CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 aprile 2014
214.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 149

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 9 aprile 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 9.10.

DL 34/2014: Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.
C. 2208 Governo.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Antonino MOSCATT (PD), relatore, rileva che la Commissione avvia l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 34 del 2014, contenente disposizioni in materia di lavoro a termine, apprendistato, servizi per il lavoro, verifica della regolarità contributiva e contratti di solidarietà. Ricordo che il decreto-legge, entrato in vigore il 21 marzo 2014, dovrà essere convertito in legge entro il 20 maggio 2014.
   L'articolo 1 modifica in più parti il decreto legislativo n. 368 del 2001 e il decreto legislativo n. 276 del 2003, introducendo disposizioni in materia di contratti a tempo determinato (c.d. lavoro a termine) e somministrazione di lavoro a tempo determinato, finalizzate a facilitare il ricorso a tali tipologie contrattuali.
  In particolare, si prevede l'innalzamento da 12 a 36 mesi, comprensivi di eventuali proroghe, della durata del rapporto a tempo determinato che non necessita dell'indicazione della causale per la sua stipulazione (c.d. acausalità) (comma 1, lettera a) e comma 2). Si stabilisce inoltre che il numero complessivo di rapporti di lavoro a termine costituiti da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20 per cento dell'organico complessivo; per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti è comunque sempre possibile stipulare un contratto a tempo determinato (comma 1, lettera a) e comma 2). È infine previsto un numero massimo di otto proroghe, a condizione che si riferiscano alla stessa attività Pag. 150lavorativa per la quale il contratto a tempo determinato è stato stipulato (comma 1, lettera b)).
  Ricorda che il contratto di lavoro a tempo determinato è disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, adottato in attuazione della direttiva 1999/70/UE 28 giugno 1999 (relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato) che ha riformato interamente la disciplina dell'apposizione del termine al contratto di lavoro, abrogando la precedente normativa in materia (legge n. 230 del 1962, articolo 8-bis del decreto-legge 17/1983, articolo 23 della legge n. 56 del 1987).
  L'articolo 2 introduce norme di semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di apprendistato, modificando in più parti il decreto legislativo n. 167 del 2011 e la legge n. 92 del 2012.
  Si prevede l'obbligo della forma scritta solamente per il contratto e per il patto di prova, e non più per il piano formativo individuale (comma 1, lettera a), n. 1); è soppressa la condizione che lega l'assunzione di nuovi apprendisti (lettera a), n.3), per i datori di lavoro che occupino almeno 10 dipendenti, alla prosecuzione del rapporto di lavoro, al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro; si dispone che, nella retribuzione dell'apprendista, fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, si debba tener conto delle ore di lavoro effettivamente prestate, nonché delle ore di formazione in misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo (lettera b)); è prevista la facoltà (e non più l'obbligo) per i datori di lavoro di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere svolta in azienda, con l'offerta formativa pubblica (interna o esterna all'azienda) (lettera c)).
  Ricorda che con il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 è stata definita una nuova ed organica disciplina dell'apprendistato, quale strumento privilegiato di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. Per quanto attiene ai profili contributivi e fiscali, la disciplina sull'apprendistato prevede un abbattimento delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro Inoltre, per i contratti di apprendistato stipulati negli anni 2012-2016 è stato disposto l'azzeramento, per i primi 3 anni, della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro che occupi fino a 9 addetti (articolo 22, comma 1, della legge n. 183 del 2011). Il costo degli apprendisti è escluso dalla base per il calcolo I.R.A.P. (ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997).
  L'articolo 3 è diretto a garantire la parità di trattamento delle persone in cerca di occupazione in uno degli Stati membri dell'UE (ossia indipendentemente dal luogo di residenza), ai sensi del Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché ad ampliare, attraverso l'eliminazione del requisito del domicilio, la possibilità di usufruire delle azioni di politica attiva poste in essere dai servizi competenti. Il comma 1 modifica l'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 442/2000, disponendo l'inserimento in un elenco anagrafico, indipendentemente dal luogo di residenza, dei cittadini italiani, comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia (non più solo delle «persone»), in cerca di lavoro e che intendono avvalersi dei servizi competenti. Il comma 2 interviene sull'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 181 del 2000, disponendo che lo stato di disoccupazione, necessario per usufruire di alcune azioni di politica attiva, debba essere provato attraverso la presentazione dell'interessato presso il servizio competente in qualsiasi ambito territoriale dello Stato (eliminando il ricorso, a tal fine, alla nozione di «domicilio»).
