CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 24 aprile 2014
223.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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DELIBERAZIONE DI RILIEVI

  Giovedì 24 aprile 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 11.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/1257/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (esame atto n. 90 – rel. Mazzoli) Schema di accordo di partenariato per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei nel periodo di programmazione 2014-2020.
Atto n. 90.

(Rilievi alla X Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di atto in titolo.

  Alessandro MAZZOLI (PD), relatore, informa che a Commissione è chiamata a deliberare i propri rilievi sullo schema di decreto legislativo in titolo, all'esame presso la X Commissione (Attività produttive), che aggiorna il quadro normativo Pag. 37nazionale sull'efficienza energetica, in recepimento della direttiva 2012/27/UE, sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2013 (legge n. 96 del 2013). Osserva, peraltro, che in virtù di quanto previsto dall'articolo 4 della citata legge n. 96 del 2013 il contenuto della delega legislativa per l'attuazione della direttiva è stato ampliato, introducendo uno specifico criterio in base al quale il Governo è stato delegato ad adottare anche disposizioni che attribuiscano all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di adottare uno o più provvedimenti volti ad eliminare l'attuale struttura progressiva delle tariffe elettriche rispetto ai consumi e ad introdurre tariffe aderenti al costo del servizio.
  Prima di illustrare il contenuto dello schema di decreto in esame, sottolinea in termini generali l'importanza della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che risponde all'esigenza prioritaria, in un contesto sempre più caratterizzato dalla crescente attenzione alla sostenibilità ambientale e dal permanere di una congiuntura economica sfavorevole, di fare leva sul potenziale sviluppo dell'efficienza energetica quale strumento capace di contribuire alla riduzione di emissioni di CO2 e di sostenere una crescita economica ambientalmente sostenibile.
  I punti maggiormente significativi della nuova direttiva, il cui termine di recepimento – per la maggior parte delle misure – è fissato al 5 giugno 2014, possono essere così sintetizzati:
   1) determinazione di obiettivi nazionali indicativi: per gli Stati membri non sono previsti obiettivi obbligatori al 2020 (a differenza, ad esempio, di quanto previsto per le energie rinnovabili). È stabilito, infatti, che, ogni Stato membro debba fissare un obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica, basato sul consumo di energia primaria o finale, sul risparmio di energia primaria o finale o sull'intensità energetica;
   2) introduzione dei Piani nazionali per l'efficienza energetica: si prevede che entro il 30 aprile 2014 ogni Stato membro debba trasmettere alla Commissione Ue il proprio Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica che deve contenere le misure significative per il miglioramento dell'efficienza energetica, i risparmi attesi e quelli conseguiti;
   3) impulso all'efficientamento del parco edilizio e delle prestazioni energetiche degli edifici pubblici: nel quadro dei Piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica, ogni Stato membro deve trasmettere alla Commissione europea gli elementi di una strategia a lungo termine per promuovere investimenti nella ristrutturazione degli edifici pubblici e privati. Per quanto riguarda specificatamente gli edifici pubblici, inoltre, dal 1o gennaio 2014 ogni Stato membro dovrà garantire che, per ogni anno, almeno il 3 per cento del parco immobili di proprietà dello Stato sia ristrutturato in modo da rispettare i requisiti minimi di prestazione energetica in edilizia;
   4) acquisti della pubblica Amministrazione di prodotti ad alta efficienza energetica: si prevede che gli Stati membri facciano sì che le PA acquistino esclusivamente prodotti, servizi ed edifici ad alta efficienza energetica, in coerenza con il rapporto costi-benefici, la fattibilità economica, una più ampia sostenibilità, l'idoneità tecnica ed un livello sufficiente di concorrenza;
   5) obbligo per le grandi imprese a sottoporsi ad una valutazione delle prestazioni energetiche: rispetto all'obbligo per le grandi imprese di sottoporsi ad un audit energetico (da ripetersi poi ogni 4 anni), la scadenza è fissata per il 5 dicembre 2015;
   6) impulso dato alle società che effettuano interventi finalizzati a migliorare l'efficienza energetica: la direttiva contiene misure atte a promuovere e sviluppare il mercato dei fornitori di servizi energetici attraverso informazioni rivolte agli utenti sempre più chiare, sia sui contratti disponibili, sia sulle attività delle imprese fornitrici di servizi energetici (ESCo), attraverso la predisposizione di un elenco dei soggetti qualificati e certificati;Pag. 38
   7) introduzione della contabilizzazione dei consumi termici: gli Stati membri devono fare sì che i clienti finali ricevano contatori individuali per rilevare il consumo effettivo di energia;
   8) uniformazione e semplificazione delle procedure di fatturazione e lettura dei consumi energetici: la direttiva intende promuovere la massima facilità di accesso, da parte dei clienti finali, alle informazioni relative agli effettivi consumi di energia, interrompendo la prassi dei consumi presunti;
   9) promozione della cogenerazione ad alto rendimento: entro il 31 dicembre 2015 gli Stati membri devono effettuare una valutazione globale sulla potenzialità di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento, nonché del teleriscaldamento e raffreddamento, e ne debbano dare informazione alla Commissione.

