CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 maggio 2014
240.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 29

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 27 maggio 2014.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 27 maggio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 14.30.

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DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico.
C. 2385 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Fabrizia GIULIANI (PD), relatore, illustra le disposizioni del provvedimento in esame che attengono agli ambiti di competenza della Commissione Giustizia.
  Osserva, quindi, come il comma 1 dell'articolo 1 rechi disposizioni per la continuità delle funzioni svolte dai dirigenti scolastici assunti all'esito del concorso 2011, nei casi in cui occorra rinnovare la procedura concorsuale a seguito di annullamento giurisdizionale.
  Le citate disposizioni, dunque, investono incidentalmente gli ambiti di competenza di questa Commissione, nel senso che l'annullamento giurisdizionale costituisce un presupposto di applicazione e non il contenuto normativo, in senso proprio, delle disposizioni medesime.
  In particolare, il comma 1, come modificato dal Senato, è finalizzato a garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni svolte dai dirigenti scolastici già in servizio a seguito del concorso indetto nel 2011 (svoltosi su base regionale), nelle sedi di assegnazione alla data di entrata in vigore del decreto-legge, e a far salvi gli atti da essi adottati, fino alla rinnovazione della procedura concorsuale annullata in sede giurisdizionale ovvero, qualora la medesima rinnovazione si concluda in corso d'anno scolastico, fino a conclusione dello stesso.
  Il comunicato stampa del MIUR del 31 marzo 2014, emanato nella stessa data in cui il Consiglio dei Ministri aveva approvato il decreto-legge, evidenziava che la disposizione si riferisce alla situazione determinatasi in Toscana, riguardante 112 dirigenti scolastici.
  Osserva, inoltre, che la disposizione non rappresenta una novità nel nostro ordinamento: si tratta di una previsione in larga parte analoga a quella recata dall'articolo 1 del decreto-legge 170/2009 (L. 190/2009) per il personale in servizio con funzioni di dirigente scolastico a seguito del concorso bandito nel 2004 e poi annullato in Sicilia.
  I commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 1, introdotti nel corso dell'esame al Senato, dispongono in ordine all'indizione del primo corso-concorso selettivo per il reclutamento di dirigenti scolastici, di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 104 del 2013, con riferimento al quale si prevede, tra l'altro, che una quota di posti deve essere riservata a determinate categorie di soggetti che hanno partecipato a precedenti procedure, in relazione alle quali è sorto un contenzioso.
  Il comma 2-ter prevede, in particolare, che «la prima tornata» del corso-concorso nazionale è bandita entro il 31 dicembre 2014 e dispone che una quota dei posti messi a concorso è riservata: «ai soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie di concorso successivamente annullate in sede giurisdizionale, ai soggetti che hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva».
  Si precisa che il contenzioso deve essere relativo ai concorsi per dirigente scolastico banditi, rispettivamente, con Decreto direttoriale 22 novembre 2004 e con DM 3 ottobre 2006, ovvero riferibile alle procedure di rinnovazione, in Sicilia, del medesimo concorso del 2004, avviate ai sensi della L. 202/2010.
  Rileva come anche in questa disposizione gli aspetti di competenza della Commissione giustizia siano costituiti da presupposti di applicazione della norma che prevede la riserva di una quota dei posti messi a concorso. I presupposti sembrano essere l'annullamento in sede giurisdizionale delle graduatorie, il contenzioso pendente (con riferimento alle procedure di concorso suindicate), la pronuncia di una Pag. 31sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio, la mancata pronuncia di una sentenza definitiva (sfavorevole, si suppone) alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
  Ferme restando le scelte di merito in ordine all'individuazione dei soggetti beneficiari della quota di riserva, che competono alla VII Commissione, si osserva come i suddetti presupposti di applicazione non appaiono sempre formulati in modo chiaro e determinato. Ciò rileva in quanto, dalla precisa formulazione dei presupposti applicativi della disposizione dovrebbe derivare la chiara e univoca identificazione dei beneficiari della riserva.
  Con riferimento al presupposto del «contenzioso pendente», occorrerebbe chiarire, in primo luogo, se il contenzioso al quale si intende fare riferimento sia esclusivamente quello pendente in sede giurisdizionale, ovvero possa trattarsi anche di contenzioso pendente in sede amministrativa.
  Dalla lettura della disposizione, potrebbe poi sembrare che la categoria dei soggetti con un contenzioso pendente possa coincidere con quella di coloro che non abbiano ottenuto la pronuncia di alcuna sentenza definitiva (giacché si suppone che anche costoro siano parti in un contenzioso pendente). Inoltre, i soggetti che hanno ottenuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio, ove questa non sia passata in giudicato, sono comunque soggetti con un contenzioso pendente.
  Sembrano, infine, essere equiparati, ai fini del diritto alla riserva, i soggetti vincitori nel giudizio di primo grado ed i soggetti che non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

