CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 giugno 2014
249.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO ALL'11 GIUGNO 2014

Pag. 213

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 10 giugno 2014.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
C. 1836-A Governo.

  Il Comitato si è riunito dalle 9.20 alle 9.50 e dalle 11.30 alle 11.40.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.
C. 1864-A Governo.

  Il Comitato si è riunito dalle 9.50 alle 10.35, dalle 15.05 alle 15.25, dalle 19 alle 19.10 e dalle 20 alle 20.20.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 10 giugno 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.05.

Pag. 214

DL 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.
C. 2433 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni V e VI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, ricorda che l XIV Commissione avvia oggi l'esame del decreto-legge n. 66 del 2014, ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze).
  Ricorda inoltre che l'esame del provvedimento in Assemblea avrà inizio già a partire da venerdì 13, e che la Commissione dovrà quindi esprimersi entro giovedì prossimo.
  Si limiterà in questa sede ad una breve sintesi del contenuto del provvedimento, rinviando per gli approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici.
  L'articolo 1, commi 2-10, del disegno di legge di conversione, introdotti nel corso dell'esame presso il Senato, intervengono su alcuni dei termini di delega recati dalla legge di contabilità e finanza pubblica n.196 del 2009, il cui termine di esercizio è scaduto al 1 gennaio 2014, disponendo per due di essi – concernenti rispettivamente la riforma della struttura del bilancio dello Stato ed il riordino della disciplina della gestione del bilancio, con potenziamento del bilancio di cassa – un nuovo termine al 31 dicembre 2015 e per il terzo, relativo alla predisposizione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato – al 31 dicembre 2016.
  Il comma 11 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione reca una nuova formulazione dell'invarianza finanziaria della legge di delega fiscale, prevedendo forme di compensazione contabile tra i decreti legislativi attuativi attraverso la costituzione di un apposito fondo su cui affluiscono le maggiori entrate.
  Quanto al decreto-legge, l'articolo 1 interviene sull'articolo 13 del TUIR al fine di disporre, limitatamente all'anno 2014, il riconoscimento di un credito ai percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati pari ad un importo fisso di 640 euro se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro, e decrescente al superamento del predetto limite fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 26.000 euro.
  L'articolo 2 riduce, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) applicabili ai diversi soggetti passivi del tributo. Rimangono esclusi amministrazioni ed enti pubblici.
  L'articolo 3 introduce una revisione del sistema impositivo dei redditi di natura finanziaria per effetto della quale:
   a decorrere dal 1o luglio 2014 viene innalzata al 26 per cento l'aliquota di imposta attualmente determinata nella misura del 20 per cento;
   resta inalterata l'aliquota di imposta attualmente determinata nella misura del 12,50 per cento per i titoli del debito pubblico, buoni postali di risparmio, obbligazioni emesse dagli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, titoli di risparmio per l'economia meridionale.