  Quanto al contenuto specifico dello schema di decreto, fa presente che esso si compone di 20 articoli e di 8 Allegati.
  In particolare, l'articolo 1 recepisce il primo articolo della direttiva, precisando che il decreto stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica che puntano a conseguire un risparmio energetico di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (TEP) dei consumi di energia primaria tra il 2010 e il 2020. Questa quantità rappresenta l'obiettivo nazionale di risparmio energetico fissato dal successivo articolo 3.
  L'articolo 2 integra le definizioni già vigenti nel sistema normativo nazionale con altre con alcune definizioni dettate dall'articolo 2 della direttiva e con altre utili ai fini dello schema di decreto in esame.
  L'articolo 3, come si è anticipato, stabilisce l'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico in coerenza con la Strategia Energetica Nazionale (SEN), ovvero il documento di analisi e programmazione energetica approvato con decreto interministeriale (MiSE-MATTM) dell'8 marzo 2013. Tale obiettivo consiste, come già detto, in una riduzione, tra il 2010 e il 2020, di 20 milioni di TEP dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di TEP di energia finale. Viene in tal modo recepito l'articolo 3 della direttiva, che richiede agli stati membri la fissazione degli obiettivi nazionali indicativi, sia in energia primaria che in energia finale, e la notifica alla Commissione entro il 30 aprile di ogni anno a decorrere dal 2013.
  Al riguardo, segnala peraltro che l'articolo 3 dello schema di decreto indica l'obiettivo nazionale solamente in termini di riduzione di consumi, mentre l'articolo 3 della direttiva sembra richiedere la valutazione anche in valore assoluto del consumo di energia primaria e finale nel 2020.
  Segnala, inoltre, che, in termini di efficienza energetica, l'Italia parte già da un buon livello medio: siamo infatti uno dei primi Paesi per intensità energetica in Europa, con un livello inferiore alla media di circa il 14 per cento, nonostante una struttura economica in cui l'industria manifatturiera ha un peso superiore alla media europea (anche se, negli ultimi due decenni, altri Paesi europei hanno mediamente migliorato tale indicatore in maniera più forte rispetto a quanto fatto dall'Italia). L'Italia vanta inoltre una consolidata tradizione industriale in molti settori strettamente correlati all'efficienza energetica (caldaie, motori inverter, smart grid, edilizia, eccetera). Rimane tuttavia un «potenziale di miglioramento importante, che può essere catturato attraverso interventi che hanno un ritorno economico positivo.
  A livello di programmazione, poi, già da un quinquennio l'Italia si muove nell'ambito dei Piani d'azione nazionali. Il più recente è stato predisposto nel giugno 2011 (secondo Piano d'Azione Nazionale per l'Efficienza Energetica – PAEE 2011), che dà seguito alle azioni ed iniziative già previste nel PAEE2007 e presenta proposte di medio-lungo termine. Grazie a questi Piani, negli ultimi anni già molto è stato fatto. Sono stati attivati numerosi interventi (ad esempio Certificati Bianchi, detrazioni fiscali al 55 per cento, incentivi, Pag. 39requisiti prestazionali minimi, certificazione energetica) che hanno permesso già un risparmio di circa 4 Mtep/anno di energia finale al 2010 (e circa 6 di primaria), superando gli obiettivi prefissati per tale data – pari a circa 3,5 Mtep. Questi risultati sono stati calcolati al netto della riduzione dei consumi energetici verificatasi come conseguenza della crisi economica che ha colpito il Paese. Gli obiettivi al 2020 la SEN stima un risparmio di ulteriori 15 Mtep di energia finale e circa 20 di primaria, che sono ribaditi dall'articolo 3 dello schema di decreto in esame.
  Detto questo, richiama l'importanza dell'articolo 4 dello schema di decreto, che riguarda la riqualificazione energetica degli immobili. Tale articolo recepisce infatti l'articolo 4 della direttiva che richiede agli Stati membri, in concomitanza con l'elaborazione dei Piani nazionali per l'efficienza energetica (PAEE) di stabilire una strategia a lungo termine per mobilitare investimenti nella ristrutturazione del parco nazionale di edifici. In tal senso, lo schema di decreto demanda all'ENEA l'elaborazione di una proposta di interventi di medio-lungo termine da sottoporre all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico (MISE), di concerto con i Ministeri dell'ambiente (MATTM) e delle infrastrutture (MIT) e d'intesa con la Conferenza unificata. La prima versione di tale strategia sarà contenuta nel PAEE 2014 (quindi entro il 30 aprile 2014) e aggiornata nelle successive edizioni del Piano (quindi ogni tre anni). Rispetto alla direttiva, l'articolo 4 aggiunge che la proposta è elaborata dall'ENEA tenendo conto:
   del Piano d'azione per gli edifici a energia quasi zero previsto dall'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 192 del 2005;
   del Programma di riqualificazione energetica degli edifici della PA centrale previsto dall'articolo 5 dello schema di decreto in esame.

