CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 aprile 2014
213.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 23

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 8 aprile 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 10.15.

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.
Emendamenti C. 2162-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Rinvio dell'esame).

  Alessandro NACCARATO, presidente, fa presente che le proposte emendative presentate sul provvedimento in titolo richiedono ulteriori approfondimenti.
  Non essendovi obiezioni, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009.
C. 1927 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fabiana DADONE (M5S), relatore, ricorda che il disegno di legge C. 1927, di iniziativa del Governo e approvato dal Senato il 7 gennaio 2014, reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-statunitense sulla cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme più gravi di criminalità – quelle transfrontaliere e quelle terroristiche –, fatto a Roma il 28 maggio 2009. Osserva che l'Accordo si presenta, almeno sul piano pattizio bilaterale, con connotati piuttosto innovativi poiché, più che individuare nuovi settori di collaborazione, si incentra sulle nuove metodologie di contrasto al crimine, quale ad esempio quella basata sui grandi progressi recenti nella rilevazione delle tracce di DNA e delle impronte digitali. Ricorda al riguardo che gli scambi di dati investigativi inclusivi di informazioni dattiloscopiche e sul DNA sono già previsti per il nostro Paese dal Trattato di Prüm del 2005 – un accordo multilaterale tra 7 Stati membri della Unione europea (Austria, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Spagna e Paesi Pag. 24Bassi), al quale l'Italia ha aderito con la legge 30 giugno 2009, n. 85, e che l'Accordo in esame espressamente richiama. Passando al contenuto dell'Accordo all'esame della Commissione affari esteri, segnala anzitutto che l'Accordo consta di un breve preambolo e di 24 articoli. L'articolo 1 contiene una serie di definizioni importanti per la corretta comprensione e attuazione dell'Accordo: si tratta in particolare dei concetti di profilo del DNA, di dati personali, di trattamento dei dati personali e di dati di riferimento. All'articolo 2 viene esplicitato lo scopo dell'Accordo in esame, precisando altresì che l'Accordo non incide sulle vigenti procedure di assistenza giudiziaria a livello internazionale. Il comma 2 limita la facoltà di interrogazione contemplata nell'Accordo in esame unicamente alla prevenzione e all'attività investigativa in relazione alle gravi forme di criminalità. L'articolo 3 tratta dei dati dattiloscopici, rispetto ai quali le Parti garantiscono la disponibilità di quelli contenuti nei sistemi nazionali automatizzati di identificazione delle impronte digitali. Ai sensi del successivo articolo 4, comma 1, le Parti autorizzano i punti di contatto nazionali individuati in base al successivo articolo 5 all'accesso ai dati contenuti nei rispettivi sistemi automatizzati di identificazione delle impronte digitali, con facoltà di effettuare interrogazioni automatizzate per mezzo del raffronto dei dati dattiloscopici. Tali attività trovano un limite nel rispetto della legislazione nazionale delle Parti, e vige indirettamente un divieto di raffronti collettivi, poiché le interrogazioni possono essere effettuate solo caso per caso. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ciascuna delle due Parti dell'Accordo designa uno o più punti di contatto nazionali per l'accesso alle banche dati, stabilendone altresì secondo la legislazione nazionale le competenze e le modalità per l'accesso. Il comma 2 prevede successive intese di attuazione concernenti le modalità delle interrogazioni alle banche dati, inclusi eventuali limiti quantitativi ad esse. In dette intese verrà anche enumerato un gruppo esaustivo di reati punibili con una pena edittale massima superiore a un anno, i quali formeranno oggetto di cooperazione sempre in base alle rispettive legislazioni. L'articolo 6 disciplina la trasmissione di ulteriori dati personali e informazioni conseguente all'eventuale concordanza dei dati dattiloscopici: tale trasmissione avverrà in base alle procedure e nel rispetto della legge nazionale della Parte richiesta. Gli articoli da 7 a 9 ribadiscono il contenuto dei precedenti articoli 4, 5 e 6, ma in riferimento all'interrogazione di dati concernenti i profili del DNA contenuti nelle rispettive banche dati. L'articolo 10 riguarda la trasmissione di dati personali e altre informazioni allo scopo di prevenire attività terroristiche e altre gravi forme di criminalità. In base al comma 1 le Parti, anche senza richiesta dell'altra Parte contraente, possono trasmettere dati personali ad ampio raggio, inclusi quelli dattiloscopici, qualora le circostanze facciano presumere che i soggetti interessati stiano ricevendo un addestramento per commettere atti di terrorismo o di grave criminalità, ovvero li abbiano già commessi o si presume siano in procinto di commetterli, o anche, infine, partecipino ad un'associazione con finalità terroristiche o di criminalità organizzata. La Parte trasmittente i dati può fissare le condizioni relative al loro utilizzo da parte dell'autorità ricevente. In base all'articolo 11 le Parti si impegnano a un trattamento imparziale e in conformità con le rispettive legislazioni in riferimento ai dati personali trasmessi in attuazione dell'Accordo in esame, e in particolare ne assicurano la pertinenza rispetto allo specifico scopo, la conservazione per il tempo strettamente necessario e la pronta rettifica in caso di rilevamento di errori o inesattezze. In base all'articolo 12, comma 1, ciascuna delle due Parti può trattare i dati acquisiti nella collaborazione prevista dal presente Accordo per la finalità delle proprie indagini criminali, ovvero per prevenire gravi minacce alla propria sicurezza, o in relazione Pag. 25a procedimenti giudiziari anche di carattere non penale, ma che siano direttamente connessi alle indagini in sede penale. Inoltre, ciascuna delle Parti potrà utilizzare i dati per qualsiasi altro scopo, ma in tal caso solo con il consenso preventivo della Parte trasmittente dei medesimi dati. Sulla base del comma 2, le Parti si impegnano a non comunicare i dati forniti nella collaborazione prevista dal presente Accordo a Stati terzi, organismi internazionali o soggetti privati, senza il consenso della Parte trasmittente L'articolo 13 prevede che la Parte ricevente si impegna, su richiesta della Parte trasmittente, a rettificare, bloccare o cancellare i dati ricevuti qualora siano inesatti o incompleti, ovvero se la loro raccolta e il loro ulteriore trattamento contravviene in qualche modo al presente Accordo o alle norme applicabili in base al diritto della Parte trasmittente. In base all'articolo 14, ciascuna delle Parti si impegna a conservare una registrazione della trasmissione dei dati comunicati all'altra Parte, allo scopo di garantire il controllo sull'effettiva ammissibilità della trasmissione e sulla protezione dei dati, nonché di consentire alle Parti di esercitare appieno i diritti loro conferiti nella collaborazione prevista dal presente Accordo. Da ultimo, fa presente che la registrazione è finalizzata a garantire la sicurezza dei dati. Tale registrazione comprende tra l'altro le informazioni sul dato trasmesso e i motivi che ne hanno originato la trasmissione, la data della stessa e il destinatario dei dati, qualora essi non siano forniti direttamente alla controparte in base al presente Accordo. I dati registrati vengono protetti contro ogni uso non conforme o improprio, e sono conservati per due anni, alla scadenza dei quali essi sono immediatamente cancellati, salvo che ciò sia contrario alla legislazione nazionale. L'articolo 15 riguarda la sicurezza dei dati, e prevede che ogni Parte adotti le necessarie misure tecniche e organizzative per tutelare i dati personali da distruzione accidentale o illecita, da perdita accidentale o da indebita diffusione, da alterazione e da accessi non autorizzati, e in generale da qualsiasi tipo di trattamento non consentito: particolare attenzione sarà posta dalle Parti nell'adottare le misure atte a garantire che ai dati personali abbiano accesso esclusivamente le persone autorizzate.
  L'articolo 16 prevede che l'Accordo in esame non interferisce con gli obblighi giuridici delle Parti, contenuti nelle rispettive legislazioni, in ordine alla necessità di fornire ai soggetti interessati ogni informazione relativa alle finalità del trattamento, all'identità del controllore dei dati, ai destinatari dei dati stessi, al diritto di rettifica dei dati che li riguardano. Tale clausola di salvaguardia, tuttavia, viene a sua volta superata qualora fornire le informazioni di cui sopra possa pregiudicare le finalità stesse per le quali i dati sono stati richiesti, ottenuti o trattati, ovvero indagini o procedimenti giudiziari condotti dalle autorità italiane o statunitensi, ovvero infine i diritti e le libertà di terzi. Completano il dispositivo dell'Accordo gli articoli 17-20, nei quali è previsto anzitutto che, a richiesta, la Parte ricevente informi la Parte trasmittente sul trattamento dei dati ricevuti e sul risultato da esso conseguito. L'articolo 18 contiene una duplice clausola di salvaguardia, poiché prevede che l'Accordo non limita né pregiudica le disposizioni di qualunque altro trattato, né i rapporti in atto in base alle rispettive legislazioni, che consentono la condivisione delle informazioni tra l'Italia e gli Stati Uniti. In base al comma 2, il presente Accordo non conferisce poi alcun diritto a soggetti privati, segnatamente ad acquisire, eliminare o escludere elementi di prova o a impedire la condivisione dei dati personali. Non sono tuttavia pregiudicati i diritti esistenti a prescindere dall'Accordo in esame. L'articolo 19 prevede una regolare consultazione delle Parti sull'applicazione dell'Accordo, nonché in caso di controversie sull'interpretazione o applicazione di esso. In base all'articolo 20, ciascuna Parte sostiene le spese che comporta sul proprio territorio e per le proprie autorità l'applicazione dell'Accordo Pag. 26in esame, ma in casi particolari si può di comune accordo stabilire diversamente, nei limiti dettati dalle rispettive legislazioni. Gli articoli da 21 a 24, infine, riportano le consuete clausole finali dell'Accordo, la cui durata è prevista a tempo indeterminato, salvo recesso con preavviso scritto di tre mesi, che tuttavia non incide sui dati forniti antecedentemente alla cessazione dell'Accordo. L'articolo 22 prevede consultazioni, a richiesta di una delle Parti, per la modifica dell'Accordo in esame, che può essere emendato in qualsiasi momento con accordo scritto delle Parti medesime. L'articolo 23 individua gli organi preposti all'applicazione dell'Accordo, che sono per l'Italia il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, e per il governo americano il Dipartimento di giustizia e il Dipartimento per la sicurezza interna. Infine l'articolo 24 disciplina l'entrata in vigore dell'Accordo, precisando altresì che le disposizioni degli articoli da 7 a 9 (dati sui profili del DNA) non si applicano fino alla conclusione delle intese di attuazione previste dal successivo articolo 8. Fa presente che il disegno di legge in esame, già adottato dalla Camera in prima lettura nel corso della pregressa legislatura (S. 3537), è stato approvato dal Senato il 7 gennaio scorso. Il testo si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo italo-statunitense per la prevenzione e la lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009. Va tuttavia segnalato che l'articolo 2 riporta un secondo comma il quale, come rileva la relazione introduttiva al disegno di legge, mira a rispondere ad una preoccupazione del Garante per i dati personali in ordine alla compatibilità dell'Accordo italo-statunitense con le norme europee e internazionali. Per tal modo, il comma 2 stabilisce un termine di 150 giorni dall'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per