CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 maggio 2014
240.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI

  Martedì 27 maggio 2014.

Incontro con una delegazione della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati della Repubblica Ceca.

  L'incontro informale si è svolto dalle 14.40 alle 15.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 27 maggio 2014.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.50.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 27 maggio 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 15.50.

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi.
Emendamenti C. 831-A Amici ed abb.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alessandro NACCARATO, presidente, sostituendo il relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
Emendamenti C. 1836-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alessandro NACCARATO, presidente e relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.
Emendamenti C. 1864-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alessandro NACCARATO, presidente e relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Pag. 14

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico.
C. 2385 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Marilena FABBRI (PD), relatore, fa presente che il decreto legge n. 58 del 2014, adottato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 31 marzo 2014 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'8 aprile 2014, reca misure in materia di dirigenza scolastica e di svolgimento di servizi di pulizia ed ausiliari nelle scuole. Il Senato, che lo ha esaminato in prima lettura, ha apportato alcune modifiche.
  L'articolo 1 riguarda i dirigenti scolastici. In particolare, il comma 1, come modificato dal Senato, è finalizzato a garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni svolte dai dirigenti scolastici già in servizio a seguito del concorso indetto nel 2011 (svoltosi su base regionale), nelle sedi di assegnazione alla data di entrata in vigore del decreto-legge, e a far salvi gli atti da essi adottati, fino alla rinnovazione della procedura concorsuale annullata in sede giurisdizionale ovvero, qualora la medesima rinnovazione si concluda in corso d'anno scolastico, fino a conclusione dello stesso.
  Si tratta di una previsione in larga parte analoga a quella recata dall'articolo 1 del decreto legge n. 170 del 2009 (legge n. 190 del 2009) per il personale in servizio con funzioni di dirigente scolastico a seguito del concorso bandito nel 2004 e poi annullato in Sicilia. Il comunicato stampa del MIUR del 31 marzo 2014, emanato nella stessa data in cui il Consiglio dei Ministri aveva approvato il decreto-legge, evidenziava che la disposizione si riferisce alla situazione determinatasi in Toscana (riguardante 112 dirigenti scolastici): in quella regione, infatti, con varie sentenze (a titolo di esempio, si veda la sentenza n. 991 del 2014, depositata il 3 marzo 2014), il Consiglio di Stato ha parzialmente annullato gli atti della procedura concorsuale del 2011, disponendo la nomina di una nuova commissione che rivaluti le prove scritte valutate dal 2 aprile 2012 – in relazione alla illegittima composizione della commissione esaminatrice determinatasi a partire da tale data – e che, successivamente, svolga le prove orali per tutti i candidati che avranno superato le prove scritte.
  Il comma 2 dispone che dall'attuazione di quanto previsto dal comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  I commi 2-bis e 2-ter, introdotti nel corso dell'esame al Senato, dispongono in ordine all'indizione del primo corso-concorso selettivo di formazione bandito annualmente dalla Scuola nazionale dell'amministrazione per il reclutamento di dirigenti scolastici, di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 104 del 2013 (legge n. 128 del 2013). In particolare, la nuova procedura concorsuale è indetta limitatamente alle esigenze di copertura di posti vacanti nelle regioni nelle quali sia esaurita la graduatoria del concorso del 2011.
  A tal fine, anzitutto, il comma 2-bis novella l'articolo 17, comma 1-bis, del citato decreto legge n. 104 del 2013, sopprimendo la previsione in base alla quale non si poteva dar luogo all'indizione del corso-concorso selettivo prima dell'assunzione di tutti i vincitori ed idonei presenti in tutte le graduatorie regionali del concorso del 2011, trasformate ad esaurimento dalla medesima disposizione.
  Il comma 2-ter prevede, quindi, che «la prima tornata» del corso-concorso nazionale è bandita entro il 31 dicembre 2014 e dispone che una quota dei posti è riservata: ai vincitori o idonei collocati nelle graduatorie di concorso, successivamente annullate in sede giurisdizionale; il riferimento sembrerebbe essere alle situazioni verificatesi in relazione al concorso del 2011. Segnala che occorrerebbe, in Pag. 15ogni caso, al riguardo valutare l'opportunità di esplicitare le procedure alle quali si intende fare riferimento. Aggiunge che una quota dei posti è riservata ai soggetti «che hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nel limite della suddetta riserva di posti già autorizzata per il menzionato corso concorso, contenzioso legato» ai concorsi per dirigente scolastico banditi, rispettivamente, con decreto direttoriale 22 novembre 2004 e con decreto ministeriale 3 ottobre 2006, ovvero riferibile alle procedure di rinnovazione, in Sicilia, del medesimo concorso del 2004, avviate ai sensi della legge n. 202 del 2010.
