CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 aprile 2014
213.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 128

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 8 aprile 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).
C. 2093 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Luca PASTORINO (PD), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimersi in sede consultiva, ai fini del parere da rendere alla Commissione Ambiente, è collegato alla legge di stabilità per il 2014, come previsto dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013.
  Segnala che è attualmente all'esame delle istituzioni europee la proposta di direttiva (COM(2013)722) volta a modificare la direttiva 2003/87/CE che include le attività di trasporto aereo nel proprio sistema di scambio di emissioni (sistema EU-ETS). In materia di contabilità ambientale, segnala inoltre che la Commissione europea ha presentato, nel maggio Pag. 1292013, una proposta di regolamento (COM(2013)247) relativo ai conti economici ambientali europei.
   Fa quindi osservare che è in corso la procedura di infrazione n. 2007/4680, promossa dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per la non conformità della Parte terza del decreto 152/2006 con la direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. La procedura è arrivata allo stadio di parere motivato complementare emesso dalla Commissione europea il 23 gennaio 2014.
  Osserva quindi che nella presente relazione si limiterà ad indicare gli ambiti tematici su cui incide il provvedimento e ad illustrare le specifiche disposizioni di interesse per la Commissione ai fini del parere circa la compatibilità comunitaria. In ogni caso, rinvia i colleghi alla documentazione analitica predisposta dagli uffici (dossier n. 135) per una descrizione approfondita delle singole disposizioni modificative.
  Il provvedimento in esame si compone di 31 articoli, contenenti norme prevalentemente volte a modificare il decreto legislativo n. 152/2006, che raggruppa in un unico testo gran parte delle disposizioni vigenti in materia ambientale (cd. Codice dell'ambiente).
  In primo luogo, il provvedimento interviene in materia di aree protette, tutela della natura e sviluppo sostenibile, con disposizioni riguardanti gli Enti Parco (articolo 1), la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (articolo 2) e la Commissione scientifica CITES (articolo 3).
  Un altro gruppo di norme apporta modifiche alla disciplina delle procedure di valutazione ambientale, con interventi sugli scarichi in mare, sull'immersione in mare di materiali e sulla movimentazione dei fondali marini (articolo 4). Viene istituita la Commissione tecnica unificata per i procedimenti VIA, VAS e AIA (articolo 5) ed esclusa dalla VAS una parte dei piani di gestione del rischio alluvionale (articolo 6).
  In materia di acquisti «verdi» sono previste modifiche alla disciplina dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (artt. 9 e 10) e alla normativa sui prodotti derivanti da materiale «post consumo» (articolo 11).
  Numerose disposizioni sono volte a modificare la disciplina della gestione dei rifiuti (articoli da 12 a 21). Tali disposizioni riguardano: le procedure semplificate per attività di trattamento disciplinate dai c.d. «regolamenti end of waste» (articolo 12); il trasferimento di funzioni dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, la cui attività è cessata, al Ministero dell'ambiente (articolo 13); la modifica degli obiettivi di raccolta differenziata (RD) dei rifiuti urbani in ogni ambito territoriale ottimale (ATO) (articolo 14); il consorzio tra produttori di materie prime e imballaggi di plastica compostabili (articolo 15); i rifiuti di pile e accumulatori (articolo 16); le ordinanze contingibili e urgenti in materia di rifiuti (articolo 17); gli obblighi di adesione al CONOE (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti) (articolo 18); gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani indifferenziati esistenti, pianificati e in via di aggiudicazione sul territorio nazionale e il fabbisogno nazionale residuo di tali impianti (articolo 19); il contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso (articolo 20); e, infine, l'abrogazione del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg (articolo 21).
  Gli interventi in materia di difesa del suolo modificano la disciplina delle autorità di bacino distrettuale e dei distretti idrografici (articolo 22) e introducono agevolazioni per la rimozione o la demolizione di opere ed immobili realizzati nelle aree del Paese classificate a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire (articolo 23).
  In tema di risorse idriche, viene istituito un Fondo di garanzia per il rilancio dei programmi di investimento per il potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale (articolo 24); all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico spetta garantire condizioni Pag. 130agevolate per l'accesso alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate (articolo 25); spetta inoltre all'Autorità adottare direttive per il contenimento della morosità degli utenti, nonché regolare le procedure per la gestione della morosità (articolo 26).