l'adozione dei decreti previsti dagli articoli 46, 49, 53 e 57 del Codice sulla protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). Si tratta rispettivamente del decreto del Ministro della giustizia per l'individuazione dei trattamenti di dati personali effettuati con strumenti elettronici in connessione con banche dati centrali o in interconnessione tra più uffici; del decreto (articolo 49) del Ministro della giustizia attuativo dei principi del Codice sui dati personali nella materia penale e civile; del decreto del Ministro dell'interno e del decreto del Presidente della Repubblica per l'individuazione e la disciplina dei trattamenti di dati personali effettuati con strumenti elettronici da organi di polizia. L'articolo 3 è dedicato alla copertura finanziaria degli oneri previsti per il solo anno iniziale dell'applicazione dell'Accordo (2013), quantificati, a seguito di un emendamento approvato dall'altro ramo del Parlamento, in 10.248.000 euro: tale riformulazione si è resa necessaria, come segnalato nel parere adottato dalla 5o Commissione del Senato, per adeguare la valutazione degli oneri alle nuove aliquote IVA, vigenti dallo scorso 1o ottobre. Tali fondi si rinvengono mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La relazione tecnica allegata al disegno di legge di ratifica quantifica gli oneri per il bilancio dello Stato derivanti dall'applicazione dell'Accordo in esame – che per quanto riguarda il nostro paese sarà in capo al Servizio per la cooperazione internazionale presso la Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, per la cui sala operativa internazionale sono stati già stanziati Pag. 27i relativi fondi, mentre restano da coprire le spese previste dall'attuazione degli articoli 4 e 7. Per quanto riguarda l'articolo 4, l'interoperabilità degli archivi dei dati dattiloscopici comporterà una spesa per infrastrutture hardware di 8 milioni, a fronte di 200.000 euro necessari per interventi sul software. Calcolando anche l'Imposta sul valore aggiunto, il totale delle spese collegate all'attuazione dell'articolo 4 è di 9.922.000 euro. Per quanto invece riguarda l'articolo 7, in questo caso le spese saranno collegate alle misure da predisporre per render possibile l'interrogazione automatizzata dei profili del DNA (100.000 euro), nonché all'adeguamento hardware e all'acquisto di software appropriati, per analogo esborso di 100.000 euro. Calcolando come nel caso precedente anche l'IVA, l'onere totale che l'applicazione dell'articolo 7 comporta è di 242.000. Oltre alla relazione introduttiva e alla relazione tecnica, il disegno di legge è corredato di una Analisi tecnico-normativa (ATN), dalla quale non emergono profili di particolare rilievo, salvo l'osservazione della necessità di adottare lo strumento legislativo per la ratifica dell'Accordo in esame – ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione –, in quanto esso comporta oneri finanziari. L'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), che anch'essa accompagna il disegno di legge, esclude che dalla ratifica dell'Accordo in esame derivi la necessità di misure di adeguamento delle strutture amministrative, e prevede positivi effetti sulla competitività del mercato a seguito del più efficace contrasto alle attività della criminalità organizzata. Il Ministero dell'interno procederà alla verifica dell'impatto regolatorio (VIR), valutando soprattutto i risultati conseguenti all'effettuazione delle interrogazioni automatizzate. Il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011.
C. 1743 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fabiana DADONE (M5S) relatore, ricorda che l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011, si pone l'obiettivo, in mancanza di un accordo quadro di riferimento, di creare uno strumento giuridico per intensificare una collaborazione operativa tra gli organismi omologhi dei due paesi impegnati nella lotta al narcotraffico, con riguardo sia al traffico illecito di stupefacenti, che di sostanze psicotrope e loro precursori chimici. La relazione illustrativa precisa che, sotto il profilo tecnico-operativo, l'intesa si rende necessaria per realizzare una cooperazione bilaterale di polizia in materia di lotta al narcotraffico, in modo da renderla più aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi, in un contesto internazionale che pone l'attenzione sulla necessità di una lotta al traffico illecito delle sostanze stupefacenti e delle attività connesse della criminalità organizzata, per garantire la sicurezza e il benessere della comunità. L'Accordo tra il Governo italiano e il Governo afghano consta di 14 articoli. L'articolo 1 contiene la definizione Pag. 28dei termini stupefacenti, sostanze psicotrope (per i quali rinvia alle specifiche Convenzioni Uniche ONU del 1961 e del 1971), precursori chimici e droghe, ai fini dell'Accordo. L'articolo 2 individua l'ambito di applicazione della cooperazione, esteso anche alle droghe sintetiche presenti e future, nonché a qualsiasi sostanza di cui all'articolo 1 dichiarata illegale dai competenti organismi internazionali. La relazione illustrativa sottolinea, a tale proposito, che esiste una proliferazione di laboratori di raffinazione mobili, allocati nelle più remote aree di confine dell'Afghanistan, nonché un flusso di precursori chimici, che vi giungono dai confini pakistani e dai Paesi centro-asiatici, che rendono necessaria l'attività di monitoraggio e di controllo per evitare la diversione verso i mercati illeciti. Con l'articolo 3 contiene l'impegno delle Parti a promuovere la cooperazione in materia di prevenzione e contrasto del traffico illecito di droghe, nei limiti di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici, nonché dagli obblighi internazionali e con esclusione di aspetti legati all'assistenza giudiziaria penale e all'estradizione. L'articolo 4 definisce le aree di cooperazione dell'Accordo, con particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto al traffico illecito, allo studio e all'analisi congiunta sulle organizzazioni criminali dedite al narcotraffico, all'eventuale pianificazione di mirate strategie di intervento, all'aggiornamento reciproco sui fenomeni delittuosi legati al narcotraffico, alla formazione ed addestramento del personale impiegato nell'attività antidroga, alle tecniche investigative e all'informazione aggiornata sulle norme e sulle procedure operative. L'articolo 5 individua le modalità di attuazione della cooperazione, quali lo scambio delle informazioni, anche di natura operativa sulla situazione della droga e la minaccia criminale nei rispettivi paesi, l'adozione delle misure necessarie per l'esecuzione di speciali tecniche investigative, come le consegne controllate e le operazioni sotto copertura, l'assistenza tecnica e giuridica tra le Parti, la costituzione di gruppi di lavoro comuni e lo scambio di esperti, nonché l'organizzazione di riunioni periodiche per la valutazione dello stato della collaborazione. Si tiene conto della normativa e delle procedure vigenti nei due Paesi in materia di sequestro e di confisca di beni e utilità derivanti dal traffico illecito di droghe, anche alla luce delle innovazioni introdotte dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, firmata a Palermo il 12 dicembre 2000. L'articolo 6 disciplina la procedura per le richieste di cooperazione ed assistenza, definendone le modalità di formulazione e di trasmissione, nonché i requisiti formali e sostanziali. L'articolo 7 disciplina invece le procedure per l'esaurimento delle richieste e le condizioni che prevedono il rifiuto della richiesta (qualora possa arrecare danno alla sovranità, sicurezza o interessi dello Stato o confligga con la sua legislazione). L'articolo 8 regola il trattamento dei dati personali sensibili contenuti nell'ambito delle informazioni e dei documenti trasmessi ai sensi dell'Accordo. I dati possono esser utilizzati unicamente per gli scopi e le finalità previste dall'Accordo, nel rispetto delle Convenzioni internazionali sui diritti umani, conformemente al diritto interno di ciascuna Parte e, da ultimo, utilizzati ai fini di polizia esclusivamente per le ragioni espressamente contenute nella richiesta. L'articolo 9 definisce la ripartizione degli oneri finanziari, attribuendo i costi dell'esecuzione delle richieste di cooperazione al Paese richiedente; le spese di visite, incontri, corsi e seminari al Paese che li ospita e gli oneri delle missioni del personale al Paese di appartenenza. L'articolo 10 individua gli organismi preposti all'applicazione dell'Accordo, che sono: per l'Italia: il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per i servizi antidroga; per l'Afghanistan: il Ministero per le attività antidroga – Direzione nazionale della sicurezza e Ministero dell'interno. L'articolo 11 prevede strumenti di verifica dello stato di attuazione dell'Accordo, dei risultati della collaborazione e del miglioramento dell'efficacia; a tale fine è prevista l'organizzazione di gruppi di Pag. 29lavoro congiunti e di incontri. L'articolo 12 dispone che la soluzione di eventuali controversie in ordine all'interpretazione e all'applicazione dell'atto, sia oggetto di negoziati e incontri tra le Parti. L'articolo 13 definisce le procedure per la revisione dell'Accordo, da realizzarsi con il mutuo consenso delle Parti. L'articolo 14 reca le disposizioni relative all'entrata in vigore, alla durata e alla denuncia dell'Accordo. L'Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche e rimarrà vigente per una durata quinquennale – prorogabile, tacitamente, per uguali periodi – salvo preavviso scritto di una delle Parti, tramite canali diplomatici, di almeno sei mesi. La denuncia dell'Accordo può essere intrapresa da una delle Parti per mezzo di notifica attraverso i canali diplomatici ed ha effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica. Ricorda che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di cooperazione tra Italia e Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011 si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria. Il comma 1 individua gli oneri del provvedimento in 100.563 euro annui, a decorrere dal 2013. A tali oneri di provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi di ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia, per il 2013, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Si segnala la necessità di aggiornare la decorrenza degli oneri e della copertura finanziaria all'anno corrente. In base al comma 2, il Ministro dell'interno, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196 del 2009), è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, nonché a riferirne al Ministro dell'economia e delle finanze il quale, a fronte di scostamenti, sentito il medesimo Ministro dell'interno, provvede alla copertura finanziaria del maggior onere con la riduzione delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Corrispondentemente è ridotto di pari importo, per il medesimo anno, il limite fissato dall'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica). Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (comma 3). Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'articolo 4 reca il dispositivo dell'entrata in vigore, prevista il giorno successivo alla pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale. Il disegno di legge è corredato della Relazione tecnica, dell'Analisi tecnico-normativa (ATN) e dell'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR). L'Analisi tecnico-normativa precisa che l'Accordo risponde all'esigenza di rafforzare la collaborazione e la reciproca assistenza, al fine di prevenire e contrastare il traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori chimici. Viene ricordata la peculiarità dell'Afghanistan, già considerato uno dei maggiori produttori al mondo di sostanze cannabinoidi. Nel Paese insistono aree più remote di confine che registrano un proliferare di laboratori mobili di raffinazione, nonché la presenza di immigrati con esperienza nel settore chimico, che fanno presumere un collegamento a mercati illeciti. Il flusso di precursori chimici non controllabili che giungono nel Paese, attraverso le frontiere pakistane e dei Paesi centro-asiatici, aumenta la necessità Pag. 30del controllo di un loro probabile utilizzo nel mercato illecito. L'Accordo non incide sulle leggi e sui regolamenti vigenti, in quanto le materie e gli istituti previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi nazionali competenti all'esecuzione dell'Accordo. L'intervento è compatibile con i princìpi costituzionali e, poiché rientra nelle fattispecie previste dall'articolo 80 della Costituzione, è necessaria una legge di ratifica. L'Analisi tecnico-normativa ricorda che è in itinere la modifica del Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990), per il suo adeguamento alla disciplina europea, in relazione alla delega conferita al Governo dall'articolo 45 della legge n.96 del 2010 (legge comunitaria 2009), per il riordino, l'attuazione e l'adeguamento della normativa interna ai regolamenti europei in tema di precursori di droga. Non vengono evidenziate incompatibilità con l'ordinamento europeo, né risultano giudizi pendenti presso la Corte di giustizia o indicazioni giurisprudenziali della CEDU. L'Analisi dell'impatto della regolamentazione ricorda che i negoziati per la definizione dell'Accordo hanno avuto inizio nel mese di febbraio 2009, su proposta della Direzione centrale per i servizi antidroga. Tale iniziativa venne motivata dall'esigenza di intensificare i rapporti di collaborazione con gli omologhi organismi afghani e di regolamentare in un atto internazionale, gli aspetti operativi delle cooperazione di polizia fino ad allora condotta nel settore, nonché dal fatto che l'Italia era allora alla guida del progetto europeo COSPOL per il controllo del traffico illecito di droga proveniente dall'Afghanistan verso l'Europa. L'analisi precisa inoltre che era stata valutata, ma non ritenuta congrua l'opzione di non intervento, in assenza di un accordo analogo del Governo italiano con il Governo afghano. L'Analisi dell'impatto della regolamentazione ricorda che il Ministero dell'interno seguirà l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'Accordo e procederà alla relazione di verifica dell'impatto regolatorio, che terrà conto degli esiti di valutazione dei gruppi di lavoro congiunti e degli incontri bilaterali, che si svolgeranno su base di reciprocità nei due Paesi per l'applicazione dell'Accordo, nonché dell'esito delle eventuali attività di cooperazione di polizia poste in essere in esecuzione dell'Accordo stesso. Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite fa presente che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di cooperazione di polizia, fatto a Cape Town il 17 aprile 2012.
C. 2081 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatore, fa presente che l'Accordo consta di un breve preambolo e di 12 articoli. L'articolo 1 individua le autorità competenti per l'applicazione dell'accordo che, per l'Italia, è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. L'articolo 2, fornisce un elenco di minima dei settori della cooperazione, che comprende il crimine organizzato transnazionale, la produzione e il traffico di sostanze stupefacenti, la tratta di persone e il traffico illecito di armi. L'articolo 3 precisa le modalità della cooperazione, che punta essenzialmente sullo scambio di informazioni in merito ad un ampio spettro di temi: su reati, Pag. 31organizzazioni criminali e loro modus operandi, strumenti per combattere il crimine, formazione dei funzionari di polizia, su nuovi tipi di sostanze stupefacenti, sui metodi impiegati per il contrasto della tratta di persone, e via dicendo. La collaborazione si esplica anche tramite l'esecuzione delle richieste di assistenza di cui all'articolo successivo. Il ruolo centrale delle autorità competenti è delineato nell'articolo 4 relativo alle richieste di assistenza. L'articolo stabilisce infatti che la cooperazione origina dalle richieste di assistenza da parte dell'autorità competente interessata o dall'autorità competente che ritenga che l'assistenza sia di interesse per l'altra autorità competente. I commi successivi descrivono le modalità di presentazione e il contenuto delle richieste di assistenza. L'articolo 5 prevede la possibilità che una Parte respinga, anche solo parzialmente, le richieste di assistenza, quando esse possano compromettere la sovranità, la sicurezza, la legislazione nazionale o altri interessi primari. Tra le cause di negazione dell'assistenza compare anche quella relativa ad un eccessivo onere per le risorse dell'Autorità competente richiesta. Con l'articolo 6 le Parti si impegnano a dare esecuzione alle richieste adottando tutte le misure all'uopo necessarie, e informando tempestivamente l'Autorità richiedente circa i risultati, ovvero circa le ragioni che eventualmente impediscano una sollecita esecuzione. Adeguata tutela per il trattamento delle informazioni e dei dati sensibili è prevista dall'articolo 7, che ne dispone l'utilizzo per i soli fini che rientrano nell'Accordo. È data facoltà alle autorità competenti di organizzare incontri, alternativamente nei due paesi, al fine di valutare lo stato della cooperazione. L'articolo 9 disciplina la ripartizione delle spese stabilendo che le spese ordinarie per le richieste sono a carico della Parte richiesta, se non diversamente concordato tra le parti, mentre i costi della riunione sono sostenuti dalla parte ricevente, escluse le spese di viaggio e alloggio. Le controversie eventualmente derivanti dall'applicazione e dall'interpretazione dell'Accordo saranno risolte, in base all'articolo 11, per via diplomatica. L'articolo 12 contiene le clausole finali. L'Accordo, che ha durata illimitata, potrà essere denunciato da ciascuna Parte, per via diplomatica, con preavviso scritto di almeno sei mesi. Ricorda che disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di cooperazione di polizia, fatto a Cape Town il 17 aprile 2012, all'esame della commissione, consta di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria. Il comma 1 individua gli oneri del provvedimento in 18.322 euro annui, a decorrere dal 2014. A tali oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi di ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia, per il 2013, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. In base al comma 2, il Ministro dell'interno, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196 del 2009), è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, nonché a riferirne al Ministro dell'economia e delle finanze il quale, a fronte di scostamenti, sentito il medesimo Ministro dell'interno, provvede alla copertura finanziaria del maggior onere con la riduzione delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Corrispondentemente è ridotto di pari importo, per il medesimo anno, il limite fissato dall'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica). Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia Pag. 32e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere. Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'articolo 4 reca il dispositivo dell'entrata in vigore, prevista il giorno successivo alla pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale. Il disegno di legge è corredato della Relazione tecnica, dell'Analisi tecnico-normativa (ATN) e dell'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR). L'Analisi tecnico-normativa precisa che l'Accordo risponde all'esigenza di rafforzare la collaborazione e la reciproca assistenza tra i due paesi, al fine di prevenire e contrastare il crimine organizzato transnazionale nelle sue varie forme e il terrorismo internazionale. Viene ricordato che il Sud Africa riveste un ruolo determinante sul piano regionale e che, nel dicembre 2010, è stato inserito nel forum dei Paesi BRICs. L'Accordo non incide sulle leggi e sui regolamenti vigenti, in quanto le materie e gli istituti previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi nazionali competenti all'esecuzione dell'Accordo. L'intervento è compatibile con i princìpi costituzionali e, poiché rientra nelle fattispecie previste dall'articolo 80 della Costituzione, è necessaria una legge di ratifica. Non vengono evidenziate incompatibilità con l'ordinamento europeo, né risultano giudizi pendenti presso la Corte di giustizia o indicazioni giurisprudenziali della CEDU. L'Analisi tecnico-normativa evidenzia che l'Accordo tiene conto delle disposizioni contenute nelle Convenzioni sulle sostanze stupefacenti e psicotrope adottate dalle Nazioni Unite, nella Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 sulla Cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, nonché nella Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale e nei Protocolli aggiuntivi contro il traffico di migranti per terra, mare o aria, la tratta di persone e la produzione illecita di armi. Tiene, altresì, conto delle disposizioni contenute nelle risoluzioni ONU e nelle Convenzioni contro il terrorismo adottate sotto l'egida delle Nazioni Unite. L'Analisi dell'impatto della regolamentazione ricorda I negoziati per la definizione dell'accordo hanno avuto inizio nel mese di giugno 2007, a seguito dell'incontro dei Ministri dell'interno dei due Paesi, durante il quale le autorità sudafricane rappresentarono la necessità di rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza con l'Italia. L'analisi precisa inoltre che era stata valutata, ma non ritenuta congrua l'opzione di non intervento, in assenza di un accordo analogo del Governo italiano con il Governo sudafricano. L'Analisi dell'impatto della regolamentazione ricorda che il Ministero dell'interno seguirà l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'Accordo e procederà alla relazione di verifica dell'impatto regolatorio, che terrà conto degli esiti di valutazione delle consultazioni periodiche bilaterali e della verifica delle effettive richieste di assistenza, svolte dai rappresentanti delle autorità competenti dei due Paesi per l'applicazione dell'Accordo, nonché dell'esito delle eventuali attività di cooperazione di polizia poste in essere in esecuzione dell'Accordo stesso. Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite fa presente che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere a), della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo.
