CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 marzo 2014
206.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 26 marzo 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

  La seduta comincia alle 16.05.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 34, e 25 febbraio 2009, n. 35, relativi all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.
Atto n. 84.

(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 marzo 2014.

  Giuseppe DE MITA (PI), relatore, ricorda che nella precedente seduta erano stati chiesti alcuni chiarimenti al rappresentante del Governo.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, in risposta alle questioni sollevate nel corso della precedente seduta, rileva l'opportunità di riformulare la clausola di neutralità finanziaria, di cui all'articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame, riferendola al più ampio aggregato della finanza pubblica.
  Precisa che lo schema di decreto in titolo, nel prevedere la continuità di direzione e gestione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, introducendo, all'articolo 1, comma 1, lettera a), la possibilità di rinnovo per non più di due volte del contratto del direttore, e nel chiarire alcuni ambiti di autonomia gestionale già attribuita all'Agenzia, consentendo una flessibilità organizzativa consona alle caratteristiche operative dell'organismo, opera nei limiti delle risorse finanziarie già attribuite alla stessa Agenzia.
  Fa presente che il piano delle assunzioni dell'Agenzia non è oggetto del presente schema di decreto ed è già stato approvato dal Ministero delle infrastrutture Pag. 23e dei trasporti, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia e, in particolare, dall'articolo 9, comma 36, del decreto-legge n. 78 del 2010.
  Infine, rileva che il predetto piano prevede una copertura solo parziale dei 265 posti presenti nella pianta organica dell'Agenzia, stabilendo che, a dette assunzioni, si provveda esperendo preventivamente le procedure di mobilità previste dalla normativa ed attraverso l'utilizzo delle graduatorie vigenti presso altre amministrazioni, se compatibili con le esigenze organizzative e funzionali dell'Agenzia, mentre, per motivati casi, si potrà procedere attivando procedure concorsuali pubbliche per il reclutamento di 152 unità di personale nei ruoli, in modo da garantire una maggiore efficacia dell'attività dell'Agenzia stessa.

  Giuseppe DE MITA (PI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 34, e 25 febbraio 2009, n. 35, relativi all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (atto n. 84);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
    il provvedimento in esame prevede la continuità di direzione e gestione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) introducendo, all'articolo 1, comma 1, lettera a), la possibilità di rinnovo per non più di due volte del contratto del direttore e chiarisce alcuni ambiti di autonomia gestionale già attribuita all'Agenzia, consentendo una flessibilità organizzativa consona alle caratteristiche operative dell'organismo, nei limiti delle risorse finanziarie già attribuite alla stessa Agenzia;
    il piano delle assunzioni dell'Agenzia non è oggetto del presente schema di decreto ed è già stato approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia e, in particolare, dall'articolo 9, comma 36, del decreto-legge n. 78 del 2010;
    il predetto piano approvato prevede una copertura solo parziale dei 265 posti presenti nella pianta organica dell'ANSF, in relazione ai delicati compiti attribuiti all'Agenzia in materia di sicurezza delle ferrovie sull'intero territorio nazionale, stabilendo altresì che a dette assunzioni si provveda esperendo preventivamente le procedure di mobilità previste dalla normativa ed attraverso l'utilizzo delle graduatorie vigenti di altre Amministrazioni se compatibili con le esigenze organizzative e funzionali dell'ANSF, mentre, per motivati casi, si potrà procedere attivando procedure concorsuali pubbliche;
    al termine delle citate procedure di reclutamento l'Agenzia potrà contare su 152 unità di personale nei ruoli, in modo da garantire una maggiore efficacia dell'attività dell'ANSF;
   valutata l'opportunità di riformulare la clausola di neutralità finanziaria, di cui all'articolo 3, comma 1, riferendola al più ampio aggregato della finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
   all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: del bilancio dello Stato con le seguenti: della finanza pubblica».

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  Fabio MELILLI (PD) esprime apprezzamento con riguardo al fatto che, così come chiarito dal rappresentante del Governo, in applicazione del richiamato piano delle assunzioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, si provvederà al reclutamento del personale esperendo preventivamente le procedure di mobilità previste dalla normativa vigente.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.
Atto n. 83.