  Il provvedimento interviene sul Capitale naturale, mediante l'istituzione del Comitato per il capitale naturale presso il Ministero dell'ambiente (articolo 30) e sulla contabilità ambientale, con l'istituzione del Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli presso il Ministero dell'ambiente, per la raccolta dei dati e delle informazioni sugli incentivi, sulle agevolazioni, sui finanziamenti agevolati, nonché sulle esenzioni da tributi, direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente (articolo 31).
  Infine, sono previste ulteriori disposizioni che intervengono: sul sistema per lo scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra (articolo 7); in materia di impianti termici civili (articolo 8); sulle procedure per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e altre tipologie di impianti, di cui al Codice delle comunicazioni elettroniche (articolo 27); sullo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura (articolo 28); e sulla disciplina della combustione di residui vegetali agricoli e forestali (articolo 29).
  Ai fini della valutazione circa la compatibilità comunitaria del provvedimento, faccio osservare che il disegno di legge interviene in una serie di ambiti le cui norme sono state adottate anche in recepimento della normativa europea: ciò vale, ad esempio, per le norme in materia di valutazione ambientale, contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, gestione dei rifiuti.
  L'articolo 7 modifica la definizione di «riduzione sostanziale della capacità» contenuta, seppure in maniera non esplicita, nel comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 30/2013, che ha recepito la direttiva 2009/29/CE riguardante il sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, per finalità di adeguamento alla corrispondente definizione contemplata dall'articolo 3, lettera j), della decisione n. 2011/278/UE, che stabilisce norme transitorie ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10-bis della direttiva 2003/87/CE.
  Con riferimento all'introduzione, tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del criterio del costo del ciclo di vita dell'opera, prodotto o servizio, previsto dall'articolo 9, segnalo che tale criterio è previsto dall'articolo 67 della nuova Direttiva sugli appalti pubblici 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, pubblicata il 28 marzo 2014.
  Con riferimento alle disposizioni che introducono incentivi per l'acquisto di prodotti derivanti da materiali riciclati, di cui all'articolo 11, segnala che la finalità di promuovere il riciclaggio dei rifiuti, secondo la gerarchia europea delle forme di gestione dei rifiuti (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo e smaltimento) è stata ribadita, da ultimo, dal Settimo Programma di Azione in materia di ambiente fino al 2020, approvato con la Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 ed entrato in vigore lo scorso gennaio.
  L'articolo 17 novella, tra l'altro, il primo periodo del comma 1 dell'articolo 191 del decreto legislativo 7 152/2006, al fine di ribadire esplicitamente che le ordinanze in materia di rifiuti ivi previste, che possono anche essere adottate in deroga alle disposizioni vigenti, devono comunque rispettare le norme contenute nelle direttive europee.
  L'articolo 22 reca disposizioni volte ad accelerare il processo, ancora incompleto, di riorganizzazione distrettuale della governance in materia di difesa del suolo, anche al fine di superare i rilievi mossi dalla Commissione europea nella nota del 26 marzo 2012 con cui ha emesso nei confronti dell'Italia un parere motivato Pag. 131C(2012)1676 nell'ambito della procedura di infrazione 2007/4680 riguardante la non corretta trasposizione della direttiva 2000/60/CE in materia di acque, per la quale era stata già inviata all'Italia una lettera di messa in mora nel 2010.
  L'articolo 29 reca specifiche eccezioni alla normativa vigente prevista dal comma 1, lettera f), dell'articolo 185 del decreto legislativo 152/2006, che è stato introdotto in recepimento della direttiva rifiuti 2008/98/CE (articolo 2, paragrafo 1, lettera f). Ai sensi di tale disposizione, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso sono esclusi dalla disciplina sui rifiuti (dettata dalla parte quarta del d.lgs. 152/2006) solo se «utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana». Le disposizioni introdotte dall'articolo fanno salve le norme sulla condizionalità previste nell'ambito della politica agricola comune.
  L'articolo 31, che istituisce il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, è volto, tra l'altro, all'attuazione degli impegni derivanti dalla Strategia Europa 2020 e dalle raccomandazioni 2012 e 2013 all'Italia, nell'ambito del Semestre Europeo, dal Regolamento Europeo n. 691/2011 sui Conti Integrati Economico-Ambientali, in coerenza con le Raccomandazioni contenute nel Rapporto OCSE 2013 sulle performance ambientali dell'Italia e con la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile Rio+20.
  Infine, con riguardo alla formulazione del testo, alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 16, il riferimento alla finalità di «garantire la piena attuazione delle direttive» europee, non ha alcuna portata normativa; la disposizione andrebbe riformulata al fine di espungere le direttive ormai abrogate e inserire le direttive 2012/19/UE e 2011/65/UE.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 36/2014: Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale.
C. 2215 Governo.