  Martedì 27 maggio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio 2014.
C. 360 Garavini, C. 1943 Nicchi e C. 2123 Governo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Michela MARZANO (PD), relatore, si sofferma preliminarmente sul quadro normativo nazionale in tema di attribuzione del cognome ai figli e, quindi, sulle fonti sovranazionali quale la Carta di Nizza, la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna e le raccomandazioni in materia del Consiglio d'Europa.
  Ricorda le disposizioni della Convenzione EDU la cui violazione ha portato a una recente condanna dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione degli articoli 8 e 14 della Convenzione; tali disposizioni riguardano, rispettivamente, il diritto al rispetto della vita privata e familiare (norma che involge comunque ogni aspetto della identificazione personale) e il divieto di ogni forma di discriminazione. In particolare, la sentenza 7 gennaio 2014 della CEDU (Cusan e Fazio c. Italia) ha definito la preclusione all'assegnazione al figlio del solo cognome materno una forma di discriminazione basata sul sesso che viola il principio di uguaglianza tra uomo e donna.
  Sottolinea, inoltre, come la giurisprudenza della Corte costituzionale sul punto non si sia mai espressa in maniera esplicita, pure affermando che l'attuale sistema di attribuzione automatica del cognome paterno ai figli legittimi è il «retaggio di Pag. 32una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna» (sentenza n. 61/2006).
  Rileva inoltre come, al contrario della Consulta, la Corte di cassazione più volte si sia espressa sull'attribuzione al figlio del solo cognome paterno, pur in prevalente riferimento al caso di filiazione naturale il cui riconoscimento da parte dei genitori sia avvenuto in momenti diversi. Focalizzando l'attenzione sul supremo interesse del figlio, la Suprema Corte ha ritenuto che nell'attribuzione del cognome al figlio vada evitata ogni automaticità al fine di evitare un danno alla sua identità personale. Ancor più esplicitamente, la Cassazione ha espresso l'opinione che l'attribuzione al figlio del solo cognome paterno sia ormai antistorica (oltre che in contrasto con le fonti sovranazionali), segnalando la necessità di un intervento del legislatore (sent. 16093 del 2006).
  Ricorda come nella scorsa legislatura la Commissione Giustizia della Camera abbia esaminato alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare volte alla modifica della disciplina relativa all'attribuzione del cognome al figlio (A.C. 36 e abb.). Il relatore del provvedimento in Commissione (on. Giulia Bongiorno) aveva elaborato un testo unificato (del quale la Commissione non ha concluso l'esame) in base al quale i figli assumevano il cognome di entrambi i genitori. Al figlio legittimo veniva attribuito il doppio cognome secondo l'ordine concordemente deciso con dichiarazione resa allo stato civile (in mancanza di accordo, valeva l'ordine alfabetico); il figlio naturale assumeva il cognome del genitore che per primo lo aveva riconosciuto e, nel caso di riconoscimento contemporaneo, si applicava la disciplina prevista per il figlio legittimo. In relazione ai coniugi, il testo stabiliva il diritto di ogni coniuge alla conservazione del proprio cognome, da cui derivava che la moglie non avrebbe dovuto più aggiungere al proprio il cognome del marito.
  Passa quindi ad illustrare i tre progetti di legge in esame – due d'iniziativa parlamentare (C. 360 Garavini e altri; C. 1943 Nicchi e altri) e uno d'iniziativa governativa (C. 2123) – che sono diretti, con diverse modalità, a innovare la disciplina civilistica sull'attribuzione del cognome ai figli, affermando la pari dignità della donna all'interno del rapporto di coppia.
  In particolare, in ottemperanza alla recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e in linea con la maggior parte dei sistemi giuridici europei, i provvedimenti in esame permettono, con distinte soluzioni, l'attribuzione ai figli anche del cognome materno.
  Inoltre, le due proposte di legge di iniziativa parlamentare modificano anche la normativa civilistica sul cognome dei coniugi.
  La proposta di legge n. 360 è composta da cinque articoli.
  L'articolo 1 sostituisce l'articolo 143-bis del codice civile (che attualmente, sotto la rubrica «Cognome della moglie», stabilisce che la moglie aggiunge il proprio cognome a quello del marito conservandolo durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze).
