CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 maggio 2014
230.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale
COMUNICATO
Pag. 97

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 8 maggio 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 8.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi.
Atto n. 92.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 aprile 2014.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, constata che non vi sono richieste di intervento e chiede al rappresentante del Governo se intenda svolgere alcune precisazioni sui contenuti dello schema di decreto in esame.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI osserva che il suo intervento si collega a talune richieste di chiarimenti da parte dei componenti della Commissione effettuate nelle precedenti sedute, con particolare riguardo: ai risultati della sperimentazione; alla gestione del maggior debito laddove dai residui emergano effetti negativi; al coinvolgimento dei comuni sperimentali, suddivisi per fasce di popolazione; alla situazione del debito; alle problematiche connesse alla formazione del personale e alla istituzione di un fondo rischi.
  Per quanto riguarda i risultati della sperimentazione rinvia a quanto contenuto nelle relazioni presentate al Parlamento ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: si tratta dei doc. CCIII, n. 1 (anno 2012), n. 2 (primo semestre 2013), nonché quella relativa al secondo semestre 2013, che sarà trasmessa alle Camere e che, in ogni caso, mette a disposizione della Commissione.
  Relativamente alle modalità di gestione degli eventuali disavanzi derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui, specifica Pag. 98che il riaccertamento straordinario offrirà agli enti territoriali la possibilità di «fare pulizia» nei propri bilanci, riducendo significativamente la mole dei residui; la riforma dedica una particolare attenzione alle modalità di recupero dell'eventuale disavanzo derivante dal processo di riaccertamento straordinario dei residui. I commi 15 e 16 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011, introdotti dallo schema in esame, rinviano l'individuazione delle modalità e dei tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da definire in considerazione dei risultati contabili riscontrati al 1o gennaio 2015, prevedendo incentivi, anche attraverso la disciplina del patto di stabilità interno e dei limiti di spesa del personale, per gli enti che, alla data del 31 dicembre 2017, non presentano quote di disavanzo derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui. Nelle more dell'emanazione di tale decreto, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1o gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno, secondo modalità definite attraverso un decreto del ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata da emanarsi entro il 31 luglio 2014.
  Sottolinea come il riaccertamento straordinario dei residui sia una delle attività più impegnative previste dalla riforma contabile degli enti territoriali, necessaria per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi formatisi prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 118, alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria. Infatti l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118, coordinato con lo schema del decreto correttivo e integrativo in esame, prevede che il riaccertamento straordinario dei residui sia effettuato con riferimento alla data del 1o gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, da effettuare entro il 30 aprile 2015.
  Il processo di adeguamento dei residui è adottato con delibera di giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, nella stessa giornata in cui è approvato il rendiconto, immediatamente dopo la delibera del Consiglio.
  Pertanto, nella stessa giornata è formalmente definito l'importo dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014, determinati, nel rispetto del previgente ordinamento contabile, in sede di approvazione del rendiconto 2014, nonché l'importo dei residui attivi e passivi al 1o gennaio 2015 rideterminati, nel rispetto della riforma prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011, nella delibera concernente il riaccertamento straordinario dei residui.
  Il riaccertamento straordinario dei residui è costituito da una serie di attività gestionali, meramente ricognitive dei residui esistenti e di adeguamento degli stessi al principio contabile generale della competenza finanziaria, individuate con precisione dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, coordinato con il decreto in esame.
  L'attività diretta alla determinazione del risultato di amministrazione al 1o gennaio 2015 e del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata e in spesa del bilancio di previsione è «guidata» attraverso la compilazione di due prospetti, da allegare alla delibera di riaccertamento straordinario dei residui, come definito dall'allegato n. 5 al decreto legislativo n. 118 del 2011 nel testo integrato.
  Per quanto riguarda gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione segnala che nel sito internet dedicato all'armonizzazione (www.arconet.rgs.tesoro.it, nella sezione sperimentazione) è pubblicato l'elenco degli enti in sperimentazione, distintamente per gli enti che partecipano dal 1o gennaio 2012, da quelli coinvolti solo da 4 mesi, a decorrere dal 1o gennaio 2014, distinti per le fasce di popolazione previste dall'articolo 156 del testo unico Pag. 99degli enti locali (TUEL), con l'indicazione del referente per la sperimentazione, completo del recapito telefonico e di posta elettronica. Ci potrà permettere alla Commissione di effettuare eventualmente un confronto tra i enti omogenei al fine di valutare ulteriormente le problematiche connesse alla sperimentazione.