  Occorrerebbe, a suo avviso, al riguardo, chiarire se il contenzioso al quale si intende fare riferimento sia esclusivamente quello pendente in sede giurisdizionale, ovvero possa trattarsi anche di contenzioso pendente in sede amministrativa. Inoltre, non risulta evidente, nella lunga articolazione del periodo, l'individuazione dei soggetti effettivamente beneficiari della riserva, anche in considerazione del fatto che la categoria dei soggetti aventi un contenzioso pendente sembrerebbe poter coincidere con quella di coloro che non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva.
  Una quota dei posti è infine riservata ai soggetti i cui incarichi di presidenza sono stati confermati ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge n. 7 del 2005 (legge n. 43 del 2005). La riserva deve essere prevista «nel rispetto della normativa vigente».
  Da ultimo, rileva che il comma 2-ter dispone che il bando individui i titoli valutabili, fra i quali si stabilisce sin da ora che sia ricompreso l'aver svolto le funzioni di dirigente scolastico. Al riguardo ricordo che, in base all'articolo 17 del decreto legge n. 104 del 2013, le forme di valutazione dei candidati (nelle quali dovrebbero ritenersi inclusi anche i titoli valutabili) devono essere definite con il previsto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  L'articolo 2, nel testo come modificato dal Senato, reca misure volte a garantire lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, nonché di interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili sede di scuole, nei territori nei quali non è stata ancora attivata la convenzione-quadro CONSIP.
  In particolare, il comma 1, nel testo come modificato dal Senato, differisce (dal 31 marzo 2014) «fino a non oltre il 31 dicembre 2014», limitatamente alle regioni ove ancora non è attiva la convenzione-quadro CONSIP per l'affidamento dei servizi di pulizia e ausiliari (attualmente, Campania e Sicilia), il termine entro il quale le scuole acquistano i medesimi servizi dagli stessi raggruppamenti e dalle stesse imprese che li assicuravano alla data indicata del 31 marzo 2014.
  In base al comma 2, gli acquisti dei servizi di cui al comma 1 avvengono nel limite della spesa che si sosterrebbe espletando i servizi mediante esclusivo ricorso al personale dipendente (articolo 58, comma 5, del decreto legge n. 69 del 2013), alle condizioni tecniche previste dalla convenzione CONSIP e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui la convenzione è attiva.
  Il comma 2-bis, introdotto durante l'esame al Senato, dispone che gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali nei territori ove non è stata ancora attivata la convenzione CONSIP sono effettuati acquistando il relativo servizio dagli stessi raggruppamenti e dalle stesse imprese che assicuravano i servizi di pulizia e gli altri servizi ausiliari alla data del 30 aprile 2014, alle stesse condizioni tecniche ed economiche riferibili alla convenzione CONSIP (analogamente a quanto, come si è visto, dispone il comma 2 per i servizi di pulizia e ausiliari). Pag. 16
  Segnala che, mentre le istituzioni scolastiche site nei territori in cui la convenzione CONSIP è stata attivata potranno acquistare i servizi di ripristino del decoro e della funzionalità degli immobili dal medesimo soggetto aggiudicatario della gara, per le istituzioni site nei territori ove la convenzione non è stata ancora attivata si è ravvisata la necessità di disciplinare con norma primaria le modalità di acquisto dei medesimi servizi. Al riguardo, osserva che, a differenza di quanto previsto nel comma 1, nel comma 2-bis non è indicato un termine finale.
  Il medesimo comma 2-bis stabilisce che gli interventi devono essere definiti «secondo le modalità di cui alla (rectius: ad una) successiva delibera del CIPE, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente».
  Il comma 2-ter, anch'esso introdotto durante l'esame al Senato, dispone che dall'attuazione dell'articolo 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che le disposizioni recate dal decreto legge possono essere ricondotte alle materie, affidate alla legislazione esclusiva statale, «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «norme generali sull'istruzione» di cui all'articolo 117, comma secondo, lettere g) ed n), della Costituzione.
