CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 aprile 2014
225.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 29 aprile 2014.

Audizione nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 831 Amici, C. 892 Centemero, C. 1053 Moretti, C. 1288 Bonafede, C. 1938 Di Lello e C. 2200 Di Salvo, recanti modifiche all'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di rappresentanti dell'Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori, della Lega italiana divorzio breve e dell'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 29 aprile 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 14.40.

DL 25/2014: Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia.
C. 2309, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Franco VAZIO (PD), relatore, osserva come il provvedimento in esame consenta alla Banca d'Italia, ai fini dell'esercizio di valutazione approfondita (comprehensive assessment) condotto dalla BCE ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013, di avvalersi di soggetti terzi per l'esercizio delle attività di vigilanza informativa e ispettiva sulle banche e sui gruppi bancari.
  In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, la Banca d'Italia può avvalersi anche della consulenza di soggetti terzi di elevata professionalità, selezionati con procedure di evidenza pubblica o dalla Banca Centrale Europea, per l'esercizio Pag. 17dell'attività di vigilanza di cui agli articoli 51, 54, 66 e 68 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB): si tratta delle attività di vigilanza informativa sulle banche, di vigilanza ispettiva sulle banche, di vigilanza informativa sui gruppi bancarie di vigilanza ispettiva sui gruppi bancari).
  Nel corso dell'esame al Senato è stato approvato il comma 1-bis, il quale stabilisce che i suddetti consulenti in ogni caso non devono trovarsi, pena il non conferimento della consulenza, in una situazione di conflitto di interessi con l'esercizio delle attività di cui al comma 1, in considerazione della posizione personale o degli incarichi ricoperti al momento della nomina. Qualora, nel corso del mandato loro affidato, dovessero insorgere situazioni di conflitto di interessi i soggetti terzi decadono immediatamente dall'incarico.
  Ai sensi del comma 2, tutte le notizie, le informazioni e i dati di cui tali soggetti terzi vengano a conoscenza o in possesso in ragione del loro coinvolgimento nell'esercizio di valutazione approfondita sono coperti da segreto d'ufficio ai sensi dall'articolo 7, comma 1, del TUB.
  Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala il comma 3, dell'articolo 1-bis, il quale prescrive l'obbligo per i soggetti terzi in parola di riferire esclusivamente al Governatore della Banca d'Italia le irregolarità, anche se integranti ipotesi di reato, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro attività di vigilanza.
  La disposizione ricalca quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del TUB con riferimento ai dipendenti della Banca d'Italia: costoro infatti, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali aventi l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati. Come evidenziato dalla Relazione governativa, i commi 2 e 3 – che assoggettano i soggetti terzi coinvolti nell'esercizio di valutazione approfondita a disposizioni equivalenti a quelle previste per la Banca d'Italia – sono diretti ad assicurare che informazioni, notizie e dati in possesso di tali soggetti godano del medesimo livello di riservatezza.
  L'articolo 2 del testo in esame reca invece una clausola di salvaguardia finanziaria, secondo la quale dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

  La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.