CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 aprile 2014
220.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 17 aprile 2014. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

  La seduta comincia alle 9.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
Atto n. 90.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Gianluca BENAMATI (PD), relatore, illustra il provvedimento in titolo.
  Lo schema di decreto legislativo in esame aggiorna il quadro normativo nazionale sull'efficienza energetica, in recepimento del la direttiva 2012/27/UE, sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2013 (legge n. 96 del 2013).
  Al riguardo ricorda che la legge n. 96 del 2013 (articolo 4) demanda il Governo ad introdurre disposizioni che attribuiscano all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di adottare uno o più provvedimenti volti ad eliminare l'attuale struttura progressiva delle tariffe elettriche rispetto ai consumi e ad introdurre tariffe aderenti al costo del servizio.
  In particolare, la finalità del criterio di delega assegnato per il recepimento della direttiva 2012/27/UE è di favorire l'efficienza energetica e ridurre l'inquinamento ambientale e domestico mediante la diffusione delle tecnologie elettriche.Pag. 83
  Lo schema di decreto in esame è composto da 20 articoli, suddivisi in titoli: Titolo I – Finalità e obiettivi (artt. 1-3); Titolo II – Efficienza nell'uso dell'energia (artt. 4-9); Titolo III – Efficienza nella fornitura dell'energia (artt. 10-11); Titolo IV – Disposizioni orizzontali (artt. 12-16);Titolo V – Disposizioni finali (artt. 17-20).
  Compongono il documento anche 8 allegati:
   1. Prodotti, servizi ed edifici disciplinati da legislazione comunitaria;
   2. Criteri minimi per gli audit energetici, compresi quelli realizzati nel quadro dei sistemi di gestione dell'energia
   3. Potenziale dell'efficienza per il calore e il raffreddamento
   4. Analisi costi-benefici
   5. Garanzia di origine dell'energia elettrica prodotta da cogenerazione ad alto rendimento
   6. Criteri di efficienza energetica per la regolamentazione delle reti dell'energia e per le tariffe della rete elettrica
   7. Requisiti di efficienza energetica per i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione
   8. Elementi minimi che devono figurare nei contratti di rendimento energetico sottoscritti con il settorepubblico o nel relativo capitolato d'appalto.