  L'articolo 4 ai commi da 1 a 10 reca una serie di disposizioni di coordinamento in ordine all'applicazione di quanto previsto dal precedente articolo 3 in materia di tassazione dei rendimenti degli strumenti finanziari.
  Il comma 11, integralmente sostituito al Senato, novella le disposizioni della legge di stabilità 2014 che consentono la rivalutazione dei beni d'impresa mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva, sostanzialmente ripristinando la possibilità di versare detta imposta in tre rate e rideterminando la scadenza di pagamento delle rate stesse. Pag. 215
  L'articolo 4, comma 12, prevede che il versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle quote di partecipazione al capitale di Banca d'Italia ivi previsto sia effettuato in un'unica soluzione.
  Il comma 12-bis dell'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame al Senato, è volto al contenimento delle spese di personale delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società partecipate dalle amministrazioni locali, da realizzare sulla base di un atto di indirizzo adottato dall'ente locale controllante.
  Il comma 12-ter dell'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame al Senato, intende consentire alle società cooperative la distribuzione degli utili ai soci finanziatori anche quando le riserve sono state utilizzate a copertura delle perdite e dette riserve non siano state ricostituite.
  Il comma 12-quater dell'articolo 4 interviene sulla disciplina relativa al versamento della TASI per l'anno 2014, fissando diverse scadenze per il pagamento del tributo da parte dei contribuenti.
  L'articolo 5, comma 1, differisce dal 1o maggio 2014 al 1o agosto 2014 la decorrenza dell'incremento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo e dal 20 aprile 2014 al 15 luglio 2014 il termine per l'adozione della relativa determinazione direttoriale.
  Il comma 1-bis dell'articolo 5; introdotto nel corso dell'esame al Senato, attraverso una integrazione all'articolo 10, comma 4, del D.Lgs. n. 23 del 2011 (federalismo municipale), ripristina determinate agevolazioni fiscali relative ai trasferimenti riguardanti restituzione di terre a comuni, scioglimenti e liquidazioni di usi civici nonché i decreti, le sentenze e le ordinanze di divisione, legittimazione e assegnazioni di terre.
  L'articolo 5-bis concerne modifiche al regime delle entrate riscosse dal Ministero degli affari esteri quale corrispettivo del riconoscimento della cittadinanza italiana a persona maggiorenne e del rilascio dei passaporti ordinari.
  L'articolo 6 dispone che il Governo presenti alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2013 – specificati per ciascuna regione – e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi.
  L'articolo 7 prevede che la procedura di destinazione al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale delle maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione si applica fino all'annualità 2013, e che le maggiori entrate strutturali – valutate in 300 milioni di euro annui dal 2014 – concorrono alla copertura degli oneri recati dal provvedimento in esame.
  L'articolo 8, comma 1, modificato nel corso dell'esame al Senato, che ha contestualmente soppresso il comma 2, specifica gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla spesa delle pubbliche amministrazioni e alla tempestività dei pagamenti.
  I commi da 4 a 10 dell'articolo 8 dispongono una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi per complessivi 2,1 miliardi a decorrere dal 2014.
  L'articolo 8, comma 10-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone che, per il prossimo triennio, ai cantieri comunali per l'occupazione e ai cantieri verdi, previsti dalla normativa della regione Sardegna in materia di lavoro e difesa dell'ambiente, non si applichi il limite di spesa posto dalla normativa vigente alle assunzioni di personale a tempo determinato, o con convenzioni, o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, stante il carattere temporaneo dei cantieri stessi.
  Il comma 11 dell'articolo 8 prescrive che i programmi di investimenti pluriennali per la difesa nazionale siano rideterminati in maniera tale da conseguire riduzioni di spesa – in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni – pari a 400 milioni di euro per l'anno 2014.
  Il comma 8-bis dell'articolo 9 dispone, al fine di una migliore attuazione dei programmi di sviluppo cofinanziati con l'UE, che il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di Consip S.p.A per lo svolgimento di procedure di gara finalizzate all'acquisizione di beni e di servizi da parte delle Autorità di gestione, certificazione e di audit istituite presso le singole Pag. 216amministrazioni titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea.
  L'articolo 9 dispone l'istituzione di un «elenco dei soggetti aggregatori» nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione (commi 1, 2, 5 e 6). Si prevede, altresì, l'istituzione di un «Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori» che effettua analisi ai fini dell'individuazione delle categorie dei beni e dei servizi, nonché delle soglie, al di sopra delle quali si prevede il ricorso a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure (commi 2-3). Viene, altresì, definita una nuova disciplina per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture per i comuni non capoluogo di provincia (comma 4).
  L'articolo 10 disciplina i compiti di vigilanza sulle attività finalizzate all'acquisizione di beni e servizi attribuendole all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture.
  L'articolo 11, modificato durante l'esame al Senato, dispone la riduzione dei compensi riconosciuti alle banche per il servizio di pagamento di imposte e contributi versati con il modello F24. Contestualmente, per i versamenti superiori a mille euro o in presenza di compensazioni, si prevede dal 1o ottobre 2014 l'obbligo di utilizzare il modello F24 online.
  L'articolo 11-bis, introdotto durante l'esame al Senato, consente ai contribuenti che sono decaduti dal beneficio della rateizzazione dei debiti fiscali entro e non oltre il 22 giugno 2013 di richiedere, entro e non oltre il 31 luglio 2014, la concessione di un nuovo piano di rateazione.
  L'articolo 12 riguarda il conto corrente della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. presso la Tesoreria centrale dello Stato e consente al Ministro dell'economia e delle finanze di allineare il periodo di rilevazione dei tassi di interesse corrisposti sulle giacenze dei conti correnti fruttiferi di tesoreria a quello dell'effettiva maturazione. Il comma 2 rimodula le provvigioni di collocamento in asta dei titoli di Stato, in funzione dell'andamento dei tassi di interesse e a tutela del risparmio.
  L'articolo 12-bis, introdotto al Senato, prevede che i canoni delle concessioni demaniali marittime dovuti a partire dall'anno 2014 siano versati entro la data del 15 settembre di ciascun anno. Inoltre, il termine per il riordino complessivo della materia delle concessioni demaniali marittime è prorogato dal 15 maggio 2014 al 15 ottobre 2014.
