CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 aprile 2014
218.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
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AUTORIZZAZIONI AD ACTA

  Martedì 15 aprile 2014. — Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

  La seduta comincia alle 13.20.

Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Francantonio Genovese (doc. IV, n. 6).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 10 aprile 2014.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, comunica che il deputato Francantonio Genovese, facendo seguito alle esigenze istruttorie emerse nel corso della sua audizione, ha trasmesso alla Giunta una terza memoria difensiva, cui farà seguito – nei prossimi minuti – la trasmissione degli allegati, nei quali sono ricompresi i documenti a lui richiesti la scorsa volta.
  Comunica, altresì, che – in sede informale – i colleghi del MoVimento 5 Stelle hanno avanzato la richiesta di poter estrarre copia degli atti processuali trasmessi dalla magistratura. Al riguardo, fa presente a tutti i componenti della Giunta che per prassi costante tali atti possono essere consultati presso gli uffici della Giunta medesima, previa firma per presa visione, senza possibilità di estrarne copia per ragioni di riservatezza. Tale possibilità è prevista, invece, con riferimento alle memorie presentate alla Giunta dal parlamentare cui la misura cautelare si riferisce.

  Antonio LEONE (NCD), relatore, in relazione a questa ulteriore corposa documentazione in corso di produzione, chiede al presidente di valutare le modalità di svolgimento dell'esame della domanda di autorizzazione in titolo.

  Daniele FARINA (SEL) invita il presidente a tener conto anche dell'organizzazione dei lavori della Commissione Giustizia, impegnata in questi giorni su un importante provvedimento che egli segue in prima persona, essendo il rappresentante del suo gruppo in quel consesso.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, nel rinviare ogni determinazione sul punto all'Ufficio di presidenza – che convoca fin d'ora per le ore 14.45 della giornata odierna –, ritiene opportuno consentire da subito di intervenire nel dibattito a coloro che ne facciano richiesta.