  L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo recepisce il primo articolo della direttiva, precisando che il decreto stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica che puntano a conseguire un risparmio energetico di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (TEP, ovvero l'unità di misura dell'energia corrispondente alla combustione di una tonnellata di petrolio grezzo) dei consumi di energia primaria tra il 2010 e il 2020. Questa quantità rappresenta l'obiettivo nazionale di risparmio energetico fissato dal successivo articolo 3. Lo schema di decreto detta, inoltre, norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e negli usi finali dell'energia.
  L'articolo 2 integra le definizioni già vigenti nel sistema normativo nazionale con altre con alcune definizioni dettate dall'articolo 2 della direttiva e con altre utili ai fini dello schema di decreto in esame.
  L'articolo 3, come si è anticipato, stabilisce l'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico in coerenza con la Strategia Energetica Nazionale, approvata con decreto interministeriale 8 marzo 2013. Tale obiettivo consiste in una riduzione, tra il 2010 e il 2010, di 20 milioni di TEP dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di TEP di energia finale. Viene recepito l'articolo 3 della direttiva, che richiede agli Stati membri la fissazione degli obiettivi nazionali indicativi, sia in energia primaria che in energia finale, e la notifica alla Commissione entro il 30 aprile di ogni anno a decorrere dal 2013. Sommando gli obiettivi nazionali comunicati dagli Stati membri, la Commissione valuta la possibilità di raggiungere l'obiettivo comunitario di risparmio energetico.
  L'articolo 4 riguarda la riqualificazione energetica degli immobili, per recepire l'articolo 4 della direttiva che richiede agli Stati membri, in concomitanza con l'elaborazione dei Piani nazionali per l'efficienza energetica (PAEE) di stabilire una strategia a lungo termine per mobilitare investimenti nella ristrutturazione del parco nazionale di edifici. Lo schema di decreto demanda all'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) l'elaborazione di una proposta di interventi di medio-lungo termine da sottoporre all'approvazione del MiSE (di concerto con il MATTM e del MIT, d'intesa con la conferenza unificata). La prima versione della strategia sarà contenuta nel PAEE 2014 (quindi entro il 30 aprile 2014) e aggiornata nelle successive edizioni del Piano (quindi ogni tre anni). Rispetto alla direttiva, Pag. 84l'articolo 4 prevede che la proposta è elaborata dall'ENEA tenendo conto: del Piano d'azione per gli edifici a energia quasi zero (decreto legislativo n. 192 del 2005, articolo 4-bis, comma 2); del Programma di riqualificazione energetica degli edifici della PA centrale (articolo 5 dello schema in esame).
  L'articolo 5 recepisce l'obbligo imposto dall'articolo 5 della direttiva in merito alla riqualificazione energetica degli immobili della PA centrale (Presidenza del Consiglio e Ministeri).
  La direttiva impone, a partire dal 2014, che ogni anno venga ristrutturata con interventi di riqualificazione energetica il 3 per cento della superficie coperta utile climatizzata di tali edifici. Eventuali eccedenze annuali possono essere contabilizzate nel tasso annuo di ristrutturazione dei tre anni precedenti o seguenti, al fine dell'assolvimento dell'obbligo. In alternativa, la direttiva consente di adottare altre misure (comprese quelle intese a modificare il comportamento degli occupanti) al fine di conseguire un risparmio energetico equivalente.
  Lo schema di decreto in esame riprende l'obbligo del tasso di ristrutturazione annuo del 3 per cento, prevedendo, in alternativa, interventi che comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 milioni di TEP. A tal fine l'articolo 5 prevede un dettagliato processo di programmazione, che parte dalle proposte di intervento presentate annualmente dalle PA centrali, di cui si tiene conto nella predisposizione (entro il 30 novembre di ogni anno) di un programma di interventi di riqualificazione, coordinato dal MiSE. La base informativa di tale programma consiste in un inventario degli immobili già elaborato dal MiSE e dall'Agenzia del demanio (in base all'obbligo imposto dall'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva), e che, conta al momento 2.904 occupazioni di proprietà e ad uso governativo (con superficie lorda superiore ai 500 m2 secondo i parametri della direttiva) per un totale di 13.763.975 m2. La realizzazione degli interventi ricompresi nel suddetto programma è gestita dalle strutture operative dei Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti. Si stima che il conseguimento dell'obiettivo totale al 2020 comporterà una spesa totale di 541 milioni di euro, con importi annui decrescenti che vanno dagli 84,5 milioni nel 2014 ai 70,4 milioni nel 2020. Il risparmio stimato in virtù della maggiore efficienza energetica sarà di 71 milioni entro il 2020, a cui vanno aggiunti ulteriori risparmi per circa 16 milioni di euro all'anno nell'intera vita delle tecnologie per l'efficienza (indicativamente tra i 15 e i 20 anni).
  Al fine di ridurre gli oneri connessi all'adempimento dell'obbligo, le PA centrali devono favorire il ricorso allo strumento del finanziamento tramite terzi e ai contratti di rendimento energetico (ovvero contratti con cui un fornitore si obbliga a compiere interventi di riqualificazione energetica per la PA centrale, dietro un corrispettivo correlato all'entità dei risparmi), agendo tramite l'intervento di una o più ESCO. Per l'attuazione del programma di interventi si provvede mediante lo stanziamento di 30 milioni (5 milioni per il 2014 e 25 milioni sul 2015) a valere sul fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento, eventualmente integrabili fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2014-2020 a valere sul medesimo fondo; fino a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e fino a 30 milioni di euro annui per il periodo 2015- 2020 a valere sulla quota dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinata ai progetti energetico ambientali.