  Come evidenziato nella relazione illustrativa, l'articolo 3 è teso a rendere immediatamente operativa la Garanzia per i giovani (Youth guarantee) che, per usufruire dei relativi percorsi, richiede che vengano individuati i requisiti della «residenza» e della «contendibilità» del soggetto Pag. 151in modo che i giovani alla ricerca di occupazione possano rivolgersi ad un servizio per l'impiego indipendentemente dall'ambito territoriale di residenza.
  L'articolo 4 introduce disposizioni volte alla cosiddetta «smaterializzazione» del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), attraverso una semplificazione dell'attuale sistema di adempimenti richiesti alle imprese per la sua acquisizione. Il comma 1 dispone che la verifica della regolarità contributiva avvenga, da parte di chiunque vi abbia interesse, in tempo reale e con modalità esclusivamente telematiche, attraverso un'interrogazione negli archivi dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese operanti nel settore dell'edilizia, delle Casse edili. Il risultato dell'interrogazione ha una validità di 120 giorni, a decorrere dalla data di acquisizione, e sostituisce ad ogni effetto il DURC, eccetto per i casi di esclusione. Il comma 2 prevede che le modalità per l'avvio della nuova procedura e le ipotesi di esclusione, di cui al comma 1, siano definite con apposito decreto interministeriale. Il comma 3 stabilisce che l'interrogazione così eseguita assolve all'obbligo di verificare presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici la sussistenza del requisito di regolarità contributiva, previsto dall'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 163 del 2006.
  L'articolo 5 interviene in materia di contratti di solidarietà, introducendo il comma 4-bis all'articolo 6 del decreto legge 510/1996, che demanda ad uno specifico decreto interministeriale i criteri per l'individuazione dei datori di lavoro beneficiari delle agevolazioni, già previste dalla legislazione vigente, per i contratti di solidarietà, entro i limiti delle risorse disponibili. Allo stesso tempo, l'articolo innalza il limite di spesa relativo alle risorse da destinare ai contratti di solidarietà, pari attualmente a 5,16 milioni di euro ai sensi dell'articolo 1, comma 524, della legge 266 del 2005, portandolo a 15 milioni di euro a decorrere dal 2014.
  Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione relativi alla compatibilità comunitaria del provvedimento in esame, segnalo che con riguardo alle modifiche sulla disciplina dei contratti a termine apportate dall'articolo 1 del decreto-legge, occorre fare riferimento alla Direttiva 1999/70/UE (relativa all'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato), recepita con il decreto legislativo n. 368 del 2001.
  In particolare, rileva la clausola n. 5 dell'Accordo quadro, recante «Misure di prevenzione degli abusi», ove si dispone che «Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti».
  La giurisprudenza comunitaria ha interpretato in senso non restrittivo le misure indicate dalla clausola n. 5 dell'Accordo, osservando come esse configurino un obiettivo generale, consistente nella prevenzione di abusi, lasciando agli Stati membri ampia libertà nella scelta dei mezzi per conseguirlo. In particolare, la clausola n. 5 non impone l'adozione di tutte le misure ivi elencate, ma semplicemente l'adozione effettiva e vincolante di almeno una di esse (v., in questo senso, CGCE, Sez. VI, 8 marzo 2012, C-251/11, Huet, punto 42 e CGCE, Grande Sezione, 15 aprile 2008, C-268/06, Impact, punto 70).
  Osserva in conclusione come la materia affrontata dal provvedimento sia oggetto di una ampia ed approfondita discussione presso la Commissione Lavoro, competente per il merito, con la quale appare opportuno uno stretto raccordo nell'esame del decreto-legge. Resta fermo che la XIV Commissione dovrà attenersi ai profili di Pag. 152compatibilità delle disposizioni in esame con la normativa dell'Unione europea, prestando attenzione, tra l'altro alle normative vigenti, sulla medesima materia, negli altri Stati membri.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.25.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 9 aprile 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 9.25.

Comunicazione della Commissione europea: Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo.
COM(2014)86 final.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Gea SCHIRÒ (PI), relatore, osserva come la Strategia e per il turismo costiero e marittimo, oggi all'esame della XIV Commissione, presenti un forte rilievo politico ed economico per l'Unione europea e, in particolare, per l'Italia sotto almeno tre profili.