(Parere alle Commissioni II e XII).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Chiara SCUVERA (PD), relatore, ricorda che la XIV Commissione è chiamata ad esprimersi – in sede consultiva, ai fini del parere da rendere alle Commissioni Giustizia e Affari sociali – sul disegno di legge di conversione del decreto legge n. 36 del 2014, recante norme dirette a fronteggiare situazioni di necessità ed urgenza negli ambiti delle sostanze stupefacenti e psicotrope e dei farmaci offlabel.
  Segnala che il decreto-legge si compone di due Capi. Il Capo I reca gli articoli 1 e 2, che intervengono sugli aspetti di tutela della salute, legati al consumo e alla cessione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, modificando diverse disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 309 del 1990. Il Capo II contiene l'articolo 3 – dedicato all'impiego dei medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale – e l'articolo 4, che dispone l'immediata entrata in vigore del provvedimento.
  L'intervento normativo si è reso necessario in seguito alla pronuncia di illegittimità costituzionale delle norme sugli stupefacenti (articoli 4-bis e 4-vicies-ter) del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 (legge meglio conosciuta come Fini-Giovanardi). Per effetto della sentenza, infatti, della Corte costituzionale del 12 febbraio 2014, n. 32, viene ripristinata la disciplina contenuta nel Testo unico sugli stupefacenti, decreto del Presidente della Repubblica 309/1990, nella versione precedente al 2006, e il decreto-legge in esame garantisce, a decorrere Pag. 132dalla data di entrata in vigore del medesimo, la continuazione degli effetti degli atti amministrativi adottati ai sensi del Testo Unico. La pronuncia di incostituzionalità ha investito anche la classificazione delle sostanze stupefacenti, operata dal Ministero della salute e, all'indomani della sentenza 32/2014, sono tornate in vigore le tabelle previste prima della riforma del 2006; il decreto-legge, pertanto, prevede l'aggiornamento delle tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope per ricomprendervi le circa 500 sostanze classificate a decorrere dal 2006, nonché la ridistribuzione delle sostanze all'interno delle tabelle, in modo da renderle coerenti con il regime sanzionatorio antecedente alla legge Fini-Giovanardi.
  Sul versante sanitario, il decreto-legge apporta modifiche anche alle norme del TU sugli stupefacenti, decreto del Presidente della Repubblica 309/1990, nella versione originaria, che disciplinano la prescrizione e la dispensazione dei farmaci nel trattamento del dolore severo, ripristinando le disposizioni introdotte dalla legge 49/2006, come modificate dall'articolo 10 della legge 38/2010 sulle cure palliative e la terapia del dolore.
  Per quanto riguarda le disposizioni relative ai medicinali offlabels, disciplinate dal Capo II, ovvero i medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata (uso offlabel), ricorda che l'articolo 1 del decreto legge 536/1996, convertito con legge 648/1996, consente l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale di medicinali innovativi autorizzati in altri Stati ma non sul territorio nazionale, di medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica, e di medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata qualora non esista valida alternativa terapeutica. Questi particolari farmaci sono inseriti «in apposito elenco predisposto e periodicamente aggiornato» da parte dell'AIFA (Lista 648).
  In assenza di una valida alternativa terapeutica autorizzata, la legge 648/1996 permette quindi di anticipare la rimborsabilità dei medicinali innovativi che non abbiano concluso l'iter registrativo (in sede europea o nazionale), ma vi si può far ricorso solo a fronte di forti evidenze scientifiche e in presenza di processi autorizzativi, a livello nazionale o comunitario, in fase istruttoria. Si tratta di una materia che è stata oggetto di diversi interventi da parte del legislatore nazionale, che hanno prodotto un quadro normativo piuttosto frastagliato.
  Il decreto-legge in esame, all'articolo 3, introduce tre nuovi commi all'articolo 1 del decreto legge 536/1996:
   il comma 4-bis dispone che, in caso di motivato interesse pubblico, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) può avviare le procedure necessarie per la registrazione dell'indicazione terapeutica offlabel; qualora la registrazione sia richiesta dall'AIFA, i diritti di commercializzazione saranno ceduti, a titolo gratuito, al Ministero della salute e l'AIFA finanzierà la sperimentazione con le risorse disponibili su un proprio fondo. Se alla registrazione provvede direttamente l'azienda produttrice del farmaco, quest'ultima dovrà sostenere le spese necessarie per sperimentarne l'efficacia e la sicurezza e ne concorderà tempi e modi con l'AIFA;
   il nuovo comma 4-ter, stabilisce che l'indicazione terapeutica per cui sia stato avviato l'iter di registrazione può essere inserita provvisoriamente nella Lista 648, anche se sussiste una valida alternativa terapeutica nell'ambito dei farmaci autorizzati;
   infine, il nuovo comma 4-quater, prevede che l'inserimento provvisorio nella Lista 648, disposto in attesa che siano disponibili i risultati delle sperimentazioni cliniche, diviene definitivo previa valutazione positiva della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, che valuta, oltre i profili di sicurezza, la presumibile efficacia del medicinale, sulla base dei dati disponibili delle sperimentazioni cliniche già concluse.