  Il citato articolo 5, infatti, recepisce l'obbligo imposto dall'articolo 5 della direttiva in merito alla riqualificazione energetica degli immobili della PA centrale (Presidenza del Consiglio e Ministeri).
  La direttiva impone, a partire dal 2014, che ogni anno venga ristrutturata con interventi di riqualificazione energetica il 3 per cento della superficie coperta utile climatizzata di tali edifici. Eventuali eccedenze annuali possono essere contabilizzate nel tasso annuo di ristrutturazione dei tre anni precedenti o seguenti, al fine dell'assolvimento dell'obbligo. In alternativa, la direttiva consente di adottare altre misure (comprese quelle intese a modificare il comportamento degli occupanti) al fine di conseguire un risparmio energetico equivalente.
  Lo schema di decreto in esame riprende l'obbligo del tasso di ristrutturazione annuo del 3 per cento, prevedendo, in alternativa, interventi che comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 milioni di TEP.
  A tal fine, l'articolo 5 prevede un dettagliato processo di programmazione, che parte dalle proposte di intervento presentate annualmente dalle PA centrali, di cui si tiene conto nella predisposizione (entro il 30 novembre di ogni anno) di un programma di interventi di riqualificazione, coordinato dal MISE.
  La realizzazione degli interventi ricompresi nel suddetto programma è gestita dalle strutture operative dei Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture.
  Al riguardo, segnala che la direttiva richiede che le misure di efficienza energetica siano destinate prioritariamente agli edifici con la più bassa prestazione energetica. Andrebbe valutata dunque l'opportunità di rendere esplicito tale criterio nel comma 2 dell'articolo 5 in merito al programma di interventi.
  Sottolinea, quindi, che la spesa stimata per il conseguimento dell'obiettivo totale al 2020 è di 541 milioni di euro, con importi annui decrescenti che vanno dagli 84,5 milioni nel 2014 ai 70,4 milioni nel 2020. Tuttavia, a fronte di questa spesa, si stima che in virtù della maggiore efficienza energetica Pag. 40sarà conseguito un risparmio di 71 milioni entro il 2020, a cui vanno aggiunti ulteriori risparmi per circa 16 milioni di euro all'anno nell'intera vita delle tecnologie per l'efficienza (indicativamente tra i 15 e i 20 anni).
  Segnala, altresì, che, al fine di ridurre gli oneri connessi all'adempimento dell'obbligo, le PA centrali devono favorire il ricorso allo strumento del finanziamento tramite terzi e ai contratti di rendimento energetico (ovvero contratti con cui un fornitore si obbliga a compiere interventi di riqualificazione energetica per la PA centrale, dietro un corrispettivo correlato all'entità dei risparmi), agendo tramite l'intervento di una o più ESCO.
  Segnala, inoltre, che per l'attuazione del programma di interventi è previsto uno stanziamento di 30 milioni (5 milioni per il 2014 e 25 milioni sul 2015) a valere sul fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento, eventualmente integrabili:
   fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2014-2020 a valere sul medesimo fondo;
   fino a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e fino a 30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 a valere sulla quota dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinata ai progetti energetico ambientali.