  Relativamente alle problematiche del debito fa presente che l'articolo 75 del decreto legislativo 118, come integrato dalla schema in esame, adegua la definizione di debito degli enti territoriali indicati all'articolo 3, commi 17 e 18, della legge n. 350 del 2003 alle norme europee, con particolare riferimento alle disposizioni riguardanti il leasing finanziario, le cartolarizzazioni e l'escussione delle garanzie, nel rispetto di quanto previsto dalla Costituzione. Per le singole operazioni riguardanti il debito, i principi applicati della contabilità finanziaria specificano le modalità di registrazione contabile delle operazioni di finanziamento, al fine di favorire comportamenti omogenei da parte degli enti e, conseguentemente, il monitoraggio del debito.
  Con riferimento al debito, le maggiori problematiche per gli enti territoriali derivano dall'entrata in vigore della legge 243 del 2012 che, in attuazione della legge costituzionale n. 1 del 2012, ha disciplinato il pareggio del bilancio e la possibilità di ricorrere al debito di tutte le amministrazioni pubbliche, limitando significativamente la possibilità di indebitarsi, e quindi di finanziare nuovi investimenti. Per gli enti territoriali, la disciplina costituzionale del pareggio di bilancio e del debito entra in vigore nel 2016.
  In riferimento alle problematiche connesse alla formazione del personale, ritiene che l'applicazione della riforma sarà favorita dalla possibilità di avvalersi dei principi applicati allegati al decreto legislativo n. 118 integrato con il decreto in esame, che costituiscono dei veri e propri manuali operativi a disposizione degli enti, corredati anche da esempi pratici, riguardanti la programmazione, la contabilità finanziaria, la contabilità economico patrimoniale e il bilancio consolidato. È pertanto possibile attuare la riforma attraverso un percorso di autoformazione, seguendo l'esempio degli enti in sperimentazione. In ogni caso è auspicabile la previsione di un percorso di formazione istituzionale, a cura di istituti di formazione pubblica. Inoltre la gradualità prevista per l'entrata in vigore dei nuovi principi e istituti contabili, consente di distribuire in più esercizi l'attività di formazione, rinviando al 2016 una parte significativa della riforma, riguardante l'adozione del piano dei conti integrato, l'affiancamento della contabilità economico-patrimoniale e la predisposizione del bilancio consolidato (il primo bilancio consolidato sarà approvato entro il mese di settembre 2017).
  Per quanto riguarda l'ultima questione posta relativa al c.d. Fondo rischi, ricorda che la riforma ha previsto la costituzione di un «Fondo crediti di dubbia esigibilità», sia nel bilancio di previsione, sia come una componente del risultato di amministrazione.
  Nell'ambito del procedimento di riaccertamento straordinario dei residui, così come in quello di riaccertamento ordinario, i crediti di dubbia e difficile esazione non devono essere oggetto di cancellazione – a meno che non si tratti di crediti definitivamente e assolutamente inesigibili – ma sono accantonati nell'apposito fondo, dettagliatamente disciplinato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 e dall'esempio n. 5.
  La riforma prevede che il fondo crediti di dubbia esigibilità sia stanziato sia nel bilancio di previsione (con riferimento alle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio), sia in sede di rendiconto (come quota del risultato di amministrazione). In entrambi i casi il fondo svolge la funzione di impedire di spendere entrate di dubbia e difficile esazione, e di prevenire la formazione di disavanzi, evitando spese coperte da entrate destinate ad essere cancellate in quanto assolutamente inesigibili.
  Nel bilancio di previsione è stanziata una apposita posta contabile, denominata «Accantonamento al fondo crediti di dubbia Pag. 100esigibilità» il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai nuovi crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.
  Specifica che nel primo esercizio di applicazione del presente principio è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 50 per cento dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Nel secondo esercizio lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 75 per cento dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione, e dal terzo esercizio l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.
  In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l'ente accantona una quota del risultato di amministrazione nel fondo crediti di dubbia esigibilità, quantificato applicando all'ammontare dei residui attivi di dubbia e difficile esazione una percentuale determinata facendo riferimento alla percentuale degli incassi in c/residui degli ultimi cinque anni rispetto al totale dei residui attivi.
  Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa. Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale.
  Quando un credito è dichiarato definitivamente ed assolutamente inesigibile, lo si elimina dalle scritture finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si elimina, si riduce la quota accantonata nel risultato di amministrazione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità.
  La contemporanea cancellazione dei residui attivi e di una corrispondente quota del fondo accantonato nel risultato di amministrazione evita la formazione di disavanzi.
  A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui attivi è rideterminata la quota dell'avanzo di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità.

