e 5, si applicano le disposizioni sulla conversione del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32 del Testo unico sull'immigrazione. Il comma 2 esclude invece che ai medesimi minori si possano applicare le disposizioni dell'articolo 29, commi 2 e 5, del Testo unico sull'immigrazione, in tema di ricongiungimento familiare.
  Sul punto, dunque, il disegno di legge pare discostarsi dai più recenti approdi giurisprudenziali, sopra illustrati, che hanno riconosciuto il ricongiungimento familiare anche utilizzando come presupposto un rapporto di kafala.
  L'articolo 7 disciplina l'ipotesi in cui il minore che necessita di assistenza legale sia residente in Italia e la sua collocazione debba essere effettuata all'estero, presso una persona, una famiglia o una struttura di accoglienza in un altro Stato contraente. In questo caso l'esigenza di collocamento sarà rilevata dall'autorità giudiziaria italiana che, per il tramite del Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile, inoltrerà la richiesta e la documentazione all'autorità competente dello Stato estero (comma 1). La stessa autorità centrale italiana, ovvero il Ministero, inoltrerà all'autorità giudiziaria il provvedimento emesso dallo Stato estero (comma 2); l'autorità giudiziaria, adotterà quindi il provvedimento di affidamento del minore (comma 3).
  L'articolo 8 novella le disposizioni penali della legge n. 184 del 1983 al fine di estendere le sanzioni penali – già previste per la violazione della legge in materia di adozione – alle fattispecie commesse in violazione della legge in commento, di ratifica della Convenzione dell'Aja.
  L'articolo 9 novella la legge n. 218 del 1995, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, aggiornando il riferimento alla Convenzione dell'Aja del 1961, che disciplinava la medesima materia, con quello alla Convenzione dell'Aja del 1996, oggetto di ratifica (articolo 42). Pag. 57
  L'articolo 10 riguarda le misure di protezione disposte da Stati non aderenti alla Convenzione, secondo un modello analogo a quello adottato con riguardo alla Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993 (cfr. articolo 36 della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni). Prevede pertanto che le disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 6 della legge (l'affidamento o l'assistenza legale di un minore non in situazione di abbandono, l'assistenza legale di un minore in stato di abbandono e le norme relative alla conversione, nei casi suddetti, del permesso di soggiorno), si applicheranno, in quanto compatibili, anche alle misure di protezione che comportino il collocamento nel territorio italiano di un minore residente in un Paese non aderente alla Convenzione dell'Aja del 1996, né firmatario di altri accordi bilaterali.
  Similmente, le disposizioni dell'articolo 7, relative al collocamento all'estero di un minore residente in territorio italiano, si applicheranno – in quanto compatibili – anche qualora il collocamento del minore debba avvenire nel territorio di un Paese non aderente alla Convenzione, né firmatario di accordi bilaterali.
  L'articolo 11 stabilisce che, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, siano disciplinate le modalità operative per l'attuazione degli articoli 4 e 5. I regolamenti sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e per l'integrazione.
  L'articolo 12 contiene la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 13 detta disposizioni transitorie. L'articolo 14 reca la clausola di immediata entrata in vigore della legge.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il disegno di legge interessa le materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» e «ordinamento civile», entrambe di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi delle lettere a) e l), dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di utilizzo del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.
Emendamenti testo unificato C. 100 Binetti ed abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Marilena FABBRI (PD), relatore, fa presente che gli emendamenti 1.5 del relatore, 7.3 e 7.2 del Governo al testo unificato delle proposte di legge C. 100 Binetti ed abb, approvati in linea di principio dalla XII Commissione nella seduta del 10 giugno 2014, non presentano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale e propone pertanto di esprimere su di essi parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 6).

  La seduta termina alle 16.05.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
C. 1658 Zampa.

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