C. 2079 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente, sostituendo il relatore, impossibilitato a Pag. 33partecipare alla seduta, fa presente che il disegno di legge in esame consta di un unico articolo. Il comma 1 autorizza la partecipazione italiana all'aumento della Banca di sviluppo dei Caraibi. A tal fine l'Italia sottoscrive 9.353 azioni per il valore di 56.414.864,22 dollari statunitensi, di cui 12.413.320,92 da versare in quattro rate annuali. Le quattro rate sono pari a 4.137.773,64 dollari USA nell'anno 2014, a2.068.886,82 dollari in ciascuno degli anni 2015 e 2016, e a 4.137.773,64 dollari nell'anno 2017. Tali somme saranno erogate al tasso di cambio vigente alla data del pagamento. La Banca di Sviluppo dei Caraibi è un'istituzione finanziaria regionale istituita da un accordo del 1969. Attualmente la Banca è costituita da 26 paesi membri, di cui 21 regionali. L'Italia è stata ammessa in qualità di membro non regionale il 2 novembre 1988. Il principale obiettivo dell'istituzione è quello della riduzione della povertà nella regione caraibica. La Banca può concedere prestiti sia ai governi con garanzia sovrana, sia al settore privato, nonché fornire assistenza tecnica ad entrambi. Per finanziare le sue attività la Banca utilizza le risorse del capitale ordinario, alle quali si affiancano quelle del Fondo Speciale di Sviluppo e di altri fondi speciali. Con la risoluzione n. 4 del 19 maggio 2010, il Consiglio dei governatori ha approvato un aumento dello stock di capitale del 150 per cento, pari a 194.445 azioni, delle quali 31.176 riservate a nuovi membri. Delle rimanenti 163.269, il 22 per cento (35.919) sono azioni a pagamento (come previsto dalla risoluzione citata) e il 78 per cento (127.350) a chiamata. Si tratta della prima ricapitalizzazione a partire dal 1990, quando il capitale era stato incrementato di 200 milioni di dollari. Di conseguenza, le azioni a pagamento riservate all'Italia sono 2.058, per il controvalore di 12.413.320,92 dollari USA. Le azioni a chiamata sono invece 7.295. Come si evince dalla Relazione sull'attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale e sulla partecipazione finanziaria italiana alle risorse di tali organismi per l'anno 2012 (Doc. LV, n. 1-bis) il capitale della Banca sottoscritto al 31 dicembre 2012, assomma a 1.549.012 milioni di dollari USA, mentre il capitale sottoscritto dall'Italia era pari a 50,154 milioni di dollari (3,23 per cento del totale), con conseguente potere di voto del 2,55 per cento. La relazione tecnica allegata al provvedimento in esame precisa che con la sottoscrizione dell'aumento di capitale, l'Italia manterrà invariata la propria quota azionaria. Il comma 2 valuta tale partecipazione in: euro 3.064.153 per l'anno 2014, euro 1.532.077 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 ed euro 3.064.153 per l'anno 2017. Tale onere verrà coperto a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con corrispondente riduzione, per i medesimi anni, delle risorse destinate agli aumenti di capitale nelle banche multilaterali di sviluppo. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto legge n. 201 del 2011, come modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, utilizza le disponibilità giacenti sul conto corrente di Tesoreria per finanziare la partecipazione italiana agli aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo disponendone il versamento all'entrata del bilancio statale per la riassegnazione nella pertinente missione e programma dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del presente articolo, in base all'articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica). In caso di scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma «Politica economica e finanziaria in ambito internazionale» della missione «L'Italia in Pag. 34Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Questa previsione non si applica all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l) della legge 196 del 2009 citata. Il comma 12 dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, detta i criteri in base ai quali deve essere redatta la clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni delle spese autorizzate in ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri. Il comma 5 autorizza la sottoscrizione di 9.800 azioni della Banca interamericana di sviluppo, di cui 238 azioni a pagamento per 2.871.097 dollari USA, da versare secondo le modalità determinate dai Governatori della Banca, e le rimanenti 9.562 azioni a chiamata. A tale sottoscrizione si provvede nei limiti delle risorse disponibili già autorizzate per la partecipazione al capitale della suddetta Banca. L'Italia ha aderito alla Banca Interamericana di Sviluppo con la legge 13 aprile 1977, n. 191. Il Consiglio dei governatori della Banca Interamericana di Sviluppo ha deciso, il 21 luglio 2010, i termini per l'aumento del capitale ordinario (il nono) di 70 miliardi di dollari americani, il più forte incremento di capitale nella storia della Banca e, contestualmente, ha deciso un ingente sostegno finanziario ad Haiti. Con la sottoscrizione di queste azioni, l'Italia aumenta la propria quota nel capitale della Banca interamericana di sviluppo all'1,965 per cento. Relazioni allegate o richieste Al provvedimento in esame sono allegate la relazione tecnica, un'analisi tecnico-normativa e un'analisi di impatto della regolamentazione. Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite osserva che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione. Fa presente, infine, che, nel corso dell'esame in sede referente, la Commissione III ha approvato un emendamento finalizzato ad aggiungere al titolo del provvedimento che reca «Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo» le parole: per l'America latina e i Caraibi.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo e dello Scambio di Lettere recanti modifiche alla Convenzione tra Italia e Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale, con Protocollo, del 3 giugno 1981, fatti a Lussemburgo il 21 giugno 2012.
C. 2082 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Matteo BRAGANTINI (LNA), relatore, fa presente che il Protocollo in esame, come risulta dalla relazione introduttiva al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, nonché dall'Analisi tecnico-normativa che lo accompagna, è rivolto principalmente a emendare l'articolo 27 della vigente Convenzione tra Italia e Lussemburgo contro le doppie imposizioni, ratificata a suo tempo dall'Italia con la legge 14 agosto 1982, n. 747. L'articolo 27 in oggetto riguarda lo scambio di informazioni, e le innovazioni apportate dal Protocollo mirano essenzialmente a un'intensificazione della cooperazione amministrativa tra i due paesi per una più efficace lotta alla evasione fiscale, soprattutto con il superamento dell'istituto del segreto bancario. Il Protocollo è inoltre particolarmente importante per il Lussemburgo, poiché la ratifica di esso consentirà di includere anche tale paese nella white list dei paesi affidabili dal Pag. 35punto di vista della lotta ai paradisi fiscali. Per quanto concerne il contenuto del Protocollo, esso si compone di quattro articoli: i primi due sostituiscono alcune disposizioni della Convenzione del 1981, rispettivamente per includere nelle imposte riguardanti l'Italia l'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) al posto della precedente ILOR (imposta locale sui redditi); e per tener conto della nuova denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze, laddove nel testo originario della Convenzione si faceva riferimento al solo Ministero delle finanze. L'articolo III sostituisce integralmente l'articolo 27 della vigente Convenzione italo-lussemburghese: la nuova formulazione costa di cinque commi, ai sensi del primo dei quali le competenti autorità dei due Stati si scambieranno le informazioni pertinenti all'applicazione della Convenzione del 1981, ovvero all'applicazione di proprie normative relative ad imposte di qualsiasi genere di pertinenza dei due Stati contraenti, oppure di loro suddivisioni politiche o amministrative – ma ciò solo nella misura in cui la tassazione prevista da tali leggi non contrasti con la Convenzione del 1981. Viene precisato inoltre che tale scambio di informazioni non viene limitato dagli articoli 1 e 2 della Convenzione del 1981 – nei quali, si ricorda, rispettivamente si delimita il campo di applicazione della Convenzione ai residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, e si prevedono le imposte considerate ai fini della Convenzione medesima. Il comma 2 prevede che le informazioni scambiate tra i due Stati vengano tenute segrete, e che vengano comunicate soltanto a persone o autorità investite del compito di accertare o riscuotere le imposte, ovvero di seguire procedimenti ad esse relativi, ricorsi in relazione ad esse presentati, o infine di esercitare controlli su tutte le attività appena illustrate. Le persone o autorità investite delle informazioni le utilizzeranno soltanto per i loro fini istituzionali, ma resta inteso che potranno servirsi di esse nel corso di udienze pubbliche o di giudizi. Il comma 3 contiene una clausola di salvaguardia in base alla quale le disposizioni dei paragrafi precedenti non fanno sorgere in capo ai due Stati contraenti alcun obbligo di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla legislazione o prassi amministrativa propria o dell'altro Stato contraente; di fornire informazioni non ottenibili in base alla propria legislazione o prassi amministrativa, o alla legislazione o prassi amministrativa dell'altro Stato contraente; di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali, industriali, professionali, ovvero tali che la loro comunicazione potrebbe pregiudicare l'ordine pubblico. Ai sensi del comma 4 ciascuno dei due Stati contraenti utilizzerà i propri poteri per raccogliere le informazioni richieste anche qualora esse non siano rilevanti per i propri fini fiscali interni. Infine il comma 5 prevede l'impossibilità per ciascuno dei due Stati contraenti di rifiutare di fornire informazioni solo perché esse sono relative a una banca, a un'istituzione finanziaria, a un mandatario o a un agente o fiduciario. Nel caso del comma 5, come del precedente, non si applicano le salvaguardie previste dal comma 3. L'articolo IV prevede la ratifica del Protocollo in conformità alle procedure vigenti in Lussemburgo e in Italia, il completamento delle quali sarà notificato da ciascuno Stato contraente all'altro per iscritto e per via diplomatica. L'entrata in vigore del Protocollo è prevista alla data dell'ultima delle due notifiche di cui in precedenza: esso si applicherà a partire dal 1o gennaio 2012 – prima dunque dell'entrata in vigore a pieno titolo del Protocollo, come richiesto specificamente dall'Italia. Lo Scambio di lettere, anch'esso, come il Protocollo, effettuato a Lussemburgo il 21 giugno 2012, precisa anzitutto che lo scambio di informazioni a richiesta può includere redditi o elementi di reddito rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva CE n. 48 del 2003, concernente la tassazione dei redditi da risparmio. È inoltre previsto che l'autorità competente dello Stato richiedente, onde dimostrare la rilevanza delle Pag. 36informazioni contenute nella richiesta, fornisca all'omologa autorità dello Stato destinatario della richiesta informazioni sufficienti a identificare la persona sottoposta a verifica o indagine, nonché sulla finalità fiscale per la quale si richiedono le informazioni. Fa presente che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo e dello Scambio di lettere del 21 giugno 2012 tra Italia e Lussemburgo, per la modifica della Convenzione del 1981 sulle doppie imposizioni, si compone di tre articoli: il primo reca l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo e dello Scambio di lettere, il secondo il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il disegno di legge è corredato di Relazione tecnica e di Analisi tecnico-normativa. La relazione tecnica evidenzia come dall'attesa abolizione del segreto bancario che la ratifica del Protocollo comporta si possa immaginare un potenziale recupero di gettito per l'erario italiano, tuttavia non quantificabile. Nel complesso non vengono pertanto ravvisati effetti diretti sulla finanza pubblica. L'Analisi tecnico-normativa rileva come, al pari delle disposizioni contenute in tutte le altre Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, le norme del Protocollo in esame modificano la potestà impositiva del nostro Paese rispetto alle leggi vigenti: pertanto vi è necessità di autorizzazione parlamentare alla ratifica, in base all'articolo 80 della Costituzione, ma non di ulteriori norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Il disegno di legge è anche accompagnato da una dichiarazione di esclusione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) redatta dal capo dell'Ufficio legislativo del Ministero degli affari esteri, poiché il Protocollo non comporta spese o istituzione di nuovi uffici. La problematica della doppia imposizione La ratio di questa tipologia di accordi internazionali è quella di evitare una duplicazione di imposizione sugli stessi fenomeni economici e giuridici che, se non limitata, arrecherebbe un notevole aggravio a chi opera su un piano «transnazionale». Il quadro legislativo nazionale vigente prevede norme particolari per il trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi dei soggetti non residenti: tali disposizioni si applicano solo se non sono state poste regole a livello internazionale, concordate tra Stati sovrani, quali soggetti primi del diritto internazionale. Queste regole si concretizzano nella stipula di trattati bilaterali o