  La senatrice Magda Angela ZANONI (PD), relatore, nel ringraziare il sottosegretario per le delucidazioni date, anche se quelle sui residui hanno un carattere estremamente tecnico, ricorda che, tuttavia, nelle sedute precedenti erano state poste altre questioni. Chiede se sia intenzione del Governo rispondere in un momento successivo.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, specifica che la senatrice Zanoni fa in particolare riferimento alle tematiche del conto consolidato e delle società partecipate.

  Il deputato Giovanni PAGLIA (SEL) si domanda se con la riforma i comuni si troveranno ad essere nominalmente più ricchi, ma con minor risorse da spendere.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI sottolinea che, in estrema sintesi, con il nuovo sistema di contabilità si passerà da un modello con finalità solo gestionali a un altro con finalità prevalentemente informative.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, rileva che i maggiori vincoli nella registrazione dei residui attivi sono diretti ad evitare forme di disavanzo latente.

  Il deputato Giovanni PAGLIA (SEL) ricorda che proprio in occasione dell'esame del decreto-legge «salva Roma» è Pag. 101stato affrontato un tema analogo relativo agli spazi di spesa consentiti o meno agli enti locali.

  Il senatore Federico FORNARO (PD) ricorda che attualmente i meccanismi contabili possono fare emergere avanzi di amministrazione che comunque non possono essere utilizzati. Richiama l'attenzione sul rilievo che assume l'anzianità massima consentita per la contabilizzazione dei residui, ad esempio con riguardo alle multe ancora da riscuotere. Ricorda infine la delicatezza che, nel corso del tempo, ha assunto il rapporto tra gli enti locali e la Corte dei conti, proprio con riguardo ai residui: la Corte in alcune occasioni ha infatti assunto un atteggiamento particolarmente severo.

  La senatrice Magda Angela ZANONI (PD), relatore, nel concordare con i rilievi del senatore Fornaro, osserva come i comuni più virtuosi abbiano già i conti in ordine e osserva che l'equilibrio contabile non può essere oggetto di contrattazione politica. La maggiore o minore disponibilità di risorse di un ente non può dipendere dalla contabilità bensì dalle azioni poste in essere. Ad esempio, anche in nome dell'equità tra tutti i cittadini, gli enti debbono attivarsi nel recupero dei crediti, anche in ambiti in cui tale attività non è agevole, quali la riscossione delle multe.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene che la Commissione possa procedere anche all'audizione della Corte dei conti, alla luce dei rilievi emersi nel corso del dibattito.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI osserva che, con lo schema di decreto legislativo in esame, anche i rapporti tra gli enti e la Corte dei conti dovrebbero risultare più facili.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 8.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.35 alle 8.40.