CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 11 aprile 2014
216.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Venerdì 11 aprile 2014. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 9.30.

Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.
C. 2208 Governo.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Dario GINEFRA (PD), relatore, illustra il contenuto del provvedimento intitolo adottato dal Governo lo scorso 12 marzo, unitamente ad un disegno di legge delega per la riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e per il riordino delle forme contrattuali esistenti.
  L'articolo 1 reca disposizioni per facilitare il ricorso ai contratti a tempo determinato (cosiddetto lavoro a termine) e alla somministrazione di lavoro a tempo determinato. A tale fine, si prevede l'innalzamento da 12 a 36 mesi della durata del rapporto a tempo determinato – vale a dire contratto a tempo determinato o somministrazione a tempo determinato – che non necessita dell'indicazione della causale per la sua stipulazione. Si prevede inoltre che il numero complessivo di rapporti di lavoro a termine costituiti da ciascun datore di lavoro non possa eccedere il limite del 20 per cento dell'organico complessivo. Le imprese che occupano fino a 5 dipendenti possono però sempre stipulare un contratto a tempo determinato. Infine, si prevede che le proroghe possano essere otto al massimo, a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto a tempo determinato è stato stipulato.
  L'articolo 2 detta disposizioni per semplificare la disciplina dell'apprendistato. A tal fine, si prevede l'obbligo della forma scritta solamente per il contratto e per il patto di prova, e quindi non più anche per il piano formativo individuale. Si sopprime la previsione in base alla quale i datori di Pag. 4lavoro che occupino almeno 10 dipendenti possono assumere nuovi apprendisti solo a condizione che nei tre anni precedenti abbiano assicurato la prosecuzione del rapporto di lavoro ad almeno la metà degli apprendisti al termine dell'apprendistato. Si prevede che, fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, nella retribuzione dell'apprendista si debba tener conto delle ore di lavoro effettivamente prestate, nonché, in misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo, delle ore di formazione. Si prevede infine la facoltà – e non più l'obbligo – per i datori di lavoro di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere svolta in azienda, con l'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda.
  L'articolo 3 reca misure per garantire la parità di trattamento delle persone in cerca di occupazione in uno degli Stati membri dell'Unione europea: a tal fine, si prevede l'eliminazione del requisito del domicilio. Più precisamente, si consente che cittadini italiani, cittadini comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possano, a prescindere da dove abbiano la residenza, essere iscritti nell'elenco anagrafico dei soggetti che sono in cerca di lavoro e che intendono avvalersi dei servizi competenti. Analogamente, la prova dello stato di disoccupazione necessaria per fruire di alcune azioni di politica attiva può ora essere presentata presso i servizi competenti di qualsiasi parte del territorio, e non più dove l'interessato ha il domicilio.
  L'articolo 4 detta disposizioni per la dematerializzazione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese che lo chiedono. Più nel dettaglio, il comma 1 dispone che la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese operanti nel settore dell'edilizia, delle Casse edili, avvenga, da parte di chiunque vi abbia interesse (impresa concorrente o stazione appaltante), in tempo reale e con modalità esclusivamente telematiche, attraverso un'interrogazione negli archivi dei citati enti. Lo stesso comma prevede, inoltre, che il risultato dell'interrogazione ha una validità di 120 giorni, a decorrere dalla data di acquisizione, e sostituisce ad ogni effetto il DURC, eccetto per i casi di esclusione previsti dal decreto interministeriale di cui al successivo comma 2. Detto comma, peraltro, oltre a definire i casi di esclusione della nuova procedura, fissa anche le modalità per il suo concreto avvio. In tal senso, esso prevede che entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, con apposito decreto interministeriale (aggiornabile annualmente), siano definiti i requisiti di regolarità contributiva e i contenuti e le modalità della relativa verifica.
  I criteri ai quali deve attenersi il decreto interministeriale sono i seguenti: la verifica dovrà riguardare i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata (a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive) e comprendere anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (anche a progetto) che operano nell'impresa; la verifica avverrà tramite un'unica interrogazione, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare, negli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili che operano in cooperazione, integrazione e riconoscimento reciproco; nei casi di imprese che godano di benefici normativi e contributivi, dovranno essere individuate le tipologie delle pregresse irregolarità di natura previdenziale e in materia di lavoro da considerarsi ostative alla regolarità contributiva. Il comma 3 dell'articolo 4 stabilisce, infine, che l'interrogazione così eseguita assolve all'obbligo di verificare la sussistenza del requisito di regolarità contributiva presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita dall'articolo 62-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. I commi 4 e 6 prevedono, rispettivamente, che il citato decreto interministeriale può essere aggiornato annualmente e che le amministrazioni interessate Pag. 5provvedono in via attuativa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; mentre il comma 5 dispone, intervenendo con una modifica testuale dell'articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge n. 69 del 2013) che l'obbligo per la stazione appaltante di trattenere l'importo dovuto dal certificato di pagamento nel caso in cui il DURC registri un'inadempienza, valga anche con riferimento alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere (compresi quelli comunitari).
  Con riferimento all'articolo 4, che rappresenta in sostanza l'articolo più direttamente riconducibile agli ambiti di competenza della X Commissione, segnala che il Comitato per la legislazione, nel parere approvato nello scorso 26 marzo, ha sollevato dubbi circa il requisito dell'immediata applicazione delle disposizioni contenute ai commi da 1 a 3 che rinviano ad un decreto interministeriale la definizione della nuova disciplina del DURC. In particolare, il Comitato ritiene che le disposizioni in esame debbano essere riformulate inserendo la nuova disciplina dell'attestazione della regolarità contributiva, direttamente nel provvedimento in esame; in via subordinata, occorrerebbe provvedere alla riformulazione al fine di rendere conformi le suddette disposizioni al modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.
  L'articolo 5 demanda ad un decreto interministeriale la definizione dei criteri per l'individuazione dei datori di lavoro che possono beneficiare, entro i limiti delle risorse disponibili, delle agevolazioni già previste dalla legislazione vigente per i contratti di solidarietà. Le risorse da destinare ai contratti di solidarietà vengono nel contempo portate da 5,16 milioni a 15 milioni di euro dal 2014.
  L'articolo 6 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno 21 marzo 2014.
  Concludendo, ricorda che il decreto in esame, insieme ad un disegno di legge delega, rappresenta uno dei cardini della politica dell'attuale governo per la lotta alla disoccupazione; esprime la piena disponibilità, pur nella ristrettezza dei tempi di esame assegnati, al confronto costruttivo con tutte le forze politiche presenti in Commissione, a cominciare dalle forze di opposizione. Invita quindi ad inviare eventuali suggerimenti ed osservazioni per predisporre un parere il più possibile completo ed articolato da inviare alla Commissione competente nel merito.

  Marco DA VILLA (M5S), chiede alla presidenza delucidazioni in merito ai tempi di esame del provvedimento.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, precisa che il punto sarà all'ordine del giorno nella seduta prevista per il prossimo martedì 15 aprile, al fine auspicabile di concluderne l'esame. Ricorda che il provvedimento è calendarizzato in Aula il 22 aprile e la Commissione di merito nel dovrà esaurire l'esame entro la giornata di giovedì 17. Rinvia quindi il seguito dell'esame.

  La seduta termina alle 9.55.

COMITATO RISTRETTO

  Venerdì 11 aprile 2014.

Sistemi anticontraffazione per consentire al consumatore l'identificazione dei prodotti di origine italiana. C. 1454 Senaldi: Audizione informale di rappresentanti di R.e.te Imprese Italia e Confimi Impresa.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 10 alle 11.20.