  Relativamente al rispetto degli altri princìpi costituzionali, osserva che la materia dei concorsi pubblici è oggetto dell'articolo 97, terzo comma, della Costituzione, ai sensi del quale «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge».
  L'articolo 1, comma 2-ter, prevede – con una disposizione la cui formulazione non risulta del tutto chiara – che una quota dei posti del corso-concorso nazionale, da bandire entro il 31 dicembre 2014, è riservata, tra l'altro, a coloro che hanno un contenzioso pendente in relazione a determinati concorsi precedentemente banditi.
  Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 234 del 1994), il legislatore gode di ampia discrezionalità nello stabilire i criteri di ammissione ai concorsi, nel rispetto, peraltro, dei canoni di ragionevolezza e di salvaguardia del buon andamento della pubblica amministrazione. Si ricorda peraltro che, con riferimento ad una diversa fattispecie (violazione della disciplina sull'apposizione del termine nei contratti di lavoro a tempo determinato), la Corte costituzionale ha ritenuto privo di ragionevolezza il fatto che situazioni di fatto identiche risultassero destinatarie di discipline sostanziali diverse per la mera e del tutto casuale circostanza della pendenza di un giudizio ad una certa data (sentenza n. 214 del 2009).
  L'articolo 1, comma 2-ter, nella parte in cui introduce una quota di riserva dei posti messi a concorso per coloro che hanno un contenzioso pendente, deve essere valutato alla luce dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, nonché del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
  Si riserva di formulare una proposta di parere da sottoporre all'attenzione del Comitato a conclusione della discussione.

  Alessandro NACCARATO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Baliato di Guernsey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 5 settembre 2012.
C. 2087 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente, sostituendo il relatore impossibilitato a Pag. 17partecipare alla seduta, fa presente che l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Baliato di Guernsey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 5 settembre 2012, è stato redatto sulla base del modello TIEA (Tax Information Exchange Agreement) predisposto dall'OCSE nell'aprile 2002, che consiste in un accordo finalizzato allo scambio di informazioni tra gli Stati i quali, in ragione del ridotto interscambio commerciale, non ritengono necessario stipulare una Convenzione contro le doppie imposizioni. L'Accordo in esame si compone di 13 articoli.
  L'articolo 1 individua l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'Accordo: le informazioni oggetto dello scambio sono quelle rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione delle imposte oggetto dell'Accordo, ovvero per le indagini su questioni fiscali e procedimenti per reati tributari.
  L'articolo 2, in ordine alla giurisdizione, stabilisce che le informazioni siano fornite senza considerare se la persona cui si riferiscono, o quella che le detiene, abbia la residenza o la nazionalità di una delle due Parti.
  L'articolo 3 specifica che, per l'Italia, le imposte oggetto dell'Accordo sono: l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle società (IRES), l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'imposta sulle successioni, l'imposta sulle donazioni e le imposte sostitutive. Per Guernsey si fa invece riferimento alle imposte sui redditi e all'imposta sugli utili derivanti dalla vendita di immobili. È altresì prevista l'applicazione dell'Accordo ad ogni imposta di natura identica o analoga istituita dopo la data della firma di esso: allo scopo le autorità competenti delle due Parti si notificheranno le modifiche apportate alle disposizioni fiscali e alle procedure per la raccolta delle informazioni previste dall'Accordo in esame.
  Di seguito, nell'articolo 4 vengono fornite le definizioni, a fini interpretativi, di alcuni termini utilizzati nel TIEA: in particolare, le espressioni non esplicitamente definite nell'articolo 4 avranno il significato ad esse attribuito dalla legislazione della Parte interessata, anche in una relazione sistematica con l'ordinamento giuridico settoriale della Parte medesima.
  L'articolo 5 disciplina le modalità con cui dette informazioni sono richieste da una delle due Parti e fornite dall'altra. Il paragrafo 4 dell'articolo 5 prevede, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia.
  L'articolo 6 regolamenta la possibilità, per ciascuna Parte contraente, di consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte possano effettuare o presenziare ad attività di verifica fiscale nel proprio territorio.