  L'articolo 13 prevede che, dal 1o maggio 2014, il limite massimo retributivo, di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, è pari a 240.000 euro, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente.
  Viene quindi specificato, nella formulazione approvata dal Senato, che sono fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore alla data del 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al suddetto limite.
  L'articolo 14 pone limiti di spesa per gli incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, vietando alla amministrazioni pubbliche – ad esclusione di università, enti di ricerca ed enti del SSN – il conferimento degli incarichi e la stipula dei contratti quando la spesa complessiva per gli stessi sia superiore ad alcuni parametri stabiliti dalla norma, riferiti alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico.
  L'articolo 15 riduce il limite massimo di spesa effettuabile dalle pubbliche amministrazioni per le autovetture di servizio – dal 50 per cento della spesa sostenuta per tale finalità nel 2011 al 30 per cento.
  Il comma 2-bis dell'articolo 15, inserito nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, stabilisce una deroga per la Regione Lombardia ai limiti di spesa imposti dal decreto legge 78/2010 per le spese inerenti relazioni pubbliche, convegni e mostre, per le voci connesse con l'evento EXPO 2015. La deroga opera per ciascuno degli anni 2014 e 2015.Pag. 217
  I commi da 1 a 3 dell'articolo 16 dispongono un risparmio di spesa per i Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei ministri per il 2014 pari a 240 milioni, demandando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione delle voci di spesa da ridurre.
  L'articolo 16, comma 4, reca un'autorizzazione temporanea all'adozione di regolamenti di organizzazione dei ministeri, nella forma di decreti del Presidente del Consiglio, al fine di realizzare interventi di riordino comportanti riduzioni di spesa.
  Il comma 5 dispone l'integrale definanziamento delle disponibilità di bilancio 2014 del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio.
  Il comma 6 dispone una riduzione del 20 per cento per il periodo maggio-dicembre 2014, della indennità di diretta collaborazione, spettante al personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione dei ministri.
  L'articolo 16, comma 6-bis affida esclusivamente al sistema di pagamenti NoiPA, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, talune categorie di prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche quali le ritenute periodiche sugli stipendi dei dipendenti, copie ed estratti di documenti di archivio ed altri.
  Il comma 7 dell'articolo 16 prevede l'incremento, per l'importo di 4,8 milioni di euro per l'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 46-bis del decreto-legge n. 69/2013 finalizzata al rilancio del settore agricolo e alla realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse all'evento Expo Milano 2015, nonché per la partecipazione all'evento medesimo.
  Il comma 8 dell'articolo 16 autorizza l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare – ISA S.p.A., interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma pari a 21,2 milioni di euro entro il 31 luglio 2014.
  Il comma 9 dell'articolo 16 prevede il versamento in entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 luglio 2014, della somma di 5,5 milioni di euro da parte del Commissario ad acta per la gestione di tutte le attività attribuite al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, già di competenza dell'ex Agensud, rientranti nella materia delle opere irrigue e degli invasi strettamente finalizzati all'agricoltura.
  L'articolo 16-bis, che si compone di 5 commi, detta norme in materia di personale del Ministero degli affari esteri.
  L'articolo 17, modificato dal Senato, reca disposizioni per il contenimento della spesa degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale. Il comma 1 dispone che la Presidenza della Repubblica, il Senato, la Camera dei deputati e la Corte Costituzionale procedano a riduzioni di spesa per l'anno 2014 per un importo complessivo di 50 milioni di euro. Il comma 2 riduce per complessivi 5 milioni e 305 mila euro, per l'anno 2014, gli stanziamenti per le spese di funzionamento della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato, dei TAR, del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia Il comma 3 riguarda il contenimento delle spese del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).
  L'articolo 18 sopprime, a decorrere dal 1o giugno 2014, i regimi tariffari postali agevolati previsti per i candidati alle elezioni politiche nazionali, al Parlamento europeo, ai Consigli delle regioni a statuto ordinario (e in quanto compatibili, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano), ai consigli comunali e provinciali, a Sindaco e Presidente della provincia, nonché per le comunicazioni da parte dei partiti politici relative alla possibilità di destinazione del due per mille dell'IRPEF ai partiti stessi.
  L'articolo 19, commi 01 e 1, reca modifiche alla cd. «legge Delrio», in materia di città metropolitane, province e comuni (Legge n. 56/2014). Il comma 1-bis dell'articolo 19, introdotto nel corso dell'iter al Senato, reca alcune modifiche alle disposizioni contenute nel Testo unico degli enti locali in materia di revisori dei conti degli enti locali.Pag. 218
  Con l'obiettivo del contenimento della spesa, il comma unico dell'articolo 19-bis dispone una serie di modifiche alla legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero.
  L'articolo 20 stabilisce che le società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato, nonché le società da esso direttamente o indirettamente controllate, i cui soci di minoranza siano pubbliche amministrazioni, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, debbano realizzare, nel biennio 2014-2015, una maggiore efficienza in termini di una riduzione dei costi operativi non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel 2015, con riferimento ai costi risultanti dai bilanci di esercizio approvati per l'anno 2013.
  L'articolo 20-bis dispone l'esenzione per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome dall'obbligo di cessione delle aziende termali ad esse trasferite a titolo gratuito.
  L'articolo 21, nel testo risultante dalle modifiche apportate al Senato, reca disposizioni concernenti l'articolazione territoriale e il riassetto industriale di RAI S.p.A. – concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo –, nonché gli oneri derivanti dalle trasmissioni in lingua tedesca e ladina nella provincia autonoma di Bolzano, finalizzate a garantire maggiore efficienza e contenimento dei costi. Inoltre, prevede la riduzione di 150 milioni di euro per il 2014 delle somme, derivanti dai canoni di abbonamento alla televisione, da riversare alla medesima concessionaria.
  L'articolo 22, al comma 1 interviene in materia di determinazione del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali.
  L'articolo 22 al comma 2, modificato nel corso dell'esame al Senato, interviene in materia di IMU sui terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina.