  Il nuovo articolo 143-bis, ora rubricato «Cognome dei coniugi», prevede che con il matrimonio entrambi i coniugi mantengano il proprio cognome.
  Sono, poi, abrogati, per esigenze di coordinamento normativo l'articolo 156-bis c.c. e i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 della legge sul divorzio (L. 898/1970).
  L'articolo 2 introduce nel codice civile l'articolo 143-bis.1, rubricato «Cognome del figlio di genitori coniugati», che prevede, su accordo dei genitori, che sia attribuito al figlio al momento della sua registrazione presso gli uffici di stato civile: il cognome del padre, il cognome della madre il cognome di entrambi, nell'ordine concordato (primo comma). In caso di mancato accordo, sono attribuiti al figlio entrambi i cognomi dei genitori, in ordine alfabetico (secondo comma).
  I due ulteriori commi dell'articolo 143-bis.1 stabiliscono: che i figli degli stessi genitori coniugati, registrati all'anagrafe Pag. 33dopo il primo figlio, portano lo stesso cognome di quest'ultimo (terzo comma); che il figlio cui sono stati trasmessi due cognomi dai genitori può trasmetterne ai propri figli soltanto uno a sua scelta (quarto comma).
  L'articolo 3 della proposta di legge riformula l'articolo 262 del codice civile, relativo al cognome del figlio nato fuori del matrimonio stabilendo che se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina dettata dal nuovo articolo 143-bis.1 per il figlio di genitori coniugati. Mentre, come è ovvio, se il figlio è riconosciuto da un solo genitore ne assume il cognome, ove il riconoscimento da parte dell'altro genitore avvenga successivamente, il cognome di questi si aggiunge al primo solo con il consenso del genitore che ha riconosciuto il figlio per primo nonché del figlio stesso (se già ha compiuto 14 anni).
  Ove il figlio sia riconosciuto da entrambi i genitori (quindi, sia in caso di riconoscimento contemporaneo che successivo) se uno dei due ha un doppio cognome, ne trasmette al figlio solo uno a sua scelta.
  L'ultimo comma del nuovo articolo 262, estendendo la disciplina dell'articolo 143-bis.1, terzo comma, prevede che nel caso di più figli nati fuori dal matrimonio dagli stessi genitori, essi porteranno lo stesso cognome attribuito al primo figlio.
  L'articolo 4, comma 1, detta, anzitutto, una nuova formulazione dell'articolo 299 del codice civile relativo al cognome dell'adottato maggiore di età.
  La nuova disciplina prevede che l'adottato anteponga al proprio cognome quello dell'adottante; nel caso in cui il primo abbia un doppio cognome, deve indicare quale intenda mantenere. Se l'adozione del maggiorenne è fatta da entrambi i coniugi, questi decidono d'accordo quale cognome attribuire al figlio adottivo (quello paterno, quello materno o entrambi, secondo l'ordine concordato) ai sensi dell'articolo 143-bis.1, introdotto dall'articolo 2; in mancanza di accordo, si segue l'ordine alfabetico (comma 1).
  Il comma 2 dell'articolo 4 sostituisce l'articolo 27 della legge sull'adozione (L. 184/1983) relativo agli effetti dell'adozione sullo status del minore adottato. Tale disposizione stabilisce attualmente che, a seguito dell'adozione, l'adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. Il nuovo articolo 27 – confermando l'acquisto dello stato di figlio nato nel matrimonio – estende all'adottato la disciplina per l'attribuzione del cognome di cui all'articolo 143-bis.1 c.c. (articolo 2 della p.d.l.). Sono abrogati, quindi, i commi 2 e 3 dell'attuale articolo 27.
  Infine, l'articolo 5 stabilisce che la nuova disciplina introdotta in materia di cognome dei figli si applica anche ai figli degli italiani residenti all'estero che, ai sensi della legge n. 470 del 1988 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero), devono essere iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (cd. A.I.R.E.) tenute presso i comuni e presso il Ministero dell'interno.
  La proposta di legge n. 1943 è composta da otto articoli.
  L'articolo 1 della proposta di legge C. 1943 detta una nuova formulazione dell'articolo 143-bis del codice civile in materia di «Cognome dei coniugi», introducendo una disciplina identica a quello dell'articolo 1 della proposta di legge AC 360.