  Il monitoraggio dei risultati ottenuti si basa sui rapporti sullo stato di conseguimento dell'obiettivo che le PA centrali sono tenute annualmente a predisporre, nonché sulle comunicazioni che i loro fornitori di energia devono fornire all'ENEA riguardo ai consumi annuali.
  Il successivo articolo 6 dello schema di decreto detta, quindi, norme per indirizzare gli acquisti della pubblica amministrazione verso prodotti ad alta efficienza energetica.
  In particolare, sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 6 della direttiva, l'articolo in questione prevede che le pubbliche amministrazioni centrali, nelle procedure per la stipula di contratti di acquisto o di nuova locazione di immobili ovvero negli acquisti di prodotti e servizi, ivi compresi gli appalti di fornitura in regime di locazione finanziaria, devono rispettare i requisiti minimi di efficienza energetica, indicati nell'allegato 1, requisiti che devono essere altresì inclusi tra i criteri di valutazione delle offerte (comma 1). L'obbligo si considera assolto nel caso in cui i contratti per l'acquisto di prodotti, servizi e immobili rispettino almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali indicate nei criteri ambientali minimi (CAM) predisposti, per le categorie di prodotti indicate al punto 3.6. del «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP)» (comma 2).
  Per gli acquisti di beni e servizi, l'obbligo si applica agli appalti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, di cui all'articolo 28 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006), mentre per gli acquisti o i nuovi contratti di locazione di immobili, l'obbligo si applica a tutti i contratti indipendentemente dall'importo.
  Al riguardo, segnala che l'articolo 6 della direttiva dispone che il predetto obbligo si applichi agli appalti per l'acquisto di prodotti, servizi ed edifici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea. La direttiva, pertanto, limita l'applicazione dell'obbligo agli appalti per l'acquisto di edifici di importo pari o superiore alle soglie, mentre la normativa nazionale prevede un obbligo di applicazione a tutti i contratti per l'acquisto di edifici, a prescindere dal loro importo.
  Segnala, inoltre, che secondo il comma 4 del citato articolo 6 dello schema di decreto, le pubbliche amministrazioni possono derogare al predetto obbligo – fornendo precisa motivazione nei bandi di gara – qualora non sia coerente con le valutazioni di costo-efficacia, idoneità tecnica, ovvero nel caso in cui comporti una severa restrizione della concorrenza. Relativamente a tale possibilità di deroga, segnala peraltro che l'articolo 6 della direttiva 2012/27/UE prevede che l'obbligo di acquistare esclusivamente prodotti, servizi Pag. 41ed edifici ad alta efficienza energetica è applicabile nella misura in cui ciò sia coerente con i seguenti (più ampi) parametri: costi-efficacia, fattibilità economica, una più ampia sostenibilità, idoneità tecnica, livello sufficiente di concorrenza, come indicato nell'allegato III della direttiva.
  Con riferimento all'acquisto o alla locazione di immobili, la deroga al rispetto dei requisiti minimi è consentita, invece, nel caso in cui i relativi contratti siano finalizzati a intraprendere una ristrutturazione profonda o una demolizione; rivendere l'immobile senza che la pubblica amministrazione centrale se ne avvalga per propri fini; salvaguardare l'immobile in quanto ufficialmente protetto in virtù dell'appartenenza a determinate aree ovvero del suo particolare valore architettonico o storico (la deroga è prevista all'ultimo periodo del comma 4 in conformità a quanto previsto dall'allegato III della direttiva).
  Sono infine esclusi dall'applicazione di questi obblighi gli appalti per la fornitura di materiale militare disciplinati dal decreto legislativo n. 208 del 2011, che ha recepito la direttiva 2009/81/UE, e gli appalti delle forze armate, se l'applicazione dell'obbligo medesimo è in contrasto con la natura e l'obiettivo primario delle attività delle forze armate.
  Sempre ai sensi dell'articolo 6 in commento, le amministrazioni pubbliche centrali individuano uno o più soggetti responsabili dell'attuazione degli obblighi previsti. Sono tenute, inoltre, ad adeguarsi ai criteri, alle procedure e ai principi fissati dallo stesso articolo la Consip SpA, le stazioni appaltanti e le altre amministrazioni pubbliche, comprese le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali.
  L'articolo 7 dello schema di decreto punta al recepimento dell'articolo 7 della direttiva, che richiede l'istituzione di un regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica che garantisca un obiettivo cumulativo di risparmio energetico finale entro il 2020, pari almeno a risparmi annui pari all'1,5 per cento, in volume, delle vendite medie annue di energia ai clienti finali e relative al triennio precedente al 2013. In alternativa all'istituzione di un regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica, la direttiva permette agli Stati membri di scegliere di adottare altre misure per realizzare risparmi energetici tra i clienti finali che garantiscano lo stesso volume annuo di risparmi energetici. In ogni caso la direttiva richiede la notifica alla Commissione delle misure entro il 5 dicembre 2013. La direttiva lascia agli Stati membri la libertà di determinare la ripartizione dei risparmi energetici da realizzare nel corso del periodo.
  Lo schema di decreto definisce come regime obbligatorio di efficienza energetica il meccanismo dei certificati bianchi, che dovrà garantire il conseguimento di almeno il 60 per cento dell'obiettivo nazionale cumulato. Il restante 40 per cento sarà ottenuto attraverso le altre misure di incentivazione dell'efficienza energetica vigenti.
  Al riguardo, ricorda che il meccanismo dei certificati bianchi (titoli negoziabili, detti anche «titoli di efficienza energetica»), attivo dal 2005, serve per attestare il raggiungimento degli obiettivi di risparmio che le imprese distributrici di energia devono conseguire, attraverso interventi e progetti per accrescere l'efficienza energetica negli usi finali di energia.
  L'obiettivo vincolante di risparmio nazionale cumulato di energia finale da conseguire nel periodo 2014-2020, calcolato ai sensi dell'articolo 7 della direttiva, pari a 25,6 milioni di TEP, è stato notificato il 5 dicembre 2013 alla Commissione europea, con la precisazione che per raggiungerlo l'Italia si avvale dei certificati bianchi, affiancati da altri due strumenti di sostegno per gli interventi di incremento dell'efficienza energetica già operativi a livello nazionale: le detrazioni fiscali e il Conto termico (DM 28 dicembre 2012 recante incentivazione degli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili).Pag. 42
  Riguardo al monitoraggio dello stato di conseguimento dell'obiettivo, è prevista la redazione, da parte di ENEA e GSE, di due rapporti intermedi (2016 e 2018). Qualora da tali rapporti dovesse risultare un volume di risparmi ottenuti insufficiente rispetto all'obbligo previsto, il MISE e il MATTM (anche su proposta dell'AEEGSI) sono tenute a potenziare le misure di sostegno. Segnalo, altresì, che la direttiva prevede anche (articolo 7, paragrafo 8) la pubblicazione annuale dei risparmi energetici realizzati da ciascuna parte obbligata, nonché complessivamente nel quadro del regime nazionale. La norma interviene inoltre (con il comma 6) sul Conto termico, in particolare per prevedere che l'incentivo non possa eccedere il 65 per cento delle spese sostenute dal beneficiario.
  L'articolo 8 impone alle grandi imprese e a tutte le imprese energivore (cioè a forte consumo di energia) di eseguire una diagnosi energetica (o audit energetico) entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, a pena di una sanzione amministrativa. Sono esentate le grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione dell'energia o ambientale conformi agli standard internazionali. I dati sono comunicati all'ENEA, che gestisce un'apposita banca dati e svolge i controlli che accertano la conformità della diagnosi. I controlli vengono effettuati su un campione casuale, ad eccezione delle diagnosi svolte da auditor interni all'impresa, che vengono tutti sottoposti a verifica. A partire dal 2016 l'ENEA pubblica un rapporto di sintesi sui risultati raggiunti.