  L'articolo 22-bis autorizza la spesa di 75 milioni per il 2015 e di 100 milioni per il 2016 per gli interventi in favore delle zone franche urbane di Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, delle ulteriori zone franche individuate dalla delibera CIPE n. 14 del 2009 ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo Convergenza, nonché della zona franca del Comune di Lampedusa.
  L'articolo 23 affida al Commissario per la razionalizzazione della spesa il compito di predisporre entro il 31 luglio 2014 un programma di razionalizzazione ed incremento di efficienza, ai fini di una valorizzazione industriale, delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali.
  L'articolo 24 reca disposizioni in materia di contenimento della spesa per le locazioni passive e per la manutenzione degli immobili, nonché in tema di razionalizzazione degli spazi in uso alle amministrazioni pubbliche. Figurano altresì previsioni relative al deposito legale di documenti.
  L'articolo 25, modificato al Senato, anticipa al 31 marzo 2015 l'obbligo di fatturazione elettronica per i pagamenti dovuti da tutte le pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti locali.
  L'articolo 26 interviene in tema di obblighi di pubblicità, relativi agli avvisi e ai bandi previsti nel Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a partire dal 1o gennaio 2016.
  L'articolo 27 introduce (comma 1) nuove modalità di monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni, dei relativi pagamenti e dell'eventuale verificarsi di ritardi rispetto ai termini fissati dalla direttiva europea. Il comma 2 concerne la disciplina della certificazione dei crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, nonché per prestazioni professionali.
  L'articolo 28 riguarda le certificazioni dei pagamenti effettuati dagli enti dalle pubbliche amministrazioni (in massima parte enti locali) con le risorse trasferite dalla regione a seguito dell'estinzione dei debiti delle regione medesima.
  L'articolo 29 dispone l'attribuzione agli enti locali delle disponibilità della «Sezione Pag. 219enti locali» del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», non erogate sulla base delle istanze precedenti.
  L'articolo 30 precisa che tra i debiti fuori bilancio finanziabili mediante anticipazioni di liquidità rientrano anche quelli contenuti nei piani di riequilibrio finanziario pluriennale.
  L'articolo 31 dispone per il 2014 un incremento della dotazione della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali enti locali» del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», di 2.000 milioni di euro, al fine di favorire il pagamento dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2013 da parte delle società e degli enti partecipati dagli enti locali.
  L'articolo 32 dispone per il 2014 un incremento di 6.000 milioni di euro della dotazione del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», al fine di far fronte ai pagamenti da parte delle regioni e degli enti locali dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2013.
  L'articolo 33 consente ai comuni dissestati di accedere nell'anno 2014 ad una anticipazione, a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi nell'ambito della procedura di dissesto.
  L'articolo 34 introduce una norma transitoria nella disciplina che prevede anticipazioni di liquidità – da parte dello Stato – in favore delle regioni e delle province autonome, per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012.
  I commi da 1 a 6 dell'articolo 35 recano norme intese ad assicurare l'effettività dei pagamenti, in relazione alla disciplina transitoria che prevede anticipazioni di liquidità – da parte dello Stato – in favore delle regioni e delle province autonome, per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012.
  Il comma 8 dell'articolo 35 modifica la disciplina sulle somme degli enti ed aziende sanitari che non possono essere oggetto di esecuzione forzata.
  L'articolo 36 stanzia per il 2014 250 milioni di euro per il pagamento dei debiti, maturati alla data del 31 dicembre 2012, (nonché, qualora residuino risorse su tale somma, anche maturati successivamente) del Ministero dell'interno nei confronti delle Aziende sanitarie locali.
  L'articolo 37 introduce strumenti volti a favorire la cessione dei crediti di parte corrente certificati da parte di pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato.
  L'articolo 38, soppresso dal Senato, stabiliva che la cessione dei crediti certificati attraverso la piattaforma elettronica poteva essere stipulata mediante scrittura privata e che le cessioni si potessero effettuare esclusivamente a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, ovvero da questi ultimi alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
  L'articolo 38-bis, introdotto nel corso dell'iter al Senato, stabilisce che la cessione dei crediti maturati del 31 dicembre 2013, nonché le operazioni di ridefinizione dei relativi debiti sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo, fatta salva l'IVA.
  L'articolo 39 modifica la disciplina della compensabilità dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, eliminando il limite temporale (che si riferiva ai crediti maturati al 31 dicembre 2012) in precedenza previsto dalla legge per l'utilizzo di tale istituto; in sostanza, la possibilità di compensazione dei crediti verso la PA è estesa anche a quelli maturati dal 1o gennaio 2013 in poi.
  L'articolo 40 del provvedimento amplia la platea dei crediti vantati nei confronti della PA compensabili con le somme iscritte a ruolo, differendo dal 31 dicembre 2012 al 30 settembre 2013 il termine entro il quale devono essere state notificate le relative cartelle di pagamento al fine di usufruire di detta compensazione.
  L'articolo 41 introduce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di allegare alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio Pag. 220un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 (30 giorni, prorogabile fino a 60 giorni solo in presenza di determinate condizioni) nonché il c.d. indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, che indica i tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture. Tale obbligo decorre dal 2014 e riguarda le pubbliche amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
  L'articolo 41-bis, introdotto presso il Senato proroga al 31 dicembre 2014 il termine, già più volte prorogato, dell'utilizzo delle risorse disponibili sulle contabilità speciali concernenti le province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani.
  L'articolo 42 prevede l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di adottare a decorrere dal 1o luglio 2014 il registro unico delle fatture.
  L'articolo 43 riformula l'articolo 161 del Testo unico dell'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000), relativo alla certificazione dei bilancio, al fine di accelerare i tempi di acquisizione delle certificazioni relative al rendiconto della gestione.
  L'articolo 44 persegue uno snellimento dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni. A tal fine, prescrive i trasferimenti tra amministrazioni pubbliche siano erogati entro 60 giorni.
