CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 24 aprile 2014
223.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 24 aprile 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 8.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi.
Atto n. 92.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, informa che la relatrice Zanoni ha comunicato di essere impossibilitata a prendere parte alla seduta odierna. Dà quindi la parola all'altro relatore, senatore Mandelli.

  Il senatore Andrea MANDELLI, relatore, illustra il contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, recante modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, emanato in attuazione della legge n. 42 del 2009. Precisa innanzitutto che lo schema propone, in particolare, l'entrata in vigore al 1o gennaio 2015 delle disposizioni di cui titolo I del decreto stesso, relative ai principi contabili generali per le regioni e gli enti locali.
  Lo schema si propone di armonizzare i sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi, dopo la fase di sperimentazione iniziata il 1o gennaio 2012 e che terminerà il 31 dicembre 2014. Ciò è necessario per potere leggere, confrontare e aggregare i dati di bilancio di tutte le amministrazioni pubbliche e degli enti territoriali. È necessario disporre di omogeneità nelle regole di formulazione, in quanto l'uniformità di redazione dei bilanci è necessaria anche ai fini del loro consolidamento nel conto dello Stato. Sottolinea come i diversi enti dovranno utilizzare le stesse metodologie e criteri contabili per potere avere informazioni necessarie al coordinamento della finanza Pag. 72pubblica e alle verifiche del rispetto delle vigenti norme europee in materia, nonché per garantirne la trasparenza dei bilanci e la eventuale responsabilità.
  Ricorda coma l'assenza di un'armonizzazione contabile ha portato a una serie di problemi, non ultimo, la difficoltà di leggere con compiutezza l'ammontare dei debiti commerciali della P.A. nei confronti delle imprese, ma anche quello di classificare i «residui», sia attivi che passivi, ovvero le entrate derivanti da trasferimenti della Unione europea.
  Tale esigenza di armonizzazione dei bilanci è stata posta altresì dalla nuova legge di contabilità del 2009, la legge 196, che ha avviato la riforma contabile nazionale e degli enti territoriali.
  Le modifiche recate dallo schema in esame propongono di porre rimedio alle diverse carenze riscontrate dalla applicazione sperimentale del decreto legislativo 118 del 2011, soprattutto in sede di coordinamento della finanza pubblica e di consolidamento di tutti i conti pubblici nazionali. Qualità ed efficacia del processo di monitoraggio, ai fini del consolidamento, sono gli obiettivi delle novelle proposte dallo schema di decreto in esame.
  Il sistema di classificazione delle voci e delle missioni di bilancio è molto articolato e lo schema di decreto entra nel dettaglio delle procedure e delle forme di ripartizione. Infatti l'atto in esame è composto da ben 758 pagine dove, oltre alla relazione illustrativa e alle modifiche normative, sono presenti gli allegati concernenti le procedure di programmazione economica e di redazione dei bilanci preventivi degli enti territoriali.
  Ricorda che, a causa delle modifiche al sistema di imposizione fiscale sugli immobili, gli enti locali vedono aumentare la quota di imposte proprie e ridurre le quote di trasferimento da parte dello Stato. Pertanto ritiene necessario avere una lettura comune degli «stati patrimoniali» dei comuni, anche ai fini di una valorizzazione degli stessi ovvero in prospettiva di un piano di dismissioni ai fini della riduzione del debito pubblico. Inoltre occorre tenere conto che vi è una serie di soggetti che contribuiscono al bilancio di un ente territoriale, così come al suo stato patrimoniale, ad esempio società controllate o partecipate.
  Ritiene pertanto necessaria una riforma del sistema di classificazione contabile che possa aiutare il Paese, nel suo complesso, a crescere, considerando che l'obiettivo del 60 per cento del rapporto debito/PIL previsto dalle regole comunitarie, vedrà un preciso percorso cui dovranno contribuire sia lo Stato che gli enti territoriali.
  Analizzando in dettaglio il contenuto, precisa che lo schema di decreto è composto di tre articoli: l'articolo 1, che integra e rettifica il decreto legislativo n. 118 del 2011, prevedendo l'adeguamento del titolo I ai risultati della sperimentazione menzionata. Viene inserito un nuovo titolo III di disciplina dell'ordinamento contabile delle Regioni a statuto ordinario. Per quanto attiene alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali in esse ubicati si prevede che alla decorrenza e alle modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto n. 118 si provveda con le procedure previste dalla legge n. 42.
  L'articolo 1 dispone inoltre l'inserimento del titolo IV, riguardante l'adeguamento del testo unico degli enti locali (decreto legislativo n. 267/2000) alle disposizioni del decreto n. 118, nonché la definizione di debito degli enti territoriali, la disciplina riguardante la pubblicazione dei bilanci e l'abrogazione delle disposizioni incompatibili quali, ad esempio, il decreto legislativo n. 76 del 2000 (riguardante l'ordinamento contabile delle regioni) o gli schemi di bilancio degli enti locali, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996. Infine con il titolo V, riguardante la disciplina della sperimentazione e delle disposizioni finali e transitorie, sono state riproposte – nel medesimo contenuto – quelle disposizioni presenti nel vigente titolo III, il cui «slittamento» al titolo V è stato determinato dalla necessità di inserire i nuovi titoli III e IV.Pag. 73
  L'articolo 2 include nel decreto legislativo n. 118 i nuovi 14 allegati richiesti dall'attuazione della riforma prevista dal titolo I nonché talune modifiche degli allegati esistenti. Da ultimo, l'articolo 3 reca la norma finale in base a cui non si debbono produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Sottolinea che, al di là di sottili differenziazioni che pure ci sono state in sede di Conferenza unificata, si sia giunti ad un testo che è certamente condivisibile, un testo piuttosto articolato e che dovrà vedere tanti attori impegnati in una rigida applicazione, alla quale conseguirà maggiore trasparenza per i conti pubblici e magari anche maggiore comprensione da parte dei severi controllori in sede europea delle nostre scritture contabili. Auspica, pertanto, l'approvazione dello schema in esame per una rapida adozione del decreto legislativo correttivo da parte del Governo.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