  Il monitoraggio dei risultati ottenuti si basa sui rapporti sullo stato di conseguimento dell'obiettivo che le PA centrali sono tenute annualmente a predisporre, nonché sulle comunicazioni che i loro fornitori di energia devono fornire all'ENEA riguardo ai consumi annuali.
  L'articolo 6 sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 6 della direttiva, prevede che le pubbliche amministrazioni centrali, nelle procedure per la stipula di contratti di acquisto o di nuova locazione di immobili Pag. 85ovvero negli acquisti di prodotti e servizi, ivi compresi gli appalti di fornitura in regime di locazione finanziaria, devono rispettare i requisiti minimi di efficienza energetica, indicati nell'allegato 1, requisiti che devono essere altresì inclusi tra i criteri di valutazione delle offerte (comma 1). L'obbligo si considera assolto nel caso in cui i contratti per l'acquisto di prodotti, servizi e immobili rispettino almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali indicate nei criteri ambientali minimi (CAM) predisposti, per le categorie di prodotti indicate al punto 3.6. del «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP)» (comma 2). Nel caso in cui la fornitura preveda l'acquisto contestuale di un insieme di prodotti, la valutazione dell'efficienza energetica globale di tale insieme costituisce criterio di scelta prevalente rispetto alla valutazione dell'efficienza energetica dei singoli prodotti che costituiscono l'intera fornitura (comma 6).
  Per gli acquisti di beni e servizi, l'obbligo si applica agli appalti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, di cui all'articolo 28 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006), mentre per gli acquisti o i nuovi contratti di locazione di immobili, l'obbligo si applica a tutti i contratti indipendentemente dall'importo (comma 3). Al riguardo, segnala che l'articolo 6 della direttiva dispone che il predetto obbligo si applichi agli appalti per l'acquisto di prodotti, servizi ed edifici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea. La direttiva, pertanto, limita l'applicazione dell'obbligo agli appalti per l'acquisto di edifici di importo pari o superiore alle soglie, mentre la normativa nazionale prevede un obbligo di applicazione a tutti i contratti per l'acquisto di edifici, a prescindere dal loro importo. Le pubbliche amministrazioni possono derogare al predetto obbligo – fornendo precisa motivazione nei bandi di gara – qualora non sia coerente con le valutazioni di costo-efficacia, idoneità tecnica, ovvero nel caso in cui comporti una severa restrizione della concorrenza (comma 4, primo periodo). Relativamente alla possibilità di deroga prevista dall'articolo in commento, segnala che l'articolo 6 della direttiva 2012/27/UE prevede che l'obbligo di acquistare esclusivamente prodotti, servizi ed edifici ad alta efficienza energetica è applicabile nella misura in cui ciò sia coerente con i seguenti (più ampi) parametri: costi-efficacia, fattibilità economica, una più ampia sostenibilità, idoneità tecnica, livello sufficiente di concorrenza, come indicato nell'allegato III della direttiva. L'incoerenza con i parametri previsti dalla normativa nazionale – alla base della facoltà di derogare all'obbligo di cui al comma 1 – andrebbe, pertanto, valutata alla luce di quanto prevede la direttiva. Con riferimento all'acquisto o alla locazione di immobili, la deroga al rispetto dei requisiti minimi è consentita nel caso in cui i relativi contratti siano finalizzati a intraprendere una ristrutturazione profonda o una demolizione; rivendere l'immobile senza che la pubblica amministrazione centrale se ne avvalga per propri fini; salvaguardare l'immobile in quanto ufficialmente protetto in virtù dell'appartenenza a determinate aree ovvero del suo particolare valore architettonico o storico (la deroga è prevista all'ultimo periodo del comma 4 in conformità a quanto previsto dall'allegato III della direttiva). Sono esclusi dall'applicazione di questi obblighi gli appalti per la fornitura di materiale militare disciplinati dal decreto legislativo n. 208 del 2011, che ha recepito la direttiva 2009/81/UE, e gli appalti delle forze armate, se l'applicazione dell'obbligo medesimo è in contrasto con la natura e l'obiettivo primario delle attività delle forze armate (comma 5). Le amministrazioni pubbliche centrali individuano uno o più soggetti responsabili dell'attuazione degli obblighi previsti (comma 7). Sono tenute, infine ad adeguarsi ai criteri, alle procedure e ai principi fissati dall'articolo in commento rispettivamente la Consip Spa, le stazioni appaltanti (comma 8) e le altre amministrazioni pubbliche, comprese le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali (comma 9).Pag. 86
  L'articolo 7 dello schema di decreto punta al recepimento dell'articolo 7 della direttiva, che richiede l'istituzione di un regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica che garantisca un obiettivo cumulativo di risparmio energetico finale entro il 2020 ammontante almeno a risparmi annui pari all'1,5 per cento, in volume, delle vendite medie annue di energia ai clienti finali e relative al triennio precedente al 2013. In alternativa, all'istituzione di un regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica, la direttiva permette agli Stati membri di scegliere di adottare altre misure per realizzare risparmi energetici tra i clienti finali che garantiscano lo stesso volume annuo di risparmi energetici. In ogni caso, la direttiva richiede la notifica alla Commissione delle misure entro il 5 dicembre 2013. La direttiva lascia agli Stati membri la libertà di determinare la ripartizione dei risparmi energetici da realizzare nel corso del periodo. Lo schema di decreto definisce come regime obbligatorio di efficienza energetica il meccanismo dei certificati bianchi, che dovrà garantire il conseguimento di almeno il 60 per cento dell'obiettivo nazionale cumulato. Il restante 40 per cento sarà ottenuto attraverso le altre misure di incentivazione dell'efficienza energetica vigenti. Ricorda che il meccanismo dei certificati bianchi (anche detti «titoli di efficienza energetica»), attivo dal 2005, serve per attestare il raggiungimento degli obiettivi di risparmio che le imprese distributrici di energia devono conseguire, attraverso interventi e progetti per accrescere l'efficienza energetica negli usi finali di energia. I titoli sono negoziabili. L'obiettivo vincolante di risparmio nazionale cumulato di energia finale da conseguire nel periodo 2014-2020, calcolato ai sensi dell'articolo 7 della direttiva, pari a 25,6 milioni di TEP, è stato notificato il 5 dicembre 2013 alla Commissione europea , con la precisazione che per raggiungerlo l'Italia si avvale dei certificati bianchi, affiancati da altri due strumenti di sostegno per gli interventi di incremento dell'efficienza energetica già operativi a livello nazionale: le detrazioni fiscali e il Conto termico (DM 28 dicembre 2012 recante incentivazione degli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili).