  L'articolo 45 disciplina la ristrutturazione di parte del debito delle regioni, con una conseguente riduzione dell'onere annuale destinato al pagamento dello stesso.
  L'articolo 45-bis, introdotto presso il Senato, sostituisce, modificandone prevalentemente alcuni aspetti procedurali, i commi 332-333 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013), nei quali si consente alla Società EUR S.p.A. di presentare istanza al Ministero dell'economia e finanze per l'accesso ad una anticipazione di liquidità, per l'anno 2014, nel limite massimo di 100 milioni di euro, per il pagamento dei debiti dell'ente.
  L'articolo 46 stabilisce le modalità e la misura del concorso delle regioni e delle province autonome alla riduzione della spesa pubblica, determinato per il complesso di quegli enti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legge in esame, in 700 milioni di euro per il 2014 e in 1.050 milioni per gli anni dal 2015 al 2017.
  L'articolo 47, ai commi da 1 a 7 dispone che le province e le città metropolitane assicurino un contributo alla finanza pubblica pari a 444,5 milioni per il 2014, a 576,7 milioni per il 2015 e a 585,7 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017. I commi da 8 a 13 recano analoghe disposizioni relativamente ai comuni, i quali dovranno assicurare un contributo alla finanza pubblica pari a 375,6 milioni per il 2014 e a 563,4 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.
  L'articolo 48 prevede, nel limite massimo di 122 milioni di euro per ciascun anno, l'esclusione per gli anni 2014 e 2015 dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica, e l'assegnazione da parte del CIPE di risorse fino ad un importo massimo di 300 milioni di euro per la prosecuzione del programma di interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali avviato con l'articolo 18, co. 8-ter e seguenti, del decreto-legge n. 69/2013.
  L'articolo 49 prevede l'avvio di un programma straordinario di riaccertamento della consistenza dei residui passivi iscritti nel bilancio dello Stato e della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione, esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti giuridici dell'obbligazione sottostante, che ne giustificano la permanenza. Il programma è adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 luglio 2014.
  Il meccanismo introdotto dall'articolo in esame è pertanto finalizzato, in sostanza, a consentire l'iscrizione di nuovi stanziamenti in bilancio a fronte di cancellazione di partite residue.Pag. 221
  L'articolo 50, al comma 1 dispone la riduzione le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per beni e servizi, ad esclusione delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di 200 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2015.
  Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad effettuare, in via sperimentale per il 2014 e per il 2015, variazioni compensative nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli della categoria 2 (consumi intermedi) e della categoria 21 (investimenti fissi lordi), previa motivata e documentata richiesta da parte delle Amministrazioni interessate.
  I commi 3 e 4 prevedono una ulteriore riduzione – nella misura del 5 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010 – dei trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria ricompresi fra le pubbliche amministrazioni, che potranno tuttavia effettuare variazioni compensative fra le spese soggette ai limiti. Analoga riduzione dovrà essere effettuata anche da quegli enti e organismi anche costituiti in forma societaria che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato. I risparmi di spesa dovranno essere versati ad un capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.
  L'articolo 50, comma 5, incrementa dal 12 per cento al 15 per cento la quota della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010 che, a decorrere dal 2014, gli enti previdenziali di diritto privato che gestiscono forme obbligatorie di previdenza possono riversare annualmente al bilancio dello Stato, in via sostitutiva degli obblighi di contenimento della spesa cui sono soggetti.
  Il comma 6 istituisce un fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti.
  Per il reperimento delle risorse concernenti il pagamento dei debiti delle PA (di cui al titolo III del provvedimento), i commi da 7 a 9 autorizzano l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 40 miliardi di euro per l'anno 2014. Anche in relazione a ciò, Il comma 9 sostituisce l'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge di stabilità 2013, incrementando per 20 miliardi di euro i livelli massimi del saldo netto da finanziare (da 39,1 miliardi di euro a 59,1 miliardi) e del ricorso al mercato finanziario (da 300 miliardi di euro a 320 miliardi), per l'anno 2014.
  Il comma 9-bis autorizza l'assegnazione delle risorse destinate al finanziamento delle unioni e delle fusioni di comuni per il triennio 2014-2016, autorizzate dalla legge di stabilità per il 2014, ed attualmente iscritte sul Fondo di solidarietà comunale a valere sul quale erano state reperite le risorse medesime, al pertinente capitolo di bilancio relativo al Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali (cap. 1316/Interno), su cui risultano già iscritti, in via ordinaria, i contributi erariali destinati a tale finalità.
  Il comma 9-ter autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le variazioni compensative di bilancio tra il Fondo ordinario per gli enti locali e il Fondo perequativo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, ai fini dell'assegnazione agli enti locali dei contributi non oggetto di fiscalizzazione e, pertanto, ancora dovuti dal Ministero dell'interno.
  Il comma 10 reca una norma di copertura di oneri recati dal provvedimento.
  Il comma 11 prevede il monitoraggio sulle maggiori entrate IVA derivanti dalle misure concernenti il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, nonché l'introduzione di una clausola di salvaguardia disponendo che, qualora dal monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento dell'obiettivo di maggior gettito pari a 650 milioni per il 2014, il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2014 dovrà stabilire un aumento delle accise tale da assicurare il conseguimento dell'obiettivo.
  Il comma 12 autorizza infine il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del provvedimento.Pag. 222
  Il comma 12-bis dell'articolo 50 riguarda le modalità di ripartizione tra le regioni del Fondo che compensa l'esclusione dal patto di stabilità delle regioni delle spese correlate ai cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari. In riferimento all'anno 2014, il DPCM di ripartizione dovrà tener conto dello stato di attuazione degli interventi, dell'utilizzo del fondo da parte regionale e delle risorse residue in riferimento alla programmazione 2007-2013.
  L'articolo 50-bis, introdotto durante l'esame al Senato, inserisce la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, vale a dire che le disposizioni della stessa legge sono inapplicabili agli enti a statuto speciale ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 1589 Governo.