  Le diagnosi vengono condotte da società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici sui siti produttivi localizzati sul territorio italiano. Dopo due anni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, ai soggetti che effettuano le diagnosi è richiesta la certificazione in base alle norme tecniche per la certificazione delle ESCO e degli esperti in Gestione dell'Energia.
  Al riguardo, ricorda che la direttiva riporta all'allegato VI i requisiti minimi per la conformità degli audit energetici, compresi quelli realizzati all'interno dei sistemi di gestione dell'energia.
  Si prevede inoltre che, entro il 2014, il MISE pubblichi un bando per la selezione e il cofinanziamento di programmi regionali per sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI, o l'adozione da parte delle PMI di sistemi di gestione dell'energia o ambientali. La direttiva prevede infatti la promozione delle diagnosi energetiche nelle PMI.
  L'articolo 9 dello schema di decreto recepisce le disposizioni relative alla misurazione dei consumi energetici, alla fatturazione e ai costi dell'accesso alle informazioni sui consumi che si trovano negli articoli 9, 10 e 11 della direttiva.
  In tal senso, l'articolo prevede che, nella misura in cui sia possibile ed economicamente ragionevole in relazione ai risparmi energetici potenziali, vengano forniti ai clienti finali contatori individuali che riflettano con precisione il consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo di utilizzo dell'energia. Entro il 2016, inoltre, nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata è obbligatoria l'installazione di contatori individuali.
  L'Autorità per l'energia, entro due anni, deve predisporre le specifiche sui contatori intelligenti, a cui gli esercenti l'attività di misura sono tenuti ad uniformarsi.
  Riguardo alla fatturazione, è previsto che entro il 2014 le informazioni sulle fatture emesse devono essere precise e fondate sul consumo effettivo di energia, anche tramite l'autolettura periodica. I clienti finali devono poter accedere agevolmente ai consumi storici. L'Autorità per l'energia assicura che non siano applicati specifici corrispettivi ai clienti finali per la fatturazione, per le informazioni sulla fatturazione e sui dati relativi ai consumi.
  Su questo punto, segnala che l'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva deroga al principio della gratuità delle fatture nel caso di ripartizione dei costi per i consumi individuali nei condomini e negli edifici polifunzionali. Comunque la direttiva richiede Pag. 43che anche questa ripartizione sia effettuata senza scopo di lucro e che, qualora questo compito sia assegnato ad un terzo, i costi devono essere ragionevoli.
  L'articolo 10 recepisce le norme contenute nell'articolo 14 della direttiva, sulla promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento, dove si richiede agli Stati membri di effettuare e notificare alla Commissione UE, entro il 31 dicembre 2015, una valutazione globale del potenziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e del teleraffreddamento efficienti.
  Lo schema di decreto legislativo prevede che sia il GSE, entro il 30 ottobre 2015, a predisporre un rapporto contenente tale valutazione e a trasmetterlo al MISE, che lo approva e lo trasmette nei termini alla Commissione europea. In base a tale valutazione, il MISE individua le misure da adottare entro il 2020 e il 2030 per sfruttare l'eventuale potenziale di miglioramento.
  In merito alle reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, oltre alle disposizioni della direttiva, lo schema di decreto prevede che l'AEEGSI, entro due anni, emani provvedimenti che regolamentano la materia (definizione degli standard di continuità, qualità e sicurezza del servizio, dei criteri per la determinazione delle tariffe di allacciamento delle utenze, delle condizioni per l'accesso dei terzi alla rete, ecc.). Tali disposizioni di applicheranno gradualmente anche alle reti in esercizio, ferma restando la salvaguardia degli investimenti effettuati.
  L'articolo 11 è finalizzato a massimizzare l'efficienza energetica della trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia. Il primo comma recepisce, in parte, le disposizioni dell'articolo 15 della direttiva, tra cui l'obbligo di effettuare, entro il 30 giugno 2015, una valutazione dei potenziali di efficienza energetica delle infrastrutture per il gas e l'energia elettrica, al fine di individuare misure concrete per introdurre miglioramenti nelle infrastrutture di rete, che viene demandata all'AEEGSI.
  Sempre all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, vengono demandati, fra l'altro, i seguenti compiti: regolare l'accesso e la partecipazione della domanda ai mercati di bilanciamento, di riserva e di altri servizi di sistema; adottare disposizioni per effettuare il dispacciamento dell'energia elettrica con precedenza, a parità di offerta economica, nell'ordine, per le fonti rinnovabili non programmabili, per la cogenerazione ad alto rendimento, per gli altri impianti da fonte rinnovabile; definire criteri di modifica della disciplina del mercato elettrico e dei servizi, per consentire la partecipazione della generazione distribuita, delle fonti rinnovabili, della cogenerazione ad alto rendimento e della domanda, stabilendo i requisiti e le modalità di partecipazione delle singole unità di consumo e di produzione.
  In relazione a quest'ultimo punto, in base al quale viene demandata all'Autorità per l'energia la riforma della disciplina del mercato elettrico, segnala che non appare chiaro quali disposizioni della direttiva si punti a recepire. Andrebbe inoltre valutata l'opportunità di specificare in modo più dettagliato l'ambito di azione dell'AEEGSI nell'emanazione delle delibere di riforma del mercato elettrico.
  Il secondo comma dell'articolo 11 non recepisce alcuna disposizione della Direttiva, bensì dà attuazione al criterio di delega specificato dall'articolo 4 della legge di delegazione Europea 2013, demandando, come detto all'inizio, all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico di adeguare le componenti della tariffa elettrica, con l'obiettivo di modificare significativamente la struttura della bolletta, superando la struttura progressiva rispetto ai consumi e di adeguare le componenti ai costi dell'effettivo servizio, secondo criteri di gradualità. L'AEEGSI dovrà proporre al Governo eventuali nuovi criteri per la definizione del «bonus elettrico» (lo sconto sulla bolletta alle famiglie in condizione di disagio economico, alle famiglie numerose e ai clienti in gravi condizioni di salute).Pag. 44
  Al riguardo, fa presente che la progressività è un fattore intrinseco dell'attuale struttura delle tariffe elettriche, sia per quanto riguarda la tariffa D2 (utente residente con potenza impegnata minore od uguale a 3 kW) che per la tariffa D3 (utente non residente, oppure utente residente con potenza contrattuale superiore 3 kW). Le tariffe domestiche hanno una struttura a scaglioni di consumo, ovvero il costo di alcune componenti tariffarie aumenta «a gradino» quando si supera una certa soglia di consumo. Attualmente le tariffe domestiche si diversificano su quattro scaglioni di consumo: i costi variabili che si pagano in bolletta (escluse le imposte) sono piuttosto bassi per i due scaglioni di consumo fino a 2640 kWh, una soglia di consumo appena al di sotto dei 2700 kWh che sono appunto la quantità di energia elettrica utilizzata in un anno dalla famiglia «tipo», praticamente l'unica categoria di consumo cui fa riferimento l'Autorità per l'Energia nelle sue comunicazioni trimestrali. Oltrepassati livelli «tipo» di consumo il prezzo del chilowattora cresce parecchio, il costo marginale del kWh oltrepassa i 25 centesimi di euro negli scaglioni di consumo annuo tra 2640 e 4440 kWh ed arriva a quasi 30 centesimi per ogni kWh consumato oltre i 4440 kWh di consumo annuo.
  Gli enti competenti ad emanare norme tecniche in materia di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione.