  Riguardo al monitoraggio dello stato di conseguimento dell'obiettivo, è prevista la redazione, da parte di ENEA e GSE, di due rapporti intermedi (2016 e 2018). Qualora da tali rapporti dovesse risultare un volume di risparmi ottenuti insufficiente rispetto all'obbligo previsto, il MiSE e il MATTM (anche su proposta dell'AEEGSI) potenziano le misure di sostegno.
  La norma interviene inoltre (con il comma 6) sul Conto termico, in particolare per prevedere che l'incentivo non possa eccedere il 65 per cento delle spese sostenute dal beneficiario.
  Devono essere comunicati all'ENEA e concorrono al raggiungimento degli obiettivi nazionali i risparmi di energia ottenuti tramite gli strumenti di incentivazione dell'efficienza energetica attuati a livello locale,conseguiti dalle imprese indipendentemente dall'ottenimento di certificati bianchi, se sono riscontrabili dai bilanci e dagli audit energetici.
  L'articolo 8 impone alle grandi imprese e a tutte le imprese energivore di eseguire una diagnosi energetica (o audit energetico) entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, a pena di una sanzione amministrativa. Sono esentate le grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione dell'energia o ambientale conformi agli standard internazionali. I dati sono comunicati all'ENEA, che gestisce un'apposita banca dati e svolge i controlli che accertano la conformità della diagnosi. I controlli vengono effettuati su un campione casuale, ad eccezione delle diagnosi svolte da auditor interni all'impresa, che vengono tutti sottoposti a verifica. A partire dal 2016 l'ENEA pubblica un rapporto di sintesi sui risultati raggiunti. Le diagnosi vengono condotte da società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici sui siti produttivi localizzati sul territorio italiano. Dopo due anni dalla data di entrata in Pag. 87vigore del decreto in esame, ai soggetti che effettuano le diagnosi è richiesta la certificazione in base alle norme tecniche per la certificazione delle ESCO e degli esperti in Gestione dell'Energia. Ricorda che la direttiva riporta all'allegato VI i requisiti minimi per la conformità degli audit energetici, compresi quelli realizzati all'interno dei sistemi di gestione dell'energia. Si prevede inoltre che, entro il 2014, il MISE pubblichi un bando per la selezione e il cofinanziamento di programmi regionali per sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI, o l'adozione da parte delle PMI di sistemi di gestione dell'energia o ambientali. La direttiva prevede infatti la promozione delle diagnosi energetiche nelle PMI. Segnala che la direttiva prevede anche la sensibilizzazione delle famiglie ai benefici delle diagnosi energetiche attraverso servizi di consulenza adeguati.
  L'articolo 9 dello schema di decreto recepisce le disposizioni relative alla misurazione dei consumi energetici, alla fatturazione e ai costi dell'accesso alle informazioni sui consumi che si trovano negli articoli 9, 10 e 11 della direttiva. Si dispone che, nella misura in cui sia possibile ed economicamente ragionevole in relazione ai risparmi energetici potenziali, vengano forniti ai clienti finali contatori individuali che riflettano con precisione il consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo di utilizzo dell'energia. Entro il 2016, nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata è obbligatoria l'installazione di contatori individuali. L'Autorità per l'energia, entro due anni, deve predisporre le specifiche sui contatori intelligenti, a cui gli esercenti l'attività di misura sono tenuti ad uniformarsi. Riguardo alla fatturazione, entro il 2014 le informazioni sulle fatture emesse devono essere precise e fondate sul consumo effettivo di energia, anche tramite l'autolettura periodica. I clienti finali devono poter accedere agevolmente ai consumi storici. L'Autorità per l'energia assicura che non siano applicati specifici corrispettivi ai clienti finali per la fatturazione, per le informazioni sulla fatturazione e sui dati relativi ai consumi. Segnala che l'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva deroga al principio della gratuità delle fatture nel caso di ripartizione dei costi per i consumi individuali nei condomini e negli edifici polifunzionali. Comunque la direttiva richiede che anche questa ripartizione sia effettuata senza scopo di lucro e che, qualora questo compito sia assegnato ad un terzo, i costi devono essere ragionevoli.
  L'articolo 10 recepisce le norme contenute nell'articolo 14 della direttiva, sulla promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento, dove si richiede agli Stati membri di effettuare e notificare alla Commissione UE, entro il 31 dicembre 2015, una valutazione globale del potenziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e del teleraffreddamento efficienti. Lo schema di decreto legislativo prevede che sia il GSE, entro il 30 ottobre 2015, a predisporre un rapporto contenente tale valutazione e a trasmetterlo al MISE, che lo approva e lo trasmette nei termini alla Commissione europea. In base a tale valutazione, il MISE individua le misure da adottare entro il 2020 e il 2030 per sfruttare l'eventuale potenziale di miglioramento.