(Parere alle Commissioni II e III).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Luca PASTORINO (PD), relatore, rileva che il disegno di legge del Governo, sottoposto all'esame della XIV Commissione Politiche dell'Unione europea in sede consultiva, ha ad oggetto l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione dell'Aja sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa il 19 ottobre 1996 nel contesto della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato e in vigore dal 1o gennaio 2002, firmata dall'Italia il 1o aprile 2003.
  Ricorda che l’iter parlamentare di autorizzazione alla ratifica della Convenzione è stato avviato solo nella XVI legislatura ed è decaduto per la conclusione anticipata della legislatura. Ricordo altresì che il 5 giugno 2008 è intervenuta la Decisione del Consiglio dei ministri UE 2008/431/CE, che fissa in due anni il termine per la ratifica da parte degli Stati membri della UE, tra cui l'Italia.
  La Convenzione in esame consta di 63 articoli. Nella premessa all'articolato, richiamata l'importanza della cooperazione internazionale per la protezione dei minori, viene evidenziata la necessità di una revisione della Convenzione sulla competenza delle autorità e la legge applicabile sulla protezione dei minori del 5 ottobre 1961; viene altresì sottolineato l'intento di stabilire disposizioni comuni che tengano conto della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia del 1989.
  Con riferimento al contenuto della Convenzione, segnala che gli articoli 1-4 (capitolo I) ne delineano il campo di azione. In particolare l'articolo 1 ne individua le finalità, che sono la determinazione dello Stato le cui autorità sono competenti ad adottare le misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore; la determinazione della legge applicabile da tali autorità nell'esercizio della loro competenza; la determinazione della legge applicabile alla responsabilità genitoriale; la garanzia del riconoscimento e dell'esecuzione delle misure di protezione del minore in tutti gli Stati contraenti; lo stabilimento, fra le autorità degli Stati contraenti, della cooperazione necessaria alla realizzazione degli obiettivi della Convenzione. L'articolo 2 dispone l'applicazione della Convenzione ai minori dal momento della nascita fino al compimento dei 18 anni. Ai sensi dell'articolo 3 rientrano nel campo di applicazione della Convenzione l'attribuzione, l'esercizio e la revoca – totale o parziale – della responsabilità genitoriale; il diritto di affidamento; la tutela, la curatela e gli istituti analoghi; la designazione e le funzioni di Pag. 223qualsiasi persona od organismo incaricato di occuparsi del minore o dei suoi beni; la supervisione da parte delle autorità pubbliche dell'assistenza fornita al minore da qualsiasi persona se ne faccia carico; l'amministrazione, conservazione o disposizione dei beni del minore; il collocamento del minore in famiglia di accoglienza o in istituto anche mediante Kafala o istituto analogo. Sono esclusi dal campo della Convenzione l'accertamento e la contestazione della filiazione; la decisione e la revoca sull'adozione e le misure preparatorie; il cognome e nome del minore; l'emancipazione; gli obblighi agli alimenti; le amministrazioni fiduciarie e le successioni; la previdenza sociale; le misure pubbliche generali in materia di istruzione e sanità; le misure adottate in conseguenza della commissione di reati da parte del minore; le decisioni in materia di diritto d'asilo e di immigrazione (articolo 4).
  Gli articoli 5-14 (capitolo II) della Convenzione riguardano la competenza. In particolare l'articolo 5 individua nelle autorità giudiziarie ed amministrative dello Stato contraente di residenza abituale del minore quelle competenti all'adozione di misure tendenti alla protezione della sua persona e dei suoi beni. Tale competenza, ai sensi dell'articolo 6, è attribuita alle autorità dello Stato contraente sul cui territorio si vengono a trovare i minori rifugiati o trasferiti a livello internazionale a seguito di gravi disordini nel proprio Paese nonché a quelli la cui residenza non può essere accertata. L'articolo 7 dispone la conservazione della competenza in capo alle autorità dello Stato contraente di abituale residenza del minore in caso di trasferimento o di mancato ritorno illecito del minore, e ciò fino al momento in cui questi abbia acquisito una residenza abituale in un altro Stato. L'articolo 8 prevede la possibilità, in via eccezionale, che l'autorità dello Stato contraente competente in applicazione dell'articolo 5 o 6, ove ritenga che l'autorità di un altro Stato contraente sarebbe meglio in grado di valutare il superiore interesse del minore in un caso particolare, possa chiedere a quell'autorità di accettare la competenza ad adottare le misure di protezione che riterrà necessarie, o sospendere la decisione e invitare le parti a investire di tale richiesta l'autorità dell'altro Stato. La norma individua, altresì, le condizioni sottese alla possibilità che l'autorità dell'altro Stato venga richiesta o adita. Con l'articolo 10 si stabilisce che, senza pregiudizio degli articoli 5 e seguenti, le autorità di uno Stato contraente, nell'esercizio della loro competenza a conoscere di un'istanza di divorzio o separazione legale dei genitori di un minore che risieda abitualmente in un altro Stato contraente, o di annullamento del matrimonio, possono adottare, in presenza di taluni requisiti, misure di protezione della persona o dei beni del minore consentite dalla legge del loro Stato. In tutti i casi di urgenza, competenti ad adottare le misure di protezione necessarie saranno le autorità di ogni Stato contraente sul cui territorio si trovino il minore o i suoi beni (articolo 11). L'articolo 12 dispone che, fatto salvo l'articolo 7, le autorità di uno Stato contraente sul cui territorio si trovino il minore o beni ad esso appartenenti, saranno competenti ad adottare misure di protezione della persona o dei beni del minore provvisorie e di efficacia territoriale limitata a tale Stato, sempre che esse non siano incompatibili con quelle già adottate dalle autorità competenti ai sensi degli articoli 5-10. Ai sensi dell'articolo 14 è stabilito che le misure adottate in applicazione degli articoli 5-10 restino in vigore nei limiti loro propri anche quando un mutamento delle circostanze dovesse far scomparire l'elemento sul quale si basava la competenza, fino a quando le autorità competenti ai sensi della Convenzione non le abbiano modificate, sostituite o abrogate.
  Con gli articoli 15-22 (capitolo III) si dettano disposizioni in materia di legge applicabile. L'articolo 15 dispone che, nell'esercizio della competenza loro attribuita dalle disposizioni del capitolo II, le autorità degli Stati contraenti applichino la propria legge. Qualora tuttavia la protezione della persona o dei beni del minore lo richieda, esse potranno eccezionalmente applicare o prendere in considerazione la Pag. 224legge di un altro Stato con il quale la situazione presenti uno stretto legame. L'attribuzione o l'estinzione di pieno diritto di una responsabilità genitoriale, senza l'intervento di un'autorità giudiziaria o amministrativa, è disciplinata dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore. L'attribuzione o l'estinzione di una responsabilità genitoriale mediante accordo o atto unilaterale, senza l'intervento di un'autorità giudiziaria o amministrativa, è disciplinata dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore nel momento in cui l'accordo o l'atto unilaterale prende effetto. La responsabilità genitoriale esistente secondo la legge dello Stato di residenza abituale del minore sussiste dopo il trasferimento di tale residenza abituale in un altro Stato (articolo 16). Quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale, esso è disciplinato dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore e, in caso di trasferimento di essa, è retto dalla legge dello Stato di nuova residenza abituale (articolo 17). L'articolo 18 prevede che la responsabilità genitoriale di cui all'articolo 16 possa essere revocata o le sue condizioni di esercizio possano essere modificate da misure adottate in applicazione della Convenzione. Ai sensi dell'articolo 20 le disposizioni sulla legge applicabile, di cui al capitolo III in esame, sono applicabili anche se la legge che esse designano è quella di uno Stato non contraente. L'articolo 22 stabilisce la legge designata dalle disposizioni in esame può non essere applicata solo se tale applicazione sia manifestamente contraria all'ordine pubblico, tenuto conto del superiore interesse del minore.