multilaterali fra Stati, che vengono poi recepiti nelle singole legislazioni nazionali con strumenti diversi a seconda dei modelli costituzionali, derogando alle leggi interne e prevalendo su di esse. Pertanto nel caso di soggetti non residenti si applicano le disposizioni previste nella convenzione contro e doppie imposizioni qualora essa sia stata stipulata con il paese del soggetto non residente, ratificata dai paesi interessati ed entrata in vigore, oppure le disposizioni previste dalla legislazione nazionale se, rispetto a questa, sono più favorevoli. Può anche accadere che l'accordo bilaterale o multilaterale prenda in considerazione solo alcuni dei redditi del non residente: in questo caso si avrà un regime integrato fra la legge nazionale e la convenzione internazionale. Nel caso invece di persone fisiche o giuridiche fiscalmente residenti in Italia, si applica il principio della tassazione del reddito mondiale, ovvero dell'attrazione di tutti i redditi, ovunque prodotti, nella base imponibile ai fini delle imposizione in Italia. Si ricorda altresì l'introduzione di una normativa, nel nostro Paese – analogamente a quanto già previsto in altri ordinamenti – diretta a disciplinare il fenomeno definito comunemente CFC (Controlled Foreign Corporation), mediante l'imputazione al soggetto residente dei redditi prodotti da società controllate residenti in Stati con regime fiscale privilegiato. Una preoccupazione di tipo opposto all'esigenza di evitare la doppia imposizione internazionale è quella di evitare anche la mancata imposizione, poiché potrebbe verificarsi un eventuale azzeramento Pag. 37dell'imposizione, a causa di un utilizzo improprio dei regimi convenzionali (il c.d. Treaty shopping). A partire dal primo dopoguerra si è andata affermando la necessità di evitare le doppie imposizioni, soprattutto nell'ambito della Società delle Nazioni, che favorì la stipula dei primi importanti trattati (ad esempio quello italo-tedesco del 1925). Un ulteriore impulso alla stipula di tali convenzioni è stato dato negli anni Cinquanta, specialmente tra gli Stati appartenenti all'area occidentale. A livello internazionale l'OCSE ha redatto, nel 1963, un modello di convenzione-tipo, che è stato più volte aggiornato, mentre le Nazioni Unite – con il Manuale di negoziazione del 1979 – hanno inteso favorire i paesi in via di sviluppo ad accedere ad accordi equi con gli Stati economicamente più forti.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Esprime, inoltre, apprezzamento per il fatto che il Parlamento ratifichi un'intesa solo due anni dopo la sua conclusione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) modificativo dell'articolo 1 dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012.
C. 2099 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente, sostituendo il relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, fa presente che il provvedimento in esame consta di una Nota del Ministero degli affari esteri italiano e di una Nota dell'Istituto. Le due Nota verbali, di identico contenuto, introducono due nuovi commi all'articolo 1 dell'Accordo Italia-UNIDROIT del 1967. In particolare, viene sancito, al comma 3, l'impegno dell'Italia a versare annualmente un contributo ordinario di base pari a quello dei Paesi di categoria 1. L'Italia potrà eventualmente integrare, come previsto dal nuovo comma 4, il versamento ordinario con contributi volontari sulla base delle proprie disponibilità finanziarie. Il disegno di legge in esame trasferisce pertanto il contributo italiano a UNIDROIT dalle spese «volontarie» alle spese «obbligatorie» a carico del bilancio dello Stato, dando così certezza all'Istituto della continuità e della consistenza dello stanziamento italiano. UNIDROIT. L'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) è un'organizzazione internazionale con sede a Roma. Istituito nel 1926 dalla Società delle Nazioni. Nel 1940 fu ricostituito sulla base di un Accordo multilaterale fondato sul suo Statuto organico. Attualmente riunisce 63 Stati membri dei cinque continenti, con differenti sistemi giuridici, economici e politici. L'UNIDROIT ha la funzione di studiare i mezzi per armonizzare e coordinare il diritto privato fra gli Stati o fra i gruppi di Stati e di predisporre gradualmente l'adozione di legislazioni uniformi di diritto privato. A tal fine provvede a predisporre disegni di leggi o accordi internazionali di diritto uniforme e all'elaborazione di studi di diritto comparato; organizza inoltre conferenze e pubblica studi che ritiene degni di una ampia diffusione. I risultati di maggiore rilievo sono costituiti dai princìpi di uniformazione dei contratti e da numerosi progetti di convenzioni e stipule di atti internazionali multilaterali, tra cui la Convenzione sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, la Convenzione sui Pag. 38contratti di vendita internazionale, la Convenzione istitutiva di una legge uniforme sul testamento internazionale, la Convenzione internazionale sulla rappresentanza, nonché un corpus di Regole in materia di arbitrato internazionale. In materia di contratti commerciali internazionali, l'UNIDROIT ha elaborato, nel 1994, una serie di principi, revisionati nel 2004 e nel 2011, applicabili qualora sia così convenuto dalle parti di un contratto internazionale. Ciò consente di superare le differenze nella regolamentazione posta dalle diverse leggi nazionali. Nessuna disposizione dei principi UNIDROIT è intesa a limitare l'applicazione delle norme imperative di origine nazionale, internazionale o sopranazionale, applicabili secondo le norme di diritto internazionale privato. Ciò non toglie che i principi possano essere utilizzati per l'interpretazione o l'integrazione del diritto nazionale applicabile, ovvero che possano servire come modello per i legislatori nazionali e internazionali. Come ricordato dall'AIR che correda il disegno di legge, UNIDROIT dispone di una biblioteca che raccoglie attualmente più di 260.000 volumi e circa 450 periodici giuridici correnti da un ampio raggio di Paesi, riguardanti le principali aree del diritto privato e, seppure in misura minore, altre branche del diritto (proprietà intellettuale, diritto internazionale pubblico, diritto dell'economia, così come il diritto romano e canonico). Inoltre, sin dalla sua costituzione l'UNIDROIT ha elaborato circa settanta progetti e modelli di convenzioni internazionali, che hanno poi contribuito all'adozione di importanti strumenti internazionali di armonizzazione legislativa da parte degli Stati membri. L'Istituto è un'istituzione internazionale che dipende dai Governi partecipanti e gode, sul territorio di ciascun Governo partecipante, della capacità giuridica necessaria per esercitare la sua attività e per conseguire i suoi scopi. L'Istituto internazionale per l'Unificazione del diritto privato ha sede in Italia, a Roma, presso la Villa Aldobrandini. Gli organi dell'Istituto sono: l'Assemblea generale; il Presidente (che è nominato dal Governo italiano); il Consiglio di Direzione; il Comitato Permanente; il Tribunale amministrativo e la Segreteria. L'Assemblea generale si compone di un rappresentante di ciascun Governo partecipante, che coincide con l'agente diplomatico presso il Governo italiano o un suo delegato. Il Consiglio di Direzione si compone del Presidente e di venticinque membri. Il mandato del Presidente e dei membri del Consiglio di Direzione dura cinque anni ed è rinnovabile. Attualmente il Presidente è il prof. Alberto Mazzoni, nominato nel 2011 dal Governo italiano. I privilegi e le immunità dell'Istituto sono disciplinati dal sopraccitato Accordo di sede concluso in Roma il 20 luglio 1967 e successivamente emendato con scambio di Note verbali il 5-9 giugno 1995. La relazione illustrativa ricorda che, fino al 1984 il contributo dell'Italia era allineato a quello dei Paesi di categoria 1 (Canada, Cina, Francia, Germania, Giappone, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti d'America), trattandosi del Paese ospitante l'organizzazione; con la modifica dell'articolo 16 dello Statuto organico, a partire dal 1985, passava a 300 milioni di lire, da aggiornare ogni tre anni. Come riferisce la relazione illustrativa, tale importo era giunto a 470 milioni di lire nel 1995, fino a 258.000 euro nel 2008. A partire da quell'anno il contributo è stato via via ridotto fino ai 100.000 euro del 2011. La relazione riferisce che, a partire dal 2010, nelle sessioni dell'Assemblea generale dell'UNIDROIT, il nostro Paese è stato più volte oggetto di contestazioni da parte degli altri Stati membri, in particolare Canada, Stati Uniti d'America (USA), Regno Unito, Olanda e Messico, insoddisfatti sia dell'entità del nostro contributo degli ultimi anni sia dei tempi di inoltro delle comunicazioni ad esso relative. Il fatto che il contributo italiano fosse deciso annualmente è stata percepita infatti da molti Stati membri come un ostacolo alla programmazione di un'efficiente politica di bilancio e gestione finanziaria dell'Istituto. La medesima relazione rileva come, Pag. 39se l'Italia continuasse a non garantire un adeguato funzionamento dell'Organizzazione, si profilerebbe un concreto rischio di trasferimento dell'Istituto all'estero e che l'eventuale trasferimento della sede da Roma costituirebbe un evidente indebolimento del «polo giuridico romano» delle organizzazioni internazionali – elemento di prestigio nella politica estera del nostro Paese – a beneficio di altri Paesi. Ricorda che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dello scambio di Note tra Italia e UNIDROIT in esame consta di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dello scambio di Note tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) modificativo dell'articolo 1 dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria. Il comma 1 individua gli oneri del provvedimento in 126.250 euro annui, a decorrere dal 2014. A tali oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia, per il 2014, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'articolo 4 reca il dispositivo dell'entrata in vigore, prevista il giorno successivo alla pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale. Il disegno di legge è corredato della Relazione tecnica, dell'Analisi tecnico-normativa (ATN) e dell'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR). L'Analisi Tecnico Normativa ricorda che l'obiettivo prioritario del disegno di legge di ratifica è garantire la permanenza in Roma della sede dell'UNIDROIT. L'Analisi tecnico-normativa rileva che il provvedimento non ha impatto diretto sulle leggi e sui regolamenti vigenti. L'intervento è compatibile con i princìpi costituzionali e, poiché rientra nelle fattispecie previste dall'articolo 80 della Costituzione, è necessaria una legge di ratifica. Non vengono evidenziate incompatibilità con l'ordinamento europeo, né risultano giudizi pendenti presso la Corte di giustizia o indicazioni giurisprudenziali della CEDU. L'Analisi dell'Impatto della Regolamentazione segnala che il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati potrà essere monitorato attraverso la valutazione quantitativa e qualitativa dei progetti, delle iniziative e delle manifestazioni intrapresi dall'UNIDROIT. L'Analisi dell'impatto della regolamentazione ricorda che le consultazioni si sono svolte tra il Ministero degli affari esteri, l'UNIDROIT e il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo anche conto delle istanze provenienti dal mondo scientifico e accademico. L'Analisi precisa inoltre che non è stata presa in considerazione l'opzione di non intervento, in quanto una mancata soluzione alle problematiche in oggetto avrebbe potuto determinare il trasferimento della sede dell'UNIDROIT. L'Analisi dell'impatto della regolamentazione ricorda infine che, per il triennio 2014-2016, il contributo di 126.250 euro, corrispondente a quello dei Paesi finanziatori di Categoria 1 è stato definito dal Comitato finanze dell'UNIDROIT. Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 6).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 10.35.