  L'articolo 2 aggiunge, dopo il secondo, un nuovo comma all'articolo 6 del codice civile (in materia di diritto al nome) che sancisce il legame particolare che lega la prole alla madre. La disposizione, stabilendo che i figli assumono il cognome materno o paterno o di entrambi i genitori (pur non esplicitato espressamente dalla norma è, evidentemente, presupposto l'accordo tra questi ultimi), prevede che, in caso di attribuzione al figlio di doppio cognome, figura per primo il cognome della madre. Se non vi è accordo tra i genitori (sulla scelta tra le tre opzioni possibili) il figlio assume i cognomi di entrambi i genitori, sempre con priorità nell'ordine, a quello materno. I figli (nati all'interno o fuori del matrimonio ovvero Pag. 34adottati), una volta maggiorenni, possono tuttavia optare per una modifica del proprio cognome.
  L'articolo 3 della p.d.l. 1943 introduce nel codice civile l'articolo 143-bis.1, relativo al cognome del figlio di genitori coniugati, secondo il quale, su scelta concordata dei genitori, è attribuito al figlio il cognome del padre, quello della madre o di entrambi. Nell'ultimo caso è indicato per primo il cognome della madre.
  In caso di doppio cognome, l'articolo 143-bis.1 prevede che debba essere indicato per primo il cognome materno. I genitori effettuano la scelta all'atto di nascita del primo figlio. In caso di mancato accordo tra i genitori, ovvero in caso di morte, irreperibilità o incapacità di entrambi, sono attribuiti al figlio i cognomi di entrambi i genitori, con l'indicazione, quale primo cognome, di quello materno. Ai figli successivi al primo, generati dai medesimi genitori, è attribuito lo stesso cognome del primo figlio. Il figlio cui è attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni appena illustrate.
  L'articolo 4 detta una nuova formulazione dell'articolo 237 del codice civile in materia di possesso di stato, elemento che rileva ai fini della prova della filiazione. La disposizione modifica l'articolo 237 c.c., anche per esigenze di coordinamento con le modifiche introdotte al codice civile. Viene così integrato il contenuto delle lettere a) e b), relative al cognome ed al trattamento di chi rivendica il possesso di stato, con il riferimento anche alla madre ovvero ad entrambi i genitori.
  L'articolo 5 modifica la disciplina dell'articolo 262 c.c. relativa al cognome da attribuire al figlio nato fuori dal matrimonio. La formulazione del nuovo articolo 262 è analoga a quella introdotta dall'articolo 3 della p.d.l. 360. Non sono, tuttavia, disciplinate – rispetto a quest'ultima – le ipotesi che condizionano l'attribuzione del cognome al figlio in caso riconoscimento successivo di uno dei due genitori (articolo 262, terzo comma, secondo periodo) nonché quello del caso di doppio cognome di uno dei due genitori, in caso di riconoscimento congiunto (articolo 262, quarto comma).
  L'articolo 6, comma 1, sostituisce l'articolo 299 del codice civile prevedendo una nuova disciplina dell'assunzione del cognome del figlio adottato maggiorenne. Come l'articolo 4 della p.d.l. 360, anche la disposizione in esame stabilisce che l'adottato assuma il cognome dell'adottante anteponendolo al proprio. Ove l'adozione sia compiuta da coniugi, essi debbono dichiarare congiuntamente (quindi in accordo tra loro) quale cognome attribuire all'adottato (quello del padre, quello della madre o quello di entrambi; in tale ultimo caso, anteponendo il cognome materno). Se i coniugi adottanti hanno figli, l'adottato assume il cognome già attribuito al primo figlio.
  Il comma 1 disciplina, poi, i casi di doppio cognome dell'adottato o dell'adottante: nel primo caso, escludendo l'ipotesi di triplo cognome a seguito dell'adozione, si prevede che l'adottato debba indicare il cognome da mantenere; se è invece l'adottante ad avere un doppio cognome, deve indicare quale intende assegnare al figlio adottato.
  Il comma 2 dell'articolo 6 sostituisce l'articolo 27 della legge sull'adozione (L. 184/1983), così coordinandone la disciplina con quella del nuovo articolo 299 c.c. Confermando l'attuale previsione secondo cui, a seguito dell'adozione, l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome, il nuovo articolo 27 rinvia – per l'attribuzione del cognome all'adottato – alla disciplina introdotta al comma 1 dal nuovo articolo 299 c.c. per il caso di adozione compiuta dai coniugi. In caso di disaccordo, l'adottato assume entrambi i cognomi dei genitori, con priorità, nell'indicazione, di quello della moglie.