  Le disposizioni dell'articolo 7 indicano i casi in cui è consentito il rifiuto di una richiesta di informazioni, ad esempio quelli in cui la divulgazione delle informazioni richieste sia ritenuta contraria all'ordine pubblico, o potrebbe rivelare segreti commerciali, industriali o professionali – escluso però il segreto bancario; mentre le garanzie di riservatezza, nell'ambito dello scambio di informazioni della specie, sono previste in particolare dalle disposizioni dell'articolo 8.
  L'articolo 9 stabilisce che, a meno che sia stabilito diversamente dalle due Parti, i costi ordinari per fornire l'assistenza necessaria ad attuare lo scambio di informazioni siano a carico della Parte interpellata, mentre i costi straordinari siano sostenuti dalla Parte richiedente. Ai fini dell'applicazione del presente articolo le Parti si impegnano a occasionali reciproche consultazioni.
  Con l'articolo 10 le Parti si impegnano ad adottare la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini dell'Accordo.
  L'articolo 11 prevede la possibilità di avviare una procedura amichevole al fine della risoluzione di controversie tra le Parti riguardanti l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo.Pag. 18
  L'articolo 12 contiene le disposizioni relative alle modalità di entrata in vigore dell'Accordo, prevista al completamento dello scambio degli strumenti di ratifica o approvazione previsti dagli ordinamenti delle Parti contraenti.
  L'articolo 13 regola le ipotesi di denuncia dell'Accordo da parte di uno dei due Stati contraenti mediante notifica di cessazione all'altra Parte, fermi restando gli obblighi di riservatezza di cui al precedente articolo 8.
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica osserva che si compone di tre articoli: il primo reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, il secondo il relativo ordine di esecuzione, e il terzo prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La Relazione tecnica che accompagna il provvedimento prevede che l'attuazione dell'Accordo in esame possa aver luogo con le ordinarie risorse umane, tecniche e finanziarie, mentre eventuali costi straordinari della collaborazione con Guernsey in materia fiscale saranno coperti con appositi provvedimenti legislativi. Pertanto, la Relazione tecnica non prevede oneri per l'attuazione dell'Accordo.
  Evidenzia che il disegno di legge è altresì corredato di Analisi tecnico-normativa (ATN), dalla quale emerge che l'Accordo è compatibile con l'attuale ordinamento dell'Unione europea. Per quanto concerne poi l'ordinamento nazionale, l'Analisi tecnico-normativa chiarisce che l'Accordo in esame può essere veicolo per inserire l'altra Parte contraente nella cosiddetta white list dei paesi e territori che seguono corrette pratiche sullo scambio di informazioni fiscali ai sensi delle più recenti normative internazionali in materia, come previsto dall'articolo 168-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), articolo istituito in base alla delega contenuta nella legge finanziaria per il 2008.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite fa presente che il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato secondo l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 16 settembre 2013.
C. 2088 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente, sostituendo il relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, fa presente che l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 2 ottobre 2012, è stato redatto sulla base del modello TIEA (Tax Information Exchange Agreement) predisposto dall'OCSE nell'aprile 2002, che consiste in un accordo finalizzato allo scambio di informazioni tra gli Stati i quali, in ragione del ridotto interscambio commerciale, non ritengono necessario stipulare una Convenzione contro le doppie imposizioni
  Ricorda che l'Accordo in esame si compone di 13 articoli. L'articolo 1 individua l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'Accordo: le informazioni oggetto dello scambio sono quelle rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione delle imposte oggetto dell'Accordo, ovvero per le indagini su questioni fiscali e procedimenti per reati tributari. L'articolo 2, in ordine alla giurisdizione, salvaguarda le Parti dall'obbligo di fornire informazioni che non siano in Pag. 19loro possesso, ovvero non siano nella disponibilità di persone ricomprese nella loro giurisdizione territoriale. L'articolo 3 specifica che, per l'Italia, le imposte oggetto dell'Accordo sono: l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle società (IRES), l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'imposta sulle successioni, l'imposta sulle donazioni e le imposte sostitutive. Per l'Isola di Man si fa invece riferimento alle imposte di qualsiasi natura o denominazione. È altresì prevista l'applicazione dell'Accordo ad ogni imposta di natura identica o analoga istituita dopo la data della firma di esso: allo scopo le autorità competenti delle due Parti si notificheranno le modifiche apportate alle disposizioni fiscali e alle procedure per la raccolta delle informazioni