  La norma recepisce inoltre la direttiva per quanto concerne: gli obblighi (a decorrere dal 5 giugno 2014) per gli operatori proponenti progetti di nuovi grossi impianti di generazione elettrica o di ammodernamento di impianti esistenti di effettuare un'analisi costi benefici, e i criteri di autorizzazione di tali progetti; le esenzioni; la garanzia di origine dell'elettricità prodotta da cogenerazione ad alto rendimento; al sostegno pubblico a favore della cogenerazione.
  In merito alle reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, oltre alle disposizioni della direttiva, lo schema di decreto prevede che l'AEEGSI, entro due anni, emani provvedimenti che regolamentano la materia (definizione degli standard di continuità, qualità e sicurezza del servizio, dei criteri per la determinazione delle Pag. 88tariffe di allacciamento delle utenze, delle condizioni per l'accesso dei terzi alla rete, ecc.). Tali disposizioni di applicheranno gradualmente anche alle reti in esercizio, ferma restando la salvaguardia degli investimenti effettuati.
  L'articolo 11 è finalizzato a massimizzare l'efficienza energetica della trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia. Il primo comma recepisce le disposizioni dell'articolo 15 della direttiva, tra cui l'obbligo di effettuare, entro il 30 giugno 2015, una valutazione dei potenziali di efficienza energetica delle infrastrutture per il gas e l'energia elettrica, al fine di individuare misure concrete per introdurre miglioramenti nelle infrastrutture di rete, che viene demandata all'AEEGSI. Sempre l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico dovrà, fra l'altro, regolare l'accesso e la partecipazione della domanda ai mercati di bilanciamento, di riserva e di altri servizi di sistema;adottare disposizioni per effettuare il dispacciamento dell'energia elettrica con precedenza, a parità di offerta economica, nell'ordine, a i) fonti rinnovabili non programmabili, ii) cogenerazione ad alto rendimento, iii) altri impianti da fonte rinnovabile; definire criteri di modifica della disciplina del mercato elettrico e dei servizi, per consentire la partecipazione della generazione distribuita, delle fonti rinnovabili, della cogenerazione ad alto rendimento e della domanda, stabilendo i requisiti e le modalità di partecipazione delle singole unità di consumo e di produzione. In relazione a quest'ultimo punto, in base al quale viene demandata all'Autorità per l'energia la riforma della disciplina del mercato elettrico, segnala come non appare chiaro quali disposizioni della direttiva si punti a recepire. Andrebbe inoltre valutata l'opportunità di specificare in modo più dettagliato l'ambito di azione dell'AEEGSI nell'emanazione delle delibere di riforma del mercato elettrico. Il secondo comma dell'articolo 11 non recepisce alcuna disposizione della direttiva bensì dà attuazione al criterio di delega assegnato con la legge di delegazione Europea 2013, demandando all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico di adeguare le componenti della tariffa elettrica, con l'obiettivo di superare la struttura progressiva rispetto ai consumi e di adeguare le componenti ai costi dell'effettivo servizio, secondo criteri di gradualità. L'AEEGSI dovrà proporre al Governo eventuali nuovi criteri per la definizione del «bonus elettrico» (lo sconto sulla bolletta alle famiglie in condizione di disagio economico, alle famiglie numerose e ai clienti in gravi condizioni di salute).
  L'articolo 12 indica, tra gli enti competenti ad emanare norme tecniche in materia di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione, Accredia, CTI, UNI-CEI ed Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile). L'articolo recepisce l'articolo 16 della direttiva che esorta gli Stati Membri ad emanare regimi di certificazioni, accreditamento e qualificazioni quando si ritenga che il livello nazionale di competenza tecnica sia insufficiente. Tali regimi devono garantire trasparenza ai consumatori e devono esser resi pubblici.
  Inoltre equipara l'attestato di prestazione energetica alla diagnosi energetica nel settore civile, come descritta nello schema in esame e, infine, prevede che alcuni soggetti operanti nel settore dei servizi energetici, possano partecipare ai certificati bianchi solo se in possesso di certificazione UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339. Più in particolare, per quanto riguarda la procedura per l'emanazione di norme tecniche: Accredia e CTI elaborano, entro il 31 dicembre 2014, schemi di certificazione e accreditamento per la conformità alle norme tecniche in materia di Esco, esperti in gestione dell'energia, sistemi di gestione dell'energia e diagnosi energetiche, da sottoporre al MISE e al MATTM; UNI-CEI, CTI ed Enea elaborano, entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto, norme tecniche in materia di diagnosi energetiche per i settori residenziale, industriale, terziario e trasporti e anche quelle per la certificazione volontaria degli auditor energetici nei settori Pag. 89industriale, terziario e trasporti, nonché degli istalla torri di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici; ENEA, nelle more dell'emanazione delle norme di cui sopra, e in collaborazione con regioni, associazioni di imprenditori e di professionisti e sentito il CTI, elabora programmi di formazione per gli auditor energetici e per gli istallatori di elementi edilizi; Enea, Accredia, GSE, FIRE e CTI definiscono, entro il 31 dicembre 2014, un protocollo per l'iscrizione negli elenchi Esco certificate UNI 11352, esperti in gestione dell'energia certificati secondo UNI CEI 11339 e Organizzazioni certificate ISO 50001 (commi 1-4 e 7).
  Per quanto attiene all'attestato di prestazione energetica, che viene reso equivalente ad una diagnosi energetica nel settore civile, si specifica che la norma si riferisce all'attestato realizzato conformemente alle linee guida dettate nell'All. A, paragrafo 4, comma 2, lett. 1, del DM 26 giugno 2009, mentre per la diagnosi nel settore civile, esso deve essere conforme ai dettati dell'All. 2 dello schema in esame, che detta i criteri minimi che devono possedere gli audit di qualità, tra cui è obbligatorio che siano basati su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili e (per l'energia elettrica) sui profili di carico (comma 5). Infine con riguardo ai soggetti che possono partecipare al meccanismo dei certificati bianchi la norma in esame si riferisce a quelli di cui all'articolo 7, comma 1, lett. da c) ad e) più in particolare: società terze operanti nel settore dei servizi energetici,comprese le imprese artigiane e loro forme consortili; i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori che hanno effettivamente provveduto alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia; le imprese operanti nei settori industriale, civile, terziario, agricolo, trasporti e servizi pubblici, ivi compresi gli Enti pubblici purché provvedano alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (comma 6).