  L'articolo 7 della proposta di legge prevede – entro un mese dalla data di entrata in vigore della nuova legge – che il Governo apporti le modifiche all'articolo 33 del regolamento anagrafico (decreto del Presidente della Repubblica 396/2000) Pag. 35conseguenti alla riforma introdotta, in particolare coordinandone il contenuto con le nuove regole sull'attribuzione del cognome al figlio (nato nel matrimonio o fuori di esso) o al figlio adottato nonché sulla possibilità di modifica del proprio cognome da parte del figlio maggiorenne. Il nuovo articolo 33 dovrà, inoltre, prevedere le modalità di comunicazione all'ufficiale dello stato civile delle dichiarazioni in materia di cognome del figlio nonché l'obbligo di annotazione nel relativo atto di nascita.
  L'articolo 8, infine, detta una disciplina transitoria della riforma, stabilendo che la nuova disciplina sul cognome si applica a tutti i nati dopo la data di entrata in vigore del provvedimento in esame che non abbiano fratelli viventi nati dagli stessi genitori.
  Il disegno di legge C. 2123 del Governo, composto di quattro articoli, modifica la disciplina del codice civile allo scopo (dichiarato anche nel titolo del d.d.l.) di colmare la lacuna del nostro ordinamento riscontrata dalla CEDU in relazione all'impossibilità di attribuzione ai figli anche del cognome della madre.
  L'articolo 1 del disegno di legge modifica l'articolo 143-bis del codice civile aggiungendovi un secondo comma in base al quale il figlio nato da genitori coniugati: assume il cognome del padre; può assumere il cognome della madre se vi è accordo di entrambi i genitori risultante dalla dichiarazione di nascita.
  L'articolo 143-bis (la cui nuova rubrica diventa «Cognome della moglie e del figlio») sancisce quindi, con norma primaria, l'attuale consuetudine dell'attribuzione al figlio del cognome del padre, condizionando all'assenso di quest'ultimo (oltre che della madre) la possibile attribuzione del cognome materno. Ne sembra conseguire che, in caso di mancato accordo, prevarrà la regola dell'attribuzione al figlio del cognome del padre.
  L'articolo 2 del disegno di legge detta identica disciplina per l'attribuzione del cognome al figlio nato fuori del matrimonio riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori. A tal fine è integrato il primo comma dell'articolo 262 del codice civile (che attualmente prevede l'assunzione del solo cognome paterno), con un rinvio all'articolo 143-bis c.c.
  L'articolo 3 detta analoga disciplina per l'attribuzione del cognome al figlio adottato maggiorenne, modificando il terzo comma dell'articolo 299 del codice civile. Come evidenziato in precedenza, tale disposizione stabilisce attualmente che nell'adozione legittimante compiuta da entrambi i coniugi, l'adottato assume il cognome del marito. Secondo il nuovo terzo comma dell'articolo 299 c.c. l'adottato di maggiore di età: assume il cognome del padre adottivo; può assumere il cognome della madre adottiva in presenza di accordo tra i coniugi risultante da dichiarazione scritta, allegata al ricorso per adozione (o ad altro atto successivo) purché antecedente la data del decreto di adozione pronunciato dal tribunale dei minorenni. Tale ultima previsione, secondo la relazione illustrativa del d.d.l., deriva dall'opportunità di «consentire ai coniugi che abbiano presentato il ricorso anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di poter manifestare comunque la loro volontà». L'assunzione del cognome materno da parte dell'adottato è condizionato all'assenso del futuro padre adottivo.
  L'articolo 4 del disegno di legge, infine, prevede una norma transitoria in base alla quale la nuova disciplina sull'attribuzione del cognome ai figli sarà applicabile solo in relazione alle dichiarazioni di nascita rese ed alle adozioni pronunciate successivamente all'entrata in vigore del provvedimento in esame.
  Ritiene, conclusivamente, necessario un attento esame dei provvedimenti in esame al fine di giungere, eventualmente, alla predisposizione di un testo unificato che tenga conto anche di ulteriori aspetti nei quali la disciplina vigente necessita di essere innovata quale, ad esempio, quello dei figli maggiorenni che intendano cambiare cognome, previo assenso dei genitori.