previste dall'Accordo in esame. Di seguito, nell'articolo 4 vengono fornite le definizioni, a fini interpretativi, di alcuni termini utilizzati nel TIEA: in particolare, le espressioni non esplicitamente definite nell'articolo 4 avranno il significato ad esse attribuito dalla legislazione della Parte interessata, anche in una relazione sistematica con l'ordinamento giuridico settoriale della Parte medesima. L'articolo 5 disciplina le modalità con cui dette informazioni sono richieste da una delle due Parti e fornite dall'altra. Il paragrafo 5 dell'articolo 5 prevede, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia. L'articolo 6 regolamenta la possibilità, per ciascuna Parte contraente, di consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte possano effettuare o presenziare ad attività di verifica fiscale nel proprio territorio. Le disposizioni dell'articolo 7 indicano i casi in cui è consentito il rifiuto di una richiesta di informazioni, ad esempio quelli in cui la divulgazione delle informazioni richieste sia ritenuta contraria all'ordine pubblico, o potrebbe rivelare segreti commerciali, industriali o professionali – escluso però il segreto bancario; mentre le garanzie di riservatezza, nell'ambito dello scambio di informazioni della specie, sono previste in particolare dalle disposizioni dell'articolo 8. L'articolo 9 stabilisce che, a meno che sia stabilito diversamente dalle due Parti, i costi ordinari per fornire l'assistenza necessaria ad attuare lo scambio di informazioni siano a carico della Parte interpellata, mentre i costi straordinari siano sostenuti dalla Parte richiedente. Ai fini dell'applicazione del presente articolo le Parti si impegnano a occasionali reciproche consultazioni. Con l'articolo 10 le Parti si impegnano ad adottare la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini dell'Accordo. L'articolo 11 prevede la possibilità di avviare una procedura amichevole al fine della risoluzione di controversie tra le Parti riguardanti l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo. L'articolo 12 contiene le disposizioni relative alle modalità di entrata in vigore dell'Accordo, prevista al completamento dello scambio di notifiche sulla conclusione degli adempimenti previsti dagli ordinamenti di ciascuna delle due Parti contraenti per l'entrata in vigore dell'Accordo medesimo. L'articolo 13 regola le ipotesi di denuncia dell'Accordo da parte di uno dei due Stati contraenti mediante notifica di cessazione all'altra Parte, fermi restando gli obblighi di riservatezza di cui al precedente articolo 8.
  Osserva che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'accordo in oggetto si compone di tre articoli: il primo reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, il secondo il relativo ordine di esecuzione, e il terzo prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta ufficiale. La Relazione tecnica che accompagna il provvedimento prevede che l'attuazione dell'Accordo in esame possa aver luogo con le ordinarie risorse umane, tecniche e finanziarie, mentre eventuali costi straordinari della collaborazione con l'Isola di Man in materia fiscale saranno coperti con appositi provvedimenti legislativi. Pertanto, la Relazione tecnica non prevede oneri per l'attuazione dell'Accordo. Il disegno di Pag. 20legge è altresì corredato di Analisi tecnico-normativa (ATN), dalla quale emerge che l'Accordo è compatibile con l'attuale ordinamento dell'Unione europea, in quanto esso è basato sul modello TIEA dell'OCSE. Per quanto concerne poi l'ordinamento nazionale, l'ATN chiarisce che l'Accordo in esame può essere veicolo per inserire l'altra Parte contraente nella cosiddetta white list dei paesi e territori che seguono corrette pratiche sullo scambio di informazioni fiscali ai sensi delle più recenti normative internazionali in materia, come previsto dall'articolo 168-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), articolo istituito in base alla delega contenuta nella legge finanziaria per il 2008. Nello specifico caso dell'Isola di Man, l'ATN rileva poi come l'applicazione dei Trattati dell'Unione europea a tale territorio avviene in base alla Dichiarazione 55 allegata all'Atto finale della Conferenza intergovernativa che a suo tempo adottò il Trattato di Lisbona: tale dichiarazione prevede che i Trattati si applicano all'Isola di Man come territorio europeo di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero, senza modifiche delle posizioni degli Stati membri interessati. In ossequio a tali previsioni l'Isola di Man è stata autorizzata dal Regno Unito a negoziare accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale: oltre che con l'Italia, tali accordi sono stati conclusi con Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Svezia. Al provvedimento è allegata una Dichiarazione di esclusione dall'AIR (Analisi dell'impatto della regolamentazione), in quanto il provvedimento rientra nella categoria dei disegni di legge di ratifica di trattati internazionali che non comportano spese o istituzione di nuovi uffici.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione).