  L'articolo 12 indica, tra gli enti competenti ad emanare norme tecniche in materia di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione, ACCREDIA, CTI, UNI-CEI ed ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile). L'articolo recepisce l'articolo 16 della direttiva che esorta gli Stati Membri ad emanare regimi di certificazioni, accreditamento e qualificazioni quando si ritenga che il livello nazionale di competenza tecnica sia insufficiente. Tali regimi devono garantire trasparenza ai consumatori e devono esser resi pubblici.
  Inoltre, con riguardo ai soggetti che possono partecipare al meccanismo dei certificati bianchi la norma in esame si riferisce alle società terze operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e loro forme consortili; ai soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori che hanno effettivamente provveduto alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia; alle imprese operanti nei settori industriale, civile, terziario, agricolo, trasporti e servizi pubblici, ivi compresi gli Enti pubblici purché provvedano alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.
  L'articolo 13 detta le norme per la predisposizione di un programma triennale di informazione e formazione, recependo l'articolo 17 della direttiva nella parte in cui obbliga gli Stati Membri a divulgare a tutti gli attori del mercato le informazioni in merito ai meccanismi di efficienza energetica e al quadro finanziario e giuridico.
  Più in particolare, esso è predisposto da ENEA, entro il 31 dicembre 2014 in collaborazione con le associazioni di categoria, in particolare delle ESCO e dei Servizi energetici, con le associazioni dei consumatori e con le Regioni, Il programma include azioni volte a sostenere, sensibilizzare ed incoraggiare le imprese nonché le PMI nell'esecuzione di diagnosi energetiche con successivi interventi nell'utilizzo degli strumenti incentivanti finalizzati all'installazione di tecnologie efficienti.
  Il programma, è sottoposto al MISE e al MATTM, che provvedono alla copertura degli oneri nel limite massimo di 1 milione di euro all'anno, per il triennio 2015-2017.
  La spesa è a valere sulla quota spettante al MISE, dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalità e Pag. 45nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente.
  L'articolo 14 detta disposizioni in materia di contratti di prestazione energetica stipulati dalla PA, e delinea la procedura per l'emanazione delle linee guida per semplificare e armonizzare le procedure autorizzative per l'installazione, in ambito residenziale e terziario, di impianti o dispositivi tecnologici per l'efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili. Inoltre sono previste, ai fini del rendimento efficiente energetico, norme per la determinazione dei volumi, delle altezze e delle superfici sia negli edifici di nuova costruzione che in quelli già esistenti. L'articolo recepisce l'articolo 19 della direttiva che esorta gli Stati Membri a semplificare le procedure amministrative in materia di efficienza energetica.
  L'articolo 15 istituisce presso il MISE il Fondo rotativo nazionale per l'efficienza energetica. Le risorse pari a 5 milioni di euro nell'anno 2014 e di 25 milioni di euro nell'anno 2015, provengono dal Fondo di garanzia istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico per la realizzazione di reti di teleriscaldamento (articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modifiche).
  La dotazione del nuovo Fondo può essere integrata con risorse del Fondo di garanzia presso la Cassa conguaglio, con i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico ambientali (fino a 15 milioni euro annui per il periodo 2014-2020) e, infine, mediante versamento di contributi da parte di enti pubblici, ivi incluse le risorse derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei.
  L'articolo in esame recepisce l'articolo 20 della direttiva che consente agli Stati Membri, salvo il rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato, l'utilizzo di strumenti finanziari per il miglioramento dell'efficienza energetica, anche prevedendo l'istituzione di un apposito Fondo.
  Più in particolare, l'articolo in commento prevede che i soggetti pubblici che devono adempiere all'obbligo di ristrutturare il 3 per cento degli edifici di loro proprietà per il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica, possano adempiere a tale obbligo versando un contributo annuale al Fondo nazionale. La stessa facoltà è prevista per i distributori di energia e/o le società di vendita al dettaglio di energia che devono conseguire un obiettivo di risparmio energetico al 2020. Infine è previsto che gli Stati membri possano usare le entrate derivanti dalle assegnazioni annuali di emissioni per lo sviluppo di finanziamento innovativi per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici.
  Il Fondo si articola in due sezioni che operano per: a) la concessione di garanzie, su singole operazioni; b) l'erogazione di finanziamenti, provenienti da banche, intermediari finanziari, nonché dalla Banca Europea degli Investimenti. Il Fondo è destinato a favorire la riqualificazione energetica degli edifici di proprietà della Pubblica Amministrazione e di quelli destinati ad uso residenziale, compresa l'edilizia popolare; la realizzazione di reti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento; l'efficienza energetica dei servizi e infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica e, infine, la riduzione dei consumi di energia nei settori dell'industria e dei servizi. Le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento e di intervento del Fondo saranno individuati con un decreto interministeriale.
  L'articolo 16 recepisce l'articolo 13 della direttiva che consente agli Stati membri di prevedere un regime sanzionatorio per gli inadempimenti alle norme ivi previste e prevede disposizioni in materia di sanzioni pecuniarie per: le grandi imprese e le imprese energivore che non effettuano la diagnosi condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni (da 4.000 a 40.000 Pag. 46euro); l'esercente attività di misura che non fornisce contatori a norma (da 500 a 2.500) o che non da informazioni adeguate al momento dell'installazione (da 500 a 1.500); l'impresa di fornitura del servizio di un contatore individuale, che, a richiesta del cliente non installa un contatore individuale (da 500 a 2.500 euro); il condominio che non provvede ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione di calore all'interno delle singole unità immobiliari (da 500 a 2.500 euro); le imprese di distribuzione e vendita al dettaglio che non forniscono fatture dettagliate e non consentono l'accesso alle informazioni sui consumi storici agli utenti (da 150 a 2.500 euro).
  Le sanzioni sono irrogate dal MISE, dal Prefetto territorialmente competente e dall'AEEG, mentre per la fase dell'accertamento e dell'irrogazione si applicano le disposizioni della legge in materia di modifiche penali (Capo I, SEZ: I e II, L.689/1981). I proventi delle sanzioni confluiscono nel Fondo nazionale (art. 15 schema in esame).
  L'articolo 17, recepisce l'articolo 24 della direttiva in materia di riesame e monitoraggio dell'attuazione e disciplina la procedura per l'emanazione del Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica (PAEE). Più in particolare l'ENEA presenta il Piano e Il MISE, di concerto con altri ministri, lo approva e lo trasmette alla Commissione Europea. Il Piano ha durata triennale ed è predisposto entro il 30 aprile 2014. Inoltre Il MISE trasmette annualmente alla Commissione altre due relazioni: la prima, predisposta dall'ENEA, relativa ai progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi di riduzione, entro l'anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti dì petrolio di energia finale; la seconda, predisposta dal GSE, sulla cogenerazione.
  Gli articoli 18,19 e 20 dettano, infine, disposizioni in materia di abrogazioni di normative preesistenti ormai superate, disposizioni finali e clausola di salvaguardia e, infine l'entrata in vigore.

