CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 maggio 2014
242.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 29 maggio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 13.

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 189 Pisicchio, C. 276 Bressa, C. 588 Migliore, C. 979 Gozi, C. 1499 Marazziti e C. 2168, approvata dal Senato, recanti introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.
(Deliberazione).

  Donatella FERRANTI, presidente, sulla base di quanto convenuto dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, in relazione alle proposte di legge C. 189 Pisicchio, C. 276 Bressa, C. 588 Migliore, C. 979 Gozi, C. 1499 Marazziti e C. 2168, approvata dal Senato, recanti introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.
  Nel corso dell'indagine conoscitiva, la Commissione potrà procedere alle audizioni di docenti universitari, di rappresentanti dell'avvocatura e della magistratura, Pag. 5delle forze dell'ordine e di associazioni sindacali operanti nel settore della sicurezza e dell'ordine pubblico, di organizzazioni, anche internazionali, e di associazioni che operano per la difesa dei diritti umani.

  La Commissione approva la proposta del presidente.

  La seduta termina alle 13.05.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 29 maggio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 13.05.

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del bullismo informatico.
C. 1986 Campana.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame della proposta di legge in oggetto.

  Micaela CAMPANA (PD), relatore, osserva come la proposta di legge preveda misure per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del bullismo informatico. A tal fine: raggruppa gli atti più diffusi di bullismo e specifica gli atti di bullismo informatico; prevedendo inoltre specifiche sanzioni penali (reclusione da sei mesi a quattro anni); disciplina il risarcimento dei danni causati alle strutture scolastiche; regola le attività del dirigente scolastico che venga a conoscenza di attività di bullismo o di bullismo informatico.
  Il termine «bullismo» è stato utilizzato per la prima volta in una norma di rango legislativo nel 2012: in particolare, l'articolo 50 del decreto-legge n. 5 del 2012 (L. conv. 35/2012) ha previsto che fossero emanate linee guida per la definizione, fra l'altro, di un organico di rete finalizzato anche al contrasto dei fenomeni di bullismo.
  Non esiste, tuttavia, una definizione legislativa di bullismo poiché in realtà si tratta di un fenomeno sociale all'interno del quale convivono vari aspetti giuridici. Ad esempio, può essere presa come punto di riferimento la definizione data da uno degli studiosi che maggiormente ha approfondito il fenomeno in ambito internazionale.
  «Uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o più compagni. Un'azione viene definita offensiva quando una persona infligge intenzionalmente o arreca un danno o un disagio a un'altra. Le azioni offensive possono essere perpetrate con contatto fisico, parole, o in altri modi come smorfie, gesti o l'esclusione dal gruppo. In tutti i casi vi è l'intenzione di arrecare danno all'altro attraverso ripetuti e frequenti comportamenti negativi. Tra le parti coinvolte in questo tipo di evento socialmente disfunzionale deve esistere uno squilibrio di tipo fisico o numerico, in modo tale che la vittima risulti essere sempre svantaggiata rispetto al suo carnefice, infatti non si può parlare di bullismo quando due ragazzi, pressappoco con la stessa forza, litigano o discutono» (Olweus).
  Rispetto al tema più specifico del cyberbullismo il Governo ha promosso e sostenuto azioni volte al contrasto di tale fenomeno nel Piano nazionale denominato «Più scuola meno mafia», realizzando, a partire dal 2010, in particolare, iniziative quali il progetto di Milano «Open Eyes: safenet use», un Osservatorio per informare e formare studenti, famiglie e scuole sull'uso e l'abuso della rete informatica e per la gestione dei casi di stalking, cyber bullismo, e, in generale, per il sostegno alle vittime di comportamenti persecutori; il progetto di Caserta «Nausicaa», un Osservatorio di ricerca, formazione, e uno sportello per il sostegno psicologico agli studenti e alle le vittime di reati di bullismo Pag. 6e cyberbullismo. Ha poi, tra l'altro, aderito nel 2010 al progetto europeo «Tabby in internet» (Threat Assessment of Bullying Behaviour: Valutazione della minaccia di cyber bullismo nei giovani), approvato nel quadro del programma Daphne III (2007-2013) e finalizzato a promuovere una cultura della rete «sana», ad accrescere la conoscenza delle minacce derivanti dall'uso di Internet e/o di altri mezzi di comunicazione informatizzata e ad attivare strategie e interventi mirati alla prevenzione di comportamenti devianti.
  La proposta di legge è composta da sei articoli.
  L'articolo 1 individua l'obiettivo della legge: il contrasto dei fenomeni del bullismo e del bullismo informatico in tutte le loro manifestazioni, con azioni di carattere preventivo e repressivo.
  L'articolo 2 intende raggruppare gli atti più diffusi di bullismo. L'elencazione fa riferimento a una serie di condotte, ciascuna delle quali è riconducibile a specifiche fattispecie di reato punite dal codice penale o nelle leggi speciali. Le condotte che configurano gli atti di bullismo sono suddivise in cinque lettere: a) i comportamenti reiterati che si traducono in insulti, offese e derisioni; b) le voci diffamatorie e le false accuse; c) i piccoli furti, le minacce, la violenza privata, le aggressioni; d) le offese che hanno ad oggetto l'orientamento sessuale, la razza, la lingua, la religione, l'opinione politica, le condizioni personali e sociali della vittima; e) le lesioni personali volontarie e il danneggiamento di cose altrui.
  L'articolo 3 individua i comportamenti che debbono essere considerati atti di bullismo informatico. Si tratta dei seguenti comportamenti: a) i messaggi on line violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum; b) la spedizione reiterata di messaggi insultanti mirati a ferire la vittima; offendere qualcuno al fine di danneggiarlo gratuitamente e con cattiveria via e-mail, messaggistica istantanea o sui social network; c) la sostituzione di persona al fine spedire messaggi o pubblicare testi reprensibili; d) la pubblicazione di informazioni private o imbarazzanti su un'altra persona; e) l'ottenimento della fiducia di qualcuno con l'inganno al fine di pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via mezzi elettronici; f) l'esclusione deliberata di una persona da gruppi on-line al fine di provocare un sentimento di emarginazione; g) le molestie e le denigrazioni minacciose mirate a incutere timore; h) la registrazione con apparecchi elettronici di video o di audio degli atti di bullismo di cui all'articolo 2 e la pubblicazione degli stessi sui siti internet.
  Con riferimento al bullismo informatico, occorre ricordare che il tema dei reati commessi attraverso il web si collega – per la stessa natura immateriale della rete – alla necessità di affrontare la questione a livello transnazionale.
  L'articolo 4 intende sanzionare giuridicamente il fenomeno del cyberbullismo: punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con le condotte previste dall'articolo 3. Sulla proposta è scritto 2 e 3 ma in realtà si tratta di un errore di battitura.
  È punito chi con le condotte dell'articolo 3 cagiona un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero ingenera un fondato timore per la propria incolumità (comma 1).
  Il comma 2 prevede che, se il soggetto è minore di anni 18, si applicano le disposizioni previste dal processo penale minorile, in particolare dall'articolo 98 del codice penale (comma 2) (il citato articolo 98 prevede, tra l'altro, che è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita).
  In base al comma 3, se il soggetto è minore di anni 14, i genitori e i dirigenti scolastici sono tenuti a predisporre un piano di lavoro straordinario a servizio negli istituti scolastici di appartenenza, oltre l'orario scolastico, secondo le modalità più consone e nel rispetto della persona (comma 3).Pag. 7
  L'articolo 5 stabilisce che, qualora, con gli atti previsti dagli articoli 2 e 3, un minore abbia arrecato danni a una struttura scolastica, egli è chiamato a ripararli. Nei casi di danneggiamento grave i genitori o il tutore, tenuto conto delle condizioni economiche della famiglia, sono tenuti alla riparazione economica del danno in solido con l'istituto scolastico.
  L'articolo 6 pone invece obblighi in capo al dirigente scolastico, pubblico ufficiale, stabilendo che, qualora venga a conoscenza degli atti di bullismo e di bullismo informatico deve informare prioritariamente le famiglie dei soggetti coinvolti; deve convocare una riunione con i soggetti coinvolti e uno psicologo della Associazione sanitaria locale di competenza al fine di esaminare la situazione e predisporre percorsi ad personam per l'assistenza alla vittima e la rieducazione del bullo; nei casi più gravi è tenuto a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria.
  Da una prima analisi svolta dal servizio studi della Camera, la proposta sembra soddisfare nella maggior parte dei casi i requisiti richiesti nel rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite.
  Anche l'Avvocatura della Camera ha specificato come la legge nel complesso, non presenta aspetti critici sotto il progilo della compatibilità con l'ordinamento del Consiglio d'Europa, ma anzi sembra assolvere agli obblighi di protezione e di attivazione della tutela della vita privata e familiare ai sensi dell'articolo 8 CEDU, ribadita dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo.
  Per tanto, chiedo alla presidenza ed alla commissione qui riunita, di collaborare al fine di rimuovere gli ostacoli tecnici che riterrete essere presenti nella proposta, al fine di fornire ad ogni grado della società, gli strumenti utili per prevenire e combattere questo fenomeno.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio 2014.
C. 360 Garavini, C. 1943 Nicchi e C. 2123 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2407 Gebhard).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 maggio 2014.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che è stata abbinata la proposta di legge C. 2407 Gebhard, ai sensi dell'articolo 77, comma 1 del Regolamento. Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 29 maggio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 13.45.

