CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 giugno 2014
249.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 185

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 10 giugno 2014. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 14.55.

DL 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.
C. 2433 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Luigi TARANTO (PD), relatore, illustra il provvedimento in titolo per le parti di competenza della X Commissione. Espone, in sintesi, le disposizioni di maggiore interesse ai fini dell'espressione del parere rinforzato richiesto ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento della Camera.
  Segnala innanzitutto che l'articolo 4, comma 11, novella l'articolo 1, comma 145, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), in materia di rivalutazione dei beni d'impresa, al fine di prevedere il versamento delle imposte sostitutive ivi previste nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 in tre rate di pari importo, senza pagamento di interessi. Si ricorda che il testo vigente prevede il versamento delle imposte sostitutive in un'unica soluzione (anziché in tre rate) entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta inalterata la possibilità di compensare gli importi da versare ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997.
  L'articolo 12-bis, prevede al comma 1 che il versamento dei canoni delle concessioni demaniali marittime dovuti a partire dall'anno 2014 sia effettuato entro il 15 settembre di ciascun anno. Si prevede altresì che gli enti gestori intensifichino i controlli sull'adempimento da parte dei concessionari dell'obbligo di versamento Pag. 186dei canoni entro i termini. Al riguardo, ricorda che l'articolo 03, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, individua i criteri per la determinazione della misura del canone annuo dovuto per le concessioni demaniali marittime. Il comma 1-bis interviene sul comma 732 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) al fine di posticipare al 15 ottobre 2014 (in luogo del 15 maggio 2014) il termine entro cui si dovrà provvedere ad un riordino della materia dei canoni delle concessioni demaniali marittime.
  Il comma 2-bis dell'articolo 15, inserito nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, stabilisce una deroga per la Regione Lombardia ai limiti di spesa imposti dal decreto-legge n. 78/2010 per le spese inerenti relazioni pubbliche, convegni e mostre, per le voci connesse con l'evento EXPO 2015. La deroga opera per ciascuno degli anni 2014 e 2015. I limiti di spesa stabiliti dal comma 8 dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010 riguardano le attività di comunicazione e promozione: relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di rappresentanza. Per tutte le pubbliche amministrazioni questa tipologia di spesa non può superare il 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. La norma in esame specifica che la deroga vale solo per le voci strettamente connesse con il grande evento EXPO 2015.
  La regione Lombardia è tenuta comunque a garantire gli obiettivi complessivi di riduzione della spesa imposti alle pubbliche amministrazioni dallo stesso articolo 6 del decreto legge 78/2010 e dunque dovrà adottare misure alternative di contenimento della spesa in altre settori per compensare il maggior onere consentito per le spese di comunicazione e promozione.
  L'articolo 20 stabilisce che le società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato, nonché le società da esso direttamente o indirettamente controllate, i cui soci di minoranza siano pubbliche amministrazioni, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, debbano realizzare, nel biennio 2014-2015, una maggiore efficienza in termini di una riduzione dei costi operativi non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel 2015, con riferimento ai costi risultanti dai bilanci di esercizio approvati per l'anno 2013. I risparmi derivanti da tali riduzioni dovranno essere distribuiti dalle società all'azionista pubblico (che a sua volta verserà gli stessi all'entrata del bilancio dello Stato) entro il 30 settembre di ciascun esercizio, per un importo pari al 90 per cento dei risparmi stessi, ovvero in sede di approvazione dei bilanci di esercizio 2014 e 2015 attraverso un dividendo almeno pari ai risparmi di spesa conseguiti, al netto dell'eventuale acconto erogato, con effetti positivi per la finanza pubblica, in termini di maggiori entrate, stimati in 70 milioni di euro per il 2014 e 100 milioni per l'anno 2015. Più in dettaglio, il comma 1 prevede che – a fini di maggiore efficienza e di contenimento della spesa pubblica – le società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato e le società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, i cui soci di minoranza sono pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed enti pubblici economici, devono realizzare nel biennio 2014-2015 una riduzione dei costi operativi, esclusi gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni nonché gli accantonamenti per rischi. Tale riduzione, come detto, deve risultare non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel 2015; viene specificato peraltro come nel calcolo della riduzione siano inclusi i risparmi da realizzare ai sensi del decreto in esame. Il comma precisa inoltre che la disposizione non si applica alle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati.
  Per quanto concerne le procedure e le modalità volte all'acquisizione all'erario delle minori risorse utilizzate dalla società interessate per i propri costi operativi, i commi da 2 a 6 dispongono che:
   ai fini della quantificazione del risparmio previsto dal comma 1, occorre far riferimento alle voci del conto economico Pag. 187ed ai relativi valori risultanti dai bilanci di esercizio approvati per il 2013;
   i risparmi dovranno essere distribuiti dalle società agli azionisti entro il 30 settembre di ciascun esercizio a valere sulle riserve disponibili, ove presenti, per un importo pari al 90 per cento dei risparmi stessi, ovvero in sede di approvazione dei bilanci di esercizio 2014 e 2015, attraverso un dividendo almeno pari ai risparmi di spesa conseguiti, al netto dell'eventuale acconto erogato;
   limitatamente alle società a totale partecipazione pubblica diretta dello Stato, queste per ciascuno degli esercizi sopradetti effettueranno il versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato degli importi percepiti dalle proprie controllate;
   per il biennio 2014-2015 i compensi variabili degli amministratori delegati e dei dirigenti per i quali è contrattualmente prevista una componente variabile della retribuzione dovranno essere collegati in misura non inferiore al 30 per cento ad obiettivi riguardanti l'ulteriore riduzione dei costi rispetto agli obiettivi di efficientamento stabiliti dall'articolo in esame.