  In primo luogo, il documento rientra nell'ambito degli interventi settoriali previsti dalla Commissione europea per rilanciare i settori industriali in Europa: esso costituisce, pertanto, un importante tentativo di declinare concretamente, in un ambito specifico, la generica cornice di politica industriale dell'UE avallata dal Consiglio europeo di marzo.
  In secondo luogo, la predisposizione del documento – già preannunciata dalla più ampia strategia politica per il rilancio del settore del turismo, presentata dalla Commissione il 30 giugno 2010 – è tanto più apprezzabile tenuto conto che l'UE dispone in materia una competenza limitata: l'articolo 195 del TFUE consente all'Unione soltanto di completare l'azione degli Stati membri con lo specifico obiettivo di promuovere la competitività delle imprese dell'Unione in tale settore.
  Il terzo e forse più significativo profilo attiene alla grande rilevanza economica del turismo per l'economia europea ed europea: secondo i dati forniti dalla Commissione, esso genera oltre il 5 per cento del PIL dell'UE e impiega circa il 5,2 per cento degli occupati totali (circa 9,7 milioni di posti) in circa 1,8 milioni di imprese. Se si prendono in considerazione i settori correlati, l'impatto del turismo sul PIL europeo sale oltre il 10 per cento e il livello di occupazione a circa il 12 per cento della forza lavoro disponibile.
  Occorre poi considerare che il turismo è un settore in crescita malgrado la crisi economica: nel 2013 il numero di pernottamenti nelle strutture turistico ricettive dell'UE ha registrato il massimo storico di 2,6 miliardi, con un aumento dell'1,6 per cento rispetto al 2012. Ulteriori prospettive di crescita discendono dall'incremento atteso di domanda di servizi turistici proveniente dalle economie emergenti, a partire dalla Cina: a mano a mano che il processo di sviluppo di questi paesi si consoliderà e l'area del benessere di allargherà, aumenterà più che proporzionalmente la richiesta di servizi turistici.
  La necessità di inquadrare il turismo in una strategia organica a livello europeo discende, oltre che dalla rilevanza oggettiva del fenomeno, dal fatto che esso impatta su altre politiche europee quali la libera circolazione di persone, merci e servizi, le piccole e medie imprese, la tutela dei consumatori, l'ambiente e la lotta contro i cambiamenti climatici, i trasporti, la politica dei visti e la politica regionale nonché di recente le smart cities. Occorre dunque un approccio coordinato delle varie politiche europee e nazionali.
  In questo contesto, il settore del turismo costiero e marittimo, oggetto della Comunicazione in esame, riveste particolare Pag. 153importanza e forti potenzialità di crescita. A questo riguardo, richiama i principali dati di EUROSTAT e della Commissione europea, rinviando al dossier predisposto dagli uffici per ulteriori e più dettagliate indicazioni.
  Anzitutto, il turismo costiero e marittimo è il più importante settore marittimo in termini di valore aggiunto lordo e occupazione e, secondo lo studio sulla Crescita blu, crescerà del 2-3 per cento entro il 2020; occupa quasi 3,2 milioni di persone di cui il 45 per cento è di età compresa fra i 16 e i 35 anni; genera complessivamente un valore aggiunto lordo di 183 miliardi di euro nell'economia dell'UE e conta per oltre un terzo nel prodotto lordo dell'economia marittima.
  Nel 2012 su nove pernottamenti nelle strutture ricettive dell'UE, oltre quattro sono stati effettuati nella fascia costiera (vale a dire nel raggio di 10 km dalla costa). Nello stesso anno il solo turismo croceristico ha generato un fatturato diretto di 15,5 miliardi di euro e ha dato occupazione a 330 000 persone; nell'ultimo decennio la domanda di crociere è grossomodo raddoppiata a livello mondiale e in Europa il settore croceristico ha registrato una crescita annua di oltre il 10 per cento; i passeggeri nei porti europei sono stati 29,3 milioni, con un incremento del 75 per cento rispetto al 2006.
  Per quanto riguarda il settore della nautica (cantieristica, produzione di attrezzature navali e per gli sport acquatici, commerci e servizi quali il noleggio di natanti e imbarcazioni), nel 2012 esso contava in Europa oltre 32-000 imprese, per un'occupazione diretta di 280.000 persone.
  La metà dei posti di lavoro e del valore aggiunto del turismo costiero gravita sul Mediterraneo, ma dati significativi si registrano anche le regioni dell'Atlantico, del Baltico e del Mar Nero.