Pag. 40

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 8 aprile 2014.

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014.
Emendamenti C. 2213, approvata dal Senato, C. 144 Cicu, C. 792 Mosca, C. 958 Capelli, C. 1216 Marguerettaz, C. 1357 Vargiu, C. 1473 Bruno Bossio, C. 1545 Francesco Sanna, C. 1878 Balduzzi, C. 1916 Pisicchio e C. 1933 Migliore.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 10.35 alle 10.40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Martedì 8 aprile 2014. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI.

  La seduta comincia alle 10.40.

In ordine alla proposta di legge C. 1970 Giorgia Meloni «Modifica all'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di eleggibilità alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia».

  Roberta AGOSTINI, presidente, ricorda che la Commissione, nella seduta del 3 aprile 2014, ha concluso l'esame in sede referente del progetto di legge C. 2213, approvato dal Senato, adottato come testo base e delle abbinate proposte di legge C. 144 Cicu, C. 792 Mosca, C. 958 Capelli, C. 1216 Marguerettaz, C. 1357 Vargiu, C. 1473 Bruno Bossio, C. 1545 Francesco Sanna, C. 1878 Balduzzi, C. 1916 Pisicchio e C. 1933 Migliore, recanti modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18.
  Su richiesta dei presentatori, propone che la proposta di legge n. 1970 Giorgia Meloni sia considerata ricompresa nella relazione già presentata all'Assemblea.

  La Commissione consente.

  La seduta termina alle 10.45.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 8 aprile 2014. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI.

  La seduta comincia alle 10.45.

Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
Testo unificato C. 68 Realacci ed abb.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO (PD), relatore, illustra il testo unificato delle proposte di legge in titolo, volto a disciplinare l'istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il riconoscimento normativo della connotazione sistemica delle agenzie ambientali e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento sono finalizzati, secondo quanto prevede espressamente la norma, ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.
  Ricorda che il testo unificato è stato adottato come testo base nella seduta dell'VIII Commissione (Ambiente) del 18 marzo 2014 ed ulteriormente modificato a Pag. 41seguito dell'approvazione di alcuni emendamenti nella seduta del 26 marzo 2014.
  Prima di passare alla descrizione del contenuto del testo unificato, ricorda che, nella passata legislatura, il Comitato permanente per i pareri della I Commissione aveva approvato, nella seduta del 20 settembre 2012 un parere con una condizione e alcune osservazioni sul testo unificato delle proposte di legge n. 55 e abbinate, che recava disposizioni di analogo tenore relativamente all'istituzione del Sistema delle agenzie ambientali.
  L'articolo 2 reca una serie di definizioni funzionali all'applicazione della legge tra le quali, in particolare, la definizione di «Sistema nazionale (delle agenzie per la protezione dell'ambiente)», quale rete che attua i LEPTA (Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali), disciplinati dall'articolo 9.
  Le funzioni del Sistema sono disposte dall'articolo 3, che contiene un dettagliato elenco dei compiti ad esso attribuiti: monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione; controllo dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle «pressioni sull'ambiente»; attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'informazione ambientale; supporto tecnico-scientifico all'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale, nonché per il coordinamento degli interventi per la tutela della salute e dell'ambiente; collaborazione in relazione ad attività di divulgazione, di educazione ambientale nonché di formazione e aggiornamento del personale di enti ed organismi pubblici operanti in campo ambientale; partecipazione, anche mediante integrazione dei sistemi conoscitivi ed erogazione di servizi specifici, ai sistemi nazionali e regionali preposti agli interventi di protezione civile, sanitaria e ambientale, nonché collaborazione con gli organismi aventi compiti di vigilanza e ispezione; attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali; funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione di qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione.
  Rileva che ulteriori funzioni, che sono state aggiunte nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, riguardano la previsione di «capacità autorizzative e sanzionatorie autonome», nel rispetto delle competenze degli altri enti previste dalla normativa vigente, nonché delle attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale e di benchmarking di funzioni e servizi e di continua valutazione delle performance, per migliorare i livelli prestazionali raggiunti.
  Al riguardo, evidenzia come l'attribuzione di «capacità autorizzative e sanzionatorie autonome» all'ISPRA appare formulata in maniera eccessivamente generica ed andrebbe quindi valutata l'opportuno di esplicitare tali funzioni.
  L'articolo 4 attribuisce personalità giuridica di diritto pubblico e disciplina i profili di autonomia dell'ISPRA e la sua sottoposizione alla vigilanza del Ministero dell'ambiente riproducendo il disposto dell'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 e dell'articolo 1 del decreto ministeriale 21 maggio 2010, n. 123. L'ISPRA deve adeguare la propria struttura organizzativa e tecnica al perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla legge secondo le procedure previste dall'articolo 6, comma 2, e dall'articolo 14, comma 1, del citato decreto ministeriale, che disciplinano rispettivamente le attribuzioni del consiglio di amministrazione e l'approvazione dello statuto. I commi 3 e 4 dell'articolo 4 attribuiscono all'ISPRA funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente. Ulteriori funzioni attengono all'adozione, anche con il concorso delle agenzie, di norme tecniche in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale, che – secondo quanto precisato nel corso dell'esame in sede referente – sono vincolanti per il Sistema. L'ISPRA svolge, inoltre, funzioni di indirizzo e Pag. 42coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale (articolo 6). Tali funzioni comprendono, tra l'altro, la determinazione dei LEPTA, la definizione degli strumenti e dei criteri operativi per l'esecuzione delle attività di controllo, raccolta, valutazione e analisi dei dati ambientali e per la valutazione degli stessi, lo sviluppo e la gestione del sistema nazionale di qualità dei dati di monitoraggio ambientale, la realizzazione e la gestione del sistema informativo nazionale ambientale, la promozione e il coordinamento della rete nazionale dei laboratori accreditati istituita dall'articolo 10. Nel corso dell'esame in sede referente, il quadro delle funzioni di indirizzo e coordinamento è stato integrato prevedendo, tra l'altro, l'elaborazione di criteri e di standard uniformi per lo svolgimento dell'attività conoscitiva nell'ambito della difesa del suolo e della pianificazione di bacino, il rilevamento, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta geologica nazionale, attività di ricerca e controllo nella prevenzione dei rischi geologici, con particolare attenzione al dissesto idrogeologico.
  Nel corso dell'esame in sede referente è stata, altresì, inserita una specifica disposizione – all'articolo 5 – al fine di trasferire all'ISPRA le funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero dell'ambiente, di cui al comma 20 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 95 del 2012, per i quali era stato avviato un procedimento di riordino.
  Tali funzioni sono individuate con un decreto del Ministro dell'ambiente per il quale tuttavia il testo unificato non indica alcun termine per l'emanazione.
  Il citato comma 20 ha infatti disposto, a decorrere dalla scadenza del mandato, il definitivo trasferimento alle amministrazioni competenti delle attività svolte da organismi collegiali operanti presso la pubblica amministrazione per i quali, con l'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, era stato avviato un procedimento di riordino, in parte non concluso per effetto di disposizioni successivamente emanate. La disposizione riguarda, infatti, organismi in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2 del decreto-legge n. 112 del 2008, precludendone l'ulteriore prorogabilità.
  Fa presente che i componenti degli organi dell'ISPRA durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati per un solo mandato, rispetto alla normativa vigente, cui il comma 6 fa riferimento; si ha quindi un prolungamento di un anno della durata degli organi. Identica durata è prevista per il contratto del direttore generale. Nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, sono stati specificati i requisiti professionali e morali del direttore generale dell'ISPRA e delle agenzie ambientali e talune incompatibilità (articolo 8). Presso l'ISPRA è istituita e costantemente aggiornata un'anagrafe dei direttori generali dell'ISPRA e delle agenzie, che contiene le informazioni sui requisiti professionali e sullo stato patrimoniale dei direttori.
  L'articolo 7, comma 1, attribuisce anche alle agenzie regionali e provinciali (ARPA-APPA) la personalità giuridica di diritto pubblico e l'autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile. Le leggi regionali disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività di cui all'articolo 10, e adeguano le leggi regionali istitutive delle agenzie alle previsioni della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore. Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza. Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA, non siano incompatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo e non determinino situazioni di conflitto di interessi.
  L'articolo 9 disciplina la determinazione dei LEPTA, che costituiscono il livello minimo omogeneo su tutto il territorio nazionale delle attività di cui all'articolo 3 che il Sistema nazionale è tenuto Pag. 43a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di tutela sanitaria. Si richiama, in proposito, la definizione recata dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del testo unificato secondo cui per «livello essenziale di prestazione» si intende lo standard qualitativo e quantitativo di attività che deve essere garantito in modo omogeneo a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, di cui i LEPTA costituiscono l'applicazione in materia ambientale. Il comma 2 precisa che i LEPTA fissano gli standard funzionali, operativi, strutturali e qualitativi delle prestazioni. I relativi aspetti organizzativi, gestionali e finanziari, riferibili a costi standard per tipologia di prestazione, sono definiti tramite l'adozione del Catalogo nazionale dei servizi. Su un'analoga disposizione, contenuta nel testo unificato delle proposte di legge n. 55 e abb., il Comitato per i pareri aveva formulato un'osservazione volta a garantire la determinatezza della norma, attraverso l'individuazione di criteri per la definizione degli aspetti organizzativi, gestionali e finanziari riferibili a costi standard per tipologia di prestazione, anziché rinviando genericamente ad una successiva approvazione del Catalogo dei servizi. Nel corso dell'esame in sede referente sono state disciplinate le modalità di aggiornamento dei LEPTA e del Catalogo nazionale in funzione delle emergenze e delle esigenze specifiche del territorio nazionale e comunque non oltre i cinque anni. L'articolo 10 prevede una specifica procedura di programmazione triennale delle attività, mentre l'articolo 11 disciplina la realizzazione e la gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA).
  L'articolo 13 istituisce il Consiglio del Sistema nazionale (presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA), con funzioni consultive (parere obbligatorio su tutti gli atti di indirizzo o coordinamento per il governo del Sistema, ivi compreso il programma triennale, nonché sui provvedimenti del Governo di carattere tecnico in materia ambientale) e di segnalazione, al Ministero dell'ambiente e alla Conferenza Stato-Regioni, dell'opportunità di interventi, anche legislativi, per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla legge.
  L'articolo 14 demanda ad un apposito regolamento l'individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema (nonché dei criteri di svolgimento delle ispezioni), favorendo il principio di rotazione del medesimo personale al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo. Nel corso dell'esame presso la Commissione di merito è stato specificato che l'individuazione del personale ispettivo deve basarsi su principi di meritocrazia e che con il citato regolamento sono disciplinate le modalità con cui i cittadini segnalano presunti illeciti ambientali. I commi 4 e 5 disciplinano i poteri del personale ispettivo, mentre il comma 6 dispone che il presidente dell'ISPRA ed i legali rappresentanti delle agenzie possono individuare, nell'ambito del personale incaricato degli interventi ispettivi, quelli che operano con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria. L'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 207/2012, modificato dal decreto-legge 61/2013, prevede che agli ispettori dell'ISPRA, nello svolgimento delle attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni, è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
  L'articolo 15 disciplina le modalità di finanziamento dell'ISPRA e delle agenzie regionali. Per quanto riguarda l'ISPRA si prevede la concessione di un contributo statale, per le spese relative alle funzioni previste dalla presente legge, che si configura come integrativo rispetto alle dotazioni ordinarie e che è quantificato periodicamente in relazione alle previsioni del piano annuale delle attività.
  Alle agenzie, invece, in considerazione del loro preminente concorso alle funzioni di tutela e prevenzione della salute pubblica, si prevede che venga vincolata una quota annuale variabile tra lo 0,6 e lo 0,8 per cento della rispettiva quota del Fondo Pag. 44sanitario nazionale. In particolare, si prevede che il CIPE, in attuazione del comma 34 dell'articolo 1 della legge n. 662/96, sulla base dei criteri fissati dal D.P.C.M. di determinazione dei LEPTA, vincoli la predetta quota variabile, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  Il comma 34 dell'articolo 1 della legge n. 662/96 prevede, tra l'altro, che il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possa vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorità per taluni progetti.
  Le attività istituzionali ulteriori rispetto a quelle necessarie al raggiungimento dei LEPTA sono invece oggetto di specifici finanziamenti da parte del Ministero dell'ambiente, in favore dell'ISPRA, e da parte delle regioni, in favore delle agenzie (comma 3).
  Ulteriori modalità di finanziamento attengono, per un verso, al rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione e allo svolgimento dei successivi controlli, che sono a carico dei gestori, nonché alle spese connesse ad attività di indagine delegata dall'autorità giudiziaria, poste a carico del Ministero della giustizia (commi 4 e 6). Tale ultima modalità di finanziamento è stata inserita nel corso dell'esame in sede referente.
  L'articolo 16 detta le disposizioni transitorie e finali consentendo all'ISPRA e alle agenzie di procedere all'assunzione di personale e all'acquisizione di beni strumentali per le finalità della presente legge e nei limiti delle risorse finanziarie precedentemente indicate. Sono altresì fatte salve, sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge, le vigenti disposizioni regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano. Viene, infine, fissato un termine di centottanta giorni per l'entrata in vigore della legge decorrente dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale entro il quale le regioni e le province autonome recepiscono le disposizioni della legge medesima.
  Per quanto riguarda alcuni aspetti su cui appare opportuna un'attenta valutazione richiamo i seguenti profili, riservandosi di evidenziare tali questioni nella proposta di parere che presenterà nella prossima seduta.
  L'articolo 14, comma 1, prevede che l'ISPRA, con il contributo delle agenzie, elabori, basandosi su «principi di meritocrazia», uno schema di regolamento che stabilisce le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale, il codice etico e le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per il mantenimento della qualifica e per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio di rotazione del medesimo personale rispetto agli impianti al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.
  Il comma 3 del medesimo articolo 14 stabilisce poi che suddetto regolamento è emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  Rileva come occorra valutare l'esigenza di riformulare le suddette previsioni dell'articolo 14, trattandosi di un regolamento governativo, prevedendo che il suddetto regolamento sia adottato «sentita l'ISPRA» anziché affidare a tale ente l'elaborazione dello schema proprio del Governo.
  Il comma 6 dell'articolo 14 stabilisce che il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie possono individuare e nominare, tra il personale di cui al presente articolo, quanti, nell'esercizio dello loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria. Pag. 45Rileva in proposito l'opportunità di specificare i criteri in base ai quali procedere all'individuazione di coloro che opereranno con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.
  All'articolo 15, comma 6, si prevede che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono individuate le modalità di assegnazione alle agenzie degli introiti conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, nonché le modalità di compartecipazione di dette agenzie a parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative comminate dalle medesime agenzie nei casi di mancata ottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa ambientale vigente. In proposito, fa presente che vi è l'esigenza di rivedere la previsione di un «decreto di natura non regolamentare» considerato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (contenuto all'articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come «un atto statale dalla indefinibile natura giuridica», ed evidenziato come il suddetto decreto, in considerazione del contenuto, sembrerebbe dover avere natura regolamentare.
  L'articolo 16 detta le disposizioni transitorie e finali fissando un termine di centottanta giorni per l'entrata in vigore della legge – decorrente dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – e che entro il medesimo termine le regioni e le province autonome recepiscono le disposizioni della legge medesima.
  Il termine per apportare modificazioni alle leggi regionali istitutive delle agenzie ambientali allo scopo di assicurare il rispetto del disposto dell'articolo 7 è di un anno dall'entrata in vigore della legge medesima.
  Al riguardo, vi è l'opportunità di coordinare i termini di cui agli articoli 16 e 7 del provvedimento riguardanti l'adeguamento della normativa regionale al testo in esame.
  Infine segnala l'esigenza di indicare espressamente le disposizioni di cui alla legge 21 gennaio 1994 n. 61 – che ha disposto l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente – che risultano abrogate in quanto non coerenti o confliggenti con la nuova disciplina dettata dal testo in esame.