  L'articolo 13 detta le norme per la predisposizione di un programma triennale di informazione e formazione, recependo l'articolo 17 della direttiva nella parte in cui obbliga gli Stati Membri a divulgare a tutti gli attori del mercato le informazioni in merito ai meccanismi di efficienza energetica e al quadro finanziario e giuridico. Più in particolare, esso è predisposto da ENEA, entro il 31 dicembre 2014 in collaborazione con le associazioni di categoria, in particolare delle ESCO e dei Servizi energetici, con le associazioni dei consumatori e con le regioni. Il programma include azioni volte a sostenere, sensibilizzare e incoraggiare le imprese nonché le PMI nell'esecuzione di diagnosi energetiche con successivi interventi nell'utilizzo degli strumenti incentivanti finalizzati all'installazione di tecnologie efficienti. Il programma è sottoposto al MiSE e al MATTM, che provvedono alla copertura degli oneri nel limite massimo di 1 milione di euro all'anno, per il triennio 2015-2017. La spesa è a valere sulla quota spettante al MISE, dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente.
  L'articolo 14 detta disposizioni in materia di contratti di prestazione energetica stipulati dalla PA, e delinea la procedura per l'emanazione delle linee guida per semplificare e armonizzare le procedure autorizzative per l'installazione, in ambito residenziale e terziario, di impianti o dispositivi tecnologici per l'efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili. Inoltre sono previste, ai fini del rendimento efficiente energetico, norme per la determinazioni dei volumi, delle altezze e delle superfici sia negli edifici di nuova costruzione che in quelli Pag. 90già esistenti. L'articolo recepisce l'articolo 19 della direttiva che esorta gli Stati Membri a semplificare le procedure amministrative in materia di efficienza energetica.
  L'articolo 15 istituisce presso il MiSE il Fondo rotativo nazionale per l'efficienza energetica. Le risorse pari a 5 milioni di euro nell'anno 2014 e di 25 milioni di euro nell'anno 2015, provengono dal Fondo di garanzia istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico per la realizzazione di reti di teleriscaldamento (articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modifiche). La dotazione del nuovo Fondo può essere integrata con risorse del Fondo di garanzia presso la Cassa conguaglio, con i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico ambientali (fino a 15 milioni euro annui per il periodo 2014-2020) e, infine, mediante versamento di contributi da parte di enti pubblici, ivi incluse le risorse derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei. L'articolo in esame recepisce l'articolo 20 della direttiva che consente agli Stati Membri, salvo il rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato, l'utilizzo di strumenti finanziari per il miglioramento dell'efficienza energetica, anche prevedendo l'istituzione di un apposito Fondo. Più in particolare, prevede che i soggetti pubblici che devono adempiere all'obbligo di ristrutturare il 3 per cento degli edifici di loro proprietà per il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica, possano adempiere a tale obbligo versando un contributo annuale al Fondo nazionale. La stessa facoltà è prevista per i distributori di energia e/o le società di vendita al dettaglio di energia che devono conseguire un obiettivo di risparmio energetico al 2020. Infine è previsto che gli Stati membri possano usare le entrate derivanti dalle assegnazioni annuali di emissioni per lo sviluppo di finanziamento innovativi per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici. Il Fondo si articola in due sezioni che operano per la concessione di garanzie, su singole operazioni e per l'erogazione di finanziamenti, provenienti da banche, intermediari finanziari, nonché dalla Banca Europea degli Investimenti. Il Fondo è destinato a favorire la riqualificazione energetica degli edifici di proprietà della Pubblica Amministrazione e di quelli destinati ad uso residenziale, compresa l'edilizia popolare; la realizzazione di reti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento; l'efficienza energetica dei servizi e infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica e, infine, la riduzione dei consumi di energia nei settori dell'industria e dei servizi. Le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento e di intervento del Fondo saranno individuati con un decreto interministeriale.
  L'articolo 16 recepisce l'articolo 13 della direttiva che consente agli Stati membri di prevedere un regime sanzionatorio per gli inadempimenti alle norme ivi previste e prevede disposizioni in materia di sanzioni pecuniarie per:
   le grandi imprese e le imprese energivore che non effettuano la diagnosi condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni (da 4.000 a 40.000 euro);
   l'esercente attività di misura che non fornisce contatori a norma (da 500 a 2.500) o che non da informazioni adeguate al momento dell'installazione (da 500 a 1.500);
   l'impresa di fornitura del servizio di un contatore individuale, che, a richiesta del cliente non installa un contatore individuale (da 500 a 2.500 euro);
   il condominio che non provvede ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione di calore all'interno delle singole unità immobiliari (da 500 a 2.500 euro);
   le imprese di distribuzione e vendita al dettaglio che non forniscono fatture dettagliate Pag. 91e non consentono l'accesso alle informazioni sui consumi storici agli utenti (da 150 a 2.500 euro).