  Ermete REALACCI, presidente, ringrazia il relatore per l'ampia relazione svolta, che mette bene in luce l'importanza del provvedimento in esame ai fini del rafforzamento delle politiche ambientali. In tal senso, nel ribadire la propria perplessità per la mancata assegnazione del provvedimento in via primaria anche all'VIII Commissione, sottolinea l'importanza dei rilievi che la Commissione è chiamata a deliberare, segnalando l'esigenza che in tale atto trovino posto sia proposte specifiche di miglioramento del testo dello schema di decreto, come quelle relative alle norme in materia di cogenerazione, sia indicazioni più propriamente politiche di correzione e di ridefinizione degli indirizzi di governo, a partire da quelle relative alla stringente necessità di definire con chiarezza misure e strumenti efficaci di integrazione e di coordinamento dell'azione dei diversi Ministeri chiamati a dare attuazione al provvedimento in esame.
  Al riguardo, segnala, in via esemplificativa, come non sia assolutamente accettabile che il Governo proceda alla stesura del prescritto Piano d'azione nazionale per l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio (che dovrà garantire, solo per citare un obiettivo, che ogni anno sia riqualificato almeno il 3 per cento degli immobili pubblici) senza prevedere adeguati strumenti e adeguate forme di coordinamento da parte del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente, dell'azione e delle politiche degli altri Ministeri coinvolti, da quello delle infrastrutture a quello dell'istruzione a quello dell'economia.
  Allo stesso modo, ritiene che la Commissione debba sottolineare con forza nei propri rilievi l'importanza delle politiche per l'efficienza energetica, e del connesso reperimento di adeguate risorse finanziarie, non solo per quel che riguarda il raggiungimento degli obiettivi ambientali di riduzione delle emissioni di CO2, ma anche per quanto concerne il raggiungimento di obiettivi altrettanto importanti di contenimento delle spese per l'approvvigionamento energetico del Paese e di risparmio Pag. 47vero e proprio dei costi della bolletta a carico delle pubbliche amministrazioni. Sotto quest'ultimo profilo, manifesta, anzi, la propria sorpresa per il fatto che nei documenti fino ad oggi prodotti dal Commissario alla spending review, Carlo Cottarelli, non sia stato dato il dovuto peso ai consistenti risparmi che sarebbe senz'altro possibile ottenere mediante il rafforzamento delle citate politiche per l'efficienza energetica, sol che si tenga conto del fatto che ogni anno – secondo i dati forniti dalla Consip – le pubbliche amministrazioni spendono circa 5 miliardi di euro per il solo consumo di energia elettrica.