  Per quanto riguarda specificamente l'Italia, le destinazioni del turismo balneare italiano contano quasi 47 mila esercizi, per un totale di 1.592.580 posti letto (il 31 per cento degli esercizi ed il 34 per cento dei posti letto disponibili in Italia), collocandosi al primo prodotto per entità dell'offerta dell'industria dell'ospitalità.
  In particolare, il turismo balneare è il primo prodotto per la domanda turistica italiana, essendo stato scelto nel 2012 dal 45 per cento dei turisti italiani, considerando sia coloro che alloggiano in strutture ricettive che i vacanzieri delle seconde case; è invece il secondo prodotto per la domanda straniera, dopo le città d'arte, essendo stato scelto nel corso del 2012 dal 24 per cento dei turisti stranieri in vacanza in Italia.
  La strategia della Commissione pone in rilievo, a fronte dei dati impressionanti sopra richiamati, le numerose criticità che stanno pregiudicando o rischiano di minare a breve e medio termine la crescita del settore; in relazione a ciascuna di essa sono proposte azioni che coinvolgono anche gli Stati membri e gli operatori del settore.
  Una prima criticità è costituita dalla frammentazione del settore, che è caratterizzato da un'alta percentuale di piccole e medie imprese e da un'insufficiente sinergia sia tra grandi operatori turistici e attori locali, sia tra imprese e autorità locali dei bacini marini dell'UE. In tale ambito, la Commissione si prefigge due linee di intervento:
   promuovere un dialogo paneuropeo tra operatori del comparto croceristico, porti e portatori d'interesse nel turismo costiero;
   sostenere lo sviluppo di partenariati, reti (sull'esempio della rete Enterprise Europe) e raggruppamenti nonché di strategie di specializzazione intelligenti a dimensione transnazionale e interregionale, invitando gli Stati membri, gli enti regionali e locali e l'industria turistica in genere a impegnarsi e partecipare attivamente.

  Su tale specifico aspetto, uno degli strumenti maggiormente unificanti, a suo avviso, è rappresentato dalla digitalizzazione, che può consentire strategie di comunicazione particolarmente efficaci.
  La seconda criticità, comune peraltro in questa fase a tutto il sistema produttivo, Pag. 154attiene all'accesso limitato o inesistente ai finanziamenti. A tal fine la Commissione ricorda i diversi strumenti che sono a disposizione degli Stati membri per il periodo 2014-2020: il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Horizon 2020, i programmi COSME, Europa creativa, LIFE+. A breve la Commissione redigerà una guida in linea che dettagli le fonti di finanziamenti a disposizione del settore (con particolare attenzione alle PMI).
  Gli Stati membri e le regioni sono invitati a: elaborare e attuare strategie nazionali/regionali sul turismo costiero e marittimo e progetti da includere nei programmi operativi; impegnarsi nella cooperazione transfrontaliera su tali strategie e nello scambio di migliori pratiche; sfruttare i fondi disponibili con efficienza ed efficacia.
  Osserva al riguardo che l'esame dell'Accordo di partenariato relativo ai fondi strutturali 2014-2020 potrebbe costituire un utile occasione anche per valutare l'adeguatezza degli interventi da esso prospettati per sostenere il settore.
  La terza grande criticità, anch'essa comune a molti altri settori produttivi, risiede nella scarsa innovazione e qualificazione. Il settore turistico non riesce ad attrarre un numero sufficiente di persone qualificate, principalmente a causa della stagionalità e della mancanza di prospettive di carriera che lo caratterizzano.
  La Commissione ricorda che è prevista per la primavera 2014 una mappatura delle competenze e delle esigenze di formazione nei servizi turistici, che permetterà di definire quadri settoriali comuni collegati al Quadro europeo delle qualifiche e al Sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale. Tramite il nuovo programma Erasmus+ (il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport per il periodo 2014-2020), inoltre, si sosterrà la creazione di partenariati strategici transnazionali fra istituti di istruzione e di formazione e organizzazioni del mondo giovanile. Un uso ottimale dell'informatica permetterebbe poi alle piccole imprese attive nel turismo costiero e marittimo di diventare più competitive. A tal fine, la Commissione propone di stimolare formule innovative di gestione attraverso il portale «Iniziativa ICT e turismo», lanciato nel 2012, che intende aiutare le PMI ad essere in contatto con tutti gli operatori del settore attraverso le grandi reti di distribuzione e a costi abbordabili.