  Gli articoli 23-28 (capitolo IV) si incentrano su riconoscimento ed esecuzione. In particolare con l'articolo 23 è stabilito che le misure adottate dalle autorità di uno Stato contraente saranno riconosciute di pieno diritto negli altri Stati contraenti. La norma prevede, tuttavia, una serie di ipotesi all'inverarsi delle quali il riconoscimento potrà essere negato. Senza pregiudizio dell'articolo 23, ogni persona interessata può chiedere alle autorità competenti di uno Stato contraente di pronunciarsi sul riconoscimento o il mancato riconoscimento di una misura adottata in un altro Stato contraente (articolo 24). Ai sensi dell'articolo 26 se comportano atti esecutivi in un altro Stato contraente, le misure adottate in uno Stato contraente e in esso esecutive saranno dichiarate esecutive o registrate ai fini dell'esecuzione in quest'altro Stato, su richiesta di qualsiasi parte interessata, secondo la procedura stabilita dalla legge di questo Stato. Per la dichiarazione di exequatur o la registrazione ciascuno Stato contraente è tenuto a servirsi di una procedura semplice e rapida. L'articolo 28 dispone che le misure adottate in uno Stato contraente e dichiarate esecutive, o registrate ai fini dell'esecuzione in un altro Stato contraente, sono eseguite in quest'ultimo come se fossero state adottate dalle proprie autorità. L'esecuzione delle misure avviene conformemente alla legge dello Stato richiesto nei limiti che vi sono previsti, tenuto conto del superiore interesse del minore.
  La cooperazione è considerata dagli articoli 29-39 (capitolo V). L'articolo 29 prevede che ogni Stato contraente designi un'autorità centrale incaricata di adempiere gli obblighi derivanti dalla Convenzione. Le Autorità centrali devono cooperare fra loro e promuovere la cooperazione fra le autorità competenti del proprio Stato per realizzare gli obiettivi della Convenzione. Esse, nell'ambito dell'applicazione della Convenzione, adottano le disposizioni idonee a fornire informazioni sulla loro legislazione, nonché sui servizi disponibili nel loro Stato in materia di protezione del minore (articolo 30). Ai sensi dell'articolo 31 l'Autorità centrale di uno Stato contraente adotta tutte le disposizioni idonee ad agevolare le comunicazioni e offrire l'assistenza prevista dalle norme dell'Accordo in esame (articoli 8 e 9 e capitolo V); ad agevolare con la mediazione, la conciliazione o qualsiasi altra analoga modalità, accordi amichevoli sulla protezione della persona o dei beni del minore nelle situazioni in cui si applica la Convenzione; ad aiutare, su richiesta di un'autorità competente di un altro Stato contraente, la localizzazione Pag. 225del minore quando appare che questi sia presente sul territorio dello Stato richiesto e abbia bisogno di protezione. Su richiesta motivata dell'Autorità centrale o di altra autorità competente di uno Stato contraente con il quale il minore abbia uno stretto legame, l'Autorità centrale dello Stato contraente in cui il minore ha la sua residenza abituale e in cui si trova potrà fornire un rapporto sulla situazione del minore; potrà altresì chiedere all'autorità competente del suo Stato di esaminare l'opportunità di adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore (articolo 32). Ai sensi dell'articolo 33 quando prospetta il collocamento del minore in una famiglia di accoglienza o in un istituto, o la sua assistenza legale tramite kafala o istituto analogo in un altro Stato contraente, l'autorità competente ai sensi degli articoli 5-10 della Convenzione è tenuta a consultare preliminarmente l'Autorità centrale o altra autorità competente di quest'ultimo Stato, comunicando, a tal fine, un rapporto sul minore nonché i motivi della sua proposta di collocamento o assistenza. La decisione sul collocamento o l'assistenza potrà essere presa nello Stato richiedente solo se l'Autorità centrale o un'altra autorità competente dello Stato richiesto avrà approvato tale collocamento o assistenza, tenuto conto del superiore interesse del minore. Informazioni utili per la protezione del minore potranno essere chieste a ogni autorità di un altro Stato dalle autorità competenti ai sensi della Convenzione in previsione di una misura di protezione e se la situazione del minore lo richiede (articolo 34). L'articolo 35 stabilisce che le autorità competenti di uno Stato contraente possano chiedere alle autorità di un altro Stato contraente di prestare la loro assistenza nell'attuazione di misure di protezione adottate in applicazione della Convenzione, in particolare per assicurare l'esercizio effettivo di un diritto di visita, nonché del diritto di mantenere regolari contatti diretti. Nel caso in cui il minore sia esposto ad un grave pericolo, le autorità competenti dello Stato contraente in cui siano state o stiano per essere adottate misure di protezione del minore in questione, se informate di un trasferimento di residenza o della presenza del minore in un altro Stato contraente, avviseranno le autorità di quest'ultimo Stato del suddetto pericolo e delle misure adottate o in via di adozione (articolo 36). L'articolo 38 prevede che, ferma restando la possibilità di esigere la rifusione di spese ragionevoli corrispondenti ai servizi forniti, le Autorità centrali e le altre autorità pubbliche degli Stati contraenti sostengano le proprie spese derivanti dall'applicazione delle disposizioni del capitolo V in esame. È altresì prevista la possibilità che uno Stato contraente concluda accordi ripartizione delle spese con uno o più Stati contraenti. È inoltre prevista la possibilità che ogni Stato contraente concluda con altri Stati accordi volti ad agevolare l'applicazione delle norma contenute nel capitolo V, trasmettendone copia al depositario della Convenzione (articolo 39).
  Gli articoli 40-56 (capitolo VI) recano le disposizioni generali. In particolare, l'articolo 40 riguarda il rilascio di certificati attestanti la qualità di detentore della responsabilità genitoriale o di persona cui sia affidata la protezione della persona o dei beni del minore. Ai sensi dell'articolo 41 i dati personali raccolti o trasmessi conformemente alla Convenzione non possono essere usati ad altro fine se non quello per cui sono stati raccolti o trasmessi. L'articolo 42 pone un obbligo di riservatezza alle autorità che ricevono informazioni, conformemente alla legge del loro Stato. L'articolo 44 prevede che ogni Stato contraente possa designare le autorità alle quali devono essere presentate le richieste di cui agli articoli 8, 9 e 33. Ai sensi dell'articolo 46 uno Stato contraente in cui vengano applicati ordinamenti giuridici o normative divergenti in materia di protezione del minore e dei suoi beni non è tenuto ad applicare le norme della Convenzione ai conflitti che riguardino unicamente tali ordinamenti o normative divergenti. L'articolo 47 fornisce precisazioni per quegli Stati nelle cui diverse unità territoriali vengano applicati due o più ordinamenti giuridici o normative in Pag. 226riferimento alle questioni rette dalla Convenzione in esame. L'articolo 48 riguarda l'individuazione della legge applicabile ai sensi del capitolo III quando uno Stato comprende due o più unità territoriali di cui ciascuna abbia il proprio ordinamento giuridico o una normativa relativa alle questioni rette dalla presente Convenzione. L'articolo 49 riguarda l'individuazione della legge applicabile quando uno Stato comprende due o più ordinamenti giuridici o normative applicabili a diverse categorie di persone per le questioni rette dalla presente Convenzione.
  Con l'articolo 50 si esplicita che la Convenzione in esame non interferisce con la Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori – firmata all'Aja il 25 ottobre 1980 e resa esecutiva in Italia con la legge 15 gennaio 1994, n. 64 –, nelle relazioni fra le Parti di entrambe le Convenzioni. La norma precisa, tuttavia, che nulla impedisce che disposizioni della presente Convenzione siano invocate per ottenere la consegna di un minore che sia stato trasferito o trattenuto illecitamente, o per organizzare il diritto di visita. A norma dell'articolo 51 la Convenzione in esame sostituisce, nei rapporti fra gli Stati contraenti, la Convenzione del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni e la Convenzione per regolare la tutela dei minorenni firmata all'Aia il 12 giugno 1902, fermo restando il riconoscimento delle misure adottate secondo la citata Convenzione del 5 ottobre 1961. L'articolo 52 dispone inoltre che:
   la Convenzione in esame non deroga agli strumenti internazionali dei quali siano Parti gli Stati contraenti e che contengano disposizioni sulle materie da essa rette, salvo che venga fatta una dichiarazione contraria da parte degli Stati vincolati da tali strumenti;
   la Convenzione non pregiudica la possibilità per uno o più Stati contraenti di concludere accordi che contengano, per quanto riguarda i minori abitualmente residenti in uno degli Stati Parti di tali accordi, disposizioni sulle materie rette dalla presente Convenzione;
   gli accordi conclusi da uno o più Stati contraenti su materie rette dalla presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, nell'ambito dei rapporti di questi Stati con gli altri Stati contraenti;
   i paragrafi 1-3 si applicano anche alle leggi uniformi che poggiano sull'esistenza fra gli Stati interessati di vincoli speciali, segnatamente di tipo regionale.