(Parere alle Commissioni II e IX).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento, formato di 19 articoli, è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.
  Osserva che le norme – che, come specificato dal testo, attengono alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, garantendo livelli uniformi di tutela su tutto il territorio nazionale per i diritti dei passeggeri nell'ambito del trasporto effettuato con autobus – disciplinano l'apparato sanzionatorio relativo alle violazioni delle disposizioni di cui al regolamento UE n. 181/2011. Evidenzia, in particolare, che, ai sensi dell'articolo 3 del provvedimento in titolo, l'organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento è l'Autorità di regolazione dei trasporti e che tale Autorità vigila sull'applicazione del regolamento, effettua monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi, istruisce e valuta i reclami ai fini dell'accertamento delle infrazioni, accerta le violazioni delle disposizioni del regolamento ed irroga le relative sanzioni. Fa presente che regioni e province autonome individuano le stazioni di autobus nelle quali è fornita assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta, informandone l'Autorità, e che i proventi delle sanzioni previste dallo schema di decreto in esame sono destinati all'Autorità. Rileva inoltre che l'Autorità presenta una relazione al Parlamento in ordine all'applicazione del regolamento e all'attività espletata e che, per i servizi regolari di competenza regionale e locale, essa informa le competenti strutture regionali della presentazione dei reclami, nonché del relativo esito.
  Segnala che, all'articolo 4 del provvedimento in titolo, è disciplinato il procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni e che, dall'articolo 5 all'articolo 17, vengono individuate le fattispecie soggette a sanzioni e i relativi importi.
  Rileva che le disposizioni transitorie di cui all'articolo 18 definiscono ambiti di temporanea non applicazione della disciplina in esame.
  Fa presente inoltre che l'articolo 19 stabilisce che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti previsti nel testo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Osserva come la relazione tecnica si limiti a ribadire il contenuto delle norme, affermando, tra l'altro, che l'invarianza della spesa è assicurata dalla previsione recata dal citato articolo 19, ossia dall'obbligo di provvedere con le risorse disponibili a legislazione vigente. Segnala che la relazione tecnica afferma, inoltre, che il provvedimento consentirà di conseguire nuove entrate per effetto del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli da 5 a 17 del decreto. Trattandosi di introiti eventuali legati alla commissione e all'accertamento di Pag. 25violazioni degli obblighi previsti dal regolamento UE 181/2011, rileva come non sia possibile quantificarne l'importo.
  Con riguardo ai profili di carattere finanziario correlati al provvedimento, prende atto che lo stesso reca una clausola di invarianza, nell'ambito della quale si prevede che le amministrazioni interessate debbano provvedere all'attuazione dei compiti ad esse assegnati, in materia di regolazione e di controllo, nell'ambito dei mezzi già disponibili a legislazione vigente. Osserva, tuttavia, che la relazione tecnica non dà conto dell'eventuale portata innovativa delle norme, con particolare riguardo ai possibili maggiori carichi amministrativi da sostenere ad invarianza di risorse. Pertanto, al fine di asseverare l'effettività della predetta clausola, andrebbe chiarito, a suo avviso, se la nuova disciplina richieda, per alcune amministrazioni, lo svolgimento di attività attualmente non rientranti nel novero delle funzioni istituzionali ovvero determini un incremento dei compiti con apprezzabile impatto amministrativo.
  Fa presente, inoltre, che, sebbene le norme in esame vadano ad incidere su un ambito operativo di mercato, i servizi di trasporto con autobus possono essere esercitati anche da enti pubblici, ovvero da società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni. Peraltro, segnala che l'attività di tali soggetti viene ricollegata, dall'articolo 1, alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Ritiene, pertanto, necessario che sia chiarito se siano prefigurabili effetti a carico della finanza pubblica nel caso di mancato conseguimento dei predetti livelli essenziali da parte dei soggetti preposti all'esercizio delle attività in questione.
  Andrebbe altresì, a suo parere, chiarito se dalle norme in esame possano derivare effetti finanziari indiretti, nella forma di oneri a carico di pubbliche amministrazioni, in relazione all'eventuale peggioramento dei risultati di esercizio di società controllate o partecipate, che hanno tra le finalità sociali la prestazione di servizi di trasporto con autobus.
  Per quanto concerne la destinazione dei proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previste dallo schema di decreto in titolo, ritiene che andrebbe escluso che nel bilancio dello Stato risultino già scontate, a tale titolo, entrate che in forza della disciplina in esame sarebbero invece destinate all'Autorità di regolazione dei trasporti.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI si riserva di approfondire le questioni sollevate dal relatore, al fine di fornire, nel prosieguo dell'esame, i chiarimenti richiesti.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.15.