  Per parte loro, gli Stati membri e gli enti regionali e locali sono invitati incoraggiare la connettività via internet, promuovere gli strumenti di commercializzazione per via elettronica nonché servizi di traduzione delle cartine, degli opuscoli e delle informazioni logistiche;
  L'industria turistica è a sua volta esortata a partecipare attivamente a iniziative di promozione delle competenze e della formazione professionale, investire in iniziative di controllo della qualità dei prodotti turistici e del personale che opera nel settore, allestire o promuovere corsi pubblici in linea per migliorare o riorientare le competenze nel settore costiero marittimo.
  Un quarto ambito di criticità discende dall'aumento della concorrenza tra le coste europee e le destinazioni a basso costo del resto del mondo, favorita dalla diminuzione dei prezzi del trasporto. Occorre pertanto puntare ad un'offerta di qualità, privilegiando prodotti attraenti e sostenibili che si traducano in un'esperienza turistica unica e personalizzata e che promuovano le attrattive e l'accessibilità di filoni quali il turismo archeologico sulla costa e in mare, il patrimonio marino, il turismo subacqueo, il turismo enogastronomico. A questo scopo, la Commissione considera fondamentale la qualità del servizio, in merito alla quale la Commissione stessa ha già presentato una proposta di raccomandazione su un marchio europeo di qualità del turismo, che contiene una serie di principi, cui attenersi su base volontaria. I principi riguardano soprattutto quattro temi: addestramento professionale (deve avvenire sotto la supervisione di un coordinatore della qualità); soddisfazione dei consumatori (i turisti devono poter aver fiducia nel fatto che i loro reclami siano tenuti nel debito conto); pulizia e manutenzione; correttezza e affidabilità Pag. 155delle informazioni (da diffondere almeno nelle principali lingue straniere).
  Oltre a quanto previsto nella raccomandazione, la Commissione intende:
   incoraggiare la diversificazione e l'integrazione dei poli di attrattiva costieri con quelli situati all'interno, anche tramite itinerari tematici transnazionali quali percorsi della cultura, vie religiose o antiche rotte commerciali;
   commissionare uno studio sul modo in cui migliorare la connettività delle isole e definire strategie turistiche innovative per le isole (periferiche) e uno per indicare pratiche innovative di sviluppo dei porti turistici.

  La Commissione invita gli Stati membri, gli enti regionali e locali e l'industria turistica a:
   sviluppare il turismo basato sul patrimonio culturale, i parchi archeologici sottomarini (sulla scorta dei lavori svolti dall'UNESCO) e il turismo di natura e salute nelle destinazioni costiere;
   valersi di strategie nazionali e regionali per assicurare un'offerta turistica coerente e una migliore accessibilità delle isole e delle località periferiche;
   ideare pratiche innovative per la riconversione e il riutilizzo delle infrastrutture marittime esistenti.

  Un quinto fattore di criticità è costituito dalla volatilità della domanda e dalla stagionalità. La domanda turistica è esposta a grandi fluttuazioni al mutare delle circostanze economiche, finanziarie e politiche. La spesa media per pernottamento è in calo dalla metà degli anni 2000, mentre tra il 2011 e il 2020 si prevede un'ulteriore diminuzione del 9 per cento della spesa annuale. La tendenza colpisce in particolare le economie costiere, perché si declinano principalmente in PMI e microimprese. Un ulteriore problema è costituito dalla stagionalità: i potenziali vantaggi socioeconomici si concentrano principalmente nei mesi estivi e molte aziende locali restano chiuse nelle altre stagioni.
  Per sfruttare le potenzialità del turismo fuori stagione occorre quindi delineare strategie specifiche ispirate a politiche e prodotti basati sull'innovazione e l'attrattiva turistica. Ad avviso della Commissione, il settore potrebbe in particolare adattarsi all'evoluzione demografica sviluppando l'offerta per attrarre la sempre più numerosa popolazione anziana. L'UE conta infatti 128 milioni di abitanti di età compresa fra 55 e 80 anni.
  Anche i visitatori extraeuropei che viaggiano fuori stagione presentano potenzialità considerevoli e di recente la Commissione ha rivisto il codice dei visti, proponendo una semplificazione delle procedure per i viaggiatori extraeuropei. Si potrebbero inoltre sviluppare iniziative di comunicazione e di promozione dirette a specifici paesi extraeuropei.
  La Commissione si prefigge pertanto di inserire, ove appropriato, un filone costiero-marittimo nelle iniziative turistiche dell'UE, comprese le campagne informative e promozionali, e invita gli Stati membri, gli enti regionali e locali e l'industria turistica in genere ad approntare pacchetti turistici maggiormente mirati a mercati specifici, quali la terza età o le persone con disabilità.