  Viene infine demandato al Collegio sindacale la verifica il corretto adempimento delle misure in questione, prevedendo inoltre che lo stesso ne dia evidenza nella relazione al bilancio d'esercizio.
  Sono escluse dall'applicazione dell'articolo in esame (comma 7, modificato preso il Senato):
   le società – comprese le loro controllate – nonché per le quali alla data del 24 aprile 2014 risultino già avviate procedure per l'apertura del capitale ai privati;
   Consip Spa e gli altri soggetti aggregatori che svolgono il ruolo di centrale di committenza in materia di appalti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9;
   la Rai Spa la quale, precisa la norma, concorre alle finalità di risparmio perseguite dall'articolo in esame secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 21.

  Si dispone infine (comma 7-bis, introdotto dal Senato), che le società considerate nell'articolo in commento possono realizzare gli obiettivi ivi previsti anche con modalità diverse da quelle della riduzione dei costi operativi, fermo restando gli obblighi di versamento agli azionisti e quelli di versamento all'entrata del bilancio dello Stato previsti, rispettivamente, dai commi 3 e 4.
  L'articolo 20-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone l'esclusione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, nel cui territorio sono ubicati stabilimenti termali, dall'obbligo della cessione delle aziende termali le cui partecipazioni azionarie, attività, beni, personale, patrimoni, pertinenze e marchi siano state trasferite alle stesse regioni a titolo gratuito. La norma incide dunque sulla disciplina generale dell'obbligo della cessione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle partecipazioni in società aventi per oggetto sociale attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della P.A. partecipante.
  L'articolo 22, al comma 1, interviene in materia di determinazione del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche effettuate da aziende agricole, introducendo il criterio per cui il reddito imponibile viene determinato applicando il coefficiente di redditività del 25 per cento all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione IVA, e non più il criterio di determinazione del reddito agrario definito su base catastale. Con una modifica apportata al Senato l'efficacia della disposizione, originariamente applicabile già dall'anno finanziario in corso (2014), è stata posticipata a decorrere dall'anno 2015. Limitatamente al 2014, si applica una disciplina transitoria, prevista dal comma 1-bis, che in sostanza differenzia il regime di tassazione in base a dati livelli di produzione (KWh anno); fino ad un certo limite trova applicazione il precedente regime basato sul reddito agrario Pag. 188legato alla base catastale; oltre tale livello trova applicazione il coefficiente di redditività del 25 per cento sull'ammontare dei corrispettivi riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo. Più in dettaglio, la norma in esame novella l'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006). Limitatamente all'anno 2014, ai sensi del comma 1-bis introdotto al Senato, viene introdotto un regime di tassazione differenziato, in base al quale vengono mantenute come attività connesse all'esercizio dell'impresa agricola e dunque produttive di reddito agrario le seguenti attività:
   la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kwh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 KWh anno
   la produzione e la cessione di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli.