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e Gibilterra per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 2 ottobre 2012.
C. 2089 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente, sostituendo il relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, fa presente che l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e Gibilterra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 2 ottobre 2012, è stato redatto sulla base del modello TIEA (Tax Information Exchange Agreement) predisposto dall'OCSE nell'aprile 2002, che consiste in un accordo finalizzato allo scambio di informazioni tra gli Stati i quali, in ragione del ridotto interscambio commerciale, non ritengono necessario stipulare una Convenzione contro le doppie imposizioni
  Ricorda che l'Accordo in esame si compone di 13 articoli. L'articolo 1 individua l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'Accordo: le informazioni oggetto dello scambio sono quelle rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione delle imposte oggetto dell'Accordo, ovvero per le indagini su questioni fiscali e procedimenti per reati tributari. L'articolo 2, in ordine alla giurisdizione, salvaguarda le Parti dall'obbligo di fornire informazioni che non siano in loro possesso, ovvero non siano nella disponibilità di persone ricomprese nella loro giurisdizione territoriale. L'articolo 3 specifica che, per l'Italia, le imposte oggetto dell'Accordo sono: l'imposta sul reddito Pag. 21delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle società (IRES), l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'imposta sulle successioni, l'imposta sulle donazioni e le imposte sostitutive. Per Gibilterra si fa invece riferimento alle imposte di qualsiasi natura o denominazione. È altresì prevista l'applicazione dell'Accordo ad ogni imposta di natura identica o analoga istituita dopo la data della firma di esso: allo scopo le autorità competenti delle due Parti si notificheranno le modifiche apportate alle disposizioni fiscali e alle procedure per la raccolta delle informazioni previste dall'Accordo in esame. Di seguito, nell'articolo 4 vengono fornite le definizioni, a fini interpretativi, di alcuni termini utilizzati nel TIEA: in particolare, le espressioni non esplicitamente definite nell'articolo 4 avranno il significato ad esse attribuito dalla legislazione della Parte interessata, anche in una relazione sistematica con l'ordinamento giuridico settoriale della Parte medesima.
  L'articolo 5 disciplina le modalità con cui dette informazioni sono richieste da una delle due Parti e fornite dall'altra. Il paragrafo 5 dell'articolo 5 prevede, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia. L'articolo 6 regolamenta la possibilità, per ciascuna Parte contraente, di consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte possano effettuare o presenziare ad attività di verifica fiscale nel proprio territorio. Le disposizioni dell'articolo 7 indicano i casi in cui è consentito il rifiuto di una richiesta di informazioni, ad esempio quelli in cui la divulgazione delle informazioni richieste sia ritenuta contraria all'ordine pubblico, o potrebbe rivelare segreti commerciali, industriali o professionali – escluso però il segreto bancario; mentre le garanzie di riservatezza, nell'ambito dello scambio di informazioni della specie, sono previste in particolare dalle disposizioni dell'articolo 8. L'articolo 9 stabilisce che, a meno che stabilito diversamente dalle due Parti, i costi ordinari per fornire l'assistenza necessaria ad attuare lo scambio di informazioni siano a carico della Parte interpellata, mentre i costi straordinari siano sostenuti dalla Parte richiedente. Ai fini dell'applicazione del presente articolo le Parti si impegnano a occasionali reciproche consultazioni. Con l'articolo 10 le Parti si impegnano ad adottare la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini dell'Accordo. L'articolo 11 prevede la possibilità di avviare una procedura amichevole al fine della risoluzione di controversie tra le Parti riguardanti l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo. L'articolo 12 contiene le disposizioni relative alle modalità di entrata in vigore dell'Accordo, prevista al completamento dello scambio di notifiche sulla conclusione degli adempimenti previsti dagli ordinamenti di ciascuna delle due Parti contraenti per l'entrata in vigore dell'Accordo medesimo. L'articolo 13 regola le ipotesi di denuncia dell'Accordo da parte di uno dei due Stati contraenti mediante notifica di cessazione all'altra Parte, fermi restando gli obblighi di riservatezza di cui al precedente articolo 8.