  Donatella FERRANTI (PD), presidente, ricorda come nel corso dell'esame presso questa Commissione di analoghi provvedimenti Pag. 36nella precedente legislatura sia emersa la particolare complessità della materia, che è disciplinata anche da fonti di rango secondario delle quali si dovrà tenere necessariamente conto. La materia è dunque molto tecnica e richiede un'istruttoria attenta e scrupolosa, che potrà essere svolta anche avvalendosi del contributo di esperti provenienti dalla Direzione centrale per i servizi demografici del Ministero dell'interno.

  Luca D'ALESSANDRO (FI-PdL) ritiene che ai figli maggiorenni debba essere riconosciuto il diritto di cambiare il cognome autonomamente. Sottolinea, inoltre, l'importanza di prevedere una disciplina transitoria che consenta a chi vi abbia interesse di optare per il nuovo regime in tema di attribuzione del cognome.

  Donatella FERRANTI (PD), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione dell'articolo 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili.
C. 2344 Ermini.

(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 maggio 2014.

  Donatella FERRANTI (PD), presidente, avverte che è stato avviato l'iter per il trasferimento della proposta di legge C. 2344 alla sede legislativa ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento e che oltre i quattro quinti dei componenti la Commissione hanno espresso il relativo assenso.
  Fa presente, inoltre, come nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si sia stabilito che, in attesa della realizzazione di tutti i presupposti previsti dal citato articolo 92, comma 6, la Commissione prosegua l'esame del provvedimento in sede referente, al fine di fare emergere e superare in questa sede eventuali criticità del testo, dedicando la giornata odierna alla conclusione dell'esame preliminare e la seduta di domani all'esame di eventuali emendamenti.
  Chiede se vi siano interventi sul merito del provvedimento.
  Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e fissa alle ore 12 di domani il termine per la presentazione di emendamenti.
  Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio.
C. 559 Bolognesi.

(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 aprile 2014.

  Donatella FERRANTI (PD), presidente, ricorda come il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in esame fosse stato fissato alle ore 15 del 20 maggio scorso. Prima della scadenza di tale termine, peraltro, è giunta alla presidenza della Commissione una richiesta del rappresentante del Gruppo del Movimento 5 Stelle, il deputato Andrea Colletti, il quale le comunicava di ritenere necessaria la prosecuzione dell'esame preliminare e opportuno lo svolgimento di un ciclo di audizioni.
  Ritenendo ragionevole la richiesta del collega Colletti e acquisito l'assenso del relatore, l'onorevole Verini, ha quindi disposto la revoca del predetto termine per la presentazione di emendamenti, riservandosi di esaminare la questione nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
  Avverte quindi che nella riunione odierna l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto Pag. 37all'unanimità circa l'opportunità di proseguire l'istruttoria legislativa sul provvedimento in esame e di svolgere un ciclo di audizioni. Invita pertanto i Gruppi ad indicare ovvero ad integrare i nominativi dei soggetti che intenderebbero audire.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

INTERROGAZIONI

  Martedì 27 maggio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 14.50.

5-02127 Turco: Sui reati in materia di stupefacenti.