  Un sesto aspetto critico risiede nell'aumento delle pressioni sull'ambiente: notevole aumento della domanda d'acqua, aumento dei rifiuti e delle emissioni generate dal trasporto aereo, stradale e marittimo in alta stagione, maggiori rischi di impermeabilizzazione del suolo e di perdita della biodiversità (a causa dello sviluppo delle infrastrutture), eutrofizzazione e altro.
  A questo scopo, la Commissione intende promuovere l'ecoturismo nelle strategie in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti e di scarico di rifiuti in mare, a supporto di un turismo costiero e marittimo sostenibile.
  Gli Stati membri, le regioni, l'industria del settore e gli altri portatori d'interesse sono per parte loro invitati a definire orientamenti per minimizzare l'impatto sulla biodiversità e potenziare i benefici delle attività ricreative e turistiche nelle Pag. 156zone protette; sviluppare l'adattamento ai cambiamenti climatici nella fascia costiera; migliorare l'efficienza nello sfruttamento delle risorse e la prevenzione e gestione dei rifiuti e dell'inquinamento nelle zone turistiche; promuovere il sistema europeo di ecogestione e audit e attuare approcci basati sulle pratiche ottimali di gestione ambientale e sulle infrastrutture verdi; promuovere l'uso della corrente elettrica di terra e la presenza dei necessari servizi nei porti; promuovere le misure volte all'efficienza nell'uso delle risorse idriche previste nel Piano per le risorse idriche sviluppare e promuovere l'ecoturismo e altri prodotti del turismo sostenibile; attuare le misure volte all'efficienza nell'uso delle risorse idriche previste nel Piano per le risorse idriche; partecipare attivamente a progetti di riduzione dei rifiuti, compresi gli scarichi in mare, delle emissioni e dell'uso delle risorse naturali e a iniziative di recupero e riciclaggio delle acque e dei rifiuti.
  Rileva, in conclusione, che benché priva di valore vincolante, la Strategia in esame ha il pregio di prospettare soluzioni che porterebbero un forte beneficio ai problemi strutturali che frenano lo sviluppo del turismo marittimo e costiero in Italia.
  Ciò vale anzitutto i due gravi problemi strutturali che affliggono il turismo in Italia: l'assenza di una governance efficiente, con conseguente dispersione di interventi e frammentazione delle competenze, e la indisponibilità di adeguate risorse per la promozione turistica del Paese.
  Il nocciolo dell'approccio proposto dalla Commissione – al di là delle varie misure prospettate – risiede infatti nella necessità di un forte coordinamento delle politiche del settore tra i diversi attori (pubblici e privati) e i diversi livelli di governo: tutte le raccomandazioni in essa contenute si muovono in questa direzione.
  L'esame del documento può dunque costituire l'occasione per definire a livello nazionale una strategia nazionale coerente, condivisa con le regioni, volta a definire interventi per rilanciare la competitività e l'attrattività del nostro turismo balneare.
  A questo scopo, propone di svolgere, preferibilmente insieme alla Commissione Attività produttive che ha competenza primaria in materia, audizioni di rappresentanti del Governo, associazioni rappresentative del settore, regioni e altre strutture pubbliche operanti nel comparto, a partire da ENIT.

  Rocco BUTTIGLIONE (PI) osserva come stupisca che nella Comunicazione in esame non sia fatto accenno al tema della cooperazione transfrontaliera in ambito turistico; evidenzia, a titolo di esempio, come la Puglia potrebbe essere particolarmente avvantaggiata da una migliore gestione dei flussi turistici con l'Albania.
  Analoga riflessione intende fare con riferimento al turismo religioso, cui la Comunicazione non dedica interesse e che pure rappresenta un settore in forte crescita e con notevole impatto, soprattutto in Italia. Occorrerebbe avviare una riflessione sul tema, al fine di individuare strumenti che possano valorizzare questo tipo di turismo che, sebbene non sia prevalentemente marittimo, coinvolge in ogni caso le aree costiere.

  Gea SCHIRÒ (PI), relatore, rileva come la Comunicazione, benché non utilizzi il termine di turismo transfrontaliero e non faccia riferimento a specifiche aree geografiche, si preoccupi di agevolare i flussi tra paesi, prevedendo ad esempio, misure in materia di semplificazione dei visti.
  Osserva quindi che la Comunicazione provvede ad individuare misure per incoraggiare il turismo sociale, con particolare riferimento agli anziani.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.40.