  Per la produzione di energia oltre i limiti sopra indicati, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti che rivestono la qualifica di società agricola è determinato – ai fini IRPEF e IRES – applicando il coefficiente di redditività del 25 per cento limitatamente all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto relativi alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo. Il comma fa salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'amministrazione finanziaria. Vengono mantenute ferme le disposizioni tributarie in materia di accisa. Infine, all'ultimo periodo, si prevede che il comma in esame si applichi a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e di esso si tenga conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi e sull'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il predetto periodo d'imposta.
  L'articolo 22-bis, introdotto dal Senato, autorizza la spesa di 75 milioni per il 2015 e di 100 milioni per il 2016 per gli interventi in favore delle zone franche urbane di Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, (articolo 37, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012) delle ulteriori zone franche individuate dalla delibera CIPE n. 14 del 2009 ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo Convergenza (nell'ambito dei comuni di Cagliari, Iglesias, Quartu Sant'Elena, Campobasso, Velletri, Sora, Pescara, Ventimiglia, Massa-Carrara, Matera), nonché della zona franca del Comune di Lampedusa istituita dall'articolo 23, comma 45, del decreto-legge n. 98 del 2011. Le ulteriori zone franche individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009 ricadenti nelle regioni non ricomprese nell'obiettivo Convergenza destinatarie dei finanziamenti di cui al presente articolo riguardano alcune zone censuarie dei comuni di Cagliari, Iglesias, Quartu Sant'Elena, Campobasso, Velletri, Sora, Pescara, Ventimiglia, Massa-Carrara, Matera. Le risorse (75 milioni per il 2015 e di 100 milioni per il 2016) saranno ripartite tra le zone franche urbane, al netto degli eventuali costi necessari per l'attuazione degli interventi, sulla base dei medesimi criteri di riparto utilizzati nell'ambito della delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009. Tali autorizzazioni di spesa costituiscono il limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. Le regioni interessate possono destinare, a integrazione di tali risorse, proprie risorse per il finanziamento delle agevolazioni, anche rivenienti, per le zone franche dell'obiettivo Convergenza da eventuali riprogrammazioni degli interventi nell'ambito del Piano di azione coesione (comma 2). Per l'attuazione degli interventi, il comma 3 rinvia a quanto già disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 aprile 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo Pag. 18937 del decreto-legge 179 del 2012. Infine, il comma 4 pone il finanziamento di tali interventi nelle zone franche urbane a carico della quota nazionale (e quindi non di quella destinata alle regioni) delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, relative al ciclo di programmazione 2014-2020, come individuate dall'articolo 1, comma 6, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013).
  L'articolo 27 introduce nuove modalità di monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni, dei relativi pagamenti e dell'eventuale verificarsi di ritardi rispetto ai termini fissati dalla direttiva europea, attraverso un adeguamento delle funzionalità della Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (comma 1); esso inoltre amplia (comma 2) il perimetro delle amministrazioni pubbliche tenute alla certificazione dei debiti non estinti, ridefinendo, di conseguenza, i soggetti cui compete la nomina degli eventuali commissari ad acta ed introducendo sanzioni a carico sia delle amministrazioni medesime che dei dirigenti responsabili nei casi di inadempimento dell'obbligo di certificazione nei tempi previsti. Più in dettaglio, le misure introdotte dal comma 1 dell'articolo prevedono nuove modalità di monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni, dei relativi pagamenti e dell'eventuale verificarsi di ritardi rispetto ai termini fissati dalla direttiva 2011/7/UE. Le novità passano attraverso la Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni predisposta dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, le cui funzionalità vengono aggiornate di conseguenza. In particolare, il comma aggiunge al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 un nuovo articolo 7-bis, che introduce, in attesa dell'avvio della fatturazione elettronica, la possibilità per i titolari di crediti verso le amministrazioni pubbliche di comunicare i dati relativi alle fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse a partire dal 1o luglio 2014, mediante la piattaforma elettronica (comma 1). Allo stesso modo le amministrazioni pubbliche devono comunicare le informazioni inerenti la ricezione e la rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture emesse a partire dal 1o luglio 2014 (comma 2). È prevista l'acquisizione automatica delle stesse informazioni attraverso le funzionalità rese possibili dalla fatturazione elettronica (comma 3). Il comma 4 prevede per le amministrazioni pubbliche l'obbligo di comunicare entro il 15 di ogni mese le informazioni riguardanti i debiti non estinti per i quali al mese precedente sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori. Le amministrazioni pubbliche, contestualmente all'ordinazione di pagamento devono immettere sulla piattaforma elettronica i dati riferiti ad essa (comma 5). I commi 6 e 7 individuano le specifiche informazioni (natura dei debiti e codice identificativo di gara) da comunicare in funzione delle esigenze di monitoraggio e l'accessibilità o utilizzabilità delle stesse da parte delle pubbliche amministrazioni e dei creditori. Il mancato rispetto degli obblighi previsti ai commi 4 e 5 è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e, in caso di inadempienza, comportano responsabilità dirigenziali e disciplinari con le relative sanzioni previste (comma 8). Per l'intervento informatico necessario ad attivare le funzionalità della piattaforma elettronica sopra richiamata è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2014 (comma 9). Il comma 2 interviene, modificando l'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, sulla disciplina della certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, nonché per prestazioni professionali, richiesta su istanza del creditore anche ai fini della cessione del credito medesimo pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari.
  Le modifiche apportate al comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008 sono volte:
   ad ampliare il novero delle amministrazioni tenute alla certificazione dei debiti Pag. 190non estinti, estendendo la disciplina a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
   a ridefinire, a seguito dell'estensione della disciplina della certificazione ad ulteriori amministrazioni, i soggetti cui compete la nomina dei commissari ad acta, in caso di mancata certificazione da parte dell'amministrazione debitrice nei tempi previsti (30 giorni);
   a introdurre sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obbligo di certificazione nei tempi previsti, o di diniego non motivato di certificazione, da parte dell'amministrazione. In particolare, per l'amministrazione inadempiente agli obblighi suddetti è previsto il divieto di procedere ad assunzioni di personale o di ricorrere all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento; per il dirigente è prevista l'applicazione delle medesime misure già introdotte dal decreto-legge n. 35/2013 (articolo 7, comma 2) per i casi di mancata registrazione dell'amministrazione sulla piattaforma elettronica, vale a dire, responsabilità dirigenziale e disciplinare, ai sensi del decreto legislativo sul pubblico impiego (decreto legislativo n. 165/2001), nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nell'adempimento;
   a rendere obbligatoria nella certificazione l'indicazione della data prevista di pagamento. Le certificazioni già rilasciate senza data devono pertanto essere integrate in tal senso a cura dell'amministrazione, utilizzando – come in tal senso precisato nel corso dell’iter al Senato – la piattaforma elettronica. Tale ultima disposizione è sostanzialmente rivolta agli enti territoriali soggetti al patto di stabilità interno, ai quali soltanto era finora consentita la possibilità di emissione di certificazione senza apposizione di una data prevista di pagamento.