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  Giulia GRILLO (M5S), in coerenza con i principi del movimento cui appartiene, rileva che le Camere, nell'applicare l'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, debbano evitare di sostituirsi alla magistratura.
  Non compete, infatti, alla Giunta accertare i fatti contestati, dare loro una qualificazione giuridica e valutarne l'attribuibilità, ma solo pronunziarsi sulla eventuale sussistenza del fumus persecutionis ovvero di un «attacco politico» nei confronti del deputato sottoposto a misura cautelare.
  Dovendosi incentrare l'esame della Giunta sul provvedimento restrittivo che promana dal GIP, essa non può esimersi dall'autorizzare l'esecuzione della misura cautelare ove i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari risultino sufficientemente indicati e supportati da elementi di prova. In caso contrario, la Camera eserciterebbe indebitamente un potere che la Costituzione affida alla giurisdizione e farebbe prevalere la politica sulla giurisdizione, alimentando nei cittadini la convinzione che la cosiddetta «casta» sia unicamente protesa a trasformare l'immunità in impunità e la prerogativa in privilegio. In questo modo la politica, già mal vista dai cittadini, finirebbe per perdere del tutto quel poco della stima che ancora qualcuno le riserva.
  Il provvedimento cautelare all'esame della Giunta scaturisce da complesse ed articolate indagini su venticinque soggetti indagati a vario titolo, per un totale di ben cinquantaquattro capi d'imputazione. Quasi tutti i soggetti sono ritenuti responsabili di far parte di un'associazione per delinquere, di cui Francantonio Genovese risulta essere capo e promotore, finalizzata alla commissione di una serie indeterminata dei reati di peculato, truffa aggravata, riciclaggio, reati finanziari e contro la pubblica amministrazione, attraverso l'attività degli enti di formazione, direttamente o indirettamente riconducibili ai soggetti facenti parte della predetta associazione ed a mezzo di società, sempre a loro riferibili, che erogavano servizi ai predetti enti.
  In tale ordinanza emerge quindi nel Genovese il ruolo non di semplice partecipe o di concorrente esterno, ma di capo e promotore di un'associazione a delinquere che opera nel territorio nazionale e che si avvale di mezzi che in definitiva sfruttano il ruolo e l'influenza dello stesso capo al fine di distrarre somme di denaro pubblico e di orientarle sia al profitto personale sia alla propaganda elettorale.
  A suo avviso non può passare inosservato il reato di truffa aggravata di cui al capo 41 dell'ordinanza in cui si contesta al deputato un ruolo di gestore di fatto dell'ente ENFAP Sicilia ammesso a godere di finanziamenti pubblici per oltre tredici milioni di euro e ritenuto acquisito e controllato sia direttamente che indirettamente dal deputato. Evidenzia sul punto le dichiarazioni di Rosario Passari, quelle di Giovanni Terranova ed infine l'organigramma della compagine societaria presente in atti unitamente alle informative che indicano i rapporti di parentela ed i legami tra i soggetti coinvolti.
  Tutto ciò fa trasparire l'oggettiva insussistenza di un fumus persecutionis non fosse altro per il fatto che gli elementi a carico si sostanziano in dichiarazioni accusatorie ed in attività di riscontro di natura tecnica.
  Oltre alla fattispecie associativa, il deputato Genovese risulta destinatario della misura cautelare anche in ordine alla contestazione di altre condotte criminose, qualificate in termini di riciclaggio, peculato, truffa aggravata, evasione di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
  Nel ricordare gli esiti dell'indagine, che avrebbero accertato l'esistenza di un artificioso meccanismo creato per attuare una sistematica distrazione di risorse pubbliche destinate ad attività formative, nonché per frodare il fisco, evidenzia che dalla stessa è emerso un consistente quadro probatorio.
  A suo giudizio, è impossibile non rilevare che quanto riportato nell'ordinanza sia indice di un particolare allarme sociale che dovrebbe orientare i membri della Giunta a concedere l'autorizzazione non solo per la gravità delle accuse, ma ancor Pag. 5più per la mole di documentazione a sostegno, ritenendo senza alcun pregiudizio che il deputato Genovese si debba difendere dalle accuse allo stesso mosse nelle sedi cautelari di merito e di legittimità che l'ordinamento processuale garantisce, così come farebbe qualsiasi cittadino italiano.
  Rimarca come il deputato Genovese respinga le suddette accuse, sollevando eccezioni di tipo procedurale e di rilevanza costituzionale, nonché formulando contestazioni nel merito dei fatti addebitati. Egli sostiene la mancanza di prova in ordine alla dimostrazione che si sia trattato di corsi «fantasma», che la valutazione giuridica delle condotte contestate sarebbe «dipesa dalla centralità della sua partecipazione quale parlamentare alle attività delittuose oggetto di incolpazione» e che da parte della magistratura sarebbe evidente il fumus persecutionis basato su alcuni elementi. Secondo il deputato Genovese, infatti, l'indagine è strutturata in maniera tale da eludere le norme costituzionali: egli contesta, sotto tale profilo, l'uso distorto del potere giurisdizionale nell'attività di intercettazione e ritiene che gli inquirenti abbiano eluso le garanzie di cui all'articolo 68 della Costituzione e all'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, captando in modo indiretto le sue comunicazioni, nonché di aver utilizzato intercettazioni disposte nell'ambito di un procedimento penale diverso.
  Sotto il profilo sostanziale, a parere dell'imputato, i presupposti che legittimano il ricorso alle misure cautelari personali, sono sproporzionati rispetto alla gravità dei fatti-reato contestati, senza che se ne dia una concreta motivazione e vi è una manipolazione delle figure di reato contestate. Sotto il profilo processuale, egli afferma che sussiste un abuso degli strumenti investigativi impiegati dall'accusa ed un rifiuto della prova, offerta dalla propria difesa.
  Giudica, tuttavia, che quanto affermato dal Genovese rientri in un ambito di valutazione a cui è istituzionalmente chiamata la magistratura; pertanto non deve rilevare ai fini dell'autorizzazione richiesta alla Camera. Sotto il profilo delle intercettazioni casuali riguardanti il deputato Genovese sottolinea che il GIP specifica che tali intercettazioni non sono state utilizzate nei confronti del deputato né nei confronti dei suoi interlocutori. A suo avviso, da ciò discende innanzitutto non solo che l'elemento addotto a discarico ha ad oggetto un aspetto ininfluente ai fini della concessione dell'autorizzazione a procedere, ma che gli elementi di prova a carico si fondano su altri e ben più pregnanti elementi che escludono ab initio il sospetto di un fumus persecutionis.
  Osserva che in passato si è distinto tra fumus soggettivo e fumus oggettivo, essendo costituito il primo dall'intento persecutorio da parte dei magistrati che avanzano la richiesta e il secondo dall'oggettiva presenza, nel provvedimento da eseguire, di vizi e incongruenze tali da renderlo intrinsecamente ingiusto.
  A tal riguardo, ritiene che l'ordinanza del tribunale sia improntata al maggior garantismo possibile. Soltanto in essa la Giunta dovrebbe – se ne ravvisasse gli estremi – cercare gli indici di un eventuale fumus persecutionis, che dovrebbe sostanziarsi nell'intento di perseguire il deputato in ragione della sua attività politico-parlamentare.
  La Giunta non può trascurare che si tratta di reati gravi che, dal punto di vista del fumus oggettivo, giustificano il provvedimento restrittivo, ampiamente motivato – sotto il profilo delle esigenze cautelari richieste dal codice di procedura penale – dal pericolo di reiterazione del reato o di reiterazione di reati della stessa indole (articolo 274, lettera c) c.p.p.).
  A suo avviso, l'indagine non sembra essere viziata da lacune e carenze investigative tali da far emergere il fumus persecutionis che anzi sembra potersi escludere tenuto conto proprio dell'accuratezza e della complessità delle indagini stesse.
  Peraltro, il deputato Genovese in alcuni casi neppure smentisce l'ipotesi accusatoria, come ad esempio nella sua memoria difensiva con riferimento al reato di truffa in relazione al caso ENFAP.Pag. 6
  Per quanto esposto, non sussistendo dubbi in merito ai presupposti richiesti dagli articoli 273 e 274 del codice di procedura penale in relazione all'articolo 68, secondo comma della Costituzione, ai fini dell'applicazione della misura cautelare disposta, esprime sin da ora, a nome del suo gruppo, l'orientamento favorevole alla concessione dell'autorizzazione della custodia in carcere.