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 189 Pisicchio, C. 276 Bressa, C. 588 Migliore, C. 979 Gozi, C. 1499 Marazziti e C. 2168, approvata dal Senato, recanti introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.
Audizione di Mauro Palma, Presidente del Consiglio europeo per la cooperazione nell'esecuzione penale del Consiglio d'Europa, di rappresentanti dell'Associazione Amnesty International Italia e di rappresentanti dell'Associazione Antigone.
(Svolgimento e conclusione).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

  Svolgono una relazione sui temi oggetto Pag. 8dell'audizione Mauro PALMA, Presidente del Consiglio europeo per la cooperazione nell'esecuzione penale del Consiglio d'Europa, Antonio MARCHESI, Presidente dell'Associazione Amnesty International Italia, e Patrizio GONNELLA, Presidente dell'Associazione Antigone.

  Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Giulia SARTI (M5S) e Vittorio FERRARESI (M5S).

  Rispondono ai quesiti posti Mauro PALMA, Presidente del Consiglio europeo per la cooperazione nell'esecuzione penale del Consiglio d'Europa, Antonio MARCHESI, Presidente dell'Associazione Amnesty International Italia e Patrizio GONNELLA, Presidente dell'Associazione Antigone.

  Donatella FERRANTI, presidente, dopo avere formulato alcune osservazioni, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.40.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati.
C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2150 Ferranti.