  L'articolo 28 riguarda le certificazioni dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni (in massima parte enti locali) con le risorse trasferite dalla regione a titolo di estinzione dei debiti delle regione medesima. Il monitoraggio delle certificazioni dovrà essere effettuato dalla regione che ha estinto il debito, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata. A tal fine la norma in esame apporta modifiche all'articolo 2 del decreto legge 35/2013, che ha disciplinato il pagamento dei debiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  L'articolo 31 dispone per il 2014 un incremento della dotazione della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», istituito dal comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013, di 2.000 milioni di euro, al fine di favorire il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013 da parte delle società ed enti partecipati dagli enti locali.
  In particolare, le norme introdotte dall'articolo in esame prevedono che tale incremento di risorse possa essere concesso agli enti locali per il pagamento dei propri debiti nei confronti delle società partecipate; tali società sono a loro volta tenute a destinare prioritariamente le risorse così ottenute all'estinzione dei loro debiti maturati alla data del 31 dicembre 2013.
  L'articolo 32 dispone per il 2014 un incremento della dotazione del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», istituito dal comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013, di 6.000 milioni di euro, al fine di far fronte ai pagamenti da parte delle regioni e degli enti locali dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2013.
  Più precisamente, il comma 1 destina le suddette risorse aggiuntive del Fondo al pagamento da parte delle regioni e degli enti locali:
   dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata Pag. 191emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
   dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale attivato dagli enti locali che si trovano in condizioni difficoltà finanziarie suscettibili di provocarne il dissesto, purché approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

  La norma finalizza espressamente l'incremento di risorse a garantire il rispetto dei tempi di pagamento previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002, come sostituito dalla lett. d) del comma 1 dell'articolo 1, Decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva 2011/7/UE (sostitutiva della precedente direttiva 2000/35/CE) relativa ai ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali concernenti contratti di fornitura di beni e servizi sia tra privati che tra privati e pubbliche amministrazioni. Tale direttiva fissa in 30 giorni i termini ordinari per il pagamento per le transazioni commerciali in cui la parte debitrice è una pubblica amministrazione, termine prorogabile fino a 60 giorni solo in presenza di determinate condizioni.
  L'articolo 40 del provvedimento amplia la platea dei crediti vantati nei confronti della PA compensabili con le somme iscritte a ruolo, differendo dal 31 dicembre 2012 al 30 settembre 2013 il termine entro il quale devono essere state notificate le relative cartelle di pagamento al fine di usufruire di detta compensazione. In particolare, la norma in esame modifica l'articolo 9, comma 02 del decreto-legge n. 35 del 2013, che a sua volta aveva differito dal 30 aprile 2012 al 31 dicembre 2012 il termine entro il quale devono essere state notificate le cartelle di pagamento, per poter usufruire delle compensazioni con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazione, forniture e appalti. Si tratta del termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012, che disciplina le modalità con le quali i crediti non prescritti certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.