  Le sanzioni sono irrogate dal MiSE, dal prefetto territorialmente competente e dall'AEEGSI, mentre per la fase dell'accertamento e dell'irrogazione si applicano le disposizioni della legge in materia di modifiche penali (Capo I, SEZ: I e II, legge n. 689 del 1981). I proventi delle sanzioni confluiscono nel Fondo nazionale (di cui all'articolo 15 dello schema in esame).
  L'articolo 17, recepisce l'articolo 24 della direttiva in materia di riesame e monitoraggio dell'attuazione e disciplina la procedura per l'emanazione del Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica (PAEE). Più in particolare l'Enea presenta il Piano e il MiSE, di concerto con altri ministri, lo approva e lo trasmette alla Commissione europea. Il Piano ha durata triennale ed è predisposto entro il 30 aprile 2014. Inoltre Il MiSE trasmette annualmente alla Commissione altre due relazioni:
   la prima, predisposta dall'ENEA, relativa ai progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi di riduzione, entro l'anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti dì petrolio di energia finale;
   la seconda, predisposta dal GSE, sulla cogenerazione.

  Gli articoli 18,19 e 20 dettano disposizioni in materia di abrogazioni di normative preesistenti ormai superate, disposizioni finali e clausola di salvaguardia finanziaria e, infine l'entrata in vigore.
  In conclusione, nel sottolineare la notevole rilevanza del provvedimento nel suo complesso, ritiene che vadano in particolare evidenziate le misure in materia di riqualificazione energetica degli edifici pubblici, in materia di audit energetici e le disposizioni relative ai contatori di misura, nonché più in generale il previsto raggiungimento, entro il 2020 dell'obiettivo di risparmio energetico pari al 1,5 per cento delle vendite di energia. Quanto all'attività istruttoria preliminare, come già anticipato in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, propone di svolgere un breve ciclo di audizioni di soggetti qualificati in congiunta con l'omologa commissione del Senato anche al fine di poter giungere all'approvazione di un parere al Governo condiviso e quindi più efficace.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, nel condividere le considerazioni svolte dal relatore sulla rilevanza del provvedimento all'esame della Commissione, evidenzia la notevole rilevanza delle risorse da destinare al Fondo rotativo nazionale per l'efficienza energetica. Conferma altresì l'opportunità di procedere, congiuntamente con l'altro ramo del Parlamento, ad un breve ma qualificato ciclo di audizioni.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.40.