  Ai sensi dell'articolo 53 la Convenzione si applica esclusivamente alle misure adottate in uno Stato dopo la sua entrata in vigore in tale Stato. La Convenzione, inoltre, si applica al riconoscimento e all'esecuzione delle misure adottate dopo la sua entrata in vigore, nell'ambito dei rapporti fra lo Stato in cui siano state adottate le misure e lo Stato richiesto. L'articolo 55 prevede che, conformemente a quanto previsto nell'articolo 60, uno Stato contraente potrà riservarsi la competenza delle proprie autorità ad adottare misure volte alla protezione dei beni di un minore che si trovino sul suo territorio e riservarsi di non riconoscere una responsabilità genitoriale o una misura che sia incompatibile con una misura adottata dalle sue autorità riguardo a tali beni.
  Il Segretario generale della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato convoca periodicamente una Commissione speciale al fine di esaminare il funzionamento della Convenzione (articolo 56).
  Gli articoli 57-63 (capitolo VII) recano le clausole finali. In particolare, l'articolo 57 stabilisce che la Convenzione è aperta alla firma degli Stati che erano Membri della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato al momento della sua Diciottesima sessione. Ogni altro Stato potrà aderire alla Convenzione dopo la sua entrata in vigore (articolo 58). L'articolo 61 dispone in materia di entrata in vigore della Convenzione. La possibilità di denuncia da parte di ogni Stato Parte della Convenzione con notificazione inviata per Pag. 227scritto al depositario, che è il Ministero degli Affari esteri dei Paesi Bassi è prevista dall'articolo 62. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di 12 mesi dalla data di ricevimento della notificazione.
  L'articolo 63, infine, pone in capo al depositario l'onere di notificare agli Stati membri della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, nonché agli Stati aderenti ex articolo 58 il quadro generale delle ratifiche, adesioni, entrata in vigore, dichiarazioni, riserve, denunce.
  Il disegno di legge C. 1589 si compone di 14 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione e l'ordine di esecuzione.
  Gli articoli seguenti sono volti a dettare alcune norme di adeguamento dell'ordinamento nazionale ai principi espressi dalla Convenzione, in particolare per dare una veste giuridica a quella sorta di affidamento familiare, previsto come unica misura di protezione del minore in stato di abbandono negli ordinamenti islamici, la c.d. kafala. La kafala è un affidamento che si protrae fino alla maggiore età, e non trova ad oggi espresse corrispondenze nell'ordinamento giuridico italiano.
  Segnala che la Kafala (letteralmente accoglimento) è un istituto giuridico derivato dal diritto islamico, attraverso il quale un giudice affida la protezione e la cura di un minore ad un altro soggetto (detto Kafil) che non ne sia il genitore naturale. Tale soggetto affidatario della kafala è per lo più un parente che curerà la crescita e l'istruzione del minore. L'istituto islamico della kafala è espressamente citato all'articolo 20, par. 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia del 1989.
  Da ultimo la Corte di Cassazione, (n. 19450/2011) ha affermato che «Deve essere dichiarata inammissibile la domanda, proposta ai sensi degli artt. 66 e 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riconoscimento in Italia del provvedimento di affidamento in «kafala» di un minore in stato d'abbandono, ad una coppia di coniugi italiana, emessa dal Tribunale di prima istanza di Casablanca (in Marocco), atteso che l'inserimento di un minore straniero, in stato d'abbandono, in una famiglia italiana, può avvenire esclusivamente in applicazione della disciplina dell'adozione internazionale regolata dalle procedure richiamate dagli artt. 29 e 36 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, di ratifica ed attuazione della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993), con la conseguenza che, in tale ipotesi, non possono essere applicate le norme generali di diritto internazionale privato relative al riconoscimento dei provvedimenti stranieri, ma devono essere applicate le disposizioni speciali in materia di adozione ai sensi dell'articolo 41, secondo comma, della legge n. 218 del 1995».
  L'articolo 3 del disegno di legge, che apre le disposizioni di adeguamento interno, è dedicato alle definizioni. La disposizione individua nel Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia minorile, l'autorità centrale italiana, incaricata di adempiere gli obblighi derivanti dalla Convenzione ai sensi dell'articolo 29 della stessa. La Commissione per le adozioni internazionali è individuata quale autorità competente italiana, a cui è attribuita l'approvazione della proposta di assistenza legale, tramite kafala o istituto analogo, di un minore in stato di abbandono, emessa dall'autorità giudiziaria di altro Stato contraente. L'articolo 3 definisce inoltre le autorità competenti straniere come le autorità competenti ad adottare le misure di protezione del minore e dei suoi beni (ai sensi degli articoli 5-10 della Convenzione), nonché il concetto di assistenza legale di un minore, ovvero di assistenza ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione, disposta dall'autorità giudiziaria previa autorizzazione dell'autorità centrale o dell'autorità competente.
  Gli articoli 4 e 5 delineano le diverse procedure da seguire per il collocamento in Italia di minori stranieri a seconda che gli stessi si trovino o meno in stato di abbandono. In particolare, l'articolo 4 delinea la procedura da seguire quando debba essere collocato in Italia un minore straniero che non si trovi in stato di Pag. 228abbandono. La disposizione precisa che questa procedura non si applica ai minori che giungono in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea (comma 8).
  L'articolo 5 disciplina invece l'ipotesi di assistenza legale al minore straniero che si trova nel proprio paese in stato di abbandono ed è consentita a coniugi residenti in Italia rispetto ai quali il tribunale abbia emesso un decreto di idoneità all'adozione.
  L'articolo 6 stabilisce quali disposizioni della normativa in tema di immigrazione possano trovare applicazione in caso di minore presente nel nostro paese per assistenza legale. In particolare, il comma 1 dispone che al minore di Paesi non UE, entrato in Italia in base agli articoli 4 e 5, si applicano le disposizioni sulla conversione del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32 del TU immigrazione. Il comma 2 esclude invece che ai medesimi minori si possano applicare le disposizioni dell'articolo 29, commi 2 e 5, del TU immigrazione, in tema di ricongiungimento familiare.
  L'articolo 7 disciplina l'ipotesi in cui il minore che necessita di assistenza legale sia residente in Italia e la sua collocazione debba essere effettuata all'estero, presso una persona, una famiglia o una struttura di accoglienza in un altro Stato contraente. In questo caso l'esigenza di collocamento sarà rilevata dall'autorità giudiziaria italiana che, per il tramite del Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile, inoltrerà la richiesta e la documentazione all'autorità competente dello Stato estero (comma 1). La stessa autorità centrale italiana, ovvero il Ministero, inoltrerà all'autorità giudiziaria il provvedimento emesso dallo Stato estero (comma 2); l'autorità giudiziaria, adotterà quindi il provvedimento di affidamento del minore (comma 3).
  L'articolo 8 novella le disposizioni penali della legge n. 184 del 1983, Diritto del minore ad una famiglia al fine di estendere le sanzioni penali – già previste per la violazione della legge in materia di adozione – alle fattispecie commesse in violazione della legge in commento, di ratifica della Convenzione dell'Aja.
  L'articolo 10 riguarda le misure di protezione disposte da Stati non aderenti alla Convenzione, secondo un modello analogo a quello adottato con riguardo alla Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993 (articolo 36 della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni).
  L'articolo 11 stabilisce che, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, siano disciplinate le modalità operative per l'attuazione degli articoli 4 e 5. I regolamenti sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e per l'integrazione.
  L'articolo 12 contiene la clausola di invarianza finanziaria: dall'attuazione della legge non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate all'attuazione delle disposizioni della legge vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e la Commissione per le adozioni internazionale già svolgono, ognuno nel proprio ambito di competenza, compiti analoghi a quelli indicati nella legge e tali strutture vi provvederanno con le risorse attuali. Inoltre rientrano già nelle competenze proprie del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'interno il rilascio, rispettivamente, del visto d'ingresso e del permesso di soggiorno.
  Infine, gli articoli 13 e 14 recano, rispettivamente, disposizioni transitorie e la clausola di immediata entrata in vigore della legge.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

Pag. 229

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 10 giugno 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva sull'attuazione e l'efficacia delle politiche dell'UE in Italia.
(Deliberazione).

  Michele BORDO, presidente, avverte che la Commissione è oggi riunita per deliberare l'avvio dell'indagine conoscitiva su «L'attuazione e l'efficacia delle politiche dell'UE in Italia» che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di svolgere lo scorso 28 maggio.
  Comunica che è pervenuta l'intesa della Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, sulla base del programma concordato (vedi allegato).
  Fa presente che, a seguito dell'odierna deliberazione, i lavori dell'indagine conoscitiva potranno iniziare quanto prima con le audizioni previste dal programma.
  Ricorda infine che il termine per lo svolgimento dell'indagine è stato fissato al 30 novembre 2014.

  La Commissione delibera lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo.

  La seduta termina alle 14.25.

Pag. 230