  Vincenzo CASO (M5S), ad integrazione di quanto affermato dalla collega Grillo, ritiene opportuno precisare che, in base ai documenti in suo possesso, che si riserva di mettere a disposizione dei colleghi, l'ordinanza con cui è stata disposta la revoca degli arresti domiciliari nei confronti della moglie del deputato Genovese e della sua segretaria particolare, cui ha fatto riferimento il deputato Genovese nel corso della sua audizione, è stata annullata dal tribunale di Messina il 3 marzo scorso. Nei confronti dei medesimi coimputati il tribunale ha adottato una nuova misura cautelare che consiste nel divieto di dimora. Precisa, altresì, che in relazione alla moglie l'adozione di quest'ultima misura cautelare è stata motivata adducendo la sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati.

  Anna ROSSOMANDO (PD), con riferimento a quanto affermato dall'onorevole Caso, reputa utile fare chiarezza sulla posizione processuale degli altri soggetti coinvolti nella vicenda giudiziaria. Tale aspetto è tutt'altro che irrilevante considerato che il reato contestato al collega Genovese è quello di associazione a delinquere e che la motivazione posta a base della richiesta di autorizzazione all'esecuzione della custodia cautelare si appunta sulla esistenza di una rete di vincoli e di rapporti personali, di cui il deputato Genovese sarebbe il promotore, tale da far emergere il pericolo della reiterazione dei reati.
  Si sofferma sul passaggio dell'ordinanza in cui il GIP nel riferirsi ai compartecipi afferma che per gli stessi è già in corso il dibattimento. Si domanda, dunque, se vi sia stato un ulteriore stralcio oltre a quello che ha dato luogo al procedimento condotto dalla procura di Patti, nell'ambito del quale sono state disposte intercettazioni telefoniche ritenute dal giudice utilizzabili anche in relazione al filone di indagini che ha portato alla richiesta della misura cautelare, in virtù della connessione dei fatti di reato contestati.
  È di tutta evidenza che, per pervenire ad una completa valutazione del caso in esame, occorra conoscere – qualora le informazioni riportate dall'onorevole Caso trovino riscontro in un atto giudiziario – le motivazioni che sono state poste alla base dell'adozione nei confronti dei concorrenti nel reato associativo del divieto di dimora, che è una misura cautelare meno restrittiva rispetto agli arresti domiciliari disposti in precedenza, con ciò lasciando presupporre una attenuazione nella valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda che l'onorevole Genovese, nella sua memoria difensiva, ha già preannunciato che avrebbe prodotto tale documentazione processuale.

  Giulia GRILLO (M5S) si chiede per quali ragioni debba essere attribuita rilevanza decisiva a pronunce giurisdizionali che, in ogni caso, riguardano la posizione processuale di terzi soggetti che, sia pure compartecipi della condotta criminosa, non rivestono quel ruolo apicale nell'organizzazione criminosa attribuito al deputato Genovese. Ritiene, pertanto, inutile incentrare l'attenzione sui contenuti di tali atti processuali e rimarca la contrarietà del suo gruppo verso ogni tentativo di far emergere una carenza nella documentazione in possesso di questa Giunta che, invece, come ha avuto modo di esplicitare, è assolutamente idonea a consentirne le deliberazioni di sua competenza.

  Franco VAZIO (PD), nel ricordare che alla memoria difensiva presentata in data odierna dall'onorevole Genovese dovrebbero Pag. 7essere allegate le pronunce giurisdizionali riferite ai coimputati, si chiede tuttavia se quelle a cui fa riferimento l'onorevole Caso siano state emesse nel mese di gennaio ovvero nel mese di marzo del 2014.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, precisa che l'acquisizione delle informazioni sulla vicenda processuale riferita ai vari membri della asserita associazione per delinquere può comunque risultare utile per l'istruttoria di quest'organo, fermo restando che nessuna conseguenza automatica si può far discendere nella valutazione della posizione del deputato Genovese.
  Nel comunicare che quest'ultimo gli ha preannunciato la produzione degli allegati entro pochi minuti, propone di rinviare il seguito dell'esame ad una prossima seduta da definire nell'Ufficio di presidenza già convocato per la giornata odierna.

  La seduta termina alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.25.