  Il viceministro Enrico COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Tancredi TURCO (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita. Per quanto, infatti, l'interrogazione sia stata presentata anteriormente alla pronuncia della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, ritiene che la risposta presenti taluni profili di utilità.

5-02134 Amoddio: Sul rinnovo del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC).

  Il viceministro Enrico COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Sofia AMODDIO (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo della risposta fornita, della quale si dichiara soddisfatta.

5-02693 Iannuzzi: Sulla situazione della nuova sede del tribunale di Lagonegro.

  Il viceministro Enrico COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Tino IANNUZZI (PD), replicando, ringrazia il Viceministro della risposta. Esprime, tuttavia, motivate e forti critiche sull'attuale situazione relativa al funzionamento del servizio giustizia nella nuova sede del Tribunale di Lagonegro, conseguente a quell'accorpamento del Tribunale di Sala Consilina con quello di Lagonegro, che fin dal primo momento ha avversato per una pluralità di ragioni esposte anche in sede parlamentare.
  Ribadisce che l'edificio adibito a nuova sede del Tribunale ricade, a differenza di quanto sostenuto dal Comune, fra gli edifici assoggettati alla normativa in materia antisismica, ai sensi del D.P.C.M n. 3274/2003 e del successivo decreto della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Protezione civile, del 21 ottobre 2013.
  Sottolinea come presso questa Commissione il sottosegretario Cosimo Maria Ferri, nel rispondere a un suo precedente atto di sindacato ispettivo, nella seduta dello scorso 10 ottobre 2013, abbia espresso l'impegno del Governo a «sollecitare il Comune per gli adempimenti di competenza» per verificare il rispetto della normativa antisismica. Ad oggi ancora non vi è alcuna certificazione e/o documentazione che comprovi in modo inconfutabile e completo il rispetto della normativa e della sicurezza antisismica dopo l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile.
  Rileva come il Ministero non abbia fornito alcuna indicazione circa la verifica delle effettive e concrete condizioni di funzionamento del servizio di giustizia nella nuova sede, che, alla luce delle informazioni acquisite dagli interroganti, sono assolutamente negative, insoddisfacenti e del tutto inadeguate.
  Ricorda come l'archivio giudiziario sia stato collocato in un'area (sita al primo piano di un edificio destinato a parcheggio Pag. 38pubblico) del tutto privo dei necessari servizi e meccanismi di sicurezza e di vigilanza. Le cause civili iscritte a ruolo nel 2013 innanzi alla Corte di appello di Potenza (competente anche per gli appelli avverso le sentenze rese in primo grado in precedenza dal Tribunale di Sala Consilina) sono presumibilmente destinate a concludersi addirittura nel 2021.
  Sollecita il Governo a fornire al Parlamento gli esiti e la relazione della Commissione ministeriale, presieduta dalla dottoressa Palma e nominata proprio per verificare criticità e funzionamento in concreto della riforma della geografia giudiziaria. Le attività giudiziarie nella nuova sede di Lagonegro – peraltro notevolmente accresciute a seguito della soppressione del Tribunale di Sala Consilina ed al suo accorpamento con quello di Lagonegro – registrano quotidianamente criticità, limiti, ritardi, in situazione complessivamente inidonea e negativa, grave pregiudizio per i cittadini ed il funzionamento del servizio giustizia, ed il suo preoccupante peggioramento.
  Reitera, anche a nome degli altri interroganti, una urgente ed approfondita ispezione ministeriale per accertare le reali condizioni di funzionamento delle attività giurisdizionali e la situazione dell'immobile adibito a nuova sede del Tribunale di Lagonegro.
  Preannunzia, quindi, che continuerà ad incalzare il Ministero su tutte le questioni aperte, per assicurare la tutela del primario interesse pubblico della comunità all'adeguato esercizio della funzione giurisdizionale, alla luce delle obiettive e gravi situazioni anche oggi ribadite.

  Donatella FERRANTI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.30.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 14 maggio 2014, a pagina 14, seconda colonna, prima riga, le parole: «assolutamente non» sono sostituite dalla seguente: «assolutamente».
  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 15 maggio 2014, a pagina 42, prima colonna, trentaseiesima riga, la parola: «rinvio» è sostituita dalla seguente: «conclusione».

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