RISOLUZIONI

  Giovedì 17 aprile 2014. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e attività culturali ed il turismo Francesca Barracciu.

  La seduta comincia alle 12.10.

7-00116 Prodani: Revisione organica della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica.
7-00182 Petitti: Revisione organica della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica.
7-00228 Abrignani: Revisione organica della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica.
(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00052).

  La Commissione prosegue la discussione delle risoluzioni in titolo, rinviate nella seduta del 25 marzo 2014.

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  Emma PETITTI (PD), anche a nome dei colleghi Abrignani e Prodani, presenta un testo unificato delle risoluzioni in titolo.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, invita la rappresentante del Governo ad esprimere il parere sul testo unificato delle risoluzioni in titolo.

  Il Sottosegretario Francesca BARRACCIU esprime parere favorevole sul testo unificato delle risoluzioni in esame ringraziando tutti i gruppi parlamentari per il lavoro svolto allo scopo di giungere ad un testo ampiamente condiviso. Informa altresì la Commissione che il Governo intende presentare una proposta emendativa alla legge europea 2013-bis che l'Assemblea della Camera si accinge ad esaminare, al fine di prevedere la sospensione delle norme di liberalizzazione di cui all'articolo 3 della legge europea 2013 (legge n. 97 del 2013), fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di individuazione dei siti culturali, il cui termine di adozione viene peraltro posticipato al 31 ottobre 2014. Nella medesima proposta di normativa si fa riferimento ai requisiti necessari per ottenere la specifica abilitazione per i siti di particolare interesse storico, artistico e archeologico, attribuendo al medesimo decreto il compito di individuarli, previa intesa con le regioni e le province autonome, in sede di Conferenza Stato-regioni.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, esprime soddisfazione per il parere espresso e per le iniziative che il Governo si appresta a mettere in campo per la soluzione delle problematiche connesse alla professione di guida turistica.

  Emma PETITTI (PD) ringrazia il Governo per l'attenzione manifestata nell'affrontare le questioni poste dalle risoluzioni e, in particolare, per la proposta di sospendere le disposizioni recate dall'articolo 3 della legge n. 97 del 2013. Esprime soddisfazione per lo spirito costruttivo con il quale tutti i gruppi parlamentari hanno lavorato per elaborare il testo unificato che oggi la Commissione si accinge ad approvare.

  Aris PRODANI (M5S) esprime soddisfazione per il fatto che i diversi gruppi siano riusciti a elaborare un testo unificato e ringrazia i colleghi degli altri gruppi per la disponibilità dimostrata nel giungere ad una formulazione della risoluzione ampiamente condivisa. Sottolineato che i dati raccolti negli ultimi mesi dimostrano un notevole numero di irregolarità nell'esercizio della professione di guida turistica, invita il Governo a non sottovalutare i controlli e le verifiche su tutto il territorio nazionale.

  La Commissione approva quindi il testo unificato delle risoluzioni in titolo, che assume il numero 8-00052 (vedi allegato).

  La seduta termina alle 12.25.

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