  Ricorda che, a livello comunitario, l'articolo 6 del Codice dei medicinali, la Direttiva 2001/83/UE, prevede che nessun Pag. 133medicinale possa essere immesso in commercio se sprovvisto di una regolare autorizzazione (AIC). Tuttavia, la Direttiva prevede una deroga, ai sensi dell'articolo 5, per i medicinali «forniti per rispondere ad un'ordinazione leale e non sollecitata, elaborati conformemente alle prescrizioni di un operatore sanitario autorizzato e destinati ad un determinato paziente sotto la sua personale e diretta responsabilità».
  Segnala infine che la Corte di Giustizia, con la sentenza 29 marzo 2012, C-185/10, ha sottolineato come l'utilizzo offlabel di un medicinale debba rispondere a speciali esigenze di natura medica, fondarsi su considerazioni strettamente terapeutiche e in assenza di farmaci già autorizzati per la medesima indicazione.
  Si riserva quindi, alla luce di quanto illustrato, di formulare una proposta di parere.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 8 aprile 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 15.25.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.
Atto n. 83.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 2 aprile 2014.

  Paolo TANCREDI (NCD), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

  Vega COLONNESE (M5S), anche alla luce del confronto avuto con i colleghi della Commissione Trasporti, chiamata ad esprimersi sul medesimo provvedimento, preannuncia il voto contrario del M5S, per tre ragioni.
  La prima riguarda le disposizioni di proroga recate da comma 2 dell'articolo 18, che indicano un termine eccessivamente prolungato.
  In secondo luogo ritiene che l'apparato sanzionatorio recato dal provvedimento sia inefficace.
  Infine rileva che la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 6 – che stabilisce l'inefficacia delle clausole derogatorie o restrittive degli obblighi che siano introdotte nel contratto di trasporto in violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 181 del 2011 – si pone in contrasto con gli obblighi previsti dal regolamento medesimo: si sarebbe infatti dovuto più propriamente parlare di nullità, anziché di inefficacia.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

Schema di accordo di partenariato per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei nel periodo di programmazione 2014-2020.
Atto n. 86.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 2 aprile 2014.

  Vega COLONNESE (M5S) chiede informazioni in ordine alla documentazione messa a disposizione dalla Commissione europea con riferimento al settennato di Pag. 134programmazione dei fondi strutturali 2007-2013.

  Michele BORDO, presidente e relatore, precisa che poiché la gestione del precedente settennato è ancora aperta e non vi sono quindi dati definitivi, la documentazione a disposizione è necessariamente parziale. Segnala che utili informazioni possono comunque essere acquisite dalle relazioni periodiche predisposte dalla Corte dei conti sull'utilizzazione dei Fondi europei.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.35.

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