  Chiara BRAGA (PD), in considerazione dell'importanza del provvedimento, chiede al presidente della Commissione se sia a conoscenza dell'eventuale programmazione, da parte della Commissione di merito, di un ciclo di audizioni dei soggetti maggiormente interessati.

  Ermete REALACCI, presidente, in risposta alla deputata Braga, comunica che, per quanto a sua conoscenza, la X Commissione ha senz'altro intenzione di svolgere alcune audizioni nell'ambito dell'esame del provvedimento in titolo, anche se ad oggi non è ancora stato approntato il relativo calendario. Assicura, in ogni caso, che sarà sua cura informare i deputati in merito alle date e ai soggetti che verranno auditi dalla Commissione di merito, al fine di favorire la più ampia partecipazione dei deputati dell'VIII Commissione.

  Alessandro ZAN (SEL), nell'esprimere il proprio rammarico per la mancata assegnazione in via primaria del provvedimento anche all'VIII Commissione, auspica che tutti i gruppi si adoperino affinché i rilievi della Commissione siano tenuti nella dovuta considerazione dal Governo, non nascondendo, tuttavia, i propri dubbi in ragione del ruolo soltanto consultivo che la Commissione riveste nell'ambito dell'esame dello schema di decreto in titolo.

  Alessandro BRATTI (PD), nell'esprimere piena condivisione per le considerazioni svolte dal presidente della Commissione, segnala l'ulteriore necessità che nell'esame del provvedimento in titolo siano garantiti la coerenza fra le norme dello schema di decreto e quelle contenute nel cosiddetto collegato ambientale (disegno di legge n. 2093) attualmente all'esame dell'VIII Commissione.

  Mariastella BIANCHI (PD), nell'associarsi a quanto detto dal presidente della Commissione, segnala la necessità di far valere anche nel rapporto con il Governo e con la Commissione di merito la centralità delle politiche di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici e, in rapporto a queste, la necessità di tenere nella dovuta considerazione i rilievi che saranno deliberati dall'VIII Commissione sullo schema di decreto in esame.

  Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

  La seduta termina alle 12.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 24 aprile 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. – Interviene il sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

  La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Ermete REALACCI (PD), presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

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5-02686 De Rosa: Iniziative urgenti per scongiurare i rischi, anche di carattere finanziario, connessi alla realizzazione di talune opere infrastrutturali.

  Massimo Felice DE ROSA (M5S), nell'illustrare l'interrogazione in titolo, sottolinea come l'autostrada Pedemontana sia un'opera del tutto inutile, per la cui realizzazione le banche, mancando concrete prospettive di rientro economico, non sono disposte a concedere prestiti. Ciò nonostante, il Governo si ostina a finanziare l'opera, addirittura ipotizzando di ricorrere alla defiscalizzazione, che dovrebbe essere piuttosto impiegata per sostenere le piccole e medie imprese in difficoltà. Il suo gruppo chiede quindi al Governo di fermare i lavori e di limitare il danno ambientale che gli stessi stanno provocando.

  Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Davide TRIPIEDI (M5S), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta del Governo. Rileva, infatti, che l'autostrada Pedemontana non è un'opera di primaria importanza, anche perché un collegamento stradale tra est e ovest esiste già; che il collegamento con l'Expo 2015 è pretestuoso in quanto i lavori non potranno essere terminati prima dell'esposizione universale; che l'autostrada non è indispensabile per decongestionare il traffico sulla tangenziale di Milano, visto che si sta provvedendo ad ampliare quest'ultima con la costruzione di nuove corsie; che non c’è alcun miglioramento ambientale, ma c’è anzi un peggioramento, dal momento che i lavori stanno sollevando la diossina depositatasi nel terreno per gli inquinamenti del passato e quindi avvelenano la popolazione; e che defiscalizzare a favore di grandi imprese è in linea di principio inaccettabile, perché queste dovrebbero invece assumersi il proprio rischio. Ribadisce quindi la ferma richiesta del suo gruppo che la realizzazione dell'opera sia fermata.

5-02687 Pastorelli: Iniziative urgenti per la messa in sicurezza e la bonifica della galleria Tescino situata sulla SS. 79-bis Ternana.

  Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI) illustra l'interrogazione in titolo, ricordando come la galleria Tescino, inaugurata da pochi mesi, sia già inagibile, a causa di un grave problema di sicurezza, al punto da essere stata chiusa al traffico. Chiede pertanto al Governo se non ritenga opportuno intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, azioni di verifica, gestione e coordinamento degli interventi di bonifica della galleria, al fine di una loro compiuta e sollecita realizzazione e quindi della rapida riapertura della strada.

  Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario Del Basso de Caro. Nel sottolineare, infatti, come la galleria Tescino sia parte integrante di un asse viario della massima rilevanza per il territorio, osserva che la vicenda relativa alla galleria in questione è un indice del modo sbagliato con cui in Italia ci si rapporta al territorio: è infatti evidente che, se i lavori infrastrutturali si basassero sulla conoscenza del territorio, si eviterebbero situazioni come quella che si è venuta a creare. Conclude ribadendo l'urgenza della riapertura della galleria.

  Ermete REALACCI (PD), presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.55.

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INTERROGAZIONI

  Giovedì 24 aprile 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. – Interviene il sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso de Caro.

  La seduta comincia alle 14.55.

5-01345 De Micheli: Sulla gestione dell'autostrada A21.

  Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Paola DE MICHELI (PD), replicando, ricorda che per l'autostrada A21 Piacenza-Brescia sono stati fatti cospicui investimenti da parte della società concessionaria, attualmente bloccati in attesa dell'espletamento delle procedure di rassegnazione della concessione e che il ritardo nell'aggiudicazione della relativa gara d'appalto rischia di provocare un danno al soggetto che se l'aggiudicherà, costringendolo a farsi carico degli investimenti nel frattempo depauperati e a ricominciare da capo i necessari interventi di manutenzione e di ammodernamento delle infrastrutture a causa del deperimento dei lavori già eseguiti.
  Nell'esprimere quindi l'auspicio che l'assegnazione della nuova concessione avvenga in tempi effettivamente celeri, come assicurato dal Governo nella sua risposta, invita quest'ultimo a farsi parte attiva per stabilire un calendario di date certe per i vari passaggi procedurali, in modo da tranquillizzare le imprese e la cittadinanza, che ha interesse ad un rapido completamento delle opere in corso di realizzazione.

  Ermete REALACCI (PD), presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.

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