  Osserva che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'accordo in oggetto si compone di tre articoli: il primo reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, il secondo il relativo ordine di esecuzione, e il terzo prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta ufficiale. La Relazione tecnica che accompagna il provvedimento prevede che l'attuazione dell'Accordo in esame possa aver luogo con le ordinarie risorse umane, tecniche e finanziarie, mentre eventuali costi straordinari della collaborazione con l'Isola di Man in materia fiscale saranno coperti con appositi provvedimenti legislativi. Pertanto, la Relazione tecnica non prevede oneri per l'attuazione dell'Accordo. Il disegno di legge è altresì corredato di Analisi tecnico-normativa (ATN), dalla quale emerge che l'Accordo è compatibile con l'attuale ordinamento dell'Unione europea, in quanto Pag. 22esso è basato sul modello TIEA dell'OCSE. Per quanto concerne poi l'ordinamento nazionale, l'ATN chiarisce che l'Accordo in esame può essere veicolo per inserire l'altra Parte contraente nella cosiddetta white list dei paesi e territori che seguono corrette pratiche sullo scambio di informazioni fiscali ai sensi delle più recenti normative internazionali in materia, come previsto dall'articolo 168-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), articolo istituito in base alla delega contenuta nella legge finanziaria per il 2008. Nello specifico caso dell'Isola di Man, l'ATN rileva poi come l'applicazione dei Trattati dell'Unione europea a tale territorio avviene in base alla Dichiarazione 55 allegata all'Atto finale della Conferenza intergovernativa che a suo tempo adottò il Trattato di Lisbona: tale dichiarazione prevede che i Trattati si applicano all'Isola di Man come territorio europeo di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero, senza modifiche delle posizioni degli Stati membri interessati. In ossequio a tali previsioni l'Isola di Man è stata autorizzata dal Regno Unito a negoziare accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale: oltre che con l'Italia, tali accordi sono stati conclusi con Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Svezia. Al provvedimento è allegata una Dichiarazione di esclusione dall'AIR (Analisi dell'impatto della regolamentazione), in quanto il provvedimento rientra nella categoria dei disegni di legge di ratifica di trattati internazionali che non comportano spese o istituzione di nuovi uffici.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione).
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di Vacanze-Lavoro, fatto a Seoul il 3 aprile 2012.
C. 2275 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge per l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo sudcoreano in materia di vacanze-lavoro, fatto a Seul il 3 aprile 2012, è stato approvato dal Senato il 2 aprile scorso. L'Accordo si inserisce nel rinnovato impulso alle relazioni tra Italia e Sud Corea a partire dal 2004, 120o anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. In questo contesto sono stati organizzati eventi e manifestazioni promozionali dell'Italia sia dal punto di vista culturale che economico-commerciale, quali la rassegna Italia in Corea del 2008 e la missione imprenditoriale italiana del 2011.
  L'Accordo in materia di vacanze-lavoro tra i due Paesi intensifica la reciproca collaborazione, agevolando le procedure per l'ingresso e il soggiorno dei rispettivi cittadini per lunghi periodi di vacanza, con possibilità di svolgere un impiego occasionale a completamento della disponibilità dei mezzi finanziari richiesti, soprattutto in favore dei cittadini più giovani dell'Italia e della Corea del Sud.
  L'Accordo in esame si compone di 8 articoli.