  Maria Cecilia GUERRA (PD) chiede al Governo se siano disponibili gli esiti della sperimentazione e una loro analisi. Le risulta infatti che tale sperimentazione abbia posto rilevanti problemi ad alcuni enti, mentre in altri ha sortito esiti positivi.

  Roger DE MENECH (PD), alla luce dell'esperienza quale sindaco di un comune che ha partecipato alla sperimentazione, sottolinea come questa esperienza abbia tra gli obiettivi primari quello del contenimento del debito, attraverso l'analisi e la gestione dei residui, soprattutto quelli attivi, in quanto quegli enti che hanno avuto un riscontro positivo si sono trovati a beneficiare di plusvalenze positive, che sarebbe bene poter utilizzare, quale forma premiale, in deroga ai limiti del patto di stabilità; quegli enti il cui risultato ha evidenziato plusvalenze negative hanno invece potuto finalmente prendere atto della loro reale situazione. Al fine di aver contezza delle esperienze maturate auspica un confronto con i vari enti «sperimentali», suddividendoli tuttavia per fasce demografiche, in quanto la grande città e il comune di 1.000 abitanti hanno sicuramente avuto esperienze e maturato competenze diverse.

  Giovanni PAGLIA (SEL) chiede se, alla luce della sperimentazione, sia disponibile una stima degli incrementi del debito o degli avanzi di bilancio.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che i dati contabili effettivi sono importanti anche ai fini dei rilevamenti Eurostat che, allo stato, sono svolti solo con metodo statistico. Sottolinea come una tale rivoluzione del sistema contabile degli enti territoriali generi inequivocabilmente problemi in merito alla tempestiva formazione del personale preposto, che si trova a doversi confrontare con nuovi sistemi contabili, che dovranno essere applicati dal 1o gennaio 2015.
  Ricorda che al termine della seduta è convocato l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nel quale sarà definito il calendario dei lavori per il seguito dell'esame dello schema di decreto.
  Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 8.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.20 alle 8.25.