  Emanuele COZZOLINO (M5S), nel ricordare che l'esame del provvedimento presso la Commissione VIII è stato connotato da un clima di sostanziale collaborazione tra le forze politiche, auspica lo stesso spirito costruttivo possa caratterizzare anche l'attività della I Commissione.

  Roberta AGOSTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.55.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 8 aprile 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 17.40.

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.
Emendamenti C. 2162-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatore, evidenzia che alcune proposte emendative contengono profili di particolare interesse quali quelli riferiti al tema delle aziende pubbliche e, nello specifico, Pag. 46alla questione del loro riordino e della loro razionalizzazione. Segnala, al riguardo, che, anche in virtù della sua esperienza di sindaco, questa esigenza riguarda Roma Capitale ma anche molti altri comuni italiani.
  Propone, quindi, di esprimere parere contrario sugli emendamenti Borghesi 14.2 e 14.3, Daga 16.41, 16.50 e 16.52, Borghesi 16.57, Daga 16.58, Borghesi 16.64, Busin 16.66, Mazziotti Di Celso 16.62, Borghesi 16.65, Guidesi 16.67, Daga 16.71 limitatamente alle lettere e-quater) e e-quinquies), Guidesi 16.72, Ruocco 16.78 e Palese 16.01 e di nulla osta sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 (vedi allegato 7).

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) fa presente che questo è un provvedimento che nasce per condizionare l'accesso a benefici finanziari in favore di Roma capitale a certi interventi, non discutibili sotto il profilo della ragionevolezza. Non rileva dunque a suo avviso il contrasto con l'articolo 117 della Costituzione. Due profili vanno a suo avviso considerati: la lesione dell'articolo 117 della Costituzione esiste allora anche rispetto agli altri enti locali, visti tutti gli altri interventi approvati con legge che si applicano a livello nazionale e che impongono di vendere società non necessarie per gli enti locali. Si può allora imporre anche a Roma capitale la medesima procedura e non dovrebbe rilevare se si tratta di Roma o di altri comuni.

  Matteo BRAGANTINI (LNA) ricorda che sono state approvate disposizioni incisive sotto il profilo dell'autonomia nei confronti degli altri comuni prevedendo disposizioni analoghe. È quindi dubbio affermare che se l'intervento riguarda Roma capitale diventa illegittimo ed incostituzionale: le leggi devono essere uguali per tutti. Il Governo in questo caso dà un ulteriore aiuto finanziario a Roma capitale, subordinando il riordino dei conti al rilascio dei benefici finanziari; in passato sono stati dati milioni di euro a Roma capitale e poco dopo si è ricreato un disavanzo da coprire con urgenza con altri interventi; non va inoltre dimenticato che Roma ha la fortuna di essere la capitale con un indotto rilevante.
  Ribadisce che, alla luce della linea finora seguita, non si può ritenere che in questo caso vi sia un contrasto con l'articolo 117 della Costituzione.

  Nazzareno PILOZZI (SEL) ritiene che occorra muoversi con serietà: non si può imporre ad un consiglio comunale in che modo rientrare in determinati parametri, anche se certamente si può definire quali sono questi parametri.
  Si tratta di polemiche pretestuose, e fa presente che, com’è noto, come dimostrano alcuni emendamenti presentati alla Camera ed al Senato, vi è un interesse di vendere Acea all'imprenditore Caltagirone; al contempo, vi è l'interesse di altri a penalizzare Roma capitale.

  Alessandro NACCARATO, presidente, essendo previste imminenti votazioni in Assemblea sospende la seduta.

  La seduta, sospesa alle 17.50, riprende alle 18.35.

  Emanuele COZZOLINO (M5S) non concorda con la proposta di parere contrario della relatrice sugli emendamenti Daga 16.50, 16.52 e 16.58 che a suo avviso non appaiono in contrasto con l'articolo 117 della Costituzione.
  Ricorda inoltre che alcuni di essi, in particolare l'emendamento 16.58, erano stati presentati anche con riferimento ad altri provvedimenti senza che fosse stato espresso un parere di difformità al dettato costituzionale dell'articolo 117.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatore, ricorda che l'articolo 117, comma sesto della Costituzione stabilisce che i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Richiama, inoltre, le finalità Pag. 47delle norme del provvedimento e le specificità di Roma Capitale.

  Alessandro NACCARATO, presidente, ricorda che il parere all'Assemblea non può contenere condizioni ovvero osservazioni e fa presente che il Comitato, in questa sede, deve limitarsi a esaminare la compatibilità delle proposte emendative con quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione.

  Matteo BRAGANTINI (LNA) non comprende come gli emendamenti Busin 16.66, Borghesi 16.65 e Guidesi 16.67 possano essere considerati contrari all'articolo 117 della Costituzione quando non incidono sul testo del provvedimento, ma si inseriscono al suo interno.
  In particolare gli emendamenti Busin 16.66 e Guidesi 16.67 si limitano ad espungere o a sostituire parzialmente l'inciso «ove necessario», non modificando la sostanza della disposizione ma operando un intervento di mero carattere formale.
  Anche l'emendamento Borghesi 16.65 non incide sul testo ma inserisce solo un termine di scadenza perentorio.
  Ribadisce in conclusione che non capisce perché in altre occasioni si sia intervenuto con leggi dello Stato per limitare lo spazio di intervento autonomo degli enti locali e perché sia invece contrario alla Costituzione farlo con riferimento a Roma capitale e ribadisce la sua posizione di contrarietà già espressa in occasione dell'approvazione del parere sul provvedimento.

  Emanuele COZZOLINO (M5S) osserva come gli emendamenti Daga 16.50 e 16.52 intervengono sulla lettera c) del comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge che già detta criteri per la riorganizzazione della partecipate. Gli emendamenti si limitano a precisare ulteriormente tali criteri e quindi ribadisce di non condividere la proposta di parere contrario formulata dalla relatrice.

  Matteo BRAGANTINI (LNA) ricorda che in sede consultiva la Commissione aveva già espresso i suoi dubbi sui due precedenti decreti cosiddetti «Salva Roma». Né la Commissione di merito, né il Presidente della Repubblica che ha firmato il decreto oggi all'esame della Camera hanno invece recepito le questioni di costituzionalità sollevate in quelle occasioni. Invita quindi la maggioranza riflettere e a modificare la propria posizione.

  Alessandro NACCARATO, presidente, replicando al collega Bragantini, segnala che la proposta di parere formulata dal relatore sugli emendamenti Borghesi 16.65 e Guidesi 16.67 è perfettamente coerente con il parere reso alla V Commissione che prevedeva, la necessità di un'attenta valutazione, relativamente alla coerenza con il quadro istituzionale dei rapporti tra lo Stato e gli enti locali, delle disposizioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 1-ter dell'articolo 4, che intervenivano sull'autonomia dell'ente Roma capitale, in una materia che riguarda anche lo svolgimento di servizi alla comunità territoriale. Replicando, altresì, al collega Cozzolino, fa presente che le proposte emendative da lui ricordate non recano semplici criteri valutativi ma dettano, invece, scelte stringenti e imperative a carico di Roma Capitale e sono pertanto idonee a lederne l'autonomia.

  Emanuele COZZOLINO (M5S) osserva che anche obbligare un comune a compiere un'operazione di spending review potrebbe apparire contrario all'articolo 117 della Costituzione.

  Alessandro NACCARATO, presidente, replicando al collega Cozzolino, ricorda che la spending review lascia margini di autonomia agli enti locali mentre in questo caso sono indicati nel dettaglio il tipo di interventi da adottare.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatore, rileva, in conclusione che l'articolo 16 del provvedimento prevede che Roma Capitale debba presentare un Pag. 48rapporto entro un termine prefissato e trasmettere contestualmente un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno sono indicate le misure e le azioni da adottare. È, quindi, a suo avviso incongruo stabilire dei termini diversi attraverso le proposte emendative. Ricorda, infine, che il tavolo di raccordo interistituzionale esprime parere obbligatorio sul piano e ne verifica l'attuazione.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 18.50.

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