  Gli articoli 1 e 2, assolutamente speculari, riportano le condizioni alle quali rispettivamente la Repubblica italiana e la Repubblica sudcoreana accorderanno visti d'ingresso ai cittadini dall'altra Parte per Pag. 23vacanze-lavoro. È previsto il rilascio ai cittadini dell'altra Parte contraente, attraverso le rispettive reti diplomatico-consolari, di visti multipli per vacanze-lavoro valevoli 12 mesi, purché i richiedenti non abbiano precedentemente usufruito di un visto dello stesso tipo; siano cittadini coreani o italiani residenti nei rispettivi Paesi; abbiano come obiettivo prioritario di trascorrere un periodo di vacanza nel territorio dell'altra Parte, all'interno del quale un lavoro sia solo un aspetto marginale e non ragione principale del soggiorno; abbiano un'età compresa tra i 18 e i 30 anni e non abbiano familiari al seguito; siano in possesso di un passaporto di validità non inferiore a 18 mesi; siano in possesso altresì di un titolo di viaggio di andata e ritorno, o dei fondi sufficienti per acquistarlo; siano in possesso di fondi sufficienti al proprio mantenimento durante il periodo di soggiorno nel territorio dell'altra Parte contraente, e in conformità alla normativa in essa vigente; siano in possesso di un'assicurazione medica e di copertura globale delle spese ospedaliere valida per tutta la durata del loro soggiorno nel territorio dell'altra Parte contraente; dimostrino, infine, di non avere condanne penali a carico. In questo contesto, i due Governi potranno rilasciare ai cittadini dell'altra Parte fino a 500 visti per vacanze-lavoro ogni anno, ma eventuali variazioni sul numero dei visti da rilasciare annualmente non saranno considerate emendamenti formali all'Accordo in esame, e saranno confermate tramite i canali diplomatici. I permessi di soggiorno così rilasciati consentiranno ai beneficiari di svolgere occasionalmente un'attività lavorativa per completare i mezzi finanziari a loro disposizione. Tuttavia, il permesso di soggiorno per vacanze-lavoro non può essere esteso né convertito in un altro tipo di permesso di soggiorno. Inoltre, esso non dà diritto ad ottenere visti per ricongiungimento familiare o comunque per motivi familiari. I cittadini italiani o coreani che hanno fatto ingresso nel territorio dell'altra Parte muniti di visto per vacanze-lavoro potranno svolgere attività lavorativa per un periodo complessivo non superiore a sei mesi con lo stesso datore di lavoro, alle condizioni legislative del Paese ospitante in materia di lavoro e previdenza sociale. È richiesto ai cittadini di ciascuna Parte il rispetto delle leggi e dei regolamenti del Paese ospitante, nonché di non assumere impegni di lavoro contrari allo spirito della vacanza-lavoro – in particolare, non è consentito di assumere lavori a tempo indeterminato.
  L'articolo 3 prevede che le Parti, nel minor tempo possibile dopo l'entrata in vigore dell'Accordo in esame, si comunicheranno i riferimenti normativi relativi all'attuazione di esso, nonché le eventuali variazioni apportate alla normativa nazionale. È inoltre previsto che, per quanto riguarda l'Italia, l'Accordo sarà applicato anche in conformità alla legislazione comunitaria, salvaguardando in tal modo gli obblighi derivanti al nostro Paese dalla sua appartenenza all'Unione europea. Le Parti potranno rifiutare l'ingresso nel proprio territorio a cittadini dell'altro Paese, pur in possesso di un visto per vacanze-lavoro, ovvero espellerli dal proprio territorio, qualora ritenuti indesiderabili.
  L'articolo 4 riguarda l'eventuale sospensione dell'Accordo, che potrà verificarsi in tutto o in parte, per ragioni di pubblica sicurezza, di ordine pubblico o di salute pubblica, con notifica alla controparte attraverso i canali diplomatici.
  L'articolo 5 prevede che ogni controversia in merito all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo in esame sarà risolta dalle Parti, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziati attraverso i canali diplomatici.
  Ai sensi dell'articolo 6 l'Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie per recepire l'Accordo nel proprio ordinamento giuridico. Eventuali emendamenti all'Accordo (articolo 7) potranno essere apportati consensualmente per iscritto in qualsiasi momento tra le due Parti tramite i canali diplomatici, ed entreranno in vigore secondo la stessa procedura prevista per l'Accordo.Pag. 24
  Infine, in base all'articolo 8, l'Accordo potrà essere denunciato previa comunicazione scritta tramite i canali diplomatici, con almeno sei mesi di anticipo.
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica osserva che si compone di tre articoli: il primo reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, il secondo il relativo ordine di esecuzione, e il terzo prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La Relazione tecnica che accompagna il provvedimento non prevede oneri per l'attuazione dell'Accordo, poiché i visti per vacanze-lavoro saranno soggetti alle stesse tariffe dei visti ordinari. Il disegno di legge è altresì corredato di Analisi tecnico-normativa (ATN), dalla quale emerge che l'Accordo in esame si integra nel quadro normativo previgente tra l'Italia e la Corea del Sud in materia di lavoro, costituito dall'Accordo sulla previdenza sociale del 3 marzo 2000 tuttora in vigore. Inoltre, si rileva come l'esecuzione dell'Accordo non richieda l'adozione di atti normativi né presenti incidenza sul quadro normativo vigente italiano.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite fa presente che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione. Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 16.05.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

DL 52/2014: Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.
Emendamenti C. 2325